MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 4. PROTOCOLLO - GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n.0011289/24 del 17/04/2024
Il Ministro del Turismo
FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI PARTE CORRENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE BIENNIO 2023 – 2024
AGGIORNAMENTO annualità 2024
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’articolo 37 sulla “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l’articolo 1,
che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTO il Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8426, e, per ultimo, con decreto n. 8019 del 19 aprile 2023;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente, con una dotazione pari a 39.258.750 euro per l’anno 2024;
VISTO l’Atto di programmazione per il biennio 2023-2024 relativo al Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente prot. n. 8915/23 del 5 maggio 2023;
CONSIDERATO che l’Atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente e che la parte residua delle risorse può essere riutilizzata per il perseguimento delle medesime finalità da parte del Ministero;
VISTA la Deliberazione della Corte dei conti n. 29/2023/CC del 21 dicembre 2023 (FUNT parte corrente), resa all’esito del controllo concomitante, recante le osservazioni relative ad una puntuale scansione temporale delle fasi di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;
RITENUTO, pertanto, di procedere, per l'annualità 2024, ad un aggiornamento dell'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente adottato per il triennio 2023-2025, prot. n. 8915/23 del 5 maggio 2023, anche alla luce delle osservazioni rappresentate nel corso dello svolgimento del controllo Concomitante da parte dell'Organo di controllo;
VISTO il Decreto del Ministro del turismo n. 9406 del 28/03/2024 con cui, ai sensi
dell’articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 3462/2022, è stata assegnata la quota di €
20.000.000 (di cui € 16.000.000 di competenza delle Regioni e Province autonome e €
4.000.000, rivolta alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per
iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo) da destinare al perseguimento degli obiettivi del presente atto di programmazione;
VISTO l’Accordo di monitoraggio di cui all’articolo 22-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Serie L del 15.12.2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
EMANA
il presente atto, adottato ai sensi dell’articolo 4 rubricato “Ripartizione delle risorse del fondo di parte corrente” del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dal Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot.
n. 8019/23 del 19 aprile 2023, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all’art. 2
del medesimo decreto interministeriale.
Il presente atto aggiorna gli indirizzi politico-amministrativi individuati nell’Atto di programmazione per il biennio 2023-2024 volti alla assegnazione e ripartizione dei fondi stanziati per l’annualità 2024 dalla legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, alla individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, degli interventi finanziabili, le spese ammissibili, nonché alla individuazione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione.
Articolo 1 (Finalità)
1. I moderni principi di sostenibilità e accessibilità del settore turistico indirizzano gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile coerenti con i più generali obiettivi del Green deal europeo e dell'Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Gli indirizzi programmatici sono volti a:
- riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione dell’Italia e del marchio Italia nel mondo;
- promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico italiano e di ciascuna delle sue parti;
- favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
- favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
- orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
Articolo 2 (Obiettivi)
1. Gli obiettivi della programmazione del biennio sono:
- la valorizzazione del turismo nelle sue diverse articolazioni, come ad esempio il turismo sportivo, enogastronomico, culturale, religioso, sociale, rurale, montano e marino, fluviale e lacuale, nel rispetto della sostenibilità, migliorando il livello dei servizi erogati anche tramite la promozione digitale nonché valorizzando al contempo l’accessibilità e la fruizione ai disabili;
- attività di promozione, volte ad incentivare servizi finalizzati al miglioramento
dell’attrattività turistica del territorio nazionale;
- rilancio produttivo del settore turistico;
- dare adeguata visibilità alle azioni di promozione dei territori poste in essere dal Ministero del turismo, in chiave di delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi turistici.
Articolo 3 (Beneficiari)
1. I beneficiari delle risorse del fondo di parte corrente sono i soggetti in favore dei quali viene disposta la concessione del contributo e sono altresì responsabili della attuazione e realizzazione degli interventi approvati e della loro rendicontazione.
2. Possono fruire delle risorse del fondo di parte corrente:
- le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane);
- le istituzioni culturali ed universitarie di diritto pubblico, anche in forma aggregata.
- le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale anche nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
- le associazioni legalmente riconosciute iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che abbiano lo scopo statutario o l’atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la
propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
- le federazioni sportive;
- gli enti del terzo settore;
- i comitati formalmente costituiti che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
- soggetti in partenariato pubblico-privato;
- enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
3. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del fondo di parte corrente configurino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, esse sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.
