Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata « la Svizzera», da un lato, e
LA Comunità europea,
di seguito denominata «la Comunità », dall’altro, di seguito denominate «le Parti»,
risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mon- diale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19722, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si ap- plica l’Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Con- venzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci3. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 24 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
RS 0. 916.026.81
1 RU 2002 1527
2 RS 0.632.401
3 RS 0.632.11
4 RS 0.632.401.2
1999-4645 2147
Art. 2 Concessioni tariffarie
1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3 Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Art. 4 Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 35 dell’Accordo di libero scambio.
Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:
– Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
– Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali
– Allegato 6 relativo al settore delle sementi
– Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
– Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle be- vande aromatizzate a base di vino
– Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
– Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle nor- me di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
– Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.
2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accor- do non si applicano all’Allegato 11.
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comi- tato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
5 RS 0.632.401.3
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accor- do e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le ri- spettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all’unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati del- l’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composi- zione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
Art. 7 Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, cia- scuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controver- sia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon fun- zionamento dell’Accordo.
Art. 8 Scambi di informazioni
1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’appli- cazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto del- l’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
Art. 9 Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessa- zione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del- l’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Art. 10 Misure di salvaguardia
1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considera- zione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
– se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;
– se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;
– fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
– in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Art. 11 Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri alle- gati dell’Accordo.
Art. 12 Revisione
1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13 Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e cre- scente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politi- che agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori ridu- zioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14 Attuazione dell’Accordo
1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo.
Art. 15 Allegati
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Art. 16 Sfera di applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 17 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive pro- cedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
– Accordo sulla libera circolazione delle persone6,
– Accordo sul trasporto aereo7,
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia8,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità9,
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici10,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica11.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di no- tifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del pa- ragrafo 4.
6 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529
7 RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705
8 RS 0.740.72; RU 2002 1649
9 RS 0.946.526.81; RU 2002 1803
10 RS 0.172.052.68; RU 2002 1951
11 RS 0.420.513.1; RU 2002 1998
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevi- mento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa pa- rimenti fede.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx
Indice
Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 Concessioni relative ai formaggi
Appendice 1 Concessioni della Comunità Appendice 2 Concessioni della Svizzera
Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera
Appendice 4 Descrizione dei formaggi
Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
(Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 5 Scambi di informazioni
Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali (Appendice 1 da stabilire)
Appendice 2 Disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Allegato 6 relativo al settore delle sementi
Appendice 1 Legislazioni
Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 2 Denominazioni protette di cui all’articolo 6 Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vi- no
Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea
Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer- cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali
dai paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi Appendice 5 Controlli e canoni
Appendice 6 Prodotti animali Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11 Punti di contatto
Concessioni della Svizzera
Allegato 1
La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le se- guenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doga- nale applica- bile | Quantita- tivo annuo in peso netto |
FS/100 kg peso lordo | (t) | ||
ex 0210 11 91 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | |
ex 0210 19 91 | Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie sui- na (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | 1000 1 |
0210 20 10 | Carni secche della specie bovina | esente | 200 2 |
0602 10 00 | Talee senza radici e marze | esente | illimitato |
0602 20 11 | Piantimi in forma di portinnesto di frutta a gra- nella (ottenuti da semi o da moltiplicazione ve- getativa): – innestati, con radici nude | esente | 3 |
0602 20 19 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 21 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 29 | – non innestati, con zolla | ||
0602 20 31 | Piantimi in forma di portinnesto di frutta a noc- ciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione ve- getativa): – innestati, con radici nude | esente | 3 |
0602 20 39 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 41 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 49 | – non innestati, con zolla | ||
0602 20 51 | Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta com- mestibile: – con radici nude | esente | illimitato |
0602 20 59 | – altri | ||
0602 20 71 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude: – di frutta a granella | esente | 3 |
0602 20 72 | – di frutta a nocciolo | ||
0602 20 79 | – altri | esente | illimitato |
0602 20 81 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: – di frutta a granella | esente | 3 |
0602 20 82 | – di frutta a nocciolo | ||
0602 20 89 | – altri | esente | illimitato |
0602 30 00 | Rododendri e azalee, anche innestati | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doga-
nale applica- bile
FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
Xxxxx, anche innestati : esente illimitato 0602 40 10 – rosai xxxxxxxxx e alberetti di rosai selvatici
– altri:
0602 40 91 – con radici nude
0602 40 99 – altri, con zolla
Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):
0602 90 11 – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli 0602 90 12 – bianco di funghi (micelio)
0602 90 19 – altri
esente illimitato
Altre piante vive (comprese le loro radici): esente illimitato 0602 90 91 – con radici nude
0602 90 99 – altre, con zolla
0603 10 31 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, fre- schi, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603 10 41 Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre
Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:
0603 10 51 – legnosi
0603 10 59 – altri
0603 10 71 Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 26 ottobre al 30 aprile
Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile :
0603 10 91 – legnosi
0603 10 99 – altri
esente 1000
esente illimitato
esente illimitato
Pomodori, freschi o refrigerati : esente 10 000
– pomodori ciliegia (cherry): 0702 00 10 – dal 21 ottobre al 30 aprile
– pomodori peretti (di forma allungata): 0702 00 20 – dal 21 ottobre al 30 aprile
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
0702 00 30 0702 00 90 | – dal 21 ottobre al 30 aprile – altri : – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
0705 11 11 | Lattuga iceberg, senza corona: – dal 1° gennaio alla fine di febbraio | esente | 2000 |
0705 21 10 | Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: – dal 21 maggio al 30 settembre | esente | 2000 |
0709 30 10 | Melanzane, fresche o refrigerate – dal 16 ottobre al 31 maggio | esente | 1000 |
0709 51 00 | Funghi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 60 11 | Peperoni, freschi o refrigerati, – dal 1° novembre al 31 marzo | 2,5 | illimitato |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doga-
nale applica- bile
FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:
0709 90 50 – dal 31 ottobre al 19 aprile
ex 0710 80 90 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, conge- lati
esente 2000
esente illimitato
Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato 0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per l’alimen-
tazione di animali o per la fabbricazione di oli 0802 22 90 – sgusciate, diverse da quelle per
l’alimentazione di animali o per la fabbrica- zione di oli
ex 0802 90 90 | Pinoli, freschi o secchi | esente | illimitato |
0805 10 00 | Arance, fresche o secche | esente | illimitato |
0805 20 00 | Mandarini (compresi i tangerini satsuma); cle- mentine, wilkings e simili ibridi di agrumi, fre- schi o secchi | esente | illimitato |
0807 11 00 | Cocomeri freschi | esente | illimitato |
0807 19 00 | Meloni, freschi, diversi dai cocomeri | esente | illimitato |
0809 10 11 0809 10 91 | Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno | esente | 2000 |
0810 10 10 | Fragole, fresche – dal 1° settembre al 14 maggio | esente | 10 000 |
0810 50 00 | Kiwi, freschi | esente | illimitato |
0910 20 00 | Zafferano | esente | illimitato |
1509 10 91 | Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione di animali: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente | 60,60 4 | illimitato |
2 l
1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l,
o in altri recipienti
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimen- tazione di animali:
1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non eccedente
2 l
1509 90 99 – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l,
o in altri recipienti
86,70 4 illimitato
60,60 4 illimitato
86,70 4 illimitato
2002 10 10 | Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conserva- ti, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg | 2,50 | illimitato |
2002 10 20 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 4,50 | illimitato |
2002 90 10 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doga-
nale applica- bile
FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
2002 90 21 Polpe, puree e concentrati di pomodori, in reci- pienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg
2002 90 29 Pomodori preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e con- centrati di pomodori,
– in recipienti non eccedenti 5 kg
Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai pro- dotti della voce 2006
esente illimitato
esente illimitato
ex 2004 90 18 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,50 illimitato
ex 2004 90 49 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,50 illimitato
Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 60 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 60 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg
Xxxxx preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:
2005 70 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 70 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg
Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
esente illimitato
esente illimitato
ex 2005 90 11 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,5 illimitato
ex 2005 90 40 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,5 illimitato
2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o con- servate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dol- cificanti, non nominate né comprese altrove
2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- ficanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o conserva- te, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti, non nominate né comprese altrove
2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pom- pelmo o dal pomelo, non fermentati, senza ag- giunta di alcole
esente illimitato
10 illimitato
15 illimitato
esente illimitato
esente illimitato
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doga-
nale applica- bile
FS/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
ex 2009 30 19 – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi-
canti, concentrati
ex 2009 30 20 – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti,
concentrati
6 illimitato
14 illimitato
Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: | |||
2204 21 50 | – non eccedente 2 l 5 | 8,5 | illimitato |
2204 29 50 | – eccedente 2 l 5 | 8,5 | illimitato |
ex 2204 21 50 | Vino di Porto, in recipienti di capacità non ecce- dente 2 l, secondo la descrizione 6 | esente | 1000 hl |
ex 2204 21 21 | Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capa- cità non eccedente 2 l, secondo la descrizione 7 | esente | 500 hl |
ex 2204 29 21 | Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capa- cità eccedente 2 l, secondo la descrizione 7, con titolo alcolometrico volumico – eccedente 13% vol. | ||
ex 2204 29 22 | – non eccedente 13% vol. |
1 Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Xxxxxxx, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
2 Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
3 Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
4 Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.
