Contract
ALLEGATO A
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE ROSSA ITALIANA PRESIDIO CENTRO XXXX XXXXXXXXXX DI FIRENZE PER ACQUISIZIONE N° 24 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 2 DGRT 909/2017.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.
del ,
E
la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze, d’ora in poi Struttura, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxx 0, codice fiscale 94257270481 e partita IVA 06627070482, nella persona del Direttore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Catanzaro in data 24.11.1961, domiciliato per la carica presso l’ente sopraindicato;
PREMESSO
- che la normativa nazionale (in particolare il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni e il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92) e Regionale, quest’ultima esitata nella Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51, nella DGRT n. 431/2013 con la quale sono stati approvati “gli indirizzi per lo sviluppo del sistema delle cure intermedie”, per la prosecuzione delle esperienze in corso e l’ulteriore sviluppo di interventi in materia di cure intermedie, nel D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 e nella D.G.R.T. n° 909 del 7.8.2017 con la quale sono state emanate nuove indicazioni per assicurare un'omogenea organizzazione a livello regionale del sistema di cure intermedie, prevede un'evoluzione e una sistematizzazione dello stesso, e promuove una nuova fase programmatoria nella quale vengono ridefiniti gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali in uscita dal livello ospedaliero;
- che con le circolari regionali prot. AOOGRT_0455513 del 26.09.2017 e prot. AOOGRT_0476814 del 06.10.2017 sono state fornite ulteriori specifiche in merito alla corretta interpretazione del DPGRT 79/R del 17.11.2016 e indirizzi per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera;
- che l’Accordo del 2 dicembre 2011 stipulato tra i rappresentanti della sanità privata ospedaliera AIOP, ARIS, AGESPI e Confindustria e la Regione Toscana definisce i principi generali della contrattazione locale; Dato atto che la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze è in possesso dei requisiti necessari per erogare le prestazioni richieste in virtù sia della normativa regionale sopra richiamata che dei seguenti documenti specifici che ne inquadrano il contesto contrattuale con l’Azienda:
• Contratto tra Azienda e Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze rep. 12638 del
29.12.2011 con il quale sono definite prestazioni e tetti finanziari per attività di riabilitazione eEtraospedaliera con modalità di erogazione dei trattamenti in regime di internato, seminterrato e ambulatoriale;
• Deliberazione del Direttore Generale n. 2016 del 29.12.2016 con la quale sono stati prorogati fino al
31.12.2017 i rapporti contrattuali con gli istituti di riabilitazione eEtraospedaliera presenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana Centro – ambito Firenze, tra cui il contratto con Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx;
• deliberazione del Direttore Generale n°217 del 09.02.2018 con la quale sono stati prorogati fino al
31.03.2018 i rapporti contrattuali con gli istituti di riabilitazione eEtraospedaliera presenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, tra cui il contratto con Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx;
• l’“Attestazione possesso requisito esercizio – struttura sanitaria equiparata”, presentata dal legale rappresentante
del Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx in data 1.12.2017 prot. 836 U/REG/CORR con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all’allegato A del Regolamento 79/r del 2016 per la trasformazione di n° 16 posti letto, su un totale di 43, che dalla disciplina “Medicina Fisica e Riabilitazione” passano a “Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)” individuate al punto D.7 del citato regolamento 79/r , attuativo della L.R. 51/09;
• l’ “Attestazione mantenimento requisiti Allegato D regolamento 79r/2016- – struttura equiparata”, presentata dal legale rappresentante del Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx in data 1.12.2017 prot. 837 U/REG/XXXX con la quale si dichiara il “mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all’Allegato D del DGRT 79/r, già attestati in data 03.11.2017... a seguito di trasformazione parziale alla tipologia di erogazione delle prestazioni a Struttura Residenziale Extraospedaliera a Bassa Complessità Assistenziale (D7) nel processo accreditato di riabilitazione”;
- che per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx, trattandosi di struttura equiparata al pubblico, l’attestazione del possesso dei requisiti minimi di esercizio viene presentata contestualmente all’avvio dell’attività, sia essa nuova, o per ampliamento, trasformazione o trasferimento di una esistente;
- che i decreti regionali di accreditamento rilasciati dalla Regione Toscana per attività sanitarie ai sensi della Legge Regionale n° 51/2009 allo stesso Presidio Torrigiani e ad altre sedi della Croce Rossa Italiana hanno tenuto conto della natura giuridica della Croce Rossa Italiana, equiparata per le procedure di accreditamento alla strutture pubbliche (DDRT n. 13931 e 13932 del 21.12.2016);
- che a far data dal 1.4.2018 l’accordo contrattuale è relativo ai 16 posti già oggetto di trasformazione, mentre l’entrata a regime nel nucleo di 24 posti di cure intermedie setting 2 sarà possibile solo successivamente ad analoga richiesta da parte della CRI Torrigiani al Presidente della Giunta Regionale Toscana – D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore “Qualità dei Servizi e Reti Cliniche” – per la trasformazione di ulteriori 8 posti di cure intermedie setting 2;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione di un modulo di 24 posti letto di degenza eEtraospedaliera a bassa complessità assistenziale (cure intermedie) così come definito al punto D.7 del regolamento 79/r, attuativo della L.R. 51/09.
