FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00000 XXXX – XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 00
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
Decisione n. 105/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8018/188 pf 19-20 GC/ma del 23.12.2019
Reg. Prot. 120/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Presidente;
Cons. Xxxxxxxx Xx Xxxxx – Componente;
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Componente (Relatore); Avv. Xxxxxxxxx Xxxx – Componente;
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx – Componente;
Dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 23 gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8018/188 pf 19-20 GC/ma del 23.12.2019 a carico dei Sig.ri Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx e della società AC Locri 1909,
la seguente
DECISIONE
Il Procuratore federale f.f.,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 188pf19-20, avente ad oggetto "Presunto comportamento della società AC Locri 1909 e del calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx (Matr. 3801551) i quali, per la stagione sportiva 2018/19 - campionato di Serie D-LND, avrebbero privatamente pattuito un accordo economico difforme da quello sottoscritto e presumibilmente depositato presso il Dipartimento Interregionale di Serie D e presunta violazione del vincolo di giustizia da parte della stessa società con riferimento ad una denuncia/querela sporta ai C.C. della Stazione di Locri in data 19.4.2019 nei confronti del citato calciatore";
esaminata la relazione di indagine del 21.9.2019 ed i documenti allegati;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata a tutti gli avvisati nonché la memoria difensiva tardivamente fatta pervenire dalla signora Xxxxxxxxx, dall’ufficio inquirente ritenuta incongrua al fine di confutare i capi di incolpazione;
rilevati gli esiti dell'attività istruttoria e ritenuta la particolare valenza dimostrativa di alcuni fra loro (denuncia/querela del 19.4.2019, fogli di censimento e risultanze del gestionale sul calciatore Strumbo, dichiarazioni della signora Xxxxxxxxx e la documentazione dalla stessa rilasciata in sede di audizione, dichiarazioni del signor Xxxxxxx, documentazione rilasciata in sede di audizione, dichiarazioni rilasciate dal signor Xxxxxxxx Xxxxxxx, nota della Commissione Federale Agenti Sportivi, certificato anagrafico del signor Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, atto di convocazione);
ha deferito innanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare:
1) la signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, all’epoca dei fatti Presidente della società AC Locri 1909, per rispondere:
a) della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1 e 31, commi 1 e 8, del nuovo CGS - nonché dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx e poi effettivamente a lui corrisposto nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di settembre 2018 e il mese di marzo 2019, un compenso pari a € 17.240,00 (percepito parte in contanti, parte mediante assegni bancari), diverso e superiore rispetto a quello di € 10.000,00 riportato nel contratto stipulato in data 18.9.2018 e depositato in Lega;
b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 1 del nuovo CGS vigente - in relazione agli artt. 1 e 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti, per avere accettato o comunque non impedito che il sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, calciatore
dilettante, si avvalesse, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, dell’assistenza del signor Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx che, per giunta, non era iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.;
c) della violazione dell’art. 30, comma 2, dello Statuto federale della F.I.G.C., in combinato disposto con l’art. 15 del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso nell’art. 34 del nuovo CGS vigente - per essere venuta meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere sottoscritto e presentato in data 19.4.2019 alla Stazione dei Carabinieri di Locri un atto di denuncia - querela nei confronti del signor Xxxxxxx Xxxxxxx, senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali, né tanto meno ottenuto, l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia sportiva;
2) il Signor Xxxxxxx Xxxxxxx, all’epoca dei fatti calciatore dilettante tesserato per la società AC Locri 1909, per rispondere:
a) della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1 e 31, commi 1 e 8, del nuovo CGS vigente - nonché dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il presidente della società AC Locri 1909, signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e poi effettivamente percepito nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di settembre 2018 e il mese di marzo 2019, un compenso pari a € 17.240,00 (ricevuto parte in contanti e parte mediante assegni bancari), diverso e superiore rispetto a quello di € 10.000,00 riportato nel contratto stipulato in data 18.9.2018 e depositato in Lega;
b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 1 del nuovo CGS - in relazione agli artt. 1 e 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, dell’assistenza del signor Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso, che per giunta non era non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione;
3) il Signor Xxxxxxxxxx La Ferla, in qualità di persona che ha svolto attività rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, del nuovo CGS, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 2 del nuovo CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all’epoca dei fatti, in particolare alla definizione “calciatore” in tale norma contenuta, nonché dall’art. 3.1 stesso Regolamento per avere svolto di fatto le funzioni di procuratore sportivo del calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, senza essere iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., senza aver stipulato con il calciatore alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso sig. Strumbo;
4) la società AC Locri 1909, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente “ratione temporis”, oggi trasfusi nell’art. 6, commi 1 e 2, del nuovo CGS, per il comportamento rispettivamente posto in essere dal suo Presidente, Signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e dal suo calciatore, Signor Xxxxxxx Xxxxxxx, come sopra descritto.
