UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Appalto per la fornitura di strumento informatico per l’ accesso e valutazione della produzione scientifica dell’ Ateneo fiorentino e del relativo servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento della piattaforma
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CIG 685673223F
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto per la fornitura di strumento informatico per l’accesso e valutazione della produzione scientifica dell’Ateneo fiorentino e del relativo servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento della piattaforma per due anni, rinnovabile per uno
Descrizione analitica
L’oggetto dell’appalto si sostanzia nella fornitura di un servizio distribuito di accesso e analisi della produzione scientifica internazionale da erogarsi mediante accesso on-line ad un opportuno strumento informatico. Attraverso l’acquisizione di tale servizio l’Ateneo intende:
• supportare le procedure decisionali per le politiche di ricerca
• monitorare lo sviluppo della ricerca scientifica interna ed esterna
• identificare le collaborazioni più impattanti
• tracciare nuove opportunità di collaborazione per lo sviluppo di partnership strategiche
• fornire indicatori chiave di performance per supportare nuove proposte di finanziamento o per monitorare le prestazioni dei progetti già finanziati.
Si sostanzia di un cruscotto di facile uso e con avanzate capacità di analisi per supportare le esigenze di diverse tipologie di utenti:
• Organi di governo per la pianificazione strategica e la formulazione di linee di indirizzo
• Direttori di Dipartimento per una visione oggettiva delle prestazioni dei gruppi in ambito di ricerca e trasferimento
• singoli ricercatori per incrementare la propria visibilità, mettendo in evidenza i risultati, e per ampliare la propria rete scientifica, individuando collaboratori o partner potenziali
• Studenti per la ricerca di mentori, per l’identificazione delle fonti scientifiche e degli autori, anche in vista di eventuali attività di scambio o studio
• Uffici di supporto alla ricerca per report di proposta su collaborazioni internazionali e opportunità di finanziamento
• Uffici di trasferimento tecnologico per promuovere l'eccellenza della ricerca applicata, identificare ricercatori in grado di supportare iniziative aziendali, abbinare competenze di ricerca con esigenze del mondo produttivo e dei servizi
• Strutture bibliotecarie per approfondire la comprensione dei temi di ricerca e delle fonti
• Uffici di comunicazione per la comunicazione istituzionale sulle attività di ricerca, per promuovere i singoli ricercatori e i gruppi di ricerca, il loro lavoro e le loro ricadute.
Si tratta pertanto di un servizio che a partire da una raccolta sistematica della produzione scientifica dei ricercatori di tutto il mondo, basata almeno su singoli abstract, citazioni, indicatori di impatto e bibliometrici, consenta di effettuare ricerche e attività di benchmark sia a livello di singolo ricercatore, così come di gruppi (predefiniti e non), così come di intere istituzioni o paesi. Di tale produzione scientifica, oltre al citato impatto scientifico, è opportuno si dia conto anche delle corrispondenti ricadute in termini di trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
Pertanto le attività di ricerca e analisi in questione sono finalizzate ad un notevole spettro di applicazioni:
• Individuazione di possibili partner di ricerca o di studio che dimostrino adeguati livelli di produzione e che siano posizionati in istituzioni o paesi di interesse
• Confronto dei livelli di produzione scientifica fra gruppi omogenei di soggetti: ovvero tra ricercatori di diverse istituzioni o paesi che operino sugli stessi temi di ricerca, o sullo stesso ambito scientifico o disciplinare, o sullo stesso SSD (per confronti nazionali)
• Confronto dei livelli di produzione scientifica fra istituzioni, con possibili articolazioni di dettaglio anche in questo caso rappresentate dai principali ambiti scientifici disciplinari di significato internazionale.
Ne deriva da quanto detto che il servizio erogato deve possedere una serie di requisiti funzionali che rendano efficaci le consultazioni descritte, fra cui:
• Disporre di una base dati della produzione scientifica il più possibile ampia sia in termini geografici (copertura internazionale) che in termini temporali (anni di raccolta della produzione)
• Consentire univocità di abbinamento della produzione scientifica al ricercatore, qualunque siano le istituzioni per le quali abbia svolto le corrispondenti attività di ricerca, con particolare rilievo delle specifiche ORCID
• Consentire sintesi, misurazioni e confronti a livello di singolo ricercatore, gruppo scientifico (sia già definito che definito a cura dell’utente), editore, istituzione per la quale il ricercatore ha pubblicato e nella quale il ricercatore opera alla data di consultazione, paese della relativa istituzione
• Disporre di adeguate metriche per la misurazione della produzione scientifica sia in termini quantitativi che qualitativi, sia a livello individuale che aggregato, per qualunque ambito scientifico considerato (da quelli umanistici o sociali, a quelli scientifici, biomedici o tecnologici, …) o periodo di tempo
• Favorire in senso proattivo il collegamento dei ricercatori di Ateneo a gruppi di eccellenza nazionali e internazionali, alle tendenze internazionali della ricerca ed a possibili canali di finanziamento e partnership.
Da un punto di vista tecnico il prodotto deve connotarsi per caratteristiche di semplice, diffuso e flessibile utilizzo, richiedendo competenze specifiche esclusivamente per le ricerche più avanzate o per l’amministrazione di ulteriori contenuti di interesse specifico dell’Ateneo. In particolare deve:
• essere accessibile mediante strumenti di semplice e diffusa disponibilità (browser, app, …)
• consentire l’accesso agli utenti riconosciuti dai sistemi informativi d’Ateneo nel numero più ampio possibile (circa 60.000 utenti di cui circa 50.000 studenti dei corsi di laurea, questi ultimi con necessità più contenute riconducibili essenzialmente a necessità bibliografiche e ricerca contatti per periodi di mobilità o studio). L’accesso in
simultanea è necessario che sia il più esteso possibile, anche all’esterno del dominio xxxxx.xx
• disporre di una prima classificazione e normalizzazione della produzione scientifica, utilizzando diversi livelli di granularità e garantendo comparabilità ai confronti sia in termini relativi che di confronto a produzioni di natura media od eccellenti
• consentire agli utenti di configurare, visualizzare e esportare le informazioni in base alle proprie preferenze
• disporre di un’interfaccia facile da usare, capace di visualizzare e analizzare grandi insiemi di dati, generando velocemente grafici e tavole richieste
• prevedere frequenti aggiornamenti ed allineamenti alla situazione internazionale della produzione scientifica, limitando quanto possibile il ritardo nella conoscenza delle corrispondenti informazioni
• consentire ad un set limitato e formato di utenti (primo livello) lo sviluppo di operazioni avanzate e personalizzate, con possibile riversamento dei risultati a tipologie più ampie di utenti (secondo livello)
• disporre di adeguata documentazione sia on-line che attraverso il supporto remoto di un centro servizi cui tutti gli utenti possono rivolgersi
• garantire una prima formazione a tutti gli utenti di primo livello, anche mediante giornate di formazione specifica.
ARTICOLO 2
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 113.334,34 ( centotredicimilatrecentotrentaquattroeuroetrentaquattrocentesimi) oltre IVA di legge.
ARTICOLO 3
LUOGO, MODO DI ESEGUIRE LA FORNITURA
Sono compresi nell’importo: la fornitura dello strumento informatico e il servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento dello stesso.
Il contratto puo’ essere rinnovato di un anno.
Il prezzo sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto e degli oneri di sicurezza aziendali che devono essere valorizzati in sede di offerta.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d’arte, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini di interesse generale perseguiti dalla stazione appaltante.
ARTICOLO 4
VERIFICHE PRELIMINARI, ISPEZIONI ED EFFETTUAZIONE DI TEST SU MATERIALI E PRODOTTI
Durante la fornitura, l’Amministrazione potrà eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura stessa e/o loro parti.
ARTICOLO 5
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA
Il termine di esecuzione della fornitura è di 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ORDINE DI CONSEGNA da parte del Responsabile del Procedimento.
Il responsabile del procedimento può procedere alla richiesta di fornitura subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nei casi previsti dalla legge.
I termini utili per la prestazione di durata consistente nella gestione, aggiornamento, manutenzione decorrono dalla data del “verbale di ordine di esecuzione del servizio” formulato dal RUP subito dopo l’accertamento della conformità dello strumento ricevuto alle caratteristiche indicate nella documentazione di gara.
ARTICOLO 6 PAGAMENTI
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
Il pagamento della fornitura, sarà effettuato, dietro presentazione della fattura da parte dell’appaltatore, con le seguenti modalità:
1) 1* pagamento ad acconto del 30 % del totale dopo la verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione della fornitura dello strumento
2) 2* pagamento del 30 % alla fine del primo anno del servizio di manutenzione/gestione/aggiornamento
3) 3* pagamento ( a saldo ) del 40 % alla fine del secondo anno del servizio di manutenzione/gestione/aggiornamento
I pagamenti, previo benestare del direttore dell’esecuzione, saranno effettuati a 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
ARTICOLO 7
CRITERI E MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA
La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione del contratto accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
ARTICOLO 8 PENALI
Sono previste le seguenti penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
✓ Xxxxxxx nella consegna della fornitura: il termine decorre dalla data in cui la prestazione è attesa per effetto dell’ordine di consegna.
✓ ritardo nell’esecuzione del servizio di manutenzione/gestione/aggiornamento.delle prestazioni entro i termini fissati nell’ordine di servizio con cui il direttore dell’esecuzione del contratto impartisce le disposizioni e istruzioni da parte dell’appaltatore;
✓
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale
ARTICOLO 9
VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE
Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
ARTICOLO 10
VIZI DELLA FORNITURA - DIFETTI DI CONFORMITÀ – DECADENZA - PRESCRIZIONE
Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all’Amministrazione beni conformi al contratto di appalto. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del bene che il fornitore ha presentato all’Amministrazione come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che l’Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall’Amministrazione e che sia stato da questi portato a conoscenza del fornitore al momento della conclusione del contratto e che il fornitore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l’Amministrazione era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dall’Amministrazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall’Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Il fornitore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, l’Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
L’Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
E’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l’Amministrazione.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all’Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
L’Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerosa
b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall’Amministrazione;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all’Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora l’Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall’Amministrazione, salvo accettazione da parte dell’Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
b) qualora l’Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l’Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
L’Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:
1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,
2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
3) ovvero alla risoluzione del contratto,
conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con l'impresa aggiudicataria al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'impresa aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e comunicherà alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di resulta, imballaggi etc.;
2) le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma dell’Amministrazione appaltante e dell’appaltatore nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
3) l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera;
4) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi;
5) l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
6) lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura;
7) Ai sensi dell’art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Non si identificano Interferenze ex d.lgs.n. 81/2008
ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA
Costituisce onere dell'operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, la stipula della cauzione prevista dall’art. 103 D.LGS. 50/2016. Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Ex art. 105 D. Lgs. 50/2016 sono espressamente vietati il subappalto e la cessione del contratto.
Per la cessione del credito si rinvia a quanto previsto dal comma 13 dell’art. 106 del d lgs. 50/2016.
ARTICOLO 14 RECESSO
Il Committente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto nelle ipotesi ex art. 109 del d.Lgs. 50/2016 dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a
mezzo raccomandata A.R, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.
Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 18.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE
Il Committente puo’ chiedere la risoluzione del contratto nei casi e nelle forme di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione il Committente avrà facoltà di escutere la garanzia fideiussoria definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
In caso di risoluzione il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
ARTICOLO 17 - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ARTICOLO 18 - GESTIONE RIFIUTI
Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro temporevigente in materia ambientale. 22.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda
direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione. Il Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all’art. 20 che precede.
ARTICOLO 19 PRIVACY E RISERVATEZZA
I dati forniti dal Fornitore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte del Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.
Il Fornitore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/03.
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ARTICOLO 20 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto
(i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti
alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali
collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato X.Xxx.231/2001. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dal Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet www. xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-x-x- 7550.html#reg e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di
procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ARICOLO 21 PATTO DI INTEGRITÀ
L’operatore economico si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. L’operatore economico inoltre dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Si impegna a rendere noti, su richiesta della stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. L’operatore economico accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita del contratto;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all’Università degli Studi di Firenze.
ARTICOLO 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE).
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si rinvia altresì per dettaglio all’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della fornitura non darà mai diritto all’appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.
Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.
Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE
Tutte le spese relative alla stipula del contratto d’appalto sono a carico dell’appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione appaltatrice.