CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Comune di Napoli Dipartimento Autonomo Ambiente Servizio Gestione del Verde Pubblico
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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fornitura di macchine operatrici occorrenti per le esigenze del Servizio Gestione del Verde Pubblico
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di macchine operatrici occorrenti per le esigenze del Servizio Gestione del Verde Pubblico.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata presunta di mesi 2 (due), con decorrenza dalla data di ricezione del primo ordinativo. Le forniture saranno effettuate a seguito di ordinativi parziali. Se dovesse presentarsi una qualunque eventuale circostanza per la quale non si potranno effettuare le forniture nei termini fissati, l'aggiudicatario dovrà chiedere una proroga in tempo utile, a norma delle disposizioni vigenti, e non avrà diritto a compensi aggiuntivi di alcun genere.
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 87.136,70 oltre IVA al 21%, per complessivi € 105.435,41 compresa IVA, fino alla concorrenza dell’intero importo stanziato.
ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE
L’appalto è costituito da un unico lotto, per le quantità presunte sotto indicate:
Descrizione delle macchine | U.M. | Quantità | Importo unitario IVA esclusa |
Tosaerba: semovente motore 4T, potenza 6 HP (più o meno 10%), scocca in lega metallica, trasmissione a cinghia, ruote in lega metallica montate su cuscinetti a sfera, sistema antivibrazione all’impugnatura, provvista di cestello raccoglierba. Ricambi: due lame e due candele motore. Dispositivo di sicurezza: in ottemperanza alla direttiva macchine Norma Europea 709/A4 | n. | 30 | € 778,80 |
Decespugliatore: potenza kW 2.1 (più o meno 10%), con impugnatura a manubrio, dotato di tracolla doppia con imbottitura, due paia di occhiali di sicurezza in policarbonato, antiappannanti, con grado di protezione all'impatto non inferiore a 2 (EN 166-F), riparo per falciatura, testina falciante a due fili, ad uscita automatica provvista di coppa libera in metallo; livello di vibrazioni medio sulla impugnatura non superiore a 2,5. Ricambi: testina automatica con coppa di metallo a due fili e due candele motore. | n. | 25 | € 566,50 |
Motocoltivatore reversibile: motore diesel, potenza kW 7,5 (più o meno 10%), cambio con invertitore a 7-10 velocità con retromarcia, presa di forza indipendente, frizione a secco, differenziale con bloccaggio, freni indipendenti sulle ruote, manubrio regolabile, dispositivo di sicurezza blocca motore, ruote 5.0-10, provvisto di: accessorio tosaerba a 2 lame, cm 100, completo di cestello raccoglierba e 2 lame di scorta, comprensivo di zavorra o prolunghe attrezzi se previste per il | n. | 6 | € 3.520,00 |
montaggio dell’accessorio tosaerba. Dispositivo di sicurezza: in ottemperanza alla direttiva macchine Norma Europea 709/A4 | |||
Sramatore: motore 4 mix, asta telescopica lunghezza 000-000 xx; motore 4 tempi alimentato a miscela; elevata coppia; bassa rumorosità, bassa emissione gas di scarico, dotato di tracolla. Cilindrata; 31,4 cm cubici – Potenza: 1.05/1.4 Kw/HP- lunghezza taglio 30 cm – passo catena 3/8” - potenza sonora 101 decibel. | n. | 4 | € 949,30 |
Tosasiepi: doppia lama motore 2 tempi, potenza kW 0,75 (più o meno 10 %), lunghezza lama cm 60, provvisti di due lame. Ricambi: due lame e due candele motore.Dispositivo di sicurezza: in ottemperanza alla direttiva macchine Norma Europea 709/A4. | n. | 6 | € 346,50 |
Trattorino: macchina a motore a quattro tempi a benzina, bicilindrico a V, Potenza nominale 12,5 kW a 3150 giri/min, Lubrificazione forzata con filtro olio, Capacità serbatoio benzina: 7,5 litri, Capacità serbatoio benzina: 7,5 litri. Telaio in acciaio completamente saldato. Trasmissione idrostatica con comando a doppio pedale. Dispositivo di sicurezza funzionamento in retromarcia. Freni a disco. Assale frontale in fusione. Paraurti frontale a doppia barra. Sterzo a pignone e cremagliera. Pneumatici anteriori: 15x6.00-6. Pneumatici posteriori: 18x8.50-8.Volante Premium. Sedile Deluxe con schienale alto. Volante Premium. Contaore. Estensioni extra large parafango posteriore. Vaschetta portaoggetti richiudibile. Vaschetta portaoggetti richiudibile. Vaschetta portaoggetti richiudibile. Apparato falciante. Apparato falciante ́ ́Edge ́ ́ a 2 lame, scarico posteriore. e raccoglierba integrato posteriore da 300 litri. Larghezza di taglio: 107 cm (42 ́ ́). Altezza di taglio: da 2,5 a 10 cm. Innesto piatto elettrico. Sollevamento del piatto manuale. Paratie del piatto | n. | 3 | € 3.468,00 |
Motosega: motore 2 tempi,potenza kW 1,7 (più o meno 10 %), lunghezza nominale spranga cm.30, tendicatena laterale, rapporto peso potenza compreso tra 2,0 - 2,5; impugnatura situata sopra il motore,particolarmente adatte per il lavoro sull'albero.Ricambi:2 catene e 2 candele motore. Dispositivo di sicurezza: in ottemperanza alla Norma Europea 709/A4. | n. | 12 | € 572,00 |
Motosega: motore 2 T , potenza kW 4 (più o meno 10%), lunghezza nominale spranga da 45 cm, rapporto peso potenza compreso tra 1,5 - 2,0; tendicatena laterale e valvola di decompressione. Ricambi: due catene e due candele motore. | n. | 6 | € 891,00 |
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:
⮚ Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06);
