Contratto di assicurazione
TERMINI E CONDIZIONI
GARANZIA DI RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA CARRENTALS
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – associazioni dei consumatori – associazioni intermediari – per contratti semplici e chiari
INDICE
PREMESSA… pag.3
GLOSSARIO E DEFINIZIONI…………………………………………………………………………………………..…pag.4 SEZIONE 1 – NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE……………………………………………………………pag.6 Art. 1 – Sanzioni Internazionali............................................................................………………………………….pag.6 Art. 2 - Dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze del rischio………………………………….pag.6 Art. 3 - Durata dell’assicurazione…………………………………………………………………………………….…pag.6 Art. 4 – Pagamento del Premio…………………………………………………………………………………………..pag.6 Art. 5 – Condizioni di assicurabilità e obblighi dell’Assicurato……………………………………………………pag.6 Art. 6 – Modifica della copertura da parte dell’Assicurato…………………………………………………………pag.7 Art. 7 – Legge applicabile e Foro competente………………………………………………………………………..pag.7 Art. 8 – Diritto di ripensamento……………………………………………………………………………………….…pag.7 SEZIONE 2 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE………………………………………………………pag.8 Art. 9 – Oggetto della copertura…………………………………………………………………………………………pag.8 SEZIONE 3 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI………………………………………………………………………….pag.9 Art. 10 – Limitazioni applicabili alla Polizza………………………………………………………………………..…pag.9 Art. 11 – Validità territoriale della copertura……………………………………………………………………….…pag.9 Art. 12 – Esclusioni…………………………………………………………………………………………………….….pag.9 SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO I SINSITRI…………………………………………………………….…..pag.10 Art. 13 – Modalità di denuncia del Sinistro…………………………………………………………………………...pag.11 Art. 14 – Pagamento dell’Indennizzo da parte dell’Assicuratore…………………………………………………pag.11 Art. 15 – Come presentare un reclamo………………………………………………………………………………..pag.11 ALLEGATO 1 – ARTICOLI DEL CODICE CIVILE……………………………………………………………………..pag.12 INFORMATIVA PRIVACY…………………………………………………………………………………………………pag.16
PREMESSA
La polizza “Rimborso della Franchigia CarRentals” costituisce un contratto assicurativo collettivo ad adesione stipulato tra CarRentals in qualità di Contraente collettivo e Europ Assistance SA in qualità di Assicuratore.
Tutti coloro che hanno stipulato un Contratto di autonoleggio di durata inferiore ai 3 mesi con una Compagnia di noleggio auto tramite il sito web del Contraente collettivo possono attivarne la copertura in virtù del contratto assicurativo collettivo, diventando quindi Assicurati in conformità con le presenti condizioni e potendo denunciare un Sinistro direttamente contro Europ Assistance SA, nella sua qualità di Assicuratore.
L’Assicurato può scegliere una delle quattro seguenti tipologie di prodotti assicurativi:
- Formula 1: Rimborso della Franchigia CarRentals "Standard” (IB1900310ITST0)
- Formula 2: Rimborso della Franchigia CarRentals "Standard” (IB1900310ITST1)
- Formula 3: Rimborso della Franchigia CarRentals "Premium” (IB1900310ITPR2)
- Formula 4: Rimborso della Franchigia CarRentals "Premium” (IB1900310ITPR3)
A ciascun prodotto assicurativo corrispondono specifiche coperture, descritte nella tabella di cui all’articolo 8.
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.
Assicurato/Voi: la persona, fisica o giuridica, nell'interesse della quale è stipulata la Polizza collettiva nonché titolare del diritto all'eventuale Indennizzo e soggetto che aderisce alla Polizza collettiva mediante il pagamento del relativo premio al Contraente.
Assicuratore/Noi: Europ Assistance S.A Irish Branch, la cui sede principale è sita in 0xx Xxxxx, 0-0 Xxxx Xxxx, Xxxxxx 0, X00X0X0, Xxxxxxx, iscritta al Registro delle imprese irlandese con il numero 907089. Europ Assistance
S.A. è una compagnia disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese, con sede legale in Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, iscritta al Registro delle imprese di Nanterre con il numero 450 366
405. Europ Assistance S.A., operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch, è sottoposta in Francia all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 0 xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 0.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.
