MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2020/2020-1-IT02-KA103-077837
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi
ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA – I ROMA 06
Xxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx
In seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
Nome:
Cognome:
Funzione del rappresentante legale: Da una parte, e
Sig./Sig.ra nome e cognome:
In seguito denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Genere: 🞏 M 🞏 F 🞏 Indefinito
Nazionalità: 1
Indirizzo per esteso:
Indirizzo di posta elettronica:
Telefono:
Anno Accademico:
Ciclo di Studi: 🞏 I Ciclo 🞏 II Ciclo 🞏 III Ciclo 🞏 Ciclo breve Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED:
Anno di corso:
Lo studente gode di:
🞏 Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero Grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad
un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero grant”)
Il contributo finanziario include:
🞏 Un contributo finanziario per bisogni speciali
🞏 Un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Xxxxxxxx, ad eccezione di quelli senza contributo]:
– Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
– Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
– Nome della Banca:
– Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
– IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora
in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e
firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata), come descritto nell’Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da
entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
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2.2 La mobilità
Inizierà il | |
E si concluderà il |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante]; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante | |
Codice ERASMUS (se del caso) | |
Paese |
2.3 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per mesi e
giorni.
Se il Partecipante:
– Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
– Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
– Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Learning Agreement for Studies – sezione “After the mobility”/Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro al mese e Euro per i giorni extra.
3.2 L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di 3
mobilità (come specificato nell’Articolo 2.3), moltiplicato per l’importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi
dell’Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante entro (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
a. 30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti;
b. la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del Partecipante].
Tale prefinanziamento rappresenta [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per studio, l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]
5.2 Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità di studio. [Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di 4
Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso
di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.]
5.3 (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. [Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal Partecipante durante il suo soggiorno all'estero (sia che il Partecipante si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.]
5.4 (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà il Partecipante (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di lavoro). [Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il tirocinante sia provvisto di tale copertura, sia essa stipulata dall’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell’insegnamento è il bulgaro, il croato, il ceco, il danese, l’olandese, l'inglese, l’estone, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l’ungherese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell'Online Linguistic Support OLS), con l'eccezione di madrelingua.
6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche primadella mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
6.2 [Opzionale - solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di insegnamento / formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1🞏 A2🞏 B1🞏 B2🞏 C1🞏 C2🞏
6.3 [Applicabile solo per i Partecipanti che seguiranno un corso di lingua OLS] Il Partecipante seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il Partecipante informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
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ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito ll’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
Nome/cognome/ | Nome/cognome/funzione | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-
plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en
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Articolo 1: Responsabilità
CONDIZIONI GENERALI
essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o
all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può 7
presentare un ricorso al Garante Europeo per la
Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso
di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/documents/applicants/student-charter_it
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