⮚ Raggruppamenti temporanei d’imprese (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06);
⮚ Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08);
⮚ Xxxxxxxx che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06);
⮚ Operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06).
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore a € 250.000
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale
o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del
D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 3
1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prèfettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca,
dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07
Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.”
L’art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell’appaltatore di
rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”
Programma 100 del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.
In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.
ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione.
La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.
La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.
Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la
qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo.
In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I..
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06.
La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc.
In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
ART. 8 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell’art. 11 comma 12 D. Lgs. 163/06, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.
ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, in misura pari al 10% dell’importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 10 – OFFERTA
L’offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi al termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.
ART. 11 – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto in oggetto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio del maggior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs 163/06, e fino alla concorrenza dell’intero importo stanziato, con aggiudicazione che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, e che ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore esperimento, sempre con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell’Amministrazione Comunale, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.
L’appalto vincola l’aggiudicataria all’osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell’aggiudicazione, mentre l’Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266/02, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell’affidamento così come previsto dalla legge.
ART. 12 – CONSEGNA DELLA FORNITURA
La consegna dovrà essere eseguita franco magazzini comunali indicati dal Servizio Gestione del Verde Pubblico, salvo diversa indicazione contenuta negli ordinativi.
La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto e pronta all’uso.
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate da personale del soggetto aggiudicatario.
La ricevuta che verrà rilasciata all’atto della consegna da parte dell’addetto alla struttura dipendente, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste.
L’Xxx.xx si riserva la facoltà di richiedere che tutta o parte della fornitura in parola venga effettuata entro un congruo termine perentorio e/o di disporre l’ordine di fornire nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a determinate esigenze senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o richiederne speciali compensi.
La fornitura di cui al presente provvedimento sarà commessa all’assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati dal Dirigente del Servizio.
È vietato nel modo più assoluto all’assuntore di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito.
L’aggiudicatario ha l’onere di controllare ciascun ordinativo ricevuto, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, segnalando al Servizio Gestione del Verde Pubblico le eventuali discordanze ed assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardi o mancato controllo.
Pertanto l’aggiudicataria, a ricezione di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta al Servizio Gestione del Verde Pubblico della situazione contabile aggiornata con l’indicazione della residua disponibilità sull’importo dell’appalto.
L’ufficio competente del predetto Servizio avrà cura di verificare i dati trasmessi dall’aggiudicatario, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.
La merce dovrà essere consegnata entro 20 gg., festivi compresi, dalla data dell’ordinativo.
Non consentendosi proroghe, l’aggiudicatario per ritardi nelle consegne sarà passibile delle sanzioni e penalità previste all’art. 18 del presente Capitolato.
La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese dell’assuntore con i tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi.
ART. 13 – OPERAZIONI DI COLLAUDO
Alla consegna della fornitura, si provvederà al relativo collaudo, la cui data verrà stabilita dal Servizio Gestione del Verde Pubblico ma che, comunque, dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla consegna per accertare che la fornitura sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti stabiliti.
