Condizioni di assicurazione dell’abitazione e della vita familiare
Condizioni di assicurazione dell’abitazione e della vita familiare
mod. 76 ed. 11/06 – BPV01
Polizze
Formula Mutuo e Multirischi Abitazione
Banca Popolare di Vicenza
Indice delle Sezioni
DEFINIZIONI 2
Sezione 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 3
Sezione 2 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIE 5
Sezione 3 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ 7
Sezione 4 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE 7
Sezione 5 - COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 9
Sezione 6 - FORMULA MUTUO (valida solo se indicata nel contratto) 10
NOTA INFORMATIVA 11
DEFINIZIONI
• abitazione: il fabbricato descritto in contratto, destinato a dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni dipendenza, recinzione, parte comune o simili;
• abitazione protetta: fabbricato con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante ed inserito, oppure appartamento non a piano terra e non all’ultimo piano, dotato di robuste porte per gli accessi con serratura azionante almeno tre punti mobili di chiusura (catenacci);
• appartamento: fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
• assicurato:
- danni al fabbricato, danni al contenuto, furto e rapina: il proprietario dei beni assicurati;
- responsabilità civile, assistenza legale, assistenza all’abitazione: il contraente e i familiari con lui conviventi;
• centrale europ assistance: struttura di europ assistance service s.p.a. - xxxxxx xxxxxx, 0 - 00000 xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con genertel s.p.a., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di genertel s.p.a. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto;
• contenuto: mobili, arredo e quanto serve per uso personale, di casa o d'ufficio, compresi denaro, titoli di credito, preziosi e documenti, purché sito nel fabbricato assicurato o nelle sue dipendenze di servizio anche staccate; sono esclusi i veicoli con targa. non fanno parte del contenuto eventuali beni di terzi;
• contraente: la persona con la quale è stipulato il contratto;
• dimora abituale: l'unico luogo dove di fatto l'assicurato passa la maggior parte del suo tempo;
• esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
• fabbricato: il complesso di opere edili indicato in contratto, escluso solo il valore dell'area; sono compresi fissi ed infissi, impianti, tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione, le dipendenze di servizio anche staccate, le recinzioni, le quote delle parti di immobili costituenti proprietà comune. e’ escluso quanto definito come contenuto;
• familiare convivente: ogni persona presente nello stato di famiglia del contraente alla data del sinistro;
• furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altrui.
• implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
• incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
• legno lamellare: materiale composito realizzato su scala industriale, prodotto tramite l’incollaggio di tavole di legno tra loro;
• scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio;
• sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
• società: genertel s.p.a.;
• terzi: qualunque persona, eccetto:
- coniuge, genitori, suoceri, figli del contraente / assicurato, nonché altri parenti, affini od ogni altra persona con lui convivente;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con il contraente / assicurato.
Sezione 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
art. 1. 1 - danni al fabbricato
la garanzia opera per i danni diretti e materiali al fabbricato assicurato causati da uno degli eventi seguenti:
A) eventi base: primo gruppo
• incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirlo o arrestarlo;
• esplosione, implosione o scoppio;
• fulmine;
• caduta di aeromobili o meteoriti;
• onda sonica determinata da aeromobili;
secondo gruppo
• urto di veicoli stradali non di proprietà dell’assicurato o al suo servizio;
• fumo, gas o vapore fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato oppure sviluppatisi a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
• eventi atmosferici (azione diretta e immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non);
• eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo, sabotaggio).
B) eventi aggiuntivi:
• fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di tubi al servizio del fabbricato, comprese le eventuali spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare e di eliminare la rottura;
• rottura di lastre di vetro stabilmente installate;
• correnti, scariche e altri fenomeni elettrici;
• sovraccarico di neve;
• atti di vandalismo;
• caduta di ascensori o montacarichi;
• spese di rifacimento di documenti distrutti per conseguenza degli eventi base.
