Contract
i lavori”;
• l’art. 36, c. 9.bis), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così come integrato dalla Legge 55/2019 che prevede: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - ! Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”ed in particolare l’ art. 1, commi: “
o 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2- bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
o 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
o 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
o 5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».
Richiamata la determinazione n° 99 del 06.05.2021 approvazione del presente avviso e atti collegati;
RENDE NOTO CHE
• La Fondazione Molise Cultura intende procedere all’affidamento dell’ allestimento del “CROSS- BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL” mediante procedura
negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del predetto d.lgs. n. 50/2016.
• Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli allestimenti previsti in progetto;
• In particolare ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la procedura RdO da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip spa
• Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
• La richiesta di offerta verrà inoltrata, ai sensi dell'art. 36, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare entro i termini e le modalità stabilite dal presente avviso.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
DENOMINAZIONE: | FONDAZIONE MOLISE CULTURA |
SEDE | Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxx |
telefono: | 0000 000000 |
fax: | 0000 000000 |
indirizzo internet | |
pec | |
Codice Partita Iva / Codice Fiscale | 92060690705 |
Settore Competente | Cultura |
Responsabile Unico del procedimento | il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 è il Dott. Xxxxxx Xxxx |
Modalità di svolgimento della procedura: | Procedura telematica svolta tramite il portale della Pubblica Amministrazione MEPA |
CODICE NUTS PRINCIPALE | ITF22 |
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura e posa in opera di tutto quanto descritto all’ interno del Capitolato speciale di appalto redatto per il progetto denominato: “ CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare e porre in opera in modo completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale le dotazioni necessarie all’ efficientamento ed alla riqualificazione tecnologica dell’ Auditorium Palazzo Ex-Gil.
Le quantità e le qualità sono previste nel progetto e relative allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Le caratteristiche principali della fornitura sono descritte nel Capitolato speciale d’ appalto allegato al presente
avviso.
4. LUOGO DI ESECUZIONE:
CODICE NUTS PRINCIPALE: ITF22
5. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice).
La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura (RdO) da espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, secondo quanto previsto dall’ art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 : “b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 …… Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
6. IMPORTO A BASE D'ASTA
L’importo a base d’asta è di € 174.241,87 (euro centosessantottomila/87) oltre IVA come per Xxxxx, così
suddivisi nell’arco di durata del contratto:
7. DURATA
La fornitura e posa in opera dovrà rispettare quanto previsto nel capitolato speciale di appalto
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice sulla base dei seguenti parametri:
• offerta tecnica: max punti 90
• offerta economica: max punti 10
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del X.X.xx. n. 50/2016.
Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016; Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
I suddetti Operatori dovranno essere iscritti al MEPA di Consip spa, entro la data di scadenza del presente avviso, e abilitati nella sezione competente.
9.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
9.2 Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.
9.3 Requisiti di Capacità economico – finanziaria
Il concorrente deve possedere almeno una referenze bancaria rilasciate da istituto bancario attestante la capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e che la stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
9.4 Capacità tecnica – professionale
Il partecipante deve avere eseguito almeno una fornitura e posa in opera analoga all’ oggetto del presente bando, espletata, negli ultimi cinque anni. Inoltre il partecipante deve dimostrare di possedere risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.05.2021 al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza.
Il termine di consegna è PERENTORIO.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ INTERNO DEL "CROSS-BORDER EXCHANGE FOR DEVELOPMENT AND CREATIVE INDUSTRIES" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL’ OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX – GIL.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Fondazione Molise Cultura allegato al presente avviso e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza specifici.
Si evidenzia che all’istanza:
• dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
• NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Resta inteso che l’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera invito della procedura stessa.
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.
11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le istanze pervenute saranno esaminate dalla Stazione Appaltante al fine di verificarne la conformità con quanto richiesto dal presente avviso.
L'Amministrazione procederà ad invitare fino a n. 5 concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, purché in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti.
Qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a 5, il RUP provvederà ad effettuare il sorteggio, al fine di selezionare il numero di imprese previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/16 oppure si riserverà di invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’ interesse a partecipare.
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a 5 non si effettuerà il sorteggio e l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
N.B. L'offerta dovrà essere presentare SOLO successivamente alla ricezione della lettera d'invito.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura
12. INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di manifestazione d'interesse dovranno essere inviate alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta, entro le ore 13.00 del 16.05.2021… attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito della Fondazione Molise Cultura all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ Albo Pretorio “AVVISI”
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si applica dal 25/05/2018. Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.
In Molise Cultura il titolare il Rappresentante Legale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx domiciliata per la carica presso Fondazione Molise Cultura, Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxx, Tel. 0000 000000, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
14. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione “Avvisi” ed “Amministrazione Trasparente” per quindici giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
15. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’eventuale successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante l’espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. . 36, comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.
La lettera d’invito e la documentazione allegata conterrà elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento dei lavori e alla disciplina contrattuale.
La procedura si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e tutti gli operatori dovranno essere iscritti a tale piattaforma per poter ricevere l’invito, qualora selezionati secondo quanto previsto nell’avviso
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxxxx Xxxx (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)
Allegati
• “Modello: Manifestazione di Interesse”
• Capitolato Speciale di Appalto
a) che i fatti, stati, e qualità dichiarati/riportati nelle successive lettere corrispondono a verità;
b) sopra indicata (imprenditore, soc. commerciale, cooperativa, consorzio, ecc.) ha:
la seguente forma giuridica:
codice fiscale n.:
P. IVA n.:
sede legale in:
cap:
via/piazza e n.:
eventuale invio da parte della Fondazione Molise Cultura di corrispondenza cartacea inerente alla
selezione):
N° di telefono:
N° di fax:
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
eventuale ulteriore indirizzo e-mail:
che:
Impresa sopra indicata -che il sottoscritto rappresenta-, il sottoscritto, e
per quanto a propria conoscenza, anche tutti gli altri legali rappresentanti, i Direttori tecnici, etc. 1,
NON si trovano in alcu esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, o il divieto , specificatamente comprese tutte
art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché da tutta la rimanente normativa di settore;
c) che è ammessa ad operare in MePA ;
d) di aver effettuato almeno una installazione similare triennio, anche per conto di fornitori terzi di settore, indicando nella tabella sottoriportata una descrizione sintetica della/e installazione/i:
Indicazione | x.xx monitor componenti il video wall | Date di realizzazione | Indicazione del committente | Importi: contrattuale |
e) di autorizzare espressamente la Fondazione Molise Cultura ad inviare ufficialmente ed in via esclusiva comunicazioni varie ed eventuali richieste di documentazione anche per la successiva fase selettiva tramite la P.E.C. indicata alla lettera b) che precede;
di essere informato che 679/2016 (RGPD)
che si applica dal 25/05/2018 e di prestare il proprio consenso, anche con strumenti informatici, dei dati
selezione in oggetto, nonché
1 si tenga presente che, secondo giurisprudenza consolidata, vanno ricompresi anche:
i vicar assenza di cause di esclusione è in capo a chi ha la titolarità del potere anche solo in astratto, e non pure il suo concreto esercizio,
i procuratori ad negotia, cui sono stati conferiti poteri di rilevanza sostanziale e di notevole contenuto economico. Tali procuratori vanno sempre considerati qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura, cioè in presenza del potere di rappresentanza con attribuzione di ampli
xxxx di tale potere nei confronti di chiunque senza intermediazione di autorizzazione o di investitura
mporaneamente assomma in se il
ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti;
.Luogo:
Data:
Sottoscrizione (leggibile e per esteso) 2
DICHIARA, altresì,
che le sopraelencate imprese:
sono
non sono oppure
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003 - (Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro).
(luogo, data)
FIRMA/FIRME
(timbro/i e firma/e leggibile/i)
2 NB: a pena del mancato invito alla successiva procedura selettiva, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta in calce e, nel caso in cui la firma non sia autenticata da un pubblico ufficiale, riportare in ALLEGATO una copia leggibile di un valido documento di identità dello stesso sottoscrittore.
| ||
"cross-border exchange for development and creatıve ındustrıes" - fornıtura e posa ın opera dı componentıstıca fınalızzata all'ottenımento della rıqualıfıcazıone ed effıcıentamento tecnologıco deglı spazı esposıtıvı e dell'audıtorıum palazzo ex-gıl progetto esecutıvo | ||
commıttente: fondazıone molıse cultura xxx xxxxxx xx00 - xxxxxxxxxx (xx) p.ıva 01720470705 | tımbro e fırma |
progettısta: xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx0 - xxxxx xxx xxxxxx (xx) p.ıva 00976970947 | ||
data aprıle 2021 | comune campobasso (cb) |
tımbro e fırma
scala
tıtolo elaborato
capıtolato specıale d'appalto
rıf. allegato
A09
Comune di Campobasso Provincia di Campobasso | |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'AUDITORIUM PALAZZO EX-G.I.L. | |
OGGETTO: PARTE D'OPERA: COMMITTENTE: Codice CUP: Codice CIG: | “Cross border exchange for development and creative industries” Fornitura e posa in opera di componentistica finalizzata all’ottenimento della riqualificazione ed efficientamento tecnologico degli spazi espositivi e dell’Auditorium Palazzo Ex-G.I.L. Fondazione Molise Cultura H19E18000120007 Campobasso, 01/04/2021 IL TECNICO Xxx. Xxxxxxx Xxxxx |
Sommario
PARTE 1: OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELLE FORNITURE - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIANTI 4
Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 4
Art. 2 SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
Art. 3 FORMA DELL'APPALTO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 4
Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO 6
Art. 5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 6
Art. 6 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 6
PARTE 2: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 9
Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 9
Art. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE 9
Art. 10 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 10
Art. 11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 10
Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 13 GARANZIA PROVVISORIA 12
Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA 13
Art. 15 COPERTURE ASSICURATIVE 14
Art. 16 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 14
Art. 17 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 16
Art. 18 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLE FORNITURE - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE 17
Art. 19 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI 19
Art. 21 SICUREZZA DEI LAVORI 21
Art. 22 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 22
Art. 23 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 22
Art. 24 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI 23
Art. 25 VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI 24
Art. 26 ULTIMAZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLE FORNITURE - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 26
Art. 27 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Art. 28 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 29
Art. 29 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 29
Art. 30 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO 30
Art. 31 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 30
Art. 32 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI 31
PARTE 3: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 32
Art 33 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 32
Art. 35 RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI 42
Art. 36 STAZIONI DI ENERGIA 42
Art. 37 POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 43
Art. 38 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER SERVIZI GENERALI 45
Art. 39 CABLAGGIO STRUTTURATO RETI LAN 46
Art. 40 IMPIANTO AUDIO/VIDEO 51
Art. 41 VIDEOWALL FISSO A PARETE (COD. AV.01) – INGRESSO AREA ESPOSITIVA 51
Art. 42 VIDEOWALL MOBILE (COD. AV.02) – INGRESSO AREA ESPOSITIVA 53
Art. 43 LEDWALL FISSO A PARETE (COD. AV.03) – SALA ESPOSITIVA 2B 54
Art. 44 TOUCH TABLE MOBILI (COD. AV.04) – SALA ESPOSITIVA 3 54
Art. 45 LEDWALL OUTDOOR (COD. AV.05) – INGRESSO AUDITORIUM 55
Art. 46 VETRINA DIGITALE (COD. AV.06) – INGRESSO AUDITORIUM 56
Art. 47 VETRINE DIGITALI (COD. AV.07 E AV.08) – INGRESSO ASSESSORATO AL TURISMO 56
Art. 48 VIDEOPROIETTORE TECNOLOGIA LASER (COD. AV.09) – PALCO AUDITORIUM 57
Art. 49 MONITOR LCD (COD. AV.10 E AV.11) – PALCO AUDITORIUM 57
Art. 50 REGIA AUDIO/VIDEO DIGITALE (COD. AV.12) – SALA REGIA 58
Art. 51 SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI 60
Art. 52 POSTAZIONE DI GESTIONE DEGLI ACCESSI (COD. CA.PC) 60
Art. 53 TORNELLI (COD. CA.01) – INGRESSO SALA 2 60
Art. 54 TORNELLI (COD. CA.02) – INGRESSO SALA 3 62
Art. 55 PORTA AUTOMATICA IN VETRO (COD. CA.03) – INGRESSO SALA 1 63
Art. 56 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 64
Art. 58 ELEMENTI DEL SISTEMA 70
Art. 59 COMANDI, ATTUATORI E SCENARI DOMOTICI 71
Art. 60 RISPARMIO ENERGETICO 72
Art. 63 VIDEOSORVEGLIANZA IP 73
Art. 64 APPLICAZIONE DA PC, TABLET O SMARTPHONE 74
Art. 65 SUPERVISIONE DA REMOTO 74
Art. 66 PRESCRIZIONI INSTALLATIVE 75
Art. 67 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 76
Art. 68 ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLE FORNITURE 78
Art. 69 VERIFICHE E PROVE IN XXXXX X'XXXXX XXXXX XXXXXXXX 00
PARTE 1: OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELLE FORNITURE - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIANTI
Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto la “Fornitura e posa in opera di componentistica finalizzata all’ottenimento della riqualificazione ed efficientamento tecnologico degli spazi espostivi e dell’Auditorium Palazzo EX-G.I.L.”, sito in xxx Xxxxxx xx00 xx Xxxxxxxxxx (XX). In particolare, si prevedono:
- Adeguamento dell’impianto elettrico esistente rispetto alle esigenze, in termini di fornitura elettrica, delle apparecchiature tecnologiche previste;
- Installazione di apparati tecnologici Audio/Video, previsti all’interno degli spazi espositivi ed all’esterno, sui due
ingressi posti su Xxx Xxxxxx 00;
- Installazione di un sistema di rete dati utile all’interconnessione dei suddetti apparati tecnologici con la già
esistente rete LAN;
- Installazione di un sistema di controllo degli accessi, costituito da tornelli a tripode metallico, accessi per persone con disabilità e porta automatizzata in vetro;
- Installazione di un sistema di videosorveglianza al piano seminterrato, costituito da telecamere DOME e videoregistratore di tipo NVR;
- Adeguamento impianto domotico già esistente per il controllo da remoto dell’impianto di illuminazione e di
diffusione sonora negli spazi espositivi.
Sono compresi nell'appalto tutte le forniture, le prestazioni e le provviste necessarie per dare le installazioni completamente compiute, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
La posa in opera delle forniture è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all’intervento sarà fornito mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è H19E18000120007.
Per il presente appalto non è prevista la suddivisione in lotti funzionali, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq),
del D.lgs. 50/2016.
Art. 3 FORMA DELL'APPALTO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il presente appalto è dato A corpo, con offerta a Ad unico ribasso.
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’opera nel suo complesso.
L’affidamento del servizio oggetto dell’appalto avverrà, come detto, mediante procedura rivolta ad almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 3, lettera b-bis) del citato D.lgs. n. 50/2016, con offerta a ribasso unico sull’importo totale delle forniture, previste dal computo metrico estimativo allegato al presente capitolato speciale d’appalto. Ciò risulta possibile visto l’importo delle forniture superiore a 40.000 euro e dato il contenuto altamente tecnologico e innovativo delle stesse.
In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:
Tipo di appalto | Criteri di offerta | Criteri di aggiudicazione |
A corpo | Offerta con unico ribasso | Offerta economicamente più vantaggiosa |
La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 21.575,48 (diconsi euro ventunomilacinquecentosettantacinque/48).
L'importo a base di gara per l'affidamento delle forniture, comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, è sintetizzato come segue:
n. | Descrizione | importo |
1 | a1) Importo per l'esecuzione delle Forniture (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
2 | A misura | 174 241.74 |
3 | A corpo | 0 |
4 | In economia | 0 |
5 | ------------------------------- | |
6 | Sommano | 174 241.74 |
7 | ------------------------------- | |
8 | a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
9 | A misura | 4 365.04 |
10 | A corpo | 0 |
11 | In economia | 0 |
12 | ------------------------------- | |
13 | Sommano | 4 365.04 |
14 | ------------------------------- | |
15 | b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
16 | b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 0 |
17 | b2) Xxxxxxx accertamenti e indagini | 0 |
18 | b3) Allacciamenti a pubblici servizi | |
19 | b4) Imprevisti | 250 |
20 | b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 0 |
21 | b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali | 0 |
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della | ||
progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di | ||
22 | supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e | 8 860.23 |
contabilità | ||
23 | b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | 0 |
24 | b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) | 0 |
25 | b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0 |
26 | b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico | 0 |
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e | ||
27 | controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) | 0 |
28 | b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) | 0 |
29 | b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) | 0 |
30 | b15) IVA (22%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | 38 333.18 |
31 | b16) C.N.P.A.I.A. | 354.41 |
32 | Sommano | 47 797.82 |
33 | =============== | |
34 | TOTALE | 222 040.00 |
35 | =============== |
L'importo complessivo dell’appalto, oneri compresi, ammonta quindi ad euro 222 040.00 (diconsi euro duecentoventimilazeroquaranta/00), IVA compresa (al 22%).
