BOZZA DEL 27-3-2008 ALLEGATO C)
BOZZA DEL 27-3-2008 ALLEGATO C)
/tmp/libreoffice_files_conversion/1XmkoaKWl18.doc Prot. Gen.le N._________
CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN CARPI, XXX X.XXXXX X.00/x, XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX, COSTITUITI DA UNA PALESTRA E DA SERVIZI-SPOGLIATOIO.
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L'anno duemilaotto (2008) e questo giorno ____________________ ( ___ ) del mese di _____________
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Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge fra le parti:
-IL SEMINARIO VESCOVILE DI CARPI "Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx" (C.F.81000810366), di seguito denominato Locatore, rappresentato da Regattieri Mons. Dugles, nato a Vallalta di Concordia (MO) il 5.10.1949, residente a Carpi, in xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x.00, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, agente non in proprio ma nella veste di legale rappresentante del seminario medesimo.
-IL COMUNE DI CARPI (d’ora innanzi indicato, per brevità, come Locatario o Conduttore) rappresentato dal dr. XXXXXXXX XXXXXXX nato a Modena il 6 giugno 1959, Dirigente Responsabile del Settore A3 del Comune di Carpi con sede in Carpi, Via Peruzzi, 2 (C.F. 00184280360), ivi domiciliato per la carica, agente non in proprio ma nella sua veste di Legale Rappresentante, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107 comma III° D. Lgs 18-8-2000 n° 267, art. 48 comma 3° dello Statuto Comunale ed art. 48 comma I° del Regolamento per la disciplina dei Contratti;
Premesso
1 - che il Seminario Vescovile di Carpi è proprietario di un’unità immobiliare posta in Xxxxx (XX), xxx X. Xxxxx, ad uso palestra e servizi, di complessivi mq. _______ di superficie utile (lordi mq.______) il tutto distinto sulla mappa catastale ed attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Carpi al foglio 117, mappale 154 Sub 5, categoria C4, consistenza mq. 166 catastali, rendita 685,86;
2 - che parte dell’unità immobiliare in parola (netti mq. ___) è locato da anni al Comune di Carpi per uso palestra e servizi-spogliatoi (ultimo rinnovo avvenuto con contratto registrato a Carpi il 2-8-2004 al n° 100197 serie III -pacco 16175, per il periodo dall1-8-2004 al 31-7-2008, al canone annuo iniziale di euro 12.500,00);
3 - che è interesse delle parti stipulare un nuovo contratto per un’ulteriore periodo di 6 anni;
4 – che dal verbale redatto dal tecnico comunale richiamato al successivo patto 4.1, risulta lo stato di consistenza e manutentivo attuale della palestra assunta in locazione dal Comune di Carpi;
5 - che con delibera di Giunta Comunale n° ___ del _________, esecutiva il __________ è stata approvata la stipula del presente atto al canone annuo iniziale di euro ______________ rimandando a successiva determinazione dirigenziale l’impegno del relativo importo;
6 - che con determinazione del Dirigente Settore A3 n° ___ del ___________, esecutiva il ______, è stata impegnata (impegno n° __________) la spesa del canone annuo iniziale di euro 13.500,00;
Ciò premesso
e ritenuto parte integrale e sostanziale del contratto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
- Il Locatore dichiara di concedere in locazione al Conduttore, che a tale titolo accetta, la Porzione Immobiliare composta da un locale destinato a palestra e da un locale destinato a servizi e spogliatoi, entrambi posti al piano terra dell’immobile di Xxx X. Xxxxx 00/x, aventi una superficie complessiva netta di mq. ___, identificati con colorazione gialla nella planimetria in allegato A);
PATTI E CONDIZIONI
1) DURATA
1.1 - La durata della locazione, è stabilita in sei (6) anni con decorrenza dal 1-8-2008 e scadenza il 31-7-2014.
1.2 – Dopo tale scadenza il contratto si rinnova automaticamente per ugual periodo se non sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. Il Locatore può esercitare alla prima scadenza contrattuale la facoltà di diniego della rinnovazione esclusivamente per i motivi previsti dall’art. 29 L. 392/78; tale volontà deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza.
