UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, ITALIA
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XXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX
ACCORDO ATTUATIVO PER LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI DOPPIO TITOLO IN
MATEMATICA
Articolo 1
Università partecipanti e riferimenti legislativi
1.1 La Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, e l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, concordano l’attivazione di Programmi di doppio titolo in Matematica, che portino al rilascio di un doppio titolo accademico di Univerzitetni diplomirani matematik (Univerzitetna diplomirana matematičarka) / Laurea in Matematica.
1.2 I presupposti normativi sono i seguenti:
- a Lubiana: Zakon o visokem šolstvu (33.b člen)/(Atto sugli Studi Superiori, 2004), Merila za akreditacijo( 6., 8., 12 in 19. člen)/(Atto sul riconoscimento e la valutazione dell’educazione, 2004) nello Statuto dell’Univerza v Ljubljani (196. člen);
- a Trieste: D.M. 22/10/2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” (art. 3), Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste (art. 2, comma 6).
1.3 Una “Lettera d’Intenti per una laurea congiunta” è stata firmata rispettivamente dal Rettore e dal Preside della Facoltà di Matematica e Fisica dell’Univerza v Ljubljani in data 13 dicembre 2006, e dal Rettore e dal Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Trieste di Trieste in data 23 gennaio 2007.
Articolo 2 Finalità
2.1 Finalità dell’accordo è l’attivazione di Programmi di doppio titolo in matematica (d’ora in poi denominati Programmi), uno in ogni Università, che coinvolgano studenti e docenti di entrambe le Università al fine di sviluppare e far progredire lo studio della matematica, dando l’opportunità ai partecipanti ai programmi che assolvano gli obblighi didattici ed amministrativi di ottenere un doppio titolo accademico che abbia validità legale in Slovenia e in Italia.
2.2 Oltre al conferimento del titolo, i Programmi hanno lo scopo di accrescere la mobilità degli studenti e favorire la comprensione delle reciproche differenti culture. Nello stesso tempo la dimensione internazionale dei programmi di studio intende fornire agli studenti maggiore competitività per l’inserimento nel mercato del lavoro.
2.3 I Programmi intendono anche promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione fra i due Atenei, la mobilità di Professori e Ricercatori, e la disseminazione di esperienze scientifiche ed educative.
Articolo 3
Il ruolo delle Università partner
3.1 Le due Università sono partner uguali nei Programmi. I Programmi sono gestiti da un Comitato Paritetico formato da 6 membri, docenti e ricercatori designati dai Consigli di Facoltà, tre per ogni Ateneo. Il Comitato è presieduto da due coordinatori, uno per ciascuna Università.
3.2 Ognuna delle Università nomina un Coordinatore del Programma che, oltre a presiedere il Comitato Paritetico, funge da tramite tra gli studenti, l’Università di provenienza e quella ospite. Il Coordinatore è anche responsabile dello scambio delle informazioni correlate ai Programmi fra le due Università.
3.3 Il Comitato Paritetico si riunisce almeno una volta all’anno. Se richiesto, si può riunire più frequentemente. Discute questioni amministrative ed accademiche correlate ai Programmi.
3.4 Il Comitato Paritetico:
- stabilisce i criteri per la formazione della graduatoria e seleziona i candidati ai Programmi;
- relaziona le Facoltà di Trieste e Lubiana sullo svolgimento dei Programmi.
Il Comitato Paritetico propone e sottopone inoltre all’approvazione dei Consigli di Corso di Laurea dei due Atenei:
- le regole per la compilazione del piano di studio degli studenti partecipanti ai Programmi;
- il sistema di conversione dei voti per la carriera pregressa e per gli esami ottenuti per ciascun corso;
- il metodo di attribuzione del voto di laurea.
Articolo 4
Studenti partecipanti ai Programmi
4.1 I Programmi sono aperti a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale in matematica delle due Università. Gli studenti partecipanti rimangono iscritti, per tutta la durata dei programmi, al corso di laurea di provenienza, rimanendo soggetti a tutte le regole stabilite dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici per quanto non diversamente disciplinato dalla presente Convenzione.
4.2 Entrambi gli Atenei riconoscono, in termini di ECTS, la carriera pregressa degli studenti immatricolati nei Programmi.
