REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO X.XXXXXX XXXXXXXX
DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI
ART. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell’art. 43 della Legge 449/97, dell’art. 28 c. 2 bis della Legge 448/98 dell’art. 26 del D.lgs. n.163/2006 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all’Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
ART. 2 FINALITA’
Le attività di sponsorizzazione devono perseguire:
• lo sviluppo dell’innovazione nell’organizzazione amministrativa
• la realizzazione di maggiori economie
• il miglioramento della qualità dei servizi prestati all’utenza
• il perseguimento di interessi pubblici
• il risparmio di spesa
ART. 3 DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intendono:
• per “contratto di sponsorizzazione” un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Xxxxxx Xxxxxxxx (sponsee), di seguito denominata Azienda, offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato in lavori, opere pubbliche, beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di promuovere, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari nell’ambito delle strutture Aziendali, il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
• per “sponsorizzazione” ogni contributo in lavori, beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente all’Azienda da terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione” di cui al comma precedente;
• per “sponsee” l’Azienda titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di contratti di sponsorizzazione;
• per “sponsor” il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto
pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda;
• per “per spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Azienda per la pubblicità dello sponsor;
• per “manifestazione di interesse” la comunicazione all’Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione
ART. 4
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto - contratto atipico, oneroso ed a prestazioni corrispettive disciplinato dalle norme generali sui contratti - il cui schema tipo, viene approvato contestualmente al presente regolamento.
Ogni contratto deve contenere:
• l’oggetto della sponsorizzazione
• il diritto dello sponsor alla utilizzazione di uno spazio pubblicitario
• la durata
• il corrispettivo della sponsorizzazione
• gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor
• le clausole di tutela rispetto eventuali inadempienze
I contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere:
- le modalità di verifica e controllo;
- la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l’Azienda intende inserire;
- la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione
- le garanzie e le assicurazioni richieste nell’avviso
Per quanto non espressamente indicato nel regolamento si rimanda ai singoli contratti.
Il contratto di sponsorizzazione, quale contratto a titolo oneroso, il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell’art 26 del D.lgs 163/2006, si sostanzia in un’obbligazione di mezzi e non di risultato: lo sponsor quindi si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso.
Il contratto è sottoscritto per lo sponsee dal Direttore Generale o da un suo delegato e per lo sponsor dal legale rappresentante dello sponsor o da un suo delegato.
ART. 5
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR
La scelta dello/degli sponsor, di norma, è effettuata mediante una pubblica selezione preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso contenente l’oggetto e/o le iniziative da sponsorizzare, le modalità e termini entro i quali i terzi possono manifestare all’Azienda Ospedaliera l’interesse e la volontà di attivare contratti di sponsorizzazione.
All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet/portale aziendale, mediante invio alle associazioni di categoria di soggetti potenzialmente interessati ad attivare pubblicità commerciale e/o in altre forme ritenute, di volta in volta, più convenienti ed opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
In ogni caso dell’avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati (es. fornitori)
L’avviso e le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione, sua valorizzazione economica e i conseguenti obblighi dello sponsor;
b) il valore minimo della sponsorizzazione e il costo presunto per la realizzazione dell’iniziativa, con espressa avvertenza che l’Azienda, qualora non venga raggiunta la somma stabilita, si riserva di destinare l’importo ad altra iniziativa, previa comunicazione allo sponsor
c) l’offerta degli spazi pubblicitari e dei luoghi a tal fine utilizzabili
d) la durata del relativo contratto
e) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta nonché i criteri applicati dall’Azienda Ospedaliera per l’individuazione dello/degli sponsor e per l’accettazione delle manifestazioni stesse
L’offerta deve essere presentata, obbligatoriamente, in forma scritta e, di regola, deve indicare:
• il bene, il servizio, il lavoro, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi pubblicitari di interesse nell’ambito delle opportunità offerte;
• l’accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente regolamento nonché l’impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità ad erogare il contributo previsto nei termini e secondo le modalità indicate
L’offerta deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste nell’avviso.
Qualora un soggetto spontaneamente faccia pervenire una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l’Azienda Ospedaliera, valutatane l’opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi nonché alle prescrizioni del presente regolamento, è tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l’offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
ART. 6
INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, ultimo capoverso, a proposito delle offerte spontanee, le iniziative di sponsorizzazione vengono preventivamente individuate nell’ambito di specifici progetti aziendali e/o dipartimentali.
Possono essere oggetto di sponsorizzazione presso l’Azienda Ospedaliera, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia, individuata all’art. 8 del presente Regolamento, le iniziative di seguito elencate a titolo esplicativo ma non esaustivo:
• servizi aggiuntivi e/o integrativi dell’assistenza sanitaria promossi dall’Azienda Ospedaliera o altri beni e servizi tesi al miglioramento del comfort e alla qualità dei servizi
• iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità e nell’Educazione alla Salute
• iniziative di sostegno di cause di utilità sociale
• offerta di beni, servizi, prodotti arredi ecc…
• esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche in disponibilità dell’azienda, compresa l’attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, ai sensi e nel rispetto dell’art. 26 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
• indagini scientifiche
• eventi formativi
• cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture Aziendali
ART. 7
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Azienda Ospedaliera può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee la realizzazione, anche parziale, di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, il collaudo le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
La scelta dello sponsor avviene, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato Comunitario nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.