C) maggiori spese:
è garantito, inoltre, fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato e comunque con un massimo di euro 10.000:
• il rimborso delle spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica, o a quella imposta dall’autorità, dei residui del sinistro indennizzabile;
• il rimborso delle spese di alloggio, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati, occupati dall’assicurato, e resi inabitabili a seguito di sinistro. la garanzia è operante sino a un massimo di euro 100 al giorno e per un massimo di 30 giorni;
in deroga all’art.1900 c.c. la società risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell’assicurato. salvo i casi di dolo, la società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art.1916 c.c. verso parenti e affini dell’assicurato, ospiti e collaboratori domestici.
relativamente agli eventi sopra descritti, qualora il contraente conduca il fabbricato assicurato in locazione o in comodato, le garanzie di questo articolo valgono anche per la responsabilità civile del contraente nei confronti del proprietario (c.d. “rischio locativo”).
art. 1. 2 - danni al contenuto
la garanzia opera per i danni diretti e materiali al contenuto assicurato causati da uno degli eventi elencati nei punti
a) e b) dell’articolo precedente, e indennizza, inoltre, la caduta accidentale di specchi e xxxxxxxxx appesi o fissati a soffitti o a muri fino a un massimo di euro 1.000 per anno assicurativo.
in deroga all’art.1900 c.c. la società risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi elencati nei punti a) e b) dell’articolo precedente causati da colpa grave dell’assicurato. salvo i casi di dolo, la società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art.1916 c.c. verso parenti e affini dell’assicurato, ospiti e collaboratori domestici.
è garantito, inoltre, fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto, il rimborso delle spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto rese necessarie per il ripristino dei locali danneggiati (c-maggiori spese), a seguito di un sinistro indennizzabile.
art. 1. 3 - furto e rapina
la società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento del contenuto a seguito di:
• furto commesso con introduzione nel fabbricato, violandone i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento, uso fraudolento di chiavi vere, uso di chiavi false, oppure anche attraverso finestre aperte quando nel fabbricato si trovano persone;
• rapina nel fabbricato, anche se iniziata all’esterno. la garanzia opera inoltre per:
• danneggiamenti al fabbricato o al contenuto, avvenuti in occasione di furto o rapina come sopra descritti, o anche solo tentati;
• spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti all’assicurato e/o alle persone con lui conviventi in conseguenza di un evento coperto dalle garanzie del presente articolo;
• rapina o scippo al di fuori del fabbricato commesse sull’assicurato o altro familiare convivente, purché di età superiore a 14 anni.
art. 1. 4 - responsabilità civile verso terzi
la garanzia opera per tenere indenne l’assicurato e i familiari con lui conviventi di quanto costoro siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata per i rischi derivanti da:
A) eventi legati alla proprietà del fabbricato assicurato:
• ricorso terzi;
• caduta di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato (c.d. “rc alberi”);
• responsabilità civile del contraente (qualora sia proprietario del fabbricato e lo dia in locazione o comodato) nei confronti del locatario (c.d. “rc del locatore”);
B) eventi legati alla conduzione:
• del fabbricato assicurato;
• del fabbricato preso in locazione dall’assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. “rc della vacanza”);
C) eventi legati alla vita familiare:
• tutte le attività non professionali come ad esempio:
- attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. "rc del capofamiglia");
- circolazione in bicicletta (c.d. “rc del ciclista”);
- pratica dello sci e dello snowboard (c.d. “rc dello sciatore”);
- pratica dello skateboard o dei pattini (c.d. “rc del pattinatore”);
- navigazione da diporto su internet (c.d. “rc del navigatore”);
• proprietà di animali domestici;
• responsabilità civile dovuta a reato colposo perseguibile d’ufficio dell’assicurato verso gli addetti anche occasionalmente ai servizi domestici (colf, baby sitter) per gli infortuni da questi sofferti in occasione di lavoro o servizio (escluse le malattie professionali). per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l’Inail, la garanzia vale anche per le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell'eventuale azione di regresso da parte dell’Inail.
la garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
art. 1. 5 - assistenza legale
la società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di euro 5.000 per ogni annualità assicurativa, le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede stragiudiziale, per la tutela degli interessi dell’assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nell’ambito della vita privata e nell’attività extraprofessionale. la copertura assicurativa riguarda unicamente i danni dipendenti da responsabilità extracontrattuale di terzi, derivante da fatti volontari o involontari. la garanzia vale per controversie aventi a oggetto fatti avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto. qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. la garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute alla società entro sei mesi dalla scadenza del presente contratto.
art. 1. 6 - assistenza all’abitazione
la centrale europ assistance eroga, in caso di necessità, una delle seguenti prestazioni:
A) invio di un idraulico per emergenza in caso di:
a.1) allagamento o infiltrazione nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell’impianto idraulico;
a.2) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
a.3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico;
B) invio di un elettricista per emergenza in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente;
C) invio di un fabbro per emergenza in caso di:
c.1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
c.2) scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione;
D) invio di un frigorista per emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica;
E) invio di un falegname per emergenza in caso di scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o tentato furto, che comprometta la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione;
F) invio di un artigiano per interventi ordinari (fabbro, elettricista, idraulico, frigorista, falegname, termoidraulico, vetraio), in caso di riparazione o manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi.
sono prestate, inoltre, le seguenti garanzie:
G) spese di albergo: qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti precedentii del presente articolo, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la centrale europ assistance provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per sinistro di euro 500.
