ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI P.IVA E C.F. 02905400103
Studio Legale Righetti
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI P.IVA E C.F. 02905400103
STUDIO LEGALE RIGHETTI
Novità giurisprudenziali
CIRCOLARE 01/12 (1° SEMESTRE 2012)
CONTRATTO DI TRASPORTO — LETTERA DI VETTURA — RILEVANZA CORTE DI CASSAZIONE — 22 dicembre 2011, n. 28282
Con questa decisione i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli articoli 1683 e 1684 cod. civ. deve contenere l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, pur trattandosi, il trasporto, di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta che è stata emessa la lettera di vettura, essa documenta a tutti gli effetti l'esistenza ed il contenuto del contratto stesso e solo attraverso di essa possono perciò essere individuati esattamente il mittente ed il vettore.
***
CONTRATTO DI TRASPORTO — CONVENZIONE CMR - MANCATA CONSEGNA
— COLPA GRAVE
XXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX, 00 dicembre 2011
La Corte fiorentina, chiamata a pronunciarsi sulla convenzione internazionale CMR, ha confermato che per il nostro ordinamento le conseguenze giuridiche della colpa grave sono sostanzialmente equiparabili a quelle del dolo donde, deve essere esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore terrestre internazionale (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui, a carico del vettore e/o suoi dipendenti o preposti, venga accertata una colpa grave. Nel caso specifico, in particolare, la Corte ha ritenuto che fosse configurabile una colpa grave del vettore posto che, all'esito del giudizio, era stato accertato che lo stesso
Head office Genova | Milano | La Spezia | IN COLLABORAZIONE: Trieste |
Avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||
Xxxxxx Xxxxxxxx 0/0 | Corso di Porta vittoria 28 | Xxxxx Xxxxxx, 000/0 | Xxxxx XX Xxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXX | 20122 XXXXXX | 00000 LA SPEZIA | 34125 Trieste |
TEL. 000.000.00.00 | TEL. 00.00.00.00.00 | TEL. 000.000.00.00 | TEL. 040.064.17.02 |
FAX. 000.000.00.00 | FAX. 000.000.00.00 | FAX. 000.000.00.00 | FAX. 040.064.07.96 |
aveva affidata la merce – poi sparita - ad un sub-vettore da lui non conosciuto personalmente e senza aver prima svolti gli opportuni accertamenti circa la relativa diligenza, affidabilità e professionalità
***
CONTRATTO DI TRASPORTO — SUB-TRASPORTO TRIBUNALE XXXXXX INFERIORE, 19 gennaio 2012
Chiamata a pronunciarsi sulle responsabilità del vettore principale verso il proprio committente in caso di inadempimento da parte del sub-vettore dal primo incaricato, il Tribunale di Xxxxxx Inferiore ha stabilito, conformandosi, peraltro, ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che se il vettore, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, lo stesso resta sempre direttamente responsabile della regolarità dell'intero trasporto verso il mittente quand'anche il ritardo, la perdita o l'avaria siano imputabili personalmente ed esclusivamente al suddetto sub-vettore.
***
TERMINAL FERROVIARIO — OBBLIGHI DI CUSTODIA — RESPONSABILITA’ IN CASO DI FURTO
TRIBUNALE DI TRENTO — 10 febbraio 2012
Due semirimorchi carichi di rotoli di rame, giunti presso un terminal ferroviario e qui parcheggiati in attesa del loro ritiro da parte degli aventi diritto, venivano rubati da ignoti. Il terminal, convenuto in giudizio, contestava la propria responsabilità negando di aver assunto l'obbligo di custodire i beni, poiché il contratto concluso aveva ad esclusivo oggetto il servizio di c.d. "gruaggio", che non comprendeva la custodia (per cui, tra l'altro, non era stato pattuito alcun compenso). Tale servizio, in particolare, consisteva, in base agli accordi contrattuali, nel “controllo visivo esterno delle unità di carico in imbarco - emissione della documentazione ferroviaria al seguito della unità di carico da imbarcarsi - svolgimento delle operazioni di gruaggio necessarie carico/scarico delle unità di carico in arrivo/partenza da terminal - controllo visivo esterno delle unità di carico presso terminal giunte a mezzo ferrovia". Il Tribunale, qualificato il contratto come appalto di servizi, ha ritenuto che l'esecuzione del servizio necessariamente implicava anche la presa in consegna dei semirimorchi nel terminal ferroviario e la loro riconsegna agli aventi diritto, dopo il controllo e lo scarico dei mezzi e quindi includeva implicitamente, in base alla costante giurisprudenza della Suprema corte, anche un contratto di deposito temporaneo con conseguente applicazione dei principi di cui all'art. 1780 cod. civ. (in materia di responsabilità del depositario). Il tribunale ha poi precisato che la natura meramente accessoria e strumentale dell'obbligo di
custodia fino alla riconsegna giustificava la mancanza di un apposito corrispettivo a tale titolo e che tale obbligo, in ogni caso, opera anche in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. Il terminal ferroviario, non avendo dimostrato la non imputabilità della perdita, è quindi stato condannato a rifondere i danni conseguentemente sofferti dal proprietario della merce per il furto della stessa.
