FONDO PENSIONE APERTO TESEO
FONDO PENSIONE APERTO TESEO
istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni (Gruppo Reale Mutua)
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 17
Documento sul regime fiscale
Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all’offerta pubblica di
adesione al Fondo Pensione Aperto TESEO a contribuzione definita.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Mod. TES 2030 – 11/2019
Regime fiscale del fondo
I Fondi Pensione Aperti sono istituiti in regime di contribuzione definita. Essi sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva in misura ridotta, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.
I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati. Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di Xxxx residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a).
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all’imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.
Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.
Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
Regime fiscale dei contributi
Contributi
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i contributi, versati dall’aderente o dal datore di lavoro o dal committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se l’aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione, poiché tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.
Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni) è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi
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effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Xxxxxxxxx di somme erogate a titolo di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme non deducibili eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato non dedotto.
Trattamento dei premi di produzione
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti a imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione - in tutto o in parte - delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57 euro. Tali contributi
- per un importo massimo di 3.000,00 euro aumentato a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 - non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.
Comunicazioni dell’aderente
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente comunica al fondo pensione l’importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.
Regime fiscale delle prestazioni
Prestazioni in capitale
A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato1) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata, attenuata grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. L’ammontare imponibile sarà determinato dalla prestazione maturata complessiva, al netto:
- dei contributi non dedotti;
- della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva in capo alla forma
pensionistica;
- del credito d’imposta del 9% relativo all’ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati”.
1 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.
Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, tutte le disposizioni concernenti il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere da tale data. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta, invece, soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs.18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
Anticipazioni
Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.
In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l’aliquota del:
• 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
• 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- ulteriori esigenze dell’aderente.
L’aliquota è in ogni caso applicata sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
Riscatti
Sulle somme a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate (compreso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare) si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.
Prestazione in Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX)
La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.
Trasferimenti delle posizioni pensionistiche
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.
Prestazioni in forma periodica
Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata, attenuata grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
L’ammontare imponibile sarà determinato dalla prestazione maturata complessiva al netto:
- dei contributi non dedotti dall’aderente;
- della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva in capo alla forma
pensionistica;
- del credito d’imposta del 9% relativo all’ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati”.
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva in misura ridotta, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.