CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
00 maggio 2010
per i lavoratori dei settori
LEGNO, SUGHERO, MOBILE, ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI
FeNEAL UIL
00198 Xxxx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 000
Tel. x00 00 0000000 - Fax x00 00 0000000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxx.xx
FILCA CISL
00184 Xxxx - Xxx xxx Xxxxxxxx, 00
Tel. x00 00 0000000 - Fax x00 00 0000000
xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxxx.xxxx.xx
FILLEA CGIL
00161 Xxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 00
Tel. x00 00 000000 - Fax x00 00 00000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx
INDICE
Data di stipulazione ............................................................................. Pag. 11
PARTE I | |||
Rapporti e diritti sindacali | |||
Art. 1. | Sistema di relazioni industriali ........................................... | Pag. | 19 |
Art. 2. | Sistema contrattuale ............................................................ | » | 26 |
Art. 3. | Rappresentanze ................................................................... | » | 28 |
Art. 4. | Permessi per cariche sindacali ed aspettativa ..................... | » | 32 |
Art. 5. | Versamento dei contributi sindacali ................................... | » | 33 |
Art. 6. | Quota di servizio sindacale FenealFilcaFillea (eliminato).. | » | 33 |
Art. 7. | Affissioni ............................................................................ | » | 34 |
Art. 8. | Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro .................... | » | 34 |
Art. 9. | Patronati .............................................................................. | » | 43 |
Art. 10. | Relazioni aziendali e conflittuali ........................................ | » | 44 |
PARTE II
Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati
Art. 11. | (ex 1) - Assunzione ............................................................. | » | 45 |
Art. 12. | (ex 2) - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto.......................................................................... | » | 46 |
Art. 13. | (ex 3) - Donne e minori ...................................................... | » | 46 |
Art. 14. | (ex 4) - Visita medica ......................................................... | » | 46 |
Art. 15. | (ex 5) - Classificazione ....................................................... | » | 46 |
Art. 16. | Vecchio sistema di inquadramento ..................................... | » | 55 |
Art. 17. | (ex 6) - Cumulo di mansioni .............................................. | Pag. | 63 |
Art. 18. | (ex 7) - Orario di lavoro ..................................................... | » | 63 |
Art. 19. | (ex 7 bis) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità ........................................................................ | » | 64 |
Art. 20. | (ex 7 ter) - Riduzione dell’orario di lavoro ........................ | » | 65 |
Art. 21. | (ex 7 quater) - Festività abolite .......................................... | » | 66 |
Art. 22. | (ex 8) - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ............................................................................ | » | 66 |
Art. 23. | (ex 9) - Festività nazionali e giorni festivi ......................... | » | 68 |
Art. 24. | (ex 10) - Riposo settimanale .............................................. | » | 68 |
Art. 25. | (ex 11) - Banca ore ............................................................. | » | 69 |
Art. 26. | (ex 12) - Lavoro a turni ...................................................... | » | 69 |
Art. 27. | (ex 13) - Lavoro straordinario, notturno e festivo .............. | » | 71 |
Art. 28. | (ex 13 bis) - Riduzione orario di lavoro ............................. | » | 72 |
Art. 29. | (ex 14) - Lavoro a tempo parziale ...................................... | » | 73 |
Art. 30. | (ex 15) - Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione ......................................... | » | 75 |
Art. 31. | Contratto di inserimento ..................................................... | » | 77 |
Art. 32. | (ex 16) - Ferie ..................................................................... | » | 80 |
Art. 33. | Congedi ............................................................................... | » | 81 |
Art. 34. | Tutela della dignità personale dei lavoratori ...................... | » | 85 |
Art. 35. | (ex 17) - Minimi retributivi ................................................ | » | 85 |
Art. 36. | (ex 18) - Tredicesima mensilità .......................................... | » | 85 |
Art. 37. | (ex 19) - Corresponsione della retribuzione ....................... | » | 86 |
Art. 38. | (ex 20) - Reclami sulla retribuzione ................................... | » | 86 |
Art. 39. | (ex 21) - Premio di risultato ............................................... | » | 87 |
Art. 40. | (ex 22) - Aumenti periodici di anzianità ............................ | » | 89 |
Art. 41. | (ex 23) - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro .................................... | » | 91 |
Art. 42. | (ex 24) - Congedo matrimoniale ........................................ | » | 92 |
Art. 43. | (ex 25) - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio .......................................................................... | » | 92 |
Art. 44. | (ex 26) - Mense aziendali ................................................... | » | 93 |
Art. 45. | (ex 27) - Diritto allo studio - Lavoratori studenti .............. | » | 93 |
Art. 46. | (ex 28) - Formazione professionale - Fondimpresa ........... | » | 94 |
Art. 47. | (ex 29) - Assenze ................................................................ | » | 95 |
Art. 48. | (ex 30) - Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro ..................................................................... | » | 95 |
Art. 49. | (ex 31) - Malattia insorta durante il periodo di ferie ......... | » | 96 |
Art. 50. | (ex 32) - Permessi di entrata ed uscita ............................... | » | 96 |
Art. 51. | (ex 33) - Trattenute per risarcimento danni ........................ | » | 96 |
Art. 52. (ex 34) - Consegna e conservazione degli utensili
e del materiale .................................................................... Pag. 96 Art. 53. (ex 35) - Reclami e controversie ........................................ » 97
Art. 54. (ex 36) - Trattamento di fine rapporto ................................ » 97 Art. 55. (ex 37) - Tutela alle categorie dello svantaggio
sociale e lavoratori immigrati ............................................. » 98 Art. 56. (ex 38) - Tutela tossicodipendenti e loro familiari ............. » 98 Art. 57. (ex 39) - Previdenza complementare - ARCO ................... » 99 Art.57bis. Assistenza sanitaria integrativa .......................................... » 99 Art. 58. (ex 40) - Qualifiche escluse dalla quota di riserva
di cui all’art. 25, comma 2, Legge 23 luglio 1991,
n. 223 .................................................................................. » 100
Art. 59. (ex 41) - Cessione, trasformazione e trasferimento
di azienda ............................................................................ » 101
Art. 60. (ex 42) - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
e condizioni di miglior favore ............................................ » 101 Art. 61. (ex 43) - Norme complementari e precedenti contratti ...... » 101 Art. 62. (ex 44) - Disposizioni finali ............................................... » 101
Art. 63. (ex 45) - Decorrenza e durata ............................................. » 102
PARTE III
Regolamentazione per gli operai
Art. 64. | (ex 1) - Periodo prova ........................................................ | » | 103 |
Art. 65. | (ex 2) - Modalità di corresponsione della retribuzione ...... | » | 103 |
Art. 66. | (ex 3) - Recuperi ................................................................. | » | 104 |
Art. 67. | (ex 4) - Sospensioni di breve durata ed interruzioni di lavoro ..................................................... | » | 104 |
Art. 68. | (ex 5) - Modifica di mansioni ............................................ | » | 104 |
Art. 69. | (ex 6) - Lavoro a cottimo ................................................... | » | 105 |
Art. 70. | (ex 7) - Regolamento del lavoro a domicilio ..................... | » | 107 |
Art. 71. | (ex 8) - Trasferimenti .......................................................... | » | 109 |
Art. 72. | (ex 9) - Trasferte ................................................................. | » | 110 |
Art. 73. | (ex 10) - Lavori nocivi e pericolosi .................................... | » | 111 |
Art. 74. | (ex 11) - Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile ................................................................... | » | 111 |
Art. 75. | (ex 12) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale ...................................................... | » | 112 |
Art. 76. | (ex 13) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro ..................................................................... | » | 113 |
Art. 77. | (ex 14) - Disciplina aziendale ............................................ | Pag. | 116 |
Art. 78. | (ex 15) - Divieti .................................................................. | » | 116 |
Art. 79. | (ex 16) - Provvedimenti disciplinari .................................. | » | 117 |
Art. 80. | (ex 17) - Multe e sospensioni ............................................. | » | 117 |
Art. 81. | (ex 18) - Licenziamento per mancanze .............................. | » | 118 |
Art. 82. | (ex 19) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni ......... | » | 119 |
Art. 83. | (ex 20) - Trattamento di fine rapporto ................................ | » | 120 |
PARTE IV
Regolamentazione per gli intermedi
Art. 84. (ex 1) - Periodo di prova .................................................... » 121
Art. 85. (ex 2) - Passaggio dalla qualifica di operaio
a quella di intermedio ......................................................... » 121
Art. 86. (ex 3) - Modifica di mansioni ............................................ » 122
Art. 87. (ex 4) - Sospensione di lavoro ............................................ » 122
Art. 88. (ex 5) - Trattamento in caso di sospensione
e riduzione dell’orario ........................................................ » 122
Art. 89. (ex 6) - Recuperi ................................................................. » 123
Art. 90. (ex 7) - Lavori nocivi e pericolosi ...................................... » 123 Art. 91. (ex 8) - Trasferimenti .......................................................... » 123
Art. 92. (ex 9) - Trasferte ................................................................. » 124
Art. 93. (ex 10) - Servizio militare .................................................. » 125
Art. 94. (ex 11) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
o malattia professionale ...................................................... » 125
Art. 95. (ex 12) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
non sul lavoro ..................................................................... » 125
Art. 96. (ex 13) - Elementi e computo della retribuzione ............... » 126 Art. 97. (ex 14) - Doveri del lavoratore ........................................... » 127
Art. 98. (ex 15) - Provvedimenti disciplinari .................................. » 128 Art. 99. (ex 16) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni ......... » 128 Art. 100. (ex 17) - Trattamento fine rapporto .................................... » 129
PARTE V
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 101. (ex 1) - Periodo di prova .................................................... » 131
Art. 102. (ex 2) - Modifica di mansioni ............................................ » 132
Art. 103. (ex 3) - Passaggio dalla qualifica di operaio
e di intermedio a quella di impiegato Pag. 132
Art. 104. (ex 4) - Sospensioni di lavoro ............................................ » 132
Art. 105. (ex 5) - Trattamento in caso di sospensione
e riduzione dell’orario di lavoro ......................................... » 132
Art. 106. (ex 6) - Trasferimenti .......................................................... » 133
Art. 107. (ex 7) - Trasferte ................................................................. » 133
Art. 108. (ex 8) - Alloggio ................................................................. » 134
Art. 109. (ex 9) - Servizio militare .................................................... » 134
Art. 110. (ex 10) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
e malattia professionale ...................................................... » 135
Art. 111. (ex 11) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
non sul lavoro ..................................................................... » 135
Art. 112. (ex 12) - Elementi e computo della retribuzione ............... » 136
Art. 113. (ex 13) - Indennità maneggio di denaro - Cauzione .......... » 137
Art. 114. (ex 14) - Doveri dell’impiegato .......................................... » 137
Art. 115. (ex 15) - Provvedimenti disciplinari .................................. » 138
Art. 116. (ex 16) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni ......... » 139
Art. 117. (ex 17) - Trattamento di fine rapporto ................................ » 140
Art. 118. (ex 18) - Norme generali e speciali .................................... » 140
PARTE VI
Regolamentazione dell’apprendistato
Art. 119. | (ex 1) - Norme generali ...................................................... | » | 141 |
Art. 120. | (ex 2) - Periodo di prova .................................................... | » | 141 |
Art. 121. | (ex 3) - Durata dell’apprendistato ...................................... | » | 141 |
Art. 122. | (ex 4) - Retribuzione .......................................................... | » | 142 |
Art. 123. | (ex 5) - Tredicesima mensilità ............................................ | » | 143 |
Art. 124. | (ex 6) - Ferie ....................................................................... | » | 143 |
Art. 125. | (ex 7) - Orario di lavoro ..................................................... | » | 143 |
Art. 126. | (ex 8) - Attività formativa .................................................. | » | 143 |
Art. 127. | (ex 9) - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro ..................................................................... | » | 144 |
Art. 128. | (ex 10) - Trattamento in caso di infortunio e malattia professionale ....................................................................... | » | 145 |
Art. 129. | (ex 11) - Assenze ................................................................ | » | 145 |
PARTE VII
Regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante Pag. 147
PARTE VIII
Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Art. 1. | Rappresentanze Sindacale Unitarie .................................... | » | 163 |
Art. 2. | Classificazione .................................................................... | » | 163 |
Art. 3. | Lavoro a cottimo ................................................................ | » | 165 |
Art. 4. | Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato ........................................................... | » | 166 |
PARTE IX
Minimi tabellari .................................................................................. | » | 169 |
Allegato A (Art. 39. 1 premesse metodologiche) ............................... | » | 171 |
Statuto dei lavoratori ........................................................................... | » | 175 |
Accordo quadro per la Costituzione delle R.S.U. | ||
Impianti fissi ....................................................................................... | » | 191 |
Quadro riepilogativo sulla composizione | ||
delle R.S.U. - FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL ............ | » | 202 |
DATA DI STIPULAZIONE
E COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addì, 12 maggio 2010
tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell’Arredamento (Federlegno-Arredo), rappresentata dal Presidente della Commissione Rapporti Sindacali Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, per espressa dele- ga del Presidente Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dal Dr. Xxxxxxx De Xxxxxx Direttore Generale, dal Sig. Xxxxxxx Ghirlandetti Dirigente Relazioni Industriali e da una delegazione composta da i sigg.: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Da Xxx Xxxxxxx, Del Col Xxxxxxxx, Dell’Acqua Franco, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Garbato Ferruccio, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Dell’Acqua Luca, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Ricada Luca, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx.