5 Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo.
6 Descrizione: per «vino di Porto», si intende un vino di qualità prodotto nella regione deter- minata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n. 823/87.
7 Descrizione : per «retsina», si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comuni- tarie di cui all’articolo 17 e all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.
Concessioni della comunità
Allegato 2
La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le se- guenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doga- nale applica- bile | Quantita- tivo annuo in peso netto |
euro/100 kg peso lordo | (t) | ||
ex 0210 20 90 | Carni della specie bovina, disossate, secche | esente | 1200 |
ex 0401 30 | Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% | esente | 2000 |
0403 10 | Iogurt | ||
0402 29 11 ex 0404 90 83 | Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 000 x, xxxxxx xxxxxx, xx peso, di materie grasse superiore a 10 % 1 | 43,8 | illimitato |
0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | esente | illimitato |
0603 10 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi | esente | illimitato |
0701 10 00 | Patate, da semina, fresche o refrigerate | esente | 4000 |
0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | esente 2 | 1000 |
0703 10 19 | Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi aglia- | esente | 5000 |
0703 90 00 | cei, freschi o refrigerati | ||
0704 10 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e si- | esente | 5500 |
0704 90 | mili prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrige- rati | ||
0705 11 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium | esente | 3000 |
0705 19 00 | spp.), esclusa la witloof (Chicorum intybus var. | ||
0705 29 00 | foliosum,) fresche o refrigerate | ||
0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrigerati | esente | 5000 |
0706 90 05 | Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, | esente | 3000 |
0706 90 11 | ravanelli e simili radici commestibili, escluso il | ||
0706 90 17 | rafano (Cochlearia amoracia), freschi o refrige- | ||
0706 90 90 | rati | ||
0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati | esente 2 | 1000 |
0708 20 | Fagioli (Vigna, spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 30 00 | Melanzane, fresche o refrigerate | esente | 500 |
0709 40 00 | Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati | esente | 500 |
0709 51 | Funghi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doga- nale applica- bile | Quantita- tivo annuo in peso netto |
euro/100 kg peso lordo | (t) | ||
0709 52 00 | Tartufi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 90 10 | Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate | esente | 1000 |
0709 90 50 | Finocchi, freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0709 90 70 | Zucchine,fresche o refrigerate | esente 2 | 1000 |
0709 90 90 | Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati | esente | 1000 |
0710 80 61 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, | esente | illimitato |
0710 80 69 | congelati | ||
0712 90 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche otte- xxxx da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, fun- ghi e tartufi | esente | illimitato |
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 | Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche | esente 2 | 3000 |
0808 20 | Pere cotogne, fresche | esente 2 | 3000 |
0809 10 00 | Albicocche, fresche | esente 2 | 500 |
0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche | esente 2 | 1500 3 4 |
0809 40 | Prugne e prugnole, fresche | esente 2 | 1000 |
0810 20 10 | Fragole, fresche | esente | 100 |
0810 20 90 | More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche | esente | 100 |
1106 30 10 | Farine, xxxxxxxx e polveri di banane | esente | 5 |
1106 30 90 | Farine, xxxxxxxx e polveri di altre frutta del capi- tolo 8 | esente | illimitato |
ex 2002 90 90 | Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 | esente | illimitato |
2003 10 80 | Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, prepa- rati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico | esente | illimitato |
0710 10 00 | Patate, anche cotte in acqua o al vapore, conge- late | esente | 3000 |
2004 10 10 | Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto | ||
2004 10 99 | o nell’acido acetico, congelate, diverse dai pro- dotti della voce 2006, escluse le farine, i xxxxxxxx e i fiocchi |
Codice NC Designazione della merce Dazio doga- nale applica- bile euro/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
2005 20 80 Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le pre- parazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermetica- mente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate
ex 2005 90 Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle rela- tive miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5
ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5
ex 2008 40 Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5
ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza ag- giunta di zuccheri, di altri dolcificanti
o di amido 5
2008 60 Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente 500
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, conge- late, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti
0811 90 80 Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5
ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5
ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza ag- giunta di xxxxxxxx, di altri dolcificanti
o di amido 5
ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 20 Xxxxxxx di succhi di pompelmo, con o senza ag- giunta di xxxxxxxx o di altri dolcificanti
ex 2009 30 Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza ag- giunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 40 Polveri di succhi di xxxxxxxx, con o senza ag- giunta di xxxxxxxx o di altri dolcificanti
ex 2009 70 Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 80 Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
Codice NC Designazione della merce Dazio doga- nale applica- bile euro/100 kg peso lordo
Quantita- tivo annuo in peso netto (t)
ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o le- gumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
1 Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
2 Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
3 Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
4 Se la data dell’entrata in vigore del presente accordo non coincide con l’inizio dell’anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis.
5 Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di or- taggi e legumi e delle polveri di frutta.
Concessioni relative ai formaggi
Allegato 3
1. La Comunità e la Svizzera s’impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi re- ciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato12 al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo.
2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:
a) All’importazione nella Comunità
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi ori- ginari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I da- zi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 1 del presente Allegato:
(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
(ii) La Comunità aumenta di 1250 t all’anno il contingente tariffario men- zionato nella tabella di cui all’appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.
(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figu- rano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della ta- riffa doganale comune.
b) All’esportazione dalla Comunità
Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all’esportazione verso la Svizzera.
c) All’importazione in Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi origi- nari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I da- zi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 2, lettera a) del presente Allegato:
(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a). La prima ri- duzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore del- l’Accordo.
(ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all’anno l’insieme dei contingenti tarif- fari menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Ac-
12 RS 0.632.11
cordo. Almeno quattro mesi prima dell’inizio di ogni anno, la Comu- nità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sa- rà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.
d) All’esportazione dalla Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all’esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:
(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione13 figurano all’appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
– un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, del 30 per cento,
– due anni dopo l’entrata in vigore, del 55 per cento,
– tre anni dopo l’entrata in vigore, dell’80 per cento,
– quattro anni dopo l’entrata in vigore, del 90 per cento,
– cinque anni dopo l’entrata in vigore, del 100 per cento.
3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d’importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.
4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente con- cessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle espor- tazioni.
5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un’evo- luzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.
A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e im- portati.
13 Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della diffe- renza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’en- trata in vigore dell’accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formag- gio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei for- maggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è ri- servato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul ter- ritorio svizzero.
Concessioni della comunità
All’importazione nella Comunità
Appendice 1
Codice NC Designazione delle merci Dazio doga- nale di base (EUR/100 kg peso netto)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio
esenzione illimitato
0406 30 Formaggi fusi esenzione illimitato
0406 90 02
0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse 6,58 illimitato
0406 90 18 Fromage fribourgeois14, Vacherin Mont d’Or, Tête de moine
esenzione illimitato
0406 90 19 Glaris (Schabziger) esenzione illimitato
ex0406 90 87 Fromage des Grisons esenzione illimitato
0406 90 25 Tilsit esenzione illimitato
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 3000
14 Sinonimo: Vacherin fribourgeois.
Concessioni della Svizzera
a) All’importazione in Svizzera
Appendice 2
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci Dazio doga-
nale di base (FS/100 kg peso lordo)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
0406.10 10 Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-
Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio
0406.40 – Danablu, Gorgonzola e Xxxxxxxxx, conformi
alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Xxxxxxxxx, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annes- so al Protocollo di Marrakech, con prova dell’origine
– Formaggi a pasta erborinata, diversi da Da- nablu, Gorgonzola e Roquefort
0406.90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico15, Pont l’Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, con- formi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
esenzione illimitato esenzione illimitato
esenzione illimitato
ex 0406.90 19 Feta, come descritta nell’appendice 4 esenzione illimitato
ex 0406.90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell’appendice 4
0406.90 21 Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione illimitato esenzione illimitato
0406.90 31
0406.90 39
0406.90 51
0406.90 59
ex 0406.90 91
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sar- do, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint- Xxxxxx (Port Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
– Formaggi da raclette, come descritti nell’appendice 4
esenzione illimitato
esenzione 5000
0406.90 60 Cantal, conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
15 Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l’elenco delle denominazioni ammesse all’im- portazione in Svizzera figura nell’appendice 3.