H) rientro anticipato: qualora l’assicurato si trovi in viaggio all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti del presente articolo, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la centrale europ assistance fornirà a proprie spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di euro 500, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. la prestazione non è operante se l’assicurato non presenta un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.
I) consulenza medica: qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell’abitazione, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. l'assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
relativamente ai punti A), B), C), D) ed E), la centrale europ assistance tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 200, restando comunque a carico dell’assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. relativamente al punto F) il costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.) resta a totale carico dell’assicurato.
art. 1. 7 - estensione territoriale
le garanzie del presente contratto sono operanti per sinistri avvenuti in tutto il mondo, con l’esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
Sezione 2 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIE
art. 2. 1 - esclusioni di garanzie
le garanzie del presente contratto non sono operanti per i danni causati da:
• dolo del contraente o dell’assicurato;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
• inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
• atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
• trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
art. 2. 2 - franchigia
ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di euro 150 per sinistro che resta a carico dell’assicurato. per la sola garanzia di rapina o scippo al di fuori del fabbricato di cui all’art.1.3, la franchigia sarà pari a euro 200. le prestazioni di assistenza all’abitazione (art. 1. 6) non sono soggette a franchigia.
art. 2. 3 - limitazioni nelle garanzie danni al fabbricato (art. 1. 1) e al contenuto (art. 1. 2)
le garanzie non sono operanti per i danni:
• causati da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
• causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti;
• causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
• di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
• conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
• alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
• imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono esclusi i danni da usura o manomissione degli apparecchi, mentre il limite di indennizzo per danni derivanti da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici è di euro 2.500 per anno assicurativo.
sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio, a eccezione delle spese esplicitamente previste all’art. 1. 1 e all’art. 1. 2.
operano, infine, i seguenti limiti di indennizzo per evento:
• per le spese di ricerca e riparazione, strettamente connesse e necessarie, di rotture di tubi che hanno causato la fuoriuscita dell’acqua: euro 1.000;
• per caduta accidentale di specchi e lampadari appesi o fissati a soffitti o a muri: euro 1.000;
• per rottura di lastre di vetro stabilmente installate: euro 500 per lastra; le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
art. 2. 4 - limitazioni nella garanzia furto e rapina (art. 1. 3)
sono esclusi tutti i sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone coabitanti con lo stesso, delle persone che occupano i locali contenenti i beni assicurati o con questi comunicanti, o delle persone incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono. sono altresì esclusi i sinistri verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni, o per smarrimento/sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari (art. 1. 1 e art. 1. 2).
per ogni evento operano i seguenti sottolimiti:
a) per denaro: 10% della somma assicurata con un massimo di euro 1.000;
b) per gioielli, preziosi, argenteria, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici: 50% della somma assicurata con un massimo di euro 7.500 complessivi;
c) per ogni singolo oggetto non conservato in cassaforte relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, esclusi i preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di euro 7.500;
d) per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli, dotazioni comuni, solo se collocati nelle dipendenze o nelle aree private adiacenti al fabbricato: 10% della somma assicurata con un massimo di euro 500 complessivi;
e) per danneggiamenti al fabbricato o al contenuto a seguito di furto o rapina, anche tentati: 20% della somma assicurata. non sono in nessun caso indennizzabili danni a fabbricato o contenuto provocati da incendio, esplosione o scoppio;
f) per rapina o scippo al di fuori del fabbricato: euro 700.
i limiti di cui al punto b) e c) non si applicano ai beni conservati in armadi forti o casseforti con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg. affinché le cose assicurate possano essere considerate rinchiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi.
se il fabbricato costituisce dimora non abituale dell’assicurato, l’indennizzo verrà effettuato con uno scoperto del 30%. il furto dei beni elencati ai punti a) e b) del presente articolo è indennizzabile solo quando:
• in caso di fabbricato adibito a dimora abituale, se questo non è di notte disabitato da più di 15 giorni;
• in caso di fabbricato non adibito a dimora abituale se questo non è disabitato da più di 24 ore.
