CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
VENETO
REGIONE DEL
AZIENDA ZERO
Sede Legale: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx
C.F. e P.Iva 05018720283
ALLEGATO B
RDO - Acquisizione di una soluzione iperconvergente a supporto dei servizi del FSER e del sistema informativo SSR con relativi servizi di supporto on site.
CIG n. 6962045D45
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
PREMESSE
Le presenti condizioni dovranno considerarsi parte integrante del contratto e si ritengono, in ogni caso, conosciute ed accettate integralmente dall’Appaltatore.
Art. 1 - Oggetto, durata e rinnovo del contratto
Il contratto ha per oggetto la fornitura di una soluzione iperconvergente a supporto dei servizi del FSER e del sistema informativo SSR con relativi servizi di supporto on site, comprensiva di:
− nodi computazionali, software di base, licenze e tutti gli elementi necessari per il corretto funzionamento della soluzione secondo il fabbisogno espresso;
− servizio di "Garanzia ed Assistenza on site" per 3 anni;
− servizio di consegna, installazione, avviamento e messa a punto post avviamento;
− servizio di supporto professionale a consumo.
Per una descrizione di dettaglio, si rimanda al “Capitolato Tecnico” (Allegato A).
In nessun caso il contratto, pena nullità dello stesso, potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.
Su richiesta dell’Amministrazione regionale, nelle more di nuovo affidamento, il fornitore dovrà assicurare la continuità del servizio, anche dopo la scadenza del contratto, alle medesime condizioni. L’obbligo di continuità in capo all’affidatario, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, non può protrarsi oltre dodici mesi dalla scadenza del contratto di servizio scaduto.
Art. 2 - Documentazione da allegare e trasmettere
L’Impresa dovrà allegare all’offerta sulla piattaforma CONSIP/MEPA, pena esclusione dalla procedura, la seguente documentazione:
− “CAPITOLATO TECNICO (All. A)” firmato digitalmente per accettazione;
− “CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA (All. B)”, il presente documento firmato digitalmente per accettazione;
− “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (All. C)” debitamente compilata e firmata digitalmente;
− “PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA (All. D)” debitamente compilato e firmato digitalmente;
− DOCUMENTO ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC di
cui all’art 1, comma 65 e 67 della L. 23/12/2005, n.266, recante l’evidenza del CIG (Codice di Identificazione della procedura di Gara);
− DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO, ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - vedi succ. Art. Garanzie (provvisoria e definitiva) - allegando allo stesso le eventuali certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
Art. 3 – Aggiudicazione
La Stazione appaltante selezionerà la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ex art. art. 95 c. 4 lett b del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
La Stazione appaltante potrà aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida, riservandosi altresì la possibilità di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come disposto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Non saranno ammesse le offerte il cui importo complessivo superi la base d’asta.
In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n.827;
Art. 4 – Stipulazione e sottoscrizione del contratto
Il contratto sarà stipulato, nel rispetto dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell`articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e ss.mm.ii..
Art. 5 - Corrispettivo e pagamenti
Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l’esecuzione a regola d’arte del contratto.
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche intestate a “Azienda Zero, Passaggio Xxxxx Xxxxxxxxx n. 1, 00000 Xxxxxx” ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:
− Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD
− Oggetto del contratto: Acquisizione di una soluzione iperconvergente a supporto dei servizi del FSER e del sistema informativo SSR con relativi servizi di supporto on site, specificando la tipologia di bene/ servizio e la periodicità.
− CIG: 6962045D45.
Le modalità di fatturazione sono le seguenti:
- Nodi computazionali, software di base, licenze, tutti gli elementi necessari per il corretto funzionamento della soluzione secondo il fabbisogno espresso e servizio di consegna, installazione, avviamento e messa a punto post avviamento:
fatturazione solo a seguito del collaudo positivo in produzione, certificato con documento specifico dall’Azienda Zero;
- Servizio di "Garanzia ed Assistenza on site" per 3 anni:
fatturazione anticipata per l’intero triennio a seguito del collaudo positivo in produzione, certificato con documento specifico dall’Azienda Zero;
- Servizio di supporto professionale a consumo:
fatturazione mensile posticipata, a seguito della certificazione con relativo documento specifico (rapporto) dello svolgimento positivo delle attività richieste da parte dell’Azienda Zero.
Il pagamento della fattura sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (così come disposto dall’art. 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), previa verifica formale e sostanziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale l’Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’Impresa mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l’evasione in materia di Iva, entra in vigore il cosiddetto meccanismo “Split Payment”, ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA. Come previsto dall’art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la Regione del Veneto acquirente di beni e servizi verserà direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore.”
L’Azienda Zero, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del contratto (causa non imputabile all’Azienda Zero), fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorsi tre mesi a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora il Fornitore non si sia posto in regola, Azienda Zero potrà dichiarare risolto il contratto.
Art. 6 - Disposizioni antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, lo stesso si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. Si rammenta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 7 - Obblighi e adempimenti delle parti
L’azienda Zero ed il Fornitore dovranno comportarsi secondo le regole della correttezza e la diligenza del “buon padre di famiglia”, così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, e rispettare le clausole definite nel contratto e/o nella documentazione negoziale.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto. Il fornitore, al fine della corretta esecuzione del contratto, dichiara di disporre di personale specializzato, nonché di mezzi, beni e servizi necessari all’esatto adempimento degli impegni assunti. Si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto.
Il fornitore si obbliga ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Il committente, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 8 - Esecuzione del contratto e responsabilità
Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte della prestazione oggetto del presente contratto in piena ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
Il fornitore si impegna a svolgere le attività di seguito descritte nel rispetto del “Capitolato tecnico” (che sarà conservato ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell’art. 1522 del C.C.) e ai requisiti di legge nazionali ed internazionali in materia di sicurezza.
Il fornitore si impegna a consegnare gli apparati in oggetto e fornire i servizi nei modi come di seguito specificato:
1) Fornitura dei nodi computazionali, del software di base, delle licenze e di tutti gli elementi necessari per il corretto della soluzione secondo il fabbisogno espresso.
Il fornitore dovrà garantire la consegna degli apparati entro 40 giorni solari successivo dalla data di sottoscrizione del contratto.
2) Servizio di consegna, installazione, avviamento e messa appunto post avviamento
Il fornitore dovrà erogare il servizio entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna tutti i beni oggetto della presente fornitura e protrarsi sino al completamento ed al collaudo del sistema, per quanto concerne il servizio di post avviamento dovrà protrarsi sino a 15 giorni lavorativi successivi alla data del collaudo.
3) Servizio di "Garanzia ed Assistenza on site" per 3 anni
Il fornitore dovrà garantire che il servizio sia attivo per 3 (tre) anni dalla data successiva al giorno successivo alla stipula del contratto. Il contratto di garanzia ed assistenza nella “versione PRO” on site attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con tempi di risposta entro le 2 ore nel caso di massima criticità.
4) Servizi di supporto professionali a consumo
Il fornitore dovrà garantire il servizio a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto fino a un massimo di 2 (due) anni e dovrà inoltre garantire la presa in carico e la definizione dell’attività entro n. 10 giorni lavorativi dalla comunicazione della richiesta e di eseguirle secondo i tempi ed i modi concordati
Le consegne dovranno avvenire presso la Server Farm della Regione del Veneto sita a Palazzo Lybra, via Pacinotti, Marghera, previo accordo con il referente tecnico individuato dall’Azienda Zero (vedi successivo Art. 16), nel seguente orario: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad installare la fornitura dell’hardware nei rack, attivarla, personalizzarla secondo le richieste dell’Azienda Zero e di interconnetterla all’infrastruttura della Server Farm della Regione del Veneto secondo richieste e disposizioni fornite dai referenti individuati.
L'installazione di ogni singola apparecchiatura è da intendersi eseguita con piena soddisfazione allorché:
− l'apparecchiatura sia stata posizionata con tutte le sue parti assemblate e collegate;
− siano stati registrati tutti i software e sistemi operativi dove previsti;
− sia pronta per l'immediata configurazione e personalizzazione.
La fornitura si intende inoltre comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo per il committente, dell’eventuale servizio di imballaggio, immagazzinamento, movimentazione, custodia, spedizione e consegna.
E' richiesto, altresì, che gli imballi residui siano completamente rimossi in conformità alle vigenti norme in materia di smaltimento rifiuti, anche nel caso in cui i materiali debbano rimanere nel luogo di consegna ancora imballate per esigenze logistiche o in attesa di destinazione.
L’Appaltatore non è tenuto ad effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti o da errori nelle operazioni iniziali e si impegna inoltre a supportare il committente nella fase di avviamento.
In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti, o di altri vizi tali da rendere il prodotto non idoneo all’uso cui è destinato, Azienda Zero potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione da effettuarsi con le modalità descritte al successivo Art. 15, risolvere di diritto il contratto.
L’Appaltatore, nella fase antecedente all’avvio del servizio, dovrà comunicare il nominativo e la qualifica del personale impiegato per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali.
Il committente si riserva, inoltre, la facoltà di registrare l’accesso individuale ai locali e di richiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo pregiudichi il buon svolgimento delle attività.
Le giornate di supporto sistemistico sono da intendersi a consumo e dovranno essere erogate solo su esplicita richiesta del committente presso le sedi della Regione del Veneto e dell’Azienda Zero o presso il fornitore dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00, giornate festive escluse, secondo il calendario redatto in accordo tra le Parti. Le giornate erogate dovranno essere successivamente rendicontate mediante rapporti analitici e/o collaudi controfirmati da entrambe le Parti, anche al fine del pagamento delle fatture di riferimento.
Azienda Zero, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 9 – Collaudo e accettazione
L’hardware installato dovrà essere collaudato al fine di verificarne la conformità alle specifiche richieste.
Il collaudo si concluderà con la compilazione di un verbale in cui le Parti riconoscono l’esito del test e riportano l’eventuale accettazione del bene.
Nel caso di esito negativo della verifica, verrà redatto un verbale steso in contraddittorio tra le Parti e l’Appaltatore sarà obbligato ad eliminare immediatamente, a proprie cure e spese, vizi o difformità e a riconsegnarlo al committente.
Qualora l’esito delle verifiche risulti positivo, si procederà come sopra; nel caso in cui il bene dovesse ripresentare difetti, malfunzionamenti ed errori l’Azienda Zero valuterà la possibilità di risolvere di diritto il contratto.
Art. 10 – Garanzie (provvisoria e definitiva)
Garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia provvisoria.
L'importo della garanzia provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell'importo su cui si acquisisce l’offerta e potrà essere ridotto come previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
Eventuali certificazioni dovranno essere obbligatoriamente allegate al deposito.
La garanzia dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 93 del Codice Contratti e dovrà avere una validità di almeno 180 giorni.
Cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7; eventuali certificazioni dovranno essere obbligatoriamente allegate al deposito.
La garanzia dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 103 del Codice dei Contratti.
La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali (certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).
Art. 11 - Proprietà
Azienda Zero acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto del presente contratto, e quanto a corredo delle stesse, a partire dalla data di accettazione del collaudo.
Prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Appaltatore anche in caso di detenzione delle stesse da parte del Committente.
Art. 13 - Penali
In caso di violazione degli obblighi contrattuali Azienda Zero si riserva la possibilità di applicare delle penali.
L’Appaltatore è soggetto all’applicazione delle seguenti penalità:
− In caso di mancata rispondenza delle apparecchiature oggetto della fornitura al “Capitolato tecnico”, per caratteristiche tecniche e materiali o di altri vizi tali da rendere il prodotto non idoneo all’uso cui è destinato, il Committente respingerà il prodotto e l’Appaltatore dovrà immediatamente sostituirlo.
− Nel caso, invece, di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini stabiliti, Azienda Zero valuterà se applicare per ogni giorno di ritardata consegna una penale di euro 200,00= (cento/00=), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
− Qualora l’Appaltatore non si uniformi a tali obblighi, o lo faccia con ritardo, Azienda Zero si riserva la facoltà di reperire altrove il materiale addebitando allo stesso le eventuali maggiori spese sostenute ed una penale pari al 5% (cinque), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
− In caso di ritardo della presa in carico dei servizi, Azienda Zero si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore una penalità pari ad euro 200,00=(duecento/00=) per ogni giorno di ritardo sulle tempistiche di consegna, installazione e risoluzione definite.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Qualora si dovessero applicare le penalità di cui sopra, i relativi importi potranno essere stornati dalle fatturazioni emesse in esecuzione del contratto.
Art. 14 – Cessione dei crediti
E’ espressamente vietata la cessione dei crediti.
Art. 15 - Privacy
I dati riportati nel contratto potranno essere gestiti in formato cartaceo o con mezzi elettronici esclusivamente nell’ambito della presente procedura amministrativa in piena ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché ai fini degli adempimenti di legge.
Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non divulgare e/o utilizzare senza il consenso scritto dell’altra, in tutto o in parte, tutte le informazioni tecniche e commerciali o di altra natura e quant’altro emergerà in esecuzione della prestazione per fini differenti da quelli previsti dal contratto stesso.
L’Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza, Azienda Zero avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del contratto o di cessazione, fino a quando i suddetti dati ed informazioni non diverranno di pubblico dominio.
L’Appaltatore potrà citare, previa approvazione da parte del Committente, i termini essenziali del contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria ai fini della partecipazione dello stesso a procedure di gara per l’aggiudicazione di servizi.
Art. 16 – Comunicazioni e riferimenti
In recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD), nonché del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, ogni comunicazione/notificazione inerente il presente contratto dovrà avvenire per mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC). L’Azienda Zero indica:
− quale propria casella di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx;
− quale Responsabile Unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx – Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV
− quale referente tecnico: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV.
L’Appaltatore dovrà comunicare i propri dati all’interno della “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà” (Allegato C).
Art. 17 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale
La risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Azienda Zero potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del citato Decreto Legislativo.
Art. 18 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 DPR 131 del 22/04/1986.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che graveranno sulla Stazione appaltante per legge.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del contratto saranno effettuate nell’esercizio d’impresa e soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che dovrà essere versata con diritto di rivalsa.
Art. 19 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nei documenti negoziali, si deve far riferimento alla legislazione in materia di pubbliche forniture e alle direttive contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle disposizioni normative generali vigenti.
Art. 20 - Foro competente
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all’esistenza, la validità, l’efficacia, l’interpretazione, l’esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.