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci Dazio doga-
nale di base (FS/100 kg peso lordo)
Quantita- tivo annuo di base
(t)
ex 0406.90 91
ex 0406.90 99
Manchego, Idiazabal e Xxxxxx, come descritti nell’appendice 4
esenzione illimitato
ex 0406.90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull’imballaggio alme- no la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l’imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32%. Parmi- xxxxx Xxxxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 32%; Xxxxx Xxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 33,2%
ex 0406.10 90 Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech
esenzione illimitato
esenzione 500
ex 0406.90.91
ex 0406.90 99
Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechten- xxxxx annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione 500
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%
esenzione 5000
ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 1000
0406.10 20 Mozzarella, conforme alle disposizioni dell’elen- co LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Proto- collo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell’appendice 416
0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406.90 00 Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx (Xxxx Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni del- l’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quan- titativo annuo di 5000 t
0406.90 91 Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54% e il 65%
185 illimitato
180,55 illimitato
289 illimitato
315 illimitato
16 Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio do- ganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.
b) All’esportazione dalla Svizzera
Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:
Voce della tariffa doga- nale svizzera | Designazione delle merci | Aiuto massimo17 all’esportazione18 (FS/100 kg peso netto) |
0406.30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 0 |
0406.20 | Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 0 |
ex 0406.90 19 | Vacherin Mont d’Or | 204 |
0406.90 21 | Formaggio verde (Glaris) | 139 |
ex 0406.90 99 | Emmental | 343 |
ex 0406.90 91 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |
ex 0406.90 91 | Fromage des Grisons | 259 |
ex 0406.90 91 | Tilsit | 113 |
ex 0406.90 91 | Tête de moine | 259 |
ex 0406.90 91 | Appenzell | 274 |
ex 0406.90 91 | Bergkäse | 343 |
ex 0406.90 99 | ||
ex 0406.90 99 | Xxxxxxx | 000 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxx | 000 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati – Formaggi freschi e a pasta molle | 219 |
– Formaggi semiduri | 274 | |
– Formaggi duri e extraduri | 343 |
17 Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso mi- nimo.
18 Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.
Appendice 3
Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera
– Bel Piano Lombardo
– Stella Alpina
– Cerriolo
– Italcolombo
– Tre Stelle
– Xxxxx Xxxxxxxx
– Il Lombardo
– Stella d’Oro
– Bel Mondo
– Xxxx
– Pastorella Cacio Reale
– Valsesia
– Casoni Lombardi
– Formaggio Margherita
– Formaggio Bel Paese
– Monte Bianco
– Metropoli
– L’Insuperabile
– Universal
– Fior d’Alpe
– Alpestre
– Primavera
– Italico Milcosa
– Caciotto Milcosa
– Italia
– Reale
– La Lombarda
– Codogno
– Il Novarese
– Mondo Piccolo
– Bel Paesino
– Primula Gioconda
– Alfiere
– Costino
– Xxxxxxxxxx
– Lombardo
– Lagoblu
– Imperiale
– Antica Torta Cascina X. Xxxx
– Torta Campagnola
– Martesana
– Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Descrizione dei formaggi
Appendice 4
I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unica- mente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.
1. Feta
Denominazione: Feta
Zone di produzione: Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Xxxxxx xxxxx-
nentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca
molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leg-
germente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con ag- giunta di latte di capra fino a un massimo del 30%, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 43%
Tenore di sostanza secca: Almeno il 44%
2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora
Designazione: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di peco-
ra, paese d’origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d’origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea
Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca
molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leg-
germente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con ag- giunta di latte di capra fino a un massimo del 10%, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 43%
Tenore di sostanza secca: Almeno il 44%
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l’imballaggio di ciascun pezzo reca l’indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.
3. Manchego
Denominazione: Manchego
Zone di produzione: Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province
di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da
forma:
7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3,5 kg.
Caratteristiche: Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e
compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolar- mente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pa- sta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastoriz- zato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 45-60 mi- xxxx. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 50%
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55%
4. Idiazabal
Denominazione: Idiazabal
Zone di produzione: Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3 kg.
Caratteristiche: Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel
caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusiva- mente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e
«Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 20-45 mi- xxxx. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 45%
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55%
5. Roncal
Denominazione: Roncal
Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma:
Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.
Caratteristiche: Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta
soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore ca- ratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, otte- nuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autoriz- zati a una temperatura compresa fra 32 e 37 °C.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 50%
Tenore di sostanza secca: Almeno il 60%
6. Formaggio da raclette
Designazione: Paese d’origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o
formaggio da raclette francese Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea
Forma, dimensioni, peso per Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da
forma:
28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle for- me: da 4,5 a 7,5 kg
Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo
dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigia- stre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta ca- ratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma ca- ratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vacci- no pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagu- lato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:
Almeno il 45%
Tenore di sostanza secca: Almeno il 55%
7. Mozzarella nel suo liquido di governo
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conser- vati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l’imballaggio diretto.
Relativo al settore fitosanitario
Allegato 4
Art. 1 Oggetto
Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro ter- ritorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
Art. 2 Principi
(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezio- ne contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai pro- dotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comi- tato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli or- ganismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1.
(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fito- sanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazio- ni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
Art. 3
(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nel- l’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).
(2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.
(3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Art. 4 Esigenze regionali
(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’ori- gine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la si- tuazione fitosanitaria ivi esistente.
(2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 del- l’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Art. 5 Controllo all’importazione
(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di ve- getali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’arti- colo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
(2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può deci- dere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’artico- lo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Art. 6 Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Art. 7 Deroghe
(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione imme- diata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trova- re soluzioni adeguate.
(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territo- rio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la
possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Art. 8 Controllo congiunto
(1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su ri- chiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della con- formità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
Art. 9 Scambi di informazioni
(1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ri- cevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.
Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»
(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso “gruppo di lavoro”, istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni re- lative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Al- legato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Scambi di informazioni
Appendice 5
Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
– notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenien- za da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla diretti- va 94/3/CE;
– notifiche di cui all’articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.
Concernente l’alimentazione degli animali
Allegato 5
Art. 1 Oggetto
1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di ali- mentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizio- ni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le dispo- sizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equi- valente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per:
a) «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali;
b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c) «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effet- tuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Art. 3 Scambi di informazioni
In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:
– la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
– l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
– se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
– i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle ri- spettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli desti- nati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:
– siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e com- misuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;
– riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi inter- medie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;
– siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
– siano effettuati, di norma, senza preavviso;
– riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.
Art. 5 Controllo all’origine
1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applica- bili sul territorio d’origine.
2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misu- re adeguate.
Art. 6 Controllo a destinazione
1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di de- stinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato me- diante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il tra- sporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
– messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
– eventuale decontaminazione;
– qualsiasi altro trattamento appropriato;
– utilizzazione per altri fini;
– rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte;
– distruzione dei prodotti.
Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili af- finché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne:
– la natura;
– l’origine;
– la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che discipli- nano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti discipli- nati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia
1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia ve- nuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono
adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Ac- cordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragra- fo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Ac- cordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applica- zione del presente Allegato.
Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsia- si questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Art. 12 Obbligo di riservatezza
1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente articolo.
Appendice 2
Disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Disposizioni della Comunità europea:
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), xxxx- xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 00/00/XX (XX L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
Disposizioni della Svizzera:
Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 312).
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale e coadiuvanti per l’insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208).
Relativo al settore delle sementi
Allegato 6
Art. 1 Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico- le, delle piante ornamentali e della vite.
(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di mol- tiplicazione o destinati alla piantagione.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento ri- chiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice 2.
(2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni
(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.
(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al pre- sente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
Art. 5 Varietà
(1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
(4) Le Parti s’informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una bre- ve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà cono- sciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli conte- nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
(5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli ele- menti in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
(6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti uti- lizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
Art. 6 Deroghe
(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Le Parti s’informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercia- lizzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
(4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi- slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.
(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
– nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Allegato, per le va- rietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;
– nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all’entrata in vigore del pre- sente Allegato.
(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato.
(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse- guenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le di- sposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizze- ra in casi analoghi.
Art. 7 Paesi terzi
(1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese di- verso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.
(2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono- scimento, figurano nell’appendice 4.
Art. 8 Prove comparative
(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Sviz- zera partecipa alle prove comparative comunitarie.
(2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».
Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»
(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni rela- tive al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Alle- gato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di ade- xxxxx e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 10 Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di ri- conoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non posso- no in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, auto- rizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
Legislazioni
Appendice 1
Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. Disposizioni della Comunità Europea
1. Testi di base
– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
– Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Com- missione (GU n. L 28 del 4.2.1998, pag. 42).
– Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al ca- talogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 199419.
2. Testi di applicazione 20
– Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell’8.5.1972, pag. 8).
– Xxxxxxxxx 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- sione 81/109/CEE della Commissione (GU n. L 64 dell’11.3.1981, pag. 13).
– Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
19 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di creali o i tuberi-seme di patate.
20 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di creali o i tuberi-seme di patate.
– Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 23).
– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti e le relative denominazioni (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
– Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ul- timo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 31).
– Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).
B. Disposizioni della Svizzera21
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
– Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle va- rietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429)22.
Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. Disposizioni della Comunità Europea
1. Testi di base
– Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 del- l’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
21 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
22 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
– Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
2. Testi di applicazione23
– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «se- menti certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
– Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
– Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
– Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 23).
– Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organiz- za, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissio- ne (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
– Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ul- timo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).
23 Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.
– Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).
– Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di mate- ria inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
– Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. X 000 xxx 00.0.0000, xxx. 00).
X. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
– Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408).
C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni
a) Dalla Comunità europea:
I documenti previsti dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).
b) Dalla Svizzera:
Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bolletti- ni arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.
Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
Appendice 2
A. Comunità europea
Belgio Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture Service Matériel de Reproduction
Bruxelles
Danimarca Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby
Germania Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe
Referat Ernährung und Xxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxxx XX X 0 - Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn
Regierungspräsidium Freiburg
- Abt. III, Referat 34 - Freiburg i. Br.
Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur
und Pflanzenbau - Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut -
Freising
Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32
Hannover
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle
Halle
Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz
Referat 33 Bremen
Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft
Hamburg
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Xxxxxxxxxxx-Vorpommern
Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock
B
BN
FR
FS
H
HAL
HB
HH
HRO
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270
Jena
Regierungspräsidium Karlsruhe
- Referat 34 - Karlsruhe
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
- Amtliche Saatanerkennung - Bad Kreuznach
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL
Kiel
Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Xxxxxxxxxxxxxx
Xxx. 00 Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxxxxxx und Feldversuchswesen Saatenanerkennung
Nossen
Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau
Münster
Landwirtschaftskammer Weser-Ems Institut für Pflanzenbau und Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx X0
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx und Flurneuordnung
Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam
Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a
Stuttgart
Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken
Regierungspräsidium Tübingen Referat 34
Tübingen
Regierung von Unterfranken - Anerkennungs-
und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern - Würzburg
J
KA
KH
KI
KS
MEI
MS
OL
P
S
SB TÜ
WÜ
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XX
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx
Xxxxxx Ministry of Agriculture
Directorate of Inputs of Crop Production Athens
Spagna Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid
Generalidad de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona
Comunidad Autónoma del Xxxx Xxxxx Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria
Junta de Galicia
Consejería de Agricultura, Ganadería y Xxxxxx Xxxxxxxx de Compostela
Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander
Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo
Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia
Diputación General de Aragón
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo
Generalidad Valenciana
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño
Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Comercio Mérida
Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Xxxx de Tenerife
Junta de Castilla y Xxxx
Xxxxxxxxxx de Agricultura y Ganadería, Valladolid
Comunidad Autónoma de las Xxxxx Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Consejería de Economía y Empleo Madrid
Diputación Foral de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona
Francia Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Alimentation
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris
Irlanda The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House
Dublin
Italia Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Lussemburgo L’Administration des Services Techniques de
l’Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale Luxembourg
Austria Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien
Bundesamt für Agrarbiologie Linz
Paesi Bassi Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)
Ede
Portogallo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa
Finlandia Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)/Xxxxxxxx- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate
– Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification In- stitute)
Svalöv
– Frökontrollen Mellansverige AB Linköping
– Frökontrollen Mellansverige AB Örebro
b) Tuberi-seme di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Regno Unito England and Wales
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch
Cambridge
b) Tuberi-seme di patate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division
York
B. Svizzera
Scotland
Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department
Edinburgh
Northern Ireland
Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch
Belfast
Service des Semences et Plants RAC Changins
Nyon
Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz
Zürich
Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera24
Appendice 3
(a) che dispensano taluni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune spe- cie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:
– decisione 69/270/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell’1.9.1969, pag. 8)
– decisione 69/271/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell’1.9.1969, pag. 9)
– decisione 69/272/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell’1.9.1969, pag. 10)
– decisione 70/47/CEE della Commissione (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 74/5/CEE della Commissione (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
– decisione 74/361/CEE della Commissione (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
– decisione 74/532/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
– decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 86/153/CEE della Commissione (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
– decisione 89/101/CEE della Commissione (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
(b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di al- cune varietà di patate (cfr. il "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ventesima edizione integrale, colonna 4, GU n. L 264A del 30.8.1997, pag. 1);
(c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
– decisione 74/269/CEE della Commissione (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35)25
– decisione 74/531/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
24 Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.
25 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
– decisione 95/75/CE della Commissione (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
– decisione 96/334/CE della Commissione (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
(d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:
– decisione 93/231/CEE della Commissione (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione
– 95/21/CE (GU n. X 00 xxx 0.0.0000, xxx. 00),
– 00/00/XX (XX n. L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e
– 96/332/CE (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 31).
Appendice 4
Elenco dei paesi terzi 26
Argentina Australia Bulgaria Canada Cile Croazia Israele Marocco Norvegia
Nuova Zelanda Polonia Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia
Stati Uniti d’America Sudafrica
Turchia Ungheria Uruguay
26 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di se- menti e le sementi prodotte, sulla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 322 del
25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economi- co europeo.
Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Allegato 7
Art. 1
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.
Art. 2
Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:
– per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio27, modifi- cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/9828, e classificati sotto i co- dici NC 2009 60 e 2204;
– per la Svizzera: dal capitolo 36 dell’ordinanza del 1° marzo 199529 sulle der- rate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
Art. 3
Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Alle- gato, si intende per:
a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri- torio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’ori- gine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di pro- prietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio30 (denominato in ap- presso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio;
c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferi- sce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle di- sposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
27 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
28 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.
29 RU 1995 1491
30 RS 0.632.20, allegato 1.C
d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una dicitura tradi- zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del pre- sente Allegato;
e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui do- cumenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrasse- gni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il disposi- tivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.
Titolo I
Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione
Art. 4
1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
Titolo II
Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Art. 5
1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 6 utilizzate
per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di un’indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.
2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:
– la vera origine del prodotto è indicata;
– l’indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;
– tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,
«stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il con- sumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivini- colo;
b) se un’indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla de- nominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto er- roneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,
a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la pro- tezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una deno- minazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest’ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizio- nalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l’una dall’altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragra- fi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.
7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, pa- ragrafi da 4 a 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazio- ne dell’altra Parte.
8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell’elenco della Comunità contenuto nell’appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tutta- via, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del pre- sente Allegato, l’uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
Art. 6
Sono protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
– i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è origina- rio,
– i termini specifici comunitari che figurano nell’appendice 2,
– le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nel- l’appendice 2;
b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
– i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini uti- lizzati per indicare questo paese,
– i termini specifici svizzeri che figurano nell’appendice 2,
– le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell’ap- pendice 2.
Art. 7
1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o che consista in un’indicazione geografica o in una di- citura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su ri- chiesta dell’interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono origi- nari:
– del luogo a cui fa riferimento l’indicazione geografica, o
– del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.
2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzio- ne a partire dalla sua registrazione.
Art. 8
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del pre- sente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivini- colo originario dell’altra Parte.
Art. 9
Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.
Art. 10
1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in parti- colare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potreb- be indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così desi- gnato o presentato;
b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denomina- zioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’ori- gine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.
Art. 11
L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.
Titolo III
Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo
Sottotitolo I: Disposizioni preliminari
Art. 12
Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:
a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previ- ste dal presente Allegato;
b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi desi- gnati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sugli scam- bi di prodotti vitivinicoli;
c) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;
d) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
e) «autorità interpellata»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
Art. 13
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’indivi- duazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti
Arti. 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
– abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
– abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del tra- sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla lo- ro elaborazione;
– possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
– possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti;
– possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.
Art. 15
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
– trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte;
– riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
– rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III;
– comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.
Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza
Art. 16
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le in- formazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la
normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in parti- colare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violi- no o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.
4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzio- nari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rap- presenta:
– per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
– per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.
5. L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario desi- gnato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.
I funzionari dell’autorità richiedente:
– presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
– fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione,
– godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 14, paragrafo 3,
– godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 14, para- grafo 3,
– adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le re- gole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.
6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità inter- pellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:
– le risposte a tali domande,
– le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente
– rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte,
– risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di con- tatto della Parte interessata.
Art. 17
Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a cono- scenza del fatto
– che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l’elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
– che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e po- trebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,
essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.
Art. 18
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle se- guenti informazioni:
– il nome dell’autorità richiedente,
– la misura richiesta,
– l’oggetto o il motivo della domanda,
– la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
– indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
– una sintesi dei fatti pertinenti.
3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.
4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Art. 19
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
Art. 20
1. La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua do- manda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale do- manda.
3. Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notifi- cate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 21
1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di docu- menti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative o azioni legali, e riguardano in particolare:
– la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
– la sua designazione e la sua presentazione,
– il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il proces- so di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
– in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione,
– in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.
Sottotitolo IV: Disposizioni generali
Art. 22
1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un pre- lievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di campioni all’autorità richiedente.
3. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
Art. 23
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti di- sposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.
2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche ammi- nistrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente ti- tolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e so- no inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.
5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a ti- tolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Art. 24
Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non pos- sono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
Titolo IV Disposizioni generali
Art. 25
I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:
a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quan- titativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’ap- pendice 3 del presente Allegato.
Art. 26
Le Parti:
a) si comunicano reciprocamente, alla data dell’entrata in vigore dell’Allegato:
– l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’arti- colo 4, paragrafo 1;
– l’elenco degli organismi competenti per l’attestazione della denomina- zione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vi- tivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1;
– l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 12, lettere b) e c);
– l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 22, paragrafo 2;
b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di es- se ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comuni- xxxx reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.
Art. 27
1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso “gruppo di lavo- ro”, istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questio- ne relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Alle- gato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adatta- re e di aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 28
1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e
presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del pre- sente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Art. 29
1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o com- promettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno rag- giunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le mi- sure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 30
L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198431 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.
31 RS 0.817.423
Appendice 1
Elenco degli atti di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità
Atti ai quali si fa riferimento32
1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ot- tobre 1973, che stabilisce l’elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in re- gioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie rela- tive al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 0x xxxx- xxx 0000 (XX L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:
– 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77).
2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 set- tembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono pro- dotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale to- tale massima di 17° (GU L 248 dell’11.9.1974, pag. 7).
3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
– 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
– 397 L 0041: direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 184 del 12.7.1997, pag. 33).
5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 ago- sto 1978, che fissa le modalità d’applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
– 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU L 7 dell’11.1.1980, pag. 12).
6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26).
7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 ago- sto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l’elaborazione del mosto di uve
32 Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998. Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.
concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ul- timo da:
– 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11).
8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l’elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune re- gioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37).
9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 feb- braio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1º settembre 1986 e, du- rante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13).
10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giu- gno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1º settem- bre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19).
11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l’utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
– 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15).
12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:
– 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8).
13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:
– 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1).
14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ot- tobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condi- zioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vi- ni da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69).
15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all’elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:
– 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27), modificata da:
– 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, re- lativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37.
18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relati- va alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), xxxx- ficata da ultimo da:
– 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).
19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 lu- glio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l’imbottigliatore e l’im- bottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31).
20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
– 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).
21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni pro- dotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:
– 397 L 0071: direttiva 00/00/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000 (XX L 347 del 18.12.1997, pag. 42).
22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 set- tembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
– 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10).
23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ot- tobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la pre- sentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell’8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
– 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).
Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
l’articolo 9, paragrafo 2, secondo xxxxx, e paragrafo 3, non si applica.
24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 no- vembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell’8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:
– 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15).
25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 no- vembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate con- dizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14).
26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).
27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 di- cembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la pre- sentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15).
28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell’8 mag- gio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13).
29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
– 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
– 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).
31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 no- vembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento sup- plementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell’1.12.1992, pag. 60).
32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei pro- dotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
33. 000 X 000: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ulti- mo da:
– 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17).
34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 lu- glio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell’8.12.1993, pag. 29.
Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all’articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
– sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
– sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al re- golamento (CEE) n. 3649/92;
b) in caso di trasporto, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 2, si appli- xxxx le seguenti regole:
(i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
– l’esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
– l’esemplare n. 4, o una copia certificata conforme dell’esem- plare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
(ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
– l’esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
– una copia certificata conforme dell’esemplare n. 2 viene con- segnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
c) oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’in- dicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il pro- dotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consi- glio, del 14 giugno 1989 (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 no- vembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 0 x 00 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 278 dell’11.11.1993, pag. 48), modificato da:
– 398 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17).
36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 no- vembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento sup- plementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5).
38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 di- cembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:
– 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione, del 29 marzo 1995 (GU L 70 del 30.3.1995)
39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e da- gli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:
– 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4).
40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazio- ne dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 056 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
– 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).
41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3).
42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5).
43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l’acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1).
44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 no- vembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Pro- secco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolo- metrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5).
45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giu- gno 1996, che stabilisce le modalità d’applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13).
46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità pro- dotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22).
Atti dei quali le parti prendono atto
Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera
Atti ai quali si fa riferimento33
1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86).
3. Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l’elenco dei vitigni e l’esame delle varietà (RU 1999 535).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033).
5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ul- timo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303).
Ai fini del presente Allegato, l’ordinanza è adattata come segue:
a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:
1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;
2) trattamenti termici;
3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vi- nificazione recente di vini secchi;
4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
5) impiego di lieviti per vinificazione;
6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;
33 Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998. Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.
7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;
8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;
9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
– fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;
– solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche in- sieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;
– dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;
10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria;
11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;
12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;
13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell’immissione al consumo umano diretto;
14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;
15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;
16) impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tarta- rico;
17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:
– tartrato neutro di potassio,
– bicarbonato di potassio,
– carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L(+) tartarico e L(-) malico,
– tartrato di calcio o acido tartarico,
– preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;
18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:
– gelatina alimentare,
– colla di pesce,
– caseina e caseinato di potassio,
– albumina animale,
– bentonite,
– diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
– xxxxxxx,
– tannino,
– enzimi pectolitici,
– preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;
19) aggiunta di xxxxxxx;
20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;
21) trattamento:
– dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
– dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;
22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;
23) impiego di gomma arabica;
24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;
25) impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazio- ne in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata me- diante sboccamento:
– di alginato di calcio, oppure
– di alginato di potassio;
26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per li- tro;
27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tarta- ro;
28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;
29) impiego di solfato di calcio per l’elaborazione di vini liquorosi, a con- dizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;
30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l’elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizio- ni specifiche previste dalla normativa svizzera;
33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve
concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto o del vino;
34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino;
b) in deroga all’articolo 371 dell’ordinanza, è vietato il taglio di un vino sviz- zero con un vino di diversa origine:
– per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente Allegato;
– per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall’entrata in vigore del presente Allegato;
c) in deroga all’articolo 373 dell’Ordinanza, le norme di designazione e di pre- sentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:
(1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presenta- zione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), mo- dificato da ultimo da:
– 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).
Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volu- me nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l’indicazione dell’importatore di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero;
bb) in deroga all’articolo 2, paragrafo 3, punto i), all’articolo 28, para- grafo 1 e all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine «vino da tavola», se del caso completato dalla dicitura
«vino tipico», può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazio- ne di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni prevista dalla normativa svizzera;
cc) in deroga all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino sviz- zero è ottenuto almeno per l’85 per cento dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;
dd) in deroga all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l’indicazione dell’anno di raccolto è ammessa per un vino di cate- goria 1 o 2 se ottenuto almeno per l’85 per cento da uve raccolte nell’anno in questione;
(2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell’8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
– 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).
Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
aa) in deroga all’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;
bb) in deroga all’articolo 14, paragrafo 7, i termini «demi-sec» e
«moelleux» possono essere sostituiti rispettivamente dai termini
«légèrement doux» e «demi-doux».
(3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presenta- zione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
– 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).
Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
la dicitura «Stato membro produttore» di cui all’articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.
(4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
– 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).
Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
in deroga all’articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in vo- lume.
6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530).
7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modifi- cata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273).
8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
– 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell’8.12.1993, pag. 29.
Ai fini dell’applicazione dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagna- mento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l’articolo 4, il documento di accompagnamento dev’essere conforme al mo- dello che figura nell’Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;
b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il docu- mento d’importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all’attestato e al bollettino d’analisi previsti per l’importazione di vini, succhi e mosti d’uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell’8.5.1998, pag. 4);
c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.
Atti dei quali le parti prendono atto
Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
Appendice 2
Denominazioni protette di cui all’articolo 6
A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità
I. Termini tradizionali specifici comunitari
1.1 I termini in appresso, che figurano all’articolo 1 del regolamento (CEE)
n. 823/87 del Consiglio34, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1426/9635, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità pro- dotti in regioni determinate:
(i) la dicitura «vini di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equi- valenti nelle altre lingue comunitarie;
(ii) la dicitura «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.s.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbrevia- zioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «Sekt be- stimmter Anbaugebiete» o «Sekt b.A.»;
(iii) la dicitura «vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.f.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbrevia- zioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
(iv) la dicitura «vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.l.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbrevia- zioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.
1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio36, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Con- siglio37, relativo all’elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquo- rosi prodotti nella Comunità:
– «οινοφ φυσικοφ γλυκυφ» («vino dolce naturale»);
– «vino generoso»;
– «vino generoso de licor»;
– «vinho generoso»;
– «vino dulce natural»;
– «vino dolce naturale»;
– «vinho doce natural»;
– «vin doux naturel».
1.3 Il termine «Crémant».
34 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.
35 GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.
36 GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.
37 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.
