Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
803.510
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001
Conformemente alla decisione dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) e con l’approvazione dei membri della Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DTAP) del 15 marzo 2001
1. Sezione: Disposizioni generali
Art. 1 1)
1 Il presente concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.
2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal "Government Procurement Agreement" 2) (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici 3).
3 In particolare i suoi obiettivi sono:
a) promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti;
b) garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale;
c) assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
d) consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
Art. 2 4)
I Cantoni concordatari si riservano il diritto di: Riserva di altre convenzioni
1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
4) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
a) concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
b) concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.
Art. 3 1)
Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni d’esecuzione, che devono essere conformi al concordato.
2. Sezione: 2 )
Art. 4 3)
1 L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.
2 All’Organo intercantonale competono:
a) la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;
b) la promulgazione delle direttive d’applicazione del concordato;
c) l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati;
c)bis. il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione);
d) (…)
e) il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;
f) la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del concordato;
g) lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali;
h) la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali ed internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti.
3 L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente governo cantonale.
1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
2) Titolo stralciato dalla decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
3) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
4 L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei direttori cantonali interessate e con la Confederazione.
Art. 5 1)
3. Sezione: Campo d’applicazione
Art. 5bis 2 )
1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
2 Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale.
3 Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.
Art. 6 3)
1 Nel settore dei trattati internazionali il presente concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare:
a) commesse xxxxx in merito all’esecuzione di opere di edilizia o di genio civile;
b) commesse di forniture in merito all’acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
c) commesse di prestazioni di servizio.
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali il presente concordato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.
Art. 7 4)
1 I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nel- l’allegato 1.
1bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.
1ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.
2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei
1) Abrogato dalla decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
3) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
4) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20 percento del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagatella).
Art. 8 1)
1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato:
a) i Cantoni, i comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
b) (…)
c) autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività.
d) altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente concordato:
a) altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
b) oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 percento dei costi complessivi.
3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.
4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.
Art. 9 2)
Il presente concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio:
a) in un Cantone concordatario;
b) in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici;
1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
c) (…)
Art. 10 1)
1 Il presente concordato non è applicabile: Eccezioni
a) alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;
b) alle commesse assegnate nell’ambito di programmi d’aiuto all’agri- coltura e alimentazione
c) alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale;
d) alle commesse aggiudicate ad un’organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
e) alle commesse per l’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell’ambito della difesa e dell’esercito.
2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato:
a) con ciò sono in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
b) se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;
c) se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
4. Sezione: Procedura
Art. 11
Nell’aggiudicazione di commesse vengono osservati i seguenti principi: Principi generali
a) non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
b) concorrenza efficace;
c) divieto di negoziazioni;
d) rispetto delle norme di ricusa;
e) osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
f) parità di trattamento tra donna e uomo;
g) trattamento confidenziale delle informazioni.
Art. 12 2)
1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura: Tipi di procedura
1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
2) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
Disposizioni cantonali d’esecuzione
a) il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta.
b) la procedura selettiva con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.
Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri d’idoneità, quali offerenti possono presentare un’offerta. Il committente può limitare il numero degli offerenti invitati a presentare un’offerta, nel caso in cui altrimenti l’aggiudicazione della commessa non possa svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita.
b)bis. la procedura a invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un’offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre offerte.
c) l’incarico diretto con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.
2 (…)
3 Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi del presente concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi del presente concordato.
Art. 12bis 1)
1 Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, nell’ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali.
2 Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazionali possono essere aggiudicate anche nell’ambito di una procedura a invito o per incarico diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell’allegato 2.
3 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.
Art. 13 2)
Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono:
a) necessarie pubblicazioni, nonché la pubblicazione dei valori soglia;
b) riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;
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c) fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;
d) procedura di verifica dell’idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili;
e) reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste permanenti dei Cantoni concordatari;
f) adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
g) aggiudicazione mediante decisione;
h) la notifica dell’aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
i) la limitazione dell’interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi;
j) l’archiviazione.
Art. 14
1 Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l’effetto sospensivo.
2 Se al ricorso non è stato accordato l’effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all’istanza di ricorso.
5. Sezione: Protezione giuridica
Art. 15 1)
1 Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un’istanza cantonale indipendente. Essa decide in via definitiva.
1bis Per decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso s’intendono:
a) il bando di concorso della commessa;
b) la decisione sull’inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l’art. 13 lett. e;
c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
d) l’esclusione dalla procedura;
e) l’attribuzione dell’appalto, la relativa revoca o l’interruzione della procedura d’aggiudicazione.
2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta e debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.
2bis Le ferie giudiziarie non valgono.
3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all’applicazione del presente concordato.
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Art. 16
1 Il ricorso è proponibile contro:
a) le violazioni di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di apprezzamento;
b) l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2 Non può essere adotto il motivo dell’inadeguatezza.
3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente le disposizioni del presente concordato.
Art. 17
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
sospensivo 2 L’istanza di ricorso può, su richiesta o d’ufficio, accordare l’effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
3 Se l’effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare delle garanzie per le spese processuali e per eventuali risarcimenti in favore della controparte. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull’effetto sospensivo decade.
4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.
Art. 18
1 Se il contratto non è ancora stato concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente.
2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.
6. Sezione: Vigilanza
Art. 19
1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d’aggiudicazione. 2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di
aggiudicazione.
7. Sezione: Disposizioni finali
Art. 20
1 Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando all’Organo intercantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.
2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all’Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.
Art. 21 1)
1 Il presente concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente concordato. 3 Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane applicabile il concordato non modificato del 25 novembre 19942.
Art. 22
1 Il presente concordato vale per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
2 In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia.
Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni: (stato 24 febbraio 2003)
Cantone | Adesione | Entrata in vigore | |
Zurigo | 11 dicembre 2003 | ||
Berna | 1° gennaio 2003 | 28 gennaio 2003 | |
Obwaldo | 20 gennaio 2004 | ||
Friburgo | 1° gennaio 2002 | 28 gennaio 2003 |
1) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
3) RU 2004 919
4) RU 2004 919
Basilea Città | 1° gennaio 2003 | 28 gennaio 2003 |
Sciaffusa | 15 aprile 2003 | |
Appenzello esterno | 13 novembre 2003 | |
San Gallo | 1° gennaio 2003 | 28 gennaio 2003 |
Xxxxxxx | 10 luglio 2003 |
Allegati 4)
1. Valori soglia per il settore dei trattati internazionali
2. Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali
1) RU 2003 939
2) RU 2003 4119
3) RU 2003 2373
4) Nuovo testo giusta la decisione dell’OiAp del 15 marzo 2001
Appendice 1
Valori soglia per il settore dei trattati internazionali
a) Secondo il "Government Procurement Agreement"GPA 1 (Accordo OMC relativo agli appalti pubblici)
Committente | Valore della commessa in CHF (valore della commessa in DSP) | ||
Lavori di costruzione (valore globale) | Forniture | Prestazioni di servizio | |
Cantoni | 9 575 000 (5 000 000) | 383 000 (200 000) | 383 000 (200 000) |
Autorità e imprese pubbliche nei settori dell’approvvigiona- mento ed energetico, dei tra- sporti e delle telecomunicazio- ni | 9 575 000 (5 000 000) | 766 000 (400 000) | 766 000 (400 000) |
b) Secondo l’Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 2), anche i seguenti committenti rientrano nel settore dei trattati internazionali:
Committente | Valore della commessa in CHF (valore della commessa in EURO) | ||
Lavori di costruzione (valore globale) | Forniture | Prestazioni di servizio | |
Comuni/Distretti | 9 575 000 (6 000 000) | 383 000 (240 000) | 383 000 (240 000) |
Imprese private con diritti esclusivi o speciali nei settori dell’approvvigionamento idri- co, energetico e dei trasporti (compresi impianti di trasporto a fune e impianti di risalita) | 9 575 000 (6 000 000) | 766 000 (480 000) | 766 000 (480 000) |
Imprese pubbliche e private | 8 000 000 | 640 000 | 640 000 |
attive in virtù di un diritto spe- ciale o esclusivo nel settore dei trasporti ferroviari e in quello | (5 000 000) | (400 000) | (400 000) |
dell’approvvigionamento ter- mico e di gas Imprese pubbliche e private attive in virtù di un diritto spe- ciale o esclusivo nel settore delle telecomunicazioni | 8 000 000 (5 000 000) | 960 000 (600 000) | 960 000 (600 000) |
Appendice 2
Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali
Tipi di procedura | Forniture (valore della commessa in CHF) | Prestazioni di servizio (valore della commessa in CHF) | Lavori di costruzione (valore della commessa in CHF) | |
Edilizia secondaria | Edilizia principale | |||
Incarico diretto | inferiore a 100 000 | inferiore a 150 000 | inferiore a 150 000 | inferiore a 300 000 |
Procedura a invito | inferiore a 250 000 | inferiore a 250 000 | inferiore a 250 000 | inferiore a 500 000 |
Pubblico concorso/ procedura selettiva | a partire da 250 000 | a partire da 250 000 | a partire da 250 000 | a partire da 500 000 |