Accordo tripartito
Traduzione1
Accordo tripartito
tra il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan e
0.142.393
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)
Concluso a Ginevra il 5 ottobre 2006 Entrato in vigore il 5 ottobre 2006
(Stato 5 ottobre 2006)
Il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan e
l’ACNUR,
qui di seguito denominati «le Parti contraenti»,
(a) riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo di lasciare il proprio Paese e di farvi ritorno, diritto sancito, tra l'altro, dall’articolo 13(2) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’articolo 12 del Patto internazionale del 19662 sui diritti civili e politici;
(b) riconoscendo i progressi del processo di transizione politica in Afghanistan, in particolare con le elezioni del Parlamento e dei consigli provinciali del 18 settembre 2005, che segnano un ultimo importante passo nel processo avviato con l’Accordo sull’organizzazione provvisoria in Afghanistan in attesa del ristabilimento di istituzioni governative permanenti (Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions), firmato sotto gli auspici delle Nazioni Unite il 5 dicembre 2001 a Bonn (l’Accordo di Bonn);
(c) constatando con piacere che numerosi cittadini afghani sono già ritornati in Afghanistan dai Paesi confinanti e che tanti altri si apprestano a rientrare;
(d) desiderosi di coordinare strettamente una procedura di ritorno assistito che rispetti la supremazia del ritorno volontario;
(e) considerato il desiderio delle Parti contraenti di collaborare nel pieno rispet- to dei diritti dell’uomo sanciti dal diritto internazionale e dalle norme umani- tarie, in particolare del diritto a un ritorno sicuro e dignitoso;
(f) considerate le relazioni amichevoli esistenti tra l’Afghanistan e la Svizzera;
(g) auspicando di mantenere e di rafforzare lo spirito di solidarietà e di coopera- zione esistente tra loro;
RU 2008 379
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.103.2
(h) considerando l’impatto che oltre due decenni di guerra hanno avuto sul tes- suto sociale e sull’infrastruttura economica afghana;
(i) nel rispetto della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati emendata dal Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati e della Convenzione internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d'applicazione
Il presente Accordo si applica a ogni cittadino afghano, così come definito dalla legge afghana, presente sul territorio svizzero a prescindere dal suo statuto giuridico.
Art. 2 Obiettivi
Con il presente Accordo le Parti contraenti intendono gettare le basi per una proce- dura di ritorno assistito dei cittadini afghani presenti in Svizzera che sia coordinata, strutturata e umana, rispetti la supremazia del ritorno volontario e tenga conto delle condizioni vigenti in Afghanistan nonché dell’importanza di un ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile.
Art. 3 Modalità del ritorno
1. La Parte contraente afghana riammette i suoi connazionali e fornisce assistenza per l’espletamento delle pratiche di accertamento della cittadinanza afghana delle persone il cui ritorno in Afghanistan è disciplinato dal presente Accordo. In tale ottica la Parte contraente afghana e la Parte contraente svizzera operano in stretta collaborazione al fine di evitare casi di apolidia.
2. Per i cittadini afghani tenuti a lasciare la Svizzera è possibile prevedere quale ultima ratio, ed esclusivamente in base a decisioni adottate secondo il diritto svizze- ro, soluzioni alternative al ritorno volontario. Tali alternative sono prese in conside- razione soltanto dopo aver intrapreso qualsiasi ragionevole sforzo per incoraggiare i cittadini afghani ai quali è stato ordinato di lasciare la Svizzera di tornare volonta- riamente in Afghanistan.
Art. 4 Procedura di ritorno
1. Ogni ritorno è coordinato dalle autorità svizzere in collaborazione con le rappre- sentanze consolari afghane.
2. Le autorità svizzere comunicano i dettagli del volo nonché i dati personali del cittadino afghano la cui cittadinanza è stata confermata almeno cinque giorni prima della data del ritorno.
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
Art. 5 Obblighi dopo il ritorno
La Parte contraente afghana, in collaborazione con altre autorità interessate, prende i provvedimenti necessari affinché i cittadini afghani all’estero possano far ritorno senza timore di subire violenze, intimidazioni, persecuzioni, discriminazioni, pro- cessi o qualsiasi altro genere di misura punitiva. Questa garanzia non preclude il diritto delle competenti autorità afghane di perseguire chiunque sia accusato di crimini di guerra o di crimini contro l’umanità, così come definiti dal diritto interna- zionale, o di crimini comuni gravi comprendenti omicidio o lesioni personali gravi.