Le memorie difensive.
Successivamente all’avviso di convocazione per l’odierna riunione, sono pervenute in data 20.1.2020 due memorie difensive, una da parte del legale della signora Xxxxxxxxx che chiede, previa audizione del signor Xxxxxxxx Xxxxxxx, l'assoluzione dalle violazioni contestate; l'altra, da parte del legale del signor Xxxxxxx che chiede il rigetto del deferimento.
Nessuno scritto difensivo è pervenuto da parte del signor La Xxxxx e dalla società deferita. Il dibattimento.
All'odierna riunione sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale ed i difensori dei signori Xxxxxxxxx e Strumbo.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- alla signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, inibizione di anni 2 (due);
- al signor Xxxxxxx Xxxxxxx, squalifica di mesi 6 (sei);
- al signor Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, ammenda di euro 1.800,00= (milleottocento/00);
- alla società AC Locri 1909, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso, oltre ammenda di euro 3.000,00= (tremila/00).
I difensori dei signori Xxxxxxxxx e Xxxxxxx hanno illustrato le proprie, rispettive memorie e chiesto il proscioglimento dei propri assistiti.
I motivi della decisione.
In fatto.
L'indagine trae origine dalla missiva in data 30.6.2019, a firma della signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, che, nella qualità di presidente pro-tempore dell'AC Locri 1909, portava a conoscenza della Procura federale la denunzia da essa sporta nei
xxxxxxxx del calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx, già tesserato per il sodalizio nella precedente stagione sportiva (circostanza, quest’ultima, confermata dai fogli di censimento). Nel corso dell’istruttoria, il delegato della Procura federale escuteva i signori Xxxxxxxxx, Strumbo e Xxxxxxx (in data 21.8.2019) e acquisiva i documenti prodotti da Xxxxxxxxx e Strumbo nonché documentazione dalla Commissione Federale Agenti Sportivi inerente la posizione del signor La Ferla, che al riscontro risultava non iscritto nell'apposito registro; quest’ultimo, non si presentava all'audizione per dichiarati problemi di salute.
L’esame incrociato delle risultanze verbali e lo studio dei documenti ha fatto emergere con certezza la circostanza che, nel mese di settembre 2018, la Presidente Xxxxxxxxx ebbe a incontrarsi con il calciatore Strumbo alla presenza del sig. la Ferla - qualificato negli atti istruttori da tutti e tre i dichiaranti: procuratore - per stipulare un accordo scritto prevedente un compenso, per la stagione 2018/2019 e per le prestazioni sportive, di euro 10.000,00=, oltre rimborso spese. Sull’importo del rimborso spese le tesi differiscono: per la signora Xxxxxxxxx esso andava aumentato di soli euro 1.000,00; per il signor Xxxxxxx, tale importo andava aumentato di euro 13.000,00. Il contratto veniva redatto su apposito modulo del Dipartimento Interregionale e sottoscritto in data 18.9.2018, successivamente depositato in L.N.D.