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d’opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro e, in generale, tutte
quelle operazioni che si ravvisano necessarie dal collaudatore; dovrà inoltre tempestivamente informare il Servizio Gestione del Verde Pubblico della data di consegna.
Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione, nominata dal Dirigente del Servizio.
Ove la fornitura non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutata in sede di collaudo.
Se dall’esame della fornitura, la stessa dovesse risultare migliore per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l’opportunità, potrà venire accettata ai prezzi di aggiudicazione.
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà valersi, di volta in volta, di altri tecnici di sua fiducia.
La fornitura, o parte di essa, eventualmente rifiutata al collaudo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirata entro sei giorni dalla data del collaudo stesso, e sostituita con altra idonea e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste. Qualora la stessa fornitura non venisse tempestivamente ritirata, il Servizio Gestione del Verde Pubblico non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
L’aggiudicatario potrà assistere o farsi rappresentare da persone appositamente delegate alle operazioni di collaudo.
ART. 14 – ONERI DELL’APPALTO
Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell’aggiudicataria, l’IVA cederà a carico del Comune.
La stipulazione del contratto avverrà presso gli uffici del Servizio Gare d’Appalto del Comune di Napoli.
L’aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall’Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell’Ente appaltante, che procederà all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico dell’aggiudicataria le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le forniture effettuate medio tempore.
Qualora l’aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l’aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L’Ente in tal caso procederà all’annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell’esercizio di eventuale azione risarcitoria.
ART. 15 – SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 152/08, a cui espressamente si rinvia.
ART. 16 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione, nei quali si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.
I prezzi predetti si intendono offerti dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 2 del presente Capitolato e fino all’ultimazione delle consegne.
ART. 17 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Non si darà corso ad alcun pagamento se l’assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d’Appalto tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.
Le somme spettanti all’assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell’Xxx.xx Comunale.
Il Servizio Gestione del Verde Pubblico ad effettuata fornitura, in rapporto all’ordine emesso e dopo il collaudo, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, relative alla fornitura in parola in rapporto agli ordinativi corrispondenti, ed all’applicazione dei prezzi.
Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.
Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa al Servizio Ragioneria e Controllo Spese per l’esame contabile ai fini della liquidazione.
Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l’espletamento di tali procedure ed il fornitore non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Gestione del Verde Pubblico sia per quelli di specifica competenza del Servizio Ragioneria e Controllo Spese per l’esame contabile ai fini della liquidazione.
Il Servizio Ragioneria e Controllo Spese provvederà all’emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Gestione del Verde Pubblico.
Il Servizio Gestione del Verde Pubblico, ad avvenuta e completa esecuzione della fornitura, e ad avvenuto collaudo della stessa fornitura, redigerà apposita determinazione ai fini dello svincolo della cauzione, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l’ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all’assuntore.
ART. 18 – SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
L’aggiudicatario sarà passibile delle seguenti penalità nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:
• € 51,65 (cinquantuno/65) al giorno, dal 1° al 10° giorno di ritardo nelle consegne;
• € 103,29 (centotre/29) al giorno per i giorni successivi al 10° giorno di ritardo nelle consegne.
Ove l’importo della penale risulti superiore ad 1/3 del valore della merce fornita, l’entità di tale penale non potrà eccedere la sopra accennata misura (1/3 del valore della merce fornita).
Agli effetti dell’applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione o collaudo perché non regolare.
Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre venti giorni, l’Amministrazione Comunale potrà anche affidare l’incarico ad altro soggetto a maggiori spese dell’aggiudicataria, fermo restando l’applicazione della penalità di cui sopra.
L’Amministrazione Comunale avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull’importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell’art. 9.
Oltre ai casi di decadenza dell’appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della presente fornitura e di abituale trascuranza, l’Amministrazione Comunale potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell’appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell’aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.
Si considera “abituale trascuranza” l’inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.
ART. 19 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette agli interventi oggetto dell’appalto.
ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell’appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.
Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l’assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l’azione giudiziaria.
Il ricorso all’azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l’assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute.
Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.
ART. 21 – DECADENZA DELL’APPALTO
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire
qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.
Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione e si procederà ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 22 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le normative in vigore, ed inoltre è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, per reati accertati ai sensi dell’art. 135 D. Lgs. 163/06, e in caso di grave inadempimento ai sensi dell’art.136 D. Lgs. 163/06.
Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell’importo contrattuale;
• qualora venga accertato che l’aggiudicatario non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l’esecuzione del servizio.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il Dirigente
arch. Xxxxx Xxxxxxx