con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana
e:
- Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – FeNEAL aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai COMPONENTI LA SEGRETERIA NAZIONALE: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx; e la DELEGAZIONE TRATTANTE: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Delicio, Xxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx; DAI COMPONENTI LA DIREZIONE NAZIONALE: Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx D’Xxxx, Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx De Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx; COMPONENTI COMITATO CENTRALE: Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Ballisteri, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Omero Cazzaro, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Franco De Feo, Xxxxxxx Del Verme, Xxxxxxx Di Marco, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Sara Giordanino, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Gianluigi Maggiolaro, Xxxxxxxx Meglio, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, G. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx.
- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL, rappre- sentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dai Segretari Nazionali: Paolo Acciai, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Pelle, Xxxxxx Xxxxx, e dai componenti l’Esecutivo Nazionale: Xxxxxx Baita, Massimo Bani, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx D’Ambrosio, Xxxxxxxxxx De Blasio, Fabrizio De Gattis, Xxxxxxx De Luca, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx La Torre, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx X.Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Battista Villa, Xxxxx Xxxxxxxxx e dai componenti della Consulta Nazionale Legno: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Barchetta, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx D’Amico, Xxxxxx De Marco, Xxxxxxxxx De Sanctis, Annarita P. De Serio, Xxxxxx Dei Negri, Samanta Dell’Amore, Giulia Elmi, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Cristiana Formizze, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, X.Xxxxxxxx Imperio, Valeria Lazzer, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Rosa A. Xxxxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxx, Mennato Magnolia, Rosa Mercurio, Xxxxxxxxx Merluzzo, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Bruno Minutti, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Sara Piazza, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx.
- La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - FILLEA Costruzioni e Legno – aderente alla CGIL, rappresenta- ta dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx: dai Segretari Nazionali:, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Campo, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, El Akkioui Moulay, Livia Potolocchio; dai responsabili del settore: Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Aloumon Dovi, Amanti Paride, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Aquila Paolo, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Bartoli Giulia, Xxxxxxxxx Xxxx, Behri Ermira, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ben Xxxxxx Xxxxxx, Ben Dhau Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Buccarella Settima, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Calabrone Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Cartone Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Clisu Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, De Xxxxxxxxxx Xxxxxx, De Xxxx Xxxxxxxxx, De Santis Xxxxxxxx, Di Xxxxxxxx Xxxxx, Di Xxxx Xxxxxxx, Dottor Xxxxxxxx Xxxxx, El Akkioui Moulay, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Fantini A. Xxxxxx, Farci Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Gatta Primo, Gattini Elisabetta, Geber Shawky, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Giudice Xxxxxxx, Grande Sonia, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Islamai Agim, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Maraoui Abdelmajad, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Matterrana Xxxxxxxx, Manichini Gianluca, Xxxxxxx Xxxxxxx, Minarelli Valentino, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Muscau Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx
Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Nossa Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Papasidero Spasimina, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pellizzato Grazia, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Presta Libero, Presciantelli Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Renzenigo Giuliano, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Sgorba Gianluigi, Sibibe Mohammed, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dalla Delegazione Trattante: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Arena Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Cossale Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Di Fonzo Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Nulli Novello, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Sali Marco, Stranieri Salvatore, Surriento Pasquale, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Dichiarazioni congiunte delle parti
1. Il presente Contratto attua un’articolazione per settori e fissa l’ambito di con- trattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di ele- menti predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi sti- pulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il
presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.
Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acqui- stano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendi- ta a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non eser- citano un’attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azien- da - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimen- ti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chi- mico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il depo- sito, la stagionatura, l’immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con xxxxx- ti vari per l’edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati
- allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e alle- stimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpen- teria in legno e falegnameria per l’edilizia - cantieri e carpenteria navale - fab- bricazione di prodotti in legno destinati principalmente all’edilizia: di travi, tra- vicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infis- si in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fab- bricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni fina- li del legno e/o del Mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montatu- re di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scar- pe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domesti-
Sfera di applicazione
ci e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per fila- tura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il “fai da te”, di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l’arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbrica- zione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manu- fatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc..., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fab- bricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arre- damento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi mate- riale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l’attività dei labo- ratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l’arredamento - la fabbrica- zione e restauro di mobili in stile e d’epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abi- tazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - xxxxxx- cazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guar- niti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fab- bricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdra- io, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiam- miferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori sec- chi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - pro- duzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di
oggetti e complementi d’arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sin- tetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., polieste- re rinforzato, polipropilene, ecc….
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente C.C.N.L., si applicano le norme di cui alla spe- cifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e fore- stali.
- Industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle pian- te sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali pun- telli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegeta- le, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugherac- cio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni foresta- li indicate al precedente capoverso.
PARTE I
RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Art. 1 Sistema di relazioni industriali
FEDERLEGNO ARREDO e la FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restan-
do l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle XX.XX. dei lavoratori, nello spirito dell’Accordo Interconfederale del 23.7.1993 e del patto per lo sviluppo e l’occupazione del 1/2/99 e assumendone le finalità, intendono ribadire l’obiettivo comune di svi- luppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l’occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di ana- lisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna organizzazione.
Osservatorio Bilaterale Legno (OBL) ex CPNLA
Le parti stipulanti costituenti l’OBL danno mandato alle rispettive rappre- sentanze nel CDA dello stesso OBL, di ricercare le fonti di finanziamento per l’attività dell’osservatorio, nel caso in cui si verifichi l’esaurimento dei fondi di dotazione assegnati all’avvio dell’attività.
CPNLA - COMITATO PARITETICO NAZIONALE LEGNO E ARREDA- MENTO
Le parti convengono che entro sei mesi dalla firma del presente contratto, si provvederà alla costituzione del nuovo Ente Bilaterale.
La bozza di statuto verrà elaborata da una apposita commissione paritetica composta complessivamente da sei rappresentanti delle parti ed approvata dalle
parti stesse entro tre mesi dalla firma del presente contratto.
L’Ente reperirà le risorse necessarie alla normale attività attraverso il finan- ziamento delle parti sociali, mentre per quanto riguarda qualsiasi attività non ordinaria, si baserà sul reperimento di finanziamenti regionali, nazionali, comu- nitari, internazionali e/o di qualsiasi altro canale di finanziamento possibile.
Le parti metteranno a disposizione di CPNLA- COMITATO PARITETICO NAZIONALE LEGNO E ARREDAMENTO le proprie conoscenze, documenta- zioni, studi e quant’altro possa essere funzionale e utile all’attività di CPNLA.
CPNLA potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare pro- getti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richia- mati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di CPNLA saranno le seguenti:
A) Andamento del settore
1) Gli indirizzi di politica industriale e l’andamento generale del mercato nazionale ed comparti produttivi ed alle aree sistema anche con riferi- mento agli effetti sull’occupazione derivanti da tali prospettive;
– i problemi dell’approvvigionamento delle materie prime.
B) Investimenti ed innovazione tecnologica
– le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologi- che di processo e di prodotto.
C) Normative di indirizzo industriale
– L’evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l’attività produttiva e commerciale dei settori;
– l’utilizzazione degli incentivi di legge per l’innovazione industriale.
D) Mercato del lavoro
– L’andamento, le prospettive e l’evoluzione dell’occupazione all’interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
– all’occupazione giovanile, in rapporto all’Accordo Interconfederale sui contratti di inserimento;
– all’occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabili- to dalla legislazione in tema di parità uomo donna;
– alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei por- tatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
– all’uso degli strumenti di legge e contrattuali a sostegno dei redditi e del- l’occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E) Formazione professionale e continua
– Le problematiche della formazione, con la possibilità di individuare azio- ni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani
– Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore
Incentivazione e orientamento dell’offerta formativa utile al settore
F) Impiego del fattore lavoro
– Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.).
– Iniziative volte ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore
G) Dinamiche del costo del lavoro
– L’andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra que- sto e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortuni- stica.
– monitoraggio della contrattazione di secondo livello (aziendale)
H) Ambiente e sicurezza
– Le tematiche dell’ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
– La promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello “svi- luppo sostenibile” e della diffusione delle certificazioni ambientali
I) Buone prassi
– l’ente promuoverà, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, l’utilizzo di “buone prassi” nel settore CPNLA individuerà le aree ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza CPNLA in tali aree previo accordo tra le parti interessate, potrà organizzare emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti mate- rie:
1) monitoraggio sull’andamento del settore
– Gli indirizzi di politica industriale e l’andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diver- si comparti produttivi con riferimento agli effetti sull’occupazione deri- vanti da tali prospettive;
– i problemi dell’approvvigionamento delle materie prime.
2) Investimenti ed innovazione tecnologica
– le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologi-
che di processo e di prodotto.
3) Normative di indirizzo industriale
– L’evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l’attività produttiva e commerciale dei settori;
– l’utilizzazione degli incentivi di legge per l’innovazione industriale.
4) Formazione professionale
– Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infra- strutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
– Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore
– Incentivazione e orientamento dell’offerta formativa utile al settore
5) Impiego del fattore lavoro
– Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.).
– Iniziative volte ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore
6) monitoraggio dell’andamento della contrattazione aziendale
DICHIARAZIONE A VERBALE
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, prendono atto della decisione di Federlegno-Arredo di recedere da OLMA.
Feneal - Filca – Fillea con le altre Associazioni Imprenditoriali definiranno in piena autonomia il futuro di OLMA.
1.2 sistema di informazioni
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede naziona- le nel corso dei quali la FEDERLEGNO Arredo fornirà a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, e FILLEA - CGIL informazioni globali, riferite alle aziende asso- ciate, in merito alle linee generali dell’andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di catego-
ria operanti nell’ambito della Federlegno Arredo:
– prime lavorazioni;
– mobili arredamento;
– attività legate all’edilizia;
– pannelli e compensati;
– lavorazioni speciali;
– mobili per ufficio;
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di com- parto o zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull’andamento dell’occupazione gio- vanile, anche in relazione all’Accordo Interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione lavoro e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l’andamen- to e le tendenze dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le dispo- sizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno Arredo fornirà inoltre a FENE- AL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL indicazioni complessive sulle inizia- tive promozionali intraprese, riguardanti:
– la forestazione;
– le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
– la formazione professionale;
– l’approvvigionamento di materie prime.
Livello territoriale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forni- ranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
– le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello svilup- po economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all’occu- pazione;
– i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull’occupa- zione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologi- che;
– i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su inizia- tiva o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
– la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
– l’andamento dell’occupazione giovanile anche in relazione all’Accordo Interconfederale 18.12.1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro nonché l’andamento e le tendenze dell’occu- pazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991.
