CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
PER GLI XXXX 0000-0000
L’anno 2010 il giorno 10 del mese di marzo in Genova con la presente scrittura privata.
Tra
REGIONE LIGURIA in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con sede a Genova, Via Fieschi, codice fiscale 00849050109, nella persona di XXXXX XXXXX, nato a Francavilla Fontana (BR) il 7 settembre 1947, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia
E
la Società “TRENITALIA S.p.A.". con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 - codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, rappresentata da XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Novi Ligure (AL) il 17 luglio 1953, nella sua qualità di Responsabile della Divisione Passeggeri Regionale
premesso che
1) TRENITALIA è la Società del gruppo F.S. che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda “Trasporto” da “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni” con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
2) TRENITALIA è in possesso di licenza n. 1 del 23 maggio 2000 rilasciata con
D.M. 73-T per Io svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 02/2000;
3) il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi:
x. Xxxxxxxxxxx CEE n. 1191/69 che stabilisce l’obbligo dell’Autorità competente di compensare economicamente l'impresa su cui gravano “obblighi di servizio pubblico”, ovvero quegli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni;
b. Direttiva 91/440/CEE “relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;
c. decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59”, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, l’articolo 9 che al comma 1 delega alle regioni funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A., ora Trenitalia S.p.A., al comma 2 prevede, per quanto riguarda tali servizi, il subentro delle Regioni allo Stato nel rapporto con F.S. S.p.A., ora Trenitalia S.p.A., con la conseguente stipula dei relativi contratti di servizio;
d. legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia di trasporto pubblico locale” , in attuazione del richiamato D.lgs. n. 422/97;
e. Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n. 188 “Attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE”;
f. regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle compensazioni
risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità, integrando quanto previsto dal Regolamento CEE n 1191/69;
g. legge 24 dicembre 2007, n.244, che all’art.2, comma 461,
fissa le disposizioni che l’Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
h. legge 9 aprile 2009, n. 33, che con l’art. 7, comma 3 ter, “al fine di garantire l’efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale” integra il comma 1 del d.lgs. 422/97, prevedendo per i contratti relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati, una durata minima non inferiore ai 6 anni, rinnovabili per altri 6.
4) le fonti di finanziamento necessarie all’erogazione del corrispettivo dovuto dalla REGIONE LIGURIA a TRENITALIA sono state definite nell’ambito dei provvedimenti di seguito richiamati:
a. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000;
b. legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Legge finanziaria per il 2009);
x. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 24 dicembre 2008 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e Legge regionale n. 20 del 3 giugno 2009 di variazione al bilancio di previsione per l’anno 2009;
d. legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che all’art.25, comma 2, nello stanziare 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 al fine di consentire la sottoscrizione dei contratti di servizio tra le Regioni e TRENITALIA S.p.A., subordina il trasferimento delle risorse, tra l’altro, alla ottimizzazione dei servizi;
e. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del ………………… di ripartizione delle sopracitate risorse.
f. legge regionale n.51 del 10 novembre 2009 in materia di investimenti in materiale rotabile ferroviario;
g. legge regionale n. 64 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
h. accordo preliminare per il rinnovo del Contratto di servizio 2009-2014 per il trasporto ferroviario regionale tra TRENITALIA S.p.A. e la REGIONE LIGURIA del
23 giugno 2009.
5) Nel 2004 la Regione Liguria, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 422/91, ha bandito la gara per l’assegnazione del servizio ferroviario regionale che non è stata assegnata; in quanto le offerte presentate non sono risultate conformi al capitolato di gara.
6) in attuazione di quanto disposto dal D. lgs 422/97, negli anni sono stati stipulati tra la Regione Liguria e Trenitalia SpA i seguenti Contratti:
- 2001;
- 2002-2003;
- 2004-2005;
- Addendum 2007;
infine con DGR 1723/2007 la Giunta regionale ha autorizzato Trenitalia in via provvisoria, con decorrenza 1 gennaio 2008, nelle more della stipula del nuovo Contratto, alla prosecuzione dell’effettuazione dei servizi previsti dal programma di esercizio;
7) il Contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra REGIONE LIGURIA e TRENITALIA, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
8) il Contratto di servizio deve avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura nel bilancio regionale e deve essere strutturato in modo da assicurare all'impresa di trasporto la sostenibilità economico-finanziaria;
9) il Contratto di servizio deve avere una durata pluriennale tale da consentire all'impresa che gestisce il servizio un'adeguata programmazione delle attività sul piano industriale e commerciale, con particolare riguardo al potenziamento e all’ammodernamento del materiale rotabile, al fine di assicurare un livello crescente della qualità dei servizi all’interno di un quadro economico sostenibile;
10) il mantenimento dell'equilibrio economico -finanziario del Contratto viene assicurato attraverso un corrispettivo determinato in modo da compensare i costi
da sopportare per l'erogazione del servizio, tenuto conto degli introiti da tariffa, nonché dell'incidenza sui costi del fenomeno inflativo;
11) TRENITALIA e la REGIONE LIGURIA hanno condiviso un programma di servizi di trasporto e di servizi connessi sulla base della valorizzazione economica proposta da TRENITALIA;
12) la REGIONE LIGURIA si impegna ad assicurare a TRENITALIA la certezza della corresponsione del corrispettivo ed, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del medesimo;
13) le Parti concordano che, ove i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto non fossero sufficienti ad assicurare il pagamento del corrispettivo pattuito, TRENITALIA rimodulerà la tipologia e/o il perimetro dei servizi oggetto del Contratto in modo da mantenere l'equilibrio economico finanziario della gestione;
14) le Parti riconoscono l’esigenza di un adeguamento e di uno sviluppo continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità, utilizzando lo strumento della modifica condivisa, alle scadenze annuali programmate, degli orari, con l’ausilio delle valutazioni dell’efficienza ed efficacia del servizio, effettuate mediante la rilevazione dei carichi sui singoli treni attraverso un’indagine semestrale che rilevi saliti, discesi e presenti a bordo per ciascuna delle linee e delle stazioni comprese nel programma di esercizio, rilevazione che TRENITALIA si impegna a fornire;
15) le Parti riconoscono che la necessaria attività di pianificazione e adeguamento continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità richiede adeguati strumenti e tecniche per:
- la valutazione di costi e ricavi del servizio;
- la rilevazione dei carichi sui treni;
- il monitoraggio della qualità del servizio erogato;
- la rilevazione della soddisfazione dei clienti-utenti;
16) le Parti riconoscono la necessità di adeguare costantemente la qualità dei servizi e di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio riconducibili ai seguenti punti:
- trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico;
- valorizzazione del ruolo della rete dei servizi ferroviari;
- ristrutturazione della rete dei servizi di trasporto pubblico in base al concetto dell’intermodalità;
- incremento del livello qualitativo dei servizi, ottenibile anche tramite investimenti in nuove tecnologie;
- incremento qualitativo e quantitativo dell’informazione sui servizi resa all’utenza;
- risanamento ambientale ed incremento dei livelli di sicurezza pedonale e veicolare;
17) le Parti, ai fini dell’operatività del sistema di monitoraggio e nello spirito dei principi della riforma, riconoscono l’opportunità di perfezionare nel presente Contratto il sistema di penalità e premi atti ad incentivare TRENITALIA al miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell’utenza;
18) le Parti, considerato che il trasporto ferroviario riveste una natura di servizio pubblico, riconoscono che lo stesso non può essere sospeso né interrotto per nessun motivo, salvo che per le cause previste nel presente Contratto;
19) TRENITALIA dichiara che non applicherà il sistema dei prezzi del presente Contratto ai fini della definizione del corrispettivo riguardante i servizi resi per l’anno 2008, non rivendicando alcuna integrazione rispetto alle risorse nel frattempo trasferite direttamente dallo Stato con i Decreti Legge 8 aprile 2008,
n. 60 e 25 giugno 2008, n.112; per parte sua la REGIONE LIGURIA non effettuerà, per l’anno 2008, detrazioni a titolo di penale come meglio definito al successivo Articolo 5.
