SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA COLLOCATI NEL COMPLESSO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI (DISTAL) DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI...
Prot. n. 0174361 del 28/07/2022 - Provvedimenti dirigenziali 4961/2022
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA COLLOCATI NEL COMPLESSO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI (DISTAL) DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – CIG: 93405501B4
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente …………………………, nato a ………………………….. il , domiciliato
per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx, 00, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Direttore Generale rep. 274/2021 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. n. ….. prot. n. …. del …. che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti;
e
……………………….…….. con sede in ………………., Via ………………. (C.F. n. ………………. - P.I. n.
……………….), in persona del legale rappresentante, Xxxx. ………………., nato a il
……………….e residente a ………………. Via ………………. n , di seguito denominato Appaltatore
PREMESSO CHE
- con determina del Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari (DISTAL) Rep. n. 135/2022, prot. n. 5941 del 27/07/2022 è stata disposta l’approvazione del progetto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di protezione collettiva collocati nel complesso del Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari (DISTAL) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Direttore Generale rep. n. 1038/2022, prot. n. 173104 del 27.07.2022 è stata disposta l’indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di protezione collettiva collocati nel complesso del Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari (DISTAL) per un valore massimo stimato pari ad Euro € 594.092,10, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. …………, prot. n.
………….. del …… sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S , in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici
n. …………… del ………., in pari data, in data sul portale di Ateneo e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell’art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha presentato la migliore offerta:
- con provvedimento del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. …… del …… la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente ;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla alle suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- [eventuale] in data…………….. con nota n è stato avviato la fornitura/servizio in pendenza della
stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 / in data con nota n.
……. è stato avviato la fornitura/servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche come previsto dall’ art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:
- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- l’offerta economica;
- l’offerta tecnica in tutte le sue componenti;
- il DUVRI.
Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di protezione collettiva collocati nel complesso del Dipartimento di Scienze e tecnologie agro- alimentari (DISTAL) come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica.
ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI
1. Il contratto d’appalto, della durata di 36 mesi, decorre dalla data del verbale di avvio del servizio comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con l’Appaltatore.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione o nelle more della stipula ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. In tale comunicazione il RUP indicherà le modalità di avvio e eventuali prescrizioni specifiche del servizio.
4. a. L’Università si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 36 mesi, da esercitarsi anche disgiuntamente anno per anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 177.090,00 per la manutenzione ordinaria full risk e di € 75.000,00 per la manutenzione straordinaria al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90giorni prima della scadenza del contratto originario;
b. L’Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma
11 del D.Lgs 50/2016, per un periodo di massimo di 12 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 59.030,00 per la manutenzione ordinaria full risk ed € 25.000,00 per la manutenzione straordinaria al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
5. L’esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.
ARTICOLO 5 - IMPORTO
1. L’importo del contratto ammonta ad € 177.090,00, oltre IVA al 22% e, per la manutenzione ordinaria e ad € 75.000,00, oltre IVA al 22%, oltre a € 2.520,90 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo
svolgimento della fornitura/servizio.
2. L’importo contrattuale complessivo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria corrisponderà agli importi sopra indicati e rappresenterà l’indicazione del tetto massimo di spesa che andrà a scalare in relazione alle richieste effettuate dall’Università e alle relative fatture emesse dall’Appaltatore. Si precisa che l’Università non è in alcun modo obbligata a richiedere servizi nel periodo di vigenza del contratto per tali importi complessivi.
3. I costi unitari delle prestazioni, così come dettagliati nell’offerta economica allegata al contratto, sono stati determinati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il corrispettivo contrattuale, determinato dai costi unitari delle prestazioni, moltiplicati per il numero di interventi che saranno effettivamente effettuati nel periodo di riferimento, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni
contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.
ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO
1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene
opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
3. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per gli interventi di manutenzione straordinaria remunerati mediante l’applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Xxxxxx-Romagna al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di offerta economica, l’adeguamento dei prezzi avviene attraverso l’utilizzo del suddetto listino tempo per tempo in vigore alla data di preventivazione dell’intervento da parte dell’Appaltatore.
4. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria full risk, la revisione dei prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di offerta economica, è ammessa a partire dal secondo anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere motivata e documentata. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’UNIVERSITÀ
1. L’Università concede l’accesso nei propri locali al personale dell’Appaltatore per l’esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all’oggetto del Contratto, previo accordo con il DEC.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara].
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
3. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il DEC. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell’Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
A tal fine, l’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.
8. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di
legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza
sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L’Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste ai punti 13.1 e 13.2 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il DEC controlla l’esecuzione del contratto.
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
ART. 10- TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore o del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. A titolo di remunerazione per l’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto viene riconosciuto all’Appaltatore un corrispettivo quadrimestrale a consuntivo delle prestazioni erogate.
2. L’Appaltatore, a seguito dell’approvazione del Verbale di Controllo del periodo di riferimento, emette la fattura allegando suddetto verbale alla medesima ed esplicitando:
- l’importo complessivo relativo agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel periodo;
- l’eventuale importo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel periodo;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell’Amministrazione dovuti all’applicazione di penali ed eventuali altri conguagli;
- l’aliquota IVA.
3. I pagamenti saranno disposti su presentazione di fattura elettronica posticipata e saranno contabilizzati, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, secondo l’effettiva esecuzione e
distinti per ciascun tipo di apparecchiatura, secondo le modalità di remunerazione dettagliate al paragrafo 14 del Capitolato tecnico e relativi sotto paragrafi.
4. Il pagamento delle fatture in corso di esecuzione verrà effettuato, a seguito dell’emissione di appositi mandati, entro 30 giorni dalla data di accettazione della medesima, stante la correttezza documentale, l’assenza di rettifiche richieste, l’approvazione del Verbale di Controllo del periodo di riferimento di cui al paragrafo 8 del Capitolato e l’esito positivo delle verifiche di conformità di cui ai paragrafi 13.1 e
13.2. del Capitolato.
5. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
8. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
9. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Codice Fiscale: 80007010376
- Partita IVA: 01131710376
- codice univoco ufficio (IPA): 5D7QUE
- CIG: 93405501B4
- numero del repertorio del contratto o numero di protocollo della nota di avvio della fornitura/servizio. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.
10. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore;
14. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del contratto, in relazione all’attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.
La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant’altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
6. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del
successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro , mediante polizza n.
… emessa il ……….. da …………..
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia verrà svincolata progressivamente, in relazione alle richieste di intervento effettuate dall’Università e alla conseguente erosione dell’importo complessivo del servizio nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, tale garanzia verrà svincolata proporzionalmente al raggiungimento del 50% e dell’80% del valore complessivo del contratto.
ARTICOLO 14 – PENALI
1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- in caso di ritardo nell’esecuzione o non conformità degli interventi di verifica periodica e di manutenzione preventiva, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione o di non conformità delle attività rispetto a quanto previsto nel paragrafo 5.1 del Capitolato, e relativi sotto paragrafi, e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica;
- in caso di ritardo nell’esecuzione o non conformità degli interventi di assistenza tecnica per la manutenzione correttiva a guasto, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione o di non conformità delle attività rispetto a quanto previsto nel paragrafo 5.2 del Capitolato e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica;
- in caso di ritardo nella consegna del preventivo di spesa relativo all’attività di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6.1 del Capitolato;
- in caso di ritardo nell’esecuzione o non conformità delle attività di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o di non conformità rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6 del Capitolato;
- in caso di ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6.2 del Capitolato per gli interventi di in urgenza, eventualmente migliorati in Offerta Tecnica;
- l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6.2 del Capitolato per gli altri interventi;
- in caso di Ritardo o non conformità nella costituzione e nell’aggiornamento del libretto d’impianto dei dispositivi, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o di non conformità rispetto ai termini previsti nel paragrafo 7 del Capitolato, e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica;
- in caso di ritardo nella consegna del Programma delle Attività, l’Amministrazione potrà applicare una
penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato;
- in caso di ritardo nella consegna del Verbale di Controllo, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato;
- in caso di ritardo o non conformità nella predisposizione e nella consegna del Rapporto di Intervento, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o di non conformità rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato, e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica.
2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica; in tal caso il DISTAL applicherà all’Appaltatore le penali definite in precedenza sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Le scadenze di cui ai precedenti punti sono da considerarsi quelle del Capitolato e dei relativi allegati, se non già variate in sede di Offerta Tecnica dalla proposta dell’Appaltatore. In questo caso per l’applicazione della penale si fa riferimento alla scadenza offerta e comunque alla più breve.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Nell’ipotesi di applicazione di penali da parte del DISTAL per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto o nel caso in cui non vengano eseguite per
n. 2 (due) volte sulla stessa apparecchiatura gli interventi di verifica periodica e di manutenzione preventiva di cui al paragrafo 5.1 e relativi sotto-paragrafi del Capitolato, il DISTAL, ha la facoltà di promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto per gravi inadempienze ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive,
sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, l’Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
ART. 15 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura/servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio.
6. Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
7. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento della fornitura/servizio.
ARTICOLO 16 – RECESSO
1. Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
2. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Università.
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- frode nella esecuzione della fornitura/servizio;
2. L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 14 “Penali”, nei seguenti casi:
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 12;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 19 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 22 “Trasparenza” del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx ;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- nel caso in cui non vengano eseguite per n. 2 (due) volte sulla stessa apparecchiatura gli interventi di verifica periodica e di manutenzione preventiva di cui al paragrafo 5.1 e relativi sotto- paragrafi del Capitolato;
- infine, l’Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all’accertamento dell’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Università un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Università medesima. L’Università si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto
di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
_
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore.
L’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c).
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
1. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 21– TRACCIABILITÀ
1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 22 – TRASPARENZA
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile unico del procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DELL’APPALTO
1. Con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra
…………………………… il Responsabile dell’appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore, quale referente nei confronti dell’Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell’appalto sono:
- Numero telefonico ……………
- Indirizzo e-mail …………….
ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore e al versamento all’erario provvede l’Università di Bologna in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).
ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx. L’informativa di _ _
per i Clienti è reperibile alla pagina web /in allegato.
ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all’interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), 14 (Penali), 16 (Recesso), 17 (Risoluzione del contratto), 25 (Spese contrattuali), 27 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Per l’Appaltatore
(Firma digitale – legale rappresentante)
Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale - Dirigente)