1.3 - Il Conduttore può in ogni momento recedere dal contratto con preavviso di almeno 12 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
2) CANONE DI LOCAZIONE
2.1 - Il canone annuo iniziale di locazione per la porzione immobiliare oggetto del contratto è pattuito in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento)/00 complessivi, da pagarsi in due rate semestrali anticipate da corrispondersi entro i primi dieci giorni del semestre di competenza.
2.2 - A partire dall’inizio del 2° anno di locazione il canone sarà aggiornato annualmente in ragione del 75% delle variazioni Istat verificatesi nell’anno precedente, e così di anno in anno (art. 9 sexies D.L. 7-2-1985 n° 12 convertito con legge 5-4-1985 N° 118);
2.3 - Il pagamento del canone e degli oneri accessori dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Seminario Vescovile sul conto corrente dallo stesso indicato (B.P.E.R. filiale di Carpi Iban: IT-92-5-05387-23300, conto n° 12514).
3) SPESE
3.1 - Dalla locazione restano escluse le spese per acqua, luce, forza motrice, riscaldamento, ecc. sempre a carico del Conduttore. Il Proprietario si attiverà per adeguare gli impianti di cui alle suddette forniture, a propria cura e spese, al fine di consentire, qualora possibile, l’intestazione delle utenze inerenti la porzione oggetto di locazione in capo al Comune locatario. Fino al momento della voltura in capo al Comune delle suddette utenze, il proprietario pagherà le spese delle citate forniture e ne richiederà il rimborso per la quota parte inerente la porzione immobiliare oggetto di locazione, calcolata dal tecnico comunale nel verbale di cui al punto 4.1.
3.2 - Sono interamente a carico del Conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, mentre sono a carico della Proprietà quelle inerenti al funzionamento e alla manutenzione straordinaria degli impianti, allo spurgo dei pozzi e delle latrine, nonché alle forniture di altri eventuali servizi comuni.
4) STATO DEI LOCALI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
4.1 – A seguito di apposito sopralluogo congiunto si è sottoscritto tra le Parti apposito verbale di consistenza in data __________ Prot. Gen.le n° _________, da cui si evince che lo stato manutentivo dei locali locati e relativi impianti;
4.2 - Il Conduttore dichiara di aver trovato l’immobile idoneo all’uso cui è destinato e si impegna a restituirlo, alla fine della locazione, nel medesimo stato (descritto nel verbale indicato al punto 4.1), salvo il normale deperimento d’uso.
4.3 - Il Conduttore è autorizzato ad eseguire a propria cura e spese eventuali opere di manutenzione e di adeguamento che si rendessero necessarie per l’uso a cui i locali sono adibiti;
4.4 - Il Locatore autorizza fin d’ora il Locatario ad eseguire le suddette opere, che potranno essere rimosse dal Conduttore a fine locazione, ovvero ritenute dal proprietario senza oneri, d’intesa tra le parti.
4.5 - Sono a carico del Conduttore le spese per eventuali modificazioni degli impianti della porzione Immobiliare locata che durante il corso della locazione o dei suoi rinnovi fossero imposte da future normative nazionali o locali per il mantenimento dell’attività svolta dal Conduttore.
4.6 - Sono a carico del Conduttore tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria dei locali locati e relative alla conservazione dell’efficienza della porzione immobiliare e degli impianti.
5) MODIFICHE, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI
5.1 - Il Conduttore non potrà modificare lo stato della porzione immobiliare locata, fatta eccezione per modifiche non strutturali, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
5.2 - Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, si precisa che il Conduttore prima di eseguire qualsiasi lavoro, sarà tenuto a chiedere ed ottenere i permessi da parte delle competenti autorità, a propria cura e spese, ove la natura della opere da eseguire richieda l’ottenimento di tali permessi. Per quanto attiene la disciplina dei miglioramenti e delle addizioni al termine della locazione le parti fanno rinvio alle norme di cui agli artt.1592-1593 c.c., volendosi tuttavia fin da ora convenire che non saranno considerate in ogni caso quale miglioramento o addizioni i completamenti della porzione immobiliare quali, a titolo puramente esemplificativo, la copertura di pavimenti o istallazione di corpi illuminanti, attuate dal Conduttore ai sensi del primo capoverso.