Società di autonoleggio: Compagnia di noleggio dell'autoveicolo tramite il sito web dell’Assicurato collettivo.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Società e si obbliga a pagare il Premio. In questo caso il contraente è XxxXxxxxxx.xxx, Inc. è un’azienda iscritta al Registro delle imprese del Nevada con il n° NV 20141684035 e sita in 000 000xx Xxxxxx XX, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 00000 (XXX).
Contratto di autonoleggio: Contratto firmato dall’Assicurato per il noleggio dell'autoveicolo dopo averlo prenotato sul sito web del Contraente.
Disastro naturale:Terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni ed eventi naturali simili. Evento Dannoso: l’accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più Sinistri.
Franchigia del Noleggio: l’importo a carico dell’Assicurato in caso di danneggiamento dell'autoveicolo in virtù del Contratto di autonoleggio.
Furto: Sottrazione fraudolenta o tentativo di sottrazione fraudolenta del Veicolo a noleggio.
Incidente: Qualsiasi evento improvviso, imprevedibile ed esterno che provochi danni all'autoveicolo noleggiato durante il periodo di copertura.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale l’Assicuratore presta la garanzia e/o la prestazione prevista.
Perdita: uno o più danni/deterioramenti del Veicolo a noleggio a seguito di un Incidente o Furto, che ricade in copertura.
Periodo di Copertura: periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione. In questo caso per polizza si intende questa polizza collettiva "Rimborso della Franchigia CarRentals".
Premio/Premio Lordo: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate. Pubblica via: Qualsiasi strada asfaltata utilizzabile dal pubblico generale.
Sinistro: il verificarsi dell’Evento Dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Telaio: Parte inferiore del Veicolo a noleggio, ad esclusione di paraurti, ruote, pneumatici e cerchioni.
Terrorismo: Qualsiasi azione di queste (lista non esaustiva): ricorso alla forza, alla violenza o alla minaccia da parte di una persona o gruppo che agisce da solo o per conto di un governo per motivi politici, religiosi, ideologici o equivalenti al fine di influenzare l’operato di un governo e/o instillare il terrore nel pubblico.
Veicolo a noleggio: Veicolo noleggiato dall’Assicurato a una Compagnia di noleggio auto in virtù di un Contratto di autonoleggio.
SEZIONE 1 – NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 – Sanzioni Internazionali
Art. 2 – Dichiarazioni inesatte o reticento relative alla valutazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del Premio per l'intera annualità).
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione inizia al momento del ritiro del Veicolo a noleggio da parte dell'Assicurato, previa corresponsione del Premio assicurativo al Contraente se la copertura viene acquisita lo stesso giorno o prima della stipula del Contratto di autonoleggio.
Se la copertura viene attivata dopo la stipula del Contratto di autonoleggio, la stessa inizierà il giorno dell'attivazione, previa corresponsione del Premio assicurativo al Contraente.
Il mancato pagamento del Premio assicurativo non influisce sulla copertura se l’Assicurato è in grado di dimostrare l’assenza di negligenza in tal senso.
L’assicurazione termina alla data di fine del Contratto di autonoleggio, con un massimo di 3 mesi.
Il Premio è pagato con effetto liberatorio dall’Assicurato al Contraente che sarà tenuto a rimetterlo all’Assicuratore.
Art. 4 – Pagamento del Premio
L’importo del Premio che l’Assicurato deve pagare dipende dal livello di copertura scelto ("Standard” o "Premium”) oltre che dalle caratteristiche del Contratto di autonoleggio. Al momento dell'adesione l’Assicurato dovrà effettuare un unico pagamento al Contraente mediante carta di credito e tale Premio coprirà l’intera durata della Polizza. L’importo del Premio assicurativo appare sulla pagina di prenotazione di xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xx) in caso di attivazione su internet, oppure telefonicamente in caso di adesione per telefono.
Se, dopo il pagamento del canone di attivazione con carta di credito, l’Assicurato dà istruzione alla banca di non procedere al pagamento e/o invia alla stessa richiesta di cancellazione del pagamento del canone di attivazione (e, a conseguenza di ciò, il canone di attivazione non viene pagato per intero entro la data di scadenza), l’attivazione della copertura della Polizza non entra in vigore.
L’Assicurato ha diritto a ricevere un rimborso integrale del Premio sia in caso di esercizio del diritto di ripensamento di cui all’art. 7, ovvero in caso di recesso dalla Polizzada parte dell’Assicurato prima della data di entrata in vigore del Contratto di autonoleggio.