Articolo 5 Ammissione
5.1 Gli studenti che intendono partecipare ad un Programma devono presentare domanda di pre-iscrizione durante il loro secondo anno di corso. La domanda deve contenere un breve curriculum vitae del candidato e i dati relativi alla carriera universitaria, incluse le votazioni ottenute negli esami sostenuti, eventuali certificati relativi alla conoscenza delle lingue straniere, ed il piano degli studi che si intende seguire durante il Programma, sia nella propria Università che nell’Università partner.
5.2 Il numero massimo di studenti iscritti ai Programmi per ciclo in ciascuna Università è limitato a cinque.
5.3. Gli studenti dovranno consultare il Coordinatore locale prima della presentazione della domanda. Le due Università pubblicano il bando lo stesso giorno. Il bando contiene le date di scadenza per la presentazione della domanda di pre-
iscrizione, per la pubblicazione della lista dei corsi attivati dai due Atenei, per la domanda di ammissione ai Programmi, nonché i requisiti di ammissione al programma. Le date stabilite sono le stesse nelle due Università.
5.4. Per consentire la corretta preparazione delle domande e la predisposizione dei piani di studio dei candidati, ogni Università rende nota la lista dei corsi offerti nell’anno accademico successivo almeno due settimane prima della scadenza per la presentazione della domanda di ammissione.
5.5. Il Comitato Paritetico esamina a suo inappellabile giudizio tutte le domande, stila e pubblica la graduatoria dei candidati entro il 30 aprile.
5.6. I primi cinque candidati della graduatoria che hanno soddisfatto gli eventuali requisiti per l’ammissione al terzo anno di corso nell’Università di provenienza entro la data stabilita nel bando sono iscritti in un Programma. La lista degli studenti iscritti è pubblicata dal comitato paritetico entro il 30 settembre.
Articolo 6
Tasse universitarie e assicurazione
6.1. Le tasse d’iscrizione e i contributi sono pagati dagli studenti solo all’Università di provenienza. Gli studenti non pagano alcuna tassa nell’Università partner.
6.2. Gli studenti ospiti hanno accesso alle biblioteche, sale computer e altri servizi come gli studenti locali.
6.3. Gli studenti iscritti ai Programmi sono assicurati dall'Ateneo di appartenenza presso primaria compagnia di assicurazione sotto il profilo della responsabilità civile e sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
Articolo 7
Semestre nell’Università Partner
7.1. La misura delle attività didattiche svolte dagli studenti nell'ambito dei Programmi è espressa in ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Le due Università partner riconoscono a questo sistema la perfetta corrispondenza con le proprie scale di valutazione dell'attività didattica. In particolare l’Università degli Studi di Trieste riconosce ai fini dei Programmi l'equivalenza tra un CFU (Credito formativo universitario) e un credito del sistema ECTS, adottato dall’Univerza v Ljubljani. Pertanto, ai fini della presente convenzione, CFU ed ECTS sono equivalenti.
7.2. Gli studenti partecipanti ai Programmi sono incoraggiati a passare l’intero terzo anno di corso nell’Università Partner. Essi sono tenuti a passare almeno un semestre del loro terzo anno di corso nell’Università partner conseguendovi almeno 30 ECTS nelle tipologie e discipline stabilite dai rispettivi piani di studio.
7.3 Gli Organi locali dell’Università Partner forniscono agli studenti ospiti le informazioni di base sugli alloggi, scuole di lingue, ed altre facilitazioni.
Articolo 8 Piani di studio
8.1. I piani di studio in Matematica nelle due Università, relativamente al primo e al secondo anno di corso, sono simili con alcune differenze. Una tabella comparativa è contenuta nell’Allegato 1.
8.2. Gli studenti partecipanti ai Programmi sono tenuti ad attenersi al Regolamento didattico dell’Università di provenienza. I loro piani di studio devono essere approvati dagli Organi didattici competenti dell’Università di provenienza.