art. 2. 5 - limitazioni nella garanzia responsabilità civile verso terzi (art. 1. 4)
la garanzia non comprende:
• la responsabilità per cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia per qualunque motivo;
• la responsabilità del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.
non sono inoltre indennizzabili i danni derivanti da:
• esercizio nel fabbricato di attività commerciali, industriali o professionali;
• furto;
• inquinamento di acqua, aria o suolo;
• detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• esercizio della caccia;
• proprietà e/o uso di cani e animali da sella;
• impiego di velivoli, natanti o veicoli per cui è obbligatoria l’assicurazione;
• gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
• partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal coni, limitatamente a chi supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
• detenzione e uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
relativamente alla rc terzi derivante dalla navigazione da diporto in internet, la garanzia opera con un sottolimite di euro 10.000.
art. 2. 6 - limitazioni nella garanzia assistenza legale (art. 1. 5)
la garanzia non è operante:
• quando l’assistenza giudiziale è garantita in base all’art. 1. 4 - responsabilità civile verso terzi;
• per controversie su rapporti patrimoniali e personali tra coniugi - comprese le vertenze per separazione, scioglimento o annullamento di matrimonio, divorzio, affidamento figli - e inadempimenti di diritti di famiglia e successione;
• per violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o intenzionale dell’assicurato, o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse;
• per violazioni civili o penali relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
• per fatti originati dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l’assicurazione;
• in relazione a rapporti contrattuali;
• per recupero di crediti;
• per ricorsi nei confronti della pubblica amministrazione.
qualora la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo pari o inferiore a euro 500, le spese legali e peritali restano a carico dell’assicurato fino a euro 250.
art. 2. 7 - limiti nella garanzia assistenza all’abitazione (art. 1. 6)
tutte le assistenze sono prestate non più di tre volte nell’annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
il diritto alle garanzie assistenza decade qualora l’assicurato non abbia preso contatto con la centrale europ assistance al verificarsi del sinistro.
relativamente alle garanzie descritte nell’art. 1. 6 sono inoltre esclusi:
- a.1) e a.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell’assicurato; sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’edificio;
- a.3): tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici o dei servizi igenico-sanitari;
- B)sinistri causati da corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o imperizia dell’assicurato; sinistri dovuti a interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
Sezione 3 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
art. 3. 1 - beni assicurabili
sono assicurabili, esclusivamente, fabbricati (e relativo contenuto) siti sul territorio italiano:
• adibiti a uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
• in buone condizioni di statica e manutenzione, con strutture portanti verticali, pareti esterne in materiale incombustibile e tetto in materiale incombustibile e/o legno lamellare; armatura del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti potranno essere anche costituiti da materiali combustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel tetto per non oltre 1/5 delle relative superfici: ai fini di tale computo non si considera la presenza di legno lamellare nel tetto. dette condizioni devono valere anche per il maggior immobile di cui il fabbricato forma eventualmente parte;
• in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni e/o uffici.
art. 3. 2 - altre assicurazioni
l’assicurato deve comunicare alla società l’esistenza alla decorrenza nonché la successiva stipula di altre assicurazioni, aventi per oggetto rischi analoghi presso altri assicuratori. se l’assicurato omette intenzionalmente di darne avviso, la società non è tenuta a corrispondere indennizzi. in caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.1910 c.c.
l’assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva di coperture assicurative automatiche derivanti da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative; deve tuttavia comunicare la loro esistenza al momento della denuncia di sinistro.
art. 3. 3 - variazioni rispetto alle dichiarazioni del contraente
se nel corso dell’assicurazione si verifica una qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni del contraente, questa va comunicata immediatamente e per iscritto alla società. se la variazione incide sulle condizioni di assicurabilità, la società può non corrispondere o ridurre l’indennizzo, oppure recedere dal contratto in conformità e secondo le modalità previste dall’art.1898 x.x.
xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx assicurato concordata con la società, le garanzie varranno su entrambi i fabbricati per un periodo massimo di 10 giorni (c.d. “garanzia trasloco”).
