PATTO DI COLLABORAZIONE
PATTO DI COLLABORAZIONE
(Esente da bollo ai sensi art. 16 della Tabella all. b) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642)
Nella sede degli uffici comunali situati in Piazzetta E. Conti n. 1
TRA
il COMUNE di GROTTAFERRATA
con sede in P.zza X. Xxxxx n. 1, C.F. 02838140586 e
P.I. 01124241009, qui rappresentato da , nella sua qualità di , in virtù del decreto sindacale n.
E
L’ASSOCIAZIONE COTAG odv (COMITATO TUTELA AMBIENTE GROTTAFERRATA)
rappresentata da , nella veste di e di seguito denominato “Proponente”, con sede nel Comune di Grottaferrata,
PREMESSO
• che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
• che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
• che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Il presente patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione pervenuta dal prot. del .
L'oggetto della proposta di collaborazione è la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 della Legge Regione Lazio n. 10/2019. L’intento prevede altresì di soddisfare la domanda sociale di recupero e ripristino del “paesaggio” della natura e dell’uomo, recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali, migliorando esteticamente i luoghi del contesto urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune contro il degrado e per la tutela dell’ambiente e nel contempo, promuovere iniziative culturali e ricreative che presentino strumenti e modelli sperimentali di effettiva partecipazione e collaborazione tra cittadini e le istituzioni pubbliche locali.
ART. 2 –INDIVIDUAZIONE DEL BENE COMUNE ED OBIETTIVI PERSEGUITI
Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Grottaferrata ed il Proponente per la realizzazione della tipologia di intervento di amministrazione condivisa prevista dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Regionale n. G05367 del 04/05/2022 e Determinazione n. 501 del 05/05/2022 e ss.mm.ii.
Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti: intervento di recupero del giardino pubblico ubicato in Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx prospicente a due edifici scolastici, oltre all’edificio dell’ASL ROMA 6, all’Istituto Bancario e alla sede delle Poste Italiane, che, allo stato, versa in una condizione di abbandono.
L’obiettivo primario è, pertanto il recupero dell’area adibita a verde e rientra in una visione ampia di ripristino di aree verdi che il Comune di Grottaferrata intendere compiere.
Il progetto tende ad una azione di recupero che possa incentivare, altresì, lo stazionamento nel giardino da parte della popolazione, incrementando in questo modo le capacità di socialità dei cittadini che vi si ritrovano con particolare attenzione a porre in essere tutti gli strumenti utili per rendere il giardino di Piazza Marconi a misura di bambino/adolescente vista la sua vicinanza all’Istituto Scolastico.
ART.3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Le parti si impegnano ad operare:
- con spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione;
- in particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- non limitare la fruibilità collettiva dell’area oggetto del patto che rimane destinata a verde pubblico;
- incentivare laboratori didattici destinati agli alunni delle scuole presenti sul territorio comunale in una prospettiva condivisa del bene comune;
- utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserini identificativi dei volontari da predisporre secondo modalità concordate con il Comune;
ART. 4 IMPEGNI RECIPROCI
I proponenti si impegnano a porre in essere i seguenti interventi:
1. Pulizia del giardino e della fontana centrale ivi presente con corretto smaltimento dei rifiuti;
2. Ripristino dell’impianto di irrigazione esistente;
3. Ripristino dell’impianto idrico della fontana e realizzazione del sistema di riciclo dell’acqua;
4. Preparazione del terreno e posizionamento di prato tipo “macroterma” a basso consumo idrico;
5. Piantumazione di n. 30 camelie iaponiche, cinque per ogni settore giardinato;
6. Piantumazione di n. 2 alberi di ciliegio nei due settori centrali;
7. Ripristino e ritinteggiatura delle n. 8 panchine presenti nell’area verde;
Il Comune di Grottaferrata si impegna:
1. A coinvolgere i Settori e Servizi interni all’Amministrazione Comunale, per il tramite della dotazione di personale amministrativo in servizio presso l’Ente;
2. A valutare, anche su segnalazione dei Proponenti, la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura del verde (potatura degli alberi, la fornitura e messa a dimora di materiale e di arredi), nonché gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
3. Ad impegnare l’importo complessivo di Euro 3.360,00 a titolo di compartecipazione economico – finanziario dell’Ente al progetto;
ART. 5 – RUOLI
L’Ass. espleterà tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto con l’ausilio di personale volontario dalla stessa individuato e, allo stesso tempo, l’Amministrazione Comunale, ove necessario, provvederà ad affiancarvi personale amministrazione;
ART. 6 - MONITORAGGIO E PUBBLICITA’ ATTIVITA’
I Proponenti si impegnano a fornire al Comune a cadenza mensile una relazione illustrativa delle attività svolte. Il Comune si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dai Proponenti nell’ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dai Proponenti in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sul conseguimento dei risultati ottenuti tramite sopralluoghi specifici.
ART. 7 REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO
Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando le norme di sicurezza e adottando i dispositivi di protezione individuali necessari al lavoro da eseguire, la cui fornitura è a carico del proponente; l'eventuale ritiro e smaltimento delle ramaglie è a carico del Comune. Le lavorazioni dovranno essere eseguite esclusivamente “piedi a terra” . E' consentito il solo uso di utensili di facile utilizzo.
Per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi di manutenzione, a titolo puramente indicativo, si riportano di seguito i dispositivi di sicurezza individuali di cui i volontari dovranno dotarsi in base ai lavori da effettuare: guanti antitaglio, scarpe adeguate e/o antiscivolo o scarpe antinfortunistiche, occhiali di protezione, cuffie o tappi di protezione per l'udito, mascherine antipolvere, elmetto con visiera... I proponenti, in relazione alla tipologia di intervento che si impegna a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di far operare i volontari in condizioni di sicurezza.
ART. 8 DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente patto ha durata fino al . È onere dei Proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su
quanto concordato nel presente patto di collaborazione. Il Comune, per sopravvenuti motivi di inte- resse generale, può disporre la revoca del presente patto di collaborazione. Alla scadenza, previa verifica che l’accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.
L’inosservanza delle clausole del presente Patto da cui deriva, da parte di singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l’intero gruppo.
L’utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione,
anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.
Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi. Per tutto quanto non previsto nel presente patto si rinvia alla normativa vigente con particolare riferimento all' art. 119 del Tuel (Dlgs. 267/2000), all'art. 11 della L. 241/1990 nonché l'art. 24 della Legge 11 novembre 2014, n. 164.
ART. 9 ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ATTO
Le parti possono concordare interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al progetto presentato purché compatibili con lo stato dei luoghi e le finalità di cui al presente patto di collaborazione e nell’ambito delle risorse assegnate.
ART.10 RESPONSABILITÀ
I Proponenti si impegnano a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi i dispositivi di protezione individuale occorrenti.
I proponenti opereranno pertanto sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati da infortuni o danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività.
Il Proponente risulta il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
ART. 11 CONTENZIOSO
Le Parti si impegnano a cercare di risolvere in via amichevole eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o applicazione del presente Patto. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello del Tribunale Ordinario di Velletri.
Articolo 12 – TRATTAMENTO DATI
Le Parti provvedono al trattamento dei rispettivi dati e dei dati personali in armonia con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della restante normativa nazionale, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
Articolo 13 – ONERI FISCALI
Il presente Xxxxx è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.lgs. n.
117/2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Grottaferrata
Il Proponente
Data …......................................................