II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro
I. Vini originari della Germania
II. Vini originari della Francia
III. Vini originari della Spagna
IV. Vini originari della Grecia
V. Vini originari dell’Italia
VI. Vini originari del Lussemburgo
VII. Vini originari del Portogallo
VIII. Vini originari del Regno Unito
IX. Vini originari dell’Austria
I. Vini originari della Repubblica federale di Germania
A. Indicazioni geografiche
1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate (’Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete’)
1.1 Nomi delle regioni determinate
Ahr Baden Franken
Hessische Bergstrasse Mittelrhein
Mosel-Saar-Ruwer Nahe
Pfalz Rheingau Rheinhessen Saale-Unstrut Sachsen Württemberg
1.2 Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni
1.2.1 Regione determinata Ahr
(a) Sottoregione:
Bereich Walporzheim/Ahrtal
(b) Grosslage:
Klosterberg
(c) Einzellagen:
Blume Burggarten Goldkaul Hardtberg Herrenberg Laacherberg
(d) Comuni o parti di comuni:
Ahrbrück Ahrweiler Altenahr Bachem
Bad Neuenahr-Ahrweiler Dernau
Ehlingen Heimersheim Heppingen
Mönchberg Pfaffenberg Xxxxxxxxxx Steinkaul Übigberg
Lohrsdorf Xxxxxxxxxx Mayschoss Neuenahr Pützfeld Rech
Reimerzhoven Walporzheim
1.2.2 Regione determinata Hessische Bergstrasse
(a) Sottoregioni:
Bereich Xxxxxxxxxxx Bereich Umstadt
(b) Grosslagen:
Rott Xxxxxxxxxxx
(c) Einzellagen: Eckweg Fürstenlager Guldenzoll Hemsberg Herrenberg Xxxxxxxx Kalkgasse
(d) Comuni o parti di comuni:
Alsbach Bensheim
Bensheim-Xxxxxxxx Bensheim-Xxxxxxxxx Dietzenbach
Erbach
Gross-Umstadt
1.2.3 Regione determinata Mittelrhein
(a) Sottoregioni:
Wolfsmagen
Maiberg Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Steingerück Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Streichling
Hambach Heppenheim Klein-Umstadt Rossdorf Seeheim Zwingenberg
Bereich Loreley Bereich Siebengebirge
(b) Grosslagen:
Burg-Hammerstein Burg Rheinfels Gedeonseck Herrenberg Lahntal Loreleyfelsen
(c) Einzellagen: Brünnchen Fürstenberg Gartenlay Klosterberg Römerberg
(d) Comuni o parti di comuni:
Ariendorf Bacharach Bacharach-Steeg Bad Ems
Bad Hönningen
Marxburg Petersberg
Schloss Reichenstein Schloss Schönburg Schloss Stahleck
Schloß Xxxxxxxxx Sonne
St. Martinsberg Wahrheit Wolfshöhle
Xxxxxxx Xxxxxxx Braubach Breitscheid Brey
Damscheid Dattenberg Dausenau Dellhofen Dörscheid Ehrenbreitstein Ehrental
Ems Engenhöll Erpel Fachbach Filsen Hamm Hammerstein
Henschhausen Hirzenach
Kamp-Bornhofen Karthaus
Kasbach-Ohlenberg Kaub
Kestert Koblenz Königswinter Lahnstein Langscheid Leubsdorf Leutesdorf Linz Manubach Medenscheid Nassau Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Niederdollendorf Niederhammerstein Niederheimbach Nochern Oberdiebach Oberdollendorf Oberhammerstein Obernhof Oberheimbach Oberwesel Osterspai Patersberg Perscheid Rheinbreitbach Rheinbrohl Rheindiebach
Rhens Rhöndorf Sankt-Goar
Sankt-Goarshausen Schloss Fürstenberg Spay
Steeg Trechtingshausen Unkel
Urbar Vallendar Weinähr Wellmich Werlau Winzberg
1.2.4 Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer
(a) Generali:
Mosel Moseltaler
(b) Sottoregioni: Bereich Bernkastel Bereich Moseltor Bereich Obermosel
(c) Grosslagen: Badstube Gipfel Goldbäumchen Grafschaft Xxxxxxxxxxx
Ruwer Saar
Bereich Saar-Ruwer Bereich Zell
Kurfürstlay Münzlay Nacktarsch Probstberg Römerlay
Rosenhang Sankt Xxxxxxx Scharzlay Schwarzberg
(d) Einzellagen: Abteiberg Xxxxx Altarberg Altärchen Altenberg Annaberg Apotheke
Auf der Wiltingerkupp Blümchen
Bockstein Brauneberg Braunfels Brüderberg Bruderschaft Burg Warsberg Burgberg Burglay Burglay-Felsen Burgmauer Busslay Carlsfelsen Doctor Xxxxxxxxx Domherrenberg Xxxxxxxx Elzhofberg Engelgrube Engelströpfchen Euchariusberg Falkenberg Falklay Xxxxxxxxxx Fettgarten Feuerberg Frauenberg Funkenberg Geisberg Goldgrübchen Goldkupp Goldlay Goldtröpfchen
Grafschafter Xxxxxxxxxx
Schwarze Xxxx Vom heissem Xxxxx Weinhex
Großer Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Hasenläufer
Held Herrenberg Herrenberg Herzchen Xxxxxxxxxxx Hirschlay Hirtengarten Hitzlay Hofberger Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Johannisbrünnchen Juffer
Kapellchen Kapellenberg Kardinalsberg Karlsberg Kätzchen Kehrnagel Kirchberg Kirchlay Klosterberg Klostergarten Klosterkammer Klosterlay Klostersegen Xxxxxxxxxx Kreuzlay Krone
Kupp Kurfürst Xxxxxxxxxxxx
Laudamusberg Laurentiusberg Lay
Leiterchen Letterlay Mandelgraben Marienberg Marienburg Marienburger Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Maximiner Burgberg Maximiner Meisenberg Monteneubel Moullay-Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Niederberg Niederberg-Helden Nonnenberg Nonnengarten Osterlämmchen Paradies
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Quiriniusberg Rathausberg Xxxxxx Rochusfels Römerberg Römergarten Römerhang Römerquelle
(e) Comuni o parti di comuni:
Xxx Xxxxx Xxxxx
Avelsbach Ayl Bausendorf Beilstein Bekond Bengel
Bernkastel-Xxxx Beuren Biebelhausen Xxxxxx Bitzingen Brauneberg
Xxxxxxxxx Rosenborn Rosengärtchen Rosenlay Roterd Xxxxxxxx Schatzgarten Scheidterberg Xxxxxx Schießlay Schlagengraben Schleidberg
Schlemmertröpfchen Schloß Xxxxxxx Kupp Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sonnenlay Sonnenuhr
St. Georgshof St. Xxxxxx
St. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Stephansberg Stubener Xxxxxxxxx Vogteiberg Weisserberg Würzgarten Zellerberg
Bremm Briedel Briedern Brodenbach Bruttig-Fankel Bullay
Burg Burgen Cochem Cond Detzem Dhron Dieblich Dreis Ebernach
Xxxxxx-Eller Edingen Eitelsbach
Xxxxxx-Poltersdorf Eller Enkirch
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Falkenstein Fankel Fastrau Fell Fellerich Filsch Filzen Fisch Flussbach
Franzenheim Godendorf Gondorf Graach Grewenich Güls
Hamm Hatzenport Xxxxxxx-Esingen Hetzerath Hockweiler Hupperath
Igel Irsch Kaimt Kanzem Karden Xxxxx
Xxxxxx-Staadt Kattenes Kenn Kernscheid Kesten Kinheim Kirf
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Kobern-Gondorf Koblenz
Xxxxxx
Kommlingen Könen
Konz Korlingen Kövenich Köwerich Krettnach Kreuzweiler Kröv Krutweiler Kues Kürenz Langsur Lay Lehmen Xxxxxx Xxxxxxxxx Lieser
Löf Longen Longuich Lorenzhof Lörsch Lösnich
Xxxxxx-Noviand Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxx Mertesdorf Merzkirchen Mesenich Metternich Metzdorf Meurich Minheim Monzel Morscheid Moselkern Moselsürsch Moselweiss Müden Mühlheim Neef Nehren Xxxxxx
Neumagen-Dhron Niederemmel
Niederfell Niederleuken Niedermennig Nittel Noviand Oberbillig Oberemmel Oberfell Obermennig Oberperl Ockfen Olewig Olkenbach Onsdorf Osann-Monzel Palzem Pellingen
Perl Piesport Platten Pölich Poltersdorf Pommern Portz Pünderich Rachtig Ralingen Rehlingen Reil
Riol Rivenich Riveris Ruwer Saarburg
Scharzhofberg Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx
1.2.5 Regione determinata Nahe
(a) Sottoregioni:
Bereich Kreuznach
Bereich Schloss Böckelheim
(b) Grosslagen: Burgweg Xxxxxxxxxx
Sehlem Sehndorf Sehnhals Senheim Serrig Soest Sommerau
St. Aldegund Staadt Starkenburg Tarforst Tawern Temmels Thörnich
Traben-Trarbach Trarbach
Treis-Karden Trier Trittenheim Ürzig Valwig Veldenz Waldrach Wasserliesch Wawern Wehlen Wehr Wellen Wiltingen
Wincheringen Winningen Wintersdorf Wintrich Wittlich
Xxxx Xxxx
Zeltingen-Rachtig Zewen-Oberkirch
Bereich Nahetal
Paradiesgarten Pfarrgarten
Xxxxxxxxxxx Schlosskapelle
(c) Einzellagen:
Abtei
Alte Römerstraße Altenberg Altenburg Apostelberg Backöfchen Becherbrunnen Xxxx
Bergborn Birkenberg Xxxxxxx Drachenbrunnen Xxxxxxxx Felsenberg Xxxxxxxxx
Xxxxx Frühlingsplätzchen Galgenberg Graukatz Herrenzehntel Hinkelstein Hipperich
Hofgut Hölle Höllenbrand Höllenpfad Xxxxxxxxx Hörnchen Johannisberg
Kapellenberg Karthäuser Kastell Katergrube Katzenhölle Klosterberg Klostergarten Königsgarten Königsschloß Krone
(d) Comuni o parti di comuni:
Alsenz Altenbamberg Auen
Bad Kreuznach
Sonnenborn
Kronenfels Lauerweg Liebesbrunnen Xxxxxx Xxxx Lump Marienpforter Mönchberg Mühlberg Narrenkappe Nonnengarten Osterhöll Otterberg Palmengarten Paradies Pastorei Pastorenberg Pfaffenstein Ratsgrund Rheingrafenberg Römerberg Römerhelde Xxxxxxxxx Rosenteich Xxxxxxxxxx Saukopf Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sonnenweg Sonnnenlauf
St. Antoniusweg St. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Straußberg Teufelsküche Tilgesbrunnen Vogelsang Wildgrafenberg
Bad Münster-Ebernburg Bayerfeld-Steckweiler Bingerbrück
Bockenau
Xxxx Xxxxxxxxx Braunweiler Bretzenheim Burg Layen Burgsponheim Cölln
Dalberg Desloch Dorsheim Duchroth Ebernburg Eckenroth Feilbingert Gaugrehweiler Genheim Guldental Gutenberg Hargesheim Heddesheim Hergenfeld Hochstätten Hüffelsheim Ippesheim Kalkofen Kirschroth Langenlonsheim Laubenheim Lauschied Lettweiler Mandel
Mannweiler-Cölln Martinstein Meddersheim Meisenheim Merxheim Monzingen Münster
Münster-Sarmsheim Münsterappel
1.2.6 Regione determinata Rheingau
(a) Sottoregione:
Bereich Johannisberg
(b) Grosslagen: Burgweg Daubhaus
Niederhausen Niedermoschel Norheim Nussbaum Oberhausen Obermoschel Oberndorf Oberstreit Odernheim Planig Raumbach Rehborn Roxheim Rüdesheim Rümmelsheim
Schlossböckelheim Schöneberg Sobernheim Sommerloch Spabrücken Sponheim
St. Katharinen Staudernheim Steckweiler Xxxxxxxxxx Schweppenhausen Traisen Unkenbach
Wald Xxxxxx Waldalgesheim Waldböckelheim Waldhilbersheim Waldlaubersheim Wallhausen Xxxxxx Weinsheim Windesheim Winterborn Winzenheim
Deutelsberg Erntebringer
Gottesthal Heiligenstock Xxxxxxxxx
(c) Einzellagen: Dachsberg Doosberg Xxxxxxxx Fuschsberg Gutenberg Hasensprung Hendelberg Herrnberg Xxxxxxxxxx Jungfer Kapellenberg Kilzberg Xxxxx Xxxxxxxxxx Klosterberg Königin
(d) Comuni o parti di comuni: Assmannshausen Aulhausen
Böddiger Eltville Xxxxxx Flörsheim Frankfurt Geisenheim Hallgarten Hattenheim Hochheim Johannisberg Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Mainz-Kostheim Martinsthal
1.2.7 Regione determinata Rheinhessen
(a) Sottoregioni: Bereich Bingen Bereich Nierstein
(b) Grosslagen: Xxxxx Xxxxxxxx
Mehrhölzchen Xxxxx Steinmacher
Langenstück Lenchen Magdalenenkreuz Marcobrunn Michelmark Mönchspfad Nußbrunnen Xxxxxxxxxxx Sandgrub Schönhell Schützenhaus Selingmacher Xxxxxxxxxx
St. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Viktoriaberg
Massenheim Mittelheim Niederwalluf Oberwalluf Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Reichartshausen Rüdesheim Steinberg Vollrads Wicker Wiesbaden
Wiesbaden-Dotzheim Wiesbaden-Frauenstein Wiesbaden-Schierstein Winkel
Bereich Wonnegau
Auflangen Bergkloster
Burg Rodenstein Domblick Domherr Gotteshilfe Güldenmorgen Gutes Domtal Kaiserpfalz Krötenbrunnen Kurfürstenstück Liebfrauenmorgen
(c) Einzellagen: Adelpfad Äffchen
Alte Römerstraße Altenberg Aulenberg Aulerde Bildstock
Binger Xxxx Blücherpfad Blume Bockshaut Bockstein Bornpfad Bubenstück Xxxxxx Daubhaus Doktor Ebersberg
Edle Weingärten Eiserne Hand Engelsberg
Fels Felsen Feuerberg Xxxxxxxx
Frauenberg Fraugarten Frühmesse Fuchsloch Galgenberg Geiersberg Geisterberg Gewürzgärtchen Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Goldenes Horn
Petersberg Pilgerpfad Rehbach Rheinblick Rheingrafenstein
Sankt Rochuskapelle Sankt Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sybillinenstein Vögelsgärten
Goldgrube Goldpfad Goldstückchen Gottesgarten Götzenborn Hähnchen Hasenbiß Hasensprung Haubenberg Heil Heiligenhaus Heiligenpfad Heilighäuschen Heiligkreuz Herrengarten Herrgottspfad Himmelsacker Himmelthal Hipping
Hoch Hochberg Hockenmühle Hohberg Hölle Höllenbrand Xxxxxxx Xxxxxxxxx Horn Hornberg Hundskopf Johannisberg Kachelberg Kaisergarten Kallenberg Kapellenberg Katzebuckel
Xxxx Kieselberg Kirchberg Kirchenstück Kirchgärtchen Kirchplatte Klausenberg Kloppenberg Klosterberg Klosterbruder Klostergarten Klosterweg Xxxxx Königsstuhl Kranzberg Kreuz Kreuzberg Kreuzblick Kreuzkapelle Kreuzweg Leckerberg Leidhecke Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Liebfrau Liebfrauenberg Liebfrauenthal Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Mandelbrunnen Michelsberg
Mönchbäumchen Mönchspfad Moosberg Xxxxxxxx Nonnengarten Nonnenwingert Xxxxxx Xxxxxxxxx Paterberg Paterhof Pfaffenberg Pfaffenhalde Pfaffenkappe Pilgerstein Rheinberg Rheingrafenberg Rheinhöhe
Ritterberg Römerberg Römersteg Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Rotenfels Rotenpfad Rotenstein Rotes Kreuz Xxxxxxxxxx Sand
Sankt Georgen Saukopf Sauloch Schelmen Schildberg Schloß Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx-Schwätzerchen Schloßhölle Schneckenberg
Xxxxxxxxx Schützenhütte Schwarzenberg Schloß Hammerstein Seilgarten Xxxxxxxxxx Siliusbrunnen Sioner Klosterberg Sommerwende Xxxxxxxxxx Sonnenhang Sonnenweg Sonnheil
Spitzberg
St. Annaberg
St. Julianenbrunnen St. Georgenberg
St. Jakobsberg Xxxxx
Xxxxx-Terassen Xxxxx Steinberg Steingrube Tafelstein Teufelspfad Vogelsang Wartberg
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
(d) Comuni o parti di comuni:
Abenheim Albig Alsheim Alzey Appenheim Armsheim Aspisheim Badenheim Bechenheim Bechtheim Bechtolsheim Bermersheim
Bermersheim vor der Höhe Biebelnheim
Biebelsheim Bingen Bodenheim Bornheim Bretzenheim Bubenheim Budenheim Büdesheim Dalheim Dalsheim Dautenheim Dexheim Dienheim Dietersheim Dintesheim
Dittelsheim-Hessloch Dolgesheim
Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Ebersheim Eckelsheim Eich
Eimsheim Elsheim Engelstadt Ensheim Eppelsheim Xxxxx-Büdesheim Esselborn
Zechberg
Zellerweg am schwarzen Xxxxxxxx
Essenheim Finthen Flomborn Flonheim
Flörsheim-Dalsheim Framersheim Freilaubersheim Freimersheim Frettenheim Friesenheim
Fürfeld Gabsheim
Gau-Algesheim Gau-Bickelheim Gau-Bischofshei Gau-Heppenheim Gau-Köngernheim Gau-Odernheim Gau-Weinheim Gaulsheim Gensingen Gimbsheim Grolsheim
Gross-Winternheim Gumbsheim Gundersheim Gundheim Guntersblum Hackenheim Hahnheim
Hangen-Weisheim Harxheim Hechtsheim Heidesheim Heimersheim Heppenheim Herrnsheim Hessloch Hillesheim
Hohen-Xxxxxx Horchheim Horrweiler Ingelheim Jugenheim
Kempten Kettenheim
Klein-Winterheim Köngernheim Kriegsheim Laubenheim Leiselheim Lonsheim Lörzweiler Ludwigshöhe Mainz Mauchenheim Mettenheim Mölsheim Mommenheim Monsheim Monzernheim Mörstadt
Nack Nackenheim Neu-Bamberg
Nieder-Flörsheim Nieder-Hilbersheim Nieder-Olm
Nieder-Saulheim Nieder-Xxxxxx Nierstein
Ober-Flörsheim Ober-Hilbersheim Ober-Olm Ockenheim Offenheim Offstein Oppenheim Osthofen
1.2.8 Regione determinata Pfalz
(a) Sottoregioni:
Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse
(b) Grosslagen: Bischofskreuz Feuerberg Grafenstück Xxxxxxxxxx Herrlich Hochmess
Partenheim
Pfaffen-Schwabenheim Spiesheim
Sponsheim Sprendlingen Stadecken-Elsheim Xxxxx-Bockenheim Sulzheim Tiefenthal Udenheim Uelversheim Uffhofen Undenheim Vendersheim Volxheim Wachenheim Wackernheim Wahlheim Wallertheim Weinheim Weinolsheim Weinsheim Weisenau Welgesheim Wendelsheim Westhofen
Wies-Xxxxxxxxx Wintersheim Wolfsheim Wöllstein Wonsheim Worms Wörrstadt Zornheim Zotzenheim
Bereich südliche Weinstrasse
Hofstück Höllenpfad Honigsäckel Kloster Liebfrauenberg Kobnert
Königsgarten Mandelhöhe Mariengarten Meerspinne Ordensgut Pfaffengrund Rebstöckel
(c) Einzellagen: Abtsberg Altenberg Altes Xxxx Baron
Benn Xxxx Bergel Bettelhaus
Biengarten Bildberg Bischofsgarten Bischofsweg Bubeneck Burgweg Doktor Eselsbuckel Eselshaut Forst
Frauenländchen Frohnwingert Fronhof Frühmeß Fuchsloch Xxxxxx Geißkopf Gerümpel Xxxxxxxx Gottesacker Gräfenberg Hahnen
Halde Hasen Hasenzeile Heidegarten
Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen
Schloss Ludwigshöhe Schnepfenpflug vom Zellertal Schnepfenpflug an der Weinstrasse
Schwarzerde Trappenberg
Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Höhe Hohenrain Hölle Honigsack
Im Sonnenschein Johanniskirchel Kaiserberg Kalkgrube Kalkofen Kapelle Kapellenberg Kastanienbusch Kastaniengarten Kirchberg Kirchenstück Kirchlöh Kirschgarten Klostergarten Klosterpfad Klosterstück Königswingert Kreuz
Kreuzberg Heidegarten Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Martinshöhe Michelsberg
Münzberg Musikantenbuckel Mütterle Narrenberg Neuberg Nonnengarten Nonnenstück Nußbien Nußriegel Oberschloß Ölgassel Oschelskopf Xxxxxxxxx Paradies Pfaffenberg Reiterpfad Rittersberg Römerbrunnen Römerstraße Römerweg Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
(d) Comuni o parti di comuni:
Albersweiler Albisheim Albsheim Alsterweiler Altdorf Appenhofen Asselheim Arzheim
Bad Dürkheim Bad Bergzabern Barbelroth Battenberg Bellheim Berghausen Biedesheim Billigheim
Billigheim-Ingenheim Birkweiler
Bischheim Bissersheim Bobenheim am Xxxx Böbingen Böchingen
Rosenkranz Rosenkränzel Roter Xxxx Sauschwänzel Schäfergarten Xxxxxxxxxx Schloßgarten Schwarzes Kreuz Seligmacher Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
St. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Steingebiß Xxxxxxxxx Stift Venusbuckel Vogelsang Vogelsprung Wolfsberg Wonneberg Zchpeter
Bockenheim Bolanden Bornheim Bubenheim Burrweiler
Colgenstein-Heidesheim Dackenheim Dammheim
Deidesheim Diedesfeld Dierbach Dirmstein Dörrenbach Drusweiler Xxxxxxxxxx Edenkoben Edesheim Einselthum Ellerstadt Erpolzheim Eschbach Essingen Flemlingen
Forst Frankenthal Frankweiler Freckenfeld Freimersheim Freinsheim Freisbach Friedelsheim Gauersheim Geinsheim Gerolsheim Gimmeldingen Gleisweiler
Gleiszellen-Gleishorbach Göcklingen
Godramstein Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Gräfenhausen Gronau Grossfischlingen Grosskarlbach Grossniedesheim Grünstadt Haardt
Hainfeld Hambach Harxheim Hassloch Heidesheim Heiligenstein Hergersweiler
Herxheim am Xxxx Herxheim bei Xxxxxx Herxheimweyher Hessheim Heuchelheim
Heuchelheim bei Frankental Heuchelheim-Klingen Hochdorf-Assenheim Hochstadt
Ilbesheim Immesheim Impflingen Ingenheim Insheim Kallstadt Xxxxxx
Kapellen
Kapellen-Drusweiler Kapsweyer Kindenheim
Kirchheim an der Weinstrasse Kirchheimbolanden Kirrweiler
Kleinfischlingen Kleinkarlbach Kleinniedesheim Klingen Klingenmünster Knittelsheim Knöringen
Königsbach an der Weinstrasse Lachen/Speyerdorf
Lachen
Xxxxxx in der Pfalz Laumersheim Lautersheim Leinsweiler Leistadt
Lustadt Maikammer Marnheim Mechtersheim Meckenheim Mertesheim Minfeld Mörlheim Morschheim Mörzheim Mühlheim Mühlhofen
Xxxxxxxx an der Weinstrasse Neuleiningen
Neustadt an der Weinstrasse Niederhorbach Niederkirchen Niederotterbach Niefernheim
Nussdorf Oberhausen Oberhofen Oberotterbach Obersülzen Obrigheim Offenbach
Ottersheim/Zellerthal Ottersheim Pleisweiler Pleisweiler-Oberhofen Queichheim Ranschbach Rechtenbach
Rhodt Rittersheim
Rödersheim-Xxxxxx Rohrbach Römerberg Roschbach Ruppertsberg Rüssingen Sausenheim Schwegenheim Schweigen
Schweigen-Rechtenbach Schweighofen
1.2.9 Regione determinata Franken
(a) Sottoregioni:
Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck
(b) Grosslagen: Burgweg Ewig Leben Xxxxxxxxxxxx Herrenberg Hofrat Xxxxxxxxx Kapellenberg Kirchberg
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
(c) Einzellagen: Abtsberg Abtsleite Altenberg Benediktusberg Xxxx
Xxxx-Rondell Bischofsberg Burg Hoheneck Centgrafenberg Cyriakusberg Dabug
Siebeldingen Speyerdorf St. Xxxxxx Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Steinweiler Stetten Ungstein Venningen
Vollmersweiler Wachenheim Walsheim Weingarten Weisenheim am Xxxx Xxxxxx in der Pfalz Winden
Zeiskam Zell Zellertal
Bereich Mainviereck Bereich Xxxxxxxxxxx
Ölspiel Ravensburg Renschberg Rosstal Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Schlosstück Teufelstor
Dachs Domherr Eselsberg Falkenberg Xxxxxxxxxx First Xxxxxxx Fürstenberg Glatzen Harstell
Heiligenberg
Heroldsberg Herrgottsweg Herrrenberg Herrschaftsberg Himmelberg Hofstück Hohenbühl Höll
Homburg Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx-Xxxx Kaiser Xxxx
Xxxx Kalbenstein Kallmuth Kapellenberg Karthäuser Katzenkopf Xxxxxx Kiliansberg Kirchberg Königin Krähenschnabel Kreuzberg Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Lämmerberg Landsknecht Langenberg Lump Mainleite
(d) Comuni o parti di comuni:
Abtswind Xxxxxxxxx Adelshofen Albertheim Albertshofen Altmannsdorf Alzenau Arnstein Aschaffenburg Aschfeld Astheim
Aub
Aura an der Saale Bad Windsheim Bamberg
Marsberg Maustal Paradies Pfaffenberg Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Scharlachberg Xxxxxxxxxx Schwanleite Sommertal Xxxxxxxxxx Sonnenleite Sonnenschein Sonnenstuhl St. Klausen Xxxxx Xxxxx/Harfe Xxxxxxxxx Stollberg
Storchenbrünnle Tannenberg Xxxxxx Teufelskeller Trautlestal Vögelein Vogelsang Wachhügel Weinsteig Wölflein Zehntgaf
Bergrheinfeld Bergtheim Bibergau Bieberehren Bischwind Böttigheim Xxxxxxxxx Xxxxx Buchbrunn Bullenheim Bürgstadt Castell Dampfach Dettelbach Dietersheim
Dingolshausen Donnersdorf Dorfprozelten Dottenheim Düttingsfeld Ebelsbach Eherieder Mühle Eibelstadt Eichenbühl Eisenheim Elfershausen Elsenfeld Eltmann Engelsberg Engental Ergersheim Erlabrunn Erlasee
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx
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