ACCORDO DI PROGRAMMA TRA
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito denominata Regione) in persona dell’Assessore all’Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi Xxxxxx Xxxxx Cominotto, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO (di seguito INAIL) in persona del Direttore Regionale per il Friuli Venezia Giulia dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede regionale dell’Istituto in xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00, Xxxxxxx, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni disciplinante la materia relativa ai sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Visto il Protocollo d’intesa “Per la realizzazione di interventi di digitalizzazione, evoluzione ed integrazione dei sistemi informativi dell’Amministrazione del lavoro e della Previdenza Sociale” siglato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione il 30 ottobre 2007, che si basa sulla collaborazione di INPS, INAIL e delle Regioni e dei relativi sottosistemi informatici, attraverso l’utilizzo dei servizi che le singole amministrazioni rendono disponibili in rete;
Vista la L.R. 22/72 e succ. mod. di costituzione del Sistema Informativo Elettronico Regionale (SIER) del Friuli Venezia Giulia
PREMESSO E CONSIDERATO
- che la Regione e l’INAIL hanno il comune obbiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace la PA ed offrire servizi integrati ai cittadini e alle imprese;
- che il contributo che le tecnologie digitali possono offrire costituisce uno dei fattori più incisivi in termini di efficienza dei servizi ai cittadini in considerazione dei considerevoli risparmi che il processo di de-materializzazione e razionalizzazione è in grado di assicurare;
- che la Regione sviluppa e gestisce il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali (SIAL) del FVG;
- che tutte le Amministrazioni Locali del FVG sono collegate alla Rete Unificata della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR)
- che la Regione ha chiesto all’INAIL - Direzione regionale Friuli Venezia Giulia – di avviare in modo organico e sistematico un rapporto di collaborazione teso allo scambio di dati e informazioni che consentano ad entrambe le parti una più efficace attuazione dei propri compiti istituzionali;
- che tale utilità è coerente con la necessità che le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali si avvalgano di infrastrutture di trasmissione telematica secondo modelli atti a consentire la reciprocità di collegamento sia per esigenze interne alle amministrazioni che per quelle connesse ai servizi erogati all’utenza (cittadini e operatori economici);
- che l’attuazione del progetto Carta Regionale dei Servizi (CRS) da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha reso possibile l’implementazione di servizi on line a favore del cittadino che utilizza la CRS come strumento di identificazione on line (cd. strong authentication);
- che la Regione ha sviluppato una politica di forte sinergia applicativa fra enti territoriali, imprese e lavoratori con la realizzazione sul territorio di alcuni progetti di e-government;
- che le parti si uniformano a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N.
196 (rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali”), e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda la tipologia dei dati suscettibili di “trattamento” e le previste modalità, le misure di sicurezza e la loro comunicazione;
- che l’attuazione del presente Accordo non interferisce con lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’INAIL, ma anzi può concorrere a migliorarne l’efficienza ed efficacia soprattutto sul versante dei rapporti con i propri utenti e su quello delle politiche della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-che l’Allegato, che costituisce parte integrante della presente intesa, è redatto congiuntamente dalle parti e contiene le ipotesi di lavoro che la Regione e l’INAIL si impegnano a prospettare alle rispettive competenti Strutture di riferimento per l’elaborazione di piani di fattibilità da realizzare entro il periodo di vigenza dell’intesa stessa sulla base di successivi specifici accordi contrattuali;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Finalità
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, attraverso il presente Accordo, perseguono il comune obiettivo di migliorare i servizi forniti ai cittadini mediante lo scambio reciproco di dati e informazioni per via telematica operando nell’ambito del sistema pubblico di connettività ed in conformità alle relative norme tecniche.
2. Oggetto
L’INAIL e la Regione attraverso le proprie Strutture di riferimento, si scambiano le informazioni desumibili dai propri archivi gestionali automatizzati concernenti i soggetti domiciliati nelle province del Friuli Venezia Giulia, finalizzati agli adempimenti istituzionali dell’ente o della regione e con essi collegati, secondo le possibilità normative vigenti.
Le parti si impegnano ad utilizzare le informazioni ed i dati ottenuti ai sensi del presente Protocollo esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
3. Modalità dei collegamenti ed accesso
La fornitura di informazioni e dati avviene mediante collegamento telematico secondo le modalità tecniche ed operative definite mediante specifici successivi accordi fra le parti.
4. Obblighi ex decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196
Le parti, per quanto di rispettiva competenza e agli effetti del presente Accordo si uniformeranno alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto concerne la sicurezza e la riservatezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante.
A tal fine comunicheranno vicendevolmente gli elementi identificativi dei rispettivi Responsabili del trattamento dei dati.
5. Pubblicazione delle informazioni oggetto dell’Accordo
Ciascuna delle parti potrà, per esigenze connesse con le rispettive finalità istituzionali, procedere alla condivisione delle informazioni oggetto del presente Accordo e delle relative elaborazioni con enti pubblici territoriali (province, comuni, INPS, ecc.) purché l’utilizzo di tali informazioni sia preventivamente concordato e finalizzato alla realizzazione di compiti istituzionali di tali enti e comunque sotto la propria responsabilità. Inoltre le informazioni stesse possono essere pubblicate in forma aggregata e anonima, o comunque senza l’indicazione nominativa delle persone fisiche o ditte individuali, con espressa menzione della fonte dalla quale le stesse provengono.
La Regione e l’INAIL, reciprocamente, si assumono ogni responsabilità connessa all’uso improprio o illecito dei dati in questione da parte di soggetti non autorizzati che in qualsiasi modo abbiano avuto accesso agli stessi, direttamente o indirettamente, dai terminali riconducibili alla propria struttura.
6. Costi
Le peculiari attività da realizzare nell’ambito delle linee generali dettate dal presente Accordo verranno individuate con appositi piani da sottoporre all’approvazione degli Organi competenti, anche per quel che concerne i profili di ordine economico, e saranno, comunque, correlati alle disponibilità di bilancio esistenti per la specifica categoria di finanziamento.
7. Durata dell’accordo
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale, e potrà, d'intesa tra le parti, essere modificato in ogni momento.
8. Controversie
Le parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di attuazione della presente intesa.
In ogni caso, se le eventuali controversie che dovessero sorgere non fossero suscettibili di composizione bonaria tra le parti, si stabilisce che il Foro competente è quello di Trieste.
Trieste, 9 aprile 2008
Per la Regione Autonoma Per l’Istituto Nazionale contro
Friuli Venezia Giulia gli Infortuni sul Lavoro