Condizioni generali di contratto e termini d'uso per l'inserimento delle offerte sui Siti idealo
Condizioni generali di contratto e termini d'uso per l'inserimento delle offerte sui Siti idealo
Ultimo aggiornamento: Agosto 2014
Premessa
1. Oggetto dell’azienda idealo internet GmbH (di seguito: "idealo”) è la gestione di motori di comparazione prezzi e prodotti per merci e servizi in Internet. Su xxx.xxxxxx.xx ed i suoi siti partner, nonché tramite applicazioni mobili e messaggi di posta elettronica (di seguito, rispettivamente e sinteticamente: "Siti idealo"), potenziali acquirenti (di seguito: "Clienti") possono ricevere informazioni su merci e servizi offerti da terzi in Internet.
2. Il Contraente vende beni o servizi ai Clienti tramite il proprio servizio Internet (di seguito anche: "Negozio online"), il quale viene definito separatamente tra le parti.
§ 1 Oggetto del contratto
1. idealo inserisce all'interno dei risultati di ricerca dei Siti idealo offerte del Contraente selezionate secondo la piena discrezionalità di idealo. idealo inserisce le suddette offerte mediante uno o più links contenenti rinvii alla URL del Negozio online indicata dal Contraente. L’eventuale procedura di acquisto si svolge direttamente ed esclusivamente tra il Cliente e il Contraente.
2. idealo non risponde della gestione e della funzionalità dei Siti idealo e non ha alcun obbligo di elencare le offerte del Contraente sui Siti idealo.
3. idealo può fornire al Contraente alcuni software per l'utilizzo delle funzioni di esportazione dal database del Contraente medesimo (di seguito: "Moduli di esportazione"). idealo si riserva il diritto di terminare il servizio di fornitura dei Moduli di esportazione in qualsiasi momento e senza preavviso, limitando o sospendendo il relativo diritto di utilizzo da parte del Contraente. idealo può inoltre fornire al Contraente la consulenza necessaria per l'utilizzo dei Moduli di esportazione o, in generale, per la trasmissione dei dati (di seguito: "Servizio d'installazione").
§ 2 Compenso
Il Contraente paga ad idealo, come corrispettivo per l’utilizzo del catalogo-software, un compenso per ogni visita procurata dai Siti idealo e diretta sui siti web del Contraente (di seguito: “Click”). L'importo viene stabilito in base al Contratto di cooperazione tra il Contraente e idealo.
§ 3 Obblighi del Contraente
1. Il Contraente fornisce ad idealo le proprie offerte in conformità con le disposizioni di legge. In particolare, non verranno ammesse forme di pubblicità ingannevole per i propri prodotti e servizi, né violazioni ai diritti d'autore, marchi o altri diritti di proprietà nella trasmissione delle proprie offerte ad idealo. Inoltre, vanno comunicate ad idealo le informazioni sui costi relativi ai mezzi di pagamento e ai costi di spedizione in conformità con le disposizioni di legge.
2. Il Contraente adempie tutti i servizi connessi all’utilizzo del suo Negozio online, come per es. gestione dei pagamenti, spedizione, prestazioni di garanzia, cancellazione ecc. in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità.
3. Il Contraente offre ai Clienti almeno due modalità di pagamento, una delle quali deve essere una forma di pagamento di uso corrente (per es. carta di credito, PayPal o contrassegno).
4. I costi di spedizione complessivamente conteggiati dal Contraente nei confronti del Cliente ammontano per prodotto, nel caso di prodotti di piccole dimensioni, ad un massimo di € 15,00 e, nel caso di prodotti di grandi dimensioni, ad un massimo di € 50,00, incluse eventuali spese di spedizione per contro assegno, assicurazione e altri costi per transazioni conteggiati in aggiunta sul prezzo di acquisto. Sono possibili costi di spedizione più elevati in casi particolari. Il Contraente indica insieme al prezzo del prodotto il relativo costo di spedizione, affinché il Cliente possa visualizzare eventuali costi aggiuntivi e relativi importi già visitando le liste di comparazione prezzi sui Siti idealo.