CONSIDERATO CHE
Non è richiesta la documentazione antimafia per TRENITALIA ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art.1, comma 2, lett. a), lett. c)
VISTO
- La dichiarazione sostitutiva con atto notorio, resa ai sensi di legge del Rappresentante di TRENITALIA, che la società è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS-INAIL, cod. identificativo pratica CIP 2008043145708 emesso in data ;
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Art.1 (Premesse ed Allegati)
1.Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito chiamato per brevità “Contratto”.
Art.2 (Struttura del Contratto)
1. Il Contratto è strutturato in cinque distinte sezioni, articolate come segue: Art. 1 (Premesse ed Allegati);
Art. 2 (Struttura del Contratto); SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto);
Art. 4 (Durata);
Art. 5 (Regolamentazioni anno 2008)
Art. 6 (Termini e modalità di esecuzione);
Art. 7 (Prezzi per la produzione dei servizi - Corrispettivi - Ricavi); Art. 8 (Erogazione del corrispettivo);
Art. 9 (Canone di accesso all’infrastruttura);
Art. 10 (Variazioni dei Prezzi - Variazione dei servizi richiesti dalla REGIONE LIGURIA e Minimo Garantito);
Art. 11 (Interruzione e soppressione dei servizi – Servizi in caso di sciopero); Art. 12 (Penali e detrazioni di corrispettivo);
Art. 13 (Investimenti)
Art 14 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto); SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 15 (Tariffe);
Art. 16 (Qualità del servizio)
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 17 (Dati di esercizio ed Economico - Gestionali);
Art. 18 (Monitoraggio e sistema delle penalità e premialità); SEZIONE QUARTA: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 19 (Informazione ai viaggiatori); Art. 20 (Reclami)
Art. 21 (Carta dei Servizi); SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 (Controversie tra le parti); Art. 23 (Clausola fiscale);
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
1. La REGIONE LIGURIA affida a TRENITALIA, che accetta, l’organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati del presente Contratto.
2. Il Contratto disciplina, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 422/97, i
rapporti tra la REGIONE e TRENITALIA in merito all’esercizio dei servizi di trasporto di cui al comma 1 sulle direttrici di traffico ricadenti nel territorio ligure e su quelle che, pur interessando il territorio di altre Regioni, sono state assegnate alla REGIONE LIGURIA in base all'utilizzo
prevalente di detti servizi. Tali relazioni di traffico sono dettagliatamente illustrate nel programma di esercizio di cui all’Allegato n. 1.
3. La REGIONE LIGURIA corrisponde a TRENITALIA – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 – un corrispettivo, calcolato sulla base dei prezzi dei servizi corrispondenti alle categorie e caratteristiche dei servizi prodotti e sulla base dei ricavi complessivi previsti, da traffico e diversi, di importo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto.
Art. 4 (Durata)
1. Il Contratto ha durata di sei anni a decorrere dall'1.1.2009 (uno gennaio duemilanove).
2. La REGIONE LIGURIA conferma l’intendimento di procedere alla scadenza del presente Contratto all’affidamento dei servizi attraverso procedura ad evidenza pubblica, fatta salva la possibilità di verificare eventuali oggettivi reali benefici, rivenienti da significativi incrementi della qualità dei servizi offerti, da un piano di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile assegnato ai servizi eserciti sul territorio regionale, dalla riduzione dei costi conseguenti ad un efficientamento della gestione, che possano giustificare il rinnovo del presente Contratto per ulteriori sei anni.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del Contratto stesso o del completamento delle procedure per l’affidamento del servizio, a far data dall'1.1.2015 (uno gennaio duemilaquindici), TRENITALIA si obbliga - su formale richiesta della REGIONE LIGURIA, da presentarsi almeno 12 (dodici) mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale - a continuare a svolgere i servizi oggetto del presente Contratto, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi. Durante tale periodo le Parti devono concordare le condizioni tecniche, economiche e finanziarie del periodo di eventuale ulteriore “continuità del servizio”.
Art. 5
(Regolamentazioni anno 2008)
Il corrispettivo per i servizi regionali svolti nel periodo dal 1° gennaio al
31 dicembre 2008, al netto dei ricavi tariffari, è stabilito, a titolo ricognitivo, in euro 66.902.016,85 più I.V.A., oltre le quote di competenza della REGIONE LIGURIA corrisposte dallo Stato direttamente a TRENITALIA in forza dei Decreti legge 8 aprile 2008, n.60 e 25 giugno 2008, n.112.
