CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
tra
l’Università degli studi di Genova (di seguito anche “Universi- tà”), codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale a Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresen- tata dal Magnifico Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, na- to a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente conven- zione quadro con delibera del consiglio di amministrazione del 20.2.2019
e
l’ABB S.p.A. (di seguito anche “ABB”), codice fiscale n. 00736410150, con sede legale a Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, cap. 20124, pec: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentata dall’Amministratore Delegato, Xxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Trieste il 18.7.1954;
(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiun- tamente anche “parti”)
PREMESSO:
• che ABB è punto di riferimento per i rapporti e le collabora- zioni con le istituzioni accademiche italiane e internazionali e per la realizzazione delle attività di orientamento, ricerca e formazione nei campi dell’ingegneria impiantistica ed elettrica, con tutti i settori scientifici disciplinari connessi;
• che Università e ABB convengono sull'opportunità di stabilire
ulteriori rapporti di collaborazione nel settore della progettazione, sviluppo e produzioni sostenibili, attuando nuove forme di raccordo
tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di en- trambi gli enti oggetto della presente convenzione e di favorire la dif- fusione della cultura d'impresa;
• che per Università e ABB riveste particolare interesse, per le
attività pratiche e di laboratorio e per la diffusione della cultura aziendale, lo studio e la realizzazione di programmi di formazione specializzata, di ricerca continua di nuove metodologie e forme di in- segnamento, nei campi di loro competenza. A tal fine, disponendo entrambe le parti di organizzazioni e di competenze specifiche, le stesse intendono avvalersene ai fini della presente convenzione;
• che in data 19 maggio 2008 è stata sottoscritta tra Università e
ABB una convenzione quadro di durata quinquennale, successiva- mente rinnovata mediante convenzione sottoscritta il 14.1.2014 di pari durata quinquennale;
• che, come illustrato nella relazione redatta dal referente per
l’Università in collaborazione con il referente per ABB, la collabora- zione ha contribuito ad arricchire la qualità dei processi formativi e di ricerca e a favorire la diffusione della cultura d’impresa, contemplan- do attività ed iniziative ad ampio spettro quali premi, borse di studio, seminari, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento, progetti sviluppati in stretta sinergia per l’uso di nuove tecnologie nei processi produttivi e formativi, partecipazioni congiunte a programmi di ricer- ca e formazione nazionali e internazionali;
• che pertanto Università e ABB intendono ulteriormente rin-
novare l’accordo quadro, al fine di proseguire e rafforzare la collabo- razione intrapresa, in virtù dei proficui risultati ottenuti.
TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART.1
Premesse
1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.
ART.2
Finalità
1. Le parti convengono che potranno essere intraprese iniziative con- giunte con le seguenti finalità:
a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possi- bilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche la possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, nel rispetto della normativa vigente;
b) formare risorse di elevata qualificazione nei seguenti settori tecnico-scientifici:
• tecnologie ingegneristiche applicate all’ingegneria im-
piantistica ed elettrica, degli strumenti e metodologie per la riduzione dell’impatto ambientale, per l’incremento delle prestazioni ed in par- ticolare per la sostenibilità tecnica ed economica;
• strumenti e metodologie di monitoraggio on-line della
qualità e diagnostica di prodotto e dei processi produttivi.
2. Il perseguimento delle su citate finalità potrà avvenire attraverso:
a) l’attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, e altre iniziative di orientamento formativo, dot- torati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reintrodurre in attività produttive, interventi per favo- rire l'inserimento nel mondo professionale, nel rispetto della vigente normativa;
b) la promozione ed attivazione di progetti ed azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;
c) la partecipazione congiunta e/o con terzi alla promozione e al- lo svolgimento di programmi nei settori di cui sopra (ricerca e forma- zione), in ambito sia nazionale sia internazionale;
d) la stipula di contratti di ricerca su specifici temi;
e) la creazione di laboratori congiunti;
f) l’attivazione di cattedre convenzionate;
g) la partecipazione congiunta a spin-off, con promozione dell’imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.
ART. 3
Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 2 le parti designano ciascuna un Referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazio- ne.
2. Referente per l’Università è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, del Dipar-
timento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomuni- cazioni (DITEN); Referente per ABB è Xxxxxx Xxxxxxx.
3. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell’Università e ABB S.p.A. ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.
ART.4
Convenzioni e contratti operativi
1. Le parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 2, verranno stipulate, tra le strutture dell’Ateneo e ABB, apposite con- venzioni e contratti operativi con specifiche modalità di attuazione concordate tra i referenti e le strutture coinvolte, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni e i contratti operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, ge- stionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicu- rezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.
ART.5
Oneri economici
1. La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri-
storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della pre- sente Convenzione, saranno determinati nelle singole convenzioni e contratti operativi di cui al precedente art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ART.6
Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che il datore di lavoro di ABB assume tutti gli oneri rela- tivi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli stu- denti e dei laureati ospitati presso ABB.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di ABB ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali at- tribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
ART. 7
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espres-
samente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipa- zioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da ta- li attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni e con- tratti operativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa al- le metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborati- vi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati accordi operativi.
ART.8
Coperture assicurative
1. L’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzio- ne presso i locali di ABB sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. ABB garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle atti- vità connesse con la presente convenzione presso i locali
dell’Università.
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART.9
Durata e rinnovo della convenzione
1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula della stessa ed è rinnovabile, per ulteriori cinque anni, in seguito ad accordo scritto tra le parti, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente convenzione le parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
ART.10
Recesso o scioglimento
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni e contratti operativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
ART.11
Riservatezza
1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della con- venzione.
ART.12
Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni e contratti operativi di cui all’art. 4, in conformità al- le misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di prote- zione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
ART. 13
Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART.14
Controversie e Foro competente
1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecu- zione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
ART.15
Registrazione
1. Il presente atto, che si compone di n. 11 pagine, viene redatto in due esemplari e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della parte che richiederà la registrazione.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale
di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a ABB S.p.A. il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto Genova, 9.4.2019
Per Università degli Studi di Genova Il Rettore
Firmato xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Per ABB S.p.A.
L’ Amministratore Delegato Firmato Xxx. Xxxxxx Xxxxxx