§ 4 Fatturazione e scadenza
1. idealo fornisce un elenco (reporting) del numero di Click e calcola il compenso che ne risulta in base al § 2, oltre all’imposta sul valore aggiunto in vigore (ove applicabile). Il reporting è disponibile online per il Contraente.
2. Il conteggio dei Click da fatturare è di esclusiva competenza di idealo. In caso di necessità, il Contraente ha il diritto di richiedere ad idealo una volta l'anno la documentazione necessaria per la verifica dell'accuratezza e della completezza del conteggio dei Click e delle relative fatturazioni. Tale diritto si riferisce a quelle fatture che sono state emesse da idealo al Contraente nei 15 mesi precedenti la verifica. A tale scopo, sarà opportuno fornire un preavviso sufficiente per effettuare il controllo ed effettuarlo durante i normali orari di lavoro di idealo. Dato il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni in oggetto, la verifica potrà essere effettuata solo presso le sedi di idealo e solo da un revisore contabile o da un perito, obbligati alla segretezza degli accertamenti eseguiti durante l’esercizio della loro funzione (di seguito: "Esaminatori"). La verifica si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati. L'esaminatore trasmetterà al Contraente solo i dati necessari per la fatturazione. Qualora, durante la verifica compiuta dall'Esaminatore, si riscontri una difformità a scapito del Contraente pari ad
oltre il 5% e imputabile ad idealo, idealo è tenuta a sostenere i costi della verifica che spetterebbero altrimenti al Contraente stesso.
3. Se l'importo netto della fattura è inferiore a € 20.00, idealo può, a sua discrezione, non emettere fattura finché tale soglia di fatturazione non venga superata. idealo è autorizzata, ma non obbligata, ad inviare la fattura in formato pdf per e-mail all’indirizzo e-mail del Contraente indicato a tale scopo.
4. L'importo della fattura è immediatamente esigibile.
5. idealo ha diritto di emettere fatture con frequenza bisettimanale invece che mensile.
6. Solleciti di pagamento possono essere validamente inviati per e-mail all’indirizzo di posta elettronica del Contraente indicato a tale scopo.
§ 5 Obblighi di cooperazione e d'informazione del Contraente
1. Affinché le offerte del Contraente visualizzabili dai Clienti sui Siti idealo siano sempre aggiornate, il Contraente è tenuto a fornire ad idealo i dati necessari per l'identificazione del prodotto e le altre informazioni di ordine giuridico/economico riguardanti le relative offerte con la frequenza richiesta da idealo. La sede di raccolta e la struttura dei dati trasmessi vengono determinate in base alle direttive fornite da idealo.
2. Su richiesta del Contraente, idealo può revocare la quotazione di un'offerta sul proprio sito (di seguito: “De-Listing”). Il Contraente può farne richiesta esclusivamente tramite comunicazione a xxxx@xxxxxx.xx per il giorno lavorativo successivo, tenendo presente che il sabato non conta come giorno lavorativo. In particolare, è opportuno considerare che lo svuotamento o la cancellazione del file CSV non comporta un De-Listing.
§ 6 Diritti di utilizzo
1. Il Contraente mette a disposizione di idealo testi, loghi, marchi, immagini del prodotto, video e altri elementi scritti o grafici utili a contrassegnare il Contraente o la sua offerta (di seguito, rispettivamente e sinteticamente: “Contenuti”) con la migliore risoluzione disponibile per il Contraente, e concede ad idealo, in particolare per quanto riguarda l'insieme dei diritti di proprietà esistenti, il diritto di utilizzo semplice, gratuito, revocabile ed illimitato sia a livello spaziale che temporale (incluso il diritto alla elaborazione, nella misura in cui il trattamento e la modifica avvengano nel rispetto della natura intellettuale dell'opera) dei Contenuti. Se il Contraente non solleva obiezioni, idealo potrà anche attingere Contenuti dalle pagine del Negozio online. idealo non è tenuta ad attribuire la paternità sul materiale. La portata e il contenuto dei diritti di utilizzo sono
limitati ad assicurare un adeguato funzionamento dei Siti idealo e alla promozione commerciale del Negozio online, delle sue offerte e dei Siti idealo.
2. Al Contraente non è consentito copiare o estrarre (ad esempio tramite web scraping) i Contenuti dei Siti idealo o i dati delle offerte ivi riportate (di seguito: “Contenuti di idealo”) che non siano stati trasmessi dal Contraente. Non è consentito altresì attingere Contenuti di idealo da terzi.
§ 7 Recensioni dei clienti
1. idealo ha il diritto di pubblicare recensioni positive o negative dei Clienti relativamente alla gestione degli ordini da parte del Negozio online senza ulteriore verifica della correttezza delle recensioni, finché il Contraente non dimostri in maniera convincente nei confronti di idealo che i fatti rappresentati non corrispondano al vero.
2. Sarà cura del Contraente informare i Clienti, nelle comunicazioni e-mail con essi e nelle pagine del Negozio online, sulla possibilità di pubblicare recensioni sui Siti idealo. Il Contraente s'impegna a non influenzare in alcun modo il contenuto delle recensioni dei suoi Clienti e non pubblica esso stesso recensioni.
§ 8 Durata e risoluzione del contratto
Il contratto è a tempo indeterminato e può essere rescisso da entrambe le parti con un preavviso di quattro settimane alla fine di ogni trimestre. Resta salvo il diritto di recedere in tronco dal contratto per motivi gravi. Come motivo grave vale in particolare il fatto che i Clienti lamentino nei confronti di idealo inadempimenti da parte del Contraente nella gestione degli ordini di cui al § 3 ed il Contraente non sia in grado di tacitare tali lamentele entro due giorni lavorativi in maniera soddisfacente per il Cliente, fornendone quindi prova ad idealo. Per recedere dal contratto è sufficiente darne comunicazione inviando una email a xxxx@xxxxxx.xx oppure al referente operativo del Contraente specificato nell'accordo di cooperazione.
§ 9 Responsabilità
1. Entrambe le parti contraenti gestiscono i loro servizi web (Siti idealo e Negozio online) in forma autonoma e in reciproca indipendenza, e sono esclusivi responsabili dal punto di vista tecnico, legale e dei contenuti per le loro pagine web.
2. idealo non si assume alcuna responsabilità in merito al comportamento dei Clienti. In particolare, idealo non è da ritenersi responsabile per alcun danno che possa derivare al Contraente dalla condotta dei Clienti. Parimenti, idealo esclude ogni garanzia circa il raggiungimento di un fatturato determinato o di un successo di vendite per effetto delle visite ottenute attraverso i Siti idealo.
3. Il Contraente esonera idealo da qualsiasi pretesa di terzi, in particolare in ordine alla grafica, ai contenuti o agli aspetti tecnici delle pagine web del Negozio online e dei prodotti, prestazioni di servizi, informazioni ed altre prestazioni, offerti o non offerti su tali pagine. Questo vale anche per pretese di terzi basate sull'utilizzo delle informazioni, ossia dei Contenuti, fornite dal Contraente attraverso idealo. Il Contraente solleva idealo da qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo contrattuale, promessa o garanzia che il Contraente abbia assunto nei confronti di un soggetto terzo nell’ambito dello svolgimento del relativo rapporto contrattuale (in particolare nell’ambito della gestione degli ordini ai sensi del § 3). Ciò non si applica se il Contraente non è responsabile della violazione.