Sezione 4 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
art. 4. 1 - somme assicurate
le garanzie vengono prestate fino a concorrenza delle somme assicurate specificate in contratto. non sono operanti garanzie per le quali non è specificata una somma assicurata.
le garanzie danni al fabbricato (art. 1. 1), danni al contenuto (art. 1. 2) e furto (art. 1. 3) si intendono prestate “a primo rischio assoluto”, cioè senza applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’art.1907 x.x.
xxx. 0. 0 - xxxxxxxx xx xxxxxxxx
per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare gli eventuali documenti richiesti a genertel - x. xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 xxxxxxx.
il pagamento va effettuato via banca, sul conto corrente dedicato, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del contraente e il numero di preventivo.
art. 4. 3 - durata del contratto
il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo: pertanto le garanzie non sono più operanti dalle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto dall’art.1901 c.c.
art. 4. 4 - opzione di prolungamento
il contraente ha la facoltà di esercitare un’opzione che gli consente di prorogare di un anno la scadenza contrattuale a parità di condizioni, somme assicurate e massimali. per manifestare la propria volontà, il contraente deve versare - prima della scadenza e con le modalità indicate nell’art. 4. 2 - il premio indicato in contratto. la società confermerà la copertura inviando al contraente un certificato di proroga indicante la decorrenza e la nuova data di scadenza del contratto.
la società - qualora non sia disposta a prolungare la scadenza - deve comunicarlo al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza: in questo caso l’opzione di prolungamento non è esercitabile.
il meccanismo sopra esposto viene reiterato a ogni prolungamento.
art. 4. 5 - pagamento dei premi
il premio per la prima annualità va versato alla stipula. il premio dovuto in base all’esercizio dell’opzione di prolungamento (art. 4. 4) va pagato - prima della scadenza contrattuale - mediante versamento sul conto corrente bancario comunicato dalla società, indicando nella causale di versamento il cognome e nome del contraente e il numero e la data di scadenza della polizza.
art. 4. 6 - diritto del contraente al ripensamento
a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione alla società via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. i documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. la società provvederà a rimborsare al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte. ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.
art. 4. 7 - dichiarazioni inesatte o reticenti
qualora le dichiarazioni del contraente siano inesatte o reticenti il presente contratto sarà nullo, o la società potrà recedere dallo stesso o ridurre l’indennizzo secondo il disposto degli artt.1892, 1893, 1894 c.c.
art. 4. 8 - legge applicabile e oneri fiscali
al contratto si applica la legge italiana. le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.
art. 4. 9 - PRIVACY - informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lsg. 196/2003
genertel tratterà i dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. inoltre, solo con il consenso dell’interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della società o del gruppo generali. senza i dati personali, indicati come obbligatori, la società non potrà fornire i servizi richiesti.
i dati possono essere conosciuti dai collaboratori di genertel in qualità di responsabili o di incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate società del gruppo e altre società di fiducia che svolgono per conto di genertel compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di responsabili o di titolari autonomi di trattamenti(1). i dati non sono soggetti a diffusione. i dati personali inseriti per il calcolo del preventivo saranno conservati per dodici mesi dalla data di decorrenza e potranno essere verificati e modificati in ogni momento accedendo al preventivo.
ai sensi dell’art. 7 d. lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
titolare del trattamento è genertel che si avvale di responsabili, tra i quali il servizio quality, responsabile designato al riscontro all’interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: servizio quality, genertel s.p.a., ; via ; xxxxxxxxxxx ; 4, ; 34132 ; trieste ; (fax: ; 199.11.77.99; ; e-mail: ; xxxxxxx@xxxxxxxx.xx ). il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della società, tra cui l’elenco aggiornato dei responsabili.
(1) si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, sim e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’unione europea e all’estero. vi sono poi organismi associativi (ania) e consortili (v. cid) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.
art. 4. 10 - rinvio alla legge, foro competente e lingua utilizzata
per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge. il foro competente è quello del luogo di residenza del contraente. per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Sezione 5 - COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
art. 5. 1 - modalità di denuncia
per ogni fatto per cui il presente contratto potrebbe essere chiamato a operare, l’assicurato deve spedire alla società - prima possibile - una denuncia firmata con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
per ogni evento doloso o presunto tale deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’autorità competente, con contestuale inoltro alla società di copia della denuncia vistata dall’autorità stessa. alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
l’assicurato deve altresì dare dimostrazione, sia nei confronti della società che dei periti, della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
art. 5. 2 - determinazione dell’ammontare del danno al fabbricato (art. 1. 1) e al contenuto (art. 1. 2)
in caso di sinistro l’ammontare del danno è determinato sulla base del valore di ricostruzione o rimpiazzo dei beni assicurati con altri equivalenti; per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione se inferiore a quello di rimpiazzo. relativamente ai danni al contenuto, per i beni fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro, viene considerato il valore corrente.
