CONTRATTO
CONTRATTO
TRA
La FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TERMALE, (FoRST) con sede legale in
Xxxx, Xxx Xx x. 00, C.F.: 07382231004, in persona del suo Presidente, Sig. Xxxx Xxxxxxxx (la “Fondazione”),
E
Ente di ricerca , con sede in , Via n. , C.F.: in persona del suo (“Ente di Ricerca”)
PREMESSO CHE
a) La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere l’attività di ricerca medico- scientifica in ambito termale;
b) In data 23 novembre 2016 il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha deliberato l’emanazione di un bando di gara per il finanziamento di progetti di ricerca in materia di “Medicina Termale”
c) In data l’Ente di ricerca ha presentato il proprio progetto di ricerca avente ad oggetto la materia di cui alla lettera b) della premessa, che si allega al presente contratto, sub Allegato 1 (il “Progetto);
d) Il Comitato Etico di , nella seduta del , ha espresso parere favorevole/negativo sul Progetto;
e) In data il CdA della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico della Fondazione, ha approvato il co-finanziamento del Progetto nella misura di €
(Euro /00);
f) In data la Fondazione ha comunicato all’Ente di ricerca la propria decisione di co-finanziare il Progetto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Oggetto del Contratto
2.1 La Fondazione si impegna a co-finanziare il Progetto, mediante il rimborso dei costi sostenuti dall’Ente di ricerca per eseguire il Progetto, e così corrispondendo a Ente di Ricerca, con le modalità e alle scadenze di seguito previste, la somma massima omnicomprensiva di € 90.00,00 (Euro novantamila) o la minor somma risultante dalla rendicontazione dei costi sostenuti dall’Ente di Ricerca, redatta in conformità allo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto.
2.2 Ai sensi dell’art.12 del Regolamento del Fondo per la Ricerca Scientifica Termale: “Procedure di erogazione del contributo”, Fondazione erogherà il contributo complessivo oggetto del co-finanziamento di cui all’art. 2.1 all’Ente di ricerca aggiudicatario con le seguenti modalità:
a. il 20% del contributo complessivo, alla data di ricevimento della copia firmata del presente Contratto e della comunicazione di inizio attività sottoscritta dall’Ente di ricerca aggiudicatario;
b. un ulteriore contributo non superiore al 30% del contributo complessivo stanziato, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data indicata nell’art. 2.2 lettera a), e previa presentazione da parte dell’Ente di ricerca aggiudicatario di:
1. dettagliata relazione scientifica sullo stato di avanzamento del progetto;
2. adeguata e congrua rendicontazione contabile delle spese sino a quel momento sostenute dall’ Ente medesimo, da redigersi secondo i criteri di rendicontazione riportati nel modello di rendicontazione. (allegato n. 6 al Contratto)
c. una ulteriore contributo di finanziamento fino ad un massimo del 20% del contributo complessivo, alla presentazione dei risultati conclusivi della ricerca (Relazione Conclusiva) e della rendicontazione finale analitica di tutte le spese sostenute per l’esecuzione del Progetto, che l’Ente aggiudicatario dovrà redigere secondo i criteri di rendicontazione indicati nel modello di rendicontazione (Allegato n. 6 al Contratto).
d. il restante 30% dell’importo complessivamente finanziato, verrà erogato esclusivamente allorquando i risultati del Progetto saranno pubblicati su riviste censite in
ISI/PubMed/Xxxxxx, pubblicazione che dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione del Progetto. In tali pubblicazioni l’Ente di Ricerca dovrà sempre far risultare espressamente che il finanziamento della ricerca è riconducibile al presente contratto, mediante l’utilizzo dell’inciso “supported by: Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale grants”.
2.3 Il progetto dovrà essere ultimato e consegnato (Relazione Conclusiva) entro 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di ricevimento contestuale della copia firmata della Convenzione e della comunicazione di inizio attività sottoscritta dall’Ente di ricerca aggiudicatario, e tale termine è da considerarsi essenziale; nel caso in cui la realizzazione del Progetto abbia una durata inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, i contributi di cui all’art. 2.2, b), e 2.2, c) verranno erogati in un’unica soluzione se la consegna della Relazione Conclusiva e della rendicontazione finale delle spese alla Fondazione, da parte dell’ Ente di Ricerca, avverranno entro il termine di 12 ( dodici) mesi previsto dall’art. 2.2 lettera b), oppure in un termine successivo ma comunque anteriore rispetto a quello massimo di ventiquattro mesi stabilito per la consegna della Relazione Conclusiva.
2.4 L’ente aggiudicatario, qualora ritenesse necessario prorogare la durata di realizzazione del progetto, dovrà presentare formale e motivata richiesta in tal senso alla Fondazione, che entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicherà all’Ente la propria decisione. La proroga non potrà comunque superare il termine di 6 (sei) mesi da quello della scadenza in origine prevista, In caso di proroga della durata di realizzazione del progetto i contributi di cui al punto 2.2 lett.c) saranno erogati al momento della presentazione della Relazione Conclusiva e della rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto stesso.
2.5 Tutti i contributi destinati al co-finanziamento, indicati agli artt. 2.1 e 2.2 del presente contratto, saranno corrisposti dalla Fondazione all’Ente di Ricerca mediante bonifico bancario intestato al Dipartimento responsabile della realizzazione del Progetto di ricerca alle seguenti coordinate bancarie:
2.6 In tutti i casi in cui il progetto co-finanziato non venisse portato a compimento, ovvero l’ammontare delle spese rendicontate risultasse inferiore ai contributi già erogati, i contributi sino a quel momento corrisposti dovranno essere restituiti alla Fondazione, nella quota parte non spesa e/o non adeguatamente od affatto rendicontata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta all’Ente di ricerca e, in difetto, Fondazione avrà titolo per procedere al recupero del proprio credito nei confronti dell’Ente aggiudicatario, riconoscendo le parti trattarsi di credito certo, liquido ed esigibile.
3. Modalità di svolgimento del Progetto e Impegni dell’Ente di Ricerca
3.1. L’Ente di Ricerca si impegna ad eseguire e completare il Progetto nel rispetto del presente Contratto e della normativa di riferimento applicabile.