4. Nella quota riservata alle Regioni e Province autonome, le stesse devono programmare almeno un'iniziativa annuale denominata "Verticali del turismo", anche di livello interregionale, per portare avanti il percorso di crescita e sviluppo del comparto attraverso degli appuntamenti tematici e trasversali. Tali iniziative devono essere comunicate dalle Regioni al Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, per la successiva approvazione del Ministero.
Articolo 4 (Interventi e spese ammissibili)
1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, e potranno riguardare eventi e manifestazioni di ampia valenza turistica nelle città e iniziative sinergiche con i grandi eventi in programma sul territorio nazionale.
2. Hanno maggiore rilevanza e valorizzazione nella individuazione degli interventi e nel riconoscimento del contributo le iniziative orientate all’accessibilità e quelle ad alto contenuto innovativo, in grado di divulgare e dare adeguata pubblicità del contributo concesso dal Ministero del turismo. Costituisce elemento essenziale, per l'accesso al finanziamento, l'utilizzo del logo del Ministero del turismo nelle iniziative finanziate, nonché un adeguato livello di pubblicità e di visibilità del contributo del medesimo
Ministero del turismo, anche sui social, nei giorni precedenti e successivi all’iniziativa, con l’indicazione delle risorse a ciò destinate, nell’ambito del finanziamento.
3. Le proposte presentate dai soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 a valere sulle risorse di cui all’articolo 5, comma 1, devono prevedere il cofinanziamento, pari ad almeno il 50% dell’importo complessivo necessario, di altre Amministrazioni pubbliche ovvero il partenariato con soggetti privati e devono essere strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.
4. Per la realizzazione degli interventi a valere sulla quota residua delle risorse di cui all’articolo 5, comma 2, può essere assegnato un contributo pari sino al 75% del costo totale della proposta presentata nei termini e modalità di cui all’articolo 5 del presente Atto di programmazione.
5. Gli interventi di spesa corrente devono essere avviati nell’anno di riferimento e devono concludersi nell’anno successivo, salvo proroghe ai sensi dell’articolo 6, comma 6
6. Come stabilito dall'articolo 3 comma 4 del presente atto di programmazione, nella quota riservata alle Regioni le stesse sono tenute a programmare iniziative denominate "I Verticali del Turismo”, anche di livello interregionale, per portare avanti il percorso di crescita e sviluppo del comparto attraverso degli appuntamenti tematici e trasversali. Tali iniziative devono essere comunicate dalle Regioni al Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, per la successiva approvazione del Ministero.
Articolo 5 (Riparto risorse)
1. Per l’attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente atto, il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, nonché dall’Accordo di monitoraggio, destina annualmente una quota di risorse finanziarie del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente non inferiore all’80% alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. La rimanente quota, pari al massimo al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità e obiettivi di cui all’art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, e agli indirizzi del presente Atto di programmazione.
3. Entro 30 giorni dall’adozione dell’Atto di programmazione, con Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma anche sulla base di una proposta in auto- coordinamento.
4. Ciascuna Regione e Provincia autonoma, in qualità di beneficiario delle risorse assegnate, nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione dell’Accordo di ripartizione delle
risorse procede alla formale approvazione del programma annuale degli interventi da finanziare previa acquisizione, per ogni intervento proposto, di una “scheda intervento” riportante i seguenti dati: denominazione intervento/evento/manifestazione; soggetto attuatore; CUP assegnato; costo, copertura finanziaria e cofinanziamento; descrizione intervento/evento/manifestazione e modalità previste per l’attuazione; localizzazione dell’intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse.
5. Il Ministro del turismo, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del programma annuale degli interventi di cui al comma 4, con uno o più decreti procede alla assegnazione delle risorse di cui ai commi 1 e 3, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità ed obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione e delle risorse assegnate avvalendosi della Commissione di cui ai successivi commi 9 e 10.
6. Nell’ipotesi di mancato rispetto da parte delle Regioni e Province autonome del termine previsto per la formale approvazione del programma annuale degli interventi, le somme assegnate sono ricontabilizzate per la eventuale riassegnazione al Ministero.
7. Il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti a valere sulla quota residua delle risorse di cui al comma 2, entro il 30 aprile provvede a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione, anche tramite piattaforma informatica, di richieste di contributo a valere sulla quota di cui al comma 2, individuando gli elementi essenziali da comunicare in sede di presentazione delle proposte, l’ordine di valutazione delle stesse, la percentuale massima del contributo concedibile e le spese ammissibili.
8. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nell’Avviso, il soggetto proponente presenta una “scheda intervento” riportante i seguenti dati: denominazione intervento/evento/manifestazione; soggetto beneficiario; CUP assegnato; costo e copertura finanziaria; descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l’attuazione dell’intervento; localizzazione dell’intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse.
9. Per la valutazione delle proposte a valere sulle risorse di cui al comma 2 il Ministero istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
10. In particolare, e salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nell’Avviso anche quali premialità per l’ammissione al contributo, la Commissione procede alla verifica della coerenza delle proposte presentate con i seguenti criteri:
- impatto potenziale nella valorizzazione del turismo;
- capacità di concorrere alla diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta
turistica;
- capacità di generare ricadute economiche positive a beneficio del tessuto economico e sociale, sul territorio e sui territori limitrofi;
- capacità di valorizzare il turismo enogastronomico, escursionistico, culturale, religioso, cicloturistico, ed ogni altra forma di turismo che possa mettere in risalto le specificità del territorio;
- capacità di produrre ricadute positive sulla quantità e qualità dei servizi turistici offerti, anche in relazione all’accessibilità dei servizi e alla fruizione da parte dei disabili;
- capacità di ampliamento dell’offerta turistica;
- capacità di incrementare l’occupazione giovanile.
11. Il beneficiario delle risorse di cui al comma 2 trasmette al Ministero semestralmente una relazione dettagliata delle attività svolte.
Articolo 6 (Monitoraggio e rendicontazione)
1. Le risorse di cui all’articolo 5, comma 1, sono trasferite dalla Regione e dalla Provincia autonoma ai soggetti beneficiari degli interventi, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di regolare esecuzione da parte del soggetto attuatore.
2. Le risorse di cui all’articolo 5, comma 2, sono trasferite dal Ministero del turismo ai beneficiari previa acquisizione di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di regolare esecuzione da parte del beneficiario. Le schede di rendicontazione devono essere trasmesse entro tre mesi dalla conclusione dell’intervento.
3. Il Ministero elabora “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” recanti le modalità cui devono attenersi tutti i soggetti beneficiari delle risorse di cui all’articolo 5 per la rendicontazione delle spese sostenute e considerate ammissibili in sede di valutazione della richiesta di contributo. Il documento si pone l’obiettivo principale di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese.
4. La Regione e la Provincia autonoma entro il 31 ottobre relazionano al Ministero del turismo sull’andamento della realizzazione del programma annuale di interventi realizzati nell’ambito delle risorse assegnate, trasmettendo una Relazione dettagliata recante il riepilogo di tutti gli interventi ammessi e finanziati e un Piano finanziario degli interventi realizzati, dando evidenza, in particolare, di eventuali economie di spesa.
5. Le somme derivanti da eventuali economie di spesa relativi a interventi rendicontati e certificati dalla Regione e dalla Provincia autonoma per i quali è stata attestata dalla stessa la regolare esecuzione ovvero relative a interventi approvati, ma non eseguiti, sono riversate al bilancio dello Stato secondo le indicazioni comunicate dal Ministero del turismo.
6. Il soggetto attuatore può presentare alla Regione e alla Provincia autonoma ovvero al Ministero per gli interventi a valere sulle risorse di cui all’articolo 5, comma 2, anteriormente alla scadenza del termine per la conclusione dell’intervento, motivata istanza di proroga dei termini del cronoprogramma procedurale dell’intervento ammesso a finanziamento, per un massimo di tre mesi non ulteriormente prorogabili. Alla istanza deve essere allegato il cronoprogramma procedurale aggiornato con evidenza della percentuale di realizzazione delle attività previste nel progetto iniziale. La Regione, la Provincia autonoma ovvero il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, provvedono nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
Articolo 7 (Revoca del contributo)
1. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale approvato in sede di valutazione delle proposte di intervento, mancato avvio o non corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, la Regione, la Provincia autonoma e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza nella qualità di soggetto gestore delle risorse, provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati.
2. I contributi concessi sono revocati, in tutto in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni, qualora il soggetto beneficiario:
a. abbia chiesto e ottenuto contributi per il medesimo progetto, ivi comprese le agevolazioni a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b. violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento dell'Unione europea;
c. in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d. non consenta il monitoraggio sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e nella disciplina applicabile ratione materiae;
e. non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati per la realizzazione del progetto, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
f. ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione del contributo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1 la revoca del contributo è totale e opera di diritto.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2 il Ministero, venuto a conoscenza della violazione, notifica al soggetto beneficiario una diffida ad adempiere contestando l’inadempimento. Il decreto di revoca, totale o parziale del contributo, è notificato al beneficiario nel termine di 30 giorni dalla contestazione.
IL MINISTRO DEL TURISMO
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX' 16.04.2024 17:04:52 GMT+01:00