– i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del proces- so produttivo;
– andamento della contrattazione di secondo livello.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l’insie- me delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell’ambito del ter- ritorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti per i gruppi e più di 50 per le singole aziende, assistite dall’Associazione imprendito- riale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell’azienda interessata, e con l’eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
– alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l’utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di legge;
– ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull’occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
– ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
– alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull’occu- pazione;
– alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risulta- to sulla base di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 20 del presente CCNL, forniranno, alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadri-
mestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
1.3 Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preven- tivamente, nel corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
– operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
– operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell’attività produttiva in atto qualora que- ste influiscano sull’occupazione; l’informazione comprenderà la tipologia dell’attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all’osservan- za, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceo- logico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambi- to della loro tipica attività.
1.4 lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla L. 18 Febbraio 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprendi- toriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
L’incontro di cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e atti- vità indotte), l’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali asso- ciate e i prevedibili riflessi sull’occupazione.
1.5 contrazione temporanea dell’orario lavoro
In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro, le parti, ferma restando l’applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese con- federali del 21.1.1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento.
Art. 2 Sistema contrattuale
Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura su due livelli: nazionale ed aziendale.
2.1 Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, ha durata triennale.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancan- za di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 gior- ni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del con- tratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative
2.2 Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le
R.S.U. costituite ai sensi dell’art.3 del presente ccnl.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali terri- toriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del princi- pio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscon- tro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo comples- sivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa.
Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello, venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospe- sa.
Le parti si danno atto dell’opportunità di procedere, nella sede dell’Osservatorio Bilaterale Legno, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello, mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale
Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattua- li in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello.
Annualmente le parti si incontreranno per valutare l’andamento della con- trattazione aziendale e degli accordi in essere.
A tale scopo svolgeranno un confronto periodico delle piattaforme presenta- te, secondo modalità che le parti stesse definiranno entro sei mesi dalla firma del presente contratto.
2.3 Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’articolo 35 della
L. 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni delle Rappresentanze sinda- cali di cui all’art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni lavorativi con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’ora-
rio di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la pos- sibilità di partecipazione a tutti i lavoratori.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurez- za delle persone, la salvaguardia degli impianti e la piena e tempestiva ripresa
dell’attività.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello azien- dale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vici- nanze di essa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
Art. 3 Rappresentanze
3.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue.
3.2 Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele-
zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19
L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
3.3. Composizione della R.S.U.
La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazio- ne ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993.
3.4. Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
– 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti;
– 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;
– 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
– 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
– 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;
3.5. Compiti e funzioni
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla
L. n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tute- la dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute
sostanziali sull’organizzazione dell’attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono tito- lari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.6 Permessi
Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva.
Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973.
Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue:
– per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970;
– la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U..
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la
R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva.
Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.
3.7. Elezioni
I componenti della R.S.U. saranno eletti, con le modalità previste dall’Accordo Interconfederale 20.12.1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
3.8. Modalità della votazione
Secondo quanto stabilito al punto 12, parte seconda, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saran- no stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione azien- dale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20, L. 20 Maggio 1970, n. 300.
3.9. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seg- gio elettorale, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8 e 13, parte seconda dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro inca- rico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché in via eccezionale durante l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23, L. 20 Maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, parte seconda, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della R.S.A..
3.10. Elettorato passivo
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza com-
porti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
3.11. Comunicazione della nomina
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della
R.S.U. sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Associazione territoriale degli industriali a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti della R.S.U..
Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei compo- nenti della R.S.U..
3.12. Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da even- tuali successive disposizioni di legge in materia.
Art. 4 Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali e regionali di categoria firmatari del presente contratto saranno concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumu- labili quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna organiz- zazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna orga- nizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle loro fun- zioni quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoria- li degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive può essere concesso un periodo di aspettati- va per tutta la durata del mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall’art. 31 della L. 20 Maggio 1970, n. 300.
La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione all’art. 18 della L. 8 Aprile 1976, n. 278.
Art. 5 Versamento dei contributi sindacali
L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavo- ratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità perenne salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattene- re e l’organizzazione sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
Le trattenute in percentuale sulla retribuzione base o sulla normale retribu- zione, saranno effettuate ogni mese, bimestre o trimestre, sulle relative compe- tenze del lavoratore.
Le quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate sui conti corren- ti bancari indicati da ciascun sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Art. 6 Quota di servizio sindacale FeNEAL FILCA FILLEA
Articolo eliminato
Art. 7 Affissioni
Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva pubblicazioni, testi e comunica- zioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindaca- le e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.
Art. 8 Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro
La tutela della sicurezza, della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi costituiscono un obiettivo condiviso dalle parti, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest’obiettivo, tutte le figure che hanno un ruolo attivo in materia di prevenzione, salute e sicurezza, quali il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di pre- venzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, collabora- no, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavo- ro, ergonomiche ed organizzative.
Particolare coinvolgimento agli obbiettivi di salvaguardia della salute, della sicurezza e della prevenzione, deve riguardare tutti i soggetti esterni (e nei rispet- tivi ruoli organizzativi) che intervengono all’interno delle unità operative perché destinatarie di appalti e/o di rapporti produttivi e logistici.
Le parti, confermando l’importanza delle iniziative volte ad eliminare i fat- tori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il pre- sente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legisla- zione e alla normativa contrattuale interconfederale vigente.
In particolare le parti si danno atto che il R.L.S. è l’interlocutore istituziona- le della direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
8.1 Livello nazionale
Le parti, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente e sicurezza”, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici:
– promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU
all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro;
– monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi;
– confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti;
8.2 Livello aziendale
Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti.
In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve:
– in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari;
– provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono:
– contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
– sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
– utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
– segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori hanno diritto di:
– eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.);
– verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
– ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
– ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
– non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro;
– non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;.
8.2.1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno.
Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria:
– 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti;
– 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti.
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto:
– 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti;
– 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti.
All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U..
Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter-
no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
8.3 Attribuzioni del R.L.S., modalità di consultazione, informazione e documen- tazione aziendale
Le parti confermano quanto previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo del 25 giugno 1995.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla eva- cuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’artico- lo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazio- ne dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organiz- zazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professiona- li;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella previ- sta dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle auto- xxxx competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di pre- venzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera q), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’esple- tamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valuta- zione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valuta- zione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
8.4. Riunioni periodiche
In applicazione dell’articolo 35 del D.Lgs 81/2008, già art. 11 del D.Lgs. 626/94, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei parteci- panti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglian- za sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazio- ni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’in- troduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei parte- cipanti per la sua consultazione.
Le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di pre- avviso e con ordine del giorno scritto.
Il R.L.S. può richiedere la convocazione della riunione periodica al presen- tarsi di gravi e motivate situazioni di rischio.
8.5. Informazione ai lavoratori
Come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 già art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un’informazione ade- guata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all’attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative cono- scenze, nonché, ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall’inizio del rapporto di lavoro.
In particolare:
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adegua- ta informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’eva- cuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli arti- coli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la infor- mazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della com- prensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.
La RSU, dal canto proprio, si attiverà per diffondere presso i lavoratori la cultura della sicurezza e del rispetto delle norme contrattuali e di legge in mate- ria.
Il nominativo del R.L.S. sarà esposto nella bacheca aziendale
8.6 Formazione dei lavoratori
Le parti convengono che la realizzazione della formazione è una delle con- dizioni fondamentali perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza.
Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione suffi- ciente ed adeguata come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs.81/2008 ad integra- zione di quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94, con riferimento al pro- prio posto di lavoro e alla propria mansione.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle cono- scenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dall’art. 37, 2° comma del D.Lgs.81/2008.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una forma- zione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici previsti dalle norme di legge in materia.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qua- lora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodica- mente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della forma- zione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di pre- venzione e protezione.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
8.7 Formazione del RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esisten- ti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli ade- guate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collet- tiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di preven- zione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze neces- sarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavo- ratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
È prevista un’integrazione della formazione ogni volta vi sia l’introduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavo- ratori.
Dichiarazione a verbale
Nel caso in cui vengano emanate nuove norme legislative in materia di ambiente e sicurezza, le norme del presente articolo che fanno riferimento a norme di legge che dovessero essere modificate e/o abrogate cesseranno di pro- durre effetti e le parti concorderanno in tempi congrui le opportune armonizza- zioni contrattuali.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali /locali in materia.
Art. 9 Patronati
Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a
conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articolo.
Art. 10 Relazioni aziendali e conflittuali
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, anche alla luce dell’Accordo Interconfederale 25 Gennaio 1990, è comunque impegno delle parti che, in caso di controversie col- lettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’inter- pretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla prima parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avver- rà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
PARTE II
REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER OPERAI INTERMEDI IMPIEGATI
Art.11 (ex 1) Assunzione
L’assunzione dei dipendenti verrà effettuata in conformità delle disposizio- ni di legge vigenti in materia di collocamento nonché del d.Lgs.26.05.1997 n°152.
L’assunzione verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera nella quale sarà specificato:
a) l’identità delle parti;
b) il luogo di lavoro;
c) la data di assunzione;
d) la durata del rapporto di lavoro precisando se si tratta di rapporto di lavoro determinato o indeterminato;
e) la durata dell’eventuale periodo di prova;
f) la categoria di assegnazione a norma dell’art.5, della presente “parte secon- da”;
g) il trattamento economico : l’importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
h) la specifica regolamentazione del presente contratto che gli viene applicata;
i) la durata delle ferie retribuite;
l) l’orario di lavoro;
m) i termini di preavviso in caso di recesso.
L’informazione di cui alle lettere i), l), m), del precedente comma può esse- re effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
Restando salve e impregiudicate le norme di cui agli artt. 2., 3., 4., 5., del citato d.Lgs 26.05.1997 n.152.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
– carta d’identità o documento equivalente;
– libretto di lavoro o documento equivalente;
– libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie ed altri documenti assicura- tivi, in quanto ne sia in possesso;
– altri documenti richiesti da particolari disposizioni.
È facoltà dell’azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certifi- cato penale di data non anteriore a 3 mesi, nonché il certificato di lavoro relati- vo alle occupazioni antecedenti.
L’azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la sua residenza ed il suo domi- cilio e recapito telefonico, a notificare i successivi mutamenti, e, se capo fami- glia, a consegnare lo stato di famiglia.
Art. 12 (ex 2) Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rappor- to
Di norma entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda metterà a disposizione del lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Nel caso in cui l’azienda non fosse momentaneamente in grado di consegna- re i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta a carattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.
Art. 13 (ex 3) Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.
Art. 14 (ex 4)Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alla nor- mativa vigente.
Art. 15 (ex 5) Classificazione
A valere dal 1 gennaio 2007 la classificazione dei lavoratori è la seguente.
Le parti convengono di riformare il sistema di inquadramento andando a configurare un nuovo sistema articolato su quattro aree (vedi tabella 1).
Le parti, relativamente al passaggio dalla vecchia normativa al nuovo inqua- dramento di cui alle tabelle allegate, concordano quanto segue:
1. i lavoratori verranno inseriti nelle aree e nei livelli indicati dalla data del 1/1/2007.
2. la determinazione dei criteri di cui al punto 1. sarà oggetto di apposito accor- do sottoscritto entro il 30/06/2006;
3. una Commissione Tecnica Bilaterale, composta da 6 (sei) membri in rappre- sentanza di Federlegno Arredo e 6 (sei) membri in rappresentanza di Feneal
– Uil, Filca – Cisl, Fillea-Cgil , lavorerà sui predetti criteri e consegnerà un elaborato alle parti entro e non oltre il 31/03/2006;
4. l’applicazione del nuovo inquadramento verrà quindi fatta in sede aziendale utilizzando i criteri suddetti , dall’1/1//2007. Fino a tale applicazione in ogni azienda verrà utilizzato l’inquadramento vigente;
5. la Commissione Tecnica di cui sopra , non verrà sciolta il 31/03/2006, in quanto da tale data e fino al 30/06/2007 potrà dirimere eventuali contenzio- si relativi alla gestione applicativa in sede aziendale. In tal caso, saranno le parti territoriali competenti a chiedere l’intervento della Commissione;
6. gli incrementi di retribuzione derivanti dalla nuova scala parametrale e dai nuovi livelli, riassorbiranno, fino a concorrenza, i superminimi individuali.
