CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
IL COMANDO UNITÀ FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI
E
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Il COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI, di seguito denominato
“CUFAA”, nella persona del Comandante, Generale di Corpo d’Armata Xxxx X’Xxxxxx, e il CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI, di seguito denominato
“CONAF”, nella persona del Presidente Nazionale, Dottore Forestale Xxxxxxx Xxxxxxxx,
VISTI i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, quale Forza Armata in servizio permanente di Pubblica Sicurezza, definiti dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’Ordinamento Militare e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);
VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell’ambiente attribuiti all’Arma dei Carabinieri, in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO che il CUFAA esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei Comandi dipendenti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei Carabinieri dall’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, di compiti in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
VISTO che il CONAF, Ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 7 gennaio 1976, n. 3, è un organismo esponenziale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con il compito di promuovere e coordinare le attività di aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti all’Albo, articolato in Federazioni Regionali e Ordini Provinciali;
Protocollo d’intesa tra il CUFA e il CONAF
VISTO che gli iscritti al CONAF hanno, tra l’altro, competenze in ordine alle attività di valutazione, ispezione, controllo della qualità e certificazione delle produzioni agroalimentari, alla conduzione delle analisi fisico-chimico-microbiologiche dei prodotti agricoli e prodotti agro-industriali, nonché ai processi di trasformazione alimentare;
CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito formativo e informativo, massimizzi il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla tutela del territorio agrario e montano, delle risorse idriche, della biodiversità della flora e della fauna, nonché della gestione della sicurezza territoriale, ambientale, naturalistica, idrogeologica, agronomica, fitosanitaria e alimentare, favorendo l’integrità delle componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e la regolazione dei fondamentali cicli biogeochimici, contrastandone le alterazioni, gli inquinamenti e l’impatto del ciclo illegale dei rifiuti;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO D’INTESA
Art. 1
Ambiti di collaborazione
1. Il presente Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra il CUFAA e il CONAF, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
– la promozione della sostenibilità nella gestione e nella tutela delle risorse ambientali, nonché della sicurezza territoriale e del mondo rurale, ambientale, naturalistica, idrogeologica, agronomica, fitosanitaria e alimentare, con riferimento:
• all’inquinamento, al traffico illecito e allo smaltimento illegale dei rifiuti;
• alle risorse idriche e all’aria;
• alla gestione della sicurezza alimentare;
• alla biodiversità, alla flora e alla fauna;
• alle emergenze fitosanitarie;
• al benessere animale, soprattutto nei luoghi di lavoro e di produzione;
• alla prevenzione e repressione dei reati connessi con gli incendi boschivi;
• alla prevenzione e alla gestione dei rischi ambientali, dei disastri naturali e dei dissesti idrogeologici;
• alla tutela e al controllo degli elementi del verde pubblico e privato, con particolare riguardo al patrimonio arboreo e alla qualità sui relativi standard urbanistici;
• alla tutela dei consumatori mediante controlli sul ciclo di produzione e distribuzione dei
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Protocollo d’intesa tra il CUFA e il CONAF
prodotti agroalimentari;
– lo sviluppo di attività di studio e di ricerca, nonché di progetti sperimentali;
– la pianificazione di campagne e specifiche attività di sopralluogo e di controllo, rilievi e indagini statistiche, nei settori sopradetti;
– l’organizzazione di:
• attività didattiche e formative reciproche nelle materie di interesse comune, attraverso la pianificazione di convegni, conferenze e seminari, inclusi corsi di laurea e master, anche al fine del rilascio dei crediti formativi di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del regolamento per la formazione professionale continua CONAF 3/2013;
• attività di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dei militari del CUFAA.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l’interesse della collettività.
Art. 2
Modalità esecutive
1. In relazione alle forme di collaborazione reciproche le Parti interesseranno le proprie articolazioni territoriali, impegnandosi a dare ampia diffusione alle iniziative realizzate, attraverso gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, uffici stampa).
2. Le Parti, sulle tematiche sopra descritte, elaboreranno linee guida e predisporranno specifici piani di azione con calendarizzazione e definizione degli impegni.
3. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.
Art. 3
Privacy e sicurezza delle informazioni
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
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