COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)
SCHEMA DI CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 143 DEL D.lgs 12 aprile 2006 n.163 PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE (PISCINA/TENNIS) DEL COMUNE DI PAVULLO.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila…………………. addì ……………………………. del mese di
………………………….………..(………………………) alle ore ;
in Pavullo nel Frignano presso la Sede Municipale ubicata in p.zza Montecuccoli, 1;
Avanti a me, ……………………, Segretario Generale del Comune di Pavullo autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. c del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e con riferimento all'art. 30 del vigente Statuto comunale:
SONO COMPARSI
- da una parte il Sig. ………………………., direttore dell’Area Servizi Tecnici, nato a
……………………….il ……………….., domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale, il quale interviene in questo Atto, giusto decreto del Sindaco n. ……………….del ,
agente esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune medesimo, ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale, (n.c.f. del Comune di Pavullo: 00223910365), che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità “concedente”;
- dall'altra parte il sig. ………………………… nato a residente
a……………………………………………, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome e per conto di …………………..………………………. con sede in
………….via…………………………. n. c.f. ………………………, per la sua qualità di
………………………………. giusta quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena e dal (depositati
agli atti), di seguito nel presente atto denominata “concessionario”;
.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
- che con deliberazione della Giunta comunale n. ………….. del è stato approvato il
progetto preliminare relativo ai lavori di costruzione del nuovo impianto natatorio all’interno del complesso sportivo polivalente Piscina/tennis del Comune Pavullo nel Frignano”, predisposto dal Tecnico Comunale suddetto che comporta una spesa complessiva di € 3.600.000,00, (codice CUP: D74B10000300002), stabilendo di realizzare l’intervento attraverso l’istituto della concessione di costruzione e gestione, così come normato dall’art. 142 e segg. del D.lgs. 163/06 e
s.m.i. in conformità al progetto preliminare ed ai seguenti atti approvati con la deliberazione medesima: progetto gestionale, schema di contratto Piano Economico - Finanziario di Xxxxxxx;
- che con determinazione a contrattare n. del , esecutiva il , del Direttore dell’Area Servizi Tecnici , è stato disposto l’affidamento della concessione in oggetto
mediante …………………………………………..con il criterio di aggiudicazione
……………………………. dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in base agli elementi di valutazione indicati nella determinazione medesima;
- che con determinazione del Direttore dell’Area Servizi Tecnici n. ……………del ………………
“All. A” è stata definitivamente aggiudicata a…………………………………. con sede in
…………………….., la concessione di che trattasi :
- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- che sono stati eseguiti gli adempimenti di cui al D.LGS 06.09.2011, n. 159 art. 90/91 in materia di normativa antimafia.
- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 lettera a) X.Xxx. n. 163/2006;
- (altre eventuali) …………
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue.
CAPITOLO 1 DEFINIZIONI
ART. 1.1. DEFINIZIONI
Salvo che diversamente disposto nel presente contratto ovvero negli allegati, i termini di seguito riportati saranno distinti nel testo in carattere corsivo ed assumeranno il seguente significato: Attività natatorie minime: indica tra i servizi principali quelli vincolanti in termini prestazionali ai sensi dell’art. 3 del capitolato di gestione;
Attività tennistiche minime: indica tra i servizi principali quelli vincolanti in termini prestazionali ai sensi dell’art. 3 del capitolato di gestione;
Capitolato di gestione: indica il documento che regola i rapporti tra Concedente e Concessionario inerenti l’erogazione dei servizi nella fase di gestione del complesso sportivo polivalente, allegato al presente contratto alla lettera ;
Collaudo: indica il collaudo provvisorio dell’opera ai sensi dell’art. 229 del regolamento; Complesso sportivo polivalente : indica il complesso sportivo polivalente (piscina/tennis) del comune di Pavullo, costituito dall’opera, da un impianto tennis coperto esistente, da una piscina scoperta esistente e dalle connesse aree esterne ad uso solarium estivo e verde identificato nella planimetria Allegata al presente contrato alla lettera .
Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dal presente contratto;
Codice: indica il D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Contratto: indica il presente contratto che, stipulato in forma pubblica, disciplina le obbligazioni tra il Concedente e il Concessionario in relazione alla concessione;
Contributo: indica la somma che il Concedente garantisce annualmente al Concessionario durante la fase di gestione;
Costo di costruzione dell’opera: indica l’importo di euro desunto sulla base del progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e approvato dal Concedente, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa l’IVA, che quantifica la spesa per i soli lavori di realizzazione dell’opera (escluse le spese tecniche, le spese generali, ecc. );
Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento delle fasi della concessione, che definisce i tempi di redazione del progetto esecutivo, di realizzazione dei lavori necessari al completamento dell’opera con il collaudo, e di avvio della fase di gestione, come risultante dall’offerta del Concessionario, parte integrante del presente contratto ;
Direttore dei lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività professionali di direzione dei lavori;
Equilibrio economico finanziario: indica l’equilibrio degli investimenti e della gestione dell’opera sotto l’aspetto economico e finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, comma 8, del codice, determinato sulla base dei presupposti del piano economico finanziario;
Erogazione dei servizi: indica lo svolgimento della generalità dei servizi di cui al piano di gestione
offerto in sede di gara, durante la fase di gestione;
Evento destabilizzante: indica
- un fatto del concedente di cui alla definizione più avanti indicata;
- un evento o circostanza di forza maggiore;
- una variante del piano di gestione o del capitolato di gestione derivante da richiesta del concedente, purchè non originata da sopravvenute norme di legge o regolamento o da inadempienze del Concessionario e tenuto conto di quanto previsto all’art. 9 del capitolato di gestione.
- variazioni sopravvenute del regime fiscale che incidano negativamente sull’equilibrio economico-finanziario.
- mutamento del quadro normativo vigente alla data di stipula della Convenzione che incida negativamente sull’equilibrio economico – finanziario.
- ritardato o mancato rilascio delle autorizzazione e dei nulla osta necessari per l’intervento, sempre che ne risulti modificato l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario.
- atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale e che non dipendano da colpa o negligenze del Concessionario.
- caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell’esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere sul progetto in modo significativo. In riferimento al ritrovamento di reperti archeologici, la revisione della concessione sarà ammissibile nei casi e oltre gli importi previsti nella parte terza delle presenti linee guida (ritrovamenti archeologici). In tali casi il diritto di richiedere la revisione spetta al Concessionario a condizione che:
(i) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;
(ii) per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato significativamente l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano allegato alla presente Convenzione. Fase di costruzione: indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la data di stipula del presente contratto e la messa in esercizio del nuovo impianto natatorio;
Fase di gestione: indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la messa in esercizio del nuovo impianto natatorio coperto e la scadenza o perdita di efficacia della concessione. La gestione è estesa, anche in via anticipata all’impianto natatorio scoperto e all’impianto tennis coperto esistenti;
Fatto del Concedente: indica l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto, che impedisca al Concessionario di adempiere agli obblighi assunti con il presente contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto agli oneri, formalità o incombenze ai sensi di legge e del contratto medesimo;
FOI: indica l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ai fini della rivalutazione monetaria;
Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o del Concedente da cui derivi per le Parti l’impossibilità anche temporanea, di adempiere alle proprie obbligazioni, in tutto o in parte, ai sensi del presente contratto per effetto di:
- guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
- sabotaggio o vandalismo;
- disastro nucleare;
- dissesto naturale: terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
purchè tali circostanze od eventi siano escluse dalle coperture assicurative reperibili sul mercato a premi nell’ordine di quelli indicati dal Concessionario nel piano economico-finanziario;
Lesione dell'equilibrio: indica l'impatto di un dato evento destabilizzante nella misura in cui dia luogo a una variazione dei parametri del piano economico finanziario tale da compromettere la sostenibilità economica della concessione per l’intera sua durata;
Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio della fase di gestione, risultante da comunicazione formale del Concessionario a seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’intera opera e dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
Regolamento: indica il D.P.R. 05-10-2010, n. 207, regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06.
Opera: indica l’impianto natatorio comunale da realizzarsi nell’area identificata nella planimetria allegata alla lettera del presente contratto, costituito da un impianto natatorio coperto.
Periodo di sospensione: indica il termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la concessione;
Piano economico finanziario: indica il documento parte integrante del presente contratto, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario, costituente parte integrante dell’offerta, allegato alla lettera del presente contratto;
Prezzo: indica il contributo sul costo complessivo di realizzazione dell'opera che il Concedente garantisce al Concessionario ai sensi dell’art. 143 del codice ;
Progetto preliminare posto a base di gara : indica il progetto posto a base di gara dal Concedente;
Progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara: indica il progetto definitivo offerto dal concessionario in sede di gara ed approvato dal Concedente , costituente allegato al presente contratto;
Progetto esecutivo: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi dell’art. 93,comma 5 del
codice, ai sensi del regolamento e del presente contratto.
Piano di gestione: indica la parte dell’offerta tecnica del Concessionario che definisce le modalità di erogazione dei servizi, nel rispetto di quanto fissato nel capitolato di gestione , parte integrante del presente contratto .
Responsabile della concessione: indica il soggetto individuato dal Concedente cui sono affidati i compiti assimilabili a quelli del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90, nella fase di gestione;
Responsabile del procedimento: indica il soggetto individuato dal Concedente cui sono affidati i compiti assimilabili a quelli del responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, come specificati negli artt. 9 e 10 del regolamento, durante la fase di costruzione; Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario;
Servizi: indica la generalità dei servizi necessari alla gestione economica e funzionale dell’opera, distinti in servizi principali, servizi tecnici e di supporto, e servizi complementari come sotto definiti; Servizi principali: indica:
- i servizi specificamente attinenti le attività natatorie svolte all’interno dell’impianto natatorio o nell’area esterna: didattica corsi, attività ludiche e motorie in acqua, servizi di salvamento e assistenza ai bagnanti, animazione, funzioni di reception, amministrazione e contabilità, gestione delle procedure per la sicurezza, l’autocontrollo interno, l’antincendio e il pubblico spettacolo, servizio di controllo accessi;
- i servizi specificamente attinenti le attività tennistiche svolti nell’impianto tennis: didattica, corsi, utilizzi da parte delle scuole, di gruppi, associazioni, singoli cittadini;
Servizi tecnici e di supporto: indica i servizi a supporto delle attività natatorie e tennistiche quali manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del complesso sportivo polivalente e dei relativi impianti, pulizia e sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento e gestione dell’energia, vigilanza diurna e notturna, esclusa la manutenzione straordinaria dell’impianto tennis coperto.
Servizi complementari: indica i servizi accessori, non strettamente attinenti le attività natatorie e tennistiche, ma utili ai fini dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento quali: bar/ristorazione, attività di cura del corpo, attività sportive non natatorie/tennistiche, attività
commerciali, di aggregazione/intrattenimento o commerciali purchè compatibili con la destinazione sportiva del complesso sportivo polivalente.
Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo verbale emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 199 del regolamento; (potranno esservi uno o più verbali di ultimazione parziale delle varie parti di cui si compone l’opera)
Varianti: indica le varianti in corso d’opera, le varianti al piano di gestione e le varianti al capitolato di gestione, come sotto definite;
Varianti in corso d’opera: indica le modifiche successive all’inizio dei lavori al progetto esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dal presente contratto e dall’art. 132 del codice; Varianti al piano di gestione: indica le modifiche ai servizi offerti dal Concessionario, proposte dal Concessionario o dal Concedente come indicato all’art. 9 del capitolato di gestione;
Varianti al capitolato di gestione: indica le modifiche al capitolato che regola l’erogazione dei servizi, richieste dal Concessionario o dal Concedente come indicato all’art. 9 del capitolato di gestione;
CAPITOLO 2
OGGETTO, DURATA, SOCIETA’ DI PROGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE.
ART. 2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il contratto ha per oggetto l’affidamento, della concessione dei lavori di costruzione del nuovo impianto natatorio coperto e la successiva gestione funzionale ed economica del complesso sportivo polivalente (piscina/tennis) del comune di Pavullo, costituito dal costruendo impianto natatorio coperto, da un impianto tennis coperto esistente , da un impianto natatorio scoperto esistente, dalle connesse aree esterne ad uso solarium estivo e verde; il nuovo impianto natatorio da realizzarsi sarà definito, nel prosieguo del contratto, semplicemente “l’opera”. I documenti che regolano le obbligazioni delle parti, oltre al presente contratto sono il bando e le norme di gara, oltre ai documenti di seguito elencati, che già sottoscritti dalla Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
- progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara:
(segue elenco analitico dei documenti costituenti il progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara);
- capitolato di gestione del complesso sportivo polivalente;
- cronoprogramma offerto dal concessionario;
- piano economico e finanziario offerto dal concessionario;
- piano di gestione offerto dal concessionario;
- (eventuale)– dichiarazione relativa alle quote detenute nella società di progetto da ciascun soggetto
- ( eventuale) I suddetti documenti sono da ritenersi integrati con le specifiche prescrizioni e precisazioni impartite dalla commissione giudicatrice e recepite nei verbali di gara, nella deliberazione n. del e nella determinazione n. del , .
ART. 2.2. DURATA DELLA CONCESSIONE, TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ OPERA.
La durata della concessione è prevista in anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.
La concessione scadrà pertanto il giorno del mese di dell'anno . Nel periodo di durata della concessione sono pertanto comprese anche le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e collaudo dell’opera, le cui tempistiche sono definite nel cronoprogramma, offerto dal concessionario in sede di gara, costituente allegato del presente contratto.
In particolare sono fissati i seguenti termini:
- la consegna al concedente del progetto esecutivo dovrà avvenire entro un periodo non superiore a 140 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto;
- la realizzazione dell’opera dovrà avvenire entro un periodo non superiore a 720 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e aventi termine con la data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio: entro il medesimo termine dovranno essere forniti e posati gli arredi e le attrezzature (interni ed esterni) come da progetto esecutivo approvato.
Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di legge e del presente contratto.
Il Concedente si impegna:
- a compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie in relazione alla realizzazione dell’ opera e alla loro gestione, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e relativi atti;
- ad adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di eventuali interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione del progetto entro i tempi previsti dal cronoprogramma, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione delle eventuali interferenze riscontrate, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi dal Concedente;
- a pagare con puntualità al Concessionario il prezzo previsto dal successivo art. 7.3. ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e della corresponsione dei pagamenti ai subappaltatori esplicitamente autorizzati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del Codice Civile.
ART. 2.3. SOCIETÀ DI PROGETTO (EVENTUALE)
(a) Il Concessionario, si è avvalso della facoltà di costituire una società di progetto in forma di
…………………………...
(b) Per effetto del subentro la Società di Progetto diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con questo Ente Concedente, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
(c) Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (f) e (g) del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da ……………….., ……………………………….., e……………………….
[indicare soci e quote di partecipazione].
(d) La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati al presente contratto. La società di progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto;
(e) I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3, del codice;
(f) Il Concessionario è tenuto a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi del presente Contratto.
(g) Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
(h) La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 156 del codice;
(i) Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente.
ART. 2.4 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
Il Concedente affida al Concessionario la costruzione dell’opera e la gestione del complesso sportivo polivalente piscina/tennis al fine di perseguire, in accordo con il Concessionario e nella tutela e valorizzazione della sua attività imprenditoriale, la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive, ricreative e di benessere, di spettacolo, erogabili al suo interno.
La gestione deve offrire una risposta ottimale alle esigenze di pratica sportiva, di attività motoria e di mantenimento del benessere psicofisico, ludica e di socializzazione, coniugando queste valenze sociali con condizioni economiche che garantiscano i criteri di economicità della gestione. Il Concessionario deve assicurare continuità nello svolgimento di un servizio di rilevanza pubblica e sociale, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso e la disponibilità del complesso sportivo polivalente, nel rispetto del calendario e dell’orario delle attività programmate.
Il Concessionario dovrà erogare i servizi previsti nel complesso sportivo polivalente secondo i requisiti tipologici, quantitativi e qualitativi contenuti nel documento da esso proposto in sede di offerta titolato Piano di Gestione (citato allegato ), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato di Gestione ( citato allegato ). Ogni incombenza, obbligo, onere, relativo all’organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario. La gestione del complesso sportivo polivalente deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse.
ART. 2.5. SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.
(a) I lavori oggetto di concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
- direttamente dal concessionario, anche mediante i soci della società di progetto, se costituita, ex art. 156 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’art.149 comma 3 del D.lgs 163/2006;
- tramite affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 142 comma 4, art. 149 commi 1 e 2, e art. 122 del D.Lgs 163/2006. Si applicano, in tale ipotesi, le procedure previste dal medesimo D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 05-10-2010 n. 207, ove non specificamente derogate. Sul corretto svolgimento degli adempimenti conseguenti è previsto il controllo del Concedente: la mancata o parziale applicazione delle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Il Concessionario ha indicato nei documenti di partecipazione alla gara che intende eseguire mediante i soci della società di progetto le seguenti lavorazioni: e potranno essere affidate in subappalto nei limiti di legge le seguenti: …………………………….
Il Concessionario ha altresì indicato nei documenti di partecipazione alla gara che intende affidare a terzi qualificati mediante procedura ad evidenza pubblica le seguenti lavorazioni .
(b) I servizi oggetto di concessione potranno essere svolti:
- direttamente dal concessionario,anche mediante i soci della società di progetto se costituita, ex art. 156 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’art.149 comma 3 del D.lgs 163/2006;
- relativamente ai servizi principali, specificamente natatori (didattica, corsi, nuoto libero, attività ludiche e motorie in acqua, servizi di salvamento e assistenza ai bagnanti, animazione, funzioni di reception, amministrazione e contabilità, autocontrollo interno) e tennistici (didattica corsi, utilizzi da parte delle scuole, di gruppi, associazioni, singoli cittadini, questi potranno essere affidati a terzi, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di servizi: si applicano, in tale ipotesi, le procedure previste dal medesimo D.Lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010, ove non siano specificamente derogate.
Sul corretto svolgimento degli adempimenti conseguenti è previsto il controllo del Concedente: la mancata o parziale applicazione delle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
E’ ammesso il subappalto di detti servizi entro i limiti stabiliti dall’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 263/2006, come specificato nel capitolato di gestione.
- relativamente ai servizi tecnici e di supporto (manutenzioni, pulizie, vigilanza, ecc…), l’affidamento a soggetti terzi in possesso di idonea qualifica non costituisce subappalto ed è possibile previa autorizzazione del Concedente, fermo restando il ruolo del Concessionario quale unico referente e garante verso il Concedente per le suddette attività; al Concedente comunque competono i poteri di verifica e controllo previsti per legge anche nei confronti dei soggetti di cui al presente paragrafo;
- relativamente ai servizi complementari cui all’art. 10 del capitolato di gestione, come indicati nell’offerta tecnica presentata dal concessionario, ed eventualmente modificati nel corso della gestione, , quali ad es. i servizi di bar/ristorazione, attività di cura del corpo, attività sportive non natatorie/tennistiche, di aggregazione o attività commerciali, l’affidamento a soggetti terzi in possesso di idonea qualifica non costituisce subappalto ed è possibile previa autorizzazione del Concedente, fermo restando il ruolo del Concessionario quale unico referente e garante verso il Concedente per le suddette attività; al Concedente comunque competono i poteri di verifica e controllo previsti per legge anche nei confronti dei soggetti di cui al presente paragrafo.
Tenuto conto che il concessionario mantiene il ruolo di unico referente e garante verso il concedente per le suddette attività, i servizi complementari non potranno essere affidati con semplice contratto di locazione di immobile.
Il Concessionario nei documenti di partecipazione alla gara ha indicato tra i servizi principali specificamente natatori e/o tennistici, intende eseguire direttamente, anche mediante i soci della società di progetto, se costituita, i seguenti: e potranno essere affidati in subappalto nei limiti di legge i seguenti: .
Il Concessionario nei documenti di partecipazione alla gara ha altresì indicato che tra i servizi principali, specificamente natatori e/o tennistici, intende eventualmente affidare a terzi qualificati mediante procedura ad evidenza pubblica i seguenti:
(c) I servizi di progettazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, potranno essere svolti: · direttamente dal concessionario, anche mediante i soci della società di progetto, se costituita, ex art. 156 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’art.149 comma 3 del D.lgs 163/2006, qualora in possesso dei requisiti previsti per legge e indicati nelle norme di gara, anche a seguito di associazione in raggruppamento temporaneo o di indicazione in sede di gara di avvalimento con soggetti adeguatamente qualificati ai sensi dell’art. 90 x. 0, xxxxxxx x), x), x), x-xxx), x) ed h) del D.Lgs. 163/2006;
(d) Resta fermo che il Concessionario è responsabile di fronte al Concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche per l’operato delle imprese esterne.
Al Concessionario saranno inviate le diffide e addebitate le relative penali.
CAPITOLO 3
FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COSTRUZIONE
ART. 3.1 CONSENSI E PIANIFICAZIONE
Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dagli Enti competenti entro i tempi previsti dal cronoprogramma tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell’opera e della sua messa in esercizio, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del precedente art. 2.2. In particolare sono di competenza del Concessionario la redazione delle pratiche da presentare agli Enti, i relativi aggiornamenti e integrazioni e le spese conseguenti.
Per l'ottenimento di quanto descritto al precedente paragrafo il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver preventivamente, correttamente e tempestivamente interpellato gli Enti competenti e di aver completato gli adempimenti e condizioni, anche a titolo oneroso, di volta in volta previsti; il Concessionario sarà altresì esonerato da responsabilità per xxxxxxx imputabili a fatto del Concedente.
L’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale ha i medesimi effetti del permesso di costruire, ai sensi dell’ art. 7, comma 1, lettera c) del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001).
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si precisa che l’area di sedime dell’opera è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
ART. 3.2.CRONOPROGRAMMA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il progetto esecutivo dovrà:
- essere redatto nel rispetto del codice, del regolamento e di tutte le normative tecniche applicabili all’opera in oggetto, nei più recenti aggiornamenti, in particolare sotto il profilo strutturale e antisismico, impiantistico, igienico-sanitario ;
- seguire le linee progettuali come sviluppate nel progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara ed approvato dal Concedente, dal quale non potrà discostarsi in modo sostanziale, nemmeno nei costi;
- essere sviluppato nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti di controllo: restano a carico del Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione e gestione.
Il Concessionario dovrà consegnare il Progetto definitivo approvato dal Concedente alle competenti autorità, al fine dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nonché dei pareri tecnico e igienico-sanitari necessari, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
Il concessionario dovrà consegnare al concedente, ogni parere/autorizzazione acquisita dagli Enti Competenti, entro 5 giorni dal suo ricevimento.
Il Concessionario dovrà consegnare il Progetto Esecutivo al Concedente entro 90 giorni dalla data di acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni degli Enti Competenti.
Il Concedente si impegna ad approvare il Progetto esecutivo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente.
Il progetto esecutivo dovrà essere fornito al Concedente nel numero minimo di 3 copie cartacee e su supporto informatico in formato PDF EDITABILE preliminarmente all’approvazione; la produzione di ulteriori copie dei documenti di progettazione necessarie alle funzioni amministrative del Concedente o all’ottenimento di autorizzazioni, pareri e approvazioni di Enti di controllo resta a carico del Concessionario, per tutta la durata della presente concessione.
Qualora il cronoprogramma o i documenti di progettazione siano modificati per fatto del concedente o variante e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori e la messa in esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente proroga.
ART. 3.3 ESECUZIONE DEI LAVORI
Prima dell’inizio dei lavori, il Concessionario dovrà eseguire i tracciamenti e il picchettamento delle aree d’intervento a proprio carico. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell’opera e l'erogazione dei servizi: restano a carico del Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti.
L’opera dovrà essere realizzata secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma allegato al presente contratto, come offerto dal Concessionario in sede di gara , e comunque entro il periodo massimo di 900 giorni naturali e consecutivi , decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e aventi termine con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Entro il tempo stabilito nel cronoprogramma per la realizzazione dell’opera, dovranno essere forniti e posati gli arredi e le attrezzature, interni ed esterni, come da progetto esecutivo approvato.
Il Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali subappaltatori, fornitori e terzi in genere, salvo le autorizzazioni al subappalto ai sensi dell’art. 118 del codice e le autorizzazioni per affidamento a terzi di servizi tecnici e di supporto e servizi complementari ; resta fermo che i soggetti che eseguiranno i lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della normativa dei lavori pubblici, mentre i soggetti che eseguiranno i
servizi principali e i servizi di progettazione dovranno comunque essere qualificati ai sensi del
codice e del regolamento per la tipologia e gli importi dei servizi da eseguire.
L'esecutore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Il Concessionario è responsabile in solido dell’osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell’esecutore delle opere e degli eventuali subappaltatori. Il Concedente si riserva di sospendere i lavori tramite il responsabile del procedimento, qualora il Concessionario non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Concedente o dagli Enti preposti, indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull’attività edilizia. La ripresa dei lavori è subordinata al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite. Nel caso di mancata ottemperanza il Concedente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo art.10.1.
Il concessionario dovrà inviare, tempestivamente, copia di ogni verbale redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ,al Responsabile del Procedimento.
ART. 3.4. VARIANTI
Il Concedente, in corso d’opera, potrà autorizzare varianti al progetto esecutivo già approvato, nel rispetto dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, e dall’art. 161 del regolamento.
Le varianti autorizzate non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 5% del valore del costo di costruzione .
La documentazione illustrativa delle eventuali varianti in corso d'opera dovrà essere predisposta dal Concessionario nelle forme previste dal D.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia di perizie di variante. Le eventuali varianti dovranno essere comunque formalmente autorizzate e ammesse dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, e dall’art. 161 del regolamento. Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo, anche se approvati dal Concedente o imputabili ad eventuali carenze o errori del progetto definitivo offerto in sede di gara.
Resta inteso che eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti in corso d’opera o ad opera realizzata e durante la fase di gestione dovranno essere messe in atto a cura e spese del Concessionario, senza che nulla possa essere addebitato al Concedente: l’importo del prezzo resterà comunque invariato.
ART.3.5 DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA VIGILANZA
Il Concessionario assume la responsabilità dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il Concedente può nominare, a propria cura, soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori, in affiancamento al responsabile del procedimento.
Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e ai documenti di progettazione e di cantiere anche senza preavviso, purché non si rechi pregiudizio al Concessionario.
La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori, da direttori operativi e da assistenti, ai sensi delle
disposizioni del codice e del regolamento. Il soggetto indicato in offerta per il ruolo di direttore dei lavori dovrà possedere i requisiti professionali previsti dal codice e dal regolamento adeguati all’importo e alle categorie dell’opera. Compete al direttore dei lavori, ai direttori operativi e agli assistenti, nei limiti delle rispettive competenze l’accettazione dei materiali in cantiere.
Il Concessionario e il direttore dei lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente mediante il responsabile del procedimento o l’organo di alta vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori, dell'osservanza delle buone regole dell’arte, della qualità dei materiali impiegati.
ART.3.6 STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E FORMA DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
Compete al direttore dei lavori, ai direttori operativi e ai loro assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, la redazione dei verbali e dei documenti contabili; ai fini di una corretta e condivisa erogazione del prezzo di cui all’art. 7.3, Concedente e Concessionario convengono che tali documenti siano redatti secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche, ed in modo particolare siano redatti secondo tale modalità il verbale di consegna e ultimazione lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il giornale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il relativo sommario, gli stati di avanzamento dei lavori, la contabilità finale e la relativa relazione.
La contabilizzazione degli stati d’avanzamento dei lavori è prevista ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto dell’importo già precedentemente contabilizzato, raggiunga un importo non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00). Il responsabile del procedimento potrà eccezionalmente e motivatamente ridurre la soglia sopra indicata, sentito il direttore dei lavori.
La documentazione contabile relativa a ciascun stato d’avanzamento è trasmessa da parte del direttore dei lavori al responsabile del procedimento e all’organo di alta vigilanza, (se nominato) per la successiva approvazione ai fini dell’erogazione del prezzo di cui al successivo art. 7.3.
- ART.3.7 PROVE E COLLAUDO
Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al responsabile del procedimento e all’organo di alta vigilanza (se nominato) della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma; Il Concedente nomina la/e commissioni di collaudo (statico e tecnico-amministrativo, funzionale sugli impianti e in corso d’opera ) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del codice e dall’art. 216 del regolamento e dall’art. 7 della Legge 1086/71.
I collaudatori o la Commissione di Collaudo comunicheranno per iscritto al Concessionario, al responsabile del procedimento e all’organo di alta vigilanza le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale; le date proposte per le procedure di collaudo dovranno essere compatibili con il cronoprogramma.
I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi con l’emissione del relativo certificato, entro il termine indicato dal cronoprogramma definito dal Concessionario in sede di offerta.
La data di emissione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo costituisce termine del periodo massimo di giorni naturali e consecutivi previsto dal cronoprogramma definito dal Concessionario in sede di offerta per la realizzazione dell’opera, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la
strumentazione e il personale occorrente e addebitandosi le spese per eventuali prove sui materiali, sugli impianti o prove di carico.
Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio; decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
ART. 3.8 RITARDI
a)Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma proposto in sede di offerta tecnica, parte integrante del presente contratto e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
b)Il Concessionario, per ogni giorno di ritardo su ciascuna fase della concessione (progettazione esecutiva, realizzazione dell’opera, collaudo, messa in esercizio, ecc…), sarà soggetto a una penale sotto quantificata:ove l’importo della penale non sia espressamente previsto, questo sarà determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 145 del regolamento.
Le penali previste per le fasi inerenti la progettazione esecutiva e la costruzione dell’opera fino alla
messa in esercizio sono le seguenti:
- ritardo nella consegna del progetto esecutivo: per ogni giorno 0,1 per mille del costo di costruzione dell’opera;
- ritardo nell’ultimazione dei lavori: per ogni giorno 0,3 per mille del costo di costruzione dell’opera;
- ritardo nel collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, non imputabile a negligenze del collaudatore: per ogni giorno 0,3 per mille del costo di costruzione dell’opera;
- ritardo nella messa in esercizio: per ogni giorno 0,3 per mille del costo di costruzione dell’opera;
c) La procedura da adottare per l’applicazione delle penai sopra indicate è la seguente:
- il Concedente comunica a mezzo raccomandata A.R./PEC al Concessionario l’applicazione della penale unitamente alle motivazioni che hanno comportato l’applicazione della stessa, eventualmente supportate dalle informazioni acquisite tramite il direttore dei lavori o l’organo di alta vigilanza;
- il Concedente detrae l’importo della penale dall’importo del prezzo comprensivo di IVA;
- il Concedente potrà, in alternativa, avvalersi in tutto o in parte, della garanzia fidejussoria di cui all’art. 10.1. del contratto, con addebito delle spese al Concessionario;
d)In caso di ritardo dovuto a:
- forza maggiore;
- modifiche legislative che rendano necessarie varianti progettuali o varianti in corso d'opera;
- varianti in corso d'opera approvate dal Concedente;
- fatto del Concedente;
- mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei pareri di cui al precedente art. 3.1. (consensi e pianificazione) rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
- annullamento giurisdizionale o revoca dei pareri di cui al precedente art. 3.1. (consensi e pianificazione) per fatto non imputabile al Concessionario;
non si procederà all’applicazione delle penali sopra descritte e il Concessionario avrà diritto a una
proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza.
ART. 3.9 CONSEGNA DELL’AREA DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE AL CONCESSIONARIO
3.9.1 accesso temporaneo all’area di sedime dell’opera
Per lo svolgimento delle attività di rilievo e di accertamento geotecnico, il Concessionario potrà accedere temporaneamente all’area di sedime dell’opera, non ancora consegnata ai sensi del successivo punto 3.9.2, previa formale richiesta al Concedente contenente i periodi di accesso temporaneo previsti.
3.9.2 consegna dell’area del complesso sportivo polivalente
Il Concedente provvederà alla consegna al Concessionario dell’area del complesso sportivo polivalente dopo la stipula del contratto. A tale scopo il Concedente provvederà a convocare il Concessionario e a redigere apposito verbale di consegna che verrà sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, fatta salva la consegna anticipata e separata, dell’impianto tennis coperto e dell’impianto natatorio scoperto.
CAPITOLO 4
OPERE DI MIGLIORIA O INTERVENTI INTEGRATIVI
ART. 4.1 MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA O DI INTERVENTI INTEGRATIVI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
4.1.1 facoltà di eseguire migliorie ed interventi integrativi
Il Concessionario ha facoltà di eseguire a sua cura e spese modifiche migliorative e interventi integrativi al complesso sportivo polivalente in concessione, con particolare riferimento alla realizzazione di campi tennis scoperti nell’area di sedime e pertinenziale, risultante dalla demolizione della piscina coperta esistente, previo consenso formale del Concedente.
4.1.2 oneri a carico del Concessionario per l'esecuzione di migliorie o di interventi integrativi
Qualora l'esecuzione di migliorie o interventi integrativi al complesso sportivo polivalente preveda il rilascio di nuove autorizzazioni e/o certificazioni di legge, sono da intendersi a carico del Concessionario tutti gli oneri per la produzione degli elaborati tecnico - progettuali necessari alla loro acquisizione.
4.1.3 richiamo alle procedure di legge per l'esecuzione di migliorie o di interventi migliorativi
Per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza economica, tecnica ed esecutiva richiedenti la predisposizione di un progetto e l'appalto dei relativi lavori, saranno adottate le procedure previste dal codice e dal regolamento.
ART. 4.2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'EVENTUALE VALORE DI RECESSO DI OPERE DI MIGLIORIA O INTEGRATIVE AUTORIZZATE
4.2.1 esclusione delle opere oggetto della concessione originaria dalla determinazione del valore di recesso.
Resta inteso che all’ opera oggetto della concessione originaria non verrà riconosciuto alla scadenza naturale della concessione alcun valore di recesso, poiché tutti i costi relativi alla costruzione dell’opera sono da intendersi interamente ammortizzati con i ricavi comunque connessi alla gestione economica del complesso sportivo polivalente e dal prezzo corrisposto dal Concedente per il mantenimento delle condizioni economiche e finanziarie della concessione ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 163/2006, ad esclusione dei casi previsti al capitolo 9 del presente contratto.
4.2.2 determinazione del valore di recesso su migliorie o interventi integrativi autorizzati durante la fase di gestione.
Contestualmente all'autorizzazione all'esecuzione di migliorie o integrazioni al complesso sportivo polivalente in concessione, il Concedente potrà riconoscere al Concessionario, con apposito atto deliberativo valevole come integrazione contrattuale, un valore economico residuo su tali migliorie o interventi integrativi, da corrispondere allo scadere della concessione. In tal caso il valore sarà determinato dal Concedente prima dell'inizio dei lavori di miglioria o integrativi in riferimento ai disposti del successivo articolo 4.2.3 e sulla base del quadro economico di spesa relativo alle opere da eseguire, comprendente sia l'importo per lavori redatto sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo contenente tutti i riferimenti delle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'intervento che le spese tecniche e generali funzionali alla loro attuazione.
Qualora le opere di miglioria o integrative comportassero un potenziale incremento della redditività della gestione, su richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà ricalcolare il piano economico e finanziario conseguente all' esecuzione delle opere di miglioria e/o integrative nel tempo residuo della concessione.
4.2.3 tempi di ammortamento fiscale delle migliorie e degli interventi integrativi funzionali alla determinazione del valore di recesso
Per l'ammortamento fiscale degli investimenti per migliorie o interventi integrativi sui quali il Concedente intendesse riconoscere un valore di recesso, in linea di principio i tempi di ammortamento saranno quelli corrispondenti al periodo residuo di concessione e comunque non potranno essere inferiori a 7 anni per attrezzature ed arredi e relative spese generali, a 5 anni per impianti tecnologici e relative spese generali, a 15 anni per opere edili e relative spese generali. Il Concedente si riserva comunque di verificare i tempi di ammortamento da considerare nel piano economico e finanziario in contraddittorio con il Concessionario ed in funzione della tipologia degli interventi proposti.
4.2.4 modalità di corresponsione del valore di recesso
Alla scadenza della concessione o comunque al termine del periodo stabilito, previo accertamento delle condizioni di manutenzione da effettuarsi secondo le modalità dell'articolo 6.12 del presente contratto, il Concedente corrisponderà l'eventuale valore di recesso concordato al momento della autorizzazione dei lavori di miglioria o integrativi, decurtato delle quote annuali già ammortizzate dal Concessionario e delle quote per dodicesimi per l'anno fiscale in corso.
4.2.5 modalità di esecuzione e di controllo dei lavori e della relativa spesa
Il quadro economico di spesa relativo alle opere di miglioria o integrative sarà sottoscritto dal Concessionario e dal Concedente, che in linea di principio autorizzerà il Concessionario per una esecuzione dei lavori "a corpo".
Qualora il Concedente autorizzasse l'esecuzione di lavori "a misura", il valore consuntivo delle migliorie e degli interventi integrativi dovrà essere rideterminato all'atto della loro ultimazione sulla base:
- dei relativi documenti contabili attestanti la misura dei lavori eseguiti;
- degli importi risultanti dalle liquidazioni a Tecnici e Professionisti per le forniture dei relativi servizi funzionali alla realizzazione e collaudazione dell'intervento.
4.2.6 modalità di collaudo delle migliorie e dei lavori integrativi
Per il collaudo di migliorie o interventi integrativi il Concedente nominerà uno o più collaudatori che opereranno in conformità alle norme vigenti in materia. I relativi costi saranno a carico del Concessionario, che li potrà imputare sul quadro economico di progetto.
ART. 4.3 MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA O DI INTERVENTI INTEGRATIVI DA PARTE DEL CONCEDENTE
Il concedente, qualora il concessionario non realizzi le opere ai sensi del precedente art. 4.1 provvederà a realizzare a sua cura e spese, campi tennis scoperti, nell’area di sedime e pertinenziale, risultante dalla demolizione della piscina coperta esistente . La gestione di tali strutture sarà affidata al concessionario. Qualora le strutture realizzate di miglioria o integrative comportassero un potenziale incremento della redditività della gestione, su richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà ricalcolare il piano economico e finanziario conseguente all' esecuzione delle opere di miglioria e/o integrative nel tempo residuo della concessione.
CAPITOLO 5
COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, PROPRIETA’ DELLE OPERE, RICONSEGNA.
ART. 5.1 COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il Concessionario potrà ottenere, qualora dallo stesso richiesto, la costituzione a proprio favore del diritto di superficie sull'area di intervento evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto. Il diritto di superficie non potrà avere una durata maggiore della durata della concessione e cesserà automaticamente in tutti i casi di cessazione anche anticipata, della
concessione. La costituzione del diritto di superficie avverrà mediante apposito atto pubblico e tutte le spese relative a tale atto saranno a carico del Concessionario.
Il Concedente acconsente all’iscrizione di ipoteca di primo grado sul diritto di superficie a garanzia di quanto eventualmente dovuto dal Concessionario ad Istituto di credito.
ART. 5.2 PROPRIETÀ DELLE OPERE/ATTREZZATURE REALIZZATE opere, fisse o mobili,
attrezzature di qualunque tipo realizzate dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente contratto, elencate negli inventari di cui al punto successivo, diverranno de jure di proprietà del Concedente al momento della cessazione della concessione.
5.3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE, VERIFICA PERIODICA E RICONSEGNA DELL’ OPERA REALIZZATA.
Dopo l'avvenuto collaudo, le opere, gli impianti tecnologici, le attrezzature, gli arredi e le aree esterne realizzati saranno formalmente individuati affinché possa avviarsi la gestione del complesso sportivo polivalente. A tale scopo, a seguito delle verifiche della Commissione Paritetica di cui all'articolo 8.1. del presente contratto, verrà redatto il Verbale di Inventario e di Stato dei Beni. Il Verbale di Inventario e di Stato dei Beni verrà predisposto in duplice originale, sottoscritto dalle parti e trattenuto da ognuna di esse.
Almeno una volta ogni due anni e fino al termine della concessione il Verbale di Inventario e di Stato dei Beni dovrà essere aggiornato dalla Commissione Paritetica. Analoghe modalità saranno adottate anche per la consegna e la riconsegna delle opere di miglioria o interventi integrativi successivamente realizzate dal Concessionario.
CAPITOLO 6 FASE DI GESTIONE
ART. 6.1 OBBLIGAZIONI GENERALI
Il Concessionario deve garantire l'accesso e la fruizione del sportivo polivalente a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione.
La gestione del complesso sportivo polivalente è affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario, che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività: il Concessionario articola l’offerta dei servizi in un piano di gestione, che deve contenere tutte le indicazioni necessarie a illustrare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento dei servizi nel tempo, e deve essere documento unico di riferimento, costantemente aggiornato, sia per il Concessionario, ai fini della gestione e proposta al pubblico delle proprie attività, sia per il Concedente e gli Enti deputati al controllo, ai fini della valutazione della correttezza della gestione.
ART. 6.2 PIANO DI GESTIONE
Il piano di gestione di cui al precedente art. 6.1 mantiene la propria validità per tutta la durata della concessione, mediante gli opportuni aggiornamenti e fatte salve le varianti ai sensi del successivo art. 6.7: deve essere costituito dei seguenti documenti minimi, dettagliatamente descritti all’art. 2 del capitolato di gestione:
- piano delle attività;
- piano delle manutenzioni;
- piano delle risorse umane;
- piano di sicurezza
- piano di promozione e rapporto con il pubblico;
- piano tariffario.
ART. 6.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LIVELLI MINIMI PRESTAZIONALI DEL PIANO DI GESTIONE
Il piano di gestione, pur essendo lasciato alle valutazioni del Concessionario, deve tuttavia essere sviluppato, aggiornato o eventualmente variato nel rispetto delle prescrizioni vincolanti e delle
indicazioni contenute nelle normative vigenti in materia sportiva e nei limiti e prestazioni minime indicate nel capitolato di gestione.
ART. 6.4 SERVIZI EROGATI
Il Concessionario si impegna ad erogare per tutta la durata della concessione i servizi di seguito esposti, secondo le modalità e le condizioni indicate nel piano di gestione offerto in sede di gara e comunque nel rispetto del capitolato di gestione e in particolare:
- servizi principali,
specificamente attinenti le attività natatorie svolte nel complesso sportivo polivalente compresa l’area esterna: didattica, corsi, attività ludiche e motorie in acqua, servizi di salvamento e assistenza ai bagnanti, animazione, funzioni di reception, amministrazione e contabilità, gestione delle procedure per la sicurezza, l’autocontrollo interno, l’antincendio, servizio di controllo accessi; specificamente attinenti le attività dell’impianto tennis: didattica, corsi, utilizzi da parte delle scuole, di gruppi, associazioni, singoli cittadini;
- servizi tecnici e di supporto quali manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del complesso sportivo polivalente e dei relativi impianti, pulizia e sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento e gestione dell’energia, vigilanza diurna e notturna (esclusa la manutenzione straordinaria dell’impianto tennis coperto);
- servizi complementari, utili ai fini dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento quali:bar/ristorazione, attività di cura del corpo, attività sportive non natatorie, attività commerciali, di aggregazione/intrattenimento o commerciali purchè compatibili con la destinazione sportiva del complesso sportivo polivalente.
ART. 6.5 ATTIVITÀ MINIME E RELATIVE TARIFFE CONTROLLATE
(a) Il Concessionario propone le attività natatorie nell’ambito della gestione del complesso sportivo polivalente oggetto di concessione. Ferma restando la possibilità riservata al Concessionario di orientare le proprie proposte alle richieste dell’utenza, le attività specificamente natatorie dovranno essere erogate secondo le prescrizioni minime riportate all’art. 3 del capitolato di gestione. Alcune di queste attività saranno erogate secondo le tariffe controllate indicate all’art. 4 del capitolato di gestione, come eventualmente scontate nel piano tariffario che compone il piano di gestione.
b) Il Concessionario propone le attività tennistiche nell’ambito della gestione del complesso sportivo polivalente oggetto di concessione. Ferma restando la possibilità riservata al Concessionario di orientare le proprie proposte alle richieste dell’utenza, le attività specificamente tennistiche dovranno essere erogate secondo le prescrizioni minime riportate all’art. 3 del capitolato di gestione. Alcune di queste attività saranno erogate secondo le tariffe controllate indicate all’art. 4 del capitolato di gestione, come eventualmente scontate nel piano tariffario che compone il piano di gestione.
c) Tutte le tariffe applicate al pubblico dovranno essere comprensive di IVA; oltre alle tariffe, il Concessionario potrà chiedere somme a titolo di tesseramento o iscrizione nei limiti proposti nel piano di gestione, fermo restando che deve essere garantita la parità di trattamento agli utenti per l’accesso al servizio pubblico.
(d) Le tariffe controllate potranno essere adeguate annualmente dal Concessionario sulla base dell’indice FOI. La proposta di adeguamento annuale delle tariffe controllate sarà predisposta dal Concessionario, che la inoltrerà al Concedente per le verifiche e le deliberazioni di competenza.
La proposta annuale conterrà tariffe annuali arrotondate per difetto. Qualora alla scadenza annuale il Concessionario non intendesse aggiornare in tutto o in parte il piano delle tariffe controllate, l'incremento annuale maturato ma non applicato potrà essere "congelato" ed al Concessionario è riservata la facoltà di recuperarlo in tutto o in parte trasferendolo negli incrementi degli anni successivi.
ART. 6.6 MANUTENZIONE DEI BENI PER LA DURATA DELLA CONCESSIONE
Durante tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (esclusa la manutenzione straordinaria dell’impianto tennis coperto), necessari per assicurare il buon
funzionamento del complesso sportivo polivalente, secondo il piano delle manutenzioni che costituisce allegato del piano di gestione.
In generale il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese:
- ove necessario, al completo rinnovo degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, o di parte di essi con altri di caratteristiche tecniche almeno equivalenti, in modo da consegnare al Concedente, alla scadenza della concessione, il complesso sportivo polivalente e gli arredi e attrezzature in esso contenuti in buone condizioni di conservazione e in regolare e completo funzionamento, fatto salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale;
- all’adeguamento a sua cura e spese delle strutture e degli impianti in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i limiti stabiliti dalle norme stesse;
- all’adeguamento a sua cura e spese delle strutture e degli impianti in caso di disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza (ASL, VV.F., ISPESL, C.C.V.L.P.S., C.O.N.I., A.R.P.A., ecc.);
- a comunicare tutti gli interventi di natura straordinaria al Concedente, che provvederà alle opportune verifiche, fermo restando i compiti assegnati alla Commissione Paritetica in materia di vigilanza sulle manutenzioni, come previsti nel presente contratto.
Indipendentemente dall’inserimento nel piano delle manutenzioni, il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’effettuazione di tutte le manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel corso della concessione per la buona conservazione del complesso sportivo polivalente, esclusa la manutenzione straordinaria dell’impianto tennis coperto.
ART. 6.7 VARIANTI AL PIANO DI GESTIONE
Il Concessionario, in base a oggettive esigenze legate all’equilibrio economico finanziario dell’investimento, a evoluzioni delle normative o del mercato e alla domanda del pubblico, può proporre migliorie o richiedere varianti al piano di gestione presentato in fase di gara: il Concedente ne valuterà la coerenza con il piano di gestione offerto e con le prestazioni minime previste dal capitolato di gestione.
La richiesta di varianti al piano di gestione da parte del Concessionario dovrà essere inoltrata al Concedente. Il Concedente, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà assumere le decisioni in merito alla stessa, previa adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti.
Il Concessionario potrà attuare le varianti al piano di gestione richieste solo dopo l’approvazione del Concedente. L’adeguamento delle tariffe praticate all’indice ISTAT – FOI non costituisce variante al piano di gestione. Nel corso dell’intero periodo di validità della concessione, in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, o ai fini di adeguamento alle mutate condizioni sociali o anche ai fini di modificare prescrizioni di cui sia emersa, l’inadeguatezza, anche tecnica, nel tempo, anche il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del piano di gestione o disporre modifiche del capitolato di gestione; qualora tale revisione comporti una significativa lesione dell’equilibrio economico finanziario, il Concessionario avrà diritto a richiedere l’applicazione delle misure di riequilibrio di cui all’art. 7.2. del presente contratto.
ART. 6.8 INADEMPIMENTO E PENALITÀ
Fermo restando quanto previsto al capitolo 8.1 del presente contratto (commissione paritetica) il Concedente si riserva la facoltà di accedere agli impianti ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso, per effettuare controlli periodici sulla correttezza della gestione.
L’attuazione del piano di gestione in difformità da quanto offerto in gara o successivamente autorizzato dal Concedente o in difformità dal capitolato di gestione o in violazione delle norme di legge vigenti nello stesso richiamate, è motivo di applicazione delle penali elencate di seguito, secondo la procedura sottoriportata:
a. per la violazione degli obblighi relativi all’adeguamento degli impianti e delle strutture alla sopravvenuta normativa ed alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza verrà applicata una penale da € 1.000,00 a € 8.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
b. per la trasmissione annuale delle polizze assicurative di cui all’art. 10 del contratto con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
c. per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dal concessionario o dall’appaltatore verrà applicata una penale da
€ 1.000,00 a € 8.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
d. per violazione alle norme, al capitolato di gestione o al piano di gestione in materia igienico- sanitaria verrà applicata una penale da € 1.000,00 a € 8.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
e. per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture e degli arredi, risultante dal capitolato di gestione o dal piano di gestione, verrà applicata una penale da € 1.000,00 a € 8.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
f. per scorretta applicazione delle tariffe previste nel capitolato di gestione o nel piano di gestione: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
g. per mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi previsti nel capitolato di gestione o nel piano di gestione: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
h. per mancato rispetto del numero minimo di ore dedicate al nuoto libero previsto nel capitolato di gestione o nel piano di gestione: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
i. per mancato rispetto del numero minimo di giorni di apertura previsto nel capitolato di gestione o nel piano di gestione: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
j. per mancato aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza e l’autocontrollo di cui all’art. 13 del capitolato di gestione: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
k. per mancata applicazione del piano di sicurezza previsto nel piano di gestione: da € 1.500,00 a
€ 10.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
l. per mancato rispetto dei parametri microbiologici e chimico-fisici dell’acqua in vasca e dell’acqua di immissione in vasca conformemente all’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sulla sicurezza igienico-sanitaria delle piscine e alla D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx m. 1092/2005: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
n. per mancata trasmissione dei dati o documenti relativi alla gestione richiesti dal Concedente nell’esercizio dei poteri di controllo: da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
o. per ogni altro inadempimento agli obblighi derivanti dal capitolato di gestione o dal piano di gestione non previsti nel precedente elenco verrà applicata una penale da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata.
In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato di gestione o nel piano di gestione o nelle norme di legge vigenti richiamate nel capitolato di gestione, il Concedente adotta la seguente procedura:
-il Concedente comunica a mezzo lettera A.R. o PEC il rilievo dell’inadempimento e assegna al Concessionario un termine non inferiore a 8 giorni per formulare e trasmettere per iscritto al Concedente le proprie eventuali controdeduzioni; in caso di insussistenza delle ragioni del Concessionario, il Concedente comunica a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Concessionario l’entità della penale applicata, determinata entro i limiti minimo e massimo di cui al presente articolo e ne ingiunge il pagamento, utilizzando in via analogica i criteri previsti dalla legge 689/1981 art. 11 per le sanzioni amministrative pecuniarie;
Il Concedente, in caso di mancato pagamento da parte del Concessionario della penale entro il termine indicato nell’ingiunzione, potrà avvalersi direttamente, in tutto o in parte, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del contributo in conto gestione dovuto al concessionario.
Fermo restando quanto sopra in materia di applicazione delle penali, in tutti i casi di violazioni contestate ed accertate, il Concedente diffida il Concessionario alla rimozione della situazione di inadempimento o di irregolarità e all’adempimento degli obblighi omessi o irregolarmente adempiuti.
ART. 6.9 PIANO DELLE RISORSE UMANE
Il Concessionario assicura la dotazione di personale occorrente per la gestione del complesso sportivo polivalente e delle varie attività proposte, secondo il piano delle risorse umane, parte integrante del piano di gestione.
Il piano deve contenere un organigramma delle figure professionali previste, distinguendo i ruoli che il Concessionario prevede di ricoprire mediante la propria organizzazione d’impresa (comprendenti i soci dell’eventuale società di progetto), e i ruoli che intende ricoprire mediante imprese esterne, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2.5: per i dipendenti o altro personale utilizzato dal concessionario (comprendenti i soci dell’eventuale società di progetto) il piano deve specificare altresì la formazione richiesta, le fasce orarie di presenza, il rapporto di lavoro instaurato.
L’organigramma sarà completato e aggiornato durante la fase di gestione: per il personale utilizzato a qualsiasi titolo all’interno del complesso sportivo polivalente con il nominativo e copia dei documenti che attestano l’idoneità professionale.
ART. 6.10 SICUREZZA IN FASE DI GESTIONE
Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei confronti del personale operante nel complesso sportivo polivalente, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.
Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed alle norme sui locali destinati al pubblico spettacolo (se del caso). Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all’agibilità della struttura rilasciati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (se necessaria), dai Vigili del Fuoco, dall’ASL e da altri strutture ed Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori e degli eventi.
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata dal Concessionario secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.M.18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” in funzione delle dimensioni degli impianti, nonché dalla normativa vigente, utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente e come previsto dalla Disciplina interregionale delle piscine”, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sulla sicurezza igienico-sanitaria delle piscine e dalla X.X.X. Xxxxxx Xxxxxxx n. 1092/2005. In modo particolare è fatto obbligo al Concessionario di non lasciare mai le vasche natatorie sprovviste di adeguata assistenza ai bagnanti negli orari di apertura al pubblico, anche in presenza di nuotatori esperti o poco numerosi.
Il Concessionario in fase di gestione del complesso sportivo polivalente dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano di sicurezza, redatto secondo quanto riportato all’art. 13.3 del capitolato di gestione, e tenere aggiornato il registro delle manutenzioni e dei controlli descritto all’art. 13.4 del medesimo capitolato.
ART. 6.11 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE
Dall’inizio della fase di gestione, il Concedente nominerà il responsabile della concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione di cui al presente capitolo 6 e, in particolare, sull’erogazione dei servizi secondo i criteri di cui al capitolato di gestione e al piano di gestione offerto in sede di gara o come variato in seguito ad autorizzazione del Concedente.
A tal fine il responsabile della concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal capitolato di gestione, l’esito dei controlli effettuati, compresi gli esiti delle verifiche compiute dalla Commissione Paritetica.
Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate, comprese le verifiche compiute dalla Commissione Paritetica, il responsabile della concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede secondo la procedura di cui al precedente art. 6.8.
ART. 6.12 VERIFICA DELLE MANUTENZIONI. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE PARITETICA .
Al fine di verificare il compiuto svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal Piano delle Manutenzioni o divenuti comunque di fatto necessari, la Commissione Paritetica verificherà annualmente la corrispondenza dell'esecuzione delle manutenzioni annotate nel Registro delle Manutenzioni e dei Controlli con quelle previste dal Piano di Manutenzione e l'elenco delle eventuali manutenzioni effettuate ad integrazione di quelle programmate.
Per il compimento delle attività di verifica la Commissione Paritetica, e singolarmente ogni suo membro, ha diritto di prendere visione della documentazione contabile e fiscale relativa alle spese sostenute dal Concessionario per le manutenzioni.
Ad integrazione dell'attività della Commissione Paritetica, nel corso degli ultimi cinque anni di concessione il Concedente potrà provvedere con propri Tecnici, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare lo stato di manutenzione del complesso sportivo polivalente, nonché l'eventuale necessità di rinnovi parziali o totali di componenti edilizi, degli impianti e degli arredi di dotazione, al fine di prenderle in consegna alla scadenza della concessione in buone condizioni di esercizio, fatte salve le normali condizioni d'uso.
ART. 6.13 OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE.
Il Concessionario dovrà tenere presso la segreteria operante nel complesso sportivo polivalente un libro dei reclami e dei suggerimenti a disposizione dell'utenza. Il libro dei reclami e dei suggerimenti dovrà essere esaminato periodicamente dalla Commissione Paritetica e sarà consultabile in ogni caso di verifiche ed ispezioni disposte dal Concedente ai sensi del presente contratto o del capitolato di gestione.
A far data dall'avvio della gestione, il Concessionario dovrà predisporre con cadenza almeno annuale, una Relazione sull'attività da inoltrare al Concedente, illustrando l'andamento della gestione. La relazione dovrà sempre essere corredata dai dati quantitativi relativi alle presenze dell’utenza, dettagliando le presenze per ogni tipologia di servizio (corsistica, nuoto libero, attività agonistica, manifestazioni, stagione estiva, ecc.) e da un’analisi della qualità dei servizi offerti e da valutazioni utili a migliorare l successiva programmazione.
Il concessionario dovrà produrre, unitamente alla relazione, un rendiconto finanziario annuale dettagliato relativo a tutte le attività svolte all’interno del complesso sportivo polivalente, gestite direttamente o indirettamente, contenente i dati relativi ai costi sostenuti (es. personale, utenze, manutenzione, pulizie, etc.) e agli introiti registrati suddivisi per tipologia di servizi principali e complementari erogati (es. tariffe incassate per gli ingressi, per i corsi, sponsorizzazioni, contributi, ecc, nulla escluso).
Il Concedente ha comunque diritto a chiedere ed ottenere, in ogni momento, informazioni integrative e dati tecnici, economici, finanziari e statistici, relativi alla gestione, in possesso del Concessionario.
Ai fini del corretto rilevamento delle presenze, oltre che ai fini della sicurezza della gestione, il Concessionario si obbliga all’installazione di un opportuno sistema informatizzato di rilevamento degli ingressi nell’impianto natatorio coperto, che dovrà mantenere in funzione per tutta la durata della concessione.
ARTICOLO 7
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO
ART. 7.1 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il piano economico finanziario di massima che accompagna il progetto definitivo è stato sviluppato al solo scopo di dimostrare la sostenibilità economica della gestione del complesso sportivo polivalente, essendo i costi di
realizzazione dell’opera in parte a carico del Concedente: a tal fine sono state ipotizzate la dimensione del bacino d’utenza, alcune tariffe di ingresso e la previsione di altre attività commerciali realizzabili nel sportivo polivalente mediante le quali conseguire i relativi proventi.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, tra i quali la valutazione del bacino d’utenza, delle tariffe praticabili, dei ricavi e dei costi attesi, degli ammortamenti degli investimenti, sono stati sviluppati autonomamente dal Concessionario nel proprio piano economico-finanziario proposto in sede di gara ed allegato alla presente convenzione quale parte integrante.
Il Concessionario riconosce di aver sviluppato il proprio piano economico-finanziario tenendo presente che l’alea dell’investimento resta a proprio carico, e che l’intervento economico del Concedente è previsto solo in casi di fatto del concedente, forza maggiore, modifiche normative o richieste di variante da parte del Concedente stesso che pregiudichino sostanzialmente i presupposti di sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento per l’intera durata della concessione, ai sensi del successivo art. 7.2.
Il Concessionario dichiara che nello sviluppo del piano economico finanziario allegato al presente contratto sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, tra i quali:
- i tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo e per l'esecuzione dei lavori, come definiti nel cronoprogramma offerto in gara;
- la durata della concessione, fissata in anni decorrenti dalla data di stipula del
presente contratto; - l'importo del prezzo erogato dal Concedente, quest’ultimo come risultante dal ribasso percentuale offerto in gara, e i relativi termini temporali di pagamento;
- l'importo del contributo erogato dal Concedente, quest’ultimo come risultante dal ribasso percentuale offerto in gara;
i flussi di utenza, l'importo dei ricavi commerciali derivanti dall’applicazione delle tariffe al pubblico, dalla raccolta pubblicitaria, dalla gestione delle attività commerciali implementate nel complesso sportivo polivalente
- i costi complessivi dei servizi erogati nella fase di gestione;
- i costi dovuti all’eventuale esposizione finanziaria nel tempo;
- i costi per assicurazioni e garanzie;
- i costi per le manutenzioni ordinarie, straordinarie e programmate;
- i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi e autorizzazioni;
- il costo dell’investimento e il relativo piano di ammortamento, che esplicita il valore residuo al termine di ciascun anno e un valore residuo pari a zero al termine della concessione. Gli eventuali maggiori costi consuntivi per la realizzazione del complesso sportivo polivalente, la riduzione dei flussi di utenza, la riduzione dei ricavi derivanti dai servizi complementari attivati nel complesso sportivo polivalente, non potranno essere invocati dal Concessionario quale evento destabilizzante, rientrando tali circostanze nel suo rischio imprenditoriale.
Analogamente non potranno essere considerati evento destabilizzante tutte le variazioni positive o negative dei costi che possano considerarsi compresi nella variazione annuale dell'indice ISTAT (FOI).
ART.7.2 RIEQUILIBRIO
Il Concessionario avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell’equilibrio determinata da un evento destabilizzante.
Quelli che seguono, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono elementi incidenti sul mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, la cui variazione comporta l’immediata revisione della Concessione, secondo le prescrizioni del presente articolo, e, in mancanza di tale revisione, attribuisce al Concessionario il diritto di recesso:
- variazioni sopravvenute del regime fiscale che incidano negativamente sull’equilibrio economico-finanziario.
- mutamento del quadro normativo vigente alla data di stipula della Convenzione che incida negativamente sull’equilibrio economico – finanziario.
- ritardato o mancato rilascio delle autorizzazione e dei nulla osta necessari per l’intervento, sempre che ne risulti modificato l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario.
- atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale e che non dipendano da colpa o negligenze del Concessionario.
- caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell’esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere sul progetto in modo significativo. In riferimento al ritrovamento di reperti archeologici, la revisione della concessione sarà ammissibile nei casi e oltre gli importi previsti nella parte terza delle presenti linee guida (ritrovamenti archeologici). In tali casi il diritto di richiedere la revisione spetta al Concessionario a condizione che:
(i) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;
(ii) per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato significativamente l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano allegato alla presente Convenzione.
In tutti i casi di varianti progettuali autorizzate dal Concedente, le varianti autorizzate in aumento non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 5% del valore del costo di costruzione delle opere. Quanto alle varianti in aumento il cui importo sia superiore al 5% del valore costo di costruzione delle opere, esse non potranno dare luogo a revisione della Concessione, qualora siano dipese da negligenze e/ o errori nella progettazione da parte del Concessionario.
In caso di evento destabilizzante, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario, il medesimo procederà, di concerto con il Concedente, a un ricalcolo del piano economico finanziario in due distinti momenti:
- in una data significativamente precedente l'impatto dell'evento che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato dell’equilibrio economico finanziario prima dell’evento;
- in una data significativamente successiva l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato dell’equilibrio economico-finanziario dopo l’evento;. Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Concedente copia del piano economico finanziario così ricalcolato e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell’equilibrio.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del piano economico finanziario ricalcolato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della concessione e all'esame delle disposizioni della presente convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
- il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della concessione sino a ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio, ai sensi dell’art. 143, comma 8 del codice; Il Concedente ha facoltà di accesso a tutte le informazioni e documenti tecnici, contabili e fiscali del Concessionario, relativi alla concessione, a far data dalla stipulazione della stessa, necessari a verificare la sussistenza dei motivi originanti la richiesta, secondo i principi della revisione contabile.
A seguito del ricalcolo operato ai sensi dei precedenti paragrafi del presente art. 7.2, il piano economico finanziario, presentato in sede di offerta, sarà sostituito dalla versione così aggiornata del piano economico finanziario, posta a base del riequilibrio e considerato nuovo llegato al presente contratto.
E’ fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso nei casi e nelle forme previste dall'art. 143, comma 8 del codice.
ART. 7.3 CORRESPONSIONE DEL PREZZO
Per la costruzione dell’opera e la gestione del complesso sportivo polivalente in condizioni di equilibrio economico e finanziario per l'intera durata della concessione, alle condizioni contrattuali definite per la costruzione e per l' erogazione dei servizi ed in riferimento ai disposti dell' articolo 143, punto 4, del D.lgs. 163/2006, il Concessionario riceverà dal Concedente un corrispettivo in denaro denominato prezzo, dell’importo di € in conformità all’offerta del Concessionario in sede di gara. Il prezzo corrisposto dal Concedente si intende riconosciuto a valere sul costo dell’ investimento e sarà assoggettato ad IVA con la medesima aliquota fiscale applicabile ai lavori di costruzione del complesso, attualmente nella misura del 10%.
Il riconoscimento e la corresponsione del prezzo avverrà con le seguenti modalità:
Termine di pagamento | “PREZZO” a base di gara, soggetto a ribasso | “PREZZO” offerto in sede di gara | IVA 10% sul prezzo offerto | TOTALE |
Entro 31 dicembre 2015 * | 900.000,00 | |||
Entro 31 dicembre 2016 * | 1.000.000,00 | |||
Entro 30 giugno 2017 * | 600.000,00 | |||
Entro 31 dicembre 2017 ** | 100.000,00 | |||
Entro 31 dicembre 2018 ** | 300.000,00 | |||
Entro 31 dicembre 2019 ** | 200.000,00 | |||
Entro 31 dicembre 2020 ** | 127.000,00 |
* Le suddette rate fino a concorrenza degli importi degli stati di avanzamento approvati;
** Le suddette rate annuali saranno pagate entro la scadenza indicata solo nel caso che sia già stato emesso il certificato di collaudo provvisorio e che sia già avvenuta la messa in esercizio dell’impianto natatorio coperto.
L’importo del prezzo come sopra corrisposto, si intende invariabile e non soggetto a rivalutazione. In caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti , saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 7.4. CONTRIBUTO ANNUALE A SOSTEGNO DELLA GESTIONE
Il Concedente verserà a favore del Concessionario un contributo annuale a sostegno della
gestione nella misura di euro Concessionario in sede di gara..
oltre IVA, in conformità all’offerta del
L’importo del contributo non è soggetto a rivalutazione. Il contributo sarà versato in due rate costanti posticipate semestrali a decorrere dalla data di messa in esercizio dell’impianto natatorio coperto, per un totale di anni .
CAPITOLO 8 COMMISSIONE PARITETICA
ART. 8.1 COMMISSIONE PARITETICA
Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale del Concessionario ed al fine di assicurare una efficace azione di verifica nella fase di gestione, sarà costituita una Commissione Paritetica.
8.1.1 durata e composizione della commissione paritetica
La Commissione Paritetica sarà insediata prima dell'avvio dell'attività nel complesso sportivo polivalente, durerà in carica 4 anni e sarà composta da:
- un tecnico del Concedente esperto in lavori pubblici ed edilizia;
- un tecnico del Concedente esperto in gestione di impianti sportivi;
- un tecnico del Concessionario esperto in lavori pubblici ed edilizia;
- un tecnico del Concessionario esperto in gestione di impianti sportivi;
8.1.2 criteri di nomina dei componenti della Commissione Paritetica
I tecnici rappresentanti del Concedente saranno nominati con apposito atto deliberativo che sarà inoltrato per conoscenza al Concessionario e potranno appartenere alla struttura dell'Ente o essere individuati all'esterno.
I tecnici rappresentanti del Concessionario saranno nominati dallo stesso con apposita lettera d'incarico che sarà inoltrata per conoscenza al Concedente.
8.1.3 riconferma e dimissioni dei componenti
I componenti della Commissione Paritetica potranno essere riconfermati alla scadenza e potranno dimettersi dal loro incarico previa nomina del loro sostituto da parte del Concedente o del Concessionario, a seconda del caso. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di dimissioni e secondo le modalità contemplate al punto 8.1.2.
Fino a tale data, fatti salvi gravi e comprovati motivi, il Commissario dimissionario rimarrà in carica.
8.1.4 recapito della commissione paritetica
La Commissione Paritetica eleggerà il suo recapito presso gli uffici direzionali del Concessionario all'interno del complesso sportivo polivalente; la segreteria della commissione sarà assicurata dal Concessionario.
8.1.5 compiti della commissione paritetica
La Commissione Paritetica svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente contratto, ed in particolare:
a) redige i Verbali di Inventario e dello Stato dei Beni;
b) controlla almeno semestralmente il libro dei reclami e formula proposte e suggerimenti per ovviare ai reclami riscontrati;
c) effettua almeno una volta all'anno le verifiche sugli adempimenti del concessionario per la manutenzione del complesso sportivo polivalente;
f) definisce un calendario annuale per la verifica periodica dei dati di gestione che devono essere messi a disposizione del Concedente ai sensi del precedente art. 6.14.
g) svolge eventuali altri compiti attribuitigli di comune accordo dal Concessionario e dal Concedente.
8.1.6 Convocazione, organizzazione dell'attività e criteri operativi della commissione paritetica
Il diritto di convocare la Commissione Paritetica, ogni qualvolta ne ravveda la necessità, spetta a:
- il Concedente;
- il Concessionario;
- ogni membro della Commissione Paritetica stessa;
La convocazione dovrà essere fatta per iscritto, almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, con qualunque mezzo idoneo a provare il ricevimento dell’avviso ( raccomandata, telefax, posta elettronica certificata, ecc), contenente gli argomenti che saranno posti all’esame della Commissione. Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno tre membri della stessa.
Per l'espletamento del suo mandato la Commissione Paritetica sarà libera di organizzare la propria attività nei modi che saranno definiti dalla Commissione stessa, eventualmente coadiuvata dall'attività di segreteria a carico del Concessionario.
L'attività della Commissione Paritetica dovrà risultare da apposito libro dei verbali. I verbali e le determinazioni della Commissione Paritetica dovranno essere trasmesse in copia, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione, al responsabile del Concedente per la concessione e al Concessionario. I verbali e le determinazioni della Commissione Paritetica evidenzieranno eventuali dissensi dei Componenti.
In circostanze eccezionali e a fronte di segnalazioni formali da parte di terzi relative a presunti gravi danni o disservizi, ad integrazione dell'attività di controllo programmata attraverso la Commissione Paritetica, il Concedente potrà convocare d'urgenza la Commissione Paritetica e/o autorizzare specifico personale tecnico che, munito di documento di riconoscimento, potrà previo preavviso e comunicazione del motivo della visita, accedere al complesso sportivo polivalente al fine di accertare la veridicità della segnalazione.
La Commissione Paritetica e/o il personale predetto verbalizzerà l'esito degli accertamenti inoltrandolo al Concedente e per conoscenza al Concessionario.
CAPITOLO 9
RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 9.1 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
(a)Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto mediante raccomandata A.R. al Concessionario e ai Finanziatori , con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore ai 30 giorni, qualora:
- il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamenti o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti; -
- il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non redatto in conformità al progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e
approvato dal Concedente e in particolare alle condizioni tecniche riportate nella relativa delibera di approvazione;
- il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 60 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;
- il Concessionario superi di 180 giorni il termine per il completamento dell’opera previsto dal
cronoprogramma definito in sede di offerta tecnica, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente; - il Concessionario superi di 180 giorni il termine per la messa in esercizio previsto nel cronoprogramma definito in sede di offerta tecnica, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;
- - il Concessionario sia incorso in violazioni del capitolato di gestione:
· tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’opera o dell’erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal
Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta;
- il Concessionario non abbia applicato in tutto o in parte le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 in materia di affidamento dei lavori o dei servizi a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, ove previsto, ai sensi dell’art. 2.5 del presente contratto;
- il Concessionario abbia commesso reati accertati ai sensi dell’art. 135 del codice;
- il Concessionario abbia omesso di attivare, di rinnovare a scadenza, o di reintegrare in seguito a escussione anche solo una delle coperture assicurative previste ai successivi artt. 10.1
(Fideiussioni e garanzie) e 10.2 (Assicurazioni);
- - il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento,
ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento.
(b) la diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all’art. 1456, comma 2, codice civile.
(c) in pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concedente:
- non potrà sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto;
- non potrà dar corso alla risoluzione;
- dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi e di incasso dei ricavi commerciali;
(d) in pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concessionario deve garantire la continuità nell’erogazione dei servizi: in caso di inadempienza le eventuali penali maturate sono detratte dalle somme dovute di cui alla successiva lettera (g);
(e) alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà a mezzo raccomandata A.R. la propria intenzione di risolvere il presente contratto al Concessionario (e ai Finanziatori ai fini dell’esercizio del diritto di cui al successivo art. 9.4.), decorso il periodo di sospensione.
(f) alla scadenza del periodo di sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l’intenzione di intervenire ai sensi del successivo art. 9.4. il Concedente potrà dichiarare risolto il presente contratto.
(g) in caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento del Concessionario, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un'indennità pari a:
- ove l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo: i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario, contabilizzati dal direttore dei lavori, decurtati del 10% a titolo di penale e al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
- - ove l'opera abbia superato la fase di collaudo: il valore delle opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori, oltre agli oneri accessori, decurtato del 10% a titolo di
penale, al netto degli ammortamenti desunti dal piano economico finanziario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di prezzo e al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
Le somme di cui alla presente lettera (g) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti ai sensi dell’art. 158 comma 2 del codice.
(h) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del codice.
ART.9.2 REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
(a) In caso di fatto del Concedente, o motivo di pubblico interesse che dia luogo a:
- sospensione dei lavori di durata superiore a 180 giorni;
- sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 120 giorni;
il Concessionario potrà risolvere la presente convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il presente contratto.
(b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), o in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, ai sensi dell’art. 158 del codice, i seguenti importi:
- la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari a:
· ove l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:
i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal direttore dei lavori;
· ove l'opera abbia superato la fase di collaudo: il valore delle opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti
desunti dal piano economico finanziario e al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di prezzo;
- le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi ancora da gestire, valutata sulla base del piano economico finanziario allegato al presente contratto.
Le somme di cui alla presente lettera (b) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti ai sensi dell’art. 158 comma 2 del codice. (c) Ai sensi dell’art. 158 comma 3 del codice, l'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste nella precedente lettera (b).
ART.9.3 RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE
(a) In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 270 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.
(b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo
(a), il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari a:
- ove l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal direttore dei lavori;
- ove l'opera abbia superato la fase di collaudo: il valore delle opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal piano economico finanziario e al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di prezzo.
Le somme di cui alla presente lettera (b) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti ai sensi dell’art. 158 comma 2 del codice.
ART. 9.4. SUBENTRO.
Ai sensi dell’art. 159 del Codice, in tutti i casi di risoluzione della concessione per motivi attribuibili al Concessionario, i Finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:
a) la società designata dai Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
b) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la designazione della società subentrante, assegnato dal Concedente nella comunicazione scritta ai Finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del soggetto subentrante di costituire, ai fini del subentro, una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Laddove non si dia luogo al subentro in applicazione dell’art. 159 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163, gli enti titolari di diritti di garanzia sugli immobili realizzati, prima di dare corso alle eventuali azioni esecutive, avranno l’obbligo di verificare l’interesse dell’Amministrazione Comunale a subentrare nel debito onde evitare l’avvio delle suddette azioni esecutive. In tal caso l’Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata dagli enti finanziatori. A tal fine il Concessionario sin d’ora riconosce al Concedente, per le finalità di cui al presente comma, il diritto di acquistare la totalità delle azioni della eventuale Società di Progetto.
ART.9.5 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONCESSIONARIO IN CASO DI REVOCA O RISOLUZIONE
(a) Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 9.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 9.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento el Concedente) e 9.3 (Risoluzione per forza maggiore) entro 90 giorni dalla data della revoca o risoluzione.
(b) in difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di 90 giorni ( 270 giorni in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario) decorrenti dal termine di cui al precedente paragrafo (a), fatto salvo quanto previsto all’art.
9.1 paragrafo (g).
(c) per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo art. 11.1 (Risoluzione delle controversie).
(d) il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della concessione, ove consti il previo consenso dei Finanziatori.
ART.9.6 PROPRIETÀ DELL’IMPIANTO E DEI BENI CONTENUTI IN SEGUITO A REVOCA O RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE IN PRESENZA DI DIRITTO DI SUPERFICIE
Alla perdita di efficacia della concessione per effetto di revoca o risoluzione, cesserà l’eventuale diritto di superficie in favore del Concessionario e le opere, gli impianti, le attrezzature e gli arredi rientreranno nella piena disponibilità del Concedente in condizioni conformi a quanto previsto per la riconsegna dal capitolato di gestione, senza necessità di formalità alcuna. Nel caso vi sia il subentro ai sensi dell’art. 9.4 ( Subentro) e dell’art. 159 del Codice, la società designata avrà diritto a subentrare anche nel diritto di superficie, ove costituito, per la durata residua del medesimo.
CAPITOLO 10
FIDEIUSSIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI
ART.10.1. FIDEIUSSIONI E GARANZIE
(a) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla fase di costruzione, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% del costo di costruzione, pari ad € rilasciata da in data , ai sensi e con le modalità dell’art. 113 del Codice.
Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. La garanzia dovrà comunque permanere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.
(b) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali inerenti la fase di gestione il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva pari ad € 84.500,00 con le modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. La garanzia deve avere durata almeno quinquennale:
il Concessionario si impegna a rinnovarla, alla scadenza, per almeno pari periodo e così fino al termine della concessione. Il mancato rinnovo della polizza costituisce grave inadempienza contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.
(c) Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi indicati ai paragrafi (a) e (b) nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costituisce grave inadempienza contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.
(d) La garanzia fidejussoria definitiva inerente la fase di gestione resta vincolata fino a quando non sarà stata espletata con esito positivo la procedura di verifica della riconsegna del complesso
sportivo polivalente. Lo svincolo è comunque subordinato alla intervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
ART.10.2. ASSICURAZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
(a) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:
- prima della consegna dell’area, polizza per i rischi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 c.1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, recante:
✓ alla Sezione Danni alle Opere
part.1 - Opere la somma assicurata di Euro 3.600.000,00 , corrispondente all’intero valore dell’opera, comprensivo di oneri per la progettazione e ogni altra spesa connessa e rientrante nel quadro economico, soggetta ad aggiornamento in relazione agli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
part. 2 - Opere preesistenti la somma assicurata di Euro 300.000,00 a Primo Rischio Assoluto part. 3 - Demoliz.e sgombero la somma assicurata di Euro 100.000,00 a Primo Rischio Assoluto
✓ alla Sezione RCT
un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00.
A parziale deroga delle condizioni di assicurazione dello Schema di Polizza Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004, tale polizza dovrà prevedere:
− la piena validità delle comunicazioni cui sono contrattualmente tenuti il Contraente e l’Assicurato, anche se trasmesse all’Assicuratore o all’intermediario a mezzo telefax
− l’estensione della qualifica di Assicurato - per entrambe le Sezioni - ai seguenti soggetti: Appaltatore, Impresa/e esecutrice/i, eventuali Sub Appaltatori, nonché rispettivi dipendenti; ogni altro soggetto partecipante ai lavori contrattualmente definito.
relativamente alla Sezione A – Xxxxx alle Opere
− l’efficacia dell’assicurazione anche nel caso di mancata indicazione all’Assicuratore dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici - in deroga all’art. 2 lett. e) dello Schema Tipo;
− l’efficacia dell’assicurazione per i danni da “azioni di terzi” e “da forza maggiore” - in deroga all’art. 3, punti 4 e 5, dello Schema Tipo;
relativamente alla Sezione B – RCT
− i danni a cose dovuti a vibrazioni - in deroga all’art. 12 lett. j) dello Schema Tipo;
− i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno – in deroga all’art. 12 lett. l) dello Schema Tipo
− i danni a cavi e condutture sotterranei – in deroga all’art. 12 lett. m) dello Schema Tipo;
- a decorrere dalla stipula del presente contratto, polizza assicurativa di ogni singolo progettista, secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1 del codice e dall’art. 269 del D.p.r 5/10/2010 n. 207, con validità per tutta la fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari al 20% dell’importo dei lavori progettati con un limite non inferiore a € 2.000.000,00.
- a partire dalla messa in esercizio dell’opera, polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) per danni da eventi accidentali, eventi naturali (anche catastrofali) e fatti dell’uomo, cagionati all’opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, con assicurazione per il valore di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo.
- a partire dalla messa in esercizio dell’opera, polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione, e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione agli obblighi contrattuali previsti dal capitolato di gestione,
nonché dal piano di gestione allegato al presente contratto, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00;
- eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
(b) le polizze di cui alla precedente lettera (a) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della concessione.
(c) l'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 30 giorni dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti. Resta fermo che la cessazione di ciascuna delle coperture assicurative sopra elencate costituisce grave inadempienza contrattuale e può costituire motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURA ASSICURATIVA IN FASE DI GESTIONE
Il Concessionario risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione complessiva, dalla conduzione e dall’uso degli impianti e delle relative pertinenze nonché dall’espletamento di tutte le attività che formano oggetto della concessione, tenendo al riguardo sollevato il Concedente (nonché gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori del medesimo) da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi o dei prestatori d’opera a qualunque titolo impiegati, in relazione all’esercizio e alla gestione complessiva degli impianti, compresi i rischi connessi alla custodia, alla vigilanza e alla manutenzione, tanto per la responsabilità derivante al Concessionario per le attività svolte direttamente, quanto per la responsabilità allo stesso derivante quale committente di attività e servizi affidati a soggetti diversi. A tale fine, in ogni caso prima dell’inizio della fase di gestione, il Concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione Concedente una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’intera durata della concessione di gestione e derivanti dal complesso delle attività che direttamente o indirettamente ne formano parte, comprese - quand’anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari, accessorie e conseguenti, rispetto a quelle principali e prevalenti. Dovrà essere compresa la garanzia per la Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera (c.d. RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d’opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione dell’attività di gestione degli impianti oggetto della concessione.
Nell’anzidetta assicurazione devono risultare qualificati come Assicurati:
Il Concessionario - e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo - nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge e, in ogni caso, qualsiasi soggetto partecipante alle attività di gestione degli impianti oggetto della concessione.
L’assicurazione dovrà espressamente prevedere:
1. massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
2. le seguenti estensioni:
riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)
🡪 estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
🡪 estensione del novero dei terzi a:
- titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all’attività oggetto della concessione;
- appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
- consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti.
🡪 estensione per i danni a cose da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
🡪 estensione per i danni causati e subiti da non dipendenti della cui opera si avvalga l’Assicurato;
🡪 estensione per i danni alle cose di terzi (compresi gli utenti degli impianti) in consegna e/o custodia;
🡪 estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
🡪 estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere;
🡪 responsabilità civile personale dei soci, dei dipendenti e collaboratori in genere nonché di ogni altro soggetto della cui opera il Concessionario si avvalga per la gestione degli impianti e dei servizi, compresi istruttori e assistenti bagnanti;
riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
🡪 estensione dell’assicurazione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;
🡪 clausola di “Buona fede INAIL”;
🡪 estensione dell’assicurazione alle malattie professionali.
La prescritta polizza assicurativa dovrà prevedere l’espressa rinuncia dell’Assicuratore al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione Concedente, dei suoi dipendenti e amministratori.
Il Concessionario è tenuto a comprovare - producendo copia della polizza assicurativa al Comune, prima dell’attivazione del servizio - l’avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto.
A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.
La stipula della richiamata polizza di assicurazione, avendo solo lo scopo di ulteriore garanzia, non esonera il Concessionario dalle responsabilità che gli derivano a termini di legge, facendo pertanto carico al Concessionario stesso il risarcimento degli importi - o parte di essi - dei danni che risultino non risarcibili in relazione all’eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza dell’assicurazione.
CAPITOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 11.1 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
11.1.1. Ricomposizione bonaria delle controversie
Al fine di limitare l’eventuale contenzioso giurisdizionale nascente da controversie di qualsiasi natura conseguente al rapporto di concessione, il Concedente e il Concessionario si impegnano fin d’ora a risolverle bonariamente in via amministrativa.
11.1.2.Modalità di definizione delle controversie
Tutte le eventuali controversie derivanti da contenzioso in merito all’esecuzione e gestione della presente concessione, di cui non è possibile la composizione in xxx xxxxxxx, xxxxxxx deferite all’Autorità giudiziaria competente ( Foro di Modena).
CAPITOLO 12
REPERTI ARCHEOLOGICI
ART. 12.1. REPERTI ARCHEOLOGICI
(a) Il Concessionario ha l’obbligo di dare accesso in sicurezza agli operatori archeologici eventualmente incaricati dal Concedente, durante tutte le fasi di lavoro implicanti scavi e splateamenti: restano a carico del Concessionario le spese per permettere agli operatori archeologici il corretto svolgimento delle operazioni di verifica della presenza di eventuali reperti archeologici (a titolo puramente esemplificativo: prosciugamento degli scavi mediante pompe, illuminazione artificiale, assistenza alle indagini mediante scavi anche effettuati con mezzi di piccole dimensioni o manualmente, sbadacchiature, passerelle e apprestamenti di sicurezza) fino ad eventuali rinvenimenti.
(b) Il Concessionario è tenuto a differire le fasi di lavoro implicanti scavi e splateamenti per permettere gli opportuni accertamenti all’operatore archeologico, ottenendo, ove richiesto e necessario, conseguente proroga.
(c) Fermo restando l’obbligo del Concedente e del Concessionario di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del codice, qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento, all'organo di alta vigilanza, se nominato , e al direttore dei lavori. I lavori potranno essere ripresi solo dopo nulla osta scritto del responsabile del procedimento, al quale sono demandati i rapporti con la Soprintendenza Archeologica competente.
(e) Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il responsabile del procedimento e l’organo di alta vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l’approvazione e modificare il cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.
CAPITOLO 13 PROPRIETA’ INTELLETTUALE
ART. 13.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, per tutta la durata della concessione e senza spese per il Concedente.
Alla scadenza, revoca o risoluzione della concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate, ferma restando la titolarità, verrà consentito al Concedente, con spese a carico di quest’ultimo, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera.
I documenti di progettazione e tutti gli elaborati prodotti dal Concessionario in sede di offerta e durante la concessione, sono acquisiti dal Concedente che potrà disporne per i propri fini istituzionali senza ulteriori assensi da parte del Concessionario.
CAPITOLO 14 DISPOSIZIONI VARIE
ART.14.1.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula del presente contratto il Concessionario dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
ART. 14.2 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all’Autorità Giudiziaria.
Il Foro territorialmente competente è quello del tribunale di Modena
ART. 14.3 – ELEZIONE DOMICILIO
Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell’Amministrazione Comunale.
ART.14.4 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, (imposte, trascrizioni, diritti di segreteria, ecc), sono a totale carico del Concessionario.
ART.14.5 REGISTRAZIONE
Ai fini fiscali si dichiara che l’erogazione del prezzo e degli altri corrispettivi, da parte del Concedente, ai sensi della presente concessione, è soggetta al pagamento dell’IVA, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
14.6 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o via PEC ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente, al seguente indirizzo:
Destinatario.: Fax:
PEC:
Se al Concessionario, al seguente indirizzo:
Destinatario: Fax:
PEC:
o al diverso indirizzo che la parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.
Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.
Per il Concedente Per il Concessionario