Le Parti riconoscono che sul predetto importo saranno operate per i servizi non resi le seguenti detrazioni di corrispettivo:
per le soppressioni senza servizio sostitutivo, escluse quelle originate da cause di forza maggiore;
per servizi non effettuati per scioperi del personale Trenitalia S.p.A., oltre il limite del 30% del valore del corrispettivo dovuto;
non sono considerate inadempienze le riduzioni del servizio causate da scioperi del personale del Gestore della Rete e da scioperi generali.
Le Parti riconoscono che sul predetto importo non saranno operate ulteriori detrazioni o rivendicazioni di alcun genere per qualsivoglia titolo, ivi comprese penali o altre forme di indennizzo.
Art. 6
(Termini e modalità di esecuzione)
1. TRENITALIA esercisce il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente Articolo 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale di cui all’Allegato n. 1, assicurando i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato n. 2 sezione C e nel rispetto degli standard qualitativi di seguito menzionati.
2. Il Programma di Esercizio di cui al precedente comma 1, da consegnare alla REGIONE LIGURIA 15 giorni prima dell’attivazione dell’Orario, trova riscontro nell’Orario Ufficiale ed è strutturato secondo la seguente ripartizione:
- codice identificativo del treno
- relazione di traffico
- stazione di origine – stazione di arrivo
- orari di servizio
- periodicità
- giorni di esercizio annui
- treni*km di servizio annui
- ore di servizio annue offerte al pubblico
- tempo di percorrenza
- lunghezza del percorso
- composizione del treno
- tipologia di materiale di norma utilizzato
- posti a sedere,
il Programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’Orario complessivo ed in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione.
3. I servizi di trasporto previsti dal Programma di esercizio devono essere effettuati esclusivamente su rotaia, ad eccezione di quanto di seguito stabilito.
TRENITALIA effettua il servizio con modalità automobilistica nei seguenti casi:
- servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel Programma di Esercizio di cui all’Allegato n. 1;
- servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo Articolo 11.
- nei casi disciplinati agli Articoli 8 e 10 nonché in altri casi da concordare tra le Parti.
4. TRENITALIA è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal Programma di esercizio, curando e garantendo:
a) manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile secondo le specifiche del Piano di manutenzione vigente per ciascun tipo di rotabile;
b) pulizia interna ed esterna del materiale rotabile;
c) interventi nei confronti delle altre aziende del Gruppo FS per la pulizia dei locali di stazione;
d) le condizioni di sicurezza.
5. TRENITALIA, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della REGIONE LIGURIA.
6. Non è consentito il subappalto dei servizi di trasporto su rotaia.
7. In esito a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), in merito all’attribuzione a ciascuna Regione delle risorse che scaturiranno dalla compartecipazione all’accisa sul gasolio, alla scadenza del primo triennio di validità del Contratto, le Parti potranno concordare la ridefinizione delle modalità di esecuzione e delle condizioni tecniche ed economico-finanziarie in relazione al servizio offerto.
Art. 7
(Prezzi per la produzione dei servizi – Corrispettivi – Ricavi)
1. La REGIONE LIGURIA, a fronte dell’erogazione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi scelti ed acquistati, dà atto che il prezzo complessivo per la produzione dei servizi per l’anno 2009 risulta pari a euro 151.248.640,00, così composti:
prezzo sostenuto da TRENITALIA per l’accesso all’infrastruttura nei termini definiti nell’Allegato n. 2, sezione A, risulta pari a euro 22.835.371,00; prezzo annuo per lo svolgimento dei servizi di trasporto acquistati –(servizi di trasporto) - pari a euro 120.010.066,00, definito tenendo conto delle caratteristiche del servizio nella Regione Liguria ed in linea con i valori della Contabilità regolatoria del 2006, efficientati ed aggiornati al 2009; prezzo annuo per lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto - come definiti nell’Allegato n. 2 sezione C (servizi connessi) - stimati in euro 7.348.203,00;
importo previsto salvo conguaglio Carta Tutto Treno Liguria pari a euro 730.000;
importo previsto per l’effettuazione di treni straordinari per eventi turistici/fieristici pari a euro 80.000;
importo previsto per lo sviluppo pari a euro 245.000.
2. Per l’anno 2009 il valore dei ricavi da tariffa e da altri servizi ammonta a
56.107.411 euro.
3. A fronte degli obblighi e delle prestazioni posti a carico di TRENITALIA con il presente Contratto, la REGIONE LIGURIA riconosce un corrispettivo, che - unitamente al valore delle quote degli ammortamenti del materiale rotabile cofinanziato dalla REGIONE LIGURIA ed alle risorse derivanti dalla ripartizione dei fondi stanziati con legge n. 2 del 28/1/2009, erogate direttamente a TRENITALIA, nella misura di 21.696.171,00 (oltre IVA al 10%) - assicura la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari. Per l'anno 2009, il corrispettivo risulta pari a euro 70.405.199,00 (oltre IVA al 10%) al netto del valore degli ammortamenti. Qualora, nell’arco della validità del presente Contratto, si modificassero le modalità di erogazione delle risorse derivanti dalla ripartizione dei fondi stanziati con legge n. 2 del 28/1/2009, il corrispettivo contrattuale sarà incrementato dell’importo equivalente alla quota parte trasferita alla REGIONE LIGURIA, in ogni caso in misura non inferiore all’importo di 21.696.171,00 (oltre IVA al 10%), salva l’applicazione di quanto previsto al successivo comma
8 del presente articolo, nonché all’art. 8, commi 3 e 4.
4. Il valore degli ammortamenti di cui al comma precedente, per l’anno 2009, ammonta a:
2.541.000,00 per il residuo accantonato fino al 31/12/2008; 498.859,00 per la quota relativa al 2009;
per gli anni seguenti verrà computata la quota annua del valore degli ammortamenti.
5. Nell’anno 2010 la REGIONE LIGURIA corrisponderà a TRENITALIA un contributo pari a euro 1.818.182,00 (oltre IVA al 10%) al fine di consentire l’integrazione tariffaria Trenitalia/AMT per gli anni 2009 e 2010 ed inoltre euro 454.545 (oltre IVA al 10%) quale maggior corrispettivo.
Fino alla scadenza del 31/12/2010 TRENITALIA conferma l’ammissione a bordo dei treni circolanti nell’area del Comune di Genova dei viaggiatori muniti di “titoli di viaggio agevolati integrati”. Oltre detto termine tali titoli continueranno ad essere considerati integrati solo nel caso in cui il Comune di Genova preveda un’apposita compensazione per garantire a TRENITALIA i mancati introiti.