Convengono altresì che, a far data dal 1.4.2018, l’accordo contrattuale è relativo ai 16 posti già oggetto di trasformazione, mentre l’entrata a regime nel nucleo di 24 posti di cure intermedie setting 2, sarà possibile solo successivamente ad analoga richiesta da parte della CRI Torrigiani al Presidente della Giunta Regionale Toscana – D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore “Qualità dei Servizi e Reti Cliniche” – per la
trasformazione di ulteriori 8 posti di cure intermedie setting 2;
Possono accedere alla struttura i pazienti dimessi da reparti per acuti, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore.
L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro.
Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.
L’utilizzo dei posti letto previsti nel contratto non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto. L’Azienda è tenuta, di conseguenza, solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
ART. 2 – VOLUME ECONOMICO E RETTA GIORNALIERA
Per tutti i 24 posti letto oggetto del presente accordo, la Struttura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati nel Regolamento 79r, all. A, lettera D.7.15 – D.7.19, in presenza dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici previsti nello stesso Regolamento 79/R, allegato A, lettera D, e nel rispetto di quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B);
L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro.
VOLUME ECONOMICO
La Struttura accetta, per il periodo aprile - dicembre 2018, il volume massimo di € 780.000,00 (in esenzione IVA art.10 DPR 633 del 26.10.1972) fermo restando quanto previsto al successivo art. 18.
RETTA
Le parti concordano di applicare la retta giornaliera di € 132,00 comprensiva di tutti i costi relativi all’assistenza prestata nel rispetto della normativa di riferimento, ivi inclusa la terapia farmacologia (fatto salvo quanto di seguito specificato), tariffa prevista con la citata DGRT n° 909/2017.
Sono esclusi dalla retta i costi relativi all’inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la
radioterapia.
In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell’Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell’Azienda medesima solo dopo istruttoria effettuata dall’Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l’alto costo degli stessi.
ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO
L’attività viene riservata ai cittadini residenti nel territorio dell’Azienda. L’accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni.
Per i pazienti provenienti da ospedali per acuti con dimissioni, l’accesso alla Struttura avviene tramite il Coordinamento Dimissioni Complesse Aziendale (CDCA). In linea di massima vengono considerati eleggibili i pazienti per i quali la valutazione multidimensionale indica la presenza di un quadro clinico stabile riconducibile a quello previsto per la media intensità assistenziale di cura nella DGRT 909/2017, con presenza di problematiche sanitarie e/o socio-sanitarie aperte.
ART 4 – DEGENZA E DIMISSIONI
In relazione al Regolamento 79/R, all. A, lettera D.7, l’assistenza medica è garantita dal medico specialista geriatra/internista o equipollente presente in struttura per almeno 30 ore settimanali, il quale opera in collaborazione con il medico di medicina generale del paziente per la gestione clinica in degenza e le comunicazioni utili alla dimissione e per la gestione delle fasi successive.
La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.
L’assistenza infermieristica e l’assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore.
