Delibera nr. 473 del 26/04/2017
Delibera nr. 473 del 26/04/2017
OGGETTO: VALUTAZIONE E CONSEGUENTE STIPULA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE CON DUE PSICOLOGI AREA ANZIANI E CURE DOMICILIARI (DOTT.ZANIERI G. E DOTT.SSA LOMBARDI M.)
Il sottoscritto dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSA la necessità di garantire l’integrazione, il coordinamento, la condivisione e la sintonia di intenti fra l’area sanitaria, socio sanitaria e sociale nella presa in carico del paziente lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico;
PREMESSO altresì che la valutazione multidisciplinare integrata dei casi dell’area anziani è lo strumento centrale per garantire un’appropriata continuità clinica, terapeutica e assistenziale ai pazienti con bisogni assistenziali complessi e/o non autosufficienti;
DATO ATTO il Direttore Socio Sanitario ha segnalato che fra i componenti dell’equipe multi- professionale addetta alla valutazione è prevista la figura dello psicologo ed ha predisposto, a tale fine, un progetto dal titolo “Attività psicologica per Xxxxxxx e Cure Domiciliari” che ha quale obiettivo prioritario la presa in carico del paziente anziano fragile e/o non autosufficiente, la costruzione di un piano assistenziale individualizzato e la tenuta dei rapporti con le strutture che possono rispondere ai bisogni della persona;
ACCERTATO che per lo svolgimento delle attività di cui trattasi in Azienda non è attualmente disponibile alcuna risorsa;
ATTESO che l’esercizio delle funzioni sopra descritte, essendo prestazioni altamente qualificate, richiede necessariamente il possesso di requisiti di elevata professionalità, capacità ed esperienza;
CONSIDERATO che in esecuzione della deliberazione n. 267 del 03.03.2017, per le motivazioni sopra indicate, è stato emesso un avviso per il conferimento di incarico libero professionale a n. 2 Psicologi con esperienza professionale di almeno 4 anni nell’area anziani e cure domiciliari acquisita presso il SSN;
VERIFICATO che il bando pubblicato in data 7.3.2017 ha previsto come termine per la presentazione delle domande di partecipazione la data perentoria del 22.3.2017;
CONSTATATO che alla scadenza dell’avviso pubblico di cui sopra sono pervenute le seguenti candidature:
Candidato luogo di nascita data di nascita
1. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx (Bs) | 03/04/1985 |
2. Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx (Xx) | 00/00/0000 |
0. Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx | (Xx) 18/06/1983 |
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx (Bs) | 05/05/1956 |
5. Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxx (Bs) | 30/04/1987 |
6. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx (Li) | 03/09/1970 |
ATTESO che la Commissione, nominata con nota del Direttore Generale Prot.n. 11822 del 27.3.2017, in data 13.4.2017 ha proceduto a :
• esaminare la documentazione prodotta accertando che i candidati sotto riportati non risultano ammissibili alla selezione in quanto non risultano in possesso dei requisiti di esperienza richiesti:
1) Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Brescia il 3.4.1985;
2) Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Varese il 27.6.1984;
3) Legato Rossella, nata a Reggio Calabria il 18.6.1983;
4) Xxxxxxx Xxxxx, nata a Xxxxxx (Bs) il 30.4.1987;
• informare la candidata Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, presente all’appello, della non ammissione alla procedura e della relativa motivazione;
• sottoporre al colloquio i candidati Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx in possesso dei requisiti richiesti, e redigere la seguente graduatoria di merito:
Graduatoria | Cognome e nome | titoli | colloquio | totale |
Tot.20 | Tot.20 | Tot.40/40 | ||
1) | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 11,969 | 18,00 | 29,969 |
2) | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 11,660 | 17,00 | 28,660 |
RITENUTO, per le ragioni sopra indicate, di stipulare contratto libero professionale con il Xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx e con la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
CONSIDERATO
• che le prestazioni professionali dei suddetti collaboratori, in relazione alle esigenze ordinarie e contingenti del servizio presso cui dovranno svolgere l’attività, saranno richieste entro limiti predeterminati di comune accordo in funzione della organizzazione del servizio medesimo, a fronte di un compenso lordo orario unico ed omnicomprensivo erogato sulla base di fatture mensili, salvo verifica della compatibilità della prestazione stessa con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati in relazione al lavoro programmato;
• che in ogni caso i medesimi incarichi si svolgeranno nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione da parte dei professionisti, cui viene richiesto esclusivamente di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali;
RITENUTO di convenire che ai suddetti incarichi liberi professionali siano applicate le condizioni contrattuali di cui agli allegati schemi di disciplinare predisposti dal Servizio Risorse Umane- Ufficio Gestione non dipendenti in ossequio condizioni applicate di prassi e di diritto ai rapporti libero professionali per lo svolgimento di funzioni analoghe;
RITENUTO che tali condizioni siano congrue e adeguate all’attività che i suddetti professionisti dovranno svolgere e compatibili con il mandato di questa Direzione Generale;
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati, come nel presente caso;
ATTESO che con decreto n. 727 del 3 agosto 2009 (ex A.O. di Desenzano) sono state disciplinate le procedure per gli incarichi di collaborazione esterna, come previsto dall’art 7, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001 n.165;
VISTA la D.G.R. n.X/5954 del 05.12.2016 con oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2017”;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto delle risultanze della valutazione, effettuata da idonea Commissione in 13.4.2017, come risulta dal verbale acquisito agli atti a prot. n.14196 del 13.4.2017;
2. di stipulare contratto libero professionale, come da allegati schemi di disciplinare, con gli psicologi Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Livorno il 3.9.1970 e con la Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Capovalle (Bs) il 5.5.1956, per il periodo di un anno e per la realizzazione del progetto “Attività psicologica per Xxxxxxx e Cure domiciliari”;
3. di subordinare in ogni caso l’effettiva decorrenza delle suddette collaborazioni alla sottoscrizione dei relativi contratti da parte dei liberi professionisti;
4. di precisare che l’efficacia dei contratti è subordinata agli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.33/2013;
5. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in euro 45.600,00 (omnicomprensivi) verrà registrato nella contabilità aziendale, anno 2017-2018, al conto 13.20.001.001 “Consulenze personale sanitario” -Area territoriale- con i seguenti codici:
Zanieri | 2017 | 00.00.000.000/XXX/X00 (P1700716) | di € 14.400,00 |
2018 | 00.00.000.000/XXX/X00 (P1800460) | di € 7.200,00 | |
Lombardi | 2017 | 00.00.000.000/XXX/X00 (P170071601) | di € 16.000,00 |
2018 | 00.00.000.000/XXX/X00 (P180046001) | di € 8.000,00 |
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i;
7. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) (Dott.ssa Xxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
SI ATTESTA LA LEGITTIMITA' DELL’ATTO PRESENTATO
Responsabile del procedimento amministrativo: Xxxxxx Xxxxxx Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce , presso la sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Il collaboratore
tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia )
Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982
rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 dicembre 2015, autorizzato alla sottoscrizione del presente incarico in esecuzione della propria deliberazione n. in data
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
E
il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito il collaboratore professionista )
Nato a Livorno (Li) in data 03.09.1970 residente a
domiciliato ai fini del presente contratto presso la propria residenza Laureato in Psicologia in data 11.12.1996
Iscritto all’albo degli Psicologi regione Lombardia al n. 5146 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
Partita Iva 02248500981
PREMESSO
quanto riportato nel provvedimento aziendale di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi ed i risultati che intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui si intendono integralmente riportati;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il collaboratore professionista è incaricato di svolgere attività professionale di psicologo cui è regolarmente abilitato per la realizzazione del progetto: “Attività psicologica per Xxxxxxx e Cure Domiciliari”;
Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate riferite agli obiettivi specifici perseguiti dall’azienda.
Nello svolgimento dell’attività dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore di U.O. per le responsabilità che per legge agli stessi competono.
Il collaboratore
Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione
Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, mediante utilizzo di attrezzature mezzi locali e di quant’altro necessario allo svolgimento della attività messo a disposizione dall’Azienda.
L’eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi propri, come pure lo svolgimento della attività presso sedi diverse da quelle aziendali e da quella di seguito indicata, dovrà essere concordato con il referente incaricato dalla Direzione Generale di sovrintendere al presente incarico.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell’ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali.