Tabella 1: NUOVO INQUADRAMENTO
AREA ESECUTIVA | AREA SPECIALISTICA |
AE 1 = ex 1^ categoria: solo operai | AS 1 = ex 3^ categoria = solo operai |
AE 2 = ex 2^ categoria: impiegati e operai | AS 2 = ex 4^ categoria = operai e impiegati |
AE 3 = nuova categoria impiegati operai | AS 3 = nuova categoria 4 + operai |
AE 4 = ex 3^ categoria: solo impiegati | AS 4 = ex 5^ categoria = solo impiegati |
AREA COORDINAMENTO/ GESTIONE | AREA DIREZIONALE |
AC 1 = ex 4^ categoria: intermedi | AD 1 = nuova categoria 6 + impiegati |
AC 2 = ex 5^ categoria: intermedi | AD 2 = ex 7^ categoria: solo impiegati |
AC 3 = ex 5^ categoria: impiegati | AD 3 = ex 7^ categoria: quadri |
AC 4 = nuova categoria 5 + impiegati | |
AC 5 = ex 6^ categoria: solo impiegati |
Tabella 2: NUOVA SCALA PARAMETRALE
Parametri fino al 31.12.2006 | Parametri dal 1.1.2007 | Parametri fino al 31.12.2006 | Parametri dal 1.1.2007 | ||
AD 3 = ex 7^ quadri | 205 | 210 | AS 4 = ex 5^ | 154,3 | 155 |
AD 2 = ex 7^ impiegati | 205 | 205 | AS 3 = nuova | // | 147,5 |
AD 1 = nuova | // | 195 | AS 2 = ex 4^ | 139,4 | 140 |
AC 5 = ex 6^ | 183,6 | 185 | AS 1 = ex 3^ | 132,5 | 134 |
AC 4 = nuova | // | 170 | AE 4 = ex 3^ | 132,5 | 134 |
AC 3 = ex 5^ | 154,3 | 155 | AE 3 = nuova | // | 126,5 |
AC 2 = ex 5^ | 154,3 | 155 | AE 2 = ex 2^ | 117,5 | 119 |
AC 1 = ex 4^ | 139,4 | 140 | AE 1 = ex 1^ | 100 | 100 |
Verbale di accordo
Il giorno 25 ottobre 2006 presso la sede di Federlegno Arredo a Milano si sono incontrate Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil e Federlegno Arredo e hanno, valutato il lavoro prodotto dalla Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 16 del vigente CCNL, sottoscritto l’accordo relativo ai criteri per la riforma del sistema di inquadramento sempre ai sensi del medesimo articolo.
Le parti convengono che in una fase successiva definiranno le modifiche derivanti dall’applicazione del nuovo inquadramento sugli altri istituti contrat- tuali (apprendistato, scatti di anzianità, preavviso etc. etc.).
Milano 25 ottobre 2006
AREA ESECUTIVA
(ex 1a categoria e livello retributivo: solo operai) Parametro 100
Categoria e livello retributivo AE1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già attrez- zata per le quali sono richieste una generica preparazione e normali capaci- tà pratiche o che lavorano in ausilio a lavoratori dell’area esecutiva;
• gli operai, senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un “progetto individuale” proprio di un “contratto di inserimento” destinati per le mansioni svolte al livello AE2;
• gli operai, con precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un “progetto individuale” proprio di un contratto di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;
• gli operai soggetti ad un “progetto individuale” che svolgono un percorso di qualificazione o riqualificazione, destinati per le mansioni del livello AE2 oppure AE3.
(ex 2a cat. impiegati e operai) Parametro 119
Categoria e livello retributivo AE2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali e/o che operano in ausilio ad impiegati dell’area esecutiva di livello superiore;
• gli impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;
• gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste speci- fiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze pro- fessionali;
• gli operai assunti con contratti di inserimento e che abbiano già una qualifi- ca e/o precedente lavorativo di settore o di comparto, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione specifica.
(nuova categoria e livello retrib.vo operai e impiegati) Parametro 126,5
Categoria e livello retributivo AE3
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze professionali nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e / o coa- diuvano impiegati di livello superiore;
• gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di specifiche capacità tecnico – pratiche acquisite o con adegua- to tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professiona- li o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi formativi di appren- distato, sanno eseguire con perizia mansioni esecutive oppure coadiuvano operai specializzati che sono preposti alla stessa mansione;
• gli operai che, con limitata autonomia operativa, eseguono mansioni di mon- taggio e assemblaggio di materiali già preparati o conducono macchine già attrezzate o, avendo la conoscenza della materia prima, svolgono mansioni di selezione e classificazione di prodotti semilavorati o finiti;
• gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C.
(ex 3a categoria: solo impiegati) Parametro 134
Categoria e livello retributivo AE4
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati d’ordine che sono in possesso delle competenze per svolgere mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono appro- priate capacità ed abilità tecnico-pratiche acquisite mediante idoneo percor- so formativo od adeguato tirocinio pratico.
AREA SPECIALISTICA
(ex 3a categoria: solo operai) Parametro 134
Categoria e livello retributivo AS1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato pro- fessionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente, svolgono in autono- mia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali ineren- ti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell’azienda;
• gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azien- da, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all’attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o dise- gni tecnici;
• gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi.
(ex 4a categoria: operai e impiegati) Parametro 140
Categoria e livello retributivo AS2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati di concetto, che avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un Istituto pro- fessionale con appropriato tirocinio tecnico-pratico, svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata com- petenza tecnico-professionale acquisita e che operano nei limiti delle diret-
tive ricevute;
• gli operai specializzati provetti che distintamente:
■ conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svol- gono anche altre mansioni complesse inerenti alla logistica;
■ eseguono, a regola d’arte, trattamenti di finitura del prodotto, con autono- mia operativa, all’interno delle fasi fondamentali del ciclo;
■ svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea mac- chine collegate per l’unica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecno- logie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi;
■ avendo la conoscenza della qualità della materia prima e dei materiali svolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove occorre, i necessari adattamenti e aggiustamenti;
■ svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dalla azienda con responsabilità di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni azien- dali e operando a tal fine in autonomia, anche in pluralità di mansioni;
■ sono adibiti al montaggio e/o al collaudo di prodotti finiti, in possesso delle capacità di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia.
(nuova categoria e livello retributivo [4a+] operai) Parametro 147,5
Categoria e livello retributivo AS3
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• operai specializzati provetti che avendo acquisito adeguata esperienza pro- fessionale e conoscenza della tecnologia elettronica riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti elettronici complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anoma- lie;
• operai specializzati provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cata- loghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse;
• operai specializzati provetti che sono in grado di proporre soluzioni innova- tive al layout produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre risul- tati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo;
• operai specializzati provetti che hanno acquisito la competenza professiona- le sull’insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso, conducendo in auto- nomia operativa, nell’ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o l’insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso.
(ex 5a categoria solo impiegati) Parametro 155
Categoria e livello retributivo AS4
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• Impiegati di concetto che svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una particolare e specifica competenza tecnico- professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e periodo di pratica, che operano in autonomia e con limitati poteri di discrezionalità nell’ambi- to delle direttive ricevute;
Si comprendono nella presente declaratoria i lavoratori che su indicazioni dell’analista sviluppano e redigono programmi anche complessi curandone l’esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative.
AREA GESTIONE E COORDINAMENTO
(ex 4a categoria intermedi) Parametro 140
Categoria e livello retributivo AC1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• intermedi, che partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni, nell’ambito delle disposizioni rice- vute, a lavoratori operai e a lavoratori assunti con contratto di apprendista- to o di inserimento;
• lavoratori provetti che, avendo acquisito adeguata esperienza professiona- le, conducono, con autonomia di iniziativa operativa e responsabilità dei risultati, in una linea operativa dell’azienda, un gruppo di lavoratori;
• intermedi che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell’ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle operazioni;
• lavoratori provetti che, avendo acquisito adeguate esperienze professiona- li, conducono in autonomia operativa le varie fasi delle lavorazioni costi- tuenti il processo produttivo affidato concorrendo al controllo di qualità del semilavorato o del prodotto finito.
(ex 5a categoria intermedi) Parametro 155
Categoria e livello retributivo AC2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli intermedi che, possedendo già adeguate capacità professionali ed espe- rienza, guidano altri lavoratori per la preparazione, la messa a punto o la riparazione e manutenzione di apparati di automazione o impianti elettro- nici complessi;
• lavoratori specializzati provetti che svolgono funzioni di coordinamento, guida e controllo operativo di altri lavoratori, con facoltà di iniziativa, nel-
l’ambito della direttive ricevute, in unità produttive, logistiche, di servizi al cliente, di prototipi;
• gli intermedi che guidano, controllano e coordinano, con facoltà di inizia- tiva e responsabilità, nell’ambito delle direttive ricevute, squadre di lavo- ratori appartenenti a categorie inferiori, reparti produttivi strategici per lo sviluppo competitivo dell’azienda conseguendo risultati quantitativi e qualitativi del prodotto;
• lavoratori provetti che gestiscono il processo produttivo o fasi del proces- so produttivo sino al sottoassieme complesso, avendo acquisito conoscen- za e competenza delle singole posizioni di lavoro.
(ex 5a categoria impiegati) Parametro 155
Categoria e livello retributivo AC3
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• Impiegati di concetto che, in possesso di particolare e specifica competen- za tecnico-professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e perio- do di pratica, coordinano, guidano e controllano, in autonomia e con limi- tati poteri di iniziativa nell’ambito delle direttive ricevute, un gruppo di altri impiegati nei settori amministrativo o commerciale o tecnico
(nuova categoria [5a+] impiegati) Parametro 170
Categoria e livello retributivo AC4
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziati- va ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a segui- to di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o commerciale o tecnico e che hanno responsabili- tà di coordinamento operativo nei settori amministrativo commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l’ innovazione, per lo sviluppo competitivo dell’azienda;
• gli impiegati che, collaborando con l’analista, sviluppano e redigono pro- grammi complessi miranti a ristrutturare gli assetti operativi ed organizza- tivi dei sistemi informatici, curano l’esecuzione degli stessi programmi, collaborando alla stesura delle procedure operative con responsabilità dei risultati
(ex 6a categoria solo impiegati) Parametro 185
Categoria e livello retributivo AC5
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati di concetto che, dotati di specifica preparazione e competen-
za professionali, comunque acquisite, svolgono mansioni specialistiche ai fini della gestione e del coordinamento, guida e controllo di interi settori amministrativi, commerciali, tecnici, con discrezionalità di poteri e facol- tà decisionale nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall’amministratore delegato, dai dirigenti dell’azienda, dai quadri o dagli impiegati di categoria superiore;
• Si comprendono nella presente declaratoria gli impiegati analisti di siste- mi EDP
AREA DIREZIONALE
(nuova categoria [6a+] impiegati) Parametro 195
Categoria e livello retributivo AD1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati direttivi che svolgono funzioni ad alto contenuto professio- nale e/o di alta specializzazione ed importanza che comportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall’ammini- stratore delegato, dai quadri o dai dirigenti o dagli impiegati della catego- ria superiore.
• gli impiegati ad alta specializzazione tecnica che svolgono funzioni che comportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza, adeguata prati- ca od esperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi azien- dali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, con facoltà di ini- ziativa su tutto il processo o su tutte le unità produttive ed organizzative, nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall’amministratore dele- gato, dai quadri o dai dirigenti o dagli impiegati della categoria superiore.
(ex 7a categoria impiegati) Parametro 205
Categoria e livello retributivo AD2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi, commercia- li, tecnici, che svolgono attività di coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell’azienda, uffici o servizi della stessa, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di ini- ziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall’am- ministratore delegato, o dai dirigenti dell’azienda
(ex 7a categoria QUADRI) Parametro 210
Categoria e livello retributivo AD3
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità, con un elevato grado di capacità gestionale, orga- nizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante importanza e respon- sabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi aziendali inter- venendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie genera- li dell’impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall’am- ministratore delegato, o dai dirigenti dell’azienda, nell’organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializ- zazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione
Art 16 Vecchio sistema di inquadramento
L’inquadramento qui di seguito riportato ha avuto valore sino alla data del 31 dicembre 2006
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da 7 cate- gorie.
L’inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’in-
quadramento nella corrispondente declaratoria.
Per i profili specifici relativi ai lavoratori delle industrie boschive e foresta- li si rinvia all’art. 2 della regolamentazione contrattuale per gli addetti alle indu- strie boschive e forestali.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti, o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria per- tinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli con- tigui.
A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica con le R.S.U. della corri- spondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai sin- goli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio la misura del trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi
e tributari i trattamenti per sospensione e riduzione dell’orario di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie specia- li e gli operai dalle disposizioni di legge; di Accordo Interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati espli- citamente modificati con il presente contratto.
VII Categoria
Declaratoria - Appartengono a questa categoria con qualifica di Quadro:
– I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativa- mente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello svilup- po e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta specializ- zazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa.
Declaratoria - Appartengono a questa categoria con qualifica di impiegato diret- tivo:
– I lavoratori che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della VI categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolunga- to esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di ser- vizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell’azienda o che svolgano attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo della realizza- zione degli obiettivi aziendali.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla L. 13 maggio 1985, n. 190.
I datori di lavoro sono tenuti a garantire il Quadro contro il rischio di respon- sabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante sottoscrizio- ne di apposita polizza assicurativa.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli Impiegati.
Ai lavoratori che svolgono funzioni di addetti alle vendite con rapporto di lavoro subordinato si applica il presente Contratto di lavoro.
VI Categoria
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
– I lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richie- dono una speciale preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell’azienda.
Profili
Analista esperto EDP e/o responsabile servizio EDP.
V Categoria
Declaratorie - Appartengono a questa categoria:
– I lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia operative nell’ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico od amministrativo, comunque acquisite.
– I lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa, nell’ambito delle direttive ricevute, e responsabili- tà di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori di inquadramen- to.
Profili
– Lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con par- ticolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o tec- nico.
– Lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con apporto di specifica preparazione tecnico pratica, abbiano potere di iniziativa in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro competenza.
– Lavoratore che, su indicazioni dell’analista, sviluppa e redige programmi anche complessi, curandone l’esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative, con responsabilità dei risultati (programmatore EDP).
IV Categoria
Declaratorie:
– Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei materiali e degli impianti, nonché particolare competenza ed esperienza professionale nello
specifico campo di attività, unità od abilità, compiono - in condizioni di autonomia - operazioni ed interventi su apparati ed attrezzature complesse e/o sui materiali, che presuppongono la conoscenza delle tecnologie specifi- che e delle caratteristiche dei materiali.
– Lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell’ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle operazioni.
– Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, che comportano una limitata autonomia nell’ambito delle direttive ricevute, per le quali si richiede una adeguata conoscenza ed esperienza nel campo tecnico od amministrativo.
Profili
Appartengono a questa categoria, con qualifica di operaio, esclusivamente i lavoratori di cui ai profili sottoindicati.
– Lavoratore che, avendo una totale conoscenza della tecnologia, esegue, senza alcun aiuto, la preparazione, messa a punto, registrazione e avviamen- to di macchine complesse, realizzando, se necessario, la relativa attrezzatu- ra, interpretando i disegni e gli schemi costruttivi e intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie.
– Lavoratore che costruisce, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, realizzandone i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse.
– Lavoratore che, sulla base di capitolati e con adeguata conoscenza dei mate- riali, collauda, seleziona e ripartisce, in funzione delle loro caratteristiche funzionali per l’impiego ottimale, tronchi e legnami di qualsiasi specie.
– Lavoratore che esegue la costruzione di tutte le parti del legno di una barca, battello o natante in genere, operando sia con attrezzi semplici che su mac- chine utensili complesse.
– Lavoratore che, con scelta delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, e mediante l’interpretazione degli schemi costruttivi e/o disegni, esegue qualsiasi intervento di riparazione complessa, meccanica e/o elettri- ca e/o idraulica e/o elettromeccanica, individuando i guasti cui ovviare, ese- guendo interventi funzionali al ripristino delle condizioni ottimali d’uso, anche mediante apporti migliorativi, realizzando attrezzature complesse e adattando utensili alle specifiche esigenze operative.
– Lavoratore che conduce con carattere di continuità generatori a vapore per i quali è richiesta la patente di II grado generale, eseguendo i relativi interven- ti di manutenzione complessa.
– Lavoratore che avendo una completa conoscenza dei materiali, degli stru- menti e delle tecniche di lavorazione e delle specie legnose, unita a partico- lare abilità ed esperienza, esegue a regola d’arte lavorazioni di laccatura,
smaltatura e doratura di fino, anche preparando lacche e smalti.
– Lavoratori che conducono linee di essiccazione legnami con autonomia di iniziativa operativa e responsabilità dei risultati.
– Lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in com- pleta autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di più macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le modalità degli interventi relativi ed i mezzi di esecuzione, con delibera funzionale.
– Lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica adegua- ta, con particolare riferimento agli apparati di automazione, sono in grado di svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componenti- stica su apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, dise- gni e manuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manu- tenzione e la conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi.
– Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa e organizzativa, caratterizzata da prestazioni di alto livello tecni- co, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessità sia per la forma sia per i mate- riali di cui sono costituiti, nonché scelgono i programmi per l’ottimizzazio- ne del ciclo operativo.
– Lavoratori che sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza di mate- riale individuano la qualità del sughero in pianta, conducono e coordinano l’estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini della ottimale trasforma- zione successiva.
– Addetti a mansioni amministrative con competenza nella contabilità genera- le ed industriale.
– Operatori su computers in possesso di idoneo titolo di studio che provvedo- no alla gestione dei programmi e/o controllo dei sistemi in rete.
Addetti a mansioni commerciali e tecnico commerciali, con competenze nei settori della vendita dei prodotti e degli acquisti.
III Categoria
Declaratorie - Appartengono a questa categoria:
– I lavoratori d’ordine aventi mansioni esecutive che richiedono un’adeguata preparazione professionale od un’adeguata esperienza comunque acquisita.
– I lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per l’esecuzione delle quali si richiedono o particolari capacità e abilità conse- guite mediante adeguato tirocinio o una specifica preparazione tecnico pra- tica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente, e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni.
Profili
– Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti.
– Lavoratore che, sulla base di istruzioni e con riferimento a procedure esi- stenti, rileva, ordina, controlla, trascrive e totalizza dati anche diversi, inte- ragendo sul programma dell’elaboratore al fine di elaborare situazioni riepi- logative, analisi, prospetti ed effettuando imputazioni di conto (operatore EDP).
– Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza della tecnologia del lavo- ro, mettono a punto la macchina, interpretando all’occorrenza il disegno ese- guendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro su materiale anche non tracciato e, ove occorra, preparano, affilano, saldano ferri, lame e coltelli.
– Lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o più macchine semiautomatiche collegate per l’unica fase di lavorazione, secondo diagram- mi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchi- ne stesse applicando altresì i relativi attrezzi.
– Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno costruire, senza alcuna guida, mobili, serramenti, infissi, botti, modelli, ecc. e, ove occorra, inter- pretano il disegno.
– Lavoratori che provvedono all’attrezzatura ed alla manutenzione di qualsia- si macchina, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi.
– Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie essenze ed all’occorrenza compongono tinte, lacche ecc. sia per sé che per i lavoratori delle categorie inferiori.
– Lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura.
– Lavoratori che, sulla base di indicazioni di disegno o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo per la loro riparazione interventi di elevata precisione e complessità operando su apparecchiature o loro parti.
– Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equiva- lenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la costru- zione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il montag- gio di attrezzature o macchinario o loro parti.
– Lavoratori che, con adeguata conoscenza dei materiali, collaudano e riparti- scono, in funzione delle loro caratteristiche, compensati o pannelli truciola- ti o fibrolegnosi o tranciati.
– Lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia prevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordi-
naria manutenzione degli autocarri stessi.
– Lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualità della materia prima, eseguono con perizia la quadrettatura e la classifica dei quadretti, nonché la classificazione dei vari tipi di turaccioli.
– Lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il taglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che bollito, ai fini della ottimale lavorazione successiva.
– Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono all’individuazione di guasti eseguendo interventi di precisione, aggiustag- gio, riparazione e manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni o schemi, provve- dono alla installazione ed alla messa in servizio di macchine o impianti elet- trici.
– Lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi, avvol- gibili o parquets, eseguendo ove occorra, i necessari adattamenti.
– Lavoratori che conoscono e scelgono il legname per l’uso più conveniente (gatterista, brentista, ecc.) preparando seghe, lame, ecc..
– Lavoratori che, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli altri lavoratori.
– Lavoratori che conducono generatori a vapore.
– Lavoratori che conducono automezzi e sono in grado di effettuare riparazio- ni meccaniche non elementari.
– Lavoratori che eseguono qualsiasi intervento per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppu- re per l’installazione e la messa in servizio di macchine o impianti elettrici.
II Categoria
Declaratorie - Appartengono a questa categoria:
– I lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali.
– I lavoratori che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico pratiche acquisite con adeguato tirocinio o preparazione conseguita in scuole profes- sionali o mediante istruzione equivalente, sanno eseguire con perizia il lavo- ro ad essi affidato.
Profili
– Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi, commercia- li e tecnici.
– Lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali già preparati, e, dove occorra, cambiano l’attrezzo già approntato.
– Lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono aggiusta- menti o adattamenti.
– Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di impianti o loro parti, o eseguono attività ausiliarie nell’attrezzamento di macchinari.
– Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già pronti.
– Lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carro ponti o gru o semoventi.
– Lavoratori che conducono automezzi.
– Lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio, ripara- zione, manutenzione di macchine e/o impianti.
– Lavoratori che conducono o preparano la macchina con attrezzi già pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle squadratrici, addetto alle levigatrici/calibratrici.
– Lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e fini- ti.
I Categoria
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
– I lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le quali sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica.
Profili
– Lavoratori addetti all’esecuzione di lavori semplici su macchine già attrez- zate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori.
– Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie o a catena, nonché all’assemblaggio di prodotti di arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti.
– Lavoratori addetti all’assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o agglo- merato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti precedente- mente classificati.
– Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che ese- guono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonché di carico e scarico di materiali.
– Lavoratori addetti a semplici operazioni manuali di conteggio e confeziona- mento.
– Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti auto- matici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.
Art. 17 (ex 6) Cumulo di mansioni
Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di continuità, mansio- ni pertinenti a diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza.
Art. 18 (ex 7) - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale di lavoro viene stabilita in 40 ore settimana- li, come previsto dall’art. 3 comma 1 D.Lgs.66/03.
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell’arco della settimana. Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni - verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell’arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzio- ne dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la dura- ta stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell’orario determinata per tali operai.
L’inizio e la cessazione del lavoro, così come l’entrata e l’uscita dall’azien- da dei lavoratori sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.
Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro stabilito il lavoratore dovrà trovarsi al proprio posto per iniziare il lavoro.
L’introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o pluriset- timanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU così come specificato al successivo articolo 19.
Per quanto non espressamente normato dal presente ccnl in materia di ora- rio di lavoro, le parti rimandano agli articoli legislativi vigenti.
Art. 19 (ex 7 bis) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno o del- l’esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di merca- to e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le parti convengono che l’orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che regola- no la prestazione lavorativa, tenuto conto delle necessità produttive ed organiz- zative delle aziende.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settima- nali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale del- l’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produtti- va fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corri- sponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei perio- di di minore/maggiore intensità produttiva.
Qualora vengano attivati programmi di flessibilità, il ricorso al lavoro stra- ordinario, per gli stessi soggetti, sarà possibile solo una volta raggiunto il tetto massimo di orario in regime di flessibilità.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane con presta- zioni lavorative inferiori all’orario contrattuale.
Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessi- bilità le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia a salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito con- giuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/pro- duttive delle aziende.
L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore.
In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrispo- sta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimento.
Considerata l’importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessi- bile l’organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull’opportunità di demandare, a intese a livello aziendale con l’eventuale partecipazione delle organizzazioni ter-
ritoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore sopra previste, nel limite della legislazione vigente.
Art. 20 (ex 7 ter) - Riduzione dell’orario di lavoro
Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario e le sue articolazioni e sullo straordinario, l’orario di lavoro su base annua è ridotto di 56 ore comples- sive.