art. 5. 3 - determinazione dell’ammontare del danno furto (art. 1. 3)
in caso di sinistro l’ammontare del danno è determinato sulla base del valore corrente dei beni assicurati, fermi i limiti d’indennizzo per sinistro previsti. per i titoli di credito per i quali è ammessa una procedura di ammortamento, l’assicurazione è prestata esclusivamente per le spese sostenute dall’assicurato per la procedura stessa.
l’assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero totale o parziale dei beni sottratti, di informare subito la società. se il danno è già stato pagato, l’assicurato ha la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo alla società l’indennizzo ricevuto; se l’assicurato non esercita questa facoltà, la società subentra nella proprietà dei beni.
se il fabbricato assicurato è stato dichiarato abitazione protetta, ma al momento del sinistro non sussistono le condizioni previste dalla definizione, la società risarcirà il 70% dell’ammontare del danno indennizzabile, detratta la franchigia.
art. 5. 4 - liquidazione dei sinistri di responsabilità civile (art. 1. 4)
in caso di sinistro la società liquida al danneggiato quanto a lui dovuto dall’assicurato civilmente responsabile, detratta la franchigia. in caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, la società si riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando - ove occorra - legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. la società non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. la società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
art. 5. 5 - gestione della vertenza per la garanzia assistenza legale (art. 1. 5)
dopo aver ricevuto per iscritto da parte dell’assicurato richiesta di attivazione della garanzia assistenza legale:
a) la società svolge, nell’interesse dell’assicurato, ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo. a tal fine la società valuta e pone in essere gli strumenti più adatti in relazione al singolo caso avviando gli opportuni contatti con i soggetti responsabili del danno, procedendo a richieste in via stragiudiziale e promuovendo la composizione bonaria della controversia. può richiedere la collaborazione diretta dell’assicurato e può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. l’assicurato collabora con la società nella suddetta attività fornendo a sue spese alla medesima ogni opportuna documentazione.
b) qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l’intervento di un esperto del settore, la società propone all’assicurato il nome di un fiduciario per la tutela dei suoi interessi; è comunque facoltà dell’assicurato designare un fiduciario anche al di fuori della proposta effettuata dalla società. il costo del fiduciario, comunque designato, rimane integralmente a carico della società e l’assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento in favore del medesimo, neppure a titolo di rimborso spese o di anticipazione (salvo quanto previsto al punto h).
c) il fiduciario gestisce la pratica secondo il suo criterio. egli peraltro non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l’autorizzazione della società, in mancanza della quale quest’ultima non è tenuta al rimborso di alcuna spesa. e’ sempre cura del fiduciario ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere acconti per diritti, onorari e spese diverse dalle anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale.
d) in caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale transattiva o giudiziale, di un importo in favore dell’assicurato pari al risarcimento totale o parziale del danno subito, per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate per capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’assicurato stesso, mentre quelle liquidate giudizialmente o stragiudizialmente per spese ed onorari sono di pertinenza del fiduciario. di conseguenza la società non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale, salvo il caso che la liquidazione giudiziale di spese ed onorari sia errata.
e) in caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica, gli onorari e le spese del fiduciario saranno a carico della società per un ammontare complessivamente non superiore all’importo che avrebbe potuto essere richiesto alla controparte sulla base di una congrua valutazione del danno e di una prudente attribuzione della responsabilità.
f) in caso di esito negativo della causa le spese legali e peritali in favore della controparte sono ad esclusivo carico della società. parimenti, nei casi in cui, per l’esito negativo della causa o per l’impossibilità concreta di recuperare alcuna somma dalla controparte, onorari e spese del fiduciario saranno rimborsati dalla società nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione, in quella media tariffaria determinata in relazione all’entità effettiva del danno.
g) qualora l’assicurato fruisca dell’assistenza legale in procedimenti penali, la copertura assicurativa non riguarda multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali.
h) qualora l’assicurato decidesse di revocare il mandato al fiduciario scelto e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione alla società; onorari e spese del fiduciario precedente rimarranno a carico dell’assicurato; del pari, qualora l’assicurato decidesse di affiancare al fiduciario già scelto un altro fiduciario, o comunque di essere assistito da più di un legale, resta inteso che i relativi costi saranno sostenuti dall’assicurato.