Il codice etico-comportamentale, adottato da questa Azienda è consultabile sul sito www.asst-garda.it- (amministrazione trasparente- disposizioni generali- atti generali); il collaboratore professionista avendone acquisito conoscenza, dovrà attenersi alle procedure (anche di prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01) in uso presso l’Azienda.
In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.
Il collaboratore professionista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell’azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà, in ogni caso impegnandosi a comunicare all’azienda qualsiasi situazione in cui la sua partecipazione potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del presente incarico.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede di svolgimento della collaborazione professionale è presso il U.O. Bassa Bresciana Centrale e Orientale con possibilità di svolgimento dell’incarico anche presso altre
sedi ed servizi aziendali in cui sia ugualmente necessaria la sua prestazione professionale in ragione dello svolgimento del programma di lavoro che è assegnato.
Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento
L’incarico di collaborazione professionale ha decorrenza dal e termina il
………………..(12 mesi).
E’ esclusa ogni proroga tacita del presente contratto.
Il collaboratore
Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza in relazione allo svolgimento della attività cui esso è connesso o in conseguenza di eventuali assenze del collaboratore per impossibilità oggettiva temporanea allo svolgimento dell’attività, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di eventuale proroga in relazione alla necessità di conclusione della attività.
In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente contratto.
Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna di esse, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 30 giorni di anticipo, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti un diverso termine.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante al suddetto preavviso, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
In ogni caso è riconosciuta all’Azienda la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore motivazione qualora l’assenza del collaboratore a qualsiasi titolo si sia protratta per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto stesso.
Art. 5 Impegno professionale e assenze
Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, con un impegno orario da concordare con il Responsabile dell’U.O., o suo delegato a sovrintendere all’incarico, in rapporto all’attività della UO presso cui svolge la prestazione professionale ed in relazione con le esigenze aziendali cui la prestazione stessa è riferita.
In particolare, sulla base della attuale organizzazione aziendale e del Servizio presso cui il collaboratore svolge la sua attività, potrà essere richiesta una prestazione per una media di 18 ore settimanali ( massimo ore 864).
In caso di malattia infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, il collaboratore si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale individuato la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza.
Il collaboratore
L’Azienda si riserva di valutare periodicamente se le assenze del collaboratore professionista possano costituire oggettivo pregiudizio al regolare svolgimento della attività programmata e al soddisfacimento delle esigenze aziendali cui la prestazione è riferita, nel qual caso provvederà a comunicarlo al collaboratore affinché questi provveda a recuperare le prestazioni non rese con un impegno suppletivo rispetto a quello ordinariamente stabilito, pena la decurtazione a saldo del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alla durata della sospensione della prestazione professionale dovuta ai suddetti eventi.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Le parti in ogni caso convengono che al collaboratore professionista, compatibilmente con la organizzazione del lavoro e con le esigenze funzionali della Unità Operativa aziendale presso cui si svolge la collaborazione, sia consentito di usufruire di un periodo non retribuito di sospensione della prestazione per una durata complessivamente non superiore a 30 giorni (da usufruirsi anche frazionatamene) stabilito di concerto tra il collaboratore stesso ed il responsabile della Unità Operativa sopra indicata .
Art. 6 Trattamento economico
Il compenso orario lordo e omnicomprensivo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in euro 25,00. Il compenso forfettario sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi art.10, p.18 D.P.R 633/72, al lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F.
La corresponsione del compenso avverrà sulla base di apposito rendiconto della prestazione svolta e di regolare documento fiscale controfirmato dal responsabile del Servizio interessato (tenuto conto della registrazione della prestazione lavorativa ad opera dell’azienda), salva in ogni caso la verifica della compatibilità della prestazione svolta con le presenti condizioni e modalità di svolgimento dell’attività oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati da effettuarsi a cura del responsabile del Servizio o suo delegato a sovrintendere all’incarico .
Il compenso di cui sopra non è in ogni caso riconosciuto per i periodi di sospensione della prestazione .
Art. 7 Rimborsi spese ed altri accordi economici
Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso spese per i pasti che lo stesso collaboratore potrà consumare (compatibilmente con la organizzazione del lavoro della Unità Operativa presso cui svolge la propria attività ed in ogni caso sospendendone temporaneamente lo svolgimento ) anche presso la mensa aziendale, cui potrà quindi accedere previa corresponsione del prezzo stabilito dal relativo regolamento aziendale.
Il Collaboratore si obbliga a conseguire annualmente il numero di crediti previsti dalla normativa per lo svolgimento della propria attività con oneri a proprio carico ed altresì a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’Azienda inerenti gli aspetti della sicurezza e dell’applicazione delle procedure interne.
A tal fine il collaboratore è ammesso a partecipare ai corsi di formazione aziendali secondo le norme regolamentari definite in azienda ( consultabili sul sito intranet aziendale- unità di staff gestione qualità e rischio –protocolli delle SGQR- PT 05 della SGQR 01) .
L’Azienda garantisce al collaboratore durante lo svolgimento dell’incarico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi alle stesse condizioni valide per il personale dipendente in quanto compatibile, esclusa in ogni caso la copertura della responsabilità civile per dolo e colpa grave, nonché l’applicabilità della disciplina relativa agli infortuni sul lavoro, per i quali il collaboratore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa personale.
Il collaboratore
Art. 8 Dichiarazioni del collaboratore
Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per la quale risulta titolare di apposita Partita Iva.
Il collaboratore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
Il collaboratore, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l’Azienda (consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx nella sezione Struttura Aziendale / Servizi a Direzione Centralizzata / Servizio Prevenzione e Protezione ), si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda.
Art. 9 Attività di verifica
Il coordinamento e la vigilanza sul corretto esercizio dell’attività svolta dal collaboratore competono al Responsabile dell’ U.O. di assegnazione.
L’Azienda si riserva di sottoporre il collaboratore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica al fine di verificare da parte dello stesso il possesso ed il mantenimento dei requisiti di idoneità allo svolgimento delle prestazioni professionali anche con riferimento alle specifiche caratteristiche del servizio presso cui si svolge la propria attività .
Il programma di lavoro cui il presente incarico è riferito è soggetto a verifiche periodiche in relazione agli obiettivi aziendali e alle esigenze organizzative, subordinatamente alla quale l’Azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il programma stesso e conseguentemente anche il medesimo incarico, anche con riferimento ai
risultati dell’attività svolta dal collaboratore in rapporto al suddetto programma di lavoro e agli obiettivi aziendali ad esso connessi .
Art. 10 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile
Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell’art.
10, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002.
Il collaboratore
All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, l’Azienda opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche (salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista).In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrittivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità in merito
Art. 11 Disposizioni finali
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei dipendenti aziendali in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo .
Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenuto conto della natura del presente incarico, oltre che le relative procedure operative aziendali.
Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore non fa parte dell’organico dell’Azienda.
Art. 12 Controversie
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare d'incarico ed in genere tutte quelle non definibili in xxx xxxxxxx xxxxxxx deferibili ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno indicato dal collaboratore, uno indicato dall’ASST del Garda committente ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia.
L’arbitrato dovrà intendersi rituale e di diritto secondo le norme del codice di procedura civile.
In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci obblighi derivanti dal presente contratto.
***
Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.
Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista e uno custodito agli atti dell’ Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto Per l’A.S.S.T del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno orario e assenze), 6 (Trattamento economico), Art. 7 ( Rimborsi spese ed altri accordi economici ) 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile).
Per l’A.S.S.T. del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.
Il collaboratore professionista
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce , presso la sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Il collaboratore
tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia )
Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982
rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 dicembre 2015, autorizzato alla sottoscrizione del presente incarico in esecuzione della propria deliberazione n. in data
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
E
la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito il collaboratore professionista )
Nata a Capovalle (Bs) in data 05.05.1956 residente a
domiciliata ai fini del presente contratto presso la propria residenza Laureata in Psicologia in data 3.7.1978
Iscritta all’albo degli Psicologi Regione Lombardia al n. 1615 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
Partita Iva 01977180981
PREMESSO
quanto riportato nel provvedimento aziendale di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi ed i risultati che intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui si intendono integralmente riportati;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il collaboratore professionista è incaricato di svolgere attività professionale di psicologo cui è regolarmente abilitato per la realizzazione del progetto: “Attività psicologica per Xxxxxxx e Cure Domiciliari”
Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate riferite agli obiettivi specifici perseguiti dall’azienda.