6) CUSTODIA E RESPONSABILITA’
6.1 - Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare dalla data di consegna. Il Conduttore è direttamente responsabile nei confronti del Locatore e terrà indenne e manlevato quest’ultimo, i suoi dipendenti o aventi causa, da ogni danno che possa derivare dal comportamento doloso e colposo, attivo ed omissivo, del Conduttore o dei soggetti da esso autorizzati ad utilizzare l’immobile.
6.2 - Il Conduttore si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi danno derivante da uso improprio del gas, dell’elettricità, dell’acqua, tranne nell’ipotesi in cui tali danni dovessero derivare da difetto di realizzazione degli impianti.
7) ACCESSO ALL’IMMOBILE
7.1 - Il Locatore potrà accedere alla porzione immobiliare direttamente o tramite i propri incaricati, dando un preavviso al Conduttore di almeno 48 ore, o 24 ore in caso di emergenza, e si impegna a fare del suo meglio al fine di evitare interferenze con l’attività svolta dal Conduttore. Il Locatore si impegna a tenere indenne e manlevato il Conduttore per qualsiasi danno causato dalla stessa a seguito dell’accesso all’immobile.
8) SUBLOCAZIONE DEI LOCALI E CESSIONE DEL CONTRATTO
8.1 - Il Conduttore non potrà sublocare, anche a titolo gratuito, in tutto o in parte i locali concessi in locazione, né cedere a terzi il contratto. Potrà tuttavia far utilizzare l’immobile a soggetti che riterrà idonei ad utilizzare la palestra per finalità sportive;
9) RICONSEGNA
9.1 - Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1) in tema di durata del contratto, si conviene che alla scadenza del contratto la porzione immobiliare dovrà essere riconsegnata al Locatore libera da persone e cose, non ritinteggiata e in normale stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento d’uso.
9.2 - Per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel riconsegnare, il Conduttore sarà obbligato a corrispondere mensilmente al Locatore, entro il terzo giorno di ciascun mese, ai sensi dell’art. 1591 c.c. una somma pari all’ultimo canone mensile corrisposto, maggiorata del 25% (venticinque per cento) a totale completo risarcimento e fatto comunque salvo il diritto del Locatore di agire giudizialmente per il rilascio.
10) ASSICURAZIONI
10.1 - L’Assicurazione contro i danni dell’incendio contro rischi da incendio scoppio e atti vandalici nonchè responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare locata, sarà stipulata a cura e spese del Locatore, mentre l’assicurazione contro danni dell’incendio e responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e conseguente all’attività svolta, dovrà essere stipulata a cura e spese del Conduttore, con massimali adeguati e con clausola di rinuncia alla rivalsa verso il Locatore.
11) NORMATIVA APPLICABILE – ELEZIONI DOMICILIO
11.1 - Per quanto espressamente qui non contemplato valgono le norme dettate in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.
11.2 - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore dichiara di eleggere il domicilio presso la Sede Municipale posta in Xxxxx X.Xxx, 00.
12) REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
12.1 - Le spese del presente contratto, delle sue eventuali rinnovazioni, registrazione, tasse, sopratasse di bollo, spese di esazione e quietanza e consequenziali verranno ripartite in parti uguali e solidamente tra i due contraenti. Il Locatore assume l’obbligo di provvedere materialmente alle operazioni di registrazione del presente contratto ed alle denuncie delle sue eventuali rinnovazioni, integrazioni o aggiornamenti, compresi i versamenti annuali al competente Ufficio delle Entrate, con l’obbligo di fornire senza ritardo e a semplice richiesta al Conduttore copia delle documentazioni rilasciategli; il Conduttore provvederà al rimborso della metà delle spese di registro.
12.2 – Il sig. Regattieri Mons. Dugles dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la P.A. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal certificato del casellario giudiziale N°1106/2008/R in data 21-3-2008, agli atti del Settore A3 – Servizio Amministrazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Carpi.
12.3 - Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi del punto 2, dell'Art. 5, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, N. 131.
13) FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, le parti convengono la competenza territoriale del Foro di Modena.
Il presente atto, redatto in 3 originali, è sottoscritto dalle parti in ciascun foglio e in calce all’atto.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI CARPI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
(Xxxxxxxx Xxxxxxx)
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p. SEMINARIO VESCOVILE DI CARPI "Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx"
IL RETTORE
(Regattieri Mons. Dugles)
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