In occasione dell’accordo, il calciatore pretendeva l’emissione di un assegno a proprio favore di euro 11.000,00. A dire della signora Xxxxxxxxx, il titolo veniva rilasciato a garanzia; a dire del sig. Xxxxxxx, invece, come parte del compenso.
In esecuzione del contratto, la società AC Locri 1909 provvedeva ad effettuare una serie di pagamenti tra contanti e assegni documentati in una scheda riassuntiva consegnata dalla signora Xxxxxxxxx per un importo complessivo di euro 17.240,00 a fine marzo 2019. Importo che il sig, Xxxxxxx invece quantificata in euro 13.000,00.
Il rapporto si interrompeva a far data dal 19.4.2019 (ancora una volta per dichiarate causali difformi).
A cagione di ciò, la signora Xxxxxxxxx sostiene di avere chiesto, più volte, al calciatore la restituzione del titolo anche mediante diffida di un legale. La stessa ha poi giustificato le maggiori somme erogate al calciatore a titolo di prestito (mutuo infruttifero); somme che lo Strumbo avrebbe dovuto restituire e che, in mancanza, sarebbero state portate in acconto sui compensi previsti per future prestazioni sportive, qualora il rapporto fosse proseguito.
Il signor Xxxxxxx asserisce, invece, di avere legittimamente posto all'incasso il suddetto titolo in quanto emessogli a titolo di rimborso spese, con l'accordo che poteva essere incassato a fine stagione. L'assegno era poi rimasto impagato, in quanto caduto in protesto per mancanza di fondi nel mentre la signora Xxxxxxxxx sporgeva denuncia in data 19.4.2019 avanti ai Carabinieri di Locri e nei confronti del signor Xxxxxxx per il reato di appropriazione indebita del suddetto titolo. La signora Xxxxxxxxx riconosce di avere informato dei fatti la Procura federale dopo le vicende societarie, retrocessione compresa e riconsegna del sodalizio nelle mani del Sindaco del Comune.
In diritto.
a) La posizione della signora Xxxxxxxxx.
In relazione al primo addebito (pattuizione e corresponsione al calciatore, nella stagione sportiva 2018/2019 tra il mese di settembre 2018 e la fine di marzo 2019, di un compenso pari a euro 17.240,00, parte in assegno e parte in contanti, diverso e superiore a quello di euro 10.000,00 risultante dal contratto 18.9.2018 depositato in L.N.D.), la circostanza fattuale fondante l’addebito è rappresentata dallo stesso documento consegnato spontaneamente dall'incolpata in sede di audizione. Si tratta di un rendiconto redatto su carta intestata AC Locri 1909, "campionato 2018/2019", "Strumbo", non firmato, che nella parte prestampata a partire dall'8.9.2018 al marzo 2019 evidenzia in due distinte colonne i versamenti fatti al calciatore indicati con scrittura manuale. Nella colonna riservata ai versamenti in contanti risultano le seguenti somme: euro 2.000,00 in data 8.9.2018 (epoca antecedente alla stipula del contratto), euro 2.080,00 nel mese di ottobre 2018, euro 2.080,00 nel mese di novembre, euro 80,00 nel mese di dicembre 2018 per un totale parziale di Euro 6.240,00. Nella colonna riservata ai versamenti in assegni bancari sono indicate le seguenti somme: euro 2.000,00 nel settembre 2018 (contestuale alla stipula del contratto), euro 2.000,00 nel mese di dicembre 2018, euro 2.000,00 nel mese di gennaio 2019, euro 2.500,00 nel mese di febbraio 2019 ed euro 2.500,00 nel mese di marzo 2019, per un totale parziale di euro 11.000,00 che, sommato al contante, portano a una somma complessiva di euro 17.240,00, perfettamente coincidente con quanto contestato in atti.
La signora Xxxxxxxxx ha giustificato le maggiori somme rispetto all’importo di euro 11.000,00, risultanti come visto per tabulas dal suddetto documento intestato alla società, imputandole ad un prestito personale ex art. 1813 c.c., ossia ad un mutuo infruttifero senza obbligo di forma scritta, che il calciatore avrebbe dovuto restituire entro fine maggio 2019.
Il Collegio reputa non persuasiva la tesi difensiva della deferita.
Xxxxx premettere che in tema di onere della prova, chi chiede la restituzione di somme date a mutuo o intende spendere in giudizio l’esistenza del rapporto, deve provare gli elementi costitutivi della domanda vale a dire, la consegna delle somme di denaro e il titolo della dazione. Il mutuo è un contratto reale i cui elementi costitutivi sono rappresentati dallo scambio del consenso e dalla datio rei. Ragion per cui, il contratto si perfeziona con la traditio, che giustifica sul piano causale l’obbligo di restituzione. L’onere della prova circa la sussistenza di tali presupposti grava, come detto, sul mutuante che intenda far valere l’esistenza del contratto. E costui, infatti, che è tenuto a provare il fatto storico del prestito di denaro, ovvero la dazione e la natura/titolo da cui deriva l’obbligo della pretesa restitutoria.
Ebbene, nel caso di specie la signora Xxxxxxxxx non ha assolto a tale onere; ciò che consente di ritenere superflua l'ammissione di un’altra audizione del signor Xxxxxxx, già escusso dal delegato della Procura federale in sede di indagini.
La tesi della deferita non solo non fa chiarezza su quale sarebbe stato il soggetto mutuante (la società sportiva o in
proprio la signora Xxxxxxxxx: dunque, lascia non provata la titolarità stessa del prestito) bensì contrasta con le risultanze scritte (vedi foglio riassuntivo) e neppure trova alcuna conferma testimoniale in sede di indagini.
In particolare, il foglio riassuntivo sopra decritto non consente di distinguere i titoli delle varie dazioni, tra compensi e presunti mutui. Deve inferirsi, pertanto, che le somme erogate siccome riportate su foglio intestato della società e non altrimenti specificate come sarebbe stato necessario, costituiscano tutti compensi concordati per le prestazioni sportive. Al riguardo, non appare risolutiva in favore della deferita la testimonianza del signor Xxxxxxxx Xxxxxxx, tesserato come calciatore del medesimo sodalizio sportivo, il quale ha riferito che lo Strumbo veniva pagato mensilmente ma che chiedeva continuamente denaro e che la Presidente lo assecondava. Si tratta di dichiarazioni compatibili con entrambe le tesi e comunque generiche poiché non in grado di chiarire e quantificare le dazioni e tantomeno il titolo. Il sig. Xxxxxxx ha dichiarato di rammentare solo l'iniziale acconto in contanti di euro 2.000,00 e la consegna dell'assegno di euro 11.000,00 a fronte di un accordo che prevedeva un compenso di euro 10.000,00 oltre le spese del viaggio o dell'alloggio, per importo che non ha saputo precisare.
Va aggiunto che, il calciatore Strumbo ha riferito che vi sarebbe stato un accordo sul compenso di ben euro 23.000,00, superiore addirittura alle somme risultate effettivamente versate. La circostanza depone nel senso di indurre a ritenere che il compenso risultante dall'accordo era simulato e rende poco plausibile la versione della signora Xxxxxxxxx secondo cui xxxxxx avrebbe rilasciato un assegno, in presunta garanzia di euro 11.000,00 considerato che già quel momento essa aveva versato, tra contanti ed assegno, la somma complessiva di euro 4.000,00, che certamente non avrebbe avuto senso garantire (sicché l'assegno in garanzia avrebbe potuto essere, a tutto concedere, di soli euro 7.000,00).
