Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Salute degli animali
Promemoria: attività veterinaria indipendente transfrontaliera
I. Basi legali
a. Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE (ALC; RS 0.142.112.681)
b. Convenzione tra la Svizzera e la Germania (RS 0.811.119.136)
c. Convenzione tra la Svizzera e la Francia (RS 0.811.119.349)
d. Convenzione tra la Svizzera e la Principato del Liechtenstein (RS 0.811.119.514)
e. Convenzione tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.811.119.454.1)
f. Convenzione tra la Svizzera e la Austria (RS 0.811.119.163)
II. Attività transfrontaliera di durata non superiore a 90 giorni secondo l’Accordo sulla libera circolazione
Sulla base dell’ALC1, i cittadini dei Paesi UE/AELS che sono autorizzati all’esercizio della profes- sione veterinaria in un Paese UE/AELS possono esercitare la loro professione in Svizzera per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro per anno civile, attenendosi alle seguenti disposizioni:
1. Prescrizioni concernenti l’esercizio della professione
I veterinari provenienti dall’estero devono essere iscritti nel registro delle professioni mediche (art. 33a cpv. 1 lett. a LPMed2). Per la verifica delle qualifiche professionali, prima di avviare l’attività prevista è necessario presentare una dichiarazione (tramite il sistema online) alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che a sua volta la inoltra alla Commis- sione delle professioni mediche (MEBEKO) (art. 35 LPMed in combinato disposto con gli art. 1 cpv. 2, art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 LPDS3 e l’art. 4 OPMed4). Se la MEBEKO ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione all’autorità competente per l’esercizio della professione (di norma il Servizio veterinario cantonale) (art. 3 cpv. 2 LDPS), che successivamente provvede all’iscrizione nel registro (art. 35 cpv. 1 ultima frase LPMed). L’attività può essere avviata non ap- pena il Servizio veterinario cantonale competente ha comunicato al veterinario che nulla osta alla prestazione di servizi (art. 5 cpv. 1 lett. a LDPS).
2. Prescrizioni del diritto sugli stranieri
Le attività lavorative nel lasso di tempo summenzionato devono essere notificate anche tramite la procedura di notifica online della Confederazione, se superano la durata complessiva di otto giorni in un anno civile. La notifica deve essere inoltrata al più tardi otto giorni (incluse le domeniche e i giorni festivi) prima dell’inizio del lavoro (art. 6 cpv. 3 LDist5 e art. 9 cpv. 1bis OLCP6). In casi urgenti il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist7). Un caso urgente contemplato nelle istruzioni e nei commenti all’OLCP è per esempio la necessità di svolgere attività indispensabili e improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza degli animali.
3. Utilizzo e dispensazione di medicamenti veterinari
Vanno rispettate le disposizioni del diritto svizzero, in particolare le disposizioni dell’OMVet8.
• Animali da compagnia: i veterinari che esercitano la loro attività in Svizzera in virtù dell’Accordo di libera circolazione possono utilizzare e dispensare medicamenti veterinari per il trattamento successivo della malattia o della ferita a condizione che tali medicamenti siano omologati in Svizzera o nel Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
0 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX; RS 0.142.112.681)
2 Legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11)
3 Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01)
4 Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0)
5 Legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20)
6 Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203)
7 Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201)
8 Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27)
Aggiornato, ottobre 2022
462/2013/16474 \ COO.2101.102.6.971855 \ 000.00.02
• Animali da reddito: i veterinari che esercitano la loro attività in Svizzera in virtù dell’Accordo di libera circolazione possono utilizzare medicamenti veterinari in occasione di una visita dell’ef- fettivo e dispensarli per i trattamenti successivi della malattia o ferita9 a condizione che tali medicamenti siano omologati in Svizzera o nel Paese di provenienza del veterinario. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti (cfr. art. 10 OMVet) per gli animali da reddito è ammessa anche la dispensazione di medicamenti veterinari per la scorta (incl. trattamenti successivi sul lungo termine). In questo caso i medicamenti veterinari dispensati devono essere omologati in Sviz- zera10, altrimenti si applicano le condizioni per l’importazione di medicamenti veterinari11, com- preso l’obbligo di notifica.
Nel caso degli equidi è determinante lo stato (animale da compagnia / animale da reddito) riportato nella banca dati sul traffico di animali.