3.2. Il Progetto sarà realizzato presso mediante l’utilizzazione di apparecchiature e di personale dell’Ente di Ricerca stesso e/o di altro soggetto terzo di cui l’Ente di Ricerca intenderà avvalersi, pur mantenendo in via esclusiva, nei confronti di Fondazione, tutti gli obblighi contrattuali qui assunti ed altresì restando l’esclusivo referente e interlocutore di Fondazione stessa.
3.3 Il Responsabile scientifico del Progetto è il Prof/Dott .
Il Responsabile amministrativo del Progetto è il Sig/Dott .
3.4 I ricercatori coinvolti nella sperimentazione sono:
(Tali nominativi sono rilevanti ai fini della rendicontazione delle spese del personale).
(i) Dott ;
(ii) Dott ;
(iii) Dott .
3.5 Nel caso in cui il Progetto preveda sperimentazione su pazienti, l’Ente di Ricerca si impegna ad eseguire il Progetto nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Comitato Etico competente.
3.6 L’Ente di ricerca, nella realizzazione del Progetto, si impegna a:
(i) osservare tutte le eventuali istruzioni e indicazioni amministrative fornite dalla Fondazione;
(ii) comunicare alla Fondazione le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la realizzazione/completamento del Progetto stesso;
(iii) apportare modifiche al Progetto solo previa approvazione scritta delle stesse da parte di Fondazione. Resta inteso che, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione, da parte della Fondazione, della richiesta di modifica del Progetto su richiesta dell’Ente di Ricerca, senza che Fondazione si sia espressa a riguardo, la modifica al Progetto si intenderà accettata.
3.7 Ultimata la realizzazione del Progetto, l’Ente di Ricerca consegnerà alla Fondazione la Relazione Conclusiva del Progetto, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 3 del presente contratto e sottoscritta dal responsabile scientifico. La Relazione Conclusiva verrà contemporaneamente fornita alla Fondazione anche su supporto informatico.
3.8 L’Ente di Ricerca consente fin da ora al Comitato scientifico, ovvero al Coordinatore scientifico della Fondazione, di accedere ai propri laboratori o ai luoghi ove è realizzato il Progetto, in quest’ultimo caso, se a ciò abilitato (site visits).
4. Riservatezza
4.1 Per tutta la durata del presente contratto e per i 10 (dieci) anni successivi alla sua scadenza o alla data in cui è intervenuta, per qualunque motivo, la risoluzione anticipata del contratto, l’Ente di Ricerca si impegna a non divulgare e/o a non diffondere e/o a non comunicare a terzi, in qualsiasi forma, scritta, orale o grafica o su supporto magnetico o in altra forma, qualsiasi informazione, dato, e/o conoscenza, e/o ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnico - scientifica, economica, commerciale o amministrativa, ed altresì qualsiasi disegno e/o documento, di proprietà della Fondazione e/o riguardante quest’ultima espressamente indicati come confidenziali ( da ora le “Informazioni Riservate”), di cui sia venuta a conoscenza, in qualsiasi forma, in occasione dell’esecuzione del presente Contratto, e a non utilizzare, in tutto o in parte, tali Informazioni Riservate per fini diversi dal Progetto. Tutti i risultati del Progetto, di qualsiasi natura, brevettabili o meno, si intenderanno Informazioni Riservate. Essi potranno essere pubblicati su riviste scientifiche di cui all’art.2.2 lettera d), riportando esplicitamente la dizione “supported by: Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale grants”
4.2 L’Ente di Ricerca garantirà che i propri dipendenti e/o consulenti esterni che avranno accesso alle Informazioni Riservate saranno opportunamente e preventivamente informati del carattere riservato delle stesse e che si impegneranno, a loro volta, a mantenere la riservatezza, sulle medesime informazioni, fatta salva comunque la responsabilità dell’Ente di Ricerca verso la Fondazione per il fatto dei loro dipendenti e/o consulenti..
4.3 L’Ente di Ricerca sin d’ora dichiara e riconosce che Fondazione non sarà responsabile, neppure in via solidale, di eventuali danni che dovessero derivare a terzi dalla inosservanza, da parte dell’ Ente di Ricerca, delle disposizioni del presente articolo, anche qualora venga provato che detto inadempimento si è verificato nonostante l’uso della normale diligenza rapportata alle circostanze. L’Ente di Ricerca si impegna, pertanto, a manlevare Fondazione, in qualunque circostanza e sede, da qualunque rivendicazione di terzi e/o onere nei confronti di terzi derivanti dalle obbligazioni assunte dall’Ente di Ricerca con il presente contratto e/o a risarcire integralmente Fondazione di tutte le somme
che quest’ultima dovesse essere chiamata a corrispondere, a qualunque titolo, a terzi, a causa di inadempimenti contrattuali posti in essere dall’Ente di Ricerca.
5. Proprietà e diritti di utilizzazione dei risultati del Progetto
5.1 La proprietà e i diritti di utilizzazione e di sfruttamento di qualunque eventuale risultato, brevettabile o meno, tra cui anche, a titolo esemplificativo, il know-how che derivasse dall’esecuzione del Progetto, anche ai sensi dell’art. 65, comma 5, D.lgs n.30 10.2.5/2005, spetteranno esclusivamente alla Fondazione e agli altri eventuali co-finanziatori del progetto, e ciò in misura proporzionale al contributo da ciascun co-finanziatore erogato per la realizzazione del progetto, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali. Ciascuno dei co-finanziatori
5.2 La divulgazione dei risultati del Progetto di ricerca, mediante pubblicazioni diverse da quelle indicate all’articolo 4, comma 4.1 (quali, a mero titolo di esempio, riviste non scientifiche, testi divulgativi in base cartacea o digitale, pubblicità) potranno avvenire, esclusivamente, previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione, che potrà concederla o negarla a proprio insindacabile giudizio, caso per caso.
6. Durata e Risoluzione
6.1 Il presente Contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla datadella sua sottoscrizione e verrà a scadenza decorso il suddetto termine, senza possibilità alcuna di rinnovo e, salvo proroga, nei termini di cui all’art.2, comma 2.4 del presente contratto.