A decorrere dall’1 gennaio 1994 verranno attribuite ulteriori 8 ore di ridu- zione in ragione d’anno.
Tali riduzioni saranno usufruite di norma attraverso il godimento di gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto, con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento di una quota di 8 ore di riduzione d’orario.
NOTE A VERBALE
I) Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente. Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a con- correnza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
II) Per le lavorazioni a ciclo continuo, intese per tali quelle svolgentesi in più turni avvicendati sull’intero arco settimanale di sette giorni, si fa riferimen- to alla L. 22.2.1934, n. 370 e sue successive modifiche e/o integrazioni (in particolare per le aziende produttrici di pannelli truciolati al D.M. 2 luglio 1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 31 agosto 1973).
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conse- guenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’ora-
rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto.
Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
Art. 21 (ex 7 quater) - Festività abolite
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore.
Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo.
Art. 22 (ex 8) - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03.
Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza).
Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35).
Chiarimento a verbale
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L..
Chiarimento a verbale
Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui
Chiarimento a verbale
Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” , le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali.
Art. 23 (ex 9) Festività nazionali e giorni festivi
Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festività nazionali del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno;
c) Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), giorno successivo al Natale (26 dicembre), Lunedì di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma il 29 giugno, SS. Xxxxxx e Paolo, in relazione a quanto previsto dal
D.P.R. 28.12.1985, n. 729) della località dove ha sede lo stabilimento (o altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni territoriali competen- ti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la domenica o altro giorno festivo).
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saran- no compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensi- le, l’importo di una quota giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione men- sile.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della set- timana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coinciden- za della festività col giorno di riposo compensativo.
Art. 24 (ex 10) -Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le ecce- zioni e le deroghe consentite dalla legge. Esso avrà la durata minima prevista dal- l’art. 9 comma 1 della Legge 66/03.
In caso di oggettive comprovate esigenze aziendali, la Direzione esaminerà con le RSU le modalità con le quali l’eventuale minore durata del riposo verrà recuperata in occasione di uno dei successivi tre riposi settimanali, ai sensi del- l’art. 17 comma 4 D.Lgs. 66/03.
L’azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamen- te il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
Resta inteso che il riposo tra un turno e l’altro di lavoro non può essere infe- riore a quanto previsto dal D.Lgs.66/03, art. 7 (riposo fra un turno e l’altro).
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana”.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di ripo- so compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trat- tamento stabilito dall’art. 23 della parte comune del presente C.C.N.L. per dette festività.
Art. 25 (ex 11) - BANCA ORE
È istituita una Banca Ore Individuale operante dall’1/1/2000.
– Le ore a fronte delle ex festività, non godute;
– i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione riferiti alle riduzioni di orario previste dal CCNL ;
– eventuali ore di prestazioni straordinarie ( riposo compensativo) fermo restando il pagamento della percentuale di maggiorazione di competenza, prevista per le ore straordinarie nel caso in cui il lavoratore, non intenda per- cepire la relativa retribuzione.
I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti, a gruppi di 4 ore o 8 ore, da parte del lavoratore, previo preavviso di tre giorni lavorativi. L’azienda, provvederà ad accordare la richiesta per un massimo del 5% compa- tibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
Al 31/12 di ogni anno, il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore accantonate o parte di esse. Le ore non retribuite resteranno accantonate sul conto individuale e segnalate sul cedolino paga a far data dal mese di gennaio del nuovo anno solare.
Al 31 dicembre del suddetto nuovo anno solare, le eventuali ore che risul- tassero ancora accantonate, verranno retribuite con la retribuzione in atto in quel momento.
In caso di ricorso a procedimenti di CIG o di CIGS, l’azienda, per i soli lavo- ratori interessati dal provvedimento, farà fruire collettivamente le ore accantona- te, previa adeguata informazione sulle normative vigenti a tale titolo.
Art. 26 (ex 12) Lavoro a turni
Le RSU verranno preventivamente informate dell’istituzione di turni di lavoro.
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalie- ri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell’orario di lavo- ro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e R.S.U..
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
L’orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all’orario contrattuale di cui all’art. 18 della parte comune del presente C.C.N.L..
Nell’impossibilità tecnica di fruire del riposo di cui al comma 5, previa informativa alle parti, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sosti- tutivo per le ore di mancato riposo pari alla quota oraria della retribuzione base (minimi tabellari, contingenza ed eventuale terzo elemento) maggiorata del 7% fermo restando il diritto alla fruizione di 10 minuti di pausa ai sensi del D.lgs 66/2003.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz’ora anche per i fanciul- li e adolescenti agli effetti del secondo comma dell’art. 20 della L. 17 ottobre 1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggio- razione che deve intendersi comprensiva della incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al:
– 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
– 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.
Sono fatti salvi diversi trattamenti aziendali in atto equivalenti o più favore- voli.
Dichiarazione a verbale:
Nell’ipotesi in cui il lavoratore non possa usufruire integralmente del riposo minimo giornaliero e/o del riposo minimo settimanale disciplinati dagli art. 7 e 9 del D.lgs 66/2003, in attuazione delle norme di rinvio previste dalla disposizio- ne legislativa, con accordo sottoscritto tra la Direzione Aziendale e le Rsu o con le parti territoriali stipulanti il presente CCNL, possono concordare le casistiche nelle quali si può derogare alle richiamate previsioni degli artt. 7 e 9 del D.lgs a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso la deroga è consentita, previo recupero del riposo, su richiesta del lavoratore per esigenze personali compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
Nota a verbale:
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni di cui ai commi 7 e 9 si precisa che, con riferimento alla retribuzione base (minimi tabellari, contingenza ed eventua- le terzo elemento), si procederà alla determinazione della quota oraria dividendo la stessa per il coefficente orario di cui agli artt. 65 e 96, ultimo comma, e calco- lando, su tale importo, la maggiorazione che verrà applicata per le ore di riposo non fruito e/o per le ore prestate in regime di turni.
Art. 27 (ex 13) Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma del- l’art. 18 (orario di lavoro).
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indiffe-
ribili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a:
– esigenze particolari di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
– adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
– esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc..
Il ricorso al lavoro straordinario oltre il limite delle 250 ore previste dal D.Lgs. 66/03, in assenza di un accordo in sede aziendale, potrà avvenire previo esaurimento delle 80 ore di flessibilità e sulla base di specifici programmi pre- sentati dall’azienda.
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il ricorso al lavoro straor- dinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta delle R.S.U. l’azienda fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Il lavoratore notturno non può superare le 8 ore giornaliere medie nell’arco setti- manale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 66/03.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavo- ratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le maggiora- zioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (mini-
mo tabellare, più l’indennità di contingenza, più eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorate della per- centuale contrattuale di cottimo di cui all’art. 69 della parte terza, regolamenta- zione per gli operai e sulla indennità di contingenza e sull’eventuale terzo ele- mento.
operai % | intermedi % | Impiegati % | |
1) lavoro straordinario diurno (feriale) | 28 | 28 | 28 |
2) lavoro festivo anche a turni avvi- cendati (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo delle stesse e nei giorni festivi) | 40 | 40 | 50 |
3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati | 35 | 30 | 30 |
4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati | 30 | 30 | 30 |
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all’art. 7, parte comune, del presente C.C.N.L.) | 50 | 50 | 60 |
6) lavoro straordinario notturno | 50 | 50 | 50 |
7) lavoro straordinario festivo notturno | 60 | 70 | 70 |
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la mag- giore assorbe la minore.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 66/03 art. 4 commi 2, 3 e 4 e in con- siderazione delle peculiarità del settore, caratterizzato da un andamento ciclico della domanda, da produzione con necessità di soddisfacimento in tempo reale del mercato di cui è diventata imprevedibile la tendenza, a partire dal 1/1/04 il periodo di riferimento della durata media settimanale di 48 ore è fissato in mesi 8 per il 2004 e sulla base dell’anno solare dal 1-1-2005, anche ai fini delle comu- nicazioni di cui al comma 5 del citato art. 4 D.Lgs. 66/03. Il rispetto di tale limi- te avverrà anche mediante la fruizione di permessi per ROL ed ex festività.
Art. 28 (ex 13 bis) - Riduzione orario di lavoro
Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiun-
ta alla riduzione dell’orario di lavoro annuo già prevista dal CCNL 13.12.94/30.01.95, saranno riconosciute le seguenti misure, computabili e godi- bili secondo le modalità dell’art. 18 del CCNL:
4 ore dal 01.01.2001
4 ore dal 01.01.2002
Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l’anno con le modalità di cui al menzionato articolo, confluiscono nella Banca Ore Individuali alle condi- zioni previste dall’art.25 (Banca Ore).
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti azienda- li in atto.
Art. 29 (ex 14) - Lavoro a tempo parziale
Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal Decreto Legislativo n.61/2000 e successive modificazioni, da ultimo Legge
n. 247/2000, dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze di flessi- bilità della forza lavoro, essere compatibili con l’organizzazione del lavoro e del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori e delle lavoratrici; in relazione a ciò le parti esprimono il proprio inten- dimento a valorizzare tale istituto.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 18 del presente CCNL.
L’orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni:
– di tipo orizzontale, vale a dire con prestazione lavorativa in tutti i giorni nor- malmente lavorativi della settimana e con una riduzione del numero delle ore lavorate giornalmente;
– di tipo verticale, vale a dire con prestazione lavorativa solo in alcuni giorni della settimana o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, con o senza riduzione dell’orario giornaliero;
– di tipo misto, vale a dire di tipo orizzontale e verticale.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) possibilità di reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando compatibile in riferi- mento alle mansioni svolte o da svolgersi;
c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità;
d) il part-time reversibile potrà essere concesso:
~ alla lavoratrice madre, fino ai tre anni del bambino;
~ per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di cui al primo comma dell’art. 2 del D.M. 278/2000.
~ Così come previsto al comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 61/2000, come da ultimo modificato dalla legge n. 247/2007, previo accordo scritto, all’atto della stipula del contratto a tempo parziale o anche successi- vamente, potranno essere stabilite clausole flessibili, nei limiti del- l’orario massimo di 36 ore settimanali, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, o anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
~ Qualora l’azienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo parziale all’atto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potrà essere assistito, su propria richiesta, dalle RSU o, in assenza di esse, dalle XX.XX. firmatarie il CCNL.
L’impresa, in relazione ad obiettive esigenze temporanee di carattere tecni- co-produttivo, organizzative, di mercato o derivanti da adempimenti amministra- tivi e per la relativa durata delle medesime , potrà, nei confronti dei lavoratori con i quali siano state concordate clausole flessibili o elastiche, con un preavvi- so di 10 giorni di calendario, modificare l’articolazione del rapporto rispetto a quella inizialmente concordata.
Le eventuali ore di prestazione derivanti dalla suddetta modifica saranno retribuite con una quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20%, omni- comprensiva dei riflessi sull’insieme degli istituti indiretti e differiti .
Il lavoratore potrà in alternativa richiedere, in sostituzione della remunera- zione sopra prevista, per le ore di eventuale prestazione aggiuntiva , il corrispon- dente accredito delle ore lavorate in più in banca ore con la corresponsione, nel relativo periodo di prestazione, della sola maggiorazione prevista.
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l’orario di lavoro e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova, per le nuove assunzioni, potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata del- l’orario di lavoro concordata.
Il lavoratore o la lavoratrice, che intenda trasformare il proprio rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto (tempo parziale), ne potrà fare richiesta, anche per il tramite della RSU, alla direzione aziendale la quale ne fornirà rispo- sta entro i 30 giorni successivi.
Ai lavoratori in forza con rapporto a tempo parziale che ne facciano richie- sta, sarà data priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscono a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni.
In attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell’Art. 3 del D.Lgs. 25.2.2000 n.61 e successive modificazioni, le casistiche che possono dare luogo a richieste di prestazioni supplementari rispetto a quelle contrattualmente con- cordate sono le seguenti:
– realizzazione di campionari per fiere o altre manifestazioni promozionali;
– realizzazioni delle commesse alle quali sono legate le prospettive occupazio- nali e di sviluppo delle imprese;
– adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze.
Le ore di prestazione supplementare effettuabili non possono far superare al lavoratore le 8 ore di prestazione giornaliera e le 40 ore di prestazione settima- nale.
Le ore di prestazione supplementare rispetto all’orario di lavoro concordato contrattualmente saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20% per comprendervi i riflessi sull’insieme degli istituti indiret- ti e differiti. Il lavoratore potrà richiedere l’ accredito delle ore lavorate in più in banca ore con la corresponsione, nel relativo periodo di prestazione, della sola maggiorazione prevista.
Saranno dispensati dalle prestazioni di lavoro supplementare i lavoratori e le lavoratrici che per comprovati motivi di impedimento, di natura familiare o lavo- rativa ne facciano espressa e motivata richiesta scritta.
Art. 30 (ex 15) Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di som- ministrazione
L’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di sommini- strazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per entrambe le tipologie di contratto esclusivamente riferite alle seguenti ipotesi specifiche:
a) sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi pro- dotti o lavorazioni;
b) eccezionali lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizio- ne del normale portafoglio ordini;
c) produttive non eseguibili con le figure professionali normalmente esistenti in azienda, il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contrat- to a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie sopra indi- cate è pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavo- ratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva
Le frazioni sono arrotondabili all’unità superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavo-
ratori assunti con le due tipologie di contratto possono essere elevate in funzio- ne delle specifiche esigenze aziendali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività e ai rischi elettivi ambientali.
Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui all’art. 46 del presente contratto.
Il periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è così stabilito:
OPERAI | ||
CATEGORIE | ||
AE1 | 3 SETTIMANE | |
AE2, AE3, AS1, AS2, AS3 | 5 SETTIMANE | |
INTERMEDI | CATEGORIE AC1,AC2 | 5 SETTIMANE |
IMPIEGATI | CATEGORIE | |
XX0, XX0, XX0,XX0, XX0, XX0, AC4 | 8 SETTIMANE | |
AC5, AD1, AD2, AD3 | 15 SETTIMANE |
Il periodo di prova non potrà essere reiterato da parte della stessa azienda in caso di nuova assunzione, sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato entro 24 mesi per le medesime funzioni.
Il periodo di comporto ed il trattamento economico a carico dell’azienda in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, e salvo anticipata scadenza del ter- mine apposto al contratto, sono complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni e con un massimo corrisponden- te a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; a tale fine si compu- tano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi.
Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scaden- za del periodo di comporto.
L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
In relazione alla peculiarità del settore legno arredamento ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 368/2001 (così come modificato dalla L. 247/2007), oltre alle attività stagionali
previste dal DPR, le attività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi, di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. 368/2001, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4-ter del medesimo articolo, sono le seguenti:
a) attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
b) allestimento di stands fieristici, show-room;
c) attività connesse a corners ed esposizioni;
In attuazione di quanto disposto dall’avviso comune del 10.04.2008 in mate- ria di contratti a termine e ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 368/2001 ( così come modificato dalla L. 247/2007), la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere un’ulteriore durata di mesi 8.
La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine avverrà presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle man- sioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nel- l’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
Nella vigenza di quanto disposto art. 5, comma 4bis, D.Lgs. 368/2001” (come modificato dall’art. 1, comma 39, della legge 247/07), le parti concorda- no che qualora per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgi- mento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavo- ro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi com- prensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le deroghe concordate in questo stesso articolo.
Art. 31 contratto di inserimento
La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si appli- ca alle sole aziende aderenti al sistema Confindustria.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inseri- mento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per “disoc- cupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento verrà stipulato in forma scritta e in esso deve esse- re specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
Nel contratto dovranno essere indicati:
– la durata che dovrà essere da un minimo di 9 (nove) mesi ad un massimo di 18 (mesi) con l’eccezione dei soggetti affetti da grave handicap fisico, men- tale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 (trentasei) mesi.
– l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi degli art. 64 Parte terza – regolamentazione per gli operai – art. 84 parte quarta - regolamentazione per gli intermedi -art. 101 Parte quinta – regolamentazione per gli impiegati e quadri - del vigente ccnl, con riferimento alla categoria di inquadramento alla fine del percorso di inserimento;
– l’orario di lavoro, sarà determinato in base al presente ccnl, sia in caso di contratto a tempo pieno che in caso di contratto a tempo parziale; L’azienda provvederà affinché ogni lavoratore riceva una formazione teori-
ca di 16 ore e che sia sufficiente ed adeguata prioritariamente sulle nozioni di prevenzione antinfortunistica con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione ed ai rischi elettivi ambientali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento, verrà applicato il trattamento di malattia e/o infortunio non sul lavoro così come di seguito regolamentato:
A) Conservazione del posto
I lavoratori con contratto di inserimento non in prova, avranno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 80 (ottanta) giorni di calendario. Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso della durata del contratto, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo degli 80 (ottanta) giorni.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalla norma precedente, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il per- durare della malattia o dell’infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, l’azien- da potrà risolvere il rapporto corrispondendo la liquidazione delle indennità rela- tive, come in caso di licenziamento.
L’azienda, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, perdurando la stes- sa oltre gli ottanta giorni di calendario, potrà risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
Il lavoratore che al termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato assente ingiustificato.
B) Trattamento economico
Si applica per tutti i lavoratori con contratto di inserimento, l’art. 76 Parte terza regolamentazione per gli operai “Trattamento in caso di malattia o di infor-
tunio non sul lavoro” del vigente CCNL. I lavoratori verranno così inquadrati:
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AE2: inquadramen- to alla categoria AE1
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AE3: inquadramen- to alla categoria AE1
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AE4 e AS1: inqua- dramento alla categoria AE2
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC1 e AS2: inqua- dramento alla categoria AE3
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AS3: inquadramen- to alla categoria AE4
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC3, AC2, AS4 inquadramento alla categoria AC1 o AS2
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC4: inquadramen- to alla categoria AS3
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC5: inquadramen- to alla categoria AC3
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AD1:inquadramen- to alla categoria AC4
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AD2: inquadramen- to alla categoria AC5
– lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AD3: inquadramen- to alla categoria AD1
PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO
Allegato al contratto di inserimento del ai sensi dell’art. 54
Dlgs 10 settembre 2003 n. 276
Nominativo del lavoratore nato a
il residente in
cod. fiscale
Attuale condizione (barrare)
■ soggetto di età compresa tra i 18 e i 29 anni
■ disoccupato di lunga durata da 29 a 32 anni
■ lavoratore con più di 50 anni di età, privo di un posto di lavoro
■ lavoratore che desidera riprendere un’attività lavorativa e che non ha lavorato per almeno 2 anni
■ donna (senza vincoli di età) residente in area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o che supera del 10% quello maschile
■ persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Azienda datrice di lavoro
Sede dell’inserimento (stabilimento/reparto/ufficio)
Periodo di inserimento n. mesi dal al Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. Matricola n. Obiettivi e modalità dell’inserimento: (descrizione del progetto, evidenziando le attività e le operazioni svolte dal lavoratore, indicando l’area aziendale, l’ufficio o il reparto in cui lo stesso sarà impegnato -. Indicazione dell’eventuale forma- zione impartita, indicando le ore ad essa dedicate e le modalità di svolgimento della stessa.)
Previsione di trasferta all’estero (barrare l’opzione prescelta) si
no
(data)
firma per presa visione ed accettazione del lavoratore inserendo
firma per l’azienda
Art. 32 (ex 16) Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.
Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settima-
ne.
Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalen-
ti ad una settimana.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contempo- raneamente per l’intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o indi- vidualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale.
Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre imme- diatamente precedente.
I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dell’art. 9 parte comune, del presen- te C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono com- putabili come ferie per cui si farà luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viag- gio.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso sosti- tutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha matura- to il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di alme- no un anno di servizio continuativo presso l’azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superio- re ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità maturati successi- vamente all’epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell’assunzione.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Art. 33 - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000,
n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto intermini- steriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di docu- mentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire rispetto all’ini- zio della propria prestazione, il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al per- messo medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di rico- vero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso dei soggetti sopra indicati, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità, documentata come indi- cato al 3° comma, o della necessità di provvedere a conseguenti specifici inter- venti terapeutici.
Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavora- trice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sosti- tuiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanen- za della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può esse- re utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle con- dizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concor- date deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un
periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non con- viventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà esse- re superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stes- so e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indi- cati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condi- zioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produt- tive che non consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei succes- sivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipen- dente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 D.M. 21.7.2000 n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del conge- do per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore conser- va il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’an- zianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
C) Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco del- l’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’inte- ressato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della nor- male attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentar- si dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n. 1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddet- ta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di ser- vizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
D) Le lavoratrici gestanti che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, hanno diritto a permessi retribui- ti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medi- che specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Analogo trattamento compete alle lavoratrici puerpere o in periodi di allattamento sino a 7 mesi dopo il parto.
Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giusti- ficativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
E) In occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto al padre 1 (uno) giorno di permesso retribuito; il lavoratore dovrà presentare idonea documenta- zione a riguardo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B), C), D) e E) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Art. 34 TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI
In attesa della normativa di riferimento, le Parti riconfermano che sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisico del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determi- no una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche in riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opere- ranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 35 (ex 17) Minimi retributivi
I minimi di retribuzione base sono riportati nelle tabelle allegate al presente Contratto, di cui fanno parte integrante.
I minimi di retribuzione base mensile verranno successivamente modificati e fissati nei valori e alle scadenze come alle allegate tabelle.
Al personale con qualifica di Quadro, all’atto del riconoscimento della qua- lifica sarà riconosciuta una indennità di funzione dell’importo di lire 50.000, con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’im- porto predetto.
Art. 36 (ex 18) Tredicesima mensilità
L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorren- za natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla normale retri- buzione percepita dal lavoratore stesso.
Per gli operai lavoranti a cottimo la normale retribuzione dovrà tener conto dell’incidenza dell’utile di cottimo realizzato nel mese precedente.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso del- l’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azien- da. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
I periodi di assenza per malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell’anno, saran- no utilmente computati ai fini della tredicesima mensilità.
Art. 37 (ex 19) Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta normalmente ad ogni fine mese con la spe- cificazione degli elementi costitutivi tenendo presente che per retribuzione base s’intende minimo tabellare più contingenza e per normale retribuzione si intende la normale retribuzione globale di fatto.
In sede di accertamento della retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni da parte degli Enti Previdenziali, l’interpretazione o applicazione delle clausole dei con- tratti o accordi collettivi di qualunque livello non può essere difforme dalla volontà delle parti stipulanti, quale espressa in sede di contratto o di accordo stes- so o di ricognizione avente carattere di interpretazione autentica per la definizio- ne delle relative obbligazioni, modalità o tempi di adempimento.
Nel caso in cui l’azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decor- reranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficia- le di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla correspon- sione della indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione stessa, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro il rilascio, da parte dell’interessato, della quietanza per la somma ricevuta.
Con riferimento ad eventuali consuetudini aziendali, ai lavoratori che ne fac- ciano richiesta verranno accordati acconti proporzionali.
Art. 38 (ex 20) Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indi- cata sulla busta o documento equivalente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde
ogni diritto di reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stes- sa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affin- ché il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla Direzione dell’azien- da al più presto possibile.
Art. 39 (ex 21) Premio di risultato
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 “Disposizioni generali del sistema con- trattuale” del presente contratto che si intende integralmente richiamato in que- sto articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi ai fini della determinazio- ne di un premio di norma annuale che, tenendo conto della competitività azien- dale, sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori concordati tra le parti, rilevanti agli effetti del miglioramento dell’effi- cenza aziendale nonché dei risultati di gestione, correlati all’andamento econo- mico delle aziende.
Nella contrattazione aziendale, le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato nei limiti dello stesso e le RSU dalle XX.XX. territoriali.
L’erogazione del premio, essendo di natura variabile e non definibile a prio- ri, deriverà dal conseguimento o meno degli obiettivi concordati e avverrà in fun- zione dei risultati raggiunti secondo criteri, modalità e procedure di verifica defi- nite dalle parti.
Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dello specifico trattamen- to contributivo previdenziale ove necessario attraverso l’adeguamento delle solu- zioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta.
Per la natura del premio il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29/5/1982 n° 297 non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicom- prensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, stra- ordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione di orario, festività, indennità di preavviso, 13^ mensilità ecc.) ai sensi dell’art.3 della L. 20.07.1996 n.°402.
Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valu- teranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore arti- colazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell’azienda, la reddi- tività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.
Dall’entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova più applicazione la
disciplina di cui all’art. 21 del C.C.N.L. 20.3.1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, manterranno invece le loro carat- teristiche di variabilità fino all’atto dell’istituzione del premio annuale di risulta- to. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negozia- to sul premio di risultato.
39.1 Contrattazione di secondo livello
Fermo restando la validità delle intese e delle prassi in atto negli ambiti ove sia svolta la contrattazione di secondo livello le parti, in virtù dei principi stabi- liti dal presente articolo, convengono sulla definizione di linee guida che possa- no incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento generale e complessivo per l’incremento della competitività aziendale, dell’efficienza, della qualità, della redditività e, in generale, per lo svi- luppo e la crescita economica dell’impresa, in conseguenza dei quali si possano individuare margini idonei per una redistribuzione dei risultati acquisiti nelle sedi aziendali.
Premesse metodologiche
La scelta di adottare le linee guida della contrattazione di secondo livello è rimessa alla volontà delle parti e scopo della stessa è l’erogazione di premi varia- bili per i lavoratori, collegati al raggiungimento degli obiettivi condivisi, così come più sopra specificato.
L’adozione delle linee guida non ha carattere di obbligatorietà per le parti né intende sostituirsi o surrogare il ruolo delle parti contraenti a livello aziendale.
Resta inteso che annualmente le parti in sede territoriale in occasione degli incontri previsti dall’art. 1 “Sistemi di relazioni industriali”, procederanno al monitoraggio dell’attuazione della contrattazione di secondo livello verificando- ne l‘estensione; a tal fine le Associazioni industriali forniranno i dati aggregati per quanto in loro possesso.
Le parti hanno individuato nell’allegato A del presente CCNL:
a) un insieme di “indicatori” rilevanti ai fini del miglioramento della competi- tività aziendale, che possano essere agevolmente utilizzati;
b) Alcune esemplificazioni di metodo di calcolo che potranno essere usate dalle parti.
Vigenza degli accordi di secondo livello
Gli accordi aziendali avranno durata triennale e le parti confermano l’impe- gno al rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali.
39.2 Elemento di garanzia retributiva
A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributi- vo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità.
Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti eco- nomici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione.
Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi del- l’art. 54 del presente CCNL, esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamen- to di fine rapporto.
Art. 40 (ex 22) Aumenti periodici di anzianita’
Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio pre- stato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria:
VII | € 13,43 |
VI | € 11,88 |
V | € 9,81 |
IV | € 9,78 |
III | € 8,26 |
II | € 7,75 |
I | € 7,23 |
Con decorrenza dal 1/1/2009 gli aumenti periodici matureranno secondo i seguenti nuovi valori:
AD3 | 14,77 |
AD2 | 14,77 |
AD1 | 13,92 |
AC5 | 13,07 |
AC4 | 11,92 |
AC3 | 10,79 |
AC2 | 10,79 |
AS4 | 10,79 |
AS3 | 10,22 |
AC1 | 9,66 |
AS2 | 9,66 |
AS1 | 9,09 |
AE4 | 9,09 |
AE3 | 8,80 |
AE2 | 8,53 |
AE1 | 7,95 |
Gli aumenti periodici maturati fino alla data del 31/12/2008, verranno aggiornati ai nuovi valori allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio pres- so l’azienda; per i lavoratori che abbiano già maturato tale anzianità gli aumenti periodici verranno aggiornati a decorrere dal 1/1/2009.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente succes- sivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effet- ti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non faccia- no espresso riferimento alla normale retribuzione.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da preceden- ti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assor- biti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulte- riori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenen-
za fino al raggiungimento del massimo previsto per la nuova categoria ivi com- preso l’importo maturato nelle precedenti categorie. La frazione di biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Dichiarazione a verbale
a) La disciplina dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità come sopra definito ha trovato applicazione con il C.C.N.L. 8.9.1979 (e C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie boschive e forestali). Si richiamano integralmen- te le norme di attuazione dagli stessi previste.
b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del C.C.N.L. 8.9.1979 (e del C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie boschive e forestali) mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti dalla presente disciplina, fino ad un massimo complessivo di 12.
c) La soppressione della disposizione che prevede la decorrenza del periodo utile alla determinazione dell’anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, dopo il compimento del 18mo anno di età, ha effetto dal 20 marzo 1991.
Art. 41 (ex 23) Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro
Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare, in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legisla- tive in materia, in particolare le Leggi n. 903/1977 e n. 125/1991, attività di stu- dio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore dell’occu- pazione femminile e della realizzazione dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. A tale scopo si richiama quanto convenuto nel capitolo “siste- ma delle relazioni industriali”, punto 1.1, tematiche di competenza della commis- sione paritetica nazionale lettera D) - mercato del lavoro, terza linea Ciò al fine di:
1 - seguire l’evoluzione della Legislazione in materia di pari opportunità anche in riferimento al programma di azione della Unione Europea;
2 - esaminare l’andamento dell’occupazione femminile sulla base dei dati qua- litativi e quantitativi disponibili anche in sede di Osservatorio nazionale;
3 - individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non con- sentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro, promuovendo compor- tamenti coerenti con i principi di pari opportunità.
Resta salvo e impregiudicato quanto stabilito dall’art.9 della legge 10.04.1991 trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità del rapporto di cui al comma 1.
Le imprese non soggette all’obbligo previsto al comma 1 del citato art. 9 della legge 10.04.1991 n.125, che occupino oltre 75 addetti predisporranno, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione dell’occupazione maschile e fem- minile da fornire alle RSU in concomitanza con le informazioni di cui al punto 1.2, Sistema di informazioni, paragrafo Livello aziendale o e di gruppo.
Art. 42 (ex 24) Congedo matrimoniale
Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 16 gior- ni consecutivi di calendario con decorrenza della normale retribuzione, dedotto quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore competente.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, né potrà essere considerato come periodo di preavviso.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all’inizio del periodo di congedo.
Art. 43 (ex 25) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo d’interruzione del servizio per gravidanza o puerpe- rio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui alla relativa regola- mentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.
L’assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima mensilità, trattamento di fine rappor- to).
Art. 44 (ex 26) Mense aziendali
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esi- stenti, o le indennità sostitutive finora corrisposte, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.
Art. 45 (ex 27) Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della L. 20 maggio 1970, n. 300 al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, per- messi retribuiti, a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studi compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmen- te riconosciuti.
Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per la frequenza ai corsi di cui sopra, moltiplicando ore 10 annue x 3 e per il numero dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva. I lavoratori che contemporaneamente potranno usufruire di permessi retribuiti non dovranno superare il 3% del totale delle forze occupate; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento dell’attività produttiva. Nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti potrà usufruire dei permessi retribuiti un solo lavoratore.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al primo comma per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribui- to.
Unicamente nel caso di frequenza dei corsi per il recupero della scuola del-
l’obbligo, le ore di permesso retribuito, comprensive delle prove di esame, pro- capite nel triennio sono elevate a 250.
Il rapporto di ore di permesso retribuito con le ore di frequenza di detti corsi è in tal caso elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale di norma un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la dura- ta, l’istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore
relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indica- to sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 46 (ex 28) Formazione professionale – Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti – anche in rela- zione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione – riconoscono concordemente l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazio- ne professionale delle risorse umane a qualsiasi livello.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al persegui- mento dei seguenti obiettivi:
– consentire, in linea di massima, a tutti i lavoratori l’acquisizione di profes- sionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
– cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessi- bilità nell’impiego dei lavoratori;
– rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire
– l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaura- re e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la forma- zione continua .
Il CNPLA, nell’ambito dei rapporti sopra indicati, chiederà a Fondimpresa i dati relativi ai piani di formazione approvati.
È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utiliz- zabili.
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti sti- pulanti definiranno le modalità per l’attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la suddetta attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
Nota a verbale
Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell ‘ambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la for- mazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l’istituto dell’apprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del perio- do di apprendistato e relative conseguenze.
Art. 47 (ex 29) - Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate valgono le norme disciplinari previste nel presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro 4 ore dall’inizio dell’ora- rio di lavoro previsto, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Il lavoratore che senza giustificato motivo sia assente per più di quattro gior- ni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi sarà sogget- to alla specifica normativa sui licenziamenti.
L’assenza, ancorché giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione
Art. 48 (ex 30) Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 Reg. comune al fine di poter esse- re sottoposto all’eventuale controllo fiscale: quanto sopra in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo, secondo le seguenti fasce; ai sensi delle vigenti norme di legge:
– dalle ore 10.00 alle ore 12.00
– dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il lavoratore che, per eventuali o comprovate necessità di assentarsi dal pro- prio domicilio (per visite, prestazioni o accertamenti specialistici) non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Ogni mutamento di domicilio, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore all’Azienda.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente primo comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce ora-
rie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro per i primi 10 giorni e in misura pari alla metà per i giorni successivi e in provvedimenti disciplinari di cui agli articoli relativi del presente C.C.N.L. con le relative gradualità a seconda delle ripetiti- vità delle infrazioni riscontrate.
Art. 49 (ex 31) Malattia insorta durante il periodo di ferie
Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre 1987, n. 616 ed in attesa che specifica norma di legge disciplini la materia, le malattie insorte durante un periodo di ferie ne interrompono il decorso, sempre che abbiano com- portato il ricovero ospedaliero regolarmente certificato.
Art. 50 (ex 32) Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Art. 51 (ex 33) Trattenute per risarcimento danni
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati al lavoratore.
L’importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione del- l’azienda, mediante consultazione della R.S.U. a richiesta dell’interessato, in relazione all’entità del danno subito e sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della normale retribuzione di ogni periodo di paga.
In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del danno, verrà seguita la procedura di cui all’art. 53 della presente parte comune (reclami e controver- sie).
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 52 (ex 34) Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli
attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare lo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato; qualora non lo restituisse in tutto od in parte, l’azienda tratterrà l’importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Qualora il dipendente lavorasse con utensili di sua proprietà l’azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri la cui misura verrà stabilita dalle Organizzazioni territoriali.
L’azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprie- tà del lavoratore e in tal caso non corrisponderà più l’indennità ferri di cui al comma precedente.
Art. 53 (ex 35) Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie indivi- duali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del presente contrat- to, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria verranno sottoposte all’esame delle compe- tenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Art. 54 (ex 36) Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del primo comma dell’articolo 2120 C.C. e della suddetta legge è composta tassativamen- te da:
– minimo contrattuale;
– indennità di contingenza;
– scatti di anzianità;
– aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
– premio di produzione; ex art. 21 C.C.N.L. 23.3/5.6.1991 e precedenti;
– premi e provvigioni;
– maggiorazioni per turni avvicendati;
– 13ma mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmen- te;
– cottimi;
– indennità maneggio denaro;
– indennità di mensa.
Art. 55 (ex 37) Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altre- sì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l’attuazione nell’ordinamento interno di direttive comu- nitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industria- li, e nella tipologia dei contratti di inserimento.
Le parti stipulanti, preso atto che nel settore legno-arredamento si registra un progressivo aumento dei lavoratori extra-comunitari, demandano alle aziende eventuali soluzioni organizzative che consentano di contemperare le esigenze familiari dei singoli con le necessità produttive delle imprese, avendo riguardo alle norme in materia di lavoratori immigrati.
Art. 56 (ex 38) Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Le aziende potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, moti- vata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni
documentate di tossicodipendenza.
Le aziende potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizioni di tos- sicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di con- tratto e di legge, per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il S.S.N. o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni.
Art. 57 (ex 39) Previdenza complementare - ARCO
A valere dal 1.1.2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribu- zione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente ccnl).
Con decorrenza dal 1.1.2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.
Con decorrenza dal 1.1.2013 le aliquote contributive paritetiche a carico del- l’azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30%.
Permessi
I componenti dell’assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.
Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori.
Art. 57 bis Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti concordano sulla costituzione di un sistema per l’erogazione di pre- stazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa.
Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 men- sili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 men- sili per 12 mensilità.
Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia.
Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio pres- so l’Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con