4. Qualora i Clienti facciano valere nei confronti di idealo condizioni del Negozio online che il Negozio online abbia comunicato ad idealo, ma che reputi inefficaci nei confronti del Cliente (per esempio, nel caso dell’impegno a farsi carico dei costi di restituzione), idealo può farsi carico dell’adempimento di suddette condizioni nei confronti dei Clienti al posto del Negozio online. Il Contraente è tenuto a risarcire idealo dei costi che ne derivano.
5. La responsabilità di idealo - indipendentemente dalla ragione giuridica – si limita alle seguenti fattispecie:
(a) in caso di dolo o grave negligenza di un rappresentante legale, un dirigente o eventuale personale ausiliario,
(b) nel merito, in caso di ogni violazione colposa di un obbligo il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto e sul rispetto del quale il Contraente possa regolarmente fare affidamento (obbligo cardinale), altresì in caso di ritardo o di impossibilità. In questi casi, la responsabilità per perdite finanziarie e danni alla proprietà è comunque limitata ai danni tipicamente prevedibili.
(c) Le limitazioni di cui sopra non si applicano nei casi di responsabilità in base a diritto vincolante, in particolare la legge sulla responsabilità del prodotto (Produkthaftungsgesetz), in caso di assunzione di una garanzia e in caso di lesioni colpose recate alla vita, alla persona o alla salute.
6. Se idealo offre Moduli di esportazione secondo il § 1.3, non si assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento degli stessi, sulla sicurezza dei dati trasmessi e su eventuali danni causati dai Moduli di esportazione sui dispositivi degli utenti. Anche per quanto riguarda l'utilizzo del Servizio d'installazione, la responsabilità per la trasmissione dei dati è unicamente del Contraente.
§ 10 Obblighi di riservatezza
1. Le parti si impegnano a non divulgare informazioni riservate. Ciò riguarda, in particolare, le informazioni concernenti gli affari, le procedure commerciali, le strutture dei prezzi, i conteggi, gli accordi finanziari o contrattuali, il contenuto del presente contratto nonché le procedure ed i programmi usati da idealo. In caso di dubbio, si presuppone che un'informazione concernente le modalità lavorative di una parte contraente, ricevuta dall’altra nell’ambito della collaborazione, sia coperta dal segreto. Tale obbligo si estende per un periodo di due anni dalla scadenza del Contratto di cooperazione.
Non rientrano in tale vincolo le informazioni riservate:
(a) che erano dimostrabilmente già note alla parte ricevente al momento della conclusione del contratto o che lo sono divenute successivamente grazie a terzi, senza che ciò sia stato causato da una violazione di accordi di riservatezza, norme di legge o provvedimenti amministrativi;
(b) che siano di dominio pubblico al momento della conclusione del contratto, o che lo siano divenute successivamente, nella misura in cui ciò non avvenga in violazione al presente contratto;
(c) la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o per ordine di un tribunale o di una pubblica autorità. Nei limiti di quanto consentito dalla legge, le parti sono tenute a consultarsi previamente circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, in modo da fornire alla parte danneggiata l'opportunità di procedere legalmente contro tale divulgazione.
2. Le parti contrattuali consentiranno l'accesso ad informazioni riservate soltanto a consulenti sottoposti a segreto professionale o ad altri soggetti autorizzati che abbiano previamente sottoscritto una dichiarazione con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente accordo. Inoltre, le parti s'impegnano a divulgare le informazioni riservate solo a quei dipendenti della propria società e a quei dipendenti delle società collegate con idealo secondo il § 15 della legge tedesca sulle società per azioni (Aktiengesetz), i quali abbiano necessità di conoscere le suddette informazioni per l'esecuzione del presente contratto. Le parti s'impegnano a che tali dipendenti, anche dopo aver terminato il rapporto lavorativo con l'azienda, siano obbligati in misura legalmente ammissibile a mantenere la riservatezza sulle conoscenze acquisite durante l'espletamento delle proprie mansioni. Le parti si impegnano inoltre ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.