6.2. In ogni caso le obbligazioni assunte dall’Ente di ricerca ai sensi dei precedenti articoli 4 (Riservatezza) e 5 (Proprietà dei risultati), avranno efficacia anche successivamente alla realizzazione del Progetto o alla risoluzione – per qualsiasi motivo – del presente Contratto.
6.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.(clausola risolutiva espressa) i seguenti casi:
(i) mancata comunicazione di inizio attività entro il termine perentorio ed essenziale di 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, termine decorrente dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxx.xx ovvero tramite raccomandata a.r, o corriere, per i quali faranno fede la ricevuta postale ovvero la ricevuta dello spedizioniere privato della relativa comunicazione da parte dell’Ente di aggiudicazione;
(ii) mancata ultimazione del Progetto nel termine essenziale previsto al paragrafo 2.3. o entro il termine della proroga concessa, nel caso previsto al paragrafo 2.4 del presente Contratto.
(iii) mancata consegna da parte dell’Ente di ricerca alla Fondazione della Relazione Conclusiva e/o della rendicontazione contabile dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
(iv) mancata osservanza di quanto previsto agli artt. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4 e 5 che precedono;
(v) utilizzazione del finanziamento per finalità diverse dal Progetto.
6.4 Nei casi di risoluzione del presente Contratto, anche nelle ipotesi previste nel paragrafo 6.3 che precede, l’Ente di ricerca sarà comunque tenuto a restituire alla Fondazione tutte le somme già percepite per la realizzazione del progetto, ai termini ed alle condizioni di cui all’articolo 2.6 del presente Contratto, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o notificazione che ciascuna parte debba fare all’altra, relativa al presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxx.xx ovvero tramite lettera raccomandata a.r. o ai diversi indirizzi che ciascuna parte dovrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto se diversi
Per la Fondazione:
Per l’Ente di ricerca:
8. Varie
8.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto.
8.2 Il presente Contratto viene sottoscritto anche dal Responsabile scientifico dell’Ente di ricerca e dai ricercatori coinvolti nel Progetto per integrale accettazione di quanto previsto agli artt. 4. e 5. che precedono.
8.3 L’Ente di ricerca manleverà e terrà comunque indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta a qualunque titolo formulata da parte di terzi e correlata a presunti e/o sussistenti inadempimenti dell’Ente di ricerca rispetto a quanto previsto nel presente contratto e, in particolare, all’ art. 3.
9. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, incluse quelle relative alla interpretazione, e/o esecuzione del presente contratto, verranno devolute alla competenza del Foro di Roma, che viene indicato da entrambe le parti come Foro di competenza esclusivo.
10. Allegati
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: Allegato 1: Il Progetto;
Allegato 2: modello di Budget Form Allegato 3: schema di Relazione Conclusiva. Allegato 4. Bando di gara
Allegato 5: Regolamento FORST Allegato 6: “Criteri di rendicontazione”
Luogo _, lì
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale Il Presidente
Ente di ricerca
Il responsabile scientifico dell’Ente di ricerca
Il responsabile amministrativo dell’Ente di ricerca
I ricercatori coinvolti nel Progetto
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Ente di ricerca, il Responsabile scientifico, il Responsabile amministrativo e i Ricercatori coinvolti nel Progetto, dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente e singolarmente gli articoli seguenti: Art. 4 (Obbligo di riservatezza in merito alle informazioni assunte nella realizzazione del Progetto di Ricerca); Art. 5 ( proprietà e diritti di utilizzazione dei risultati del Progetto in capo esclusivamente a FoRST e agli altri eventuali co-finanziatori pro-quota); Art. 6.4 (Restituzione a Fondazione delle somme già percepite in caso di risoluzione del contratto prima della sua esecuzione integrale); Art. 8.3 (Manleva di Fondazione nei confronti di eventuali richieste, di qualunque natura, provenienti da terzi e correlate ad inadempimenti dell’Ente di Ricerca nell’esecuzione del progetto) e Art. 9 (Foro di Roma competente in via esclusiva in caso di controversie).
L’Ente di ricerca
Il Responsabile scientifico
Il Responsabile amministrativo
I ricercatori coinvolti nel Progetto
BUDGET FORM (All.2)
Proponent Institution:
Title of the Project:
Total cost of the Project €:
( fermo restando che l’importo co-finanziato da Fondazione sarà pari ad un massimo del 60% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento, regolarmente rendicontato)
Voce di spesa | Spesa € | Giustificazione di spesa | |
A. | Spese di personale in forza alla struttura proponente | ||
B. | Spese di personale a contratto | ||
C. | Spese generali | ||
D. | Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software | ||
E. | Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca | ||
F. | Materiali di consumo e reagenti direttamente imputabili all'attività di ricerca | ||
G. | Spese di pubblicazione | ||
costo TOTALE del progetto |
A. Non può superare il 35% del costo totale del progetto. Tale costo sarà computato moltiplicando il costo orario lordo certificato (retribuzione effettiva lorda con esclusione dei compensi da lavoro straordinario, trasferte e premi di incentivazione) per le ore dedicate al progetto certificate da apposito prospetto su base mensile sottoscritto dal Direttore Amministrativo del Dipartimento, dell’Ente o della Società.
B. Costo come da relativo contratto
C. Non più dell’8% del costo totale ammissibile del progetto
D. Il costo viene riconosciuto per intero (come da fattura) fino al tetto massimo del 10% del totale ammissibile del progetto
X. Xxxxx come da fattura
F. Costi come da fattura
X. Xxxxx come da fattura
Eventuali scostamenti degli importi relativi a ciascuna voce di spesa superiori al 5% dovranno essere preventivamente autorizzati da Fondazione, anche in assenza di variazione del costo totale del progetto.
CONCLUSIVE REPORT (All.3)
Guidelines
Please fill the Form at this time. In the absence of the conclusive report, financing of the project will be interrupted. FoRST Scientific Committee will evaluate the conclusive report.
Please do not exceed the 2 pages limit (approximately 1000 words). Please describe accurately the research results, list publications in PubMed-cited journals, including those that are in-press (do not quote publications that are only submitted).
CONCLUSIVE REPORT
Proposal Title:
…………………………………………………………………………………………….
Proponent’s full name…………………………………………………………………
Proponent’sInstitution…………………………………………………………………
Text (words limit: 1000)
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale
(All.4)
FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TERMALE
VI BANDO ANNO 2016
Medicina Termale
Progetti di Ricerca
FoRST invita a sottoporre progetti di ricerca nell’area della Medicina Termale, con particolare riguardo a patologie metaboliche, riparazione tissutale, otorinolaringoiatria e trattamento delle acque.
La domanda di partecipazione può essere inoltrata da appartenenti a:
Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, Istituti di ricerca pubblici e privati, Università pubbliche e private, IRCCS; Aziende Ospedaliere
Amministrazioni locali e Dipartimenti di Salute Pubblica;
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità
INPS
INAIL
FINANZIAMENTO PREVISTO
FoRST stanzia un totale di 300.000 (trecentomila) euro come co-finanziamento dei progetti in questo bando.
A. TIPI DI PROGETTO E ARGOMENTI
I Progetti devono riguardare esclusivamente la ricerca clinica e/o traslazionale in Medicina Termale in uno dei seguenti tre ambiti:
1. malattie metaboliche, con particolare riguardo alle cure idropiniche;
2. riparazione tissutale, con particolare riguardo alla riparazione cicatriziale;
3. otorinolaringoiatria (ORL)
4. trattamento delle acque termali, con particolare riguardo alla gestione igienico-sanitaria delle piscine alimentate ad acqua termale.
COMITATO ETICO
1. I Proponenti devono tenere presente che qualora il progetto presentato necessiti di approvazione da parte di un Comitato Etico e/o altri organismi istituzionali, questa dovrebbe essere ottenuta PRIMA della sottomissione del programma di ricerca, deve essere chiaramente menzionata nella pagina dedicata nel progetto e firmata dal Responsabile Scientifico del progetto stesso.
2. A tale proposito si sottolinea che in caso di approvazione del progetto, dovrà essere sottoscritto il Contratto allegato al presente bando fra la FoRST e l’Ente aggiudicatario al fine di poter trasferire i fondi ed attivare il co-finanziamento. In genere anche il testo del Contratto deve essere approvato dal Comitato Etico e/o altri organismi istituzionali, pertanto la sottomissione stessa del progetto implica che l’Istituzione proponente, nelle proprie diverse articolazioni interne, lo abbia approvato in ogni sua parte.
3. E’ esclusiva responsabilità del Proponente ottenere l’approvazione preventiva del Comitato Etico e/o di altri organismi, ove richieste. Dopo l’approvazione del progetto, FoRST non discuterà modalità e termini del Contratto, la cui sottoscrizione costituisce elemento essenziale per il perfezionamento del rapporto giuridico tra FoRST ed l’Ente di ricerca proponente. In mancanza di tale elemento, il co-finanziamento riconosciuto sarà definitivamente revocato con conseguente cancellazione del progetto fra quelli finanziabili.
1. Ricerca clinica in Medicina termale
I progetti di ricerca di questo ambito devono riguardare lo studio e la validazione clinica, l’epidemiologia, la gestione sanitaria o le implicazioni economiche della terapia in medicina termale negli ambiti delle malattie metaboliche o della riparazione tissutale o dell’ORL.
2. Ricerca traslazionale in Medicina termale
Questi progetti di ricerca devono riguardare la ricerca applicata che possa essere trasferita in un contesto di pratica clinica di interesse termalistico nel campo delle malattie metaboliche o della riparazione tissutale o dell’ORL o altresì trasferita nel piano tecnologico-applicativo della igienizzazione delle acque termali.
B. Budget
Il costo massimo ammesso per progetto è € 150.000 (centocinquantamila). FoRST co-finanzierà fino a un massimo del 60% del costo intero del progetto. Il contributo di XxXXX xxxx quindi limitato ad un massimo di € 90.000 (novantamila) per singolo progetto .
Se il progetto viene ammesso con un co-finanziamento minore di quello richiesto, il Proponente avrà la possibilità di rimodulare il piano scientifico e il piano finanziario in modo appropriato. Il progetto così rimodulato deve essere soggetto a controllo ed essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di FoRST.
Le linee guida dettagliate, lo schema del progetto e il calcolo del piano finanziario sono illustrati più avanti. Alcune regole generali della procedura sono:
Durata massima del progetto: 24 mesi. E’ implicito che 24 mesi siano indicativi e sufficienti per lo sviluppo del progetto proposto. Ai Proponenti è permessa una certa flessibilità per giustificate eccezioni dallo schema temporale del piano, legate al successo e alla produttività delle singole fasi del progetto. Ogni variazione di durata dei progetti deve essere richiesta per iscritto dal Proponente ed approvata da FoRST e comunque entro e non oltre 6 mesi rispetto alla scadenza naturale del progetto di ricerca.
Particolare attenzione dovrebbe essere data al personale coinvolto nel progetto (mesi- uomo), elencando solo i soggetti che partecipano attivamente alla ricerca.
Il tempo dedicato alla ricerca deve essere verosimile e direttamente dedicato al progetto: il tempo di impegno clinico giornaliero o altro di simile non deve essere incluso.
I costi ammessi sono (leggere anche la sezione Budget e Rendicontazione dei costi sostenuti per i limiti di spesa):
A) Personale dipendente retribuito dall’Istituzione del Proponente
B) Giovani Ricercatori: può essere richiesto supporto per giovani ricercatori sotto forma di borse di ricerca, assegni, supporto economico per “rientro di cervelli”. I Proponenti devono verificare le modalità attuative degli arruolamenti del personale secondo le correnti regole e normative.
C) Costi generali (overheads)
D) Costi della ricerca: equipaggiamento (piccoli strumenti)
E) Servizi e consulenze correlate al progetto
F) Costi della ricerca: reagenti e materiale di consumo
G) Costi per pubblicazioni
C. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Scadenze
Modello accessibile on-line dal: | Scadenza invio elettronico del progetto | Scadenza invio formato cartaceo | |
Progetto | 10 giorni lavorativi dopo la data di scadenza della presentazione on-line (come dimostrato dalla data di accettazione del corriere o dalla ricevuta postale) una copia del progetto firmata dal Responsabile Scientifico | ||
Sottoscrizione del Contratto fra FoRST e Ente di Ricerca | Dalla data di comunicazione da parte di FoRST all’Ente di Ricerca sulla decisione di co-finanziare il progetto | Nessuna presentazione on- line | Entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione di co- finanziare il progetto (come dimostrato dalla data di accettazione del corriere o dalla ricevuta postale), l’Ente di Ricerca deve mandare due Copie del Contratto compilato in ogni sua parte e firmato dal Responsabile e da ogni altro soggetto che abbia responsabilità nel progetto |
Notificazione inizio attività | Dalla data di comunicazione da parte di FoRST all’Ente di Ricerca sulla decisione di co-finanziare il progetto | Entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione di co-finanziare il progetto | Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto (come dimostrato dalla data di accettazione del corriere o dalla ricevuta postale) |
Relazione a 12 mesi | 12 mesi dopo la notifica della lettera di inizio lavori | 13 mesi dopo la notifica della lettera di inizio lavori | Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione online (come dimostrato dalla data di accettazione del corriere o dalla ricevuta postale), l’Ente di Ricerca deve inviare a FoRST una copia con la firma del Responsabile Scientifico, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute fino a |
quel momento, corredata dai relativi giustificativi. | |||
Relazione Conclusiva | 24 mesi dopo la notifica della lettera di inizio lavori | 25 mesi dopo la notifica della lettera di inizio lavori | Entro 7 giorni dalla scadenza online (come dimostrato dalla data di accettazione del corriere o dalla ricevuta postale), l’Ente di Ricerca deve inviare a FoRST una copia con la firma del Responsabile Scientifico con allegata la rendicontazione delle spese sostenute e relativi giustificativi. |
Pubblicazioni | Nessuna presentazione on- line | Nessuna presentazione on- line | Copie della pubblicazione/i deve essere spedita a FoRST entro 24 mesi dalla conclusione del progetto. |
I progetti devono essere scritti esclusivamente in lingua inglese e caricati on-line sulla piattaforma web di FoRST dedicata ( xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ).
Al termine, il progetto va stampato e la copia con la firma del Proponente deve essere spedita entro 10 giorni lavorativi, a mezzo posta certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxx.xx ovvero tramite raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, Via Po 22 – 00000 XXXX
Per completare gli schemi preformati, seguire le istruzioni nella sezione “Guida per la preparazione del progetto”, Allegato A
D. Valutazione e Procedure di Ammissione
Il Comitato Scientifico di FoRST (il Coordinatore e due componenti esteri nominati dal CdA) gestisce la procedura di valutazione esterna, dopo una iniziale valutazione formale dei progetti inviati. Ciascun progetto verrà giudicato in modo anonimo da revisori esterni che valuteranno:
l’appropriatezza scientifica del progetto e la sua rilevanza nell’ambito degli interessi scientifici di FoRST sulle tematiche del presente bando;
il curriculum scientifico del Proponente in relazione alla tematica proposta;
la qualità dell’approccio metodologico descritto;
la fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico, strumentale e del personale coinvolto;
l’appropriatezza del finanziamento richiesto
I revisori anonimi esprimono brevi commenti per punti che descrivono la loro opinione sul progetto e la quantificano in un punteggio espresso in centesimi. Sulla base della valutazione dei revisori, il Comitato Scientifico forma una graduatoria che propone al CdA della FoRST il quale, dopo una formale valutazione economica del finanziamento richiesto da ciascun progetto, assume la deliberazione finale.
I Proponenti devono considerare che i risultati intermedi intesi come stato di avanzamento scientifico e corretti dal punto di vista amministrativo del loro progetto (12 mesi) verranno valutati e potranno influenzare le susseguenti fasi del finanziamento stesso; il risultato finale del progetto in termini di produttività scientifica potrà influenzare l’accoglimento di domande poste a FoRST per futuri finanziamenti da parte dello stesso Proponente.
FoRST ha il diritto di pubblicare sul proprio sito web il titolo e gli abstract dei progetti finanziati così come – in forma riassuntiva - i risultati pubblicati e da essi derivati.
E. PROCEDURE ECONOMICO–FINANZIARIE
Il co-finanziamento riconosciuto (si ricorda non superiore al 60% del costo dell’intero progetto) verrà erogato all’Istituzione proponente a seguito della sottoscrizione dello specifico Contratto fra la FoRST e l’Istituzione proponente stessa, come specificato nei termini seguenti:
il 70% del contributo complessivo riconosciuto da FoRST a Ente di Xxxxxxx verrà pagato come segue:
a. 20% del contributo complessivo alla ricezione da parte di FoRST della copia firmata del contratto di cui sopra e la comunicazione di inizio lavori;
b. Fino ad un massimo del 30% del contributo complessivo, dopo 12 mesi dalla data indicata al punto a), a seguito di dettagliata relazione scientifica sui progressi del progetto e della rendicontazione contabile delle spese sostenute nel primo anno, seguendo modalità e termini riportati nei Criteri di rendicontazione allegati al presente bando.
c. Fino ad un massimo del 20% del contributo complessivo dopo la presentazione della relazione finale della ricerca (“Relazione Finale”) e del resoconto analitico della parte economico-finanziaria e delle spese occorse, seguendo modalità e termini riportati nei Criteri di rendicontazione allegati al presente bando.
(i) Il rimanente 30% del finanziamento complessivo verrà erogato esclusivamente dopo la pubblicazioni dei risultati della ricerca su riviste scientifiche quotate su ISI/PubMed.
Si ricorda che al fine di rendere possibile l’erogazione dell’intera somma riconosciuta a co- finanziamento, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà coprire il costo dell’intero progetto. In caso diverso, FoRST riconoscerà il co-finanziamento percentuale sulle somme correttamente rendicontate.
A mero titolo di esempio:
Costo totale del progetto=100. Co-finanziamento riconosciuto da Forst=60 (60%).
Caso 1: rendicontato correttamente=100 -> erogato=60.
Caso 2: rendicontato correttamente=80 -> erogato=48 (60% di 80). Questo calcolo viene applicato anche alle rendicontazioni intermedie ai fini della determinazione degli importi delle successive tranches di pagamento.
Si invitano perciò i Proponenti a porre attenzione fin dall’inizio alla piena e appropriata rendicontazione dei costi sostenuti, come esplicitato nelle istruzioni allegate al progetto.
Qualunque modifica della tempistica del progetto deve essere richiesta per iscritto ed approvata da
FoRST e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza naturale del progetto. Roma,
Il Presidente di Xxxxx
Xxxx Xxxxxxxx
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale
REGOLAMENTO DELLA (All.5)
“FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TERMALE”
(07.07.2011)
Articolo 1 Oggetto
1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 2.5 dello Statuto della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, disciplina l’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari mediante l’indicazione dei criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti ed i soggetti legittimati a presentare i progetti stessi da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
Articolo 2 Settori di intervento
2.1 Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, la Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente ai seguenti ambiti:
a) Ricerca scientifica in campo termale;
b) Ricerca scientifica in ambito riabilitativo, anche in attuazione di quanto previsto in tema di riabilitazione termale dall’articolo 4, comma 1 della legge n. 323/2000;
c) Sostegno ed incentivazione di altre iniziative in campo scientifico che, nell’ambito della legge 323/2000, siano finalizzate al miglior impiego delle terapie praticate con l’uso delle acque termali.
2.2 La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio di Amministrazione, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, individuare e sostenere programmi di attività per la promozione dello svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, intraprendere e promuovere l’attuazione di iniziative di carattere scientifico nel campo della progettazione e promozione della realizzazione delle Opere, assumere direttamente la gestione di iniziative nel campo della elaborazione di studi progettuali e/o della promozione e della realizzazione delle Opere, sollecitare e sostenere specifici progetti di ricerca di interesse del settore termale, intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile al fine dei propri scopi istituzionali.
2.3 Rientrano tra gli scopi della Fondazione anche la stampa e la diffusione di lavori e pubblicazioni scientifiche in materia termale.
2.4 La Fondazione potrà prestare la propria collaborazione ad Enti o Istituzioni, sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi predetti ed effettuare ogni altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2.5 La Fondazione opera su tutto il territorio della Comunità Europea.
Articolo 3 Principi generali
3.1 La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.
3.2 La Fondazione persegue i propri scopi finanziando, nelle proporzioni specificate in ciascun Bando, i progetti ritenuti idonei, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 11 e 14 dello Statuto e artt. 5,6,7,8,9,10,11 e 12 del presente Regolamento
Articolo 4
Termini e modalità di presentazione dei progetti di ricerca
4.1 Il Comitato Esecutivo della Fondazione, sulla base di quanto deliberato in materia dal Cda, avrà cura di predisporre i Bandi per la presentazione dei progetti di ricerca, bandi nei quali verranno indicate le esatte modalità per la partecipazione, l’oggetto, l’entità della quota del finanziamento totale previsto, i criteri per la formazione delle graduatorie.
4.2 Notizia dell’emanazione di ciascun bando sarà data con ogni mezzo ritenuto idoneo a garantirne la più ampia diffusione.
4.3 Le domande di co-finanziamento relative a progetti di ricerca scientifica in campo termale dovranno essere presentate entro i termini previsti da ciascun Bando, compilando in ogni loro parte, gli appositi modelli costituenti ciascun Bando.
Articolo 5
Soggetti legittimati a promuovere progetti di ricerca
Sono soggetti legittimati a promuovere progetti di ricerca scientifica finanziabili dalla Fondazione:
a) la Federterme;
b) le Aziende Xxxxxxx che sono in regola con il versamento a Federterme delle quote destinate alla ricerca scientifica in campo termale e previste dagli accordi conclusi tra le Regioni e la Federterme ;
c) Enti di Ricerca nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, le Università e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
d) gli IRCCS;
e) le Regioni;
f) il Ministero della Salute;
g) l’Istituto Superiore di Sanità;
h) l’INPS;
i) l’INAIL;
l) le Associazioni di imprese aderenti a Federterme, direttamente o tramite i loro centri studi, purché tutte le imprese che le compongano versino a Federterme le quote di cui al precedente punto b).
Articolo 6
Soggetti legittimati a presentare e realizzare progetti di ricerca
Sono soggetti legittimati a presentare e realizzare progetti di ricerca scientifica finanziabili dalla Fondazione:
a) Enti di Ricerca nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, le Università e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
b) gli IRCCS;
c) le Regioni;
d) il Ministero della Salute;
e) l’Istituto Superiore di Sanità;
f) l’INPS;
g) l’INAIL.
Art. 7
Criteri di inammissibilità e di valutazione dei progetti
7.1 Non verranno ritenuti ammissibili:
a) progetti la cui durata prevista sia superiore a quella indicata in ogni singolo Bando;
b) progetti che non prevedano un piano almeno annuale di stato di avanzamento dei lavori;
c) progetti di ricerca già avviati;
d) progetti di ricerca la cui conduzione scientifica risulti affidata a soggetti diversi da quelli indicati all’art.6, lett. a), b), c), d), e), f), g);
7.2 La valutazione dei progetti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
Il Comitato Esecutivo della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale è incaricato dell’istruttoria, ed opera una prima analisi dei progetti di ricerca per valutarne l’ idoneità formale.
I progetti di ricerca dichiarati ammissibili verranno sottoposti al parere di esperti internazionali di cui al successivo art.10, che dovranno proporre per iscritto un punteggio sulla base dei criteri riportati nel bando.
Il Comitato Esecutivo, acquisiti i pareri del Comitato Scientifico e verificata la congruità del finanziamento richiesto, propone la graduatoria finale alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
7.3 Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico – scientifico e finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale approva con propria delibera la graduatoria finale dei progetti, specificando l’entità del finanziamento riconosciuto nonché le modalità e le procedure per l’erogazione dello stesso.
7.4 Le verifiche in itinere ed ex post vengono operate dal Comitato scientifico e dalla Commissione di rendicontazione.
Articolo 8 Modalità di finanziamento
8.1 La Fondazione, secondo le procedure di cui al seguente art. 10, co-finanzierà una quota che in nessun caso potrà eccedere il 60% dell’intero importo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e comunque fino alla concorrenza di un importo massimo di cofinanziamento non superiore ad euro 90.000,00 (novantamila), come da delibera del Comitato esecutivo del 7 luglio 2011. La percentuale e l’importo massimo di cofinanziamento di cui sopra sono comprensivi dell’eventuale ulteriore contributo per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche con fattore d’impatto citate in ISI/PubMed, il cui ammontare non potrà superare il 30% dell’importo co-finanziato, di cui all’art.12, punto 2.
8.2 Fondazione stipulerà apposita Convenzione con gli Enti beneficiari del co-finanziamento. Fondazione è abilitata al versamento delle somme oggetto del co-finanziamento unicamente nei confronti dei Soggetti firmatari della Convenzione, i quali sono tenuti all’analitica rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca, secondo i criteri riportati in ciascun bando e allegati alla Convenzione di cui al comma precedente.
8.3 In tutti i casi in cui venga erogato il finanziamento, i lavori scientifici pubblicati ed i relativi risultati rimarranno nella libera disponibilità della Fondazione.
8.4 Nel caso in cui, in riferimento ad un medesimo Bando, vengano ritenuti idonei al finanziamento più progetti, di norma si procederà all’erogazione della quota prevista partendo dal progetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato fino a concorrenza dell’importo destinato al singolo Bando.
Articolo 9 Ammissione al finanziamento
La concessione del co-finanziamento è comunicata, per iscritto, all’Ente beneficiario del co- finanziamento, dal Presidente del CdA, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera.
Articolo 10
Individuazione dei tempi di durata dei progetti e verifica dell’attuazione dei progetti stessi
10.1 Ciascun Bando dovrà prevedere la durata massima di ciascun progetto di ricerca, di norma non superiore a 24 mesi, che decorreranno dalla data di sottoscrizione della Convenzione, la quale dovrà comunque essere sottoscritta entro 60 giorni dal termine di cui all’articolo 9.
10.2 La durata di cui al comma precedente potrà essere modificata in corso d’opera unicamente per ragioni oggettive e previa specifica autorizzazione da parte del Cda.
10.3 In tutti i casi in cui il progetto finanziato non venga portato a compimento, tutti i contributi erogati dovranno essere restituiti alla Fondazione, secondo i criteri e le modalità specificati nella Convenzione FoRST/Ente di Ricerca.
Articolo 11
Procedure di gestione dei progetti presentati
11.1 Ciascun progetto presentato per ottenere il co-finanziamento ai sensi dei singoli bandi emanati dalla Fondazione, se formalmente conforme ai bandi stessi, verrà inviato, in modo anonimo, dal Coordinatore Scientifico o, se nominato, dal Comitato Scientifico, ad esperti internazionali di chiara fama perché procedano alla valutazione dello stesso.
11.2. La Fondazione è tenuta a non divulgare i nominativi degli esperti internazionali.
11.3 Ogni esperto, sulla base dei criteri evidenziati nel bando, sarà chiamato ad attribuire un punteggio al singolo progetto esaminato e ad inviarlo nuovamente al Coordinatore Scientifico o, qualora nominato, al Comitato Scientifico della Fondazione.
11.4 Il Coordinatore Scientifico o, qualora nominato, il Comitato Scientifico, opererà la media fra i punteggi attribuiti al singolo progetto dagli esperti incaricati e su questa base predisporrà una graduatoria, che verrà rimessa al CdA accompagnata dalle eventuali osservazioni del Coordinatore Scientifico o, qualora nominato, del Comitato Scientifico.
Articolo 12
Procedure di erogazione del contributo
12.1. Il 70% del contributo complessivo che FoRST erogherà all’Ente aggiudicatario sarà versato con le seguenti modalità:
e. il 20% del contributo, ad avvenuta comunicazione di inizio attività ed in concomitanza alla sottoscrizione della Convenzione ;
f. il 30% del contributo dopo 12 mesi dalla comunicazione di inizio attività e previa presentazione di una relazione scientifica dettagliata dello stato di avanzamento del progetto nonché della rendicontazione contabile delle spese sostenute;
g. Il residuo 20% del contributo alla presentazione dei risultati conclusivi della ricerca (relazione conclusiva) e della rendicontazione analitica delle spese sostenute, secondo i criteri riportati nell’allegato modello di rendicontazione (Allegato A).
12.2 Il 30% della cifra complessivamente riconosciuta verrà infine erogato alla pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche con fattore d’impatto citate in ISI/PubMed.
Articolo 13
La Commissione di rendicontazione
13.1 Ai sensi di quanto stabilito dall’art.11.3 dello Statuto, il CdA nomina la Commissione di rendicontazione delle spese per la ricerca sostenute dai soggetti di cui all’ art. 6, lett. a), b), c), d), e), f), g) .
13.2 La Commissione di rendicontazione è composta: dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, in caso di suo impedimento, da un altro membro del Collegio, dal Tesoriere e dal Coordinatore scientifico della Fondazione.
13.3 La Commissione si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Componenti e delibera con voto unanime dei presenti.
Delle riunioni viene redatto verbale.
13.4 La Commissione ha il compito di controllare il rendiconto delle spese presentato dai soggetti di cui all’art 6 lett. a), b), c), d), e), f), g), verificando anche, sulla base della documentazione presentata, l’inerenza dei costi rendicontati dall’Ente di ricerca con il progetto di ricerca co-finanziato dalla Fondazione.
13.5 La Commissione di rendicontazione, all’esito delle verifiche di cui al punto precedente, esprimerà il proprio parere circa l’osservanza dell’attuazione della Convenzione nell’esecuzione del progetto di ricerca. Il parere, è obbligatorio ma non vincolante, e verrà rimesso al Comitato Esecutivo, ovvero al Consiglio d’Amministrazione, ai fini delle successive deliberazioni.
13.6 La Commissione di rendicontazione si riunisce, di norma, ogni trimestre.
13.7 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso da riconoscere ai Componenti la Commissione di Rendicontazione che non risultino membri del Cda di Fondazione.
Articolo 14
Il Comitato Esecutivo, Valutazione dei progetti di ricerca
Il Comitato Esecutivo valuterà, secondo le modalità previste dallo Statuto e secondo quanto stabilito nel presente Regolamento ed in ciascun bando, i progetti di ricerca presentati, proponendo al CdA l’ammissione al co-finanziamento di quelli ritenuti idonei nel limite dei fondi destinati a ciascun Bando e secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento. E’ facoltà del Comitato Esecutivo proporre altresì la rimodulazione del finanziamento. L’ammissione o il rigetto dei singoli progetti di ricerca devono essere deliberati dal CdA entro i termini specificati in ciascun bando e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti di ricerca per i quali viene richiesto il co-finanziamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale.
Articolo 15
Disciplina transitoria (Entrata in vigore del Regolamento)
15.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
15.2 Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno deliberate dal CdA.
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale
(All.6)
CRITERI DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE
Il cofinanziamento viene erogato all'Ente realizzatore di ciascun progetto ammesso secondo le seguenti modalità, indicate nel presente VADEMECUM ai cui termini e criteri dovranno attenersi tutti gli enti di ricerca, in sede di rendicontazione.
Criteri generali:
Sono considerati ammissibili i seguenti costi: (vedi budget form allegato)
A) Spese di personale in forza alla struttura proponente (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca dipendente del soggetto realizzatore del progetto).
B) Spese di personale a contratto (contratti a termine, a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca e quant’altro previsto dalla normativa vigente. Xxxxxxx richiedersi sostentamenti per personale a contratto. Gli offerenti devono verificare che le proprie Istituzioni possano acquisire personale a contratto.
C) Spese generali.
D) Spese di ricerca (piccole strumentazioni, attrezzature e prodotti software).
E) Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca.
F) Spese di ricerca: materiali di consumo e reagenti. Deve utilizzarsi il metodo tradizionale di calcolo, basato sull’indicazione del costo effettivo.
G) Spese di pubblicazione.
Tutte le fatture, che dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme, dovranno recare la dicitura: “Spesa sostenuta per la realizzazione del progetto di ricerca cofinanziato da FoRST”. Non saranno ritenute ammissibili le spese diversamente documentate
I costi verranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti.
Criteri per le singole voci di spesa
Nell’ambito dei “criteri generali” sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto di FoRST di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.
A) PERSONALE DIPENDENTE
Questa voce comprenderà il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico- scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa relative al progetto.
Questa voce di spesa non potrà superare il 35% del costo totale del progetto.
Il costo in questione sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sarà valorizzato come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva xxxxx xxxxx, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differenti);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal Direttore Amministrativo dell’Ente.
B) PERSONALE A CONTRATTO
Questa voce comprenderà il personale con contratto a tempo determinato (inclusi collaborazioni coordinate e continuative, dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto A) , a condizione che svolga la propria attività presso le strutture delle unità operative.
Il contratto a tempo determinato dovrà contenere l’espresso riferimento al progetto di ricerca.
Il contratto di collaborazione dovrà contenere l’indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.
C) SPESE GENERALI
L’Importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura massima dell’8% (otto per cento) dell’ammontare del totale del costo del progetto.
In sede di rendicontazione dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.
D) SPESE DI RICERCA
In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
L’importo di tale voce non potrà superare il 10% del costo complessivo del progetto.
I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono le seguenti:
- le strumentazioni e le attrezzature esistenti alla data di decorrenza dell’ammissibilità dei costi non sono compatibili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l’imballo, e l’eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.
- Il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso per il progetto stesso.
E) SERVIZI E CONSULENZA
Tale voce di spesa deve far riferimento a prestazioni di carattere scientifico rese da professionisti di riconosciuta esperienza in funzione dell’oggetto della ricerca e regolate da apposito atto d’impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente.
Il loro costo sarà determinato in base alla fattura.
F) REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO
In questa voce ricadono le materia prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico (per esempio reagenti).
Non rientrano nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disc, CD e simili per computer, carta per stampanti, toner, spillatrici, matite, penne, ecc..
I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).
Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
G) SPESE DI PUBBLICAZIONE
In questa voce rientrano i costi sostenuti dall’Ente per la pubblicazione dei risultati del progetto su riviste scientifiche con fattore d’impatto ISI/PubMed. Il costo sarà determinato dalla fattura emessa dall’editore per la relativa pubblicazione
N.B. Con riferimento alle voci di cui sopra si precisa che alle fatture di acquisto, ovvero ai contratti sottoscritti per consulenze, collaborazioni ecc, dovranno risultare allegati i mandati di pagamento emessi dagli uffici competenti del Dipartimento interessato, unitamentea alle copie dei bonifici attestanti l’effettivo pagamento.
MODALITA’ E PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CO- FINANZIAMENTO
Ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, il contributo verrà erogato secondo i seguenti criteri e modalità: La Fondazione potrà sostenere ciascun progetto ritenuto idoneo finanziandone, una quota che in nessun caso potrà eccedere il 60% dell’intero importo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e fino alla concorrenza di un importo massimo di cofinanziamento, che, non potrà essere superiore ad euro 90.000,00, (novantamila) essendo fissato a 150 mila euro il costo massimo di ciascun progetto di ricerca. La percentuale e l’importo massimo di cofinanziamento di cui sopra sono comprensivi del contributo per la pubblicazione su riviste con fattore d’impatto ISI/PubMed, che comunque non potrà superare il 30% dell’importo co-finanziato.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento: “Procedure di erogazione del contributo”, FoRST corrisponderà il finanziamento come segue:
1) Il 70% del contributo complessivo che Forst erogherà all’Ente aggiudicatario sarà versato con le seguenti modalità:
h. il 20% del contributo complessivo al ricevimento da parte di FoRST della copia firmata della Convenzione e della comunicazione di inizio attività;
i. un rata di co-finanziamento fino ad un massimo del 30% del contributo complessivo dopo 12 mesi dalla data indicata nel paragrafo a) che precede e previa presentazione di una relazione scientifica dettagliata dello stato di avanzamento del progetto nonché della rendicontazione contabile delle spese sino a quel momento sostenute, secondo i criteri elencati nel presente documento.
c. un ulteriore rata di cofinanziamento fino ad un massimo del 20% del contributo complessivo, alla presentazione dei risultati conclusivi della ricerca (Relazione Conclusiva) e della rendicontazione analitica delle spese sostenute, secondo i criteri riportati nel presente modello di rendicontazione. Allegato n.6 al Contratto.
2) Infine, il 30% della cifra complessivamente riconosciuta verrà erogato solo in caso di pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche con fattore d’impatto citate in ISI/PubMed, pubblicazione che dovrà avvenire entro 24 mesi dalla conclusione del progetto.