In relazione al secondo addebito, consistente nell'aver accettato o comunque non impedito al calciatore dilettante Strumbo di avvalersi in occasione della stipula dell'accordo del 18.9.2018 dell'assistenza del signor Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, per giunta era iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C. e quindi privo dell'abilitazione all’esercizio di tale incarico, la Procura federale si è avvalsa delle dichiarazioni rese dai due incolpati, dal testimone presente ai fatti nonché della certificazione acquisita agli atti dell’istruttoria.
La difesa della signora Xxxxxxxxx ha negato la circostanza asserendo che il signor Xxxxxxxxxx xx Xxxxx si sarebbe presentato come amico del signor Xxxxxxx, che non avrebbe partecipato alla contrattazione in quanto impegnato fuori dall'ufficio in conversazione telefonica, che non avrebbe mai elargito allo stesso alcun compenso.
La circostanza che ella non avrebbe elargito compensi al sig. La Ferla nulla prova, non avendo costui prestato assistenza alla società.
Quanto alla bontà della tesi difensiva, essa collide frontalmente con le dichiarazioni rese dall'incolpata nell'audizione del 21.8.2019 dinanzi al delegato della Procura Federale. In tale circostanza, la signora, previ gli ammonimenti del caso, dichiarò liberamente e sottoscrisse che "il giorno 8 settembre 2018, su mia convocazione, si presentava il calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx unitamente al suo procuratore tale Xxxx Xx Xxxxx, presso la sede della società. Ci siamo accordati sull'ingaggio ....." e che "Quel giorno il calciatore su pressione del procuratore ha preteso duemila euro in contanti per suggellare l'ingaggio" e che "L'assegno è andato in protesto ed io ho più volte chiesto sia a Strumbo che al suo procuratore per telefono, poiché lo Strumbo non si presentava più agli allenamenti, di richiamare l'assegno...". Va aggiunto che anche l'incolpato signor Xxxxxxx Xxxxxxx, in sede di audizione, confermava di essersi presentato presso la sedi del sodalizio sportivo nel mese di settembre 2018 "unitamente al mio procuratore Xxxxxxxxxx La Ferla" e che veniva stipulato l'accordo economico (sia pur con le varianti sull'entità del compenso rispetto al testo scritto e depositato in L.N.D. Lo stesso ha precisato che dopo il suo allontanamento di aprile 2019 non ne aveva saputo la ragione né lui "né tantomeno il mio procuratore di allora è mai stato avvisato". Da ultimo, anche il testimone signor Xxxxxxxx Xxxxxxx, in sede di audizione, ha riferito che in occasione del primo incontro in sede erano presenti "il calciatore Strumbo, il suo procuratore La Ferla ed il Presidente del Locri signora Xxxxxxxxx...".
Ne consegue che, è stata la stessa incolpata con una dichiarazione di efficace xxxxxxx confessoria ad aver segnalato la presenza del signor La Ferla, ad averlo individuato come procuratore del calciatore, ad avere discusso con lui l'ingaggio e l'acconto, ad averlo cercato anche dopo l'interruzione del rapporto e accettatone l'intervento. I fatti, per come dipanatisi alla stregua dell’incedere esposto dalla deferita, non lasciano dubbi sull’attività in concreto svolta dal sig. La Ferla e smentiscono le successive difese sviluppata (contraddittoriamente) in questa sede.
In relazione al terzo addebito, per essere venuta la signora Xxxxxxxxx meno al vincolo di giustizia per avere ella presentato e sottoscritto una denuncia-querela nei confronti del signor Xxxxxxx Xxxxxxx senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi federali né ottenuto l'autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale, in violazione delle norme espressamente richiamate, la Procura Federale ne ha dato prova documentale.
La difesa dell'incolpata eccepisce che il vincolo di giustizia non opererebbe nella materia penale, che senz'altro esulerebbe dalla giustizia sportiva, dovendo cedere il passo alla tutela statuale, nel rispetto degli artt. 24 e 25 Cost.
Il Collegio non condivide la tesi difensiva.