La riattivazione è garantita agli ospiti ammessi attraverso un progetto riabilitativo che coinvolge l’intero team e ai soggetti con problemi di riduzione delle capacità funzionali per motivi derivanti dalle condizioni che hanno determinato il ricovero ospedaliero attraverso un PRI di tipo estensivo in misura adeguata alla tipologia e alla complessità delle attività svolte.
La dimissione viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al CDCA ed alla Struttura Operativa Complessa Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell’Azienda per quanto di competenza.
DOTAZIONE DI PERSONALE PER IL NUCLEO DI CURE INTERMEDIE
La dotazione di personale deve prevedere un rapporto adeguato in base alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni con un minimo personale di assistenza pari ad 1 operatore (leggasi: OSS, infermieri)
ogni 8 pazienti (NOR) e un tempo di assistenza media (MAD) di 140’-160’ a persona.
ART. 5 – ELENCO DEL PERSONALE
La Struttura comunicherà alla S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.
La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L. degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l’attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.
ART. 6 - RAPPORTI CON IL CITTADINO
La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario.
Durante il ricovero la Struttura sottoporrà al paziente un test di gradimento sui servizi offerti; il riepilogo di tali test e la Carta dei Servizi verranno inviati alla Direzione Sanitaria Aziendale e all’Ufficio URP aziendale.
I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
ART. 7 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del
sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.
Le verifiche sulla produzione dei ricoveri hanno il compito di accertare, mediante l’analisi dei flussi informativi, delle cartelle cliniche, i seguenti aspetti:
▪ l’appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da partedelsistema pubblico, secondo
i criteri clinici e di continuità assistenziale concordati;
▪ la completezza, la correttezza e la qualità dei flussi dei dati e la loro corrispondenza alla prestazioni erogate.
Al termine della verifica, l’Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese nonché sugli aspetti di carattere amministrativo.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa conservata presso la sede della stessa Struttura che si impegna a consegnare tempestivamente il materiale che verrà richiesto con nota scritta degli uffici aziendali preposti al controllo.
ART. 8 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI
In previsione dell’emanazione, da parte della Regione Toscana, della necessaria codifica delle prestazioni erogate dalle strutture dedicate alle cure intermedie, la Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema fornito dall’Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione.
L’Azienda provvede a inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento e rende disponibile tale flusso per la Struttura.
La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza.
La Struttura impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
ART. 9 - MODALITA’ RICHIESTA PAGAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
La Struttura si impegna ad inviare all’ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall’Azienda.
I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni.
La fattura deve riportare il CIG, ove previsto dalla normativa vigente.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta di
€ 132,00 al giorno di cui all’art. 2, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n° 231 del 2002.
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
a) La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a CROCE ROSSA
ITALIANA – COMITATO REGIONALE DELA TOSCANA – PRESIDIO RIABILITATIVO XXXX
XXXXXXXXXX, alle transazioni relative al presente contratto sono:_IBAN : XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 BANCA PROSSIMA – MILANO e che le persone delegate ad operare su di essi sono:
• XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXX (XX0, il 24/11/1961, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, residente in FIRENZE, Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 1, in qualità di Legale rappresentante;
b) L’Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART. 12 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 13 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura. dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura stessa i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione- trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto
dell’accordo stesso.
ART. 16 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della SOC Gestione Ospedale-Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell’Azienda, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
1. Vengono individuati:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:
- il Direttore della S.O.C. Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie per il livello della programmazione delle attività il riferimento;
- il Direttore del Dipartimento medicina e specialistiche mediche per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate,
b) per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 18 - DECORRENZA
Le parti convengono che il presente accordo contrattuale decorre dalla data di seconda sottoscrizione e scade il 31.12.2018, con la possibilità di rinnovo di un anno ed eventuale proroga di tre mesi, subordinata alla verifica del permanere del bisogno e coerentemente con le indicazioni della Direzione Sanitaria dell’Azienda. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel presente contratto.
ART. 19 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto consta di n. pagine e sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Le spese di bollo sono a carico della Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze, senza
diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. Xxxxx, approvato e sottoscritto,
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze il Legale Rappresentante
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
(documento firmato digitalmente)