Nello svolgimento dell’attività dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore di U.O. per le responsabilità che per legge agli stessi competono.
Il collaboratore
Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione
Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, mediante utilizzo di attrezzature mezzi locali e di quant’altro necessario allo svolgimento della attività messo a disposizione dall’Azienda.
L’eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi propri, come pure lo svolgimento della attività presso sedi diverse da quelle aziendali e da quella di seguito indicata, dovrà essere concordato con il referente incaricato dalla Direzione Generale di sovrintendere al presente incarico.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell’ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali.
Il codice etico-comportamentale, adottato da questa Azienda è consultabile sul sito www.asst-garda.it- (amministrazione trasparente- disposizioni generali- atti generali); il collaboratore professionista avendone acquisito conoscenza, dovrà attenersi alle procedure (anche di prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01) in uso presso l’Azienda.
In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.
Il collaboratore professionista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell’azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà, in ogni caso impegnandosi a comunicare all’azienda qualsiasi situazione in cui la sua partecipazione potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del presente incarico.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede di svolgimento della collaborazione professionale è presso il U.O. Garda e Valsabbia, con possibilità di svolgimento dell’incarico anche presso altre sedi ed Servizi aziendali in cui sia ugualmente necessaria la sua prestazione professionale in ragione dello svolgimento del programma di lavoro che è assegnato.
Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento
L’incarico di collaborazione professionale ha decorrenza dal e termina il
…………………(12 mesi).
E’ esclusa ogni proroga tacita del presente contratto.
Il collaboratore
Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza in relazione allo svolgimento della attività cui esso è connesso o in conseguenza di eventuali assenze del collaboratore per impossibilità oggettiva temporanea allo svolgimento dell’attività, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di eventuale proroga in relazione alla necessità di conclusione della attività.
In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente contratto.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna di esse, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 30 giorni di anticipo, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti un diverso termine.
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante al suddetto preavviso, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
In ogni caso è riconosciuta all’Azienda la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore motivazione qualora l’assenza del collaboratore a qualsiasi titolo si sia protratta per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto stesso.
Art. 5 Impegno professionale e assenze
Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, con un impegno orario da concordare con il Responsabile dell’U.O., o suo delegato a sovrintendere all’incarico, in rapporto all’attività della UO presso cui svolge la prestazione professionale ed in relazione con le esigenze aziendali cui la prestazione stessa è riferita.
In particolare, sulla base della attuale organizzazione aziendale e del Servizio presso cui il collaboratore svolge la sua attività, potrà essere richiesta una prestazione per una media di 20 ore settimanali ( massimo ore 960) .
In caso di malattia infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, il collaboratore si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale individuato la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza.
Il collaboratore
L’Azienda si riserva di valutare periodicamente se le assenze del collaboratore professionista possano costituire oggettivo pregiudizio al regolare svolgimento della attività programmata e al soddisfacimento delle esigenze aziendali cui la prestazione è riferita, nel qual caso provvederà a comunicarlo al collaboratore affinché questi provveda a recuperare le prestazioni non rese con un impegno suppletivo rispetto a quello ordinariamente stabilito, pena la decurtazione a saldo del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alla durata della sospensione della prestazione professionale dovuta ai suddetti eventi.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Le parti in ogni caso convengono che al collaboratore professionista, compatibilmente con la organizzazione del lavoro e con le esigenze funzionali della Unità Operativa aziendale presso cui si svolge la collaborazione, sia consentito di usufruire di un periodo non retribuito di sospensione della prestazione per una durata complessivamente non superiore a 30 giorni (da usufruirsi anche frazionatamene) stabilito di concerto tra il collaboratore stesso ed il responsabile della Unità Operativa sopra indicata .
Art. 6 Trattamento economico
Il compenso orario lordo ed omnicomprensivo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in euro 25,00. Il compenso forfettario sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi art.10, p.18 D.P.R 633/72, al lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F.