3. Nel caso in cui una parte contrattuale abbia violato gli obblighi di confidenzialità di cui al § 10.1 e
§ 10.2 e tale violazione sia ad essa imputabile, sarà tenuta a pagare all’altra parte contrattuale una penale di € 1.000,00 (mille euro), fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori. La penale già pagata verrà scalata dal risarcimento danni riconosciuto.
§ 11 Adeguamento indice prezzi al consumo
1. Nel caso di una variazione minima del 5% dell’Indice dei prezzi al consumo per la Germania ("Verbraucherpreisindex für Deutschland") pubblicato mensilmente dall’Ufficio Federale di Statistica Tedesco (vedi: xxx.xxxxxxxx.xx) rispetto all’indice pubblicato per il mese della sottoscrizione del contratto di cooperazione, il corrispettivo che il Contraente è tenuto a pagare viene ogni volta automaticamente modificato in misura proporzionale e arrotondato secondo le regole commerciali a 0,1 centesimi di euro. La modifica del compenso avrà effetto a partire dal mese successivo alla variazione.
2. Per ogni variazione successiva dell’indice rispetto all’ultima modifica di volta in volta effettuata in ordine al compenso da versare, si applicano mutatis mutandis le presenti disposizioni.
§ 12 Modifica dell'accordo
1. idealo si riserva il diritto di modificare il presente accordo nella misura in cui ciò appaia necessario, in particolare in caso di modifica del quadro legislativo o per effetto dell'emanazione di nuove sentenze da parte delle corti supreme. Inoltre, idealo si riserva il diritto di modifica di alcune delle presenti condizioni contrattuali di minor rilievo in qualsiasi momento e senza fornire motivazioni, a condizione che tale modifica non comporti una trasformazione complessiva della compagine contrattuale.
2. Le nuove condizioni saranno comunicate per iscritto (è sufficiente l'invio di una email) almeno sei settimane prima della loro entrata in vigore. Salvo che il Contraente vi si opponga entro il termine di sei settimane dalla ricezione della relativa comunicazione scritta via e-mail, si riterrà che abbia accettato tali modifiche. idealo fornirà in sede separata indicazioni in merito alla possibilità di opposizione e al significato del termine di sei settimane.
3. Qualora il Contraente sollevi obiezioni contro la validità delle nuove (modificate) condizioni contrattuali, la richiesta di modifica da parte di idealo si riterrà respinta. Il contratto quindi proseguirà senza la modifica proposta. Il diritto di recesso ordinario da parte di idealo ai sensi del § 8 resta inalterato.
§ 13 Disposizioni finali
1. Nel caso in cui una delle precedenti disposizioni non sia divenuta parte del contratto o sia inefficace, le ulteriori disposizioni continuano ad essere valide. Al posto dei termini e delle condizioni inefficaci o non comprese nel contratto subentra la legge statutaria (§ 306 comma 2 del codice civile tedesco, il Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). Le parti si impegnano, in questo caso, a sostituire la clausola inefficace o non compresa nel contratto con una disposizione il cui senso giuridico ed economico si avvicini il più possibile alla clausola che è venuta a mancare, purché non sia prioritaria o possibile alcuna interpretazione integrativa del contratto.
2. Al rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto tedesco.
3. Modifiche o integrazioni del presente accordo richiedono per la loro validità la forma scritta (è sufficiente l'invio di una email). Questo vale anche per la clausola in oggetto.
4. Luogo di adempimento e foro esclusivo per le controversie relative all’esecuzione del presente rapporto contrattuale è Berlino, quartiere Mitte, nella misura in cui il Contraente sia un commerciante ai sensi del codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch - HGB), non abbia residenza permanente in Germania, abbia spostato la propria residenza permanente all'estero dopo la data di efficacia del presente accordo o se non siano noti il suo domicilio o la residenza abituale al momento della presentazione del ricorso o dell'azione legale.