Art. 6 Libera scelta della destinazione
La Parte contraente afghana accetta di concedere ai cittadini afghani che fanno ritorno dall’estero di stabilirsi liberamente nel loro precedente luogo di residenza o in qualunque altro luogo scelgano di stabilirsi in Afghanistan.
Art. 7 Statuto giuridico ed equipollenza
La Parte contraente afghana accetta di riconoscere lo statuto giuridico dei cittadini afghani che fanno ritorno dalla Svizzera, nonché i cambiamenti intervenuti quali nascite, decessi, adozioni, matrimonio o divorzio. La Parte contraente afghana si adopera inoltre per riconoscere in maniera appropriata l’equipollenza di titoli acca- demici e diplomi professionali ottenuti da cittadini afghani durante la loro perma- nenza in Svizzera.
Art. 8 Ruolo dell’ACNUR
Il ruolo dell’ACNUR che consiste nell'assistere, facilitare e monitorare il ritorno dei cittadini afghani affinché si svolga in maniera conforme al proprio mandato e ai termini del presente Accordo, gode del pieno rispetto delle Parti contraenti. Oltre ad impegnarsi in Afghanistan, l’ACNUR si occupa, in collaborazione con i suoi part- ner, di raccogliere informazioni e offrire consulenza in Svizzera.
Art. 9 Sensibilizzazione
Al fine di creare le condizioni propizie per un reinserimento sicuro e dignitoso delle persone che fanno ritorno, la Parte contraente afghana adotta tutte le misure necessa- rie per sensibilizzare la popolazione.
Art. 10 Preservare l’unità familiare
1. Nel rispetto del principio dell’unità familiare, la Parte contraente svizzera, in collaborazione con le altre Parti contraenti, intraprende quanto è in suo potere per garantire il ritorno dell’intera famiglia ed evitare separazioni involontarie, nel caso in cui tutti i membri di una famiglia afghana cui si applica il presente Accordo, decidano di far ritorno in Afghanistan.
2. Al fine di preservare l’unità familiare, ai coniugi e/o ai figli non afghani di cittadini afghani che fanno ritorno sarà consentito entrare e restare in Afghanistan. Tale impegno si estende anche ai coniugi e ai figli non afghani di cittadini afghani deceduti che desiderano entrare e restare in Afghanistan al fine di mantenere i lega- mi con la famiglia. Di conseguenza, la Parte contraente afghana regolarizza l’entrata e il soggiorno di tali persone conformemente alle disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di entrata e di soggiorno di stranieri e considera favorevol- mente la loro naturalizzazione. La rappresentanza diplomatica afghana in Svizzera rilascia senza indugio i visti necessari.
Art. 11 Misure speciali per la protezione di gruppi minacciati
Le Parti contraenti prendono provvedimenti speciali per garantire che i gruppi minacciati ricevano protezione, assistenza e cure adeguate durante l’intera procedura di ritorno e di integrazione. In particolare vigilano affinché i minori non accompa- gnati facciano ritorno in Afghanistan solo se sono stati rintracciati i membri della famiglia o sono stati adottati provvedimenti specifici per garantire loro accoglienza e assistenza adeguate.
Art. 12 Possibilità di contatto internazionale prima e dopo il ritorno
1. Per espletare efficacemente i propri compiti di protezione e assistenza internazio- nali e agevolare l’applicazione del presente Accordo, l’ACNUR può prendere con- tatto liberamente e senza restrizioni con tutti i cittadini afghani in Svizzera ai quali si applica il presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati. Analogamente, l’ACNUR può contattare liberamente e senza restrizioni tutte le persone che fanno ritorno, in qualsiasi località in Afghanistan nonché negli aeroporti. I cittadini afghani possono contattare l’ACNUR liberamente e senza restrizioni.
2. La Parte contraente afghana offre la sua totale collaborazione al personale dell’ACNUR incaricato di assicurare che le persone che fanno ritorno siano trattate nel rispetto dei principi umanitari e dei diritti dell’uomo e conformemente agli impegni contenuti nel presente Accordo.