La corresponsione del compenso avverrà sulla base di apposito rendiconto della prestazione svolta e di regolare documento fiscale controfirmato dal responsabile del Servizio interessato (tenuto conto della registrazione della prestazione lavorativa ad opera dell’azienda), salva in ogni caso la verifica della compatibilità della prestazione svolta con le presenti condizioni e modalità di svolgimento dell’attività oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati da effettuarsi a cura del responsabile del Servizio o suo delegato a sovrintendere all’incarico .
Il compenso di cui sopra non è in ogni caso riconosciuto per i periodi di sospensione della prestazione .
Art. 7 Rimborsi spese ed altri accordi economici
Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso spese per i pasti che lo stesso collaboratore potrà consumare (compatibilmente con la organizzazione del lavoro della Unità Operativa presso cui svolge la propria attività ed in ogni caso sospendendone temporaneamente lo svolgimento ) anche presso la mensa aziendale, cui potrà quindi accedere previa corresponsione del prezzo stabilito dal relativo regolamento aziendale.
Il Collaboratore si obbliga a conseguire annualmente il numero di crediti previsti dalla normativa per lo svolgimento della propria attività con oneri a proprio carico ed altresì a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’Azienda inerenti gli aspetti della sicurezza e dell’applicazione delle procedure interne.
A tal fine il collaboratore è ammesso a partecipare ai corsi di formazione aziendali secondo le norme regolamentari definite in azienda ( consultabili sul sito intranet aziendale- unità di staff gestione qualità e rischio –protocolli delle SGQR- PT 05 della SGQR 01) .
Il collaboratore
L’Azienda garantisce al collaboratore durante lo svolgimento dell’incarico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi alle stesse condizioni valide per il personale dipendente in quanto compatibile, esclusa in ogni caso la copertura della responsabilità civile per dolo e colpa grave, nonché l’applicabilità della disciplina relativa agli infortuni sul lavoro, per i quali il collaboratore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa personale.
Art. 8 Dichiarazioni del collaboratore
Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per la quale risulta titolare di apposita Partita Iva.
Il collaboratore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
Il collaboratore, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l’Azienda (consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx nella sezione Struttura Aziendale / Servizi a Direzione Centralizzata / Servizio Prevenzione e Protezione ), si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda.
Art. 9 Attività di verifica
Il coordinamento e la vigilanza sul corretto esercizio dell’attività svolta dal collaboratore competono al Responsabile dell’ U.O. di assegnazione.
L’Azienda si riserva di sottoporre il collaboratore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica al fine di verificare da parte dello stesso il possesso ed il mantenimento dei requisiti di idoneità allo svolgimento delle prestazioni professionali anche con riferimento alle specifiche caratteristiche del servizio presso cui si svolge la propria attività .
Il programma di lavoro cui il presente incarico è riferito è soggetto a verifiche periodiche in relazione agli obiettivi aziendali e alle esigenze organizzative, subordinatamente alla quale l’Azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il programma stesso e conseguentemente anche il medesimo incarico, anche con riferimento ai risultati dell’attività svolta dal collaboratore in rapporto al suddetto programma di lavoro e agli obiettivi aziendali ad esso connessi .
Art. 10 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile
Il collaboratore
Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell’art.
10, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, l’Azienda opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche (salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista).In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrittivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità in merito
Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei dipendenti aziendali in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo .
Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenuto conto della natura del presente incarico, oltre che le relative procedure operative aziendali.
Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore non fa parte dell’organico dell’Azienda.
Art. 12 Controversie
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare d'incarico ed in genere tutte quelle non definibili in xxx xxxxxxx xxxxxxx deferibili ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno indicato dal collaboratore, uno indicato dall’ASST del Garda committente ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia.
L’arbitrato dovrà intendersi rituale e di diritto secondo le norme del codice di procedura civile.
In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci obblighi derivanti dal presente contratto.
***
Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.
Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista e uno custodito agli atti dell’ Azienda.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Letto, confermato e sottoscritto Per l’A.S.S.T del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno orario e assenze), 6 (Trattamento economico), Art. 7 ( Rimborsi spese ed altri accordi economici ) 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile).
Per l’A.S.S.T. del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.
Il collaboratore professionista