Il vincolo di giustizia di cui all'articolo 30, c. 2°, Statuto FIGC e articolo 34 CGS (già art. 15 CGS all'epoca dei fatti), violato dalla signora Xxxxxxxxx, preclude ai soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo calcistico (società sportive, tesserati e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, comunque rilevanti per l'ordinamento federale) di rivolgersi all'A.G.O., salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale accordata per gravi ragioni di opportunità. Tale vincolo, peraltro derogabile con l'autorizzazione, trae la sua origine dalla spontanea adesione del soggetto tesserato o affiliato
all'ordinamento sportivo e tende a salvaguardare l’unità e l’unicità dell’ordinamento sportivo nonché a conferire certezza ai relativi rapporti. Esso trova fondamento nei principi generali dell’ordinamento giuridico e nelle disposizioni di matrice processualcivilistica, che riconoscono la legittimità di devolvere in arbitri la soluzione di controversie vertenti su diritti disponibili. Il vincolo di giustizia perde valenza solo con riferimento a diritti indisponibili e posizioni soggettive di interesse legittimo, tra cui i beni giuridici tutelati dall’ordinamento penale.
Tuttavia, anche con riguardo alla materia penale, il vincolo di giustizia ha motivo di cedere all’ordinamento statuale solo a fronte di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, in cui il bene giuridico resta nella disponibilità del suo titolare.
Ciò che non risulta nel caso di specie.
Gli addebiti risultano, dunque, tutti fondati.
Eque e proporzionali, in ragione dei fatti addebitati e delle responsabilità accertate, sono le sanzioni richieste dalla Procura federale di irrogazione a carico della signora Xxxxxxxxx della sanzione dell'inibizione di anni due.
b) La posizione del calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx.
Il primo addebito contesta al deferito di avere pattuito con il presidente della società AC Locri 1909, e poi effettivamente percepito nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di settembre 2018 ed il marzo 2019, un compenso pari a euro 17.240,00 (parte in contanti e parte in assegni), diverso e superiore rispetto a quello di euro 10.000,00 indicato nel contratto datato 18.9.2018, depositato presso la L.N.D.; tanto, in violazioni delle norme evocate nel deferimento e in particolare dell'art. 31 CGS e dell'art. 94 NOIF.
La Procura federale ha allegato e comprovato i fatti sottesi al deferimento, per i quali il Collegio rinvia alle argomentazioni sopra già svolta in ragione dell’unicità e omogeneità che avvolge l’intera vicenda. L’incolpato asserisce, e dunque ammette, di aver ricevuto in tale lasso temporale soltanto la somma di euro 13.000,00. La circostanza non ha rilevanza in questa sede, in cui si discetta esclusivamente della violazione delle norme federali per avere concordato un compenso superiore al massimale. Va solo aggiunto, a conferma del fatto storico, che l'incolpato ha affermato che l'accordo effettivo avrebbe previsto addirittura un compenso di complessivi euro 23.000,00 a fronte del quale egli ha ritenuto di poter portare all’incasso l'assegno di euro 11.000,00 sul presupposto che lo stesso non rappresentava un titolo in garanzia, bensì, parte dell'emolumento concordato che avrebbe avuto “diritto” ad incassare a fine maggio 2019 e che ha portato all’incasso in anticipo in ragione della prematura cessazione delle prestazioni sportive per causa asseritamente imputabile al sodalizio sportivo.
Il secondo addebito contesta al calciatore di essersi avvalso, in occasione della stipula del contratto del 18.9.2018, dell'assistenza del signor La Ferla nonostante lo Strumbo rivestisse la qualifica di calciatore dilettante e senza, peraltro, stipulare con questo il contratto di rappresentanza; posizione aggravata dal fatto di non essere iscritto nel registro dei procuratori. Tanto, in violazione della normativa evocata nel deferimento.
La Procura federale ha allegato e comprovato i fatti sottesi al deferimento. Sul punto, rilevano in via dirimente le dichiarazioni rese dai due incolpati e dal testimone presente all’incontro, suffragati dalla restante documentazione acquisita agli atti.
Il signor La Ferla ha svolto, nella circostanza, attività assimilabile a quella del procuratore sportivo, come tale anche percepita dai soggetti coinvolti nella vicenda o che vi avevano comunque assistito.
Il comportamento ha infranto gli artt. 1 e 3.1 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo – ratione temporis
vigente, individuato nel regolamento 1.4.2015, poi sostituito dal Regolamento Agenti Sportivi entrato in vigore con il C.U.
n. 137 del 10.6.2019 e non applicabile in via retroattiva alle condotte già consumate nel precedente regime, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale e civile in materia sanzionatoria (principio del tempus regit factum).
Gli addebiti sono, dunque, fondati.
Eque e proporzionali sono ritenute le sanzioni richieste dalla procura federale, cui consegue l'irrogazione a carico del calciatore signor Xxxxxxx Xxxxxxx della sanzione della squalifica di mesi sei.
c) La posizione del signor Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx.
L'unico addebito ascrittogli è quello di aver svolto, di fatto, le funzioni di procuratore sportivo a favore del calciatore Strumbo in occasione della sottoscrizione del contratto 18.9.2018, intercorso tra il suo assistito e la società AC Locri 1909, senza esser iscritto nel registro dei procuratori sportivi, senza aver stipulato con il calciatore alcun contratto di rappresentanza e nonostante la qualifica di calciatore dilettante in capo al signor Xxxxxxx (condizione, questa, che non ammette l’intermediazione di agenti).
La Procura Federale anche in questo caso ha dato prova esauriente dell'addebito per il tramite delle dichiarazioni rese dai due incolpati e dal testimone, che hanno trovato riscontro nei documenti acquisiti e nella ricostruzione dei fatti come sopra articolata.
Il signor La Ferla, non tesserato né iscritto al registro dei procuratori sportivi, non ha ritenuto di presentarsi all'audizione né di presentare scritti difensivi, sia nel corso delle indagini che nella odierna riunione.
La sua posizione è quella del soggetto che ha compiuto attività rilevante per l’ordinamento federale (art. 1bis, c. 5°, CGS ratione temporis vigente), come tale assoggettato all’azione disciplinare degli organi inquirenti e alla potestas iudicandi dell’organo di giustizia federale.
In assenza di specifiche pene edittali, si ritiene equo e proporzionale l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 1.800,00=.
d) La posizione della società AC Locri 1909.
La compagine è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1°e 2°, CGS (oggi trasfusi nell'art. 6, commi 1°e 2°) per il comportamento posto in essere dal suo presidente, signora Xxxxxxxxx e dal suo calciatore, signor Xxxxxxx, ritenuti responsabili di quanto loro specificatamente ascritto. La società non ha presentato alcuna memoria difensiva.
Le responsabilità risultano per tabulas, a cagione del comportamento tenuto dai tesserati, giuridicamente imputato alla società in via diretta, per l’attività del presidente (principio di immedesimazione organica); oggettiva, per l’attività del calciatore.
Viste le violazioni ascritte alla legale rappresentante dell'epoca ed al suo calciatore e rilevata la sanzione edittale di cui all'art. 15, c. 1°, CGS all'epoca in vigore (riconfermata nell'attuale art. 34 CGS), il Collegio ritiene eque e proporzionali le richieste sanzionatorie della Procura Federale, cui consegue per l’effetto l’irrogazione alla società calcistica di punti tre di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso, oltre l'ammenda di euro 3.000,00=.
Il dispositivo.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, la squalifica di mesi 6 (sei);
- per la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’inibizione di anni 2 (due);
- per il Sig. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, l’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00);
- per la società AC Locri 1909, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
X.xx Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato in Roma, in data 3 febbraio 2020. IL SEGRETARIO
X.xx Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx