Contract
Contratto tipo del DFAE secondo l’articolo 15 dell’ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP, RS 935.411)
Contratto
tra
l’autorità [nome/indirizzo] della Confederazione Svizzera (di seguito denominata
«mandante»)
e
l’impresa [nome/indirizzo] (di seguito denominata «mandatario»)
concernente
l’esecuzione di compiti di protezione riguardanti gli edifici [indicazione del territorio e dei locali della Confederazione] e/o il personale federale in/a [Stato/città]
Il mandante e il mandatario convengono quanto segue:
1 Premessa
[Testo libero, con riferimento all’ambiente complesso]
2 Oggetto del contratto
Il mandante affida al mandatario l’incarico di eseguire il mandato concernente [compito di protezione edificio/persona] conformemente al capitolato d’oneri e al budget (Allegato 1) nonché alle istruzioni di servizio (Allegato 2) per il periodo decorrente dal [data] al [data].
Con il presente contratto le parti disciplinano, per scritto ed esaustivamente, le prestazioni previste dal mandato.
I dettagli sono definiti nel capitolato d’oneri (Allegato 1) e nelle istruzioni di servizio vincolanti (Allegato 2) che sono stati redatti e sottoscritti da entrambe le parti.
3 Scopo del contratto
[Descrizione dello scopo]
4 Definizioni
Al presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
- [Armi: definizione ai sensi del diritto interno]
- [Legittima difesa: definizione ai sensi del diritto interno]
- [Stato di necessitàlecito: definizione ai sensi del diritto interno]
- ...
5 Obblighi del mandatario
5.1 Requisiti del mandatario
5.1.1 Il mandatario soddisfa i seguenti requisiti:
a. è membro dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA);
b. offre garanzie adeguate relativamente al reclutamento, alla formazione e al controllo del proprio personale. Il processo di reclutamento deve in particolare attenersi ai principi dell’equità e della trasparenza. Il personale è assunto sulla base di criteri oggettivi (nella fattispecie reputazione, capacità fisiche e intellettuali);
c. presenta prove sufficienti a supporto della sua buona reputazione e della sua impeccabile pratica
d’affari;
d. è solvente;
e. dispone di un adeguato meccanismo di controllo interno per garantire che il suo personale si attenga alle norme di comportamento e che siano adottate le opportune misure disciplinari in caso di violazione. Il meccanismo di controllo interno garantisce l’applicazione delle norme e dei regolamenti nonché l’osservanza dei principi e delle regole aziendali;
f. dispone di un’autorizzazione a esercitare un’attività nel campo della sicurezza conformemente alle disposizioni di legge del luogo di esecuzione del mandato;
g. ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile con una somma di copertura corrispondente al rischio assunto.
5.1.2 Qualora uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 5.1.1 non potessero più essere interamente o parzialmente soddisfatti il mandatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al mandante.
5.1.3 Il mandatario mantiene un’assicurazione di responsabilità civile con le seguenti somme di copertura:
- [importo e valuta a scelta] per danni alle persone
- [importo e valuta a scelta] per danni a cose
- [importo e valuta a scelta] per perdita di beni sorvegliati
- [importo e valuta a scelta] per danni patrimoniali
- [importo e valuta a scelta] per perdita di beni in dotazione
- [importo e valuta a scelta] per danni patrimoniali causati dalla violazione della legge sulla protezione dei dati
5.2 Prestazioni del mandatario
5.2.1 Il mandatario deve fornire al mandante:
Protezione degli edifici: [descrizione dettagliata] Protezione delle persone: [descrizione dettagliata]
La prestazione dovuta è descritta in dettaglio nel capitolato d’oneri di cui all’Allegato 1.
5.2.2 Il mandatario si impegna a eseguire il presente contratto con la dovuta competenza, meticolosità e diligenza conformemente al capitolato d’oneri (Allegato 1) e alle istruzioni di servizio (Allegato 2). Nell’adempimento del contratto il mandatario tutela gli interessi del mandante.
5.2.3 Se ha bisogno di aumentare il personale per adempiere lo scopo definito dal presente contratto, il
mandatario deve informare immediatamente per scritto il mandante. Ogni modifica della prestazione dovuta dal mandatario è soggetta all’approvazione scritta del mandante.
5.2.4 Se il mandatario subappalta contrattualmente a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione del presente contratto, è necessario il previo consenso scritto del mandante. Il subappaltatore e il suo personale devono soddisfare le condizioni del presente contratto e dei suoi allegati.
Il mandante risponde solo al mandatario. Se il mandatario subappalta a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione del presente contratto, solo il mandatario risponde delle azioni del subappaltatore.
5.2.5 Il mandatario è tenuto a notificare immediatamente al mandante qualsiasi circostanza passibile di pregiudicare l’adempimento del contratto.
5.3 Contratti di lavoro
5.3.1 Il mandatario deve stipulare un contratto scritto con il suo personale. Il contrattodeve necessariamente contenere la seguente clausola:
Al personale è fatto divieto di offrire, accettare o farsi promettere, direttamente o indirettamente, regali o altri vantaggi che siano considerati o potrebbero essere considerati come una forma di corruzione o una pratica illegale.
5.3.2 Il mandatario è tenuto a comunicare al mandante l’identità del personale impiegato. Il mandante ha il diritto di esaminare i contratti di lavoro e i dossier del personale (nella fattispecie i curriculum vitae). Ha in particolare il diritto di conoscere le prestazioni del mandatario nei confronti del suo personale.
5.3.3 Il mandatario è tenuto a corrispondere al proprio personale stipendi adeguati. In ogni caso vige l’obbligo di corrispondere uno stipendio minimo di [importo per unità di tempo; valuta e ammontare a scelta]. Il sistema salariale è equo ed è trasparente tanto per il personale quanto per il mandante.
5.3.4 Il mandatario è tenuto a fornire al personale prestazioni sociali adeguate e conformi alle disposizioni di legge del luogo di adempimento del contratto (in particolare in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso).
5.3.5 Nei contratti stipulati con il personale, il mandatario ottempera alle disposizioni di legge in vigore nel luogo di adempimento del contratto per quanto concerne la protezione dei lavoratori.
5.4 Formazione del personale
Ai fini dell’adempimento del presente contratto il mandatario deve impiegare persone che siano adeguatamente formate sui seguenti aspetti:
a) diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
b) uso della forza fisica e intervento commisurato alle circostanze;
c) uso di armi per gli interventi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;
d) comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;
e) valutazione dei rischi per la salute insiti nell’uso della forza;
f) primi soccorsi;
g) regole di comportamento atte alla prevenzione della corruzione;
h) conoscenza del mandante, delle sue esigenze, dei suoi requisiti in materia di sicurezza e dei suoi principi guida.
i) ...
Il mandatario si assicura anche che le persone impiegate abbiano ricevuto una formazione adeguata in
considerazione del diritto locale e del diritto internazionale.
5.4.2 Se le parti hanno convenuto che le persone impiegate dal mandatario per l’adempimento del presente contratto siano munite di armi, il mandatario deve garantire che, oltre alla formazione nell’uso delle armi, le medesime dispongano anche di un permesso di porto d’armi conforme alla legislazione vigente nel luogo di esecuzione del contratto. (cfr. paragrafo 5.6.)
5.4.3 Se una delle condizioni di cui al paragrafo 5.4.1. non può più essere soddisfatta o può essere soddisfatta solo in parte oppure è passibile di essere ritenuta interamente o parzialmente non più adempiuta, il mandatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al mandante.
5.4.4 Se risulta che il personale del mandatario non dispone delle conoscenze necessarie o che pregiudica l’adempimento del contratto, tale personale deve essere immediatamente sostituito. Ogni sostituzione deve essere notificata al mandante per scritto.
5.4.5 Il mandante è obbligato a verificare la formazione delle persone messe a disposizione del mandatario ai fini dell’adempimento del contratto.
5.5. Identificabilità/abbigliamento
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale messo a disposizione dal mandatario deve essere identificabile sia per il mandante sia per terzi. Deve inoltre essere abbigliato in modo tale da escludere qualsivoglia possibilità di confusione con funzionari pubblici in servizio (in particolare delle forze di polizia o dell’esercito).
Il mandatario è tenuto a verificare regolarmente e a garantire, secondo standard professionali, la funzionalità e il buono stato delle uniformi del personale.
5.6 Equipaggiamento
5.6.1 Impiego di armi
Il mandatario si assicura che il personale sia disarmato.
Oppure
Per la fornitura della prestazione, il mandatario dota il proprio personale delle seguenti armi:
- [Descrizione dettagliata delle armi e delle munizioni ammesse]
Il mandatario è tenuto a verificare regolarmente e a garantire, secondo standard professionali, la funzionalità e il buono stato dell’equipaggiamento del personale.
Le armi concordate possono essere impiegate esclusivamente in situazioni di legittima difesa e in stato di necessità. Si rimanda a tal fine al paragrafo 4 del presente contratto.
Il mandatario è tenuto ad assicurare il rispetto della legislazione in materia di armi in vigore nel luogo di esecuzione del contratto e a garantire che il personale disponga dei necessari permessi.
5.6.2 Impiego di cani
Se le parti hanno concordato l’impiego di cani ai fini dell’esecuzione del presente contratto, il mandatario deve assicurarsi che il personale sia debitamente formato per la detenzione di cani e che i cani lo siano per gli impieghi convenuti.
5.7 Coercizione di polizia e misure di polizia
Salvo che in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, il personale del mandatario non è autorizzato a fare ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.
Oppure
Il personale del mandatario è autorizzato a fare ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia. Nello specifico il personale è autorizzato a:
- ….
- ….
L’impiego della coercizione di polizia e di misure di polizia deve in ogni caso essere commisurato alle circostanze.
5.8 Tutela della riservatezza
È vietato divulgare informazioni riservate, o comunque non pubblicamente accessibili, ottenute dalle parti contraenti e dal loro personale nell’adempimento del presente contratto. Sono fatti salvi gli obblighi legali d’informazione (in particolare la comunicazione della controparte contrattuale e del volume del contratto da parte del mandante). La riservatezza deve essere tutelata anche prima della stipula del contratto e dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
La diffusione a terzi del presente contratto necessita della previa approvazione scritta del mandante.
5.9 Rapporto d’attività
5.9.1 Il mandatario è tenuto a fornire senza indugio al mandante, su sua richiesta, informazioni sullo stato dell’adempimento del contratto.
5.9.2 Il mandatario redige un rapporto d’attività sulle prestazioni fornite e sulle informazioni da conferire nonché un conteggio dettagliato, e li consegna al mandante. Il rapporto d’attività del mese precedente deve pervenire al mandante entro il decimo giorno del mese in corso.
5.10 Clausola d’integrità
Il mandatario e il mandante si obbligano reciprocamente ad adottare ogni misura necessaria a prevenire la corruzione. In particolare non è ammesso offrire né accettare doni o altri vantaggi.
Le parti si informano reciprocamente su ogni fondato sospetto di corruzione.
5.11 clausola antidiscriminatoria
In linea generale, il mandatario deve astenersi dall'incitare alla violenza o all'odio e da qualsiasi forma di discriminazione (per appartenenza razziale, etnica o religiosa). Quest’ obbligo vale per qualsiasi attività svolta dal mandatario, incluse quelle non comprese nel presente contratto. Ogni violazione di tale obbligo comporta la disdetta immediata del presente contratto da parte del DFAE e autorizza il DFAE a richiedere il completo rimborso del contributo versato.
Il suddetto obbligo deve essere imposto per contratto ad ogni subappaltatore coinvolto nell'esecuzione del presente contratto.
5.12 Reperibilità/diritto di impartire istruzioni
Il mandatario deve essere reperibile [formulazione libera: per es. 24 ore su 24, 7 giorni su 7]. Il mandante può, in qualsiasi momento, (soprattutto in caso di incidente) impartire istruzioni al capoturno/supervisore.
5.13 Altri obblighi del mandatario
Il mandatario è tenuto a farsi carico delle spese per tutte le imposte, i contributi e le assicurazioni previsti
dal diritto vigente nel luogo di esecuzione del contratto e dal contratto medesimo.
6 Obblighi del mandante: importi e modalità di pagamento
6.1 Importo (ammontare)
Il mandante rimunera il mandatario sulla base del conteggio compilato mensilmente da quest’ultimo, ma per un importo massimo di [importo] al mese conformemente all’Allegato 1 «Capitolato d’oneri e budget».
Sono rimunerate solo le prestazioni concordate a livello contrattuale ed effettivamente fornite. Tutti gli importi sono da intendersi al lordo di imposte, contributi e prestazioni assicurative.
6.2 Scadenza e termini di pagamento
Il mandatario emette ogni mese una fattura con il compenso all’attenzione del mandante. Previa approvazione del relativo rapporto scritto d’attività e del conteggio dettagliato (cfr. paragrafo 5.9), i pagamenti sono effettuati entro [numero] giorni.
6.3 Modalità di pagamento
Il mandante effettua i versamenti convenuti sul conto bancario indicato dal mandatario. [Testo libero]
7 Altre disposizioni
7.1 Diritto al controllo e all’informazione
Il mandante, tutti i terzi da lui indicati e il Controllo federale delle finanze possono, in ogni momento, esaminare qualsiasi documento relativo all’esecuzione del mandato ai sensi del presente contratto e richiedere informazioni al mandatario.
7.2 Obbligo di conservazione
Le parti contraenti sono obbligate a conservare per 10 anni tutta la documentazione pertinente ai fini del contratto.
7.3 Violazione e inadempimento del contratto
Se una delle parti subisce un danno a seguito di una violazione o dell’inadempimento del contratto, la parte che lo ha causato è responsabile della riparazione del danno nei confronti della parte lesa.
Esempi di violazione del contratto sono, per esempio, l’infrazione dell’obbligo di diligenza a opera di una delle parti, l’inosservanza delle istruzioni di servizio da parte del mandatario, il mancato rispetto di direttive del mandante nonché il ricorso illecito alla coercizione di polizia, a misure di polizia, all’uso delle armi o della forza fisica da parte del personale del mandatario.
Un inadempimento del contratto si configura in caso di inattività del mandatario.
7.4 Pena convenzionale
In caso di inadempimento il mandatario deve corrispondere una pena convenzionale per l’ammontare di [valuta e importo a scelta] salvo qualora possa dimostrare che non gli è imputabile alcuna colpa.
In caso di inosservanza degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori di cui al paragrafo 5.3.5, della clausola di riservatezza di cui al paragrafo 5.8 e della clausola d’integrità di cui al paragrafo 5.10 nonché
in caso di altre violazioni sostanziali del contratto, il mandatario è obbligato a corrispondere al mandante una pena convenzionale. La pena convenzionale è pari al 10 per cento del valore del contratto per ogni infrazione, per un minimo di 3000 franchi svizzeri.
7.5 Responsabilità
Il mandatario è responsabile dei danni a lui imputabili ovvero dei danni provocati, in violazione della legge, dal suo personale o da eventuali subappaltatori nell’ambito dell’adempimento del contratto:
a) nei confronti di xxxxx;
b) nei confronti del mandante.
8 Cessazione del contratto
8.1 Scioglimento del contratto
Ogni parte può recedere dal contratto purché osservi un termine di disdetta di [durata a scelta]. La disdetta deve essere notificata per scritto.
Se una delle parti recede dal contratto previo rispetto del termine di disdetta, non deve corrispondere all’altra nessuna indennità.
In caso di una violazione del contratto o di inadempimento ai sensi del paragrafo 7.3, l’altra parte può in qualsiasi momento recedere dal contratto, per scritto e senza preavviso, senza pregiudizio dell’obbligo di risarcimento del danno.
8.2 Decorrenza del contratto
Il presente contratto diventa efficace con l’apposizione della firma di entrambe le parti. Le prestazioni concordate per contratto sono esigibili a decorrere dal [data a scelta; deve essere una data futura].
8.3 Durata del contratto: rapporto contrattuale a tempo determinato
Il rapporto contrattuale termina il [data a scelta; si raccomanda una durata contrattuale di cinque anni], salvo recesso anticipato delle parti o accordo di risoluzione tra le medesime.
8.4 Modifica del contratto
Qualsiasi modifica al presente contratto o ai suoi allegati richiede la previa approvazione scritta delle parti.
8.5 Diritto applicabile e foro competente
Il presente rapporto contrattuale è soggetto al diritto [Paese]. Foro competente è [luogo].
8.6 Allegati e prevalenza del contratto
I documenti elencati di seguito sono parte integrante del presente contratto:
- capitolato d’oneri e budget (Allegato 1);
- istruzioni di servizio (Allegato 2);
- Altri allegati
In caso di discordanze, il contratto prevale sugli allegati.
9 Disposizioni finali
[Testo libero]
9.1 Lingua, numero di copie
[Testo libero]
9.2 Firma/luogo/data
Le Parti | Luogo/data |
Firma | |
Il mandante (dal lato DFAE è richesta la firma collettiva a due). | |
Il mandatario |
Allegato 1: Capitolato d’oneri e budget
1.1 Capitolato d’oneri
Il mandatario deve fornire al mandante:
- Protezione degli edifici: [descrizione precisa, come da contratto al numero 5.2.1]
Quantità di persone | Luogo/quadro temporale della prestazione del servizio | Equipaggiamento |
2 persone | Sorveglianza accessi (funzione di guardia) | [precisazione dell’equipaggiamento] |
1 persona | Accompagnamento... (funzione di protezione) | |
1 persona | Sorveglianza portone (funzione di protezione) |
- Protezione delle persone: [descrizione precisa, come da contratto al numero 5.2.1] A questo scopo deve essere assunto il seguente numero di persone:
1.2 Budget
[Tabella analitica dei costi mensili per le prestazioni di cui al capitolato d’oneri nonché indicazione dei costi complessivi (limite di spesa). L’importo totale è identico all’importo di cui al numero 6.1]