I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.
Restano comunque sempre a carico dell’Azienda Ospedaliera:
• la validazione e l’approvazione del progetto nelle sue varie fasi
• l’approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie
• le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori
• l’approvazione del collaudo
• la nomina dei collaudatori
L’Azienda resta estranea a tutti i rapporti dello Sponsor con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli periodici, per il tramite del Dirigente Responsabile della Direzione Attività Tecniche Integrate o di un suo delegato, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per gli contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ART. 8 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI
Tenuto conto di specifiche finalità strategiche aziendali, è consentito all’Azienda acquisire sponsorizzazioni per l’organizzazione di eventi formativi per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e della qualità delle prestazioni al di fuori della procedura definita nel presente regolamento, purché ciò avvenga in applicazione dell’art. 43 della Legge n. 449/97 e dell’art. 28 c. 2 bis della Legge n. 448/98, nel rispetto della normativa ECM, nonchè secondo principi di chiarezza e trasparenza con esclusione di conflitti di interesse.
ART. 9
DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI E CASI DI ESCLUSIONE
Le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento non sono consentite all’interno dei reparti di degenza ospedaliera, presso gli ambulatori, il pronto soccorso, le camere mortuarie e i luoghi di culto.
L’Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
• ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli scopi istituzionali dell’ente ospedaliero;
• ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative od una lesione della propria dignità;
• la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di opportunità generale
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:
• prodotti farmaceutici
• prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana
• servizi di onoranze funebri
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico e a sfondo sessuale
• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
Sono altresì inammissibili le offerte presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l’Azienda Ospedaliera.
ART. 10 COMMISSIONE DI GARANZIA
Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente regolamento con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 8 e 9 è istituita una Commissione di garanzia costituita dal:
▪ Dirigente Responsabile della Direzione Affari Generali e Xxxxxx o suo delegato, con funzioni di Presidente
▪ Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff Comunicazione, Informazione, Marketing e Qualità o suo delegato
▪ Dirigente Responsabile della Direzione Acquisizione di beni e di servizi o suo delegato
Tale Commissione decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti ed esprime parere vincolante sull’individuazione delle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull’eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor.
Esprime, inoltre, in via preventiva, parere vincolante sulla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione: pertanto, l’eventuale parere negativo, debitamente motivato, impedisce l’attivazione del contratto.
La Commissione di garanzia è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Qualora oggetto di sponsorizzazione siano iniziative, eventi o progetti per la cui valutazione è richiesta una specifica e particolare competenza tecnico-scientifica, la Commissione di Garanzia, così come composta e definita, è integrata da due membri uno dei quali è individuato nel Direttore dell’Ufficio Innovazione Ricerca Governo Clinico e Valutazione della performance sanitaria e l’altro è scelto, in ambito aziendale, tra esperti della materia.
La Commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall’art. 7 del presente Regolamento, è così composta e definita:
▪ Dirigente Responsabile della Direzione Attività Tecniche Integrate o suo delegato con funzioni di Presidente
▪ Dirigente Responsabile della Direzione Affari Generali e Xxxxxx o suo delegato
▪ Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff Comunicazione, Informazione, Marketing e Qualità o suo delegato
▪ Dirigente Responsabile della Direzione Acquisizione di beni e di servizi o suo delegato
▪ Eventuale professionista dell’Azienda esperto della materia oggetto di contratto
ART. 11 RECESSO
In ogni contratto deve essere prevista clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell’Azienda Ospedaliera, rechi danni all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 12
UTILIZZO DEI PROVENTI E ASPETTI FISCALI
Le somme incassate dall’Azienda Ospedaliera mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nel bando e definite nei singoli contratti.
Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese come indicato all’art.2 del presente Regolamento: pertanto, le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione saranno destinate al finanziamento di altre iniziative secondo gli accordi interni cui si fa rinvio e di cui sarà data apposita rendicontazione.
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma determinata nel contratto per il sostegno della sponsorizzazione medesima.
L’Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge.
INADEMPIENZE
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno
ART.14 TUTELA DEI MARCHI
I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’Azienda Ospedaliera prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’Azienda Ospedaliera può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.
Art. 15
RISERVA ORGANIZZATIVA
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Azienda Ospedaliera attraverso l’Ufficio di Staff Comunicazione, informazione, marketing e qualità il cui Referente è Responsabile del procedimento.
E’ tuttavia facoltà dell’Azienda Ospedaliera, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, affidare in convenzione e collaborazione l’incarico per il reperimento di possibili sponsor ad agenzie di pubblicità.
ART. 16 RESPONSABILITA’
Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica in Via Albertoni n. 15 – 40133 Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff Comunicazione, Informazione, Marketing e Qualità o suo delegato
I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all’applicazione del regolamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.
ART. 18 NORME TRANSITORIE
Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.
ART. 19 DECORRENZA
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.