3. In questo contesto la Parte contraente afghana informa l’ACNUR di eventuali arresti, detenzioni o procedimenti penali conformi al diritto afghano riguardanti persone che fanno ritorno e produce la documentazione giuridica del caso. Su richie- sta, il personale dell’ACNUR può prenderne visione e contattare immediatamente e senza restrizioni le persone coinvolte.
4. Le possibilità di contatto di cui beneficia l’ACNUR ai sensi del presente articolo sono estese, se ritenuto opportuno, alle organizzazioni intergovernative e non gover- native con le quali l’ACNUR, d’intesa con le rispettive Parti contraenti, può conclu- dere accordi per l’applicazione di una o più parti del programma di ritorno previsto dal presente Accordo.
Art. 13 Sicurezza del viaggio di ritorno
In applicazione del presente Accordo, la Parte contraente svizzera è responsabile della sicurezza dei cittadini afghani che fanno ritorno, fino al punto di frontiera svizzera da cui partono. La responsabilità della loro sicurezza e di quella dei loro averi durante il viaggio incombe al trasportatore e, se del caso, all’organizzazione internazionale che appronta il viaggio. La Parte contraente afghana è responsabile della loro sicurezza sul territorio dell’Afghanistan.
Art. 14 Formalità d'ingresso e formalità doganali
1. Affinché i cittadini afghani possano fare rapidamente ritorno insieme ai loro averi, le Parti contraenti afghana e svizzera facilitano e snelliscono le rispettive formalità in materia di ingresso, dogana e controlli sanitari nonché altre formalità previste ai punti di frontiera.
2. Gli averi delle persone che fanno ritorno, inclusi masserizie, elettrodomestici, denaro contante e cibo sono esenti da qualsiasi dazio doganale, spesa o imposta, a condizione che la legislazione svizzera non ne vieti l'esportazione e la legislazione afghana non ne vieti l'importazione. Dopo la firma del presente Accordo le Parti contraenti consegnano, appena possibile, gli elenchi in cui figurano gli oggetti vietati.
Art. 15 Arrivo all’aeroporto e procedura di transito
Le Parti convengono che il mezzo di trasporto adeguato per il viaggio di ritorno dalla Svizzera verso l'Afghanistan è l'aereo e che l’aeroporto di arrivo è quello di Kabul. All’ACNUR e, se del caso, all’organizzazione che appronta il viaggio di ritorno, è consentito accogliere all’aeroporto, senza restrizione alcuna, le persone che fanno ritorno. Nella misura in cui le Parti contraenti lo ritengano necessario, la Parte contraente afghana assicura, con il sostegno delle altre Parti contraenti e l’assistenza finanziaria della Parte svizzera, che strutture appropriate di accoglienza siano a disposizione per ricevere le persone che fanno ritorno, in particolare le persone appartenenti a gruppi minacciati in transito verso la destinazione finale.
Art. 16 Aiuto al ritorno
1. La Parte contraente svizzera si fa carico delle spese del viaggio di ritorno per tutti i cittadini afghani ai quali si applica il presente Accordo e per il loro bagaglio (di norma 20 kg a persona) e versa una somma forfettaria di CHF 200 per le spese personali. I costi del viaggio di ritorno sono generalmente coperti fino al primo posto di frontiera; per le persone minacciate i costi possono essere assunti fino alla destinazione finale in Afghanistan.
2. La Parte svizzera concede un aiuto al ritorno ai cittadini afghani di cui all’articolo I dell’Appendice che fanno ritorno volontariamente, al fine di facilitarne il reinseri- mento sociale e professionale. L’aiuto consiste nel versamento di una somma forfet- taria per le spese necessarie a stabilirsi, un sussidio per l'avvio di un’attività profes- sionale indipendente e, se necessario, assistenza medica.
Art. 17 Assistenza al reinserimento
Nell’ottica di facilitare il reinserimento in Afghanistan delle persone che fanno ritorno e tenendo conto delle necessità più generali di ricostruzione e risanamento del Paese, la Parte contraente svizzera, d’intesa con le altre Parti contraenti, è favo- revole a sostenere progetti di ritorno e di reinserimento per potenziare in particolare il mercato del lavoro e l'edilizia, nonché a sostenere progetti di ritorno specifici al Paese.
Art. 18 Protezione dei dati
1. Nella misura in cui sono necessari all’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati.
2. I dati personali comunicati nell’ambito del ritorno possono riguardare soltanto:
a) le generalità della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, eventuali cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente);
b) il passaporto o la carta di identità;
c) altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire; non- ché
d) i luoghi di sosta e gli itinerari.
3. I dati personali possono essere comunicati e trattati unicamente dalle autorità preposte all’applicazione del presente Accordo ed esclusivamente per gli scopi da esso previsti. La Parte contraente che comunica i dati deve garantire la loro esattezza e assicurare che la loro trasmissione sia necessaria e opportuna per raggiungere lo scopo. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che ha ricevuto i dati deve essere immediatamente avvertita affinché possa procedere alla loro rettifica o distruzione. I dati personali possono essere trasmessi ad autorità terze soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraen- te che li ha comunicati. I dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto per il periodo di tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo per cui sono stati comunicati.
4. Su richiesta, ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte in merito all’utilizzo dei dati e ai risultati ottenuti. La persona interessata deve essere informata, su richie- sta, in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’utilizzo previsto.
5. Ciascuna Parte contraente è tenuta a registrare per scritto la trasmissione e la ricezione di dati personali. Inoltre, protegge efficacemente i dati personali trasmessi dall’accesso, dalle modifiche e dalla pubblicazione non autorizzati.
Art. 19 Disposizioni di applicazione
1. Il giorno della firma del presente Accordo, ognuna delle Parti contraenti notifica alle altre, per via diplomatica, le autorità preposte all’applicazione del presente Accordo. Comunicano altresì gli indirizzi delle autorità nei luoghi in cui sarà esple- tata la procedura di ritorno.
2. Le Parti contraenti comunicano immediatamente, per via diplomatica, eventuali modifiche relative al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le procedure per l’applicazione del presente Accordo, concernenti in particolare:
a) le categorie di persone interessate; e
b) le procedure per l’identificazione e la conferma della cittadinanza,
sono definite nell’Appendice del presente Accordo, del quale è parte integrante.
4. L’Appendice del presente Accordo può essere emendata con il mutuo accordo scritto delle autorità competenti delle Parti contraenti.
Art. 20 Meccanismo di coordinamento e risoluzione delle controversie
1. In applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a coordi- nare la loro azione e a consultarsi reciprocamente. A tal fine, curano lo scambio regolare di informazioni, in particolare tra le rispettive missioni diplomatiche in Svizzera e nella Repubblica islamica dell’Afghanistan e tra gli uffici ACNUR nei due Paesi.
2. Le Parti contraenti possono istituire un comitato di esperti per monitorare e discutere l’applicazione del presente Accordo. Il comitato è convocato su richiesta di una delle Parti contraenti a Berna, Kabul o Ginevra. Il comitato di esperti può, se lo ritiene necessario e opportuno, invitare i rappresentanti di organizzazioni diretta- mente interessate a partecipare in veste di consulenti alle sue sedute. Le decisioni del comitato di esperti sono adottate consensualmente dai rappresentanti nominati o dai sostituti designati.
3. Qualsiasi questione relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, o per la quale l’Accordo non prevede alcuna esplicita disposizione, è risolta in via amichevole mediante consultazione tra le Parti contraenti. In particola- re, le Parti contraenti convengono sulla necessità di impedire casi di apolidia e di trovare soluzioni che consentano di evitare casi di rigore.
Art. 21 Validità di altri accordi
Il presente Accordo non deroga ad alcuno degli strumenti, accordi, patti o meccani- smi di cooperazione bilaterale o multilaterale esistenti tra le Parti e non ne pregiudi- ca la validità. Il presente Accordo non deroga neppure alle legislazioni nazionali o internazionali in materia di assistenza giudiziaria in ambito penale o di estradizione.
Art. 22 Applicazione
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein.
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.
Art. 24 Emendamenti
Il presente Accordo può essere emendato con il mutuo consenso scritto delle Parti contraenti.
Art. 25 Sospensione
D'intesa con le altre Parti contraenti, ciascuna Parte può sospendere, totalmente o parzialmente, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine, sanità o sicurezza pubblici. La sospensione deve essere notificata immediatamente per iscrit- to alle altre Parti. La sospensione entra in vigore dieci giorni dopo la data della notifica.
Art. 26 Denuncia
Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione della notifica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 5 ottobre 2006, in tre esemplari originali in lingua inglese, dari e tedesca. In caso di divergenze d’interpretazione del presente Accordo, la versione inglese farà fede.
Per il Consiglio federale svizzero:
Xxxxxx Xxxxx
Per il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan: Xxxxx Xxxx
Per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: Xxxxxxx Xxxxxxx
Appendice
Ad art. 19 par. 3, lett. a dell’Accordo
Art. I Categorie di persone interessate
1. Conformemente al presente Accordo, i cittadini afghani cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, per i quali è stata disposta l'ammissione provvisoria o la cui procedura d'asilo è in corso, nonché i cittadini afghani tenuti a lasciare la Svizzera possono optare per il ritorno volontario e chiedere l'aiuto al ritorno, a condizione che rispettino i principi e le disposizioni del diritto svizzero.
2. Una volta scaduto il termine per il ritorno volontario, i cittadini afghani cui è stato ordinato di lasciare la Svizzera possono essere costretti a optare per una solu- zione diversa dal ritorno volontario, sulla base di decisioni adottate conformemente al diritto svizzero. Prima di prendere in considerazione tali alternative, occorre fare il possibile per incoraggiare al ritorno volontario i cittadini afghani tenuti a lasciare la Svizzera.
Ad art. 19 par. 3, lett. b dell’Accordo
Art. II Prova della cittadinanza
1. In assenza di documenti di viaggio validi, la persona da rimpatriare è identificata quale cittadino afghano e ottiene un documento di viaggio sostitutivo a condizione che esibisca uno dei documenti o delle prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La cittadinanza afghana può essere provata presentando:
a) passaporti scaduti di qualsiasi tipo (passaporti nazionali o sostitutivi);
b) carte di identità;
c) documenti ufficiali indicanti la cittadinanza della persona;
d) informazioni inequivocabili fornite dalle autorità competenti;
e) qualsiasi altro documento riconosciuto dall’Ambasciata afghana o dalle autorità consolari che consenta di stabilire la cittadinanza della persona in questione.
3. Su presentazione di tali documenti, le autorità afghane riconoscono la cittadinan- za della persona senza ulteriori verifiche. Nei limiti del possibile le autorità diploma- tiche o consolari della Parte afghana rilasciano entro dieci (10) giorni lavorativi un documento di viaggio sostitutivo valido trenta (30) giorni.
Art. III Presunzione della cittadinanza
1. La cittadinanza afghana può essere presunta in particolare in base a:
a) fotocopie di uno dei documenti elencati all’articolo II;
b) licenza di condurre;
c) tessere di identità aziendali;
d) certificati di nascita;
e) dichiarazioni di testimoni;
f) dichiarazioni della persona in questione;
g) lingua parlata dall’interessato – tuttavia, la conoscenza di una qualsiasi delle lingue parlate in Afghanistan non prova automaticamente la cittadinanza del- la persona in questione;
h) qualsiasi altro documento (ad esempio impronte digitali) che possa aiutare a stabilire la cittadinanza della persona in questione;
i) lingua.
2. In tal caso, la cittadinanza afghana è considerata stabilita a condizione che le autorità afghane non la contestino. Nei limiti del possibile le autorità diplomatiche o consolari della Parte afghana rilasciano entro dieci (10) giorni lavorativi un docu- mento di viaggio sostitutivo valido trenta (30) giorni.
Art. IV Procedura speciale di identificazione
Nel caso in cui non sia possibile ottenere i necessari documenti o altre prove per stabilire la cittadinanza della persona in questione, ma esistano elementi che consen- tono di presumere la cittadinanza, le autorità svizzere possono richiedere l’aiuto delle autorità diplomatiche e consolari della Parte contraente afghana ai fini dell’accertamento della cittadinanza. Si applica la seguente procedura di identifica- zione:
a) la persona in questione è interrogata quanto prima e preferibilmente entro venti (20) giorni dalla data di ricezione della domanda;
b) l’interrogatorio avviene in qualunque luogo adatto a tale scopo;
c) il risultato dell’interrogatorio è comunicato alle autorità svizzere quanto prima, preferibilmente entro il quindicesimo (15) giorno dalla data del- l’interrogatorio;
d) in caso di conferma positiva della cittadinanza, le autorità diplomatiche o consolari della Parte afghana rilasciano, se possibile entro dieci (10) giorni lavorativi, un documento di viaggio sostitutivo valido trenta (30) giorni.