Articolo 9 Prova finale
9.1. Gli studenti partecipanti ai programmi in entrambe le Università sono tenuti a sostenere una prova finale consistente nella discussione, davanti ad una Commissione mista, di una tesi scritta da 6 ECTS, che è seguita in cotutela da due docenti, uno da ogni Università. Il lavoro finale è inteso essere un lavoro di cooperazione fra le due Università. La tesi finale è scritta di preferenza in una lingua straniera, con sunti estesi sia in italiano sia in sloveno.
Articolo 10
Titolo accademico e diploma
10.1. Agli studenti che conseguiranno 180 CFU, di cui almeno 30 nell’Università partner e supereranno la prova finale, viene conferito il doppio titolo di Univerzitetni diplomirani matematik (Univerzitetna diplomirana matematičarka) / Laurea in Matematica e rilasciati due distinti diplomi.
10.2. I titoli rilasciati sono pienamente validi nei rispettivi Paesi.
10.3 La partecipazione degli studenti ai Programmi e il rispettivo svolgimento degli studi verranno riportati in un supplemento ai diplomi.
10.4. La cerimonia di conferimento del titolo si svolge in una delle due Università, alternativamente.
Articolo 11 Database degli studenti
11.1. Tutti i dati sugli studenti partecipanti ed i diplomi rilasciati sono gestiti dalle rispettive Università di provenienza.
11.2. Entrambe le Università partner si impegnano a condividere tutti i dati correlati ai Programmi e agli studenti partecipanti.
11.3 Per la parte italiana, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione. Per la parte slovena analogo trattamento dei dati sarà fatto sulla base della corrispondente normativa.
Articolo 12 Collaborazione didattica
12.1 Entrambe le Università promuovono la reciproca collaborazione didattica da parte dei propri docenti.
12.2 Le Università si avvarranno, per ogni anno accademico, della collaborazione di un professore dell’altro Ateneo, laddove le risorse finanziarie lo consentiranno.
12.3 L’Ateneo di appartenenza del docente considererà le attività di collaborazione didattica secondo i propri regolamenti. Per l’Università degli Studi di Trieste dette attività vanno considerate aggiuntive rispetto agli obblighi didattici istituzionali.
12.4 Le Università organizzeranno un Seminario permanente che proporrà una serie annuale di seminari da tenersi in ciascuna Università.
Articolo 13 Aspetti finanziari
13.1 Gli studenti dovranno provvedere a coprire le loro spese di viaggio e di sussistenza. Possono far domanda di supporto finanziario ad agenzie e programmi per la mobilità degli studenti.
13.2 I Programmi non richiedono alle Università fondi addizionali. Tutte le attività didattiche relative ai Programmi sono svolte all’interno delle regolari attività didattiche dei corsi di laurea.
Articolo 14 Controllo della qualità
14.1 Ogni Università garantirà la qualità delle attività didattiche, scientifiche e organizzative del proprio Programma.
14.2 Entrambe le Università faranno ogni sforzo per migliorare le attività dei Programmi e per promuovere lo studio della matematica nel loro Paese.
Articolo 15 Condizioni finali
15.1 Entrambe le Università si impegnano a permettere agli studenti partecipanti ai Programmi di terminare i loro studi. In caso di disdetta della Convenzione, lo studente completerà il corso presso l’Ateneo di provenienza.
15.2 Ognuna delle due Università può recedere dalla partecipazione ai Programmi, comunicandolo in forma scritta con due anni accademici di anticipo.
15.3 Il primo ciclo dei Programmi inizierà con le ammissioni degli studenti nell’anno accademico 2008/09. Il primo scambio di studenti avrà luogo nell’anno accademico 2009/10.
15.4 Il presente Accordo viene redatto in italiano, sloveno ed inglese ed è firmato in due (2) originali per ogni lingua dai legali rappresentanti di ogni Ateneo. In caso di dubbi interpretativi il testo di riferimento è quello inglese.
15.5 La data di firma dell'Accordo è quella dell'ultima firma apposta.
Per l'Università degli Studi di Trieste Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per l'Univerza v Ljubljani Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Luogo e data Luogo e data
Per l'Università degli Studi di Trieste Il Preside della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Xxxx. Xxxxxxx Xxx
Per l'Univerza v Ljubljani Il Preside della
Facoltà di Matematica e Fisica Prof. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Luogo e data Luogo e data