i) nel caso in cui la società ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura di assistenza legale nemmeno nella fase preliminare stragiudiziale, oppure nel caso in cui la società non ritenga di autorizzare il fiduciario alla proposizione di un’azione giudiziaria, l’assicurato ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale per valutare se sussista o meno un apprezzabile fondamento delle ragioni che egli vuole far valere nei confronti della controparte. l’arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo ove dovrebbe essere avviata la vertenza. le spese di arbitrato saranno messe dall’arbitro a carico della parte cui egli darà torto.
j) la società avverte l’assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di avvalersi della procedura arbitrale.
k) l’assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dalla società alla conclusione della pratica risarcitoria.
art. 5. 6 - modalità per la richiesta di assistenza all’abitazione (art. 1. 6)
l’assicurato dovrà telefonare alla centrale europ assistance, in funzione 24 ore su 24, al numero 02-58.28.67.89. nella richiesta l’assicurato dovrà indicare: nome e cognome, xxxxxxxxx e recapito telefonico del luogo in cui si trova, numero del presente contratto preceduto dalla sigla tvca, tipo di assistenza richiesta.
le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di europ assistance, che potrà richiedere all'assicurato (che è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'assistenza: in ogni caso sarà necessario inviare gli originali delle fatture e ricevute giustificative delle spese.
art. 5. 7 - anticipo indennizzi
previa presentazione dei documenti giustificativi, l’assicurato può richiedere anticipi alla società quando si verificano le seguenti condizioni:
• l’ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di euro 20.000;
• sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data del sinistro.
tali anticipi, in misura non superiore al 50% del probabile indennizzo, vengono corrisposti salvo conguaglio; la società ha comunque diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.
art. 5. 8 - valuta di pagamento degli indennizzi
ogni indennizzo liquidabile in virtù delle garanzie del contratto viene corrisposto in italia in euro. per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.
Sezione 6 - FORMULA MUTUO (valida solo se indicata nel contratto)
con questa formula il contratto è operante esclusivamente per i danni diretti e materiali al fabbricato conseguenti agli eventi base previsti al punto A) dell’ art. 1. 1. nessun’altra garanzia può essere applicata al contratto. si applicano pertanto le definizioni, il punto A) dell’ art. 1. 1, l’art. 1. 7, l’art. 2. 1, l’art. 2. 2, l’art. 2. 3, l’art. 5. 1, l’art. 5. 2, l’art.
5. 7, l’art. 5. 8, nonché per intero le sezioni 3 e 4. inoltre:
• in deroga all’art. 2. 2, ogni indennizzo relativo a eventi di cui al primo gruppo del punto A) dell’art. 1. 1, verrà effettuato previa deduzione di una franchigia di euro 500, mentre gli indennizzi relativi a eventi di cui al secondo gruppo del medesimo articolo, verranno effettuati previa deduzione di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500.
• a parziale deroga dell’art. 4. 1, la somma assicurata per la garanzia danni al fabbricato, trascorsa la prima annualità, è soggetta ad adeguamento automatico nella misura del 3% del capitale assicurato l’anno precedente e così per ogni annualità successiva fino alla scadenza del contratto.
• in deroga all’art. 4. 3, la durata del contratto è pari al numero intero di anni indicato in contratto;
• in deroga all’art. 4. 5, il premio è unico e anticipato alla stipula;
• in deroga all’art. 5. 7 e all’art. 5. 8, la società si obbliga a pagare gli indennizzi all’istituto a favore del quale è indicato il vincolo, purché esso sia ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo vantato. in ogni altro caso gli indennizzi verranno pagati all’assicurato.
la società si obbliga a comunicare per raccomandata all’istituto, con preavviso di almeno 60 giorni, l’intenzione di recedere dal contratto nei casi di aggravamento di rischio previsti all’art. 3. 3, nonché ogni richiesta di variazione del contratto.
NOTA INFORMATIVA
- ed. 11/06 -
(ai sensi dell’art.123 del d.lgs.17/03/95 x.000, xxxx. xxxxx x.000 del 2/6/97 e n.393/d del 17/1/2000)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
genertel s.p.a. ha sede legale in italia, in x. xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 xxxxxxx. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto min.ind.comm.art.1/9/75 (g.u. 18/11/75 n.304). genertel è una compagnia controllata da assicurazioni generali
s.p.a. per il 100% del capitale sociale.
• STRUTTURA LIQUIDATIVA
la struttura liquidativa di genertel è unica e direzionale, raggiungibile per posta, via fax allo 041-33.62.100 oppure via e-mail a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
in base alle esigenze del contraente e delle scelte effettuate, con questo contratto assicurativo è possibile tutelarsi per i danni occorsi all’abitazione o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell’abitazione stessa, oppure riconducibili a eventi legati alla vita familiare.
• MODALITÀ DI ADESIONE
per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare gli eventuali documenti richiesti a genertel -
x. xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 xxxxxxx.
i pagamenti vanno effettuati via banca o posta, sui conti correnti di volta in volta comunicati dalla società, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del contraente e il numero di preventivo. in alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla società. la ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
• DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
le garanzie sono operanti dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto e la data di adesione allo stesso.
• DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONE DI PROLUNGAMENTO
il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo e la sua validità cessa pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto, senza la proroga prevista dall’art.1901 c.c. il contratto è tuttavia prorogabile anno per anno esclusivamente in presenza di convergenza di volontà delle parti: per prolungarlo di un ulteriore anno, qualora la società non abbia esercitato l’opzione di rifiuto di prolungamento del contratto, il contraente deve pagare entro la data di scadenza il premio pattuito riportato in contratto. il contraente non ha alcun obbligo di esercitare l’opzione di prolungamento a lui riservata.
• DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del contraente riportate sullo stesso. qualora il contraente, entro 14 giorni dal giorno di decorrenza, non richieda per iscritto una rettifica e non si avvalga del diritto al ripensamento, la nota informativa si riterrà acquisita e il contratto sottoscritto.
• LEGISLAZIONE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA UTILIZZATA
benché esista la facoltà di assoggettare un contratto a legislazione diversa, la società è disposta a stipulare il contratto esclusivamente applicando la legge italiana. il foro competente è quello del luogo di residenza del contraente. per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
• DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RIPENSAMENTO
a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione alla società via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. i documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. la società provvederà a rimborsare al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte. ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.
• MODALITÀ DI RECLAMO
reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno prima inoltrati per iscritto alla società (genertel - servizio quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure ;x. xxxxxxxxxxx, 0 ;- 00000 xxxxxxx; i reclami ricevuti via ;e-mail hanno priorità nella risposta). qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, servizio tutela degli utenti, x. xxx xxxxxxxxx, 00 - 00000 xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società. per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
• COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
il sinistro va denunciato prontamente alla società, inviando una denuncia firmata con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. per ogni evento doloso o presunto tale deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’autorità competente, con contestuale inoltro alla società di copia della denuncia vistata dall’autorità stessa. alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
• TERMINI DI PRESCRIZIONE
ai sensi dell’art.2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (o dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento nel caso di responsabilità civile).
• PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lsg. 196/2003
genertel tratterà i dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. inoltre, solo con il consenso dell’interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di
ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della società o del gruppo generali. senza i dati personali, indicati come obbligatori, la società non potrà fornire i servizi richiesti.
i dati possono essere conosciuti dai collaboratori di genertel in qualità di responsabili o di incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate società del gruppo e altre società di fiducia che svolgono per conto di genertel compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di responsabili o di titolari autonomi di trattamenti(1). i dati non sono soggetti a diffusione. i dati personali inseriti per il calcolo del preventivo saranno conservati per dodici mesi dalla data di decorrenza e potranno essere verificati e modificati in ogni momento accedendo al preventivo.
ai sensi dell’art. 7 d. lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
titolare del trattamento è genertel che si avvale di responsabili, tra i quali il servizio quality, responsabile designato al riscontro all’interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: servizio quality, genertel s.p.a., xxx xxxxxxxxxxx 0, 00000 ;xxxxxxx ;(fax: ;199.11.77.99; ;e-mail: ;xxxxxxx@xxxxxxxx.xx ). il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della società, tra cui l’elenco aggiornato dei responsabili.
(1) si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, sim e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’unione europea e all’estero. vi sono poi organismi associativi (ania) e consortili (v. cid) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.
RIFERIMENTI UTILI
Per denunciare un SINISTRO:
inviare la denuncia scritta via fax al n. ;
per posta a via e-mail a
Per informazioni su sinistri
041 - 33.62.100
Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
800 - 20.20.40
Per richiedere un intervento di ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE:
chiamare Europ Assistance 02 - 58.28.67.89
Per richiedere ASSISTENZA LEGALE:
inviare la richiesta scritta via fax al n.
per posta a
via e-mail a
040 - 67.68.323
Genertel - Assistenza Legale - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
L’assistenza all’abitazione e l’assistenza legale saranno prestate in base alle specifiche condizioni della
polizza sottoscritta.
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto
- A Genertel - Servizio Quality via e-mail a
via fax al n. ;
- e/o all’ISVAP
199.11.77.99
ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX