Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
Capitolato di polizza per l’affidamento dei servizi assicurativi Lotto 5 - Kasko Agenzia delle Entrate
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allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0059574.25-02-2022.U
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Sommario
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI 7
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici 7
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 7
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio 8
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio 8
Art. 1.7 – Durata del Contratto 8
Art. 1.8 – Facoltà di recesso 9
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente 9
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 9
Art. 1.12 – Clausola Broker 10
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 10
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore 10
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio 11
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità 11
Art. 1.17 – Personale distaccato o comandato, in telelavoro o lavoro agile 11
Art. 1.18 – Rinuncia al diritto di rivalsa 11
Art. 1.19 – Assicurazione per conto di chi spetta 11
Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 1.21 – Requisito di esecuzione 12
Art. 1.22 – Disposizione finale 12
ART. 2 – CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 13
Art. 2.1 – Efficacia temporale delle garanzie 13
Art. 2.2 – Estensione territoriale 13
Art. 2.3 – Somme assicurate 13
Art. 2.4 – Regolazione del premio 13
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE KASKO 14
Art. 3.2 – Oggetto dell’assicurazione 15
Art. 3.3 – Riparazione diretta 16
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Art. 3.5 – Franchigie e ocoperti 17
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI 18
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri 18
Art. 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni 18
Art. 4.3 – Procedure per la valutazione del danno - Controversie 18
Art. 4.4 – Modalità per la liquidazione dell’indennizzo 19
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DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO
Il soggetto, come individuato all’Art. 3.1, il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e quindi avente diritto al risarcimento.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il presente documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara, di seguito anche solo "Contratto”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti amministrativi e i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente.
L’attività di cui sopra può essere svolta in regime di “lavoro agile" e telelavoro, e in qualsiasi altra modalità, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
BROKER
GBSAPRI S.p.A. con sede legale e operativa in Viale Xxxxxxx Xxxxxx, 9 – 00000 Xxxx – Indirizzo PEC: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
CONTRAENTE
Agenzia delle Entrate
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Contratto di assicurazione.
PARTE O PARTI
Agenzia delle Entrate e l’Assicuratore, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
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SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento che impegna l’Assicuratore al pagamento della prestazione convenuta.
ASSICURATORE
L’impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.
PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di scadenza del contratto.
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DEFINIZIONI DI SETTORE
VALORE COMMERCIALE
Il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1a immatricolazione dalla quotazione media di “Eurotax” colore giallo e colore azzurro (o, in mancanza, altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.
DANNO TOTALE
Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.
DEGRADO
Il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo.
PARTI ACCESSORIE
L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.
OPTIONALS
L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
EVENTI SOCIO POLITICI
I tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
ATTI VANDALICI
Atti caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione o danneggiamento.
DANNI DA IGNOTI
Tutti i danni non provocati da collisioni con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi e atti vandalici.
EVENTI NATURALI
Le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
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MEZZO DI TRASPORTO “IN USO”
Autoveicoli, motoveicoli targati, non di proprietà della Contraente, e posti in circolazione da personale dipendente e non, specificatamente e preventivamente autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per missioni, verifiche o spostamenti di servizio.
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Assicuratore che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà all’Assicuratore per il tramite del broker:
1. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza;
- oppure il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Se la Contraente, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore
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24:00 del giorno della trasmissione dell’ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria – Banca D’Italia) ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
L’Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, la Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione da valutare in contraddittorio tra le parti. Al raggiungimento dell’accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del Contratto e la Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/04/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31/032025.
La suddetta data di efficacia della copertura assicurativa (ore 00:00 del 01/04/2022), in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c., deve intendersi vincolante anche nell’ipotesi in cui, per qualunque causa, non si pervenga entro il predetto termine alla conclusione della procedura
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di gara, alla relativa aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto e/o al pagamento del premio.
La Contraente - ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 – potrà prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione della nuova impresa di assicurazione, con il massimo di 6 mesi.
In tal caso l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia oggetto del presente Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 1.8 – Facoltà di recesso
In occasione di ciascuna scadenza annuale, l’Assicuratore ha facoltà di recedere dal presente Contratto, comunicando la propria intenzione alla Contraente a mezzo PEC, con preavviso di 180 giorni.
La Contraente ha facoltà di recedere dal presente Contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblici appalti, con preavviso di 90 giorni.
Resta fermo il diritto della Contraente di richiedere la proroga in caso di scadenza anticipata del Contratto, come previsto al precedente articolo 1.7 – Durata del contratto.
Nell’ipotesi in cui il recesso da parte della Contraente fosse esercitato nel corso del Periodo Assicurativo, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
Art. 1.9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dal presente Contratto – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente/Assicurato - qualora le norme contrattuali fossero discordanti tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l’Assicuratore in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
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Art. 1.12 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato.
L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker, è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,30% sul premio imponibile.
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei sinistri denunciati dall’inizio del Contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- la natura dell’evento;
- lo stato del sinistro;
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato;
- qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione; - una breve descrizione del sinistro.
L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore
Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
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Tutte le comunicazioni, ad eccezione di recesso o risoluzione del Contratto, che verranno effettuate direttamente dalla Contraente all’Assicuratore, avvengono per il tramite del Broker
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio annuale è determinato in base all’applicazione del prezzo per chilometro risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, che rimane fisso per l’intera durata del Contratto, da applicarsi sul parametro del numero di chilometri annui preventivati espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio di ciascuna annualità (ed eventuali proroghe) verrà versato in via anticipata nella misura dell’80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.4 – Regolazione del premio.
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.17 – Personale distaccato o comandato, in telelavoro o lavoro agile
Le garanzie si intendono operanti anche qualora gli Assicurati fossero distaccati o comandati o prestino la propria attività presso terzi, su incarico e/o disposizione della Contraente e per il personale operativo in telelavoro o lavoro agile.
Art. 1.18 – Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro. L’Assicuratore rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di xxxx.
Art. 1.19 – Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.
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Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Assicuratore, il Broker, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al Contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie relative al Contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale e riportare relativamente a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il codice unico di progetto (CUP) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3 comma 8 della Legge suddetta.
Art. 1.21 – Requisito di esecuzione
Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di rete peritale attiva sul territorio nazionale ed impegno ad accentrare la trattazione e la liquidazione dei sinistri presso unico Ufficio, ubicato in territorio italiano, a cui il Broker farà riferimento per la gestione dei sinistri. Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un sistema informatizzato per la gestione dei sinistri in ambito nazionale.
In caso di RTI/coassicurazione gli impegni sopra indicati dovranno essere posseduti e attestati da impresa mandataria/delegataria.
Art. 1.22 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente Capitolato di polizza.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società che costituiscono l’Assicuratore, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (R.T.I. – Consorzio - Coassicurazione).
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ART. 2 – CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente Contratto.
Art. 2.2 – Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione si intende operante per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde, nell’ambito del territorio europeo.
Art. 2.3 – Somme assicurate
La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 (trentamila/00), (salvo offerta migliorativa), per ciascun veicolo interessato dal sinistro.
Art. 2.4 – Regolazione del premio
Il premio annuale viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.15 - Elementi per il calcolo del premio), e sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo applicando il prezzo per chilometro risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, al parametro dei chilometri effettivamente percorsi nel Periodo Assicurativo di riferimento. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni, dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente comunicherà all’Assicuratore, per il tramite del Broker, il numero dei chilometri effettivamente percorsi nel Periodo Assicurativo di riferimento. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
L’Assicuratore, sulla base dei dati sopra menzionati comunicati dalla Contraente, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dalla Contraente e dall’Assicuratore, nei termini di cui al precedente Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
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L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente stessa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.5 – Penali
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:
Prestazione | Rif. Art. | Xxxxxxx | Xxxxxx per ogni giorno di ritardo |
Emissione della polizza e delle appendici | 1.1 | Entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Fornitura dei dati dell’andamento del rischio | 1.13 | Entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Apertura del Sinistro | 4.3 | Entro 10 (dieci) giorni lavorativi, dal ricevimento della denuncia di sinistro. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Rifiuto all’apertura del Sinistro | 4.3 | Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Pagamento del sinistro | 4.4 | Entro 15 (quindici) giorni dall’accettazione della proposta di liquidazione. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE KASKO
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle condizioni che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le condizioni che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare e/o le condizioni del Codice Civile sui contratti di
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assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati
Art. 3.1 – Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà della Contraente, o alla stessa in uso o locazione, utilizzati da:
1. dipendenti, direttori e dirigenti della Contraente di ogni livello, in occasione di missioni verifiche, spostamenti fuori ufficio per adempimento di servizio per conto e/o su incarico della Contraente stessa;
2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Contraente, durante le attività connesse alla propria mansione o carica.
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Si conviene che, ove la Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, l’Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del Contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Si precisa che i rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi anche ai mezzi di trasporto di proprietà o in uso dei dipendenti affetti da gravi handicap motori che si avvalgono per la guida di assistenti autisti.
La garanzia è altresì operante per gli incidenti occorsi ai veicoli degli assicurati, autorizzati ad effettuare spostamenti di servizio con partenza e ritorno dalla propria abitazione, anche occasionale, che dovessero subire durante seguenti tragitti:
a) verso Sedi o Uffici dell'Agenzia delle Entrate e viceversa;
b) verso le sedi di missione o luoghi di verifica e viceversa.
Art. 3.2 – Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli;
b) ribaltamento;
c) uscita di strada;
d) eventi socio politici;
e) atti vandalici;
f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti;
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g) furto consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso, rapina ed estorsione;
h) eventi naturali e/o atmosferici;
i) traino passivo del veicolo;
j) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo;
k) danni provocati da ignoti.
l) Rottura di cristalli
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie.
Sono inoltre comprese le spese documentabili sostenute qualora il veicolo sia impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dal presente Capitolato di polizza, senza applicazione della prevista franchigia:
1. per il traino o recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, fino alla concorrenza di euro 700,00 (settecento/00), (salvo offerta migliorativa), per evento;
2. per soccorso stradale e per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, fino alla concorrenza di euro 700,00 (settecento/00) per sinistro;
3. per il noleggio di un veicolo sostitutivo, per il tempo strettamente necessario alla prosecuzione dell‘attività / missione / adempimento di servizio e/o per il rientro presso la propria sede di lavoro o abitazione, fino alla concorrenza di euro 350,00 trecentocinquanta/00), (salvo offerta migliorativa), per evento;
4. nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, l’Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per evento e con il limite di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno. Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.
5. L’Assicuratore rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi.
Art. 3.3 – Riparazione diretta
L’Assicurato ha facoltà, qualora lo ritenga di proprio interesse, di rivolgersi ad una delle officine/carrozzerie convenzionate con l’Assicuratore per la riparazione del mezzo danneggiato. In questo caso il pagamento di quanto dovuto per la riparazione verrà corrisposto direttamente dall’Assicuratore alla officina/carrozzeria.
L’Assicuratore dovrà garantire la presenza (al momento dell’aggiudicazione) di almeno 9 (nove) officine/carrozzerie convenzionate per ogni Regione italiana, ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta, nelle quali l’Assicuratore deve garantire la presenza di almeno 4 (quattro)
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officine/carrozzerie convenzionate, oppure, in alternativa, garantire la possibilità di usufruire di un indennizzo diretto tra carrozziere (scelto dall’Assicurato) e Società, a seguito di presentazione e approvazione di preventivo di spesa.
Art. 3.4 – Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all’Art. 3.1 - Beni assicurati, salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo avvenuto durante l’espletamento della missione o adempimento di servizio. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
- cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
- conseguenti a traino attivo, manovre a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”, non dovuti a situazioni di necessità;
- derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Contraente.
Art. 3.5 – Franchigie e Scoperti
Le garanzie di cui al presente capitolato di polizza, vengono prestate con applicazione della franchigia come di seguito riportato:
1. Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro (salvo offerta migliorativa), ad esclusione della lettera j) e k) dell’Art. 3.2 – Oggetto dell’assicurazione. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato opti per la riparazione diretta, recandosi presso una delle officine/carrozzerie convenzionate con l’Assicuratore per la riparazione del mezzo oppure, qualora sia stata scelta dal concorrente l’opzione dell’indennizzo diretto, abbia ottenuto dall’Assicuratore stesso approvazione del preventivo di spesa presso una carrozzeria scelta dall’Assicurato per eseguire la riparazione (Art. 3.3 – Riparazione diretta)
2. Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni sinistro di cui alla lettera j) e k) dell’Art. 3.2 – Oggetto dell’assicurazione, (salvo offerta migliorativa).
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3. Si intende esclusa l’applicazione della franchigia alle condizioni 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Art. 3.2 - Oggetto dell’assicurazione.
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri
A parziale deroga dell’Art. 1913 Codice Civile, il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente Contratto dovrà farne denuncia all’Ufficio competente presso la Contraente, che provvederà al suo inoltro all’Assicuratore, per il tramite del Broker, entro 60 (sessanta) giorni, da quando l’Ufficio competente ne è venuto a conoscenza.
La denuncia inoltrata dalla Contraente conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro e costituirà prova dell’autorizzazione all’uso del veicolo per motivi di servizio.
Diversamente, se presentata dal dipendete, la denuncia sarà altresì corredata dalla seguente documentazione: fotocopia del registro delle percorrenze, autorizzazione all’uso del mezzo, incarico di servizio/missione/verifica, copia della patente di guida.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’Art. 3.2 - Oggetto dell’assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria.
Art. 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno, nei limiti della garanzia prestata "a primo rischio assoluto" di cui al precedente Art. 2.3 – Somme assicurate, sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Contraente e gli Assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente Contratto.
Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro l’Assicuratore liquiderà direttamente all’Assicurato l’importo risarcibile al netto della franchigia prevista, che resta ad esclusivo carico dell’Assicurato stesso.
Art. 4.3 – Procedure per la valutazione del danno - Controversie
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La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dall’Assicuratore e dall’Assicurato.
L’Assicuratore è tenuto ad aprire la posizione di sinistro e nominare il perito per la valutazione del danno entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro dandone comunicazione al Broker.
L’Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto all’apertura del sinistro entro il termine di 10 giorni lavorativi, motivandola dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali. Qualora l’Assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso ed in deroga all’Art. 1.19 – Assicurazione per conto di chi spetta, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dall’Assicuratore, uno dall’Assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Contraente.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente Contratto, decideranno a maggioranza. Le spese relative ai periti verranno sostenute da ciascuna parte (Assicuratore e Assicurato) relativamente al proprio perito e in parti uguali relativamente al terzo perito. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 4.4 – Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
L’Assicuratore, ricevuta la documentazione e la perizia di valutazione, provvederà entro 20 giorni lavorativi, ad inviare la proposta di liquidazione all’avente diritto ed al Broker. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta di liquidazione e firma della relativa quietanza, l’Assicuratore provvederà al pagamento del risarcimento, rinunciando espressamente a richiedere la documentazione inerente alla chiusura dell’inchiesta nel caso in cui il sinistro abbia comportato denuncia all’Autorità. L’Assicuratore, contestualmente al pagamento del risarcimento, comunicherà al Broker l’avvenuta liquidazione e l’importo della stessa.
Poiché la Contraente stipula il presente Contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, l’Assicuratore corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto, dandone comunicazione alla Contraente, per il tramite del broker.
Nell’ipotesi di mancata accettazione della proposta di liquidazione da parte dell’avente diritto, l’Assicuratore ne darà tempestiva comunicazione al Broker.
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
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Art. 1.7 - Durata del contratto
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.12 - Clausola Broker
Art. 1.18 - Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 2.1 - Efficacia temporale della garanzia Art. 2.5 - Penali
Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri
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ALLEGATO “A”
SCOPERTI - FRANCHIGIE – XXXXXXX XXXXXXXXXX
Scoperto | Franchigia (Art. 3.5) | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Art. 2.3) | |
Per ogni veicolo, se non diversamente previsto in polizza | Non previsto | a) Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) (salvo offerta migliorativa) per ogni sinistro di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’Art. 3.2 – Oggetto dell’assicurazione, salvo il caso in cui l’Assicurato opti per la riparazione diretta (Art. 3.3) b) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni sinistro di cui alle lettere j) e k) dell’Art. 3.2 – Oggetto dell’assicurazione (salvo offerta migliorativa). | Euro 30.000,00 (trenta mila/00), (salvo offerta migliorativa) |
PREVENTIVO CHILOMETRI PERCORSI
Km annui | |
ADE TOTALE | 8.500.000 |