COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXX
Determinazione
Proposta nr. 223 del 25/11/2020 Determinazione nr. 809 del 25/11/2020 Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
OGGETTO: CIG. ZB32F66E82. FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 03 BAGNI CHIMICI DAL 26/11/2020 AL 31/12/2020 A SERVIZIO DI UTENTI ED ESERCENTI ATTIVITÀ MERCATALI DURANTE EMERGENZA PER PANDEMIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
RICHIAMATE le deliberazioni:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;
VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Xxxx XXXXXX, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei sostituti in caso di assenza e/o vacanza del titolare;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato DPCM 3 novembre 2020, che recano, rispettivamente “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” e “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;
VISTA, da ultimo, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con la quale è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 anche nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cosiddetta “zona arancione”);
PRESO ATTO che fra le restrizioni previste per la “Zona arancione” vi è pure quella riguardante la chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7 per i quali risulta consentita la sola attività per asporto fino alle ore 22 e quella di consegna a domicilio senza restrizioni;
RICHIAMATA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 43 /PC del 23/11/2020 a firma del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.” Ed in particolare il punto a.3 che ordina “È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico nelle vicinanze degli esercizi di vendita e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti”;
DATO ATTO che in conseguenza delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza in atto non risultano disponibili al pubblico i servizi igienici presenti nei pubblici esercizi;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 136 del 17/11/2020 recante “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Approvazione del piano per consentire lo svolgimento dei mercati settimanali del giovedì e del sabato.”;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’igiene e il decoro del territorio, mettere a disposizione degli esercenti ed avventori presenti alle attività mercatali di cui sopra e comunque di quanti frequentino ordinariamente il centro cittadino una postazione di servizi igienici a funzionamento chimico composta da n. 02 bagni standard uomo/donna e da n. 01 bagno accessibile a persone diversamente abili con impedita o ridotta capacità motoria, disponibile continuativamente nel periodo dal 26 novembre p.v. al 31 dicembre p.v.;
PRECISATO che, stante l’emergenza in atto, dovrà essere garantita in modo particolare la sanificazione dei servizi secondo le disposizioni vigenti in materia;
ATTESO CHE quanto da installarsi non rientra tra le disponibilità delle dotazioni in carico al Servizio Tecnico e Gestione Territorio;
RILEVATA quindi la necessità di provvedere all’acquisizione delle attrezzature necessarie mediante fornitura in noleggio da parte di ditta specializzata, comprensiva di:
- trasporto e consegna bagni chimici con funzionamento “ad acqua pulita” con igenizzazione wc ad ogni utilizzo, dotati di lavamani e di chiave per chiusura nei tempi di inutilizzo e comprensiva dei materiali di consumo;
- installazione entro il giorno di mercoledì 26/11/2020 presso l’area centrale di Piazza Indipendenza, secondo indicazioni di dettaglio impartite dal personale del Comune, con stazionamento sino tutto il 31/12/2020;
- n. 02 interventi di pulizia settimanali di cui uno al termine di ciascuna attività mercatale del giovedì, comprendenti aspirazione reflui e successivo trasporto e smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio interno ed esterno, reintegro biomassa attiva, asciugatura, sanificazione con prodotti idonei, reintegro materiali di consumo e chiusura del servizio ad operazione eseguita;
- assicurazione inclusa per Responsabilità Civile verso Terzi di adeguato massimale;
- pulizia e spurgo finali e ritiro a nolo ultimato, compreso oneri trasporto e smaltimento a rifiuto dei reflui a norma di legge c/o impianto autorizzato;
ESPERITA preliminare indagine di mercato e rilevato che la spesa stimata per l’acquisizione del servizio in parola risulta inferiore a € 5.000,00.=;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue s.m.i. ed in particolare:
▪ l’art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
▪ l’art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
▪ l’art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
▪ l’art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: “ 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;
VISTO, altresì, l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)” come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l’altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni- quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO che il valore del servizio da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, ai sensi del vigente, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all’acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;
PRESO ATTO che di seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;