6. A partire dal 2011 e per tutta la durata del Contratto la REGIONE LIGURIA incrementa il corrispettivo di cui al comma 3 di un ammontare annuo pari a euro 1.363.636,00 (oltre IVA al 10%).
7. L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge regionale 31/98, a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie vigenti all’atto di sottoscrizione del presente Contratto e tiene, altresì, conto del progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, derivante dall’efficientamento della gestione dei servizi.
La REGIONE LIGURIA prende atto, inoltre, che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, TRENITALIA ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale FS in virtù dell’applicazione del CCNL vigente all’atto della stipulazione del presente Contratto.
8. Per gli anni a decorrere dal 2010, fino alla scadenza del Contratto, i prezzi dei servizi saranno aggiornati annualmente al tasso d’inflazione programmato fissato dal Governo nel DPEF. La REGIONE LIGURIA aggiornerà il corrispettivo annuale in misura adeguata al prezzo dei servizi acquistati - al netto dei ricavi da traffico fissati nella misura minima di euro 50.207.411,00 aggiornati di anno in anno in base alle dinamiche cui all’Articolo 15, nonché degli altri ricavi - al fine di consentire il permanere dell’equilibrio economico - finanziario del Contratto. Al mantenimento dell’equilibrio economico - finanziario concorrono anche tutti gli stanziamenti pluriennali operati dalla Regione disciplinati dalla legge regionale in materia di investimenti in materiale rotabile ferroviario.
9. La REGIONE LIGURIA, al fine di migliorare la sicurezza sui servizi di trasporto pubblico ferroviario, ritiene opportuno garantire, nell’ambito del territorio regionale, il libero accesso ai soli treni regionali agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza appartenenti ai Corpi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco.
10. Le Parti stimano che la riduzione di ricavi di cui ai commi 2 e 8 del presente articolo ammonti ad un valore stimato di euro 100.000 su base annua che troverà copertura nei fondi già stanziati nel presente Contratto. Tale valore verrà aggiornato in funzione della dinamica tariffaria definita dal presente Contratto (Articolo15).
Le modalità attuative dei provvedimenti di cui al presente comma sono rimandate ad un apposito protocollo d’intesa da sottoscriversi tra le Parti successivamente all’entrata in vigore del presente Contratto.
Art. 8
(Erogazione del Corrispettivo)
1. La REGIONE LIGURIA si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui agli Allegati n. 1 e 2.
2. Le fonti di finanziamento necessarie all'erogazione del corrispettivo dovuto dalla Regione a Trenitalia sono definite da appositi provvedimenti statali e regionali. La Regione si impegna a trasferire a Trenitalia tutte le risorse derivanti da finanziamenti statali e le ulteriori risorse regionali destinate al trasporto ferroviario.
3. Qualora si verificassero riduzioni dei trasferimenti di cui al comma precedente o ritardi nell’erogazione degli stessi, su atto di interpello di TRENITALIA, la REGIONE LIGURIA dovrà formalizzare entro 60 giorni l’impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti, specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura.
4. Qualora la REGIONE LIGURIA non proceda a formalizzare l’impegno di cui al comma precedente entro i termini fissati, TRENITALIA procederà, anche in corso d’orario, alla riprogrammazione quantitativa e/o qualitativa dei servizi, previa comunicazione alla Regione.
In ogni caso resta ferma la facoltà di TRENITALIA, valutata la gravità dell’inadempimento, di procedere alla risoluzione del Contratto, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio per i successivi sei mesi.
5. Il corrispettivo annuo di cui all’Articolo 7, oltre IVA, sarà erogato dalla Regione a Trenitalia in quattro rate trimestrali da corrispondersi entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle fatture trimestrali posticipate emesse da Trenitalia, che dovranno essere corredate dall'attestazione relativa al servizio effettivamente svolto nel trimestre, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3. Decorso tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora pari al saggio legale ratione temporis vigenti.
6. L’importo di ciascuna delle prime tre rate trimestrali è pari ad un quarto del corrispettivo complessivo annuale; la quarta rata è pari all’80% di un quarto del corrispettivo complessivo annuale.
7. Entro 60 giorni dall’emissione di apposita fattura, emessa successivamente alla riunione del Comitato Tecnico di Gestione di cui all’Articolo 14, la Regione provvederà all'erogazione della quota finale di conguaglio tenuto conto degli eventuali importi derivanti da premi, penali, riduzioni del corrispettivo. Decorso suddetto termine, dovranno essere corrisposti gli interessi moratori pari al saggio legale ratione temporis vigenti.
8.TRENITALIA deve intestare la fattura a: XXXXXXX XXXXXXX, Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l’accredito del pagamento.
9. I corrispettivi previsti dal presente Contratto saranno oggetto di ricontrattazione fra le Parti qualora:
- vengano introdotte unilateralmente modifiche normative, nuove agevolazioni o gratuità tariffarie rispetto a quelle di cui all’articolo 9 comma 4 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31;
- la REGIONE LIGURIA adotti provvedimenti legislativi che non permettano l’applicazione di quanto stabilito al successivo all’Articolo15;
- la REGIONE LIGURIA emetta un provvedimento normativo che vari in diminuzione l’importo delle sanzioni a carico dei viaggiatori (Allegato n. 5).
Art. 9
(Canone di accesso all’infrastruttura)
1. I prezzi dei servizi di cui al precedente Articolo 7 comprendono le somme effettivamente pagate a titolo di canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI per l’utilizzo delle tracce orarie, relative a ciascuna corsa compresa nel programma di esercizio. Esse devono intendersi al netto delle eventuali penali comminate a TRENITALIA in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. 188/2003.
2. Restano a carico di TRENITALIA le eventuali somme dovute al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, per canoni non attinenti il servizio ferroviario regionale oggetto del Contratto.
Art. 10
(Variazioni dei Prezzi - Variazione dei servizi richiesti dalla REGIONE LIGURIA e Minimo Garantito)
1. TRENITALIA con un anticipo di almeno 10 (dieci) mesi rispetto a ciascun cambio orario ufficiale trasmetterà alla REGIONE LIGURIA il programma di esercizio prevedibile su cui procedere all’approvazione.
2. Qualora la XXXXXXX XXXXXXX xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla trasmissione del programma d’esercizio intenda confermare quanti/qualitativamente i servizi acquistati in precedenza, si procederà senza alcuna variazione di corrispettivo complessivo di cui all’Articolo 7, fatto salvo l'adeguamento del prezzo del servizio al tasso di inflazione programmata.
3. Analogamente, al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto senza variazione di corrispettivo complessivo, le Parti procederanno, di comune intesa, ad una modifica quantitativa e/o qualitativa dei chilometri di servizio in aumento o in diminuzione non superiore allo 0,20 % (zero virgola venti per cento) dei chilometri programmati nell’Allegato n. 1.
4. La XXXXXXX XXXXXXX xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla trasmissione del programma d’esercizio di cui al comma 1 qualora non intenda confermare quanto acquistato in precedenza, e fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, provvederà a richiedere una variazione, quantitativa e/o qualitativa dei medesimi.
5. TRENITALIA entro 10 giorni dalla richiesta presenterà alla REGIONE LIGURIA un prospetto analitico dei relativi corrispettivi. Eventuali incrementi di produzione saranno valorizzati secondo quanto previsto all’Allegato n. 2 sezione B.
6. Una volta concluso il procedimento di cui al comma precedente, le Parti provvederanno a predisporre e siglare i nuovi allegati contrattuali.
7. La REGIONE LIGURIA comunque garantisce a TRENITALIA, per tutta la durata del presente Contratto, un corrispettivo minimo annuo corrispondente alla somma dei seguenti importi:
Per l’anno 2009
Corrispettivo storico: euro 66.902.017,00
Ulteriori stanziamenti regionali: euro 3.503.182,00 Per l’anno 2010
Corrispettivo storico: euro 66.902.017,00
Ulteriori stanziamenti regionali: euro 5.770.909,00 Dal 2011
Corrispettivo storico: euro 66.902.017,00
Ulteriori stanziamenti regionali: euro 4.861.818,00
A fronte delle suddette risorse, TRENITALIA fornirà il servizio coerente ai prezzi previsti dal presente Contratto così come stabilito al punto 13 delle premesse.
8. TRENITALIA, previa motivata comunicazione alla REGIONE LIGURIA può procedere a modifiche concordate del servizio per l'effettuazione di lavori programmati di
migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria; in tal caso si applica quanto previsto ai precedenti commi 3 e 5.
9. Al fine di permettere la condivisione del programma di esercizio sostitutivo che minimizzi i disagi ai viaggiatori, TRENITALIA comunica preventivamente alla REGIONE LIGURIA le variazioni temporanee del programma di esercizio in occasione di lavori programmati, non riguardanti la manutenzione ordinaria, sulle sedi fisse e sedi a binario, con un anticipo minimo di 60 giorni e comunque prima di procedere alla comunicazione al pubblico.
Nel caso in cui il servizio sostitutivo venga assicurato con autobus si applica il normale corrispettivo per i servizi su gomma.
10. La REGIONE LIGURIA corrisponde ogni anno a TRENITALIA un importo pari a euro 80.000,00 + IVA per l’effettuazione di treni straordinari per eventi turistici/fieristici (elencati nell’Allegato n. 12 sezione A) sulla base dei prezzi definiti dall’Allegato n. 2 maggiorati del 20% ovvero dei prezzi stabiliti all’Allegato n. 12 sezione B per i servizi effettuati con materiale storico.
Su tali treni saranno ammessi i viaggiatori in possesso di biglietto a tariffa specifica, temporaneamente verranno applicati i prezzi della prima classe della tariffa 39/9 ed applicazione sovraregionale.
11. Ulteriori o eventuali treni straordinari, rispetto al precedente comma, potranno essere programmati in accordo tra TRENITALIA ed i soggetti pubblici e privati richiedenti, i quali dovranno farsi carico degli oneri relativi calcolati sulla base dei prezzi definiti nell’Allegato n. 2 maggiorati del 20% ovvero dei prezzi stabiliti all’Allegato n. 12 sezione B per i servizi effettuati con materiale storico.
Art. 11
(Interruzione e soppressione dei servizi – Servizi in caso di sciopero) L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da TRENITALIA per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, nonché salvo le cause di sospensione del servizio disposte dalle Autorità. Questi eventi non comportano riduzioni del corrispettivo a condizione che la circolazione sia ripristinata al più presto, ancorché in forma sostitutiva, assicurando un’adeguata informazione alla clientela.
Le soppressioni del servizio per cause imputabili a TRENITALIA o al gestore dell’infrastruttura, non comportano riduzioni del corrispettivo a condizione che sia garantito un adeguato servizio sostitutivo, assicurando un’adeguata informazione alla clientela.
Nel caso in cui il servizio sostitutivo venga assicurato con autobus, si applica il normale corrispettivo per i servizi su gomma.
3. In caso di sciopero TRENITALIA si impegna a comunicarlo tempestivamente alla REGIONE LIGURIA e, ai viaggiatori e garantisce l’erogazione dei servizi minimi riportati nell’Allegato n. 1 sezione A1 (Treni garantiti in caso di sciopero) e individuati con accordo, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, tra TRENITALIA e le Organizzazioni Sindacali, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per i servizi non effettuati in caso di sciopero, la Regione riconosce il 30% del corrispettivo dovuto, al fine di garantire le attività operative e gestionali che devono comunque essere assicurate anche durante il verificarsi di tali evenienze.
Art. 12
(Penali e detrazioni di corrispettivo)
1. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, fatto salvo quanto previsto all’Art.13 comma 5, le parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e premialità (Allegato n. 6), non potrà superare l’1,33% del valore del Contratto, fermo restando il mantenimento delle detrazioni per le interruzioni e/o soppressioni del servizio.
2. Non potranno essere conteggiati ai fini dell’applicazione del sistema delle penalità, i fatti non imputabili a TRENITALIA (cause di forza maggiore,
sospensioni del servizio disposte dalle autorità, scioperi, cause RFI) per i quali possono essere disposte solo detrazioni di corrispettivo.
Art. 13 (Investimenti)
1. La Regione e Trenitalia, al fine di garantire un adeguato rinnovo del materiale rotabile si impegnano per un investimento complessivo di 100 milioni di euro da finanziare attraverso la capacità di autofinanziamento di Trenitalia, derivante dalla stipula del nuovo Contratto e da un finanziamento regionale di 2,6 mln di euro all’anno per 24 anni, come previsto dalla legge regionale in materia di investimenti in materiale rotabile ferroviario, salvo quanto previsto all’Articolo 7 comma 8.
Il piano di rinnovo comprensivo della tempistica e della tipologia di materiale rotabile è riportato in Allegato n. 13.
2. TRENITALIA condivide con REGIONE LIGURIA la necessità di:
adeguare la sagoma delle gallerie nella tratta Sestri Levante – La Spezia, al fine di consentire la circolabilità dei treni ad alta capacità di più recente costruzione;
definire un piano di allineamento dei marciapiedi, per agevolare l’accesso dei viaggiatori ai treni;
progettare l’installazione di tornelli in alcune stazioni (principalmente Genova Brignole, Genova Principe, Savona e Sestri Levante), per consentire l’accesso ai binari solo ai viaggiatori muniti di titolo di viaggio.
Allo scopo le Parti convengono sulla necessità di aprire un tavolo di lavoro con il Gestore della infrastruttura, in modo da coordinare e integrare le rispettive iniziative e responsabilità. Ove necessario, al tavolo verranno coinvolti anche i referenti delle società Grandi Stazioni e Centostazioni, per gli aspetti di rispettiva competenza. Quanto sopra anche per disciplinare gli impegni cui al comma 4 dell’Articolo 6 e alla successiva sezione quarta.
Le Parti convengono sul seguente Cronoprogramma:
entro il 30.09.2010 adeguamento sagoma gallerie.
Entro il 30.09.2011 realizzazione del piano di allineamento marciapiedi
3. TRENITALIA si impegna ad attuare la sperimentazione del progetto di bigliettazione elettronica finanziato dalla REGIONE LIGURIA nei tempi e nei modi definiti dalla REGIONE LIGURIA tenendo conto delle difficoltà tecniche operative segnalate da TRENTALIA.
L’ulteriore implementazione del sistema sarà concordata tra le parti.
4. TRENITALIA e la REGIONE LIGURIA condividono l’obiettivo di rinnovo del materiale rotabile, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili con la recente legge n. 2/2009, art. 25, comma 1 (quota parte di 960 milioni di euro) e ricercando altre modalità integrative di finanziamento.
5. La ritardata o mancata attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente Articolo, comporta una penale di valore pari a quanto da TRENITALIA percepito, in caso di tardata consegna, dalle ditte fornitrici di materiale rotabile. Tale ammontare sarà riutilizzato per interventi di ammodernamento del parco del materiale rotabile circolante in Liguria.
Art. 14
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato” composto da:
a. due rappresentanti della XXXXXXX XXXXXXX,
x. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXX,
0. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della REGIONE LIGURIA, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di TRENITALIA.
3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nell’interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle
controversie nonché all'applicazione delle penali e dei premi. A tale scopo il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno entro la fine del mese di Marzo.
4. Per ogni anno di validità del presente Contratto il Comitato ha inoltre la funzione di stabilire i valori di consuntivo degli importi di cui all’Articolo 7, a fronte dei quali verrà definito l’importo della fattura di saldo.
5. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 15 (Tariffe)
1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, TRENITALIA adotta tariffe conformi ai criteri stabiliti dalla Regione nella D.G.R. n.146/2002 e sue successive modifiche in particolare per quanto riguarda le tipologie di titoli di viaggio ed il rispetto delle fasce tariffarie individuate dalla medesima D.G.R.
2. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto TRENITALIA adotta il sistema tariffario vigente descritto nell’Allegato n. 4, sia per i servizi che si svolgono all’interno del territorio regionale (ivi comprese le integrazioni tariffarie vigenti), sia per quanto riguarda l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali come da AS/39/40, per i viaggi attraverso due o più Regioni.
3. La dinamica tariffaria, individuata dalle parti nell’arco di validità del presente Contratto, prevede, a far data dal 1°gennaio 2011, un adeguamento delle tariffe da traffico pari al 5% e per gli anni successivi pari all’indice FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati).
4. Qualora la REGIONE LIGURIA adotti un provvedimento legislativo che non permetta di adeguare le tariffe, la stessa riconoscerà a TRENITALIA la quota corrispondente all'aumento atteso rispetto a quanto previsto al comma 3.
5. Ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie stabilite dalla REGIONE LIGURIA dovranno essere recepite attraverso apposite variazioni al presente Contratto, variazioni che dovranno prevedere la totale copertura dei relativi oneri.
6. Per quanto riguarda gli operatori in servizio di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale 31/98, si specifica che essi hanno diritto alla libera circolazione unicamente se muniti di biglietto gratuito emesso su presentazione di apposite credenziali rilasciate dal proprio Comando, che attesti la natura del servizio e la necessità dell’uso dei treni di TRENITALIA.
7. In corrispondenza delle stazioni di cui all’Allegato n. 5 sezione B, TRENITALIA si impegna a non applicare alcun sovrapprezzo ai viaggiatori, che, all’atto della salita in treno, richiedano l’acquisto del biglietto a bordo.
8. TRENITALIA si impegna a presentare alla Regione un Progetto Antievasione con i relativi programmi annuali e a comunicare, con cadenza annuale, i risultati raggiunti in merito
9. Gli importi delle sanzione/regolarizzazione/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all'Allegato n. 5 sezione A.
Art. 16 (Qualità del servizio)
1. TRENITALIA si impegna ad effettuare i servizi ferroviari nel rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato n. 6 con particolare riguardo ai fattori di:
a) puntualità e affidabilità dei servizi;
b) pulizia e manutenzione del materiale rotabile;
c) comfort e composizione dei treni;
d) rete di vendita;
e) informazione alla clientela.
La REGIONE LIGURIA e TRENITALIA si danno reciprocamente atto che la disciplina, gli standard di qualità, i parametri quantitativi e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti tenendo conto della natura pubblica del servizio stesso. In particolare, il sistema delle penalità e delle detrazioni di corrispettivo è definito a tutela dell’utenza regionale.
2. REGIONE LIGURIA e TRENITALIA convengono di caratterizzare le prestazioni di servizio di cui al presente Contratto con standard di qualità e di quantità, individuando specifici indicatori, possibilmente oggettivi e misurabili, e stabilendo indici con valori di base rapportati al quadro di riferimento attuale.
3. REGIONE LIGURIA e TRENITALIA, per le finalità di cui ai commi precedenti, nonché per la determinazione del sistema della premialità di cui all’Allegato n. 6, individuano un gruppo di indicatori di qualità fissandone lo standard iniziale e i valori obiettivo da conseguire nel corso di validità del presente Contratto.
4. Nel ricercare la massima soddisfazione dei bisogni espressi dalla clientela, TRENITALIA pone particolare attenzione alle necessità connesse all’abbattimento delle barriere architettoniche per i viaggiatori diversamente abili e per tutte le persone a mobilità ridotta; in particolare il programma di esercizio, di cui all’Allegato n. 1 sezione A2, individua i treni con accesso facilitato.
5. TRENITALIA si impegna a garantire l’esercizio dei servizi in condizioni di sicurezza, sia per quanto riguarda la gestione degli impianti e la manutenzione del materiale rotabile, sia per quanto riguarda l’ambiente di lavoro del personale.
6. Il personale preposto ai servizi di guida e di controllo dovrà essere munito di tessera di riconoscimento visibile al pubblico, nella quale siano riportati gli estremi di identificazione aziendale.
7. Trenitalia, in caso di forte perturbazione del servizio, si riserva di valutare, sulla base dell’andamento della circolazione e previo accordo fra le Sale Operative competenti, la possibilità di ammettere i viaggiatori muniti di titolo di viaggio a tariffa regionale o sovraregionale su treni IC o Eurostar City senza pagamento di cambio servizio. Alla clientela sarà data comunicazione tramite annunci sonori.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 17
(Dati di esercizio ed economico - gestionali)
1. TRENITALIA si impegna a presentare annualmente alla REGIONE LIGURIA i dati di esercizio di cui all’Allegato n. 1 comprensivi delle seguenti informazioni:
- l’indicazione del materiale rotabile impiegato per categoria (C1-C4)
- il totale dei Km e delle ore di servizio
2. TRENITALIA, si impegna a presentare i dati relativi alla frequentazione dei servizi offerti con le modalità indicate al successivo Articolo18 comma 4.
3. TRENITALIA, si impegna a presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla REGIONE LIGURIA una tabella dell’asset del materiale rotabile secondo lo schema di cui all’Allegato n. 9.
4. TRENITALIA, inoltre, si impegna a presentare, entro il mese di giugno di ogni anno, alla REGIONE LIGURIA i dati economico - gestionali secondo lo schema di cui all’Allegato n. 14.
Art. 18
(Monitoraggio e sistema delle penalità e premialità)
1. TRENITALIA si impegna a collaborare con la REGIONE LIGURIA agevolando lo svolgimento del monitoraggio e fornendo sia i dati la cui rilevazione è posta a suo carico, nel rispetto della tempistica prevista dagli allegati, sia ogni altra informazione ritenuta necessaria da entrambe le parti. Tutti i dati sono trasmessi su supporto informatico.
2. Al fine di consentire un monitoraggio continuo dei servizi effettuati, TRENITALIA si impegna a:
a) trasmettere alla Regione, su supporto informatico in formato “treno nazionale”, con i relativi files di decodifica di record, il database relativo al programma di esercizio per i treni del trasporto regionale, nonché il database relativo ai servizi di competenza extra-regionale che interessano il territorio ligure, con le seguenti scadenze:
- per le modifiche al servizio entro la settimana successiva ad ogni modifica;
- per ogni nuovo programma di esercizio su base annuale almeno 6 giorni prima dell’entrata in vigore;
questo al fine di garantire il funzionamento di ORIT (Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti), di cui all’articolo 13 della l.r. 31/98, nonché il servizio internet della Regione denominato “Orario Integrato dei Trasporti”.
b) Mettere a disposizione a favore della Regione, a titolo gratuito, n.1 utenza dei sistemi informativi di circolazione di R.F.I. (PIC WEB) secondo il profilo di accesso “Committente/cliente di impresa ferroviaria”;
3. TRENITALIA si impegna inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie all’attività del Comitato di Verifica e Monitoraggio dell’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e REGIONE LIGURIA per l’attuazione della delega prevista dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 422/97, prendendo parte, quando necessario, alle sedute dello stesso.
4. TRENITALIA si impegna, inoltre, a trasmettere su supporto informatico, in formato Excel o ad esso compatibile, i dati relativi alle frequentazioni di ciascun treno del programma di esercizio e di tutti i treni che interessano il territorio regionale, specificando, a seguito delle campagne annuali di rilevazione, per ogni stazione il numero dei passeggeri saliti, di quelli discesi e di quelli presenti. La Regione si impegna a mantenere la riservatezza dei dati di cui al presente comma e ad utilizzarli ai soli fini di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. TRENITALIA fornisce con cadenza mensile (entro il giorno 15 del mese successivo) le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità di cui all’Allegato n. 3. La Regione valuta le risultanze di tali rilevazioni e indica le eventuali azioni di miglioramento.
6. La valutazione del rispetto degli standard di qualità definiti nell’Allegato
n. 6 sarà effettuata attraverso il monitoraggio dei seguenti aspetti del servizio:
- rispetto degli indici di puntualità e affidabilità dei servizi
- rispetto degli standard di qualità nelle attività di pulizia del materiale rotabile
- efficienza degli impianti di illuminazione
- funzionamento delle porte di accesso
- efficienza degli impianti di condizionamento (ove presenti) e di riscaldamento
- efficienza dei servizi igienici
- rispetto della composizione programmata dei treni
- rispetto degli impegni assunti in ordine al sistema di vendita
- rispetto degli obblighi inerenti l'informazione sui servizi.
7. La REGIONE LIGURIA può effettuare rilevazioni campionarie, sui treni di cui all’Allegato n. 1 e negli impianti del trasporto ferroviario regionale, svolte in contraddittorio tra personale della Regione, a ciò incaricato ed adeguatamente formato - sia dipendente che esterno (ed in tal caso incaricato da soggetti riconosciuti da entrambe le parti come indipendenti e terzi rispetto ad esse) - , ed il personale delegato di TRENITALIA.
8. Tali rilevazioni sono effettuate secondo metodologie e procedure concordate tra le Parti per le vie brevi, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio di cui all’Allegato n. 6; a tale scopo l’Allegato n. 7 riporta la scheda-tipo per le rilevazioni.
9. Le risultanze delle suddette rilevazioni costituiranno l’elemento per il computo delle relative sanzioni/premialità, come definito in Allegato n. 6.
10. Qualora vi sia l’impossibilità di effettuare dette rilevazioni come descritto al precedente comma, la REGIONE LIGURIA provvede, con lettera raccomandata A/R, ad inoltrare l’avviso di violazione entro 10 giorni dalla data di accertamento della medesima. TRENITALIA, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla REGIONE LIGURIA le proprie controdeduzioni mediante raccomandata A/R. La REGIONE LIGURIA, entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra, nel caso in cui non le ritenga valide, e comunque, entro 60 giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare mediante raccomandata A/R la notifica della penalità applicata, secondo quanto definito nell’Allegato n. 6, corredata dalle
motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da TRENITALIA.
11. Per quanto riguarda la valutazione della qualità del servizio di pulizia delle carrozze, TRENITALIA:
- avrà cura di verificare, mediante appositi e regolari controlli, il rispetto dei programmi di pulizia previsti dai capitolati con le ditte appaltatrici;
- concorda con la Regione sull’opportunità di affidare ad un soggetto indipendente e terzo rispetto alle parti un incarico in merito alla valutazione della qualità del servizio di pulizia delle carrozze, al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di pulizia previsti dal presente Contratto;
12. A tal fine la Regione provvederà ad individuare il soggetto terzo e ad erogare a questo l’importo del corrispettivo dovuto, individuato nel limite di euro 100.000,00 annuali IVA compresa a valere sui fondi regionali per il trasporto ferroviario, che saranno computati in diminuzione sull'importo del corrispettivo relativo al saldo della quarta rata annuale; contestualmente la Regione ridurrà ogni anno per tale importo l’ammontare delle penali o delle detrazioni che saranno quantificate. Nel caso in cui l’ammontare delle penali o detrazioni al netto dei premi non sia sufficiente alla copertura dell’ammontare di cui sopra la Regione provvederà alla copertura con fondi propri.
13. La REGIONE LIGURIA provvederà a trattenere l’importo complessivo delle penali dalla rata di saldo del corrispettivo di cui al precedente Articolo 8. Ove l’importo delle penali addebitate a TRENITALIA dovesse superare l’importo dei premi dalla medesima conseguiti, la somma risultante dalla compensazione fra le suddette penali/premialità sarà destinata annualmente, sulla base delle proposte del Comitato Tecnico (Articolo 14), dalla Giunta regionale ad interventi inerenti il miglioramento del servizio di trasporto ferroviario regionale ovvero al ristoro della clientela non più di una volta l’anno ed in misura non superiore all’equivalente di una mensilità, secondo le modalità definite in Allegato n. 11.
SEZIONE QUARTA: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art.19 (Informazione ai viaggiatori)
1. TRENITALIA si impegna a fornire le informazioni ai viaggiatori riguardanti l’orario del servizio, le tariffe, le sanzioni e le modalità di acquisto dei biglietti.
2. Il rispetto degli impegni assunti da TRENITALIA riguardo all’informazione ai viaggiatori nelle stazioni e fermate, anche impresenziate, sarà verificato, per ciascuna di esse, mediante le rilevazioni di cui al precedente Articolo 18 comma 7.
3. Le informazioni di cui al precedente comma 1 possono essere garantite tramite l’affissione di apposite locandine o anche per mezzo di monitor gestiti da TRENITALIA. Qualora REGIONE LIGURIA riscontri la mancanza dell’informazione da avviso a TRENITALIA tramite posta elettronica. TRENITALIA entro 5 giorni lavorativi si impegna a ripristinare le informazioni mancanti. In caso di mancato ripristino entro i termini previsti si applicano le sanzioni di cui all’Allegato n. 6.
4. TRENITALIA si impegna a garantire l’informazione sull’andamento dei treni di loro interesse agli abbonati annuali tramite l’invio di SMS.
5. TRENITALIA si impegna a sottoporre alla REGIONE LIGURIA un programma di miglioramento della qualità anche nell’ambito dell’informazione all’utenza.
6 TRENITALIA e REGIONE LIGURIA, nell’ambito del tavolo tecnico di cui all’Articolo 13 comma 2 propongono ad RFI progetti di sviluppo/miglioramento dell’informazione in stazione.
7. La REGIONE LIGURIA si impegna, a seguito di comunicazione scritta da parte di TRENITALIA, ad inviare una nota ai Comuni interessati da fenomeni di vandalizzazione delle apparecchiature di stazione funzionali al servizio alla clientela affinché adottino opportuni provvedimenti per garantirne la tutela e la funzionalità.
Art. 20 (Reclami)
1. TRENITALIA si impegna a fornire ai viaggiatori una risposta essenziale e corretta ad ogni richiesta di chiarimenti o reclamo ricevuti in forma scritta (lettera, fax o e-mail), entro 30 giorni, inviando copia alla REGIONE LIGURIA delle risposte solo per le richieste indirizzate anche alla REGIONE LIGURIA. TRENITALIA assicura la "tracciabilità" del reclamo al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Per le segnalazioni dell’utenza indirizzate e trattate direttamente dalla REGIONE LIGURIA, nonché per le eventuali interpellanze ed interrogazioni consiliari, TRENITALIA si impegna ad agevolare l'istruzione delle pratiche fornendo i dati in suo possesso con la massima sollecitudine e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Art. 21 (Carta dei servizi)
1. TRENITALIA elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente (art 2 comma 461 lg 24/12/1007 n°244, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994) e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto.
2. Le Parti prendono atto della Carta dei Servizi 2009 (duemilanove) allegata al presente Contratto (Allegato n. 8).
3. Per gli anni successivi al 2009 (duemilanove) TRENITALIA si impegna a trasmettere alla REGIONE LIGURIA la Carta dei Servizi entro il 31 marzo di ogni anno, nonché a pubblicarla nei successivi 30 (trenta) giorni sul proprio sito internet.
SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 (Controversie tra le parti)
1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Genova. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 23 (Clausola fiscale)
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Contratto è a carico della Società “TRENITALIA S.p.A.” mentre l’I.V.A. sul corrispettivo è a carico della REGIONE LIGURIA, quale destinataria della prestazione.
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.1.lett. b), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.
Redatto in triplice esemplare ad un unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
GENOVA, 10 marzo 2010
REGIONE LIGURIA Xxxxx Xxxxx
SOCIETA’ TRENITALIA S.p.a Xxxxxxxxx Xxxxxxx