***
CONTRATTO DI SPEDIZIONE — SPEDIZIONIERE-VETTORE TRIBUNALE DI BOLOGNA — 20 febbraio 2012
Il Tribunale di Bologna, chiamato a valutare se una casa di spedizione avesse, nel caso sottopostogli, agito come spedizioniere “puro” o come “spedizioniere–vettore” (assumendo, con ciò, obblighi vettoriali) ha escluso che la stessa potesse essere qualificata come spedizioniere-vettore avendo la stessa fatturato i propri compensi in maniera dettagliata, e quindi indicato in modo specifico tutte le singole voci e distinguendo il nolo dai diritti applicati alle singole attività accessorie svolte. Il Tribunale ha altresì affermato che non è di per sé incompatibile con la qualificazione di un contratto come di spedizione “pura” la previsione di un compenso unico forfetario così pure che la libertà di scelta del vettore da parte dello spedizioniere non trasforma automaticamente il contratto di spedizione in contratto di spedizione- trasporto
***
CONTRATTO DI TRASPORTO — PRESCRIZIONE — ATTI INTERRUTTIVI — MANCATA PROVA RICEZIONE — EFFETTI
TRIBUNALE DI MILANO, 2 aprile 2012
Il Tribunale di Milano, all'esito di un procedimento seguito direttamente dal nostro studio, ha confermato un principio di diritto che, seppur indiscutibile, non sempre viene correttamente valutato nella prassi.
In particolare, il Tribunale ha ribadito che l'atto di diffida formale inviato dal danneggiato al vettore per interrompere i termini di prescrizione è un atto “recettizio”, ossia un atto i cui effetti giuridici si producono od iniziano a prodursi soltanto quando e se lo stesso è pervenuto al destinatario; diversamente, tale atto è privo di effetti.
Ne consegue che, ove il vettore contesti di aver ricevuto la diffida, diventa chiaramente onere di colui che ha inviato la diffida dimostrare l'avvenuta effettiva ricezione della stessa da parte del vettore.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Milano il danneggiato (in questo caso una compagnia di assicurazione che agiva in surroga ex art. 1916 cod. civ.) non è stato però in grado, a fronte di precisa contestazione sul punto da parte del vettore, di provare che la diffida era stata materialmente ricevuta da questi e il Tribunale ha conseguentemente dichiarato il reclamo prescritto.
***
ASSICURAZIONE — CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA’ — SPECIFICA APPROVAZIONE
TRIBUNALE DI REGGIO XXXXXX, 17 maggio 2012
Il Tribunale di Reggio Xxxxxx, una volta di più, ha chiarito che nel contratto di assicurazione debbono considerarsi clausole limitative della responsabilità, con conseguente necessità di loro specifica approvazione preventiva per iscritto a pena di nullità, soltanto quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento, ovvero che escludono il rischio garantito; attengono invece all'oggetto del contratto, e non sono perciò assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma, le clausole che concernono l'indicazione del contenuto della garanzia assicurativa nonché la precisazione dei relativi limiti e, pertanto, semplicemente specificano il rischio garantito.
***
AUTOTRASPORTO — COSTI MINIMI — INGIUNZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 83BIS DL 112/08 (CONV. L. 133/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE) — DECADENZA AI SENSI DEL SUO COMMA 9
TRIBUNALE DI TORINO, 4 giugno 2012
In una delle prime applicazione dell'art. 83bis del DL 112/08, che disciplina i costi minimi in materia di autotrasporto per conto terzi, il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi, in una vertenza giudiziaria che vede direttamente coinvolto il ns. studio, su un'istanza diretta a sospendere la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto inaudita altera parte da un autotrasportatore ai sensi del comma 9 del sopra citato art. 83bis, ha affermato che la decadenza ivi prevista concerne solo la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non pregiudica quindi la possibilità di agire con le forme ordinarie; il tribunale ha altresì ritenuto che, dal combinato disposto dei commi 8 e 9 dello stesso articolo, deve desumersi che perché la decadenza di
15 giorni ivi prevista inizi a decorrere occorre che la richiesta extragiudiziale dell'autotrasportatore non sia generica ma bensì puntuale e precisa.
Dato atto che, nel caso specifico, l'autotrasportatore aveva inviato una prima richiesta già abbastanza precisa e puntuale (sebbene per un importo inferiore rispetto a quello poi richiesto successivamente con una seconda diffida) e quindi depositato l'istanza per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo una volta che, rispetto alla prima delle due diffide, il termine di 15 giorni fissato a pena di decadenza era spirato, il Tribunale di Torino, con ordinanza, ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto.