REGOLAMENTO PER CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CESSIONI DI RISULTATI DI RICERCA, DIDATTICA E CONTRIBUTI DI RICERCA
REGOLAMENTO PER CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CESSIONI DI RISULTATI DI RICERCA, DIDATTICA E CONTRIBUTI DI RICERCA
(Emanato con D.D. n. 505 del 14.10.2016)
Titolo I - Norme generali
Titolo II - Convenzioni e contratti
Titolo III - Prestazioni di ricerca
Titolo IV - Prestazioni di consulenza
Titolo V - Cessioni di risultati di ricerca
Titolo VI - Prestazioni di didattica
Titolo VII - Contributi di ricerca
Titolo VIII - Determinazione e riparto dell’utile
Norme finali
INTRODUZIONE
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività svolte dalla SISSA per conto di committenti esterni, pubblici o privati.
Si intendono come prestazioni di ricerca le attività di ricerca pura o applicata regolate da convenzioni o contratti stipulati con Enti pubblici e privati.
Si intendono come prestazioni di consulenza quelle attività di indirizzo su ricerche o progetti in atto presso il committente che richiedono, da parte del personale della SISSA, l'elaborazione di consigli e pareri su problemi tecnici o scientifici.
Si intende come cessioni di risultati di ricerca il rendere disponibili ad un committente esterno i risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca. Caso tipico, seppure non esclusivo, è il consentire l'utilizzazione di programmi di calcolo messi a punto da personale della SISSA nell'ambito di ricerche già concluse.
Si intendono come prestazioni di didattica l'organizzazione e l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri dell'attività istituzionale.
Si intendono come contributi di ricerca somme erogate da un Ente pubblico o privato alla SISSA come aiuto finanziario ad una particolare ricerca, senza porre particolari vincoli.
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1 – La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) può eseguire mediante contratti e convenzioni, per conto di terzi, attività di ricerca, di consulenza, di didattica, e può cedere risultati di ricerca, in modo e in misura compatibili con i suoi fini istituzionali.
L'esecuzione di tali prestazioni è affidata alle Aree scientifiche ovvero ai Centri di responsabilità di seguito equiparati alle Aree. La responsabilità di dette attività può essere affidata a personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.
La SISSA, in quanto soggetto delle prestazioni, è il destinatario dei proventi relativi. Il Direttore, quale suo legale rappresentante, può stipulare le convenzioni, i contratti, e autorizzare le cessioni e le consulenze. Il Direttore può delegare questa sua potestà secondo le modalità previste negli articoli successivi.
ART. 2 - Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e quelli erogati dagli Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla Legge 20.3.1975, n. 70 nonché quelli erogati in base a convenzioni o contratti stipulati ai sensi degli art. 27 e 92 del DPR 382/80.
Nei casi di dubbia qualificazione delle prestazioni richieste deve deliberare il Consiglio di Amministrazione della SISSA.
ART. 3 - Per tutte le attività sopra descritte si utilizza il personale interno alla Scuola, intendendo per personale interno i docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo.
Qualora parte dell'attività non possa essere svolta da personale interno è possibile rivolgersi a personale esterno all'Amministrazione. Su autorizzazione del Consiglio dell’Area interessata e compatibilmente con le norme previste dai relativi regolamenti della Scuola, possono essere preventivamente incaricati a svolgere attività necessarie alla realizzazione della prestazione commissionata anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca della Scuola. I collaboratori esterni, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, possono essere pagati sui fondi dei contratti di ricerca, di
didattica e dei contributi, limitatamente alla durata del contratto o contributo. Le modalità per l'utilizzazione di tale personale devono rispettare le norme previste dal Regolamento per l'utilizzazione di personale estraneo all'Amministrazione. Per ogni contratto il limite di spesa per le collaborazioni esterne e/o per l'assunzione di personale a tempo determinato va fissato in relazione alle specifiche esigenze.
Se la prestazione prevede la collaborazione di personale di altre Università, è necessario richiedere il nulla osta del Direttore di Dipartimento o Istituto di appartenenza. Detto personale non viene considerato come estraneo all'amministrazione ma come un collaboratore interno.
ART. 4 - Qualora la prestazione preveda il pagamento di penali da parte della Scuola, queste saranno accettate solo se di valore definito.
L’Area dovrà dichiarare la disponibilità a pagare l'eventuale penale sui propri fondi.
ART. 5 - Il personale interno che collabora alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento è compensato entro i limiti eventualmente specificati dal Consiglio di Amministrazione che può determinare, per ogni tipo di prestazione, la percentuale destinata a compensi al personale interno.
Le Aree proporranno la ripartizione dei compensi sulla base dell'impegno lavorativo e delle qualifiche del personale. La liquidazione dei compensi avviene solo dopo che la Scuola avrà incassato il corrispettivo.
TITOLO II
CONVENZIONI E CONTRATTI
ART. 6 - Le prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica sono svolte sulla base di convenzioni o di contratti.
ART. 7 - La convenzione è un atto che esprime la volontà di collaborazione tra la SISSA ed il committente in uno o più settori di attività.
Di norma la convenzione non prevede un corrispettivo ma indica le finalità e la tipologia della collaborazione, nonché le modalità, anche amministrative ed eventualmente economiche, della collaborazione stessa e potrà essere attuata attraverso la stipulazione di appositi contratti.
È possibile ricorrere a due tipi di contratti:
1) contratto per corrispondenza che si perfeziona con uno scambio di lettere tra le parti (previsto dal presente regolamento per le prestazioni di consulenza, di didattica, per le cessioni di risultati di ricerca e per i contributi di ricerca).
2) la scrittura privata redatta, se del caso, su carta legale (prevista dal presente regolamento per le prestazioni di ricerca e, se espressamente richiesto, per tutti gli altri tipi di prestazioni).
Le convenzioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato della Scuola, e stipulate dal Direttore.
I contratti sono deliberati dall'organo collegiale del centro di gestione autonoma sulla base del presente regolamento, e sono stipulati dal Direttore o da un suo delegato dopo essere stati sottoposti al vaglio della Commissione Trasferimento Tecnologico.
TITOLO III
PRESTAZIONI DI RICERCA
ART. 8 - Un contratto di ricerca riguarda un obiettivo definito e limitato nel tempo e nei contenuti. Il contratto deve essere redatto secondo le norme ed i prospetti del presente regolamento e deve contenere tutte le clausole che regolano i rapporti con il contraente. Il contratto viene inoltrato all'Amministrazione, dopo la delibera dell'organo collegiale del centro di gestione autonoma, per essere sottoposto al vaglio della Commissione Trasferimento Tecnologico.
Nel caso di controversia tra la suddetta Commissione e l’Area interessata, delibera il Consiglio di Amministrazione. Dopo il parere favorevole della Commissione il contratto è stipulato dal Direttore o da un suo delegato.
ART. 9 - La determinazione dei corrispettivi (IVA esclusa) da richiedere in pagamento per l'esecuzione delle attività di ricerca, svolte in esecuzione dei contratti e delle convenzioni di cui al presente Titolo deve essere fatta sulla base dei seguenti elementi:
• costo dei materiali di consumo;
• spese di calcolo;
• costo personale interno;
• spese di viaggio e missione;
• costo di eventuale utilizzo spazi interni alla SISSA;
• costo per eventuale utilizzo di attrezzature e servizi esterni alla Scuola;
• spese generali di Amministrazione (10%); le spese generali di Amministrazione sono il 20% in tutti i contratti rientranti nel presente Regolamento per i quali non sia possibile una determinazione delle spese direttamente imputabili alla realizzazione della ricerca commissionata;
• xxxxx riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nella prestazione;
• costo sostenuto per i materiali di consumo necessari per l'esecuzione della prestazione;
• costo di acquisto e/o di ammortamento (1/4 del costo di acquisto per anno) delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione, nonché del costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di ammortamento dedicata alla prestazione.
Nella determinazione dei corrispettivi va tenuta presente altresì la percentuale da detrarre a favore del Fondo per la ricerca dell’Area, nonché la quota destinata al Fondo Comune ed ogni eventuale altra voce di spesa incidente sul costo globale della prestazione.
Nella determinazione dei costi della prestazione vanno comunque tenuti in considerazione i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.
ART. 10 - Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto conduca ad una invenzione brevettabile, il brevetto dovrà essere di norma a proprietà congiunta della SISSA e del committente in misura da definirsi nel Contratto. Nel caso in cui la SISSA non fosse interessata al brevetto, l'Ente committente avrà diritto di prelazione nella cessione, da parte della Scuola, della propria parte di proprietà. Ove ciò non avvenisse, la SISSA avrà diritto ad una compartecipazione agli utili derivanti all'Ente committente dallo sfruttamento del brevetto in ragione della quota di comproprietà del brevetto stesso.
In alternativa a quanto sopra il committente potrà riservarsi la proprietà esclusiva di eventuali brevetti a fronte di un corrispettivo forfetario definito in sede di contratto.
TITOLO IV
PRESTAZIONI DI CONSULENZA
ART. 11 - Le attività di consulenza riguardano l'emissione di pareri, consigli e indirizzi su problemi tecnici e scientifici e su attività progettuali, e, in genere, ogni tipo di rapporto che richieda un limitato uso delle risorse della Scuola e che per la sua natura non rientra nelle altre attività disciplinate dal presente regolamento.
Il corrispettivo da richiedere al committente deve essere determinato in base ai seguenti elementi:
• costo dei materiali di consumo;
• spese di calcolo;
• costo personale interno;
• spese di viaggio e missione;
• costo di eventuale utilizzo spazi interni alla SISSA;
• costo per eventuale utilizzo di attrezzature e servizi esterni alla Scuola;
• spese generali di Amministrazione (10%); le spese generali di Amministrazione sono il 20% in tutti i contratti rientranti nel presente Regolamento per i quali non sia possibile una determinazione delle spese direttamente imputabili alla realizzazione della ricerca commissionata;
• xxxxx riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nella prestazione;
• del costo di acquisto e/o di ammortamento (1/4 del costo di acquisto per anno) delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione, nonché del costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di ammortamento dedicata alla prestazione.
Nella determinazione dei corrispettivi va tenuta presente altresì la percentuale da detrarre a favore del Fondo per la ricerca dell’Area, nonché la quota destinata al Fondo Comune ed ogni eventuale altra voce di spesa incidente sul costo globale della prestazione.
Le consulenze sono affidate di norma ad un’Area, la quale, qualora non fosse possibile reperire la disponibilità di personale a tempo pieno, potrà avvalersi, per l'espletamento delle stesse, anche di docenti a tempo definito, purché essi dichiarino di non avere in corso né aver avuto negli ultimi cinque anni rapporti professionali diretti con l'Ente che commissiona la consulenza. La stessa dichiarazione dovrà essere fatta da docenti che abbiano optato per il tempo pieno da meno di cinque anni.
Il Committente non potrà utilizzare il nome della SISSA per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale.
La procedura di affidamento delle consulenze prevede due diverse ipotesi, a seconda che il committente sia già in grado di precisare il nome dell'esperto (o degli esperti) cui intende proporre l'affidamento della consulenza oppure no.
Dopo aver accertata la disponibilità dell’esperto (o degli esperti), ovvero dell’Area competente per materia, ed acquisito il parere favorevole della Commissione del Consiglio di Amministrazione,
c.d. “Commissione Trasferimento Tecnologico”, sulle condizioni contrattuali, il Direttore procede alla stipula del contratto di consulenza.
TITOLO V
CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA
ART. 12 - Il Coordinatore dell’Area cui è stata richiesta la cessione, trasmetterà al Direttore la proposta assicurando nel contempo la disponibilità dell’Area alla cessione in oggetto alle condizioni indicate.
Alla proposta devono essere allegati, per uso interno:
a) una dichiarazione del Coordinatore dell’Area che indichi se la ricerca che ha dato origine all'oggetto della cessione era stata finanziata tramite contratto.
In questo caso il Coordinatore deve comunicare gli estremi di detto contratto e attestare, sotto la propria personale responsabilità, che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole di tale contratto; in tale dichiarazione il Coordinatore deve inoltre indicare la sussistenza o meno degli elementi costitutivi di un'invenzione che sia eventualmente ritenuta degna di brevettazione;
b) l'indicazione del responsabile incaricato dell'operazione;
c) gli schemi di determinazione dei corrispettivi e di ripartizione dei proventi redatti secondo le indicazioni allegate;
d) estratto del verbale del Consiglio di Area contenente la delibera di cessione.
Nella determinazione del costo globale della cessione vanno comunque tenuti in debita considerazione, ove applicabili, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da Enti pubblici e privati.
Il Direttore, acquisito il parere favorevole della Commissione Trasferimento Tecnologico sulle condizioni contrattuali, stipula la cessione.
TITOLO VI
PRESTAZIONI DI DIDATTICA
ART. 13 - La determinazione dei corrispettivi da richiedere in pagamento per l'esecuzione dell'attività didattica deve essere fatta sulla base dei seguenti elementi:
• costo dei materiali di consumo;
• costo personale interno;
• spese di viaggio e missione;
• costo di eventuale utilizzo spazi interni alla SISSA;
• spese generali di Amministrazione (10%); le spese generali di Amministrazione sono il 20% in tutti i contratti rientranti nel presente Regolamento per i quali non sia possibile una determinazione delle spese direttamente imputabili alla realizzazione della ricerca commissionata;
• xxxxx riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nella prestazione;
• del costo di acquisto e/o di ammortamento (1/4 del costo di acquisto per anno) delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione, nonché del costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di ammortamento dedicata alla prestazione.
I dottorandi possono partecipare all’attività didattica nei limiti di cui all’art.4, comma 8 della Legge 03.07.1998, n.210.
Nella determinazione dei corrispettivi va tenuta presente altresì la percentuale da detrarre a favore del Fondo per la ricerca dell’Area, la quota destinata al Fondo Comune, la maggiorazione da riferirsi all'uso di locali nonché ad ogni altra voce di spesa incidente sul costo totale delle prestazioni.
La determinazione dei corrispettivi e la ripartizione dei proventi vanno fatte secondo le indicazioni allegate.
TITOLO VII
CONTRIBUTI DI RICERCA
ART. 14 - Si intendono come contributi di ricerca somme erogate alla SISSA da un Ente pubblico o privato, destinate ad un’Area come aiuto finanziario ad una particolare ricerca, senza porre altri vincoli all’Area che ne usufruisce se non fornire all'Ente contribuente un rapporto finale sulla ricerca e nominare l'Ente contribuente quale finanziatore della ricerca nelle pubblicazioni che esporranno i risultati della ricerca stessa.
ART. 15 - Il contributo può anche essere dato per la costruzione di un prototipo di apparecchiatura; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere in esame la possibilità di una cessione del prototipo all'Ente contribuente, a tempo determinato od in via definitiva, fissando caso per caso la modalità dell'operazione.
ART. 16 - Nel caso in cui la ricerca conduca ad una invenzione brevettabile, il brevetto dovrà, di norma, essere di proprietà della SISSA o congiuntamente della SISSA e dell'Ente contribuente. Nel primo caso l'Ente contribuente avrà diritto di prelazione nella cessione del brevetto o del suo sfruttamento. Nel secondo caso l'Ente contribuente avrà diritto di prelazione nella cessione, da parte della SISSA, della propria parte di proprietà. Ove ciò non avvenisse, la SISSA avrà diritto ad una compartecipazione agli utili che derivassero all'Ente contribuente dallo sfruttamento del brevetto.
ART. 17 - Sui contributi di ricerca non può essere dato alcun compenso al personale della SISSA.
L'Amministrazione preleverà una quota, per spese generali, pari al 10% dell'importo totale del contributo diminuito delle spese di investimento. Sui fondi del contributo possono essere pagati collaboratori esterni o persone assunte a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze di volta in volta verificate dalla citata Commissione Trasferimento Tecnologico.
ART. 18 - Il contributo di ricerca può essere concesso o con regolare contratto o semplicemente con lettera dell'Ente erogatore.
In ogni caso, convenzione o lettera devono contenere:
- indicazione dello scopo del contributo e dell’Area cui è devoluto;
- obblighi della SISSA nei limiti di cui all'art.14;
- indicazione esplicita della libertà da parte della SISSA di pubblicare tutti i risultati della ricerca senza vincolo alcuno.
TITOLO VIII
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'UTILE
ART. 19 - È da considerarsi utile ciò che dall'intero corrispettivo rimanga detratte le seguenti spese:
- spese per acquisto e/o ammortamento di apparecchiature;
- spese per l'impiego di materiale di consumo e di calcolo;
- costo personale interno;
- spese di viaggio e missione del personale;
- costo di eventuale utilizzo spazi interni alla SISSA;
- rimborso all'Amministrazione delle spese generali da calcolarsi forfettariamente nel 10% del corrispettivo; le spese generali di Amministrazione sono il 20% in tutti i contratti rientranti nel
presente Regolamento per i quali non sia possibile una determinazione delle spese direttamente imputabili alla realizzazione della ricerca commissionata;
- eventuali altre spese indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni quali quelle per l'uso di apparecchiature o strutture non di proprietà della Scuola o per il ricorso a collaboratori esterni.
L'utile così determinato viene quindi ripartito con i seguenti limiti:
a) 5 % al Fondo per la ricerca dell’Area
b) 20 % al Fondo comune
c) 75 % a disposizione del responsabile scientifico che può destinarlo a fondi per la ricerca o a remunerazione del personale interno che ha collaborato attivamente alle attività, salvo gli ulteriori vincoli rispetto all’importo totale del contratto (T), come previsti dall’allegato 1
Gli importi di cui ai punti b) e c) devono intendersi comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali.
La parte di utile effettivo eventualmente restante a seguito di tutti i prelievi e dei compensi al personale è ulteriormente assegnata al fondo per la ricerca dell’Area di cui al punto a).
FONDO COMUNE
ART. 20 - Le quote assegnate al Fondo Comune di cui al punto b) del precedente art. 19 sono ripartite tra il personale tecnico ed amministrativo che non abbia collaborato alle singole prestazioni, secondo criteri emanati separatamente dal Consiglio di Amministrazione.
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE INTERNO
ART. 21 – L'importo di cui al punto c) del II comma del precedente art. 19 viene erogato nella misura massima del 60% dei proventi globali per le prestazioni di ricerca e per le cessioni di risultati, di cui ai precedenti artt. 8 e 12, e nella misura massima dell’80% per le prestazioni di consulenza e di didattica, di cui agli artt. 11 e 13. Il personale interno della SISSA che ha collaborato alla prestazione è liquidato in conformità alla proposta del Consiglio dell’Area interessata.
A tal fine il responsabile dell'attività trasmette all'Amministrazione una relazione conclusiva sull’attività svolta e una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione del personale interno, come definito all’art.3.
La remunerazione del predetto personale potrà avvenire solo se la prestazione resa risulta strettamente connessa all’esecuzione del contratto di cui al presente regolamento e dovrà essere commisurata alla relativa quota partecipazione.
NORME FINALI
ART. 22 - Nei contratti di cui al presente regolamento può essere presa in considerazione l’istituzione di borse di studio.
I limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
I Coordinatori di Area e i Responsabili delle Strutture dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni per conto terzi con l’assolvimento dei compiti istituzionali e con l’attività di studio e di ricerca del personale interno.
Allegato 1
SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SPESE
S1 Acquisto e/o ammortamento e/o manutenzione apparecchiature
S2 Materiali di consumo e spese di calcolo
S3 Costo personale interno
S4 Missioni personale
S5 Retribuzioni personale esterno
S6 Costo di eventuale utilizzo spazi interni alla SISSA
S7 Apparecchiature esterne
S8 Attività promozionali
S9 Spese generali amministrazione
UTILI
U1 | Fondo ricerca Area | ||
U2 | Fondo Comune | ||
U3 | A disposizione del responsabile scientifico da destinare | fondo | per la ricerca o a |
remunerazione del personale interno che ha collaborato attivamente alle attività
VINCOLI DA RISPETTARE
S=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9 U=U1+U2+U3 T=S+U
S9 = 0,10 T (20% T in tutti i contratti rientranti nel presente Regolamento per i quali non sia possibile una determinazione delle spese direttamente imputabili alla realizzazione della ricerca commissionata)
U1= 0,05 U U2 = 0,20 U U3 = 0,75 U
U3 <= 0,60 T CONTRATTI RICERCA E CESSIONE RISULTATI
U3 <= 0,80 T CONSULENZE E DIDATTICA
S1 = 0 CONSULENZE E CESSIONI RISULTATI
U2 e U3 sono comprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali