CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - DOCUMENTO DI SINTESI
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - DOCUMENTO DI SINTESI
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE |
Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell’intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento. |
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE |
A carico del Cliente una somma pari al _______, ____ % sull’importo del Finanziamento stesso. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario. |
PENALE |
A titolo di penale una somma pari al ______, ___ % della provvigione di mediazione creditizia concordata tra le parti, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l’incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell’articolo 1756 del Codice civile, e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile. L’importo della penale non sarà comunque superiore o uguale alla provvigione richiesta. |
SPESE |
A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto:
Le spese sono anche connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel foglio informativo. |
DURATA E RECESSO |
6 mesi. L’incarico è
Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l’intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l’obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal “mandato di mediazione” da parte del cliente verso il mediatore stesso per l’attività prestata di mediazione creditizia. |
DIRITTO DI ESCLUSIVA |
L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente a favore del Mediatore:
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FORO COMPETENTE |
Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli |
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Tra le “Parti”:
il “Cliente”:
Ragione sociale/ Cognome Nome_____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale e Partita Iva_____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________________
CAP ____________ Località __________________________________________________________________ Prov. _____________________________
Telefono __________________________________ Cellulare ________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________
Nella persona del suo legale rappresentante sig._____________________________________________________________________________
e
il “Mediatore”
IGB Advance SpA, con sede in Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), Capitale Sociale €50000, iscrizione Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA 09530131219, iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undiecies TUB al n. M491, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.
PREMESSO CHE
Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 e, a tal fine, intende avvalersi dell’attività di mediazione creditizia svolta da IGB Advance SpA;
La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l’attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell’esperienza e dell’organizzazione prevista per svolgere attività di mediazione creditizia;
Il Mediatore è interessato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (“Mandato di Mediazione”).
Articolo 2 – Oggetto
Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l’incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (c.d. Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.
Tipologia di Finanziamento richiesto: ___________________________________________________________
Capitale richiesto: euro __________________________________________________________________________
Scopo del Finanziamento: _______________________________________________________________________
Il Cliente dichiara di appartenere alla categoria di:
C
lientela
al Dettaglio, esclusi i consumatori Clientela Corporate
Rientrano nella “Clientela al Dettaglio” le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Verranno applicate le condizioni indicate nel “Foglio informativo relativo alla mediazione creditizia per la Clientela al Dettaglio e Corporate” in vigore dal 14/06/2024 e già consegnato al Cliente.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel presente contratto in piena indipendenza e autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
Le parti pattuiscono che l’incarico è conferito:
con diritto di esclusiva a favore del Mediatore: il Cliente per l’intera durata del mandato di mediazione non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento presso banche e intermediari finanziari, né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria. IGB Advance SpA s’impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva: 1) limitatamente a quanto previsto dal mandato, di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all’art. 8; 2) a prestare assistenza al cliente fino all’ottenimento del finanziamento.
senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore: il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il finanziamento sia personalmente attraverso banche/Intermediari finanziari, sia incaricando altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria. IGB Advance SpA non s’impegna agli obblighi previsti al precedente punto, sub. 1) e 2).
Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività “fuori convenzione”).
Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore.
Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli istituti di credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento.
Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente
Il Cliente si impegna:
a consegnare al Mediatore, entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. “dati”) che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica. Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l’accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
Il Cliente dichiara:
di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle banche dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
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Articolo 5 – Obblighi del Mediatore
Il Mediatore si impegna a svolgere l’attività oggetto del presente contratto con diligenza, correttezza, buona fede e nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza.
Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell’art. 1759 del Codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull’erogazione dello stesso; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l’accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale e a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del presente mandato.
Il Mediatore si impegna a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all’art. 8, in caso di contratto in esclusiva.
Articolo 6 – Durata e recesso
Il presente Contratto avrà durata di 6 mesi e per tale periodo è
revocabile
irrevocabile
Nel caso di contratto revocabile, le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC.
Nel caso di contratto non revocabile il cliente non ha facoltà di revocare l’incarico di mediazione per la durata dello stesso, al fine di consentire al mediatore creditizio di istruire la pratica e al soggetto erogante (Banca/Intermediario finanziario) di valutarne la fattibilità e concessione.
Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.
La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.
Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l’intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l’obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal “mandato di mediazione” da parte del cliente verso il mediatore stesso per l’attività prestata di mediazione creditizia.
Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all’attività svolta dal Mediatore.
Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R o PEC, inoltrata al solo Cliente richiedente in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali
Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all’atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l’incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell’articolo 1756 del Codice civile, e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile.
L’importo della penale non sarà comunque superiore o uguale alla provvigione richiesta.
Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese
Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una “Provvigione” del _______, _______% sull’importo deliberato/finanziato. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.
Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell’affare, rimborserà al Mediatore creditizio le spese di istruttoria pari a _________€ e le spese documentate fino all’importo massimo previsto nel foglio informativo, ivi comprese le spese connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
L’importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). L’eventuale provvigione che IGB Advance SpA dovesse percepire dalla banca o dall’intermediario finanziario non sarà portata in detrazione dalla provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.
A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei fogli informativi e/o contratti di finanziamento del soggetto erogante stesso.
Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore, indicando quale termine di pagamento “pagamento a vista, data fattura”.
In caso di finanza agevolata, qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a IGB Advance SpA, verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all’atto del conferimento del nuovo incarico siglato a parte, fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.
Articolo 9 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all’altra:
per il Cliente: ____________________________________________________________________________________________________________________
per il Mediatore: IGB Advance SpA, indirizzo: Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza
Il Cliente dichiara di avere ricevuto l’informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest’ultimo.
Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio.
Articolo 11 – Foro Competente e reclami
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto sarà effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all’indirizzo: IGB Advance SpA - Ufficio Reclami - Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) o tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o tramite PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:
nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente
data del contratto di mediazione
riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
motivazione del reclamo
richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio
Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione “reclami”.
Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.
Articolo 12 – Modifiche al contratto
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
Luogo e data, ____________________________________
Il Cliente Il Mediatore
_____________________________________ __________________________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 6 (Durata e Recesso), 7 (Clausola risolutiva espressa e penali), 11 (Foro Competente e Reclami).
Luogo e data, __________________________________________ Il Cliente
____________________________________
I
GB
Advance S.p.A. - Sede: Xxx X. Xxxxxx, 0 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx. X/0
00000 Xxxxxx
Tel +39 081/ 000.00.00 Fax: +39 081/ 00.00.000 P.Iva 09530131219
xxxx@xxxxxxxxxx.xxx
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