RICHIESTO a tal fine per le vie brevi debito preventivo di spesa ai seguenti operatori economici :
▪ XXXXXX S.P.A. Unipersonale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx, 000 – 00000 XXXXXXXX (XX) – C.F./P.IVA 03912150483;
▪ TOI TOI Italia S.r.l. con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxx 0, 00000 XXXXXXXXXXXX (XX) - C.F. 01010760492 / P.I. 06131761006;
PRESO ATTO che alla data attuale non risulta pervenuta alcuna offerta da parte della ditta TOI TOI Italia S.r.l. con sede a LACCHIARELLA (MI);
VISTA l’offerta a prezzi unitari trasmessa dalla società SEBACH S.P.A. di cui sopra con nota email in data 24/11/2020, pervenuta entro i termini, assunta al protocollo n. 0028102 del 25/11/2020 e depositata agli atti dell’Ufficio, dalla quale si rileva il prezzo complessivo di € 2.690,10.= (di cui € 2.205,00.= inclusi oneri per la sicurezza pari al 2%,+ € 485,10.= IVA 22% su imponibile), ritenuta congrua, che presenta i seguenti prezzi:
- noleggio n.02 bagni chimici standard+ n.01 bagno chimico HN per disabili completi di accessori e materiale di consumo richiesti, dal 26/11 p.v. al 31/12/2020, compresa e posizionamento, n. 02 interventi di pulizia settimanali, aspirazione e smaltimento reflui presso depuratori autorizzati, lavaggio e disinfezione interna ed esterna,reintegro biomassa attiva, asciugatura, reintegro materiali di consumo, sourgo finale e ritiro,
assicurazione inclusa (incluso oneri sicurezza in ragione del 2%): € 1.980,00.=
- eventuale n. 01 pulizia extraferiale di n. 03 wc, su richiesta: € 225,00.=
RILEVATO che per l’acquisizione dei servizi più sopra descritti si rende necessaria la spesa complessiva di € 2.690,10.= (di cui € 2.205,00.= inclusi oneri per la sicurezza pari al 2%,+ € 485,10.= IVA 22% su imponibile), inclusi oneri per la sicurezza pari al 2%;
ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare copertura nel Bilancio Comunale di Previsione 2020-2022, in conto competenza, al capitolo di spesa di seguito descritto, che presenta adeguata disponibilità:
Importo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Xxxxxxxx | Xxxxxxxx di rif. |
2.690,10.= | 07011.03.105670000 Spese per noleggio attrezzature per manifestazioni, iniziative, progetti ricreativi diversi con finalità di attrazione turistica. | 2020 |
DATO ATTO che per la natura del servizio l’importo di cui sopra potrà essere soggetto a modifiche sia in aumento che in diminuzione sulla base delle effettive esigenze verificatesi nel periodo;
ACCERTATA preventivamente con esito positivo la regolarità contributiva della società di cui sopra;
RITENUTO, per quanto sopra di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla società più sopra individuata;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell’utilità ricevuta;
RITENUTO di provvedere in merito.
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT- ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
DETERMINA
1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla società SEBACH S.P.A. Unipersonale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx, 000 – 00000 XXXXXXXX (XX) – C.F./P.IVA 03912150483 - la Fornitura in noleggio di n. 03 bagni chimici dal 26/11/2020 al 31/12/2020 a servizio di utenti ed esercenti attività mercatali e frequentatori centro cittadino durante emergenza per pandemia da covid-19, approvando il preventivo di spesa a prezzi unitari in data 24/11/2020;
2. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa corrente di cui trattasi è il seguente: fondi propri anno corrente;
3. DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa relativa al servizio di cui sopra per gli importi e con le modalità indicate nella seguente tabella:
Importo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Xxxxxxxx | Xxxxxxxx di rif. |
2.690,10.= | 07011.03.105670000 Spese per noleggio attrezzature per manifestazioni, iniziative, progetti ricreativi diversi con finalità di attrazione turistica. | 2020 |
Soggetto / Sede legale: | SEBACH S.P.A. Unipersonale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx, 000 – 00000 XXXXXXXX (XX) |
Codice fisc. /P.I.: | C.F./P.IVA 03912150483 |
CIG: | ZB32F66E82 |
4. DI DARE ATTO che per la natura del servizio l’importo di cui sopra potrà essere soggetto a modifiche sia in aumento che in diminuzione sulla base delle effettive esigenze verificatesi nel periodo;
5. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno;
6. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al X.Xxx. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 105670000 | ||||
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) Anno Importo (€.) | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) Anno Importo (€.) | |||
1 | 2020 | 2.690,10.= | 2020 | 2.690,10.= |
TOTALE: | 2.690,10.= | TOTALE: | 2.690,10.= |
7. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
8. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente.
9. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
10.DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11.DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
12.DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
13.DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
14.DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
15.DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013,
n. 5.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 25/11/2020
Il Responsabile del Settore
- Xxxx Xxxxxx -