Art. 5 – Condizioni di assicurabilità e obblighi dell’assicurato
L’operatività della copertura oggetto della presente Polizza, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
§ soddisfare tutte le condizioni e i criteri di guida, come indicato nel Contratto di autonoleggio;
§ aver firmato un Contratto di autonoleggio ed aver acquistato una polizza assicurativa a copertura di danni (ossia, copertura per responsabilità civile verso terzi o contro tutti i rischi, tra cui i danni al Veicolo a noleggio e responsabilità civile) e Furto del Veicolo a noleggio, con Franchigia a carico dell’Assicurato in caso di danni o Furto del Veicolo a noleggio;
§ rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili nel paese in cui è stato firmato il contratto oltre che in quello in cui viene usato il Veicolo a noleggio;
§ guidare il Veicolo a noleggio nel rispetto delle condizioni del Contratto di autonoleggio;
§ aver fornito i documenti richiesti per permettere all’Assicuratore di esaminare l’Evento Dannoso, necessari ai fini della prova della Perdita.
Al fine di evitare Incidenti o Furti, l’Assicurato deve adempiere ai seguenti obblighi:
§ Fare sempre attenzione a non lasciare incustodite le chiavi del Veicolo a noleggio.
§ Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia il Veicolo a noleggio.
§ Utilizzare sempre la benzina corretta.
§ Evitare tutto ciò che potrebbe portare ad un aggravamento delle spese iniziali inutili per la riparazione dei danni Notificarci il Sinistro immediatamente, secondo quanto precisato nella sezione IV
§ Fornirci una descrizione fedele e veritiera del Sinistro e delle sue conseguenze.
§ Permetterci di determinare in modo ragionevole la causa e l’importo della Perdita e l’operatività della nostra copertura.
§ Fornirci tutte le informazioni rilevanti in modo fedele e veritiero. A tal riguardo, vi chiediamo di fornirci le ricevute originali.
Art. 6 - Modifica della copertura da parte dell’Assicurato
L’Assicurato può richiedere la modifica della copertura in qualsiasi momento prima che il Contratto di autonoleggio entri in vigore. A tal fine è necessario effettuare le richiesta per telefono. Per i contatti si può consultare il seguente sito: xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xx. La modifica della copertura può essere accettata con effetto immediato e confermata su richiesta mediante invio all’Assicurato di una nuova E-mail di conferma.
Art.7 - Legge applicable e Foro competente
Questa Polizza e ogni questione relativa alla sua interpretazione, validità o gestione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di Residenza o domicilio elettivo del Contraente.
Art. 8 – Diritto di ripensamento
In caso di vendita a distaza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione, il Contraente ha il diritto di recedere dalla Polizza stessa. Il Contraente, entro i termini sopra menzionati, dovrà dare comunicazione scritta all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicuratore provvederà a rimborsare l’importo del Premio pagato (esclusa l’imposta), purché non si siano verificati Sinistri che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento. La data di recesso coinciderà con la data di invio della lettera raccomandata, di cui farà fede il timbro postale.
SEZIONE 2 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Art. 9 – Oggetto della copertura
Qualora l’Assicurato sia parzialmente o totalmente responsabile di un Incidente ai sensi del Contratto di autonoleggio, oppure in caso di Furto del Veicolo a noleggio, l’Assicuratore si impegna a rimborsare all’Assicurato la somma indicata a titolo di Franchigia del Noleggio richiesta all’Assicurato dalla Società di autonoleggio, previa emissione della relativa fattura. Durante il Periodo di Copertura di questa Polizza è coperta solo una Franchigia del Noleggio.
Di seguito si riporta la tabella con la tipologia di danni coperti, che varia a seconda della tipologia formula acquistato.
Livello di copertura Tipo di danni coperti | Garanzia “Rimborso della Franchigia CarRentals” "Standard” (IB1900310ITST0) | Garanzia “Rimborso della Franchigia CarRentals” "Standard” (IB1900310ITST1) | Garanzia “Rimborso della Franchigia CarRentals” "Premium” (IB1900310ITPR2) | Garanzia “Rimborso della Franchigia CarRentals” "Premium” (IB1900310ITPR3) |
Danni materiali alla carrozzeria e ai paraurti del Veicolo a noleggio (strisci, ammaccature) come conseguenza di un Incidente o Furto, ivi compresi gli accessori (antenna radio, tergicristalli, serrature, retrovisori interni ed esterni) | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Parti in vetro del Veicolo a noleggio (parabrezza, finestrini, anche scorrevoli e posteriori, tettuccio panoramico, fari anteriori e posteriori, retrovisori esterni) | Non coperto | Coperto per unaammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Ruote e pneumatici | Non coperto | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Tetto | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Telaio | Non coperto | Non coperto | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Parti meccaniche dell'autoveicolo (sterzo, trasmissione, freni, chiusura centralizzata, batteria) | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Perdita delle chiavi | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
Spese di gestione del fornitore relative al Danneggiamento o Furto dell’auto | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio | Coperto per un ammontare pari alla Franchigia del Noleggio |
SEZIONE 3 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Art. 10 – Limitazioni applicabili alla Polizza
In caso di Incidente con terzi identificati, la copertura della Polizza non è operante nella misura in cui la Franchigia del Noleggio ti sarà rimborsata dalla Società di autonoleggio dopo aver ricevuto l’indennizzo dall’assicuratore di tali terzi.
Art. 11 – Validità territoriale della copertura
La Polizza fornisce copertura assicurativa in tutto il mundo ad eccezione dei seguenti paesi e territori: Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Iran.
Art. 12 – Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura della Polizza i danni causati da:
• spese amministrative diverse dalle spese di gestione del fornitore ai sensi del Contratto di autonoleggio relative ai Danni o al Furto del Veicolo a noleggio (costi di fermo, perdita del diritto di godimento del bene, costi dovuti alla perdita di valore dell'autoveicolo, costi di pulizia e di traino);
• ruote, pneumatici e parti in vetro del Veicolo a noleggio (parabrezza, finestrini, anche scorrevoli e posteriori, tettuccio panoramico, luci anteriori e posteriori, retrovisori esterni) e fanali in base alla presente Polizza. Questa esclusione si applica solo alla “Formula 1”;
• Telaio del Veicolo a noleggio; questa esclusione si applica solo alla Formula 1 e Formula 2,
• spese non correlate alla riparazione o sostituzione del Veicolo a noleggio, tra cui - ma non solo - contravvenzioni, tasse o commissioni di trattamento;
• guasto meccanico del Veicolo a noleggio; Questa esclusione si applica solo alla Formula 1, Formula 2 e Formula 3;
• guasto al sistema informatico del Veicolo a noleggio;
• uso del Veicolo a noleggio per fini professionali o commerciali (es. per il trasporto remunerato di persone o cose), come taxi (compreso UBER o altre piatteforme collaborative dello stesso tipo) o come corriere,
• danni alla frizione, allo sterzo, alla trasmissione, al cambio, ai freni, alla chiusura centralizzata, alla batteria e al motore del Veicolo; questa esclusione si applica solo alla Formula 1, Formula 2 e Formula 3;
• usura del Veicolo a noleggio;
• danni preesistenti del Veicolo a noleggio alla data di inizio del Contratto di autonoleggio;
• evento che si verifica dopo la fine del Contratto di autonoleggio;
• difetti di fabbricazione;
• danni all’interno del Veicolo a noleggio non risultanti da Furto o Incidente (in particolare da incidenti causati dagli animali dell’Assicurato o da una sigaretta o sigaro);
• suicidio o tentativo di suicidio dell’Assicurato;
• azioni illegali o atti criminali (o l’uso di armi da fuoco) da parte dell’Assicurato;
• gli effetti di un Disastro naturale;
• guida del Veicolo a noleggio fuori dalla Pubblica via o su strade non asfaltate, attraverso guadi o in aree in cui il traffico automobilistico è vietato, oltre che l’uso abusivo del Veicolo a noleggio;
• sequestro, sottrazione o distruzione del Veicolo a noleggio da parte della polizia o delle autorità locali;
• guida del Veicolo a noleggio da parte di un conducente non autorizzato (persona non dichiarata come conducente nel Contratto di autonoleggio);
• uso da parte dell’Assicurato di droghe illecite, sostanze simili o medicine non prescritte da un medico qualificato o un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito dalle norme locali;
• guerre civili o tra Stati, dichiarate o meno, sommosse, manifestazioni, sollevamenti popolari, Terrorismo dichiarato o presunto, scioperi;
• uso del Veicolo a noleggio in sequestri di persona, traffico di armi, insurrezioni, disordini civili o altri eventi che creino una situazione di pericolo;
• partecipazione volontaria dell’Assicurato a scommesse, crimini, sommosse, risse o aggressioni di qualsiasi tipo (eccetto in caso di legittima difesa);
• effetti civili o militari di radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da parte di combustibili nucleari, beni radioattivi, tossici o esplosivi di armi o dispositivi destinati ad esplodere modificando
la struttura nucleare dell’atomo o altre sostanze pericolose; Incidenti che si verificano nel corso di rally automobilistici, ivi compresi i rally turistici o le competizioni automobilistiche ufficiali;
• Atti causati intenzionalmente da un Assicurato.
Sono esclusi dalla copertura della Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
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xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Aston Xxxxxx, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls Royce, Bentley, Xxxxxxxx, Cadillac Fleetwood Limousine, Daimler, Delorean, Excalibur, Xxxxxx, McLaren, Maybach;
auto sportive o di lusso noleggiate presso compagnie di autonoleggio specializzate nel noleggio di questi autoveicoli;
autoveicoli commerciali;
autoveicoli la cui produzione è terminata da più di dieci anni; autoveicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate;
Motociclette e autoveicoli di ogni tipo a 2 o 3 ruote,
Xxxxxxx, roulotte, autoveicoli elettrici e autoveicoli che possono essere guidati senza patente;
- Quad (motociclette a tre o quattro ruote).
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 13 – Modalità di denuncia del Sinistro
Il Contraente/Assicurato deve denunciare ogni Incidente o Furto del Veicolo a noleggio coperto dalla Polizza direttamente alla Società di autonoleggio entro due giorni lavorativi dal verificarsi del Sinsitro. Nel caso di un Incidente causato dalla circolazione, i conducenti devono compilare una relazione dell’ Incidente e allegarla alla denuncia.
In caso di Xxxxx, la denuncia deve essere accompagnata da una denuncia presentata alla polizia entro 48 ore dal momento del Furto.
Per poter denunciare un Sinistro all’Assicuratore ai sensi della Polizza, l’Assicurato deve compilare il modulo di denuncia e comunicare il Sinistro attraverso il seguente sito:xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxx.xxx/Xxxxxx?xxxxxxx entro 60 giorni dalla consegna del Veicolo a noleggio alla Società di autonoleggio e fornire all’Assicuratore i seguenti documenti:
• l’e-mail di conferma emessa da CarRentals oppure la data e ora di accettazione della richiesta di copertura da parte dell’Assicuratore, se questa viene effettuata telefonicamente (eventualmente in aggiunta all’e-mail di conferma) e la conferma della prenotazione da parte dell’Assicurato;
• il Contratto di autonoleggio stipulato dall’Assicurato e dalla Società di autonoleggio;
• l’originale di tutte le fatture indicanti l’importo della Franchigia richiesto all’Assicurato dalla Società di autonoleggio, oltre alla ricevuta dell’autorizzazione della carta di credito indicante l’importo della Franchigia da addebitare;
• se rilevante, una copia del verbale presentato alla polizia e la denuncia presentata dall’Assicurato alla Polizia;
• se rilevante, nel caso in cui la denuncia riguardi un Incidente che coinvolge dei terzi, copia del verbale di Incidente firmato dai conducenti;
• la stima delle riparazioni o le fatture relative alle riparazioni presentate dalla Società di autonoleggio;
• copia del protocollo dell’ispezione effettuata al momento del prelievo del Veicolo a noleggio e della sua restituzione;
• le coordinate bancarie (IBAN/BIC dell’Assicurato) necessarie per pagare l’Indennizzo se il Sinistro denunciato rientra nella copertura della Polizza.
Art. 14 – Pagamento dell’Indennizzo da parte dell’Assicuratore
Se l’Assicuratore ha approvato il Sinistro, questi si impegna a pagare l’Indennizzo all’Assicurato entro 10 giorni lavorativi mediante bonifico elettronico al conto corrente bancario corrispondente alle coordinate fornite dall’Assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo non avverrà fino a che non vengano forniti i documenti richiesti al fine di permettere all’Assicuratore di valutare la Perdita subita dall’Assicurato.
Art. 15 – Come presentare un reclamo
All’Assicuratore possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
Per rivolgere un reclamo all’Assicuratore il reclamante può utilizzare i seguenti recapiti:
The Compliance Officer
Europ Assistance S.A., Irish Branch 0xx Xxxxx, 0-0 Xxxx Xxxx
Xxxxxx 0 X00 X0X0 Xxxxxxx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx_xxxx_xx@xxxxxxxx.xxx
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
L’Assicuratore, ricevuto il reclamo, dovrà fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx.
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx.
ALLEGATO 1 – ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Di seguito la lista degli articoli del Codice Civile che disciplinano la Polizza Collettiva.
Art. 1892.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901.
Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910.
Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917.
Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
Art. 2952.
Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Informativa Privacy relativamente al contratto di assicurazione
"Garanzia di Rimborso della Franchigia CarRentals”
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titolare del trattamento, in seguito "Titolare)”, mentre alcuni dati personali vengono gestiti dal Distributore e altri dall’Assicuratore nel seguente modo:
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• monitorare e registrare le telefonate a scopi di formazione, qualità, verifica e
• prevenzione delle frodi.
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6. Perché è necessario fornire i propri dati personali
I dati personali sono richiesti dal contratto affinché i Titolari possano adempiere ai propri obblighi contrattuali. Se non si forniscono i dati personali i Titolari non saranno in grado di prestare i servizi adempiendo ai propri obblighi contrattuali.
7. Dove trasferiamo i vostri dati personali
Ogni Titolare può trasferire i dati personali verso paesi, territori o organizzazioni situati all'esterno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e che, stando alla Commissione Europea, non assicurano un livello adeguato di protezione, come gli USA. In tali casi, il trasferimento dei dati personali verso entità non UE dovrà avvenire in conformità con le norme di garanzia esistenti in materia. È possibile chiedere informazioni e, eventualmente, una copia delle garanzie adottate per il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE contattando il responsabile della protezione dati del Titolare corrispondente.
Il Distributore ha sede al di fuori dello SEE.
8. Diritti relativi ai dati personali
È possibile esercitare i seguenti diritti relativamente ai dati personali:
(a) Accesso – è possibile richiedere l’ accesso ai dati personali;
(b) Rettifica – è possibile chiedere ad ogni Titolare di rettificare i dati personali incorretti o incompleti;
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(3) Qualora il titolare dei diritti si opponga al processo decisionale automatico e non vi siano motivi legittimi prevalenti per il trattamento o qualora si obietti al trattamento degli stessi ai fini del marketing diretto;
(4) Qualora i dati personali siano stati trattati in modo illegale;
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(d) Limitazione – è possibile chiedere ad ogni Titolare di limitare il trattamento dei dati personali nei seguenti casi:
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(2) Il trattamento è illegale e il titolare dei diritti si oppone alla loro cancellazione, richiedendo invece la limitazione del loro uso;
(3) Un Titolare non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma sono necessari affinché si possa stabilire, esercitare o difendere un diritto legittimo;
(4) Qualora il titolare dei diritti si opponga al loro trattamento in virtù del diritto di opposizione al processo decisionale automatico, in attesa di confermare se i motivi legittimi del Titolare prevalgono su quelli del titolare dei diritti.
(e) Portabilità – è possibile chiedere ad ogni Titolare di trasferire i dati personali forniti a un’altra organizzazione o/e chiedere di ricevere i propri dati personali in un formato leggibile meccanicamente, comunemente usato e strutturato.
I diritti, tra cui quello di opposizione, possono essere esercitati contattando il responsabile della protezione dati del Titolare corrispondente.
La richiesta di esercizio dei diritti è gratuita, salvo qualora sia manifestamente infondata o eccessiva.
9. Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali
Quando il trattamento dei dati personali si basa su interessi legittimi, anche per fini di marketing diretto, si ha diritto di opporsi allo stesso e richiederne la sospensione.
10. Come presentare un reclamo
Si ha il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo.
(a) L’autorità di controllo competente per l’Assicurazione è la seguente: Office of the Irish Data Protection Commissioner.
Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xx. Xxxxx, X00 XX00, Xxxxxxx.
Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxx xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
11. Per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali
Ogni Titolare conserva i dati personali per il tempo necessario all’esecuzione delle proprie attività, come indicato sopra, o per il tempo previsto dalla legge.
I periodi di conservazione da noi previsti sono i seguenti:
• L’Assicuratore conserva i dati personali in base al tempo stabilito dalla legge, ossia … .
• Il Distributore conserva i dati personali in base al tempo stabilito dalla legge, e comunque almeno 5 anni. Qualora il Distributore effettui il monitoraggio e la registrazione delle telefonate a scopi di formazione, qualità, verifica e per migliorare il servizio, ha l’obbligo di conservare le registrazioni per 90 giorni.