Il totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di euro 174 241.74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantuno/74) per le forniture soggette a ribasso d'asta, comprensivo dei costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in euro 4 365.05 (diconsi euro quattromilatrecentosessantacinque/05), che non sono soggetti a tale ribasso.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Art. 5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Art. 6 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La forma e le dimensioni delle forniture oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle forniture, con l'indicazione della zona di interesse
dell’installazione e le principali dimensioni:
• Fornitura e posa in opera di apparati audio/video, consistenti in:
- N°1 videowall incassato a parete (cod. AV.01), da installare all’ingresso dell’area espositiva, costituito da una matrice 2x2 di n°4 monitor LCD da 55”, con supporto di sostegno a muro e staffa a pantografo per l’estrazione dei singoli monitor, soundbar amplificata per installazione a parete;
- N°1 videowall mobile da installare all’interno dell’area espositiva (cod. AV.02), costituito da n°9 monitor LCD da 46”, per una matrice da 3x3 elementi, installati in una struttura di sostegno mobile in materiale metallico, dotata di ruote per lo spostamento, staffa a pantografo per l’estrazione dei singoli monitor, n°2 casse amplificate a 2 vie;
- N°1 ledwall indoor da installare nella sala espositiva 2B (cod. AV.03), avente superficie utile di 430x240 cm, da
installare incassato all’interno di apposita parete in cartongesso, n°2 casse amplificate con ingresso a 2 vie;
- N°4 touch table mobili da installare all’interno della sala espositiva 3 (cod. AV.04), costituiti da n°4 monitor LCD
con schermo touch da 49”, n°4 strutture di supporto mobili;
- N°1 ledwall outdoor da installare all’ingresso dell’Auditorium, su xxx Xxxxxx 00 (cod. AV.05), avente superficie di proiezione 330x190 cm, completo di struttura modulare di sostegno con ancoraggio a pavimento mediante piastre metalliche e tasselli, struttura a pantografo per estrazione singoli moduli led;
- N°1 vetrina digitale da installare all’ingresso dell’Auditorium su xxx Xxxxxx 00 (cod. AV.06), costituita da uno schermo con retroilluminazione LED da 55” e struttura di sostegno, con fissaggio sul lato interno della parete vetrata alla struttura metallica dell’infisso;
- N°2 vetrine digitali da installare all’ingresso dell’Assessorato al Turismo su xxx Xxxxxx 00 (cod. AV.07 e AV.08), costituite da n°2 schermi con retroilluminazione LED da 55” e strutture di sostegno fissate sul lato interno della parete vetrata alla struttura metallica dell’infisso;
- N°1 videoproiettore laser, tecnologia 3LCD (cod. AV.09), da installare all’interno dell’Auditorium sul fondo palco,
completo di struttura di sostegno a soffitto;
- N°2 monitor LCD con retroilluminazione LED (cod. Av.10 e AV.11), da installare ai due lati del palco e rivolti verso il palco, completi di struttura di sostegno e relativa staffa a pantografo;
- N°1 sistema di regia audio/video digitale (cod. AV.12), da installare nella sala regia posta al primo piano dell’Auditorium, composto da un mixer audio digitale a 32 canali in ingresso, un mixer video con 4 ingressi HDMI, uno stage box digitale, n°2 coppie di extender HDMI e n°1 splitter HDMI con 1 ingresso HDMI e 4 uscite HDMI.
• Fornitura e posa in opera di sistema di digital signage, composto da:
- N°1 server di controllo (cod. DS.SRV), connesso alla rete LAN e installato al piano seminterrato nel vano tecnico
che contiene i server già esistenti di rete dell’edificio;
- N°7 client per implementazione del sistema di digital signage (cod. DS.XX), da installare a bordo di videowall AV.01, videowall mobile XX.00, xxxxxxx xxxxxx XX.00, xxxxxxx outdoor AV.05, vetrine digitali AV.06, AV.07 e AV.08.
• Fornitura e posa in opera di sistema di controllo degli accessi, composto da:
- N°1 postazione di gestione degli accessi (cod. CA.PC), costituita da una postazione PC fissa, da installare all’interno
del nuovo locale biglietteria;
- N°2 tornelli a tripode metallico e n°1 accesso per persone con disabilità (cod. CA.01), da installare all’ingresso
della sala espositiva 2;
- N°1 tornello a tripode metallico e n°1 accesso per persone con disabilità (cod. CA.02), da installare all’ingresso
della sala espositiva 3;
- N°1 porta automatizzata in vetro (cod. CA.03), da installare all’ingresso alla sala espositiva 1.
• Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza, composto da:
- N°1 videoregistratore di tipo Network Video Recorder con tecnologia IP e connessione alla rete LAN (cod. NVR), con 16 uscite ethernet;
- N°10 telecamere di tipo DOME (cod. CAM.XX), con inquadratura a 360°, complete di staffe di montaggio a parete o a soffitto.
• Fornitura e posa in opera di nuova rete di distribuzione elettrica, composto da:
- N°9 interruttori automatici magnetotermici da installare sui quadri già esistenti;
- N°9 moduli automatici differenziali da associare agli interruttori magnetotermici;
- Cavo flessibile a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante l’incendio, isolato con gomma
etilenpropilenica con guaina di speciale mescola termoplastica, sezioni da 2.5, 6 e 10 mmq;
• Implementazione della rete dati esistente, con installazione di:
- N°1 presa modulare di tipo RJ45, completa di supporto e placca in resina;
- Cavo FTP schermato in lamina di alluminio a 4 coppie con guaina in PVC, di categoria 6, con conduttori in rame, per collegamento tra il palco dell’auditorium e la sala regia;
- Cavo UTP non schermato a 4 coppie di categoria 6, con guaina in materiale LSZH;
- N°3 pannelli di permutazione da montare sui 3 armadi rack presenti;
- N°3 access point da interno per accesso alla rete degli apparati tecnologici;
- N°1 switch di rete da installare nell’armadio rack presente nel vano tecnico al piano seminterrato dell’edifici.
• Riconfigurazione dell’esistente impianto domotico che gestisce l’illuminazione delle aree espositive e l’impianto
audio delle apparecchiature tecnologiche.
Le eventuali varianti del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.
Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di fornitura, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di fornitura sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali forniture diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di forniture omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della fornitura nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le forniture medesime.
Le varianti alle forniture in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di forniture non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".
PARTE 2: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ... attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
f) le relazioni tecniche e gli elaborati grafici
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione della fornitura dei servizi sopra elencati, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 10 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
I criteri di selezione, secondo quanto indicato dal comma 1 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, riguarderanno
esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
Nel caso in esame di appalti di servizi e forniture, ai sensi del comma 4 dell’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), la stazione appaltante potrà richiedere nel bando di gara:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, il fatturato minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante ne indicherà le ragioni nei documenti di gara.
In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), la stazione appaltante può richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Xxxxxx dei contratti, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti ed allegherà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.
L'Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Art. 11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture previste. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, potrà eseguire i
contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni
dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture posate regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle forniture.
In contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza delle forniture, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a forniture, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a forniture, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 15 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle forniture. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 174 241,74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantasette/74). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle forniture, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle forniture in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per forniture di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Il fornitore delle apparecchiature tecnologiche è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 174 241,74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantasette/74).
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 16 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o forniture oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di
fornitura.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano state indicate le forniture o parti di esse che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le forniture oggetto del presente appalto, caratterizzate dalla presenza di componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
A partire dal 31 dicembre 2020 è divenuta necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle forniture. Con riferimento alle forniture affidate in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle forniture eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del codice.
Art. 17 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre 45 giorni (diconsi quarantacinque) dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle forniture secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle forniture.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: 1 per cento per la parte di importo fino a 258 000 euro, così come indicato all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle forniture ordinate dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Nel caso in cui le forniture previste in appalto fossero molto estese, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna delle forniture, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione delle forniture che preveda la realizzazione prioritaria delle forniture sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le forniture che l’esecutore deve immediatamente eseguire,
comprese le opere provvisionali.
La consegna parziale delle forniture è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso della fornitura comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'esecutore dovrà comunque dare inizio alla posa in opera delle forniture entro il termine improrogabile di giorni 10 (diconsi dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione della posa in opera delle forniture di cui al successivo articolo.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avvenuta la consegna dei lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le forniture appaltate entro il termine di giorni 60 (diconsi sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare le forniture sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione della posa in opera delle forniture non appena avvenuta.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione della posa in opera delle forniture, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del D.M. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni fornitura, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione,
l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo della posa in opera delle forniture si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma della posa in opera delle forniture viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della posa in opera delle forniture, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della posa in opera delle forniture, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle pose in opera non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali della posa in opera delle forniture disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa della posa in opera delle forniture e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale della posa in opera delle forniture determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle forniture non posate in opera per effetto della sospensione parziale e l’importo totale delle forniture previste nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della posa in opera delle forniture e il RUP non abbia disposto la ripresa della posa in opera delle forniture, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa della posa in opera delle forniture, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per la posa in opera delle forniture, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della posa in opera sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa della posa in opera, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della posa in opera; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la posa in opera delle forniture nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore
durata. Xxxx’istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve completamente posate in opera tutte le forniture nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione della posa in opera delle forniture, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le forniture, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano completamente posate in opera nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 19 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità della posa in opera, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia
in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile della posa in opera delle forniture, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione della posa in opera delle forniture a cura dell'appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, forniture e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza delle forniture già posate, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle
costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle forniture e dei materiali non previsti dal contratto;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso della posa in opera delle forniture e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata alla posa in opera delle forniture, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:
- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le sopra menzionate attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione Lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto,
ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo delle forniture e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della posa in opera delle forniture, sarà applicata una penale giornaliera dello 0.5 per mille dell'importo netto contrattuale, corrispondente a euro 174 241.74.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna delle forniture e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni (diconsi dieci) dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio della posa in opera delle forniture per le quali esso è redatto.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio della posa in opera delle forniture ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, la posa in opera delle forniture o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento della posa in opera delle forniture, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento della posa in opera a un'unica impresa, l'esecuzione della stessa o di parte di essa sia affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento della posa in opera delle forniture ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna delle forniture:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o alle pose in opera da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e non comportanti rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e non comportanti rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
All'atto dell'inizio della posa in opera delle forniture, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che le forniture appaltate non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di euro 4 365.05.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione della posa in opera delle forniture e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole forniture, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono la posa in opera delle forniture, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La sopra menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 70 000 (diconsi settantamila/00).
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della posa in opera delle forniture.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Art. 24 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data dell'ultimazione della posa in opera delle forniture.
Il conto finale è compilato dal Direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante la posa in opera delle forniture, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al
conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso all’Amministratore della Fondazione Molise Cultura, il quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nella posa in opera delle forniture, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine l’Amministratore trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dall’Amministratore, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 25 VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione della posa in opera delle forniture ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa avrà facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi delle facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, essa potrà disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
Del pari l'Appaltatore avrà facoltà di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà accertare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria non consentirà comunque, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare verbale.
Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo degli impianti dovrà iniziarsi e concludersi entro non oltre sei mesi dalla data di ultimazione della posa in opera delle forniture.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il collaudo definitivo, dovrà accertare che gli impianti e gli apparati tecnologici installati, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso della posa in opera delle forniture.
Ad impianti ultimati si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto.
Esame a vista
Dovrà eseguirsi un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme Generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferentisi all'impianto installato. Detto controllo dovrà accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista dovranno effettuarsi quelli relativi a:
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre, è opportuno che questi esami inizino durante il corso della posa in opera delle forniture.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di identificazione
Si dovrà verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si dovrà controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre. si dovrà verificare che i componenti siano dotati dei pertinenti contrassegni di identificazione ove prescritti.
Verifica della sfilabilità dei cavi
Si dovrà estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica andrà eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEI 64-8/1 ÷ 7 dovranno aggiungersi, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.
Misura della resistenza di isolamento
La misura di resistenza di isolamento si dovrà eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua: sia circa 250 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0 oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.
La misura dovrà effettuarsi tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura sarà relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione dovrà eseguirsi tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la prova, inserendo un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti dovranno avere la stessa classe di precisione).
Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che potranno funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si farà riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.
Le letture dei due voltometri dovranno eseguirsi contemporaneamente e si dovrà procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.
Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi
Dovrà controllarsi che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Per la verifica delle protezioni contro i contatti diretti dovranno eseguirsi le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEI 64-8/1 ÷ 7).
Si precisa che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 andrà effettuata la denuncia degli stessi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra.
Dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
a) effettuare l'esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Andranno cioè controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si dovrà inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
b) effettuare la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario andranno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; potranno ritenersi ubicati in modo corretto ove risultino sistemati ad una distanza del suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto potrà assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza andrà mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario;
c) controllare in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore dovrà controllarsi in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste andranno di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati. La norma CEI 64-8/1 ÷ 7 fornisce le istruzioni per le suddette misure;
e) nei locali da bagno eseguire la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto controllo dovrà eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.
Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli impianti
a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile), siano conformi a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti d'alimentazione dalle caratteristiche contrattualmente previste, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Stazione Appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione della posa in opera delle forniture, sia il collaudo definitivo potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione della posa in opera delle forniture e per il collaudo definitivo l'impresa sarà tenuta, a richiesta della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere perciò accampare diritti a maggiori compensi.
c) Ove gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non siano, in tutto o in parte, inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà alla Stazione Appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione della posa in opera delle forniture e quella di collaudo definitivo ne accertino la funzionalità.
Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione della posa in opera delle forniture, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione della posa in opera delle forniture e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di forniture di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle forniture. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle forniture sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la
documentazione relativa all’esecuzione della posa in opera delle forniture;
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione della posa in opera delle forniture, ovvero dalla data di consegna delle forniture in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione della posa in opera delle forniture, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata ad un accertamento progressivo della regolare esecuzione della posa in opera delle forniture. In particolare, sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle forniture significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le forniture da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le forniture prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ovvero
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi ovvero 90 giorni dalla data di ultimazione della posa in opera delle forniture il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della posa in opera delle forniture risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della posa in opera delle forniture risultante dal relativo certificato.
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo xxxxx, del Codice civile.
Art. 27 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio della posa in opera delle forniture, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui dipende la posa in opera delle forniture, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano state affidate le forniture per conto diretto della Stazione Appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione della posa in opera delle forniture;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio della posa in opera delle forniture, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutte le pose in opera delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi delle forniture e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
Art. 28 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto della fornitura, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 29 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto delle forniture, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei
prezzi di contratto.
Art. 30 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.
L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 31 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagate le forniture appaltate a corpo e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa le forniture a corpo, tutte le spese per forniture, forniture, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
È esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi a forniture, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di forniture non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle forniture o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e posa in opera e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità delle forniture saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l’esecuzione delle forniture o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
Art. 32 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
PARTE 3: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Art 33 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- al Regolamento CPR UE n. 305/2011.
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare, i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:
- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE | |
Sezione del conduttore di fase dell'impianto S (mm2) | Sezione minima del conduttore di protezione Sp (mm2) |
S £ 16 16 < S £ 35 S > 35 | Sp = S Sp = 16 Sp = S/2 |
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:
Sezione minima (mm²)
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
• nell'impianto previsto per la realizzazione sottotraccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;
• il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm;
• il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
• ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione;
• le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
• i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
• qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia, sarà possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)
diam. e/diam.i mm | Sezione dei cavi in mm² | ||||||||
(0,5) | (0,75) | (1) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
12/8,5 | (4) | (4) | (2) | ||||||
14/10 | (7) | (4) | ( 3) | 2 | |||||
16/11,7 | (4) | 4 | 2 | ||||||
20/15,5 | ( 9) | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||
25/19,8 | (12) | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||
32/26,4 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 |
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo Mannesmann.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
I cavi saranno posati:
• entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla Stazione Appaltante;
• entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
• direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.
A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà sfruttare le già esistenti canalette in profilato di acciaio zincato oppure, all’occorrenza, dovrà indicare le caratteristiche secondo cui dimensionare e conformare le eventuali nuove canalette, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati ecc.) dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70.
I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli di m 150-200.
Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno osservarsi le relative norme CEI.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria.
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i.
Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti
Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
• cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le norme CEI 20-58;
• cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
• cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40.
Per tutti i casi suddetti si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi".
Protezione contro i contatti indiretti
Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);
c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arriverà in ogni impianto e dovrà essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra
del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato come conduttore di protezione;
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro avrà anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt<=50/Is
dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; ove l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id
dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia, è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
In particolare, i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=Iz If<=1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che possano
verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione
Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
3.000 A nel caso di impianti monofasi;
4.500 A nel caso di impianti trifasi.
Protezione di circuiti particolari
Protezioni di circuiti particolari:
a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7).
Materiali di rispetto
Vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli in opera;
- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno di una unità;
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi.
Protezione dalle scariche atmosferiche
Generalità
La Stazione Appaltante preciserà se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti elettrici oggetto dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scariche atmosferiche.
In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovrà essere realizzato in conformità al D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4.
In particolare, i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro i
fulmini sono considerati in due gruppi separati:
- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che di pericolo per le persone, è riportato nella norma CEI EN 62305-3;
- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici presenti nella struttura, è riportato nella norma CEI EN 62305-4.
Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto dovrà essere installato un limitatore di sovratensioni in conformità alla normativa tecnica vigente.
b) Protezione d'utenza
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto dovranno essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto dispositivo dovrà essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e poter essere installato nelle normali scatole di incasso.
Protezione contro i radiodisturbi
a) Protezione bidirezionale di impianto
Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 e s.m.i. in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico dovrà essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi dovranno essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base 17,5X45X53 mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione e radioricezione e dei dispositivi elettronici a memoria programmabile, dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, sarà necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza
Questi filtri dovranno essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.
Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza
Per la protezione di queste utenze sarà necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile all'apparecchiatura da proteggere.
Stabilizzazione della tensione
La Stazione Appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice, preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, anch'esso da precisarsi.
Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge
Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, saranno adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso l’esterno, e riuniti in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo.
La composizione dei cavi ammessi è da intendersi nelle seguenti parti:
• il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente;
• l’isolante: lo strato esterno che circonda il conduttore;
• l’anima: il conduttore con il relativo isolante;
• lo schermo: uno strato di materiale conduttore che è inserito per prevenire i disturbi;
• la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al conduttore.
Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai cavi da utilizzare armonizzati in sede CENELEC. I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha concesso espressamente l’uso, possono utilizzare tale sistema di designazione. Per tutti gli altri cavi nazionali si applica la tabella CEI-UNEL 35011: “Sigle di designazione”.
Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla denominazione “Cavo” e dalle
seguenti codifiche:
1. Numero, sezione nominale ed eventuali particolarità dei conduttori
2. Natura e grado di flessibilità dei conduttori
3. Natura e qualità dell’isolante
4. Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari
5. Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari
6. Composizione e forma dei cavi
7. Conduttori concentrici e schermi sull’insieme delle anime dei cavi multipolari
8. Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull’insieme delle anime dei cavi multipolari
9. Eventuali organi particolari
10. Tensione nominale
Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati.
Isolamento dei cavi:
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore. I metodi di installazione consentiti potranno comprendere uno o più tra quelli illustrati di seguito, come da indicazione progettuale e/o della Direzione Lavori:
Figura 1: Metodi di installazione dei cavi
Colorazione delle anime
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare, i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone.
Saranno comunque ammesse altre colorazioni per cavi in bassa tensione, in particolare per cavi unipolari secondo la seguente tabella:
Figura 2: Principali colorazioni delle anime.
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
Il decreto legislativo n.106/2017 vieta a partire dal 9 agosto 2017 l’installazione di cavi non conformi al
Regolamento UE "CPR" n. 305/2011 immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017.
I cavi non ancora disponibili al momento della redazione del progetto potranno essere prescritti dal professionista e installati purché immessi sul mercato prima del primo luglio. I cavi acquistati prima del primo luglio potranno essere utilizzati senza limiti di tempo. Tuttavia, dovranno essere impiegati cavi CPR corrispondenti qualora questi dovessero rendersi disponibili sul mercato prima dell’esecuzione dell’impianto.
Sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:
- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW.
Sezione minima dei conduttori neutri:
La sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5.
Sezione dei conduttori di terra e protezione:
La sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE | |
Sezione del conduttore di fase dell'impianto S (mm2) | Sezione minima del conduttore di protezione Xx (xx0) |
X x 00 16 < S ≤ 35 S > 35 | Sp = S Sp = 16 Sp = S/2 |
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo all'art.
543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:
Sezione minima (mm²)
protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)
CLASSI DI PRESTAZIONE DEI CAVI ELETTRICI IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE DI
INSTALLAZIONE / LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
La Norma CEI UNEL 35016 fissa, sulla base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, le quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), che consentono di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEI 64-8.
La Norma CEI UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati con conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile con lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.
CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO | LUOGHI | CAVI | |||
Requisito principale | Classificazione aggiuntiva | Tipologie degli ambienti di installazione | Designazione CPR (Cavi da utilizzare) | ||
Fuoco (1) | Fumo (2) | Gocce (3) | Acidità (4) | ||
B2ca | s1a | d1 | a1 | AEREOSTAZIONI • STAZIONI FERROVIARIE • STAZIONI MARITTIME • METROPOLITANE IN TUTTO O IN PARTE SOTTERRANEE • GALLERIE STRADALI DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 500M • FERROVIE SUPERIORI A 1000M. | FG 18OM16 1- 0,6/1 kV FG 18OM18 - 0,6/1 kV |
Cca | s1b | d1 | a1 | STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO • CASE DI RIPOSO PER ANZIANI CON OLTRE 25 POSTI LETTO • STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, IVI COMPRESE QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO • LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA DI CARATTERE PUBBLICO CHE PRIVATO • | FG16OM16 - 0,6/1 kV |
ALBERGHI • PENSIONI • MOTEL • VILLAGGI ALBERGO • RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE • STUDENTATI • VILLAGGI TURISTICI • AGRITURISMI • OSTELLI PER LA GIOVENTÙ • RIFUGI ALPINI • BED & BREAKFAST • DORMITORI • CASE PER FERIE CON OLTRE 25 POSTI LETTO • STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA (CAM-PEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE • SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE 100 PERSONE PRESENTI • ASILI NIDO CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI • LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL’INGROSSO AL DETTAGLIO, FIERE E QUARTIERI FIERISTICI • AZIENDE ED UFFICI CON OLTRE 300 PERSONE PRESENTI • BIBLIOTECHE • ARCHIVI • MUSEI • GALLERIE • ESPOSIZIONI • MOSTRE • EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A 24M. | FG17 - 450/750 V X00X0-X Xxxx0 450/750 V | ||||
Cca | s3 | d1 | a3 | EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO INFERIORE A 24M • SALE D’ATTESA • BAR • RISTORANTI • STUDI MEDICI. | FG16OR16 - 0,6/1 kV |
FS17 - 450/750 V | |||||
Eca | - | - | - | ALTRE ATTIVITÀ: INSTALLAZIONI NON PREVISTE NEGLI EDIFICI DI CUI SOPRA E DOVE NON ESISTE RISCHIO DI INCENDIO E PERICOLO PER PERSONE E/O COSE. | H05RN – F; X00XX - X X00X-X; H05VV-F |
Art. 35 RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI
Per ovviare ad eventuale basso fattore di potenza C (cos φ) dell'impianto, si dovrà procedere ad un adeguato rifasamento.
Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari dovrà essere fatto tenendo presenti:
- la potenza assorbita;
- il fattore di potenza (cos φ) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP);
- l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi.
L'installazione del complesso di rifasamento dovrà essere fatta in osservanza alle norme CEI EN 60831-1, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e ad altre eventuali prescrizioni in vigore.
Dovranno essere installate le seguenti protezioni:
a) protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti;
b) protezione contro i contatti indiretti;
c) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica.
Sarà oggetto di accordi particolari l'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale adozione di un sistema di inserimento automatico.
Si intendono ai fini del presente articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. La Stazione Appaltante preciserà quale dei due tipi, oppure se entrambi contemporaneamente, dovranno essere previsti.
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o quali fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza. La Stazione Appaltante preciserà se dovranno servire per l'alimentazione anche di altre utilizzazioni in caso di interruzioni della corrente esterna (vedi anche articolo "Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione").
Batterie di accumulatori
a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione
Nel caso la batteria d'accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di energia di riserva o di sicurezza, in caso di interruzioni della corrente esterna, in mancanza di particolari indicazioni da parte della Stazione Appaltante, la batteria stessa dovrà poter alimentare, almeno per tre ore, l'intero carico assegnato, con decadimento di tensione, ai morsetti della batteria, non superiore al 10% rispetto al valore nominale. Qualora la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale alimentazione di apparecchiature o impianti funzionanti a tensione ridotta, come quelli contemplati negli articoli "Impianti di segnalazione comuni per usi civili all'interno dei fabbricati", "Impianti di portiere elettrico", "Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas ed incendi", "Impianti per controllo di ronda", "Impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi", "Impianti di orologi elettrici" ed "Impianti di citofoni", da una stessa batteria potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche di più apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché ogni derivazione corrisponda ad una medesima tensione e parta dal quadro di comando e controllo della batteria
tramite singoli appositi interruttori automatici o tramite valvole o fusibili con cartuccia a fusione chiusa. La Stazione Appaltante stabilirà il tipo delle batterie di accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al piombo o alcalino). Gli accumulatori dovranno rispondere alle norme CEI EN 60896-11.
b) Carica delle batterie di accumulatori
La carica delle batterie sarà effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad assicurare la carica a fondo e quella di mantenimento. La ricarica completa dovrà potersi effettuare nel tempo massimo di 24 ore, ai sensi della norma CEI EN 00000-0-00. Nel caso la batteria di accumulatori sia utilizzata per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza, il raddrizzatore dovrà essere allacciato alla rete dell'utenza luce. Altrimenti dovrà essere allacciato di preferenza alla rete dell'utenza di forza motrice. La Stazione Appaltante indicherà se dovrà essere previsto un dispositivo per la carica automatica della batteria.
c) Quadro di comando e controllo
Il complesso batteria-raddrizzatore-utilizzatori dovrà essere controllato da un quadro munito degli organi di manovra, protezione e misura.
d) Locale della batteria di accumulatori
La Stazione Appaltante provvederà affinché il locale della batteria, oltre ad avere le necessarie dimensioni, in modo da consentire una facile manutenzione, abbia i seguenti requisiti:
- un'aerazione efficiente preferibilmente naturale;
- soletta del pavimento adatta a carico da sopportare;
- porta in legno resinoso (ad esempio "pìtchpine") o opportunamente impregnato. Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante.
Gruppi di Continuità
Nel caso in cui degli utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, dovranno essere adottati i gruppi di continuità statici (UPS).
I gruppi di continuità se non diversamente indicato dovranno essere installati in linea.
La potenza nominale degli UPS sarà calcolata in base alla potenza di esercizio degli utilizzatori alimentati, aumentata del 15%. La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
- Convertitore AC/DC (raddrizzatore)
Il convertitore dovrà caricare in tampone la batteria di accumulatori e alimentare l'inverter direttamente a pieno carico. I convertitori potranno essere del tipo esafase o dodecafase. Nel caso di convertitore esafase dovranno essere previsti (a monte degli UPS) idonei filtri in ingresso, onde limitare al 10% il contenuto armonico delle correnti assorbite.
- Batteria di accumulatori
In generale, per gruppi di piccola o media potenza, le batterie di accumulatori saranno del tipo a ricombinazione di gas (ermetiche). Esse dovranno garantire, se non richiesto diversamente, una autonomia di 30 minuti.
- Convertitore DC/AC (inverter)
L'inverter, tramite un trasformatore e una serie di filtri, dovrà effettuare la ricostruzione dell'onda sinusoidale di tensione ed elevarne il valore a quello necessario al funzionamento degli utilizzatori.
- Commutatore statico e by-pass manuale
I gruppi di continuità dovranno essere completi di commutatore statico, che consenta di commutare automaticamente il carico, direttamente in rete, in caso di avaria dell'inverter o di sovraccarico.
Dovrà essere previsto anche un by-pass manuale per permettere, in caso di interventi di manutenzione, di alimentare il carico da rete, indipendentemente dagli UPS.
Art. 37 POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi con ciò che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza impegnata. Detta potenza verrà indicata dalla Stazione Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione Appaltante.
Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si farà riferimento al carico convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti.
Valori di Potenza Impegnata negli Appartamenti di Abitazione
1) Per l'illuminazione:
- 10 W per m² di superficie dell'edificio col minimo di 500 W.
2) Servizi vari:
- 40 W per m² di superficie per edifici in zone urbane;
- 20 W per m² di superficie dell'appartamento in zone rurali.
Punti di utilizzazione
Nelle abitazioni si dovranno prevedere i punti di utilizzazione in conformità a quanto indicato nella norma CEI 64-50.
Suddivisione dei circuiti e loro protezione in edifici civili
Negli edifici civili in genere si dovranno alimentare, attraverso circuiti protetti e singolarmente sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico, almeno le seguenti utilizzazioni:
a) illuminazione di base:
sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW;
b) prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori, apparecchi radio ecc.):
sezione dei conduttori 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW;
c) prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldacqua) con potenza unitaria minore o uguale a 3 kW:
sezione dei conduttori 2,5 mm²; protezione 16 A; potenza totale erogabile 3 kW;
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzazione con potenza maggiore di 3 kW: sezione conduttori 4 mm²; protezione 25 A.
Sul quadro elettrico dovranno essere previsti un numero superiore di circuiti protetti ogni qualvolta si verifichino le seguenti condizioni:
a) elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m²:
occorrerà prevedere più linee per l'illuminazione di base al fine di limitare a 150 m² la superficie dei locali interessati da una singola linea;
b) elevato numero di prese da 10 A:
occorrerà prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese;
c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie) che dovranno funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale superiore a 3 kW:
occorrerà alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria maggiore di 2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta.
Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener conto della caduta di tensione del 4%, occorrerà considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale dal quadro contatori al vano scale). Il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere di almeno 3.000 A (CEI 64-8/1 ÷ 7) a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (ENEL ecc.); gli interruttori automatici dovranno essere bipolari con almeno un polo protetto in caso di distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-fase.
Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto
Impianto | Illuminazione | Scalda-acqua | Cucina | Servizi vari, comprese le prese a spina (per queste la potenza è quella corrispondente alla corrente nominale) | Ascensore (la potenza è quella corrispondente alla corrente di targa) |
Uffici e negozi | 0,90 | 1 per l'apparecchio di maggior potenza, 0,75 per il secondo, 0,50 per il terzo, 0,25 gli altri | 1 per l'apparecchio di maggior potenza, 0,75 per gli altri | 0,5 | 3 per il motore dell'ascensore di maggior potenza, 1 per il successivo, 0,7 per tutti gli altri ascensori |
(1) Per le derivazioni facenti capo a singoli apparecchi utilizzatori o a singole prese a spina dovrà assumersi, come valore del coefficiente, l'unità, fatta eccezione per il caso degli ascensori.
(2) Per gli ascensori ed altri servizi generali di edifici di abitazione comuni, i dati relativi sono allo studio.
Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle colonne montanti che alimentano appartamenti di abitazione
Unità di impianto alimentate | Valore del coefficiente |
1 | 1 |
da 2 a 4 | 0,8 |
da 5 a 10 | 0,5 |
11 ed oltre | 0,3 |
Impianti trifase
Negli impianti trifase (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (ENEL ecc.) non è possibile applicare il dimensionamento dell'impianto di cui all'articolo "Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti"; tale dimensionamento dell'impianto sarà determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto delle norme CEI. In particolare, le condutture dovranno essere calcolate in funzione della potenza impegnata che si ricava nel seguente modo:
a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la potenza di ogni singolo utilizzatore (PU) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu);
P1 = Pu x Cu;
b) potenza totale per la quale dovranno essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la somma delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata per il coefficiente di contemporaneità (Cc);
Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) x Cc
Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi dovranno essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo; ove i motori siano più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si applicherà il coefficiente della tabella di cui al paragrafo "Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto".
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del fattore di potenza, e alla distanza da coprire.
Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e al fattore di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nella tabella CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Il potere d'interruzione degli interruttori automatici dovrà essere di almeno 4.500 A (Norme CEI 64-8/1 ÷ 7), a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (Enel ecc.).
Gli interruttori automatici dovranno essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti.
Art. 38 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER SERVIZI GENERALI
Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno essere derivati da un quadro sul quale dovranno essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.
Quadro generale di protezione e distribuzione
Detto quadro dovrà essere installato nel locale contatori e dovrà avere caratteristiche costruttive uguali a quelle prescritte ai paragrafi "Quadri di comando In lamiera", "Quadri di comando isolanti" e "Quadri elettrici da appartamento o similari" dell'articolo "Qualità e caratteristiche dei materiali" ed essere munito di sportello con serratura.
Sul quadro dovranno essere montati ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando dei seguenti impianti.
Altri impianti
a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici (come impianto di condizionamento d'aria, impianto acqua potabile, impianto sollevamento acque di rifiuto e altri
eventuali) dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal quadro dei servizi generali da proprio interruttore automatico differenziale. Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature elettriche dei singoli impianti tecnologici.
b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Stazione Appaltante indicherà se il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi comandi e controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi dovranno far parte dell'appalto degli impianti elettrici, nel qual caso la Stazione Appaltante preciserà tutti gli elementi necessari. Nell'anzidetto caso, in corrispondenza ad ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venire installato un quadro ad armadio, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate. Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli utilizzatori.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 39 CABLAGGIO STRUTTURATO RETI LAN
Le reti locali sono sistemi coerenti di interconnessione tra dispositivi che consentono la condivisione di informazioni e risorse.
Il cablaggio strutturato è una tipologia di rete informatica che identifica una infrastruttura integrata per l'implementazione di servizi, di cui i principali sono l'utilizzo della fonia e dei dati. Esso permette di fruire dei servizi per la trasmissione dei dati, mediante l’integrazione di diverse tipologie di interfacce, sia con collegamenti fisici, come la fibra ottica ed il cavo in rame, che con l’etere mediante le reti wireless.
Il cablaggio strutturato è composto sia da una parte passiva identificata da cavi, prese utente, armadi rack, connettori e permutatori (patch panel) per i cavi in rame e cassetti ottici per cavi in fibra, che da parte attiva, identificata con router, switch ed access point.
Le norme di riferimento standard internazionali per il cablaggio strutturato delle reti sono le seguenti:
• EIA/TIA 568A (Electronic Industries Alliance/Telecommunication Industries Association);
• ISO/IEC 11801 (International Standard Organization/International Electrotechnical Commission);
• CEI EN 50173 (European Norms emesse dal Comitato Tecnico CENELEC).
La scelta dei tipi di rete e di cavi dipenderà dal tipo di dispositivi da collegare, dalla loro posizione e dal modo in cui verranno utilizzati.
Rete LAN con cablaggio strutturato
Una LAN è un sistema di comunicazione che permette ad apparecchiature indipendenti di comunicare tra di loro, entro un'area delimitata, utilizzando un canale fisico a velocità elevata e con basso tasso d'errore. In generale, anche se non unicamente, le reti LAN utilizzano l’infrastruttura di telecomunicazioni rappresentata dal cablaggio strutturato. La sintesi del quadro normativo per la progettazione e realizzazione di questa infrastruttura con tutti i riferimenti specifici applicabili è contenuto nella Guida CEI 306-10. In particolare, le Norme relative ai criteri di installazione sono contemplate nella norma CEI EN 50174-2 e CEI EN 50174-3 (quest’ultima è da considerare nei limiti del campo di applicazione del DM 37/08).
Nell'ottica della sicurezza si farà anche riferimento alla norma CEI EN 50310 (Prescrizioni per il collegamento equipotenziale) e poiché la produzione della Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/08 presuppone l’esito positivo di verifiche, si indica anche la CEI EN 50346 (Prova del cablaggio installato).
Le prestazioni installative generali a cui si presterà attenzione sono dettate dalla norma CEI EN 50173-1.
La categoria attesta le caratteristiche trasmissive del singolo componente, escludendo il contesto installativo. La
classe, invece, è riferita alle prestazioni di ogni singola linea.
L'estratto della Tabella CEI EN sottostante, riporta le Classi e Categorie raccomandate nel progetto.
Frequenza trasmissione | Categoria | Classe | ISO/IEC 11801 | EIA/TIA 568A | CEI EN 50173 |
fino a 250 MHz | 6 | E | X |
Requisiti e norme di riferimento
Le principali proprietà e caratteristiche delle reti locali dovranno essere:
• l'elevata velocità
• le basse probabilità di errore
• l'elevata affidabilità
• l'espansibilità
La tipologia di una rete locale indica come le diverse stazioni siano collegate al mezzo trasmissivo. Le principali topologie della rete locale saranno:
• a stella
• ad anello
• a bus o dorsale
• ad albero
Il cablaggio strutturato dovrà integrare i principali sistemi di distribuzione di segnali in un edificio: telefonia e rete dati. Dovrà eliminare costi rilevanti di modifica dell'impianto conseguenti alla dinamica di utilizzo futuro dell'edificio e l'estensione ad altri sistemi che trasmettono e ricevono segnali su una infrastruttura fisica comune.
Le reti dovranno inoltre essere conformi alle norme accettate a livello nazionale ed internazionale ed essere in grado di evolvere in modo da crescere nel tempo secondo le esigenze della committenza senza significativi cambiamenti strutturali.
Per la realizzazione di un cablaggio strutturato ad elevate prestazioni, oltre alla qualità propria dei componenti, è indispensabile garantire una corretta installazione di tutti i componenti. Le infrastrutture dei cablaggi secondo lo standard CEI EN 50174 richiedono la predisposizione di opere edilizie adeguate, quali:
• spazi dedicati per l'installazione degli armadi;
• canalizzazioni per il cablaggio di dorsale;
• canalizzazioni per il cablaggio orizzontale.
Le canalizzazioni per il cablaggio orizzontale, generalmente, rappresentano uno dei fondamentali problemi in fase di realizzazione dell'impianto; ad esempio, l'incongruenza tra le predisposizioni realizzate e le necessità di posa secondo l'architettura di rete voluta. Un efficace coordinamento tra opere edili e predisposizione delle tubazioni per il cablaggio strutturato risolverà questo genere di problematiche. L'installatore dovrà prestare attenzione alla:
• verifica che la massima lunghezza del cavo nel cablaggio orizzontale o di piano rispetti la normativa di riferimento per i cavi XXX XX 00000;
• verifica dell'etichettatura e del raggio di curvatura dei cavi;
• stesura ed inserimento dei cavi nei cavidotti, affinché si eviti la mescolanza con quelli elettrici e/o di antenne e causi problemi di interferenze, malfunzionamenti e una difficile identificazione in fase di collegamento;
• misurazione di parametri fondamentali come il NEXT (segnale di disturbo che si induce all'inizio di una coppia quando viene generato un segnale all'inizio della coppia adiacente).
Il progettista configurerà la migliore soluzione per ogni uso atteso, prevedendo eventuali upgrade futuri e dotando l'Armadio Rack di sistemi di raffreddamento, ventilazione, nomenclatura, e quant'altro risulti opportuno e garantisca un sistema di qualità conforme alla norma XXX XX 00000.
Componenti principali del cablaggio strutturato
Componenti passivi
• Armadio Rack di distribuzione di edificio e/o di piano cui sono installati i pannelli di permutazione, e che ospitano apparati attivi
• Patch panel - Pannello di permutazione a cui si attestano i connettori dei cavi di dorsale e di distribuzione
• Equipment Cable - Cavo di apparato per interconnettere gli apparati ai pannelli di permutazione
• Patch cord - Cavo di Permutazione che consente di interconnettere i cavi entranti con quelli uscenti, oppure i cavi di apparato con i cavi di dorsale e/o con i cavi della distribuzione orizzontale
• Patch cord - Cavo di Permutazione che consente l'interconnessione tra la presa utente e le apparecchiature al posto di lavoro
• Presa (da parete, a torretta, da tavolo, etc.) a cui l'utente può collegare i propri sistemi (telefono, computer, etc.)
La distribuzione planimetrica, spaziale e funzionale degli elementi passivi di cablaggio seguirà opportuni criteri di minimizzazione di distanze e ingombri disponibili nell'edificio e rispetterà rigorosamente le indicazioni progettuali e/o della Direzione Lavori.
Canalizzazioni
Tutto il cablaggio dovrà risultare conforme alle prescrizioni antincendio relative all'ambiente di installazione.
I conduttori potranno essere posati in canalizzazioni metalliche o isolanti, tubolari o rettangolari, dotate di coperchio. I canali potranno essere di tipo isolato o chiuso, ed il loro grado di protezione dipenderà dal luogo di posa. La posa potrà essere sottotraccia, a vista, in cavedio, in controsoffitto o sotto pavimento galleggiante. La tipologia dei cavidotti sarà determinata di volta in volta in accordo con la destinazione d’uso e le caratteristiche architettoniche ed estetiche dei locali, come da indicazione del Progettista e/o del Direttore dei lavori. Le canalizzazioni dovranno terminare in spazi (scatole di derivazione) sufficientemente ampi da permettere la posa dei cavi senza curvarli troppo (non si devono realizzare curve il cui raggio interno sia inferiore a 6 volte (o 10 volte per diametri superiori ai 50 mm) il diametro interno del tubo).
I cavi non devono essere sottoposti a raggi di curvatura troppo accentuati, ed in particolare: Rmin = 8 x d durante l'installazione
Rmin = 4 x d in esercizio
dove: Rmin = Raggio minimo di curvatura; d = diametro esterno del cavo
Componenti attivi
Potranno essere previsti i seguenti componenti attivi:
HUB: apparecchiatura che consente di realizzare un sistema di cablaggio strutturato, dove tutte le connessioni provenienti dalle workstation confluiscono verso il centro di connessione, un concentratore, che avrà ha come funzione principale quella di amplificazione del segnale su una rete di comunicazione organizzata con una topologia logica a bus o a stella.
SWITCH: apparecchiatura di rete con cablaggio strutturato che collega insieme altri dispositivi. Gli switch gestiscono il flusso di dati attraverso una rete trasmettendo un pacchetto ricevuto, solo da uno o più dispositivi. Ogni dispositivo collegato in rete a uno switch può essere identificato dal suo indirizzo di rete, consentendo allo switch di dirigere il flusso di traffico. Lo switch agisce sull'indirizzamento e sull'instradamento all'interno delle reti LAN mediante indirizzo fisico (MAC di destinazione), selezionando i frame ricevuti e dirigendoli, a differenza dell'Hub, verso il dispositivo corretto. L'instradamento avviene per mezzo di una corrispondenza univoca porta-indirizzo.
ROUTER: dispositivo di rete che, in una rete informatica a commutazione di pacchetto, si occupa di instradare i dati, suddivisi in pacchetti, fra sottoreti diverse. Caratteristica fondamentale dei router è l'utilizzo di indirizzi di livello 3 (rete) del modello OSI (corrispondente al livello IP dello stack TCP/IP). Il router potrà incorporare anche la funzionalità di access point per reti wireless Wi-Fi e modem per l'aggancio alla rete Internet.
SCHEDA DI RETE: componente attivo inserito all'interno della apparecchiatura da connettere in rete che svolge le seguenti funzioni: 1) codifica (o decodifica) i singoli bit in segnali; 2) sincronizza il trasmettitore e il ricevitore, quindi ne gestisce il collegamento.
L’interconnessione tra due reti che utilizzano lo stesso metodo di comunicazione e talvolta lo stesso tipo di supporto di trasmissione è detta BRIDGE. Tale funzione ponte dev'essere garantita dai componenti attivi utilizzati nella configurazione e collegamento di reti.
Tipologie di cavi
I cavi di dorsale, di distribuzione, di permutazione o d'utente (in rame o a fibre ottiche) usati per raccordare i terminali d'utente alle prese d'utente e queste ultime ai pannelli di permutazione, o ancora per raccordare gli apparati attivi ai pannelli di permutazione o questi ultimi tra di loro, saranno conformi alle indicazioni della norma CEI EN 00000-0-0. Tali mezzi trasmissivi normalmente utilizzati nel cablaggio strutturato saranno di tipo a coppie ritorte (twisted pair). I formati previsti saranno di 24 o 22 AWG per il cavo posato ed in genere 24 AWG per i cordoni di permutazione.
Le guaine contenenti i cavi saranno del tipo PVC o LSZH (Low smoke zero halogen), conformi alle norme di riferimento CEI EN 50267-2 e CEI 20-38 (CEI 20-37/0; CEI 20-37/4-0; CEI 20-37/6), quindi in grado di garantire, in caso d'incendio, una produzione contenuta di fumi opachi, gas tossici e corrosivi.
Le tipologie di cavi previste saranno le seguenti:
UTP (Unshielded Twisted Pair): cavo composto da 8 fili di rame intrecciati a coppie, le cui coppie sono a loro volta intrecciate tra loro. Non schermato.
FTP (Foiled Twisted Pair): cavo composto da 8 fili di rame intrecciati a coppie, ove ogni coppia è intrecciata con le altre e presenta una schermatura esterna in lamina d'alluminio.
Fibra ottica: supporto di trasmissione composto da un'anima di vetro o plastica rivestita da una placcatura protettiva. La fibra ottica viene contraddistinta da due numeri n/m, dove n è il diametro della parte conduttrice di luce ed m il diametro della parte esterna. I segnali vengono trasmessi come impulsi luminosi ed inseriti nella fibra da un emettitore luminoso, un laser o un LED.
Il connettore modulare 8P8C (RJ-45) sarà utilizzato come interfaccia fisica per il cablaggio della rete secondo gli standard Ethernet / IEEE 802. In merito alle lunghezze dei collegamenti, lo standard ISO 11801 fissa la lunghezza massima del cavo di collegamento tra le Prese Utenti ed il Patch Panel.
Prescrizioni di posa
La posa in opera dei cavi dovrà essere eseguita con cura operando con le seguenti prescrizioni: nelle aree con controsoffitti e pavimenti rialzati in cui non siano disponibili cavidotti, l'appaltatore dovrà raggruppare i cavi in fasci. I fasci di cavi saranno sostenuti da idonei ganci fissati alla struttura esistente ad intervalli regolari.
Dovranno essere rispettati i raggi minimi di curvatura, l’intervallo minimo di fissaggio e gli sforzi di trazione massimi indicati dal Costruttore. Cavidotti e raccordi non devono presentare schiacciature o sbavature, conseguenti a difetti di fornitura in fabbrica o ad operazioni in cantiere. Durante le operazioni di posa, i cavi non dovranno subire torsioni: per questo si raccomanda l’impiego di bobine svolgicavo. Occorre prestare la massima attenzione ad evitare che i cavi vengano calpestati, schiacciati o comunque maltrattati, per prevenire alterazioni delle loro caratteristiche prestazionali.
I cavi dovranno essere identificati univocamente sia nei cavidotti che all’interno degli armadi e nelle scatole da frutto. Le fascette identificatrici non dovranno essere strette al punto da deformare il cavo, onde prevenire alterazioni delle loro caratteristiche prestazionali. Allo stesso scopo, all’interno degli armadi di permutazione dovranno essere previsti idonei pannelli passacavo, oltre ad una congrua identificazione e fascettatura dei cavi.
Tipologie di rete
Il Comitato Internazionale IEEE 802 (Institution of Electricaland Electronics Engineering) ha sviluppato negli anni diversi standard di reti locali.
I principali standard applicativi utilizzati sono i seguenti:
- Rete Gigabit Ethernet su cavo in rame o fibra ottica che usa un protocollo di rete a 1000 Mbit/s (standard IEEE 802.3z su fibra e IEEE 802.3ab su rame). Una nuova evoluzione del protocollo Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) è stato definito 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) e opera a 10 Gbit/s. Ideali per la realizzazione di dorsali.
Comitato STD IEEE | TIPO LAN |
802.3z | Gigabit Ethernet |
SCHEDA TECNICA CABLAGGIO RETE LAN
Componente rete | Descrizione |
Armadio Rack | Armadio esistente per trasmissione dati, composto da Unità Rack profondità 500 mm, di colore grigio. Struttura a 1 elemento con porta anteriore in vetro temperato di sicurezza completa di chiave, con parte intermedia e pannello posteriore per un facile accesso ai permutatori ed agli apparati; kit di messa a terra, IPXX. Equipaggiato con Patch Panel, RJ45, cavi dorsali CAT. 6. |
Switch di rete | Switch LAYER 3 munito di 24 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP, collegato a sua volta al rack centro stella, contenente lo switch di rete attualmente esistente. Tale collegamento avverrà per mezzo di una bretella in fibra ottica LC-LC OM3, terminata da ambo i lati con MiniGBIC, da installarsi su ognuno dei due switch. |
Cavi dorsali | Cavo UTP CAT. 6, conduttori in rame 24 AWG a 4 coppie, con guaina in materiale LSZH, conforme ISO-IEC 11801. |
Canalizzazione | Canaline già esistenti in lamiera di acciaio zincato |
Curve, T e pezzi speciali | Già esistenti |
L’installazione di sistemi audio/video nasce dall'esigenza della Fondazione Molise Cultura di migliorare qualitativamente la comunicazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura verso gli utenti della stessa. L'impianto audio/video che si intende adottare dovrà essere conforme agli indirizzi del mercato ed alle soluzioni tecniche più avanzate, e dovrà possedere le seguenti caratteristiche funzionali:
• espandibilità: i sistemi adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all’implementazione con nuove tecnologie e all’incremento dei punti di trasmissione audio/video: verranno privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature;
• scalabilità: capacità di gestire con facilità numeri crescenti di apparati tecnologici audio/video, l'aumento della dimensione delle memorie del sistema e della potenza del server, prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e di comunicazione;
• omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate, compreso il sistema di registrazione, dovranno essere tecnologicamente omogenee.
Installazioni e posizionamento all'interno dell’edificio non necessitano di alcuna autorizzazione, mentre per quanto concerne le installazioni previste all'esterno sui due ingressi, occorrerà far riferimento all'art. 23 del Codice della Strada, "Pubblicità sulle strade e sui veicoli".
La progettazione, l'installazione, la configurazione, la regolazione, la programmazione e la verifica tecnica del sistema integrato audio-video dovranno essere svolte in conformità con la norma tecnica UNI 11799:2020 - "Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo (AVC) - Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica del sistema integrato".
Si terranno in considerazione anche le norma tecniche UNI CEN/TS 17165:2019 - "Luce e illuminazione - Processo di progettazione degli impianti di illuminazione" e la CEI EN 50090 - "Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)". Sempre per quanto concerne gli apparati tecnologici da installare all'esterno della struttura, essi dovranno possedere caratteristiche di protezione IP65, ossia dovranno essere resistenti a polveri e fumi ed a qualsiasi condizione meteorologica (intervallo di funzionamento tipico -10°-65°C).
Art. 41 VIDEOWALL FISSO A PARETE (COD. AV.01) – INGRESSO AREA ESPOSITIVA
L’impianto multimediale è composto da un sistema di visualizzazione ad alta risoluzione con Video Wall, completo di sistema audio integrato, costituito da una soundbar incassata a muro, ed un sistema per il collegamento wireless delle sorgenti.
Vista la destinazione multiuso dell’ingresso all’area espositiva, sarà predisposta una tipologia di apparecchiature per impianto audio-video che non richieda opere edili e modifiche strutturali agli ambienti, fatta eccezione per la realizzazione di una sottile parete in cartongesso, utile all’installazione del suddetto sistema.
Si prevede un Video Wall costituito da 4 schermi da 55” l’uno, che verrebbero fissati su una struttura a pantografo a muro appositamente dedicata, a formare una matrice 2x2, per una superficie totale pari a
Caratteristiche tecniche minime:
- 4 Schermi 2X2 da 55” minimo 680x1210 mm / Max 695x1225 mm, completi di N°1 soundbar amplificata, avente ingressi ottico e jack da 3.5 mm, stereo, potenza minima 30W;
- Telaio di supporto interamente di lamiera di acciaio zincato, spessore 2 mm, Portata max 50 kg per ogni schermo;
- Montaggio schermi con ghiere regolabili M8 a innesto rapido;
- Regolazione micrometrica verticale di ogni colonna con 2 volantini;
- Regolazione micrometrica verticale degli schermi inferiori con 2 viti;
- Regolazione micrometrica orizzontale degli schermi con 4 ghiere per ogni schermo;
- VESA 400X400 e 600X400;
- Display con retroilluminazione LED;
- Risoluzione fino al 4K (3840x2160);
- Formato 16:9;
- Cornice perimetrale della dimensione massima di 3.5 mm;
- Idoneo al funzionamento 24/24h, 7/7 gg;
- Luminosità ≥ 500 cd/mq;
- Contrasto ≥ 1.500:1;
- Autoconfigurazione della matrice;
- Ingressi VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, MicroSD o SD, USB;
- Media player integrato;
- Completo di cablaggi.
Le principali caratteristiche della struttura di supporto sono raffigurate, a mero titolo esemplificativo, nelle immagini sotto riportate, valide per soluzione 2*2 con monitor da 55”. Gli elementi essenziali sono:
- la struttura deve essere realizzata con staffe a pantografo per l’accesso ai connettori dei singoli monitor, dotate di
ogni regolazione necessaria al perfetto allineamento;
- un pannello montato sotto i display e complanare alla superficie esposta deve nascondere gli apparati
dell’impianto di diffusione audio (sopra descritto);
- lateralmente non devono essere visibili i cablaggi, né le staffe di sostegno dei monitor, (occultamento tramite apposizione di opportune velette di copertura), e lo spessore complessivo non deve essere superiore ai 22 cm (con pantografo chiuso).
Figura 3: Tipologico staffa di supporto a pantografo, per installazione a parete del videowall, con particolare delle viti di fissaggio.
Figura 4: Prospetto matrice 2x2 dei 4 monitor.
Art. 42 VIDEOWALL MOBILE (COD. AV.02) – INGRESSO AREA ESPOSITIVA
All’interno dell’area espositiva è prevista l’installazione di un videowall mobile, composto da 9 monitor da 46”, a comporre una matrice 3x3 per un’area di proiezione utile di 306x172 cm, sorretto da un’apposita struttura mobile di sostegno dotata di ruote ed aperta posteriormente per il passaggio dei cablaggi.
La struttura di sostegno del videowall mobile dovrà consentire di effettuare delle microregolazioni dell’inclinazione dei 9 monitor, al fine di ottenere l’allineamento ottimale degli stessi. L’intero sistema è dotato di due casse amplificate, posizionate dietro i monitor, per la riproduzione dei contenuti audio. Per garantire maggiore duttilità all’apparato dovrà essere fornita anche una staffa a pantografo ancorabile a parete per ognuno dei 9 monitor, nell’eventualità si vogliano utilizzare gli stessi singolarmente.
Grazie all’installazione di un Client Digital Signage (codice DS.02) nella parte posteriore del videowall mobile i
contenuti multimediali saranno resi disponibili e verrà garantita la connessione alla rete LAN dell’edificio EX XXX.
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche minime:
- N°9 monitor LCD da 46”, disposti in matrice 3x3;
- Display con retroilluminazione LED;
- Risoluzione fino al 4K (3840x2160);
- Formato 16:9;
- Cornice perimetrale della dimensione massima di 3.5 mm;
- Idoneo al funzionamento 24/24h, 7/7 gg;
- Luminosità ≥ 500 cd/mq;
- Contrasto ≥ 3.500:1;
- Autoconfigurazione della matrice;
- Ingressi VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, MicroSD o SD, USB;
- Media player integrato;
- Completo di cablaggi, supporti e staffa a pantografo;
- N°2 casse audio amplificate, stereo, a 2 vie, aventi potenza minima pari a 35W e fornite complete di cablaggi e supporti.
Figura 5: Tipologico videowall mobile composto da 9 schermi da 46", matrice 3x3 - immagine dal web.
Art. 43 LEDWALL FISSO A PARETE (COD. AV.03) – SALA ESPOSITIVA 2B
All’interno della sala espositiva 2B al piano seminterrato è prevista l’installazione a parete di un ledwall, composto da pannelli aventi passo inferiore a 4 mm, per una superficie totale utile di 430x240 cm. Al fine di garantire l’accesso agli addetti ai lavori per le operazioni di montaggio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparato è stata prevista la realizzazione di un vano magazzino retrostante la parete in cartongesso, da dove si avrà libero accesso alla parte posteriore del ledwall per la stesura dei cablaggi e per il montaggio della struttura di sostegno. Ai lati del ledwall, in alto, verranno installate due casse audio.
I contenuti multimediali del ledwall saranno resi disponibili anche in questo caso dall’installazione nel retro di un Client Digital Signage (codice DS.03), connesso alla rete LAN della struttura.
Di seguito sui riportano le caratteristiche tecniche minime:
- N°1 ledwall indoor, avente dimensioni 430x240 cm;
- Passo <4 mm tra ogni pannello;
- Adatto al funzionamento 24/24h e 7/7gg;
- Luminosità ≥ 1.000 cd/mq;
- Contrasto ≥ 6.000:1;
- Fornitura completa di cablaggio, supporti e sending card;
- N°2 casse audio amplificate, stereo, con ingresso a 2 vie, potenza minima di 35W, fornitura completa di cablaggi e supporti.
Figura 6: Configurazione parete con installazione di ledwall e coppia di casse audio.
Art. 44 TOUCH TABLE MOBILI (COD. AV.04) – SALA ESPOSITIVA 3
Si prevede di installare all’interno della sala espositiva 3 n°4 touch table mobili, ossia tavoli dotati di schermo touch screen montato su supporto mobile a pavimento, con orientazione dello schermo regolabile, al fine di facilitarne la consultazione anche per i disabili. Tali apparati sono dotati di computer installati internamente alla struttura di supporto, insieme a tutti i cablaggi necessari. I contenuti multimediali potranno essere caricati su tali dispositivi direttamente sui computer di bordo in dotazione, i quali saranno connessi alla rete WiFi della struttura.
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche minime:
- Display capacitivo PCAP 10 tocchi;
- Dimensione diagonale display pari a 49”;
- Risoluzione del display 1920 x 1080 Pixel;
- Schermo Full HD, Formato 16:9;
- Tempo di risposta 6,5 ms;
- Luminosità schermo 450 cd/m²;
- Rapporto di contrasto 4000:1;
- Dot Pitch 0,21 x 0,63 mm;
- Angolo di visualizzazione orizzontale e verticale >170°;
- Colori del display 1,073 miliardi di colori;
- Altoparlanti stereo integrati;
- Ingresso HDMI;
- Computer di gestione dotato di sistema operativo con licenza, uscita HDMI, rete ethernet 10/100/1000 e connessione alla rete WiFi, n°2 ingressi USB, ingresso SD card e tastiera e mouse di gestione, forniti completi di cablaggi e supporto a pavimento mobile e regolabile.
Figura 7: Tipologico di tavolo touch screen mobile regolabile.
Art. 45 LEDWALL OUTDOOR (COD. AV.05) – INGRESSO AUDITORIUM
È prevista l’installazione di un ledwall outdoor al di sopra della porta di ingresso in vetro dell’Auditorium su xxx Xxxxxx xx00. L’apparato video verrà sorretto da una struttura di supporto modulare in materiale metallico verniciata nello stesso colore dell’infisso in vetro e fissata a terra. Il ledwall avrà dimensioni 330x190 cm e sarà composto da pannelli idonei all’installazione outdoor, ad elevata luminosità, tale da permettere una facile leggibilità da parte degli utenti anche in pieno giorno. Sarà dotato di protezione dai raggi UV e privo del cosiddetto “effetto flicker”, ossia il tipico effetto di sfarfallio di una lampada ad incandescenza percepibile all’occhio umano, che si genera per via di rapide variazioni di tensione di alimentazione.
L’ancoraggio del ledwall è garantito da una struttura modulare di sostegno fissata a pavimento, dotata di staffa a pantografo che permette anche l’accesso alla parte posteriore del ledwall per le operazioni di cablaggio e di manutenzione. La struttura modulare verrà fissata a pavimento grazie ad una piastra metallica ancorata con dei tasselli, al fine di garantire il sostegno del peso del ledwall stesso. La struttura di sostegno del ledwall sarà di colore scuro, idoneo all’installazione sulla parete dell’edificio dell’EX GIL, evitando effetti cromatici indesiderati. Il cablaggio dell’apparato sarà effettuato per mezzo della realizzazione di un foro all’interno della muratura esterna dell’edificio, opportunamente protetto per evitare eventuali infiltrazioni.
Grazie all’installazione nel retro del ledwall di un client Digital Signage (codice DS.04) i contenuti multimediali saranno resi disponibili e l’apparato verrà collegato alla rete LAN mediante cablaggio fino alla più vicina presa ethernet o in alternativa fino all’armadio rack di rete dell’edificio, posto al piano seminterrato.
Di seguito le caratteristiche tecniche minime dell’apparato video:
- Dimensioni 330x190 cm;
- Grado di protezione IP65;
- Passo massimo tra i pannelli <7mm;
- Adatto al funzionamento 24/24h e 7/7gg;
- Luminosità ≥5.000 cd/mq;
- Angolo di visualizzazione >130° in orizzontale e >65° in verticale;
- Protezione dai raggi UV;
- Fornitura completa di cablaggi, sending card e struttura a pantografo.
Figura 8: Tipologico staffa di sostegno a pantografo e installazione su superficie vetrata.
Art. 46 VETRINA DIGITALE (COD. AV.06) – INGRESSO AUDITORIUM
Sempre sull’ingresso all’Auditorium, in basso a destra rispetto all’installazione del ledwall e sul lato interno della superficie vetrata dell’infisso, si prevede di installare n°1 schermo LCD da 55”, che fungerà da vetrina digitale e che verrà utilizzato per proiettare ulteriori contenuti multimediali inerenti alle mostre presenti all’interno delle aree espositive. Il monitor sarà sorretto da una struttura modulare ancorata al telaio dell’infisso, così da nascondere i necessari cablaggi. Siccome il vetro dell’infisso è di tipo oscurato, sarà necessario prevedere un monitor ad alta luminosità, installato verticalmente, così da poter essere ben visibile dall’esterno.
Di seguito le caratteristiche tecniche minime:
- Display con retroilluminazione LED;
- Dimensione diagonale 55”;
- Formato 16:9;
- Adatto al funzionamento 24/24h e 7/7gg;
- Luminosità ≥4.500 cd/mq;
- Contrasto ≥4.500:1;
- Risoluzione fino a 4k (3840x2160);
- Orientamento sia orizzontale che verticale;
- Ingressi VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, MicroSD o SD, USB;
- Media player integrato;
- Fornitura in opera completa di cablaggi e struttura di sostegno ancorata al telaio metallico dell’infisso in vetro.
Art. 47 VETRINE DIGITALI (COD. AV.07 E AV.08) – INGRESSO ASSESSORATO AL TURISMO
In corrispondenza dell’altro ingresso alla struttura da via Xxxxx n°15, da cui si accede all’Assessorato al Turismo, è prevista l’installazione di n°2 vetrine digitali, della medesima tipologia di cui sopra, che svolgeranno sempre la funzione di comunicare verso l’esterno i contenuti multimediali inerenti alle mostre che si tengono negli spazi espositivi del Palazzo dell’EX GIL. L’installazione dei due monitor da 55” è prevista allo stesso modo, con ancoraggio sul lato interno alla struttura metallica dell’infisso.
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche minime, si veda quanto riportato sopra.
Art. 48 VIDEOPROIETTORE TECNOLOGIA LASER (COD. AV.09) – PALCO AUDITORIUM
Il proiettore con tecnologia laser consente di avere una qualità dell'immagine nitida, anche in caso di condizioni di illuminazione difficili. La tecnologia luce laser garantisce un funzionamento straordinario senza manutenzione fino a
20.000 ore, riducendo così in maniera netta gli elevati costi di sostituzione della lampada. La configurazione USB WLAN consentirà inoltre l'interazione senza fili con il pubblico presente nell'auditorium.
Il videoproiettore è dotato di zoom ottico largo, spostamento verticale/orizzontale della lente ed opzioni di connettività HDBaseT all'avanguardia.
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche minime:
- Tecnologia di proiezione 3LCD;
- Sorgente di luce LASER;
- Formato 16:10;
- Ottica intercambiabile;
- Risoluzione WUXGA;
- Luminosità ≥6.500 ANSI Lumen;
- Contrasto ≥2.500.000:1;
- Ottica motorizzata;
- Distanza di proiezione da 1 a 40 metri;
- Ingressi HDMI, USB e HDbaseT;
- Controllo in remoto via Ethernet;
- Media player integrato;
- Ottica per proiezione su schermo 600x400;
- Fornitura in opera completa di cablaggi e staffa di ancoraggio al soffitto.
Figura 9: Tipologia di installazione su struttura di supporto.
Art. 49 MONITOR LCD (COD. AV.10 E AV.11) – PALCO AUDITORIUM
Sono previsti n°2 monitor LCD ad alta luminosità da installare lateralmente al palco e rivolti verso i relatori, al fine di consentire agli stessi di visionare il contenuto multimediale proiettato alla platea senza il bisogno di doversi voltare di spalle alla stessa per visionare la proiezione. L'installazione del videoproiettore dovrà avvenire su staffe a pantografo in posizione ottimale, con installazione a soffitto.
Le caratteristiche tecniche minime dei due monitor sono le seguenti:
- display LCD con retroilluminazione LED;
- dimensione diagonale dello schermo pari a 32";
- formato 16:9;
- risoluzione fino a 4K, 3840x2160;
- possibilità di orientamento orizzontale e verticale;
- ingressi VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, USB;
- fornitura in opera completa di cablaggi e staffe a pantografo per installazione a soffitto.
Art. 50 REGIA AUDIO/VIDEO DIGITALE (COD. AV.12) – SALA REGIA
Il controllo degli apparati audio/video installati all’interno dell’auditorium sarà garantito mediante l’installazione di un sistema digitale di regia audio/video, connesso alla rete dati LAN e posizionato all’interno della sala regia, posta al primo piano della struttura in fondo alla platea. Grazie a tale avanzato sistema digitale sarà possibile controllare l’impianto audio della sala mediante un mixer audio, collegato ai vari dispositivi amplificati già presenti, e i contenuti video del PC del relatore, dei due monitor ad alta luminosità posti ai due lati del palco e del videoproiettore mediante un mixer video. La fornitura sarà completata da una coppia di extender HDMI e da uno splitter HDMI.
Di seguito le caratteristiche tecniche minime delle varie apparecchiature:
• N°1 mixer audio digitale, avente:
- 32 canali in ingresso, di cui almeno 8 bilanciati
- Equalizzatore parametrico a 4 bande per canale
- Controllo remoto da tablet
- Interfaccia audio USB IN/OUT per registrazione multitraccia
- Motore effetti con FX dedicato per ogni canale
- Connettività stagebox integrata
- Fornitura in opera completa di cablaggi.
• N°1 stage box digitale, avente:
Figura 10: Tipologico di mixer audio digitale.
- 32 canali preamplificati microfonici in ingresso, controllati da remoto
- 12 uscite XLR analogiche
- Connessione al mixer fino a 100 metri di distanza con cavo di rete.
Figura 11: Tipologico di stage box digitale con 32 canali preamplificati in ingresso
• N°1 mixer video, avente:
- 4 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI master
- 1 uscita HDMI preview
- Risoluzione 1080p
- Effetti di transizione
- Slider manuale
- Ingresso analogico RCA
- Uscita analogico RCA
- Controllo remoto da PC.
Figura 12: Tipologico di mixer video digitale
• N°2 coppie di extender HDMI, aventi:
- Trasmissione del segnale fino a 100 metri, con risoluzione 1080p
- Standard HDbaseT 5Play: Audio, Video, USB, IR, Ethernet, POC
- Uscita audio stereo.
• N°1 splitter HDMI dotato di:
- 1 ingresso HDMI
- 4 uscite HDMI
- Risoluzione minima FullHD 1080p.
Figura 13: Tipologico di extender HDMI
Figura 14: Tipologico di splitter HDMI
Art. 51 SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI
L’installazione di un sistema di controllo degli accessi, integrato con il sistema di videosorveglianza, permette di tenere
sotto osservazione gli ingressi alle 3 sale espositive e più in generale all’intera area dedicata del Palazzo EX XXX.
Si è pensato all’allestimento di una biglietteria, ricavata all’interno della parete in cartongesso presente al piano seminterrato nei pressi dell’accesso principale all’area espositiva, che avrà la funzione di stampare dei tagliandi di accesso identificati da un codice a barre QR code, soltanto per gli eventi per i quali è previsto un regolare titolo di accesso. Tale tagliando dovrà essere esibito in corrispondenza di tornelli elettronici a tripode metallico, i quali leggeranno il suddetto codice a barre ed in caso positivo apriranno l’accesso all’area espositiva di competenza.
Il sistema di controllo degli accessi e di stampa dei biglietti dovrà poter essere gestito da remoto, in maniera centralizzata dalla postazione PC prevista all’interno della biglietteria, che all’evenienza dovrà poter sbloccare gli accessi da remoto. Anche il verso di scorrimento di ciascun accesso dovrà poter essere modificato di volta in volta da remoto, per consentire il transito delle persone in una sola direzione se il percorso è obbligato, oppure in entrambe i versi in caso di corrispondenza di entrata ed uscita. In caso di situazione di emergenza, gli accessi dovranno poter essere sbloccati e consentire l’esodo dall’area espositiva senza che essi diventino un impedimento al deflusso degli utenti della struttura dell’EX GIL.
Art. 52 POSTAZIONE DI GESTIONE DEGLI ACCESSI (COD. CA.PC)
La biglietteria sarà dotata di una postazione PC fissa del tipo all in one, con schermo touch e software di gestione dei tornelli, il quale consentirà l’associazione del codice QR generato per ogni singolo evento ai tornelli che gestiscono l’accesso all’area espositiva di competenza. Tali tagliandi potranno essere stampati dalla biglietteria o condivisi su smartphone con il lettore ottico del tornello, il quale una volta letto il codice a barre consentirà l’accesso all’area per la quale si dispone del titolo d’ingresso.
All’interno del locale biglietteria sono previsti apparati attivi aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:
• N°1 PC di tipologia all-in-one, dotato di:
- monitor da 21” multitouch;
- CPU Intel Core I5;
- RAM da 8GB;
- Hard Disk da 1 TB;
- porte USB ed ethernet 10/100/1000 Mbps;
- sistema operativo Windows 10 pro;
- software di gestione dei tornelli e di generazione dei codici QR:
- completo di tastiera, mouse e cablaggi vari;
• N°1 stampante termica per etichette, idonea alla stampa di etichette termiche e adesive e cartellini per biglietteria, avente:
- larghezza di stampa fino a 100mm;
- sensore per la carta;
- n°1 porta USB per connessione al PC;
- risoluzione almeno pari a 200dpi.
Art. 53 TORNELLI (COD. CA.01) – XXXXXXXX XXXX 0
Il sistema di controllo degli accessi alla sala espositiva 2 è costituito da n°2 tornelli elettronici a tripode, con un ulteriore accesso realizzato per le persone con disabilità, costituito sempre da un tornello privo di tripode e dotato di struttura metallica apribile nelle due direzioni e dotata di maniglione antipanico apribile nel verso dell’esodo. Si è pensato all’installazione di due tornelli elettronici in quanto questo rappresenta l’ingresso principale del piano seminterrato, per cui è da ipotizzare che questo sia l’ingresso maggiormente sfruttato.
Al passaggio del tagliando il tornello legge il QR Code e sblocca il meccanismo che regola il movimento del tripode metallico, consentendo così l’accesso all’utente munito di biglietto. Nel verso dell’afflusso dell’utenza è posto in posizione ben visibile un indicatore luminoso, a segnalare il verso di percorrenza di ciascun tornello. I due tornelli sono configurabili in maniera monodirezionale o bidirezionale, nel caso in cui l’ingresso e l’uscita avvengano sullo stesso tornello. Saranno gestiti in remoto dal software di gestione installato sul PC all-in-one della biglietteria, che all’occorrenza può sbloccarli.
Figura 15: Tipologico tornello a tripode.
Figura 16: Prospetto tornello elettronico a tripode ed accesso per persone disabili, da installare per l’accesso alla SALA 2.
Figura 17: Vista in planimetria del tornello elettronico a tripode e dell’accesso per persone disabili, da installare per l’accesso alla SALA 2.
I due tornelli a tripode e l’accesso per persone disabili dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- Funzionamento mono/bidirezionale;
- Struttura in acciaio;
- Ancoraggio a pavimento su piastra piana, con possibilità dio spostamento o rimozione del tornello in caso di necessità;
- Alimentazione monofase 230V;
- Passaggio dei cablaggi attraverso la piastra piana di ancoraggio;
- Lunghezza dei bracci a tripode pari a 50cm;
- Velocità di transito pari a 25-35 pers./min.;
- Rimozione di uno dei tre bracci a tripode in caso di emergenza o mancanza di rete;
- Led di segnalazione del verso di percorrenza;
- Lettore QR-CODE integrato;
- Tempo di riconoscimento del QR-CODE < 2 secondi;
- Fornitura in opera completa di cablaggio, piastra di ancoraggio.
Art. 54 TORNELLI (COD. CA.02) – INGRESSO SALA 3
L’ingresso alla sala espositiva 3 dal lato del bar verrà gestito mediante l’installazione di un tornello elettronico a tripode ed un accesso privo di tripode, dotato di struttura metallica apribile nelle due direzioni con maniglione antipanico apribile nel verso dell’esodo. Il funzionamento di questo tornello è il medesimo dei due previsti per la sala 2.
Figura 18: Prospetto del tornello a tripode e dell’accesso per persone disabili da installare per l'accesso alla SALA 3.
Figura 19: Vista in planimetria del tornello a tripode e dell’accesso per persone disabili da installare per l'accesso alla SALA 3.
In merito alle caratteristiche tecniche minime, sono le stesse dei tornelli previsti per il controllo dell’accesso alla sala 2.
Art. 55 PORTA AUTOMATICA IN VETRO (COD. CA.03) – INGRESSO SALA 1
L’ingresso alla SALA 1, che viene utilizzata di rado e solo per eventi a carattere gratuito che non necessitano di titolo di ingresso, sarà gestito mediante l’installazione di una porta automatica in vetro temprato, che entrerà in funzione solo quando ritenuto opportuno. L’automatismo della porta potrà essere gestito sia in locale che in remoto dalla biglietteria.
La porta si compone di due ante fisse laterali e due ante scorrevoli centrali contrapposte, tali da garantire un passaggio pedonale minimo di 200 cm. L’automatismo della porta dovrà essere conforme alla norma tecnica “EN 16005 – Sicurezza delle porte pedonali automatiche”. La superficie vetrata della porta sarà coperta con una stampa digitale, la cui grafica sarà fornita dalla committenza F.M.C. La struttura di ancoraggio alla parete, in materiale metallico, sarà coperta utilizzando il cartongesso, così da rendere meno impattante sul contesto il suo inserimento.
Figura 20: Tipologico della porta automatica da installare per l'accesso alla SALA 1.
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche minime:
- N°2 ante fisse, dimensioni 100x210 cm, in vetro temprato avente spessore pari a 10 mm
- 2 ante mobili, dimensioni 100x210 cm, in vetro temprato avente spessore pari a 10 mm
- Stampa digitale, dimensioni 400x210 cm
- Passaggio pedonale con larghezza pari a 200 cm
- Sistema di rilevamento ostacoli ed anti-schiacciamento
- Selettore della modalità di funzionamento (locale o da remoto)
- Sensore di presenza su ambo i lati
- Portata minima 120 kg
- Omologazione EN 16005
- Fornitura in opera completa di cablaggi e struttura di sostegno in materiale metallico, con copertura in cartongesso.
Art. 56 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Il ricorso all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte della PA o dei Privati per rispondere alla domanda di sicurezza delle persone è un fenomeno in continua crescita. Come forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici attraverso l’uso delle telecamere, i sistemi di videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio.
La realizzazione del sistema di videosorveglianza sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• controllo delle aree monitorate h 24, 7 giorni su 7;
• riprese sia in diurna che in notturna e/o in condizioni di scarsa luminosità;
• architettura hardware di registrazione e visualizzazione Server/Client;
• standard di codifica video simultanea MPEG4, MJPEG e H264;
• standard di codifica audio bidirezionale;
• protocolli di comunicazione TCP/IP;
• sistema SW di gestione e controllo con interfaccia programmatica;
• rispetto delle normative legate alla Privacy;
• elevato grado di security degli apparati di rete;
• possibilità di distribuire i flussi video/audio/dati a soggetti terzi (es. Forze dell’Ordine), tramite un
collegamento in IP tra la centrale operativa e la sede del soggetto stesso;
• possibilità di videoregistrazione pre/post evento anche in assenza di collegamento di rete;
• gestione centralizzata e programmabile della visualizzazione e della videoregistrazione delle immagini;
• facilità di utilizzo da parte dell’operatore, il quale potrà interagire con il sistema tramite strumenti base a lui noti, quali tastiera e mouse di un personal computer, interfacce intuitive su sistemi operativi standard di mercato;
• utilizzo di standard consolidati di mercato per quanto riguarda le tecnologie HW e SW;
• visualizzazione delle registrazioni inerenti alle telecamere;
• registrazione delle immagini in visualizzazione o su fasce orarie;
• esportazione delle registrazioni in formato proprietario o in formato AVI (video for Windows);
• ricezione di allarmi (da comandi esterni) associati a telecamere;
• impostazione della registrazione con diversi criteri, ad esempio su tutte le telecamere, per gruppo di video ronda, in seguito ad allarme.
La realizzazione del sistema di videosorveglianza potrà comportare forniture ed opere accessorie quali:
- supporti, snodi, staffe, custodie climatizzate, sistemi integrativi di illuminazione e quant’altro necessario alla perfetta
posa in opera delle telecamere;
- stesura dei cavi elettrici, delle canalizzazioni, scatole di derivazione, tubazioni, necessarie per l’alimentazione degli
apparati.
Il sistema di videosorveglianza che si intende adottare deve essere conforme agli indirizzi del mercato ed alle soluzioni tecniche più avanzate, e dovrà possedere le seguenti caratteristiche funzionali:
- espandibilità: i sistemi adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all’implementazione con nuove tecnologie e all’incremento dei punti di ripresa: verranno privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature;
- scalabilità: capacità di gestire con facilità numeri crescenti di telecamere, l'aumento della dimensione delle memorie del sistema e della potenza del server, prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e di comunicazione;
- omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate, compreso il sistema di registrazione, dovranno essere tecnologicamente omogenee.
Installazioni, posizionamento, regolazioni secondo le aree da inquadrare e il loro collaudo dovranno attenersi ai criteri dettati dalla Norma CEI EN 62676-4 (CEI 79-89) “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 4: Linee guida di applicazione”.
L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata. Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza saranno configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il
raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle
riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
Gli impianti di videosorveglianza dovranno consentire riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario.
I segnali video delle unità di ripresa potranno essere inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune, del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando dei Carabinieri.
I dati personali registrati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati dovranno essere cancellati con modalità automatica.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia alla norma di "Linea guida applicazione" CEI EN 62676-4, al Codice Privacy, decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.
Telecamere di osservazione
Le telecamere di osservazione, fisse dovranno essere tali da permettere una visione quanto più ampia dell'area di ripresa. Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito descritte:
- tipologie DOME, a cupola;
- telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;
- ottica varifocal motorizzata autofocus 2.8-12 mm, con angolo di ripresa indicativo fino a 360°;
- sensore da ½ 5” con tecnologia del sistema di ripresa di tipo CMOS
- risoluzione minima del sensore: full HD (1920x1080);
- portata infrarossi fino a 30 m
- caratteristiche minime del flusso video: 1.3 megapixel (1280x1024) e non inferiore 9 fps;
- sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;
- alimentazione POE;
- modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica;
- algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;
- l’analisi video dovrà permettere di evidenziare attraversamenti della linea, intrusioni e rimozione o abbandono di oggetti nell’area espositiva
- Fornitura in opera completa di cablaggi e supporto di ancoraggio al soffitto;
- algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;
- Funzionalità di Activity Detector incorporate;
- Client NTP;
- n. 1 ingresso d'allarme a bordo camera;
- n. 1 uscita;
- controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software;
- compensazione del controluce di tipo automatico;
- Possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera;
- alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, PoE classe 3);
- Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi:
- apertura custodia;
- perdita del segnale video;
- offuscamento telecamera;
- modifica dell’inquadratura (spostamento della telecamera);
- condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10° +45°) e umidità (20%;80%);
- grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di funzionamento e
comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66;
- Fornitura SDK per sviluppo terze parti.
Figura 21: Tipologico di telecamera tipo DOME da installare al piano seminterrato nell'area espositiva.
Tutte le telecamere dovranno essere fornite con protezione anche per ambienti esterni, idonee al funzionamento con temperature comprese tra -30° e +50° e tasso di umidità compreso tra 20% e 80% e a prova di atti vandalici. Nel caso di basse temperature la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente.
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati negli impianti elettrici e nella loro installazione dovranno avere caratteristiche tali da essere idonei all'ambiente in cui lavoreranno e/o in cui saranno installati, in modo che possano resistere alle azioni meccaniche, termiche, corrosive alle quali saranno sottoposti durante l'utilizzo.
Architettura di rete
Il sistema di video sorveglianza si dovrà basare su un'architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo.
In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati wireless) le scelte architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati:
• Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle caratteristiche delle telecamere e della topologia della rete di trasporto.
• Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto dalla norma di riferimento;
• Affidabilità;
• Eventuale ridondanza.
Videoserver
I videoserver devono essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi provenienti dalle telecamere, che vengono convogliati nel sistema rispettando i seguenti requisiti:
• Gestione camere di differenti produttori, piattaforma aperta.
• Live View fino a 30 o più FPS;
• Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;
• Funzionalità di NVR;
• Esportazione file archiviati con crittografia;
• Gestione PTZ Patrolling;
• Funzionalità di WEB Client;
• Funzionalità di Mobile Client;
• Gestione Mappe;
• Integrazione con video analisi;
• Controllo I/O ed eventi,
• Sistemi Operativi di ultima generazione (piattaforme a 64 bit);
• Supporto multi-stream per camera;
• Video Motion Detection (VMD) integrato con gestione zone di esclusione;
• Supporto canali audio Full-Duplex;
• Preset Positions per camera;
• Gestione Preset su Evento;
• Preset Patrolling;
• Privacy masking;
• Ricerca automatica ed auto riconoscimento delle telecamere;
• Export e import di configurazioni;
• Gestione e esportazione di archivi storici contenenti tutte le informazioni relative agli eventi di stato del sistema e le operazioni compiute dagli addetti (file di log)
• Fornitura di SDK per sviluppo applicazioni di terze parti. I video server devono prevedere un'alimentazione ridondata.
Sistema di Registrazione
Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell’ottica delle finalità d'impiego da parte
dell'Autorità Giudiziaria, deve consentire:
• l’archiviazione schedulabile con Playback;
• la capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme;
• la memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere al massimo framerate possibile;
• l’archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;
• la registrazione delle immagini deve avvenire in forma cifrata per garantirne la riservatezza e l’integrità;
• l'esportabilità (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico visualizzatore per la decifratura e
verifica dell’integrità degli stessi;
• la capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7gg/24h.
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche minime del videoregistratore:
- n°16 canali con risoluzione fino a 4K;
- compressione video H.264/H.265;
- uscite video HDMI, VGA;
- n°1 ingresso ethernet 10/100/1000 Mbps;
- n°16 uscite ethernet 10/100/1000 POE;
- ingresso ed uscita allarme;
- ingresso USB;
- Hard Disk da 1TB;
- Fornitura in opera completa di kit di montaggio a rack.
Software di gestione
I software di gestione dovranno essere in grado di gestire tutte le videocamere installate e permettere anche un eventuale ampliamento futuro.
Fra le altre caratteristiche dovranno avere una architettura aperta per essere in grado di interfacciarsi con altri software specifici prodotti da terze parti.
L’interfaccia di amministrazione dovrà essere sufficientemente intuitiva e contenere routine che facilitino tutte le
operazioni di configurazione senza richiedere personale altamente specializzato.
Informativa per area videosorvegliata
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla segnaletica e ai modelli di informativa che devono indicare, oltre alle finalità di sicurezza, quelle di controllo e di conservazione delle immagini di competenza.
Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, il Xxxxxxx ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile in allegato.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità
dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l’informativa:
• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
(P.S. Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine “registrazione” con quello di “rilevazione”).
Prescrizioni per le riprese e conservazione dati
Nella fase di installazione dei sistemi di videosorveglianza si dovranno adottare tutte le cautele che vadano a prevenire eventuali forme di intrusione nella privacy dei cittadini, sensibilizzando tecnici e progettisti, oltre che responsabili e incaricati del trattamento, al fine di evitare la ripresa di persone in abitazioni private. Delimitando, quindi, la dislocazione, l’uso dello zoom e, in particolare, l’angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa, anche quando non c’è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, si utilizzeranno sistemi di settaggio e/o oscuramento automatico, non modificabili dall’operatore.
Le immagini devono essere custodite in maniera protetta, in server dedicati e non su reti informatiche accessibili da tutti i dipendenti della stazione appaltante; il luogo ove è presente il server contenente le immagini, deve essere accessibile mediante porte allarmate, l’accesso deve avvenire con la digitazione di codici a chiave alfa-numerica e gli uffici devono essere allarmati, nel caso di chiusura durante alcune ore del giornata.
L'eventuale estrapolazione di immagini dovrà rimanere traccia informatica. Ogni accesso ai server dovrà avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente (mediante UserId e Password) il soggetto che ha svolto le singole attività, secondo quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il trattamento delle immagini, anche se non espressamente previsto da specifico provvedimento del Responsabile del sistema di videosorveglianza.
Siti di videosorveglianza
Cod. | Sito | Tipologia richiesta |
CAM.01 | Ingresso sala espositiva 3 | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.02 | Area ristoro e bar | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.03 | Ingresso area espositiva | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.04 | Ingresso sala espositiva 1 | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.05 | Sala espositiva 1 | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.06 | Sala espositiva 2A | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.07 | Sala espositiva 2B | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.08 | Sala espositiva 2B | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.09 | Sala espositiva 3 | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
CAM.10 | Sala espositiva 3 | Telecamera tipologia DOME con collegamento IP e ottica Varifocal |
Il collegamento con il server raccolta dati sarà reso tramite cablaggio strutturato UTP/FTP.
Le postazioni di videosorveglianza, costituite dalle videocamere, saranno alimentate da linee elettriche da realizzare: linea alimentazione del sito.
I singoli impianti faranno quindi capo preferibilmente a quadri elettrici esistenti, che hanno la funzione di protezione delle dorsali elettriche di alimentazione del sito. Il posizionamento delle telecamere avverrà su idonee staffe per installazione a parete o a soffitto, in base alle opportunità.
Requisiti generali
Il termine “domotica” deriva dal neologismo francese "domotique", che tradotto significa "casa informatica", nato dalla fusione tra domus (casa) e informatique (informatica).
Peculiarità di questa innovazione tecnologica è un modo nuovo di concepire gli impianti tecnici presenti nell’immobile, non più intesi quali parti autonome a sé stanti, ma come componenti integrate all’interno di un sistema collaborante e interattivo, in grado di svolgere funzioni programmate dall’utente, funzioni parzialmente autonome (secondo reazioni a parametri ambientali di natura fissa e prestabilita) oppure funzioni completamente autonome (secondo reazioni a parametri ambientali dirette da programmi dinamici, che cioè si creano o si migliorano in autoapprendimento). Il sistema è anche definito "HBES" (Home and Building Electronic System).
Sia per la realizzazione che per i rifacimenti di impianti in ambito residenziale, si farà riferimento alla norma CEI 64-8 che introduce prescrizioni inerenti alla sicurezza degli impianti elettrici e definisce 3 livelli prestazionali. Tali livelli prestazionali si differenziano in base alle dotazioni minime previste nell’impianto riportando il dettaglio delle dotazioni previste (punti prese, punti luce, prese tv e telefono) per i singoli ambienti, nonché il numero di circuiti, la protezione contro le sovratensioni (SPD), l’illuminazione di sicurezza e i circuiti ausiliari.
Il Livello III indicato dalla norma, costituito da una dotazione impiantistica ampia e tecnologicamente avanzata, sarà quello per l'impianto domotico.
La predisposizione domotica dovrà tenere in considerazione alcune importanti variabili: tempi di realizzazione, possibilità di personalizzazione dell’impianto a posteriori, evoluzione e progresso della tecnologia. Si potrà, ad esempio, prevedere una dotazione base per ogni unità immobiliare (es. termoregolazione, gestione illuminazione, videocitofonia), lasciando poi che gli utenti finali scelgano singolarmente se, come, e quando implementare l’impianto.
Una predisposizione ben studiata consentirà di intervenire sul sistema domotico anche a distanza di tempo, incontrando il variare delle esigenze dell’utenza e comprendendo all’interno del sistema eventuali innovazioni introdotte nel frattempo dalla tecnologia senza necessariamente dover intervenire sulle strutture murarie.
Gli impianti domotici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni delle norme CEI e in particolare a regola d'arte in rispondenza alla legge 186/68. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
- CEI 205-2. Guida ai sistemi bus su doppino per l'automazione nella casa e negli edifici, secondo le Norme CEI EN 50090.
- CEI EN 00000-0-0. Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) Parte 2-2: Panoramica generale Requisiti tecnici generali.
- CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature.
- CEI 79-3. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. (Prescrizioni per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina).
- CEI EN 00000-00-0. Sistemi di allarme e di sicurezza elettronica - Parte 11-1: Sistemi elettronici di controllo d'accesso.
- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.
- CEI 99-5. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
- CEI 103-1. Impianti telefonici interni.
- CEI 64-50. Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici.
Il collegamento BUS
Il collegamento tra i diversi dispositivi che compongono il sistema domotico potrà avvenire attraverso un sistema BUS. Diversamente da un impianto tradizionale, l'alimentazione elettrica e la comunicazione si muoveranno su due linee separate: la prima porterà alimentazione intesa come 230 V per alimentare le prese di forza motrice, mentre la seconda fornirà l’alimentazione a bassa tensione per i dispositivi domotici e trasmetterà le informazioni a tutti i punti del sistema.
Il cavo per sistemi BUS sarà isolato verso terra e idoneo per installazione con cavi energia di categoria idonea, e di conseguenza potrà essere posato, se necessario, nelle stesse condutture destinate ai cavi di rete.
I singoli dispositivi del sistema dovranno essere in grado di ricevere e trasmettere sul cavo BUS segnalazioni e comandi codificati, e potranno essere connessi in qualunque punto del BUS, senza alcun ordine particolare, secondo una distribuzione lineare, a stella o mista. Dopo aver collegato tutti i dispositivi al BUS, le funzioni svolte da ogni componente e i collegamenti logici verranno programmati attraverso la centrale domotica o software dedicati. Le informazioni dovranno circolare attraverso l’impianto e verranno raccolte solo dagli apparecchi cui sono destinate. Modificando la configurazione attraverso la centrale, si modificheranno le correlazioni e le condizioni operative dell’impianto senza intervenire sui cablaggi.
La centrale domotica
La programmazione dell’intero sistema avverrà attraverso la centrale domotica, che svolge a livello centralizzato tutte le funzioni di programmazione, controllo e diagnostica del sistema, o attraverso software dedicati. Un opportuna funzione diagnostica consentirà di analizzare la corretta funzionalità di tutti i dispositivi del sistema, identificando con precisione eventuali guasti ed elementi da sostituire.
La configurazione del sistema prevedrà la creazione di gruppi di dispositivi che condividono la medesima funzione (gruppi funzionali), collegati tra loro logicamente.
Nel caso di edifici a destinazione residenziale sarà opportuno prevedere almeno un quadro di distribuzione per ogni piano ed un centralino (di dimensioni maggiori) in un locale tecnico o dove progettualmente indicato, mentre nel caso di edifici con diversa destinazione (es. uffici) occorrerà un quadro generale e un quadro per ciascuna zona. Sarà opportuno sovradimensionare i quadri almeno del 30%, lasciando dello spazio libero per successive espansioni.
Art. 59 COMANDI, ATTUATORI E SCENARI DOMOTICI
Il sistema domotico è basato sulla tecnologia a logica distribuita, pertanto sfruttando questa caratteristica fondamentale il sistema prevede una gamma di dispositivi che si dividono in due macro-gruppi: dispositivi di comando e dispositivi di attuazione.
I dispositivi di comando domotico sono tutti quei dispositivi che svolgono la funzione di interfaccia utente attraverso i quali si impartisce un comando. Potranno essere semplici o basculanti. I comandi semplici possono essere premuti e avere la funzione di invertire uno stato, attivare o disattivare una funzione; i comandi basculanti possono essere regolatori (es. alzare/abbassare tapparelle, aumentare/diminuire l’intensità luminosa), oppure commutatori, con più posizioni, ad esempio, una di accensione e una di spegnimento. Avranno funzione di comando anche gli schermi "touch screen", attraverso i quali si dovrà intervenire sullo stato del sistema toccando le icone associate alle funzioni implementate.
Per le specifiche caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei comandi, si rimanda al progetto d'impianto ovvero alle preventive indicazioni del Direttore dei lavori.
I dispositivi di attuazione, o attuatori, sono tutti quei dispositivi che svolgono la funzione di attuare elettricamente il comando ricevuto in funzione della tipologia di carico da gestire.
L'impianto domotico dovrà mettere a disposizione funzioni d'integrazione di diversi sistemi: la gestione efficiente e contemporanea di più sistemi condensata nei cosiddetti “scenari” domotici. Con essi si dovrà avere, ad esempio, la possibilità di attivare, in modo coordinato, luci, attuazioni motorizzate, temporizzazioni, impianto antintrusione, termoregolazione, ecc., con un unico comando manuale. Oppure, in modalità automatica, si potrà impostare l'attivazione di uno scenario in base alle indicazioni date da un sensore, ad esempio, relativo a intensità luminosa, temperatura, presenza, ecc.
Le possibili combinazioni per gli “scenari” dovranno essere limitate solo dal numero di carichi comandati dall’impianto domotico, per cui dovrà essere possibile personalizzare qualsiasi “scenario” domotico in base alle esigenze dell’utente finale.
Gli scenari dovranno essere attivabili anche da remoto, per esempio, attraverso collegamento Internet. Inoltre, il sistema domotico potrà essere programmato in modo da inviare informazioni, attraverso collegamento internet, riguardanti lo stato dell’impianto in tempo reale, così che l'utente ne abbia un controllo completo in qualsiasi situazione.
Gli scenari domotici potranno comprendere uno o più dei seguenti sistemi integrati nell'impianto:
- Illuminazione
- Diffusione sonora
- Controllo Risparmio Energetico
- Videocontrollo
- Controllo carichi energia
- Gestione temperatura
- Controllo da remoto
Gli scenari da realizzare saranno i seguenti:
Nome | Requisiti | Descrizione |
"Giorno" | - Illuminazione - Automazione | - accendere solo le luci necessarie per le sale espositive in funzione e spegnere tutte le altre |
"Notte" | - Illuminazione - Automazione | - spegnere tutte le luci ad eccezione di quelle per raggiungere la zona notte |
Il sistema domotico per il risparmio energetico è costituito da un insieme di modalità e tecnologie impiantistiche volte ad agevolare la riduzione del consumo di energie.
Con esso dovrà essere possibile usufruire del massimo confort riducendo al minimo gli sprechi energetici permettendo all’utente di visualizzare costantemente i consumi di elettricità, acqua, gas o altro consumati attraverso i punti di comando/visualizzatori (eventualmente "touch screen") del sistema domotico. Dovrà essere possibile scegliere il tipo di consumo da verificare e il periodo (giorno, mese o anno) al fine utile di ottimizzare le risorse energetiche e ridurre gli sprechi, rilevando inoltre, eventuali malfunzionamenti quali perdite, dispersioni, ecc.
La tecnologia domotica deve permettere di gestire l'analisi dei consumi e l'efficienza energetica ottimizzando le risorse utilizzate dagli edifici, al fine di salvaguardare l’ambiente riducendo le emissioni ed i consumi. La norma UNI EN 15232 definisce le funzioni di Building Automation che hanno un effetto sulle prestazioni energetiche dell’edificio, e i metodi per valutare i requisiti e gli effetti derivanti dai sistemi Building Automation Control Systems (BACS) e per ottenere la valutazione e classificazione dei risultati conseguiti.
Con un idoneo sistema di supervisione, in grado di rilevare, misurare e controllare i consumi effettivi in funzione delle effettive necessità, in modo intelligente ed autonomo e integrando opportunamente il sistema nella gestione dell’edificio, sarà possibile ottenere risparmi energetici, in funzione della destinazione d’uso, fino al 30%, con un notevole risparmio sui costi energetici, un veloce ritorno dell’investimento ed una considerevole riduzione sull’impatto ambientale.
Controllo carichi elettrici
Il dispositivo domotico di controllo dei carichi ed economizzatore dovrà permettere di gestire la massima potenza dell’impianto e scollegare automaticamente, in caso di sovraccarico elettrico, i singoli punti di assorbimento (es. elettrodomestici) evitando così il blackout e riducendo i picchi di consumo.
Il sistema domotico per l’illuminazione deve permettere di gestire la fonte di luce artificiale solo quando è necessaria, ovvero in funzione della presenza di persone e/o della quantità di luce naturale presente nel locale.
L'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione possono essere realizzati, con comando manuale (es. mediante pulsanti tradizionali o telecomandi) o automatico (mediante temporizzatori o sensori di presenza persone, sensori crepuscolari e di luminosità, ecc.). Il collegamento di ciascun dispositivo al rispettivo apparecchio di illuminazione o a più apparecchi dovrà essere modificato riconfigurando la connessione logica. Ma un requisito relativo all'illuminazione si dovrà avere con la creazione di "scenari" ossia l'esecuzione di più funzionalità con un solo comando.
Il sistema domotico deve permettere una diffusione sonora in determinati ambienti dell'immobile dell’EX GIL, in particolare all’interno delle sale espositive.
La diffusione sonora consentirà di scegliere e controllare il suono diffondendolo contemporaneamente in più ambienti con elevata qualità. Dovrà essere possibile selezionare gli ambienti direttamente dai punti di comando/visualizzatori
(es. touch screen).
Grazie alla predisposizione di miscelatori audio/video dovrà essere possibile scegliere se realizzare impianti mono o multicanali, secondo le indicazioni previste in progetto o dal Direttore dei lavori.
La diffusione sonora sarà composta da amplificatori e diffusori perfettamente integrati nell'impianto elettrico che consentiranno l'ascolto sia da impianto Hi-fi collegato che da radio FM integrata.
La multicanalità permetterà in ogni ambiente di avere differente musica (o suono) diffusa anche simultaneamente. Da tutti gli ambienti serviti sarà possibile controllare le sorgenti sonore, cambiando, ad esempio, le stazioni radio,
modificando il volume, mediante dispositivi di comando e/o telecomandi radio.
I diffusori potranno essere da incasso, da parete, da controsoffitto e da esterno.
Potrà essere prevista la gestione tramite PC e, soprattutto nel caso di installazioni non residenziali, funzioni integrate per effettuare chiamate e diffondere chiamate vocali sui diffusori.
I componenti dell'impianto di diffusione sonora saranno costituiti in particolare da:
Numero | Descrizione | REQUISITI |
n. 1 | Mixer audio digitale | - Dispositivi in grado di gestire l’impianto di diffusione sonora esistente nella sala dell’Auditorium da ambiente differente (sala regia) |
n. 5 | Diffusori sonori | - 2 coppie di casse amplificate per dispositivi video AV.02 e AV.03 e n°1 soundbar per diffusione sonora dispositivo video AV.01. Trattasi di dispositivi in grado di generare un segnale audio stereo: sintonizzatore radio modulare o interfaccia per il collegamento di fonti esterne (Hi-fi, I-Pod, ecc.) |
La videosorveglianza IP è costituita da un sistema di sicurezza che permette la visualizzazione, la registrazione/acquisizione di immagini e/o segnali audio attraverso una comune rete LAN e/o tramite una rete basata su protocollo IP (Internet). In tale sistema di videosorveglianza la telecamera di rete è in grado di connettersi alla LAN e di essere raggiunta attraverso un indirizzo IP.
La realizzazione del sistema di videosorveglianza sarà condizionata sia dal livello di dettaglio delle immagini che si vuole ottenere che dalle condizioni di installazione. Ciò nonostante, il sistema domotico deve permettere di visualizzare le videocamere con tecnologia IP collocate nei vari ambienti interni e/o esterni all'immobile. Mediante questa soluzione impiantistica si renderà possibile monitorare tali immagini sia in locale mediante il comando/visualizzatore (es. touch screen) della domotica sia da remoto mediante un idoneo servizio di remotizzazione.
Le risoluzioni delle telecamere IP potranno variare da un minimo di 1.3 megapixel in su, a seconda delle specifiche progettuali d'impianto. Tra le caratteristiche delle telecamere ci sarà la conformità agli standard PoE IEEE 802.3af ovvero 802.3at, così da poter essere alimentate tramite lo stesso cavo di rete utilizzato per il flusso video e la comunicazione ethernet.
La telecamera, collegata ad uno switch di rete e ad un router, dovrà costituire un sistema autonomo dotato di una propria “intelligenza”, in grado di acquisire immagini attraverso un sensore, elaborarle, inviarle ad un server addetto alla registrazione e/o, in caso di integrazione con il sistema di allarmi, di spedire la stessa immagine via e-mail ad una persona addetta alla sorveglianza.
Il sistema domotico di videosorveglianza avrà tra i suoi requisiti fondamentali la flessibilità e l'espandibilità: in qualsiasi momento, infatti dovrà essere possibile aggiungere nuove telecamere o dispositivi di storage per aumentarne le potenzialità senza alcuna restrizione sul numero di siti monitorabili.
Per estendere il sistema non dovrà essere necessaria la stesura di nuovi cavi coassiali o dedicati, ma sarà necessario collegarsi al punto o al nodo di rete più vicino.
Caratteristiche tecniche delle telecamere
• ottica e sensore immagine BN/colori ad alta risoluzione
• sistema di rilevazione a doppia tecnologia (infrarossi IR e microonda MW)
• sistema di gestione dedicato al controllo parametri immagine come il bilanciamento del bianco, colore, nitidezza, contrasto, luminosità, ecc.
• memoria interna per l'immagazzinamento di immagini o video in modalità stand-alone
• interfaccia di rete xxx xxxx, xxxxxxxx standard POE (Power Over Ethernet) per l'alimentazione della
telecamera attraverso porta LAN, o wireless per il collegamento della telecamera alla rete Wi-Fi
• adeguato grado di protezione per l'installazione all'interno e/o all'esterno
• illuminatori IR o a luce bianca per riprese di aree con scarsa luminosità
• contatti di ingresso/uscita per il collegamento della telecamera a sensori di allarme, attuatori esterni, centrali di allarme, sistemi di illuminazione.
Art. 64 APPLICAZIONE DA PC, TABLET O SMARTPHONE
L’applicazione per la gestione delle funzioni del sistema domotico dovrà essere disponibile in uno o più versioni informatiche, secondo le indicazioni progettuali a disposizione o secondo le specifiche direttive del committente o del Direttore dei lavori. In particolare:
App per sistema iOS | Software per pc Windows |
App per sistema Android | Software per pc Mac |
Pratica, intuitiva ed essenziale, l'applicazione dovrà essere scaricabile ed aggiornabile tramite Internet e permettere il controllo di tutte le funzioni programmate ed installate nel sistema domotico, consentire la visualizzazione e la gestione interattiva di tutte le informazioni relative allo stato del sistema attraverso la visione di mappe grafiche o immagini dei vari ambienti sulle quali potranno essere posizionati pulsanti o icone relative alle funzioni da gestire.
L’applicazione permetterà l'accesso in ogni momento all’impianto tramite dispositivo portatile (es. smartphone, Pc, tablet) utilizzando uno stesso software in connessione con tutti i sistemi di controllo degli edifici. Lo stesso interagirà con eventuali telecamere IP e ne visualizzerà il processo. Quanto più chiara sarà la visualizzazione del processo e la rappresentazione dell’impianto nel modo più vicino possibile alla realtà, tanto maggiore sarà l’efficienza della conduzione dell’impianto.
La registrazione dei dati rilevati e l'analisi statistica realizzata dal sistema sarà archiviata su database relazionali in modo completamente automatico. Il formato dei dati storici sarà aperto e ne consentirà il supporto a SQL Server, Access, Oracle o simili. I dati registrati, anche relativi a situazioni parziali, saranno visualizzabili tramite grafici 2D e 3D, trends, tabelle e report, anche via web.
I report saranno visualizzabili ed esportabili in vari formati (Excel, PDF, HTML) su comando o su evento.
Art. 65 SUPERVISIONE DA REMOTO
Mediante la tecnologia Internet, sarà possibile comandare le funzioni del sistema domotico tramite un dispositivo collegato in remoto quale: tablet, smartphone o computer.
Il servizio di remotizzazione sfrutterà la connessione Internet e permetterà di supervisionare ed eseguire a distanza qualsiasi scenario o automazione installata nell'immobile (es. illuminazione, termoregolazione, richiamo scenari, ecc.). Attraverso un combinatore telefonico integrato il sistema di supervisione da remoto sarà anche in grado di trasmettere tramite linea GSM informazioni riguardanti lo stato dell’antifurto, degli allarmi tecnici e di eventuali altre segnalazioni opportunamente configurate e direttamente sul dispositivo scelto, con un messaggio SMS, e-mail con allegati, oppure a mezzo messaggio vocale sintetizzato (Text-To-Speech) comunicandolo telefonicamente.
Dal dispositivo di supervisione da remoto sarà possibile quindi gestire:
- Controllo e gestione illuminazione
- Controllo e gestione comfort e clima
- Controllo e gestione del sistema tecnologico (motori, valvole, ecc.)
- Gestione degli scenari e le configurazioni ambiente preferite
- Gestione dati o allarmi dal sistema antintrusione o controllo accessi
- Monitoraggio consumi energetici ed eventuale interruzione e sgancio carichi
- Acquisizione informazioni meteo e controllo tende, finestre, velux, ecc.
- Controllo e gestione consumi energetici
- Analisi statistica
- Acquisizione e gestione informazioni video da telecamere IP
- IP camere gestibili via Web
- Acquisizione dati Real-time da tutti i sistemi di Building Automation più diffusi
- Gestione e registrazione allarmi ed eventi da tutti i sistemi integrati, con notifica Voice/SMS/Email
- Networking Integrato con architetture Client/Server anche su sistemi Wireless e Mobile
- Visualizzazione e controllo via Internet tramite browser, Tablet o SmartPhone
- Gestione scenari, con oggetti e wizard
- Data Logger con archivi storici su Database
Art. 66 PRESCRIZIONI INSTALLATIVE
Le regole generali da adottare per la realizzazione di un impianto domotico a regola d’arte saranno sostanzialmente quelle indicate dalle normative vigenti, in particolare dalle norme CEI 64-8, CEI 64-100/3, CEI EN 00000-0-0.
Le installazioni dei sistemi cablati saranno conformi alle istruzioni e prescrizioni della Guida CEI 205-2 e della norma CEI EN 00000-0-0.
Durante le fasi di messa in opera dell'impianto domotico, si presterà particolare attenzione alle seguenti prescrizioni operative:
- le condutture (tubi corrugati) per il passaggio dei cavi della rete elettrica e del bus domotico dovranno essere separate ed indipendenti;
- nelle scatole di derivazione, qualora siano condivise, i cavi relativi alla rete elettrica ed al bus domotico devono essere mantenuti divisi utilizzando gli appositi setti separatori;
- nel caso di riscaldamento a pannelli radianti, le condutture devono essere posate al di sotto dei tubi del riscaldamento ovvero non in adiacenza, per evitare il surriscaldamento dei cavi con impianto in funzione;
- le condutture per i cavi della rete elettrica e del bus domotico, per quanto possibile, non devono correre paralleli e, qualora si debbano incrociare, fare in modo che l’incrocio tra le condutture sia perpendicolare al fine di minimizzare le interferenze sul bus domotico;
- la realizzazione del bus domotico deve essere realizzata con cavo formato da due coppie (sezione 0,5mm2) con schermo complessivo;
- il numero complessivo dei dispositivi presenti sul bus domotico deve essere tale da non superare il limite massimo di carico definito progettualmente;
- il numero complessivo dei dispositivi presenti sul bus domotico deve essere tale da non superare la capacità massima del bus;
- la distanza massima tra il dispositivo più lontano e l’alimentatore bus non deve essere superiore alle prescrizioni
tecniche progettuali dell'alimentatore bus previsto.
Per quanto riguarda gli spazi installativi si devono prendere in considerazione: il centralino, i quadretti di distribuzione, le scatole di derivazione, le scatole da incasso con telaio portapparecchi. I dispositivi di comando (pulsanti, sensori, cronotermostati, ecc.) sono collocati nelle scatole con telaio portapparecchi, mentre gli attuatori per il comando dei carichi elettrici possono essere collocati nelle scatole di derivazione, nelle scatole portafrutti e anche nel centralino unitamente al sistema (accoppiatori/ripetitori).
Il corretto posizionamento delle scatole è fondamentale: è il caso, ad esempio, dei termostati ambiente che devono essere disposti su di una parete a circa 150 cm di altezza, a sufficiente distanza da finestre e porte e da apparecchi soggetti a dissipazione termica ed in una posizione tale da non essere influenzati dall'irraggiamento solare diretto, presenza di radiatori, ecc.
PARTE 4: QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ED ESECUZIONE DI VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Art. 67 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Generalità
Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.
Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. o
altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:
a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.
Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sarà consentito negli edifici residenziali l'uso di interruttori con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di
apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi, fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.
La serie dovrà consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda.
I comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP40 e/o IP55.
Comandi in costruzioni a destinazione sociale
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e comunque in edifici in cui sia previsto lo svolgimento di attività comunitarie, le apparecchiature di comando dovranno essere installate ad un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Tali apparecchiature dovranno, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto (DPR 503/1996).
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.) dovranno avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.
Detto dispositivo potrà essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale scatola nelle immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore.
Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetra polari con 3 poli protetti fino a 63 A dovranno essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
Interruttori scatolati
Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa serie.
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi rispetto agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.
Il potere di interruzione dovrà essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2.
Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettività per i c.c. almeno fino a 10 kA.
Quadri di comando in lamiera
I quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche.
Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri dovrà essere possibile l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.
Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo da dare la possibilità di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda della indicazione della Direzione dei Lavori che potrà esser data anche in fase di installazione.
I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere del tipo ad elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e profondità fino a 600 mm.
In particolare, dovranno permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali.
Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi.
Sugli armadi dovrà essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 1,95 m di altezza anche dopo che l'armadio sia stato installato. Sia la struttura che le porte dovranno essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.
Quadri di comando isolanti
Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in lamiera si dovranno installare quadri in materiale isolante.
In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (CEI 50-11).
I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello dovrà avere apertura a 180 gradi.
Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1.
Prove dei materiali
La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ).
Accettazione
I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso della posa in opera delle forniture si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto.
L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.
L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.
Art. 68 ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLE FORNITURE
Tutti le forniture dovranno essere posate in opera secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto.
La posa in opera delle forniture dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre imprese.
L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.
Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere la posa in opera delle forniture nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nella posa in opera delle forniture, salva la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
Art. 69 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Durante il corso della posa in opera delle forniture, alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potrà essere utile al suddetto scopo.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.