BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.
2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalitàè perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle imprese.
3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
Art. 2
(Strumenti e modalità di intervento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione favorisce la stipulazione di:
a) contratti di solidarietà;
b) accordi sindacali tra imprese e lavoratori, finalizzati a mantenere la presenza dei lavoratori, compresi quelli con contratto a tempo determinato e parasubordinato, sul luogo di lavoro e finalizzati alla tutela della professionalità acquisita e della competitività dell'impresa.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.
4. In presenza di crisi aziendali e per l'attuazione delle politiche attive regionali, la Giunta regionale sostiene, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità, iniziative promosse da reti territoriali
costituite dai soggetti di cui al comma 1, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (XXXXX).
Art. 3 (Destinatari)
1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno
previste della normativa statale, in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro:
a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 e 2, del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984, e le imprese che applicano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993, quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984 e i lavoratori a cui si applicano accordi che prevedono la stipulazione di contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993;
c) le imprese e i lavoratori che sottoscrivono gli accordi sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché le imprese interessate da cofinanziamento dei contratti di solidarietà da parte degli enti bilaterali di settore.
Art. 4 (Erogazione del sostegno)
1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 100.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto del regime de minimis previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.
2. Per le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.
3. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la misura dell'integrazione salariale è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.
Art. 5 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati conseguiti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.
2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio
provinciale, documenta e descrive:
a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità incontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.
3. La Giunta, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio regionale, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 0000, x 00 (Xx mercato del lavoro in Lombardia). La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.
3. A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia