CONTRATTO PER LA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI DI TELEMEDICINA
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CONTRATTO PER LA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI DI TELEMEDICINA
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Tra
M&M S.r.l. con sede in MILANO, corso PLEBISCITI 15 – 20129 (MI), P. IVA
04733180964, in persona del legale rappresentante Xxxx. XXXXXXX XXXXXXXXXXX e
, con sede in _, Via n ,
inscritta al registro delle imprese di _ al n° _,p.i.
_, in persona dellegale rappresentante “Contraente”)
Premesso
(anche solo,
a) che la M&M S.r.l., è soggetto che opera nel campo della fornitura di servizi medici telematici e non, a favore degli operatori del settore sanitario, anche a mezzo di propri consulenti medici qualificati;
b) che il Contraente è soggetto il che, nell’ambito della propria attività istituzionale, offre al pubblico tra l’altro, servizi di diagnostica medica strumentale a mezzo di apparecchiature di rilevazione elettromedicali;
c) che è interesse del Contraente avvalersi di un operatore qualificato per la refertazione dei dati raccolti dalla stesso Contraente nell’esercizio della propria attività.
Tutto ciò premesso, le Parti.
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1–PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
ART. 2 -OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il presente contratto ha per oggetto i servizi di refertazione di dati dei pazienti-utenti raccolti direttamente dal Contraente nell’esercizio della propria attività.
2.2 I servizi di refertazione saranno erogati da M&M che allo scopo si avvarrà di propri mezzi e di proprio personale specializzato, dipendenti o collaboratori.
2.3 La raccolta dei dati dei pazienti viene effettuata dal Contraente che allo scopo si avvarrà di propri mezzi e di proprio personale specializzato, dipendenti o collaboratori.
ART. 3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
3.1 Il Contraente provvederà, con l’ausilio di dispositivi di sua proprietà, alla registrazione dei dati dei pazienti.
3.2 I dati raccolti dal contraente saranno scaricati su sistemi informatici di proprietà del Contraente e accoppiati alla scheda paziente contenente l’indicazione del nome, del sesso, della data di nascita e degli eventi-dati clinici rilevanti, anche annotati dal paziente sull’apposito diario.
3.3 I dati così raccolti saranno trasmessi con modalità esclusivamente telematiche su di un server gestito da una società terza indicata dal contraente con il benestare di M&M; a tali dati il Contraente potrà sempre accedere, previa acquisizione delle credenziali di accesso rilasciate dal gestore del server indicato dal contraente.
3.4 I dati così trasmessi e contenuti sul server saranno esaminati dal personale medico specializzato di M&M che procederà alla refertazione in calce allo stesso file relativo alla cartella del singolo paziente e firmati dal medico refertatore che si assume tutte le responsabilità dell’elaborazione.
3.5 Il predetto file della refertazione sarà poi caricato sul server di cui al punto 3.3. nell’area riservata al Contraente.
3.6 il medico refertatore di M&M potrà riservarsi di non refertare l’esame nel caso che il tracciato sia anche parzialmente illeggibile e, in tale caso, dovrà provvedere ad avvisare il contraente il quale provvederà successivamente ad un nuovo invio.
3.7 Come già detto il singolo medico refertatore sarà responsabile della refertazione, assumendosi ogni responsabilità ad essa connessa, in base alle regole della professione medica.
3.8 Il Contraente potrà rivolgersi direttamente al medico indicato come colui che ha materialmente redatto il referto per avere qualunque chiarimento che si rendesse necessario; ogni richiesta in tal senso dovrà comunque essere trasmessa per conoscenza anche alla M&M.
ART. 4 - TITOLARE DELLA ATTIVITÀ MEDICA.
4.1 A miglior chiarezza si precisa che la attività medica della refertazione dei dati verrà svolta da personale medico specializzato come indicato al punto 3.7 sotto la propria personale responsabilità.
4.2 in ogni caso, ferma la responsabilità in capo al medico refertatore, M&M S.r.l. è in possesso di polizza assicurativa RC professionale con “GENERALI ASSICURAZIONI”, n° polizza 350361365 con massimale di € 5.000.000,00; i medici specialisti di M&M S.r.l sono anche loro in possesso di polizza assicurativa RC professionale personale con massimale di € 1.000.000,00 / € 1.500.000,00.
ART. 5 – IMPOSSIBILITA’ A RENDERE IL SERVIZIO
4.1 Per ragioni di sicurezza e di tutela dei dati personali, anche sensibili dei pazienti, le attività oggetto del presente contratto ed in particolare la trasmissione dei dati per la refertazione e l’invio del referto avverranno soltanto attraverso modalità telematiche.
4.2 Ne consegue che potrebbe accadere che il servizio di refertazione non possa essere garantito a causa di malfunzionamenti della rete internet o dipendenti dai sistemi di raccolta dei dati medici, non dovuti né imputabili a M&M.
4.3 Il Contraente è consapevole di quanto riportato al punto 4.2 e accetta tale eventualità rinunciando sin da ora ad imputare a M&M qualunque responsabilità
4.4 A miglior precisazione di quanto previsto dall’art. 3.7. ogni qual volta i dati trasmessi non risultino leggibili – sia per cause connesse alla loro raccolta, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il non corretto posizionamento dell’holter o il distacco di un sensore, sia per cause connesse alla trasmissione dei dati stessi dall’holter al computer o dal Laboratorio al server – il file, come ricevuto, verrà ritrasmesso al Contraente con la dicitura: refertazione non possibile ma in tal caso la prestazione verrà comunque addebitata al Contraente.
ART. - 6 CONDIZIONI ECONOMICHE
6.1 Il servizio refertazione verrà attivato entro i 3gg lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente contratto.
6.2 Con la sottoscrizione del presente contratto il contraente si impegna ad acquistare un pacchetto minimo di 10 crediti (refertazioni) in base alle metodiche richieste, alle condizioni e modalità previste dalla scheda prodotto presente sul marcketplace
IPPOCRATE SHOP, da intendersi parte integrante del presente contratto.
6.3 La refertazione di nuovi esami tramite il servizio rimane subordinata all’acquisto ed alla disponibilità di crediti di refertazione. In caso di non disponibilità di credito non sarà possibile effettuare la refertazione di nuovi esami. La refertazione di nuovi esami saranno automaticamente ripristinata una volta effettuato l’acquisto.
6.4 L’acquisto dei nuovi pacchetti di refertazione potrà essere eseguito sul marcketplace IPPOCRATE SHOP al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx
ART 7 – DURATA
7.1 Il presente contratto ha durata triennale, decorrente dal . Alla scadenza del contratto la M&M s.r.l. effettuerà una nuova proposta commerciale per l’ eventuale rinnovo. In ogni caso il contratto si intenderà tacitamente rinnovato in mancanza di comunicazioni di disdetta tramite raccomandata RR con almeno 30 giorni di anticipo. La possibilità di ottenere delle refertazioni è comunque subordinata alla presenza di crediti da parte del Contraente.
7.2 Le Parti potranno sempre recedere, a mezzo comunicazione scritta, dal presente contratto in qualsiasi momento e anche prima della scadenza del termine, fatto salvo il solo preavviso che non potrà essere minore di 30 giorni, in tale caso eventuali crediti (refertazion) già pagate e residue rimarranno a beneficio di M&M.
7.3 All’atto della sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano a redigere e sottoscrivere i moduli Consenso informato attualizzati al Regolamento UE 2016/679 meglio noto come GDPR e Tutela della riservatezza di cui sono parte integrante e sostanziale.
7.4 Il Contraente si impegna a comunicare immediatamente e formalmente eventuali variazioni, in corso di rapporto, dei propri dati anagrafici, dei dati di fatturazione e delle modalità di accesso ad Internet pena la sospensione del servizio.
ART. 8 – PIATTAFORMA
8.1 Le parti si danno atto che la piattaforma utilizzata per i servizi definiti nel presente contratto è CARDIOCALM - TELEMEDICINA per tutta la durata dello stesso, M&M si riserva di proporre di utilizzare altre piattaforme software per la refertazione da remoto, sia per i servizi attuali che per nuovi servizi (eventuali nuove piattaforme proposte dal contraente dovranno essere preventivamente approvate da M&M). M&M riconosce che la piattaforma CARDIOCALM - TELEMEDICINA è distribuita in Italia dalla società CARDIOCALM.
ART. 9 – OBBLIGHI DELLEPARTI
9.1 Il Contraente è consapevole che i dati dei pazienti che lo stesso provvederà a raccogliere sono dati personali anche sensibili ai sensi del vigente codice privacy, in quanto riguardanti lo stato di salute delle persone.
9.2 I dati dei pazienti saranno raccolti direttamente del Contraente e per finalità proprie. A tale riguardo il Contraente provvederà a informare i pazienti in merito alle finalità del trattamento dati e a ottenere un consenso scritto dagli stessi alle predette finalità. In ogni caso il Contraente si impegna a rispettare quanto prescritto dal codice privacy e dal garante privacy.
9.3 Il Contraente provvederà altresì ad informare i pazienti che i loro dati saranno trasmessi a terzi, quali la M&M e i medici incaricati della refertazione, per finalità di refertazione; la M&M non darà seguito alle operazioni di refertazione se risulterà mancante, all’interno della scheda paziente, l’apposito modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente secondo la direttiva UE 2016/679.
9.4 M&M provvederà a sua volta a trattare i dati personali dei pazienti che saranno trasmessi dal Contraente nel rispetto del codice privacy e al solo fine di porre in essere le attività di refertazione.
ART. 10 - RISOLUZIONE ESPRESSA
10.1 Ferma restando l’applicazione dell’ art. 1453 c.c., M&M potrà risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto dietro comunicazione mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 120 gg in caso di:
- ripetuto inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate.
In tali casi spetterà alla M&M il diritto di ritenere quanto versato dal contraente per crediti (refertazioni) non ancora utilizzati.
ART. 11 - ESENZIONE IVA
11.1 M&M dichiara sotto la propria responsabilità che i servizi di refertazione oggetto delle fatture che essa emetterà a costituiscono
una prestazione medica erogata a fini diagnostici a cui compete il trattamento di esenzione IVA a norma dell'art. 10 n. 18) del DPR 633 del 1972 (rif. Interpello Agenzia delle Entrate prot. 903-33322/2009 del 23/02/2010 visionabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/XXXXXXXXX/XXX DETERMINE/20.pdf).
ART 12 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA M&M
12.1 In nessun caso la M&M S.r.l. potrà rispondere in relazione a eventuali errati referti, essendo tale responsabilità direttamente in capo al medico che redige il referto.
12.2 Xx M&M S.r.l. non sarà comunque responsabile nei confronti del Contraente per qualsiasi perdita, danno, pretesa o costo, mancato guadagno o perdita di profitti, danno risultante dall’interruzione dell’attività commerciale, lesione personale ovvero violazione di obblighi di diligenza, o pretese di terzi.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
13.1 Il contrente si fa carico di ottenere dal paziente la autorizzazione al trattamento dei dati personali, contenente espressa autorizzazione alla trasmissione di tali dati alla M&M
s.r.l. e al medico che ne curerà la analisi e la refertazione. Non verranno accettati incarichi privi della dichiarazione da parte del contraente di aver ottenuto dal paziente la necessaria autorizzazione al trattamento dei dati.
13.2 Le Parti s'impegnano a rispettare con la massima diligenza le norme in materia di tutela dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 ed eventuali successive modifiche nell'espletamento delle prestazioni relative al presente Accordo. Nell’ambito delle attività previste per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei relativi trattamenti di dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679.
13.3 Le Parti, per quanto di loro specifica competenza, si assumono altresì ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Codice, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, da propri dipendenti o collaboratori.
13.4 Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dalla normativa sulla privacy (reg UE 2016/679) , prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali, gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, finalità statistiche.
13.5 I medesimi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi alle società appartenenti ai rispettivi gruppi, all'interno e/o all'esterno del territorio nazionale.
13.6 Le Parti prendono atto che i servizi erogati comportano il trattamento di dati personali comuni e sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute) propri e/o dei propri clienti/pazienti e, con la sottoscrizione del presente, forniscono l'esplicito e reciproco consenso nei limiti previsti dall’attuale normativa all’utilizzo degli stessi.
Le disposizioni di cui al presente Articolo avranno efficacia anche dopo la cessazione del presente accordo.
ART. 14 – RESPONSABILITÀ
14.1 Fatto salvo ed impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 13, ciascuna Parte assume, relativamente alle attività di propria competenza, ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o pregiudizi subiti dall'altra parte e da terzi in genere, siano essi di qualsiasi natura, ovvero derivanti dalla violazione delle obbligazioni poste a proprio carico ai sensi del presente Accordo, ovvero dalla violazione di norme cogenti.
ART. 15 – MODIFICHE
15.1 Qualsiasi modifica relativa al presente Accordo sarà valida solo se stipulata in forma scritta e firmata da entrambe le Parti.
ART.16 – CODICE ETICO
16.1 Il codice etico di M&M è visionabile al link: xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxx/Xxxxxx_Xxxxx_x_xx_Xxxxxxxx_Xxx._00_xxx%0000.00.0000.xxx
ART. 17 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI
17.1 I firmatari del presente Accordo dichiarano di essere muniti degli opportuni poteri atti a vincolare la propria Parte rappresentata.
17.2 A conferma di quanto sopra le Parti hanno sottoscritto il presente Accordo in n. 2 copie originali.
ART 18 – FORO
18.1 Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto le Parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Milano.
ART 19 - DISPOSIZIONI FINALI
19.1 Il Contraente con la sottoscrizione del presente documento dichiara di accettare le condizioni contrattuali contenute nel presente contratto e nell’Allegato, che dichiara di ricevere contestualmente alla sottoscrizione, e dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le informative sul trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa.
19.2 Il presente contratto è frutto della negoziazione tra le parti, che hanno raggiunto il pieno accordo sul contenuto di ciascun articolo; pertanto non trova applicazione la disciplina prevista dagli art. 1341 e 1342 del C.c..
Milano,
M&M S.r.l. Il Contraente
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