III. Attività transfrontaliera di durata non superiore a 90 giorni secondo le convenzioni con i Paesi confinanti
In virtù delle convenzioni elencate al punto I, i cittadini dei Paesi confinanti con la Svizzera che detengono un diploma di veterinario possono esercitare la loro professione nella zona di confine della Svizzera (e viceversa). Nel quadro di tali accordi, ai veterinari è concesso lavorare solo in prossimità del confine. Nella convenzione con la Francia sono riportati esplicitamente i Comuni in cui è possibile praticare l’attività professionale transfrontaliera. Se l’esercizio della professione av- viene per un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, vigono le prescrizioni concernenti l’esercizio della professione e quelle in materia di diritto degli stranieri. Per l’utilizzo e la dispensa- zione dei medicamenti veterinari si applica il punto IV numero 3.
IV. Attività transfrontaliera di durata superiore a 90 giorni secondo le convenzioni con i Paesi confinanti
In virtù delle convenzioni elencate al punto I, i cittadini dei Paesi confinanti con la Svizzera che detengono un diploma di veterinario possono esercitare la loro professione nella zona di confine della Svizzera (e viceversa). Nel quadro di tali accordi, ai veterinari è concesso lavorare solo in prossimità del confine. Nella convenzione con la Francia sono riportati esplicitamente i Comuni in cui è possibile praticare l’attività professionale transfrontaliera. Se l’esercizio della professione av- viene per un periodo superiore a 90 giorni per anno civile, si applicano le seguenti disposizioni:
1. Prescrizioni concernenti l’esercizio della professione
È necessaria un’autorizzazione dell’autorità (di regola il Servizio veterinario) del Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività professionale veterinaria (art. 34 cpv. 1 LPMed). I diplomi esteri de- vono essere precedentemente sottoposti alla MEBEKO per ottenerne il riconoscimento. Per il rila- scio dell’autorizzazione, inoltre, il richiedente deve essere degno di fiducia e offrire la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione (art. 36 LPMed).
2. Prescrizioni del diritto sugli stranieri
È necessaria un’autorizzazione cantonale, cui il richiedente ha diritto sulla base delle convenzioni stipulate con la Svizzera. I cittadini dei Paesi confinanti con la Svizzera che detengono un diploma di veterinario devono pertanto annunciarsi presso l’autorità cantonale competente e fare richiesta di un’autorizzazione secondo il diritto sugli stranieri o di una garanzia che stabilisca il loro diritto.
3. Utilizzo e dispensazione di medicamenti veterinari
Per l’utilizzo e la dispensazione di medicamenti veterinari si applicano sia le disposizioni delle con- venzioni internazionali di cui al punto I sia quelle del diritto svizzero, in particolare le disposizioni dell’OMVet8.
• Animali da compagnia: i veterinari che esercitano la loro attività in Svizzera in virtù delle con- venzioni elencate al punto I possono utilizzare e dispensare medicamenti veterinari per il trat- tamento successivo della malattia o la ferita a condizione che le convenzioni non escludano
9 Dispensazione per l’immediato proseguimento del trattamento nell’ambito della terapia di una malattia ben definita negli ani- mali concretamente trattati. La durata del trattamento non deve superare 10 giorni.
10 Per la dispensazione di medicamenti veterinari svizzeri è necessaria un’autorizzazione per il commercio al dettaglio. I Cantoni regolamentano le condizioni e la procedura per il suo rilascio (art. 30 della legge sugli agenti terapeutici [RS 812.21]). A questo proposito non esistono disposizioni a livello federale.
11 Art. 7–7e OMVet
questa possibilità12 e che tali medicamenti veterinari siano omologati in Svizzera o nel Paese di provenienza del veterinario.
• Animali da reddito: i veterinari che esercitano la loro attività in Svizzera in virtù delle conven- zioni elencate al punto I possono utilizzare medicamenti veterinari in occasione di una visita dell’effettivo e dispensarli per i trattamenti successivi della malattia o ferita9, a condizione che le convenzioni non escludano questa possibilità11 e che tali medicamenti veterinari siano omo- logati in Svizzera o nel Paese di provenienza del veterinario. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti (cfr. art. 10 OMVet) e le convenzioni non lo escludono11, per gli animali da reddito è permessa anche la dispensazione di medicamenti veterinari per la scorta (incl. trattamenti suc- cessivi sul lungo termine). In questo caso possono essere dispensati medicamenti veterinari omologati in Svizzera10, altrimenti si applicano le condizioni per l’importazione di medicamenti veterinari11, compreso l’obbligo di notifica.
Nel caso degli equidi è determinante lo stato (animale da compagnia / animale da reddito) riportato nella banca dati sul traffico di animali.
V. Notifica dell’uso di antibiotici
I veterinari provenienti dall’estero che sono attivi in Svizzera sulla base dell’ALC o delle convenzioni internazionali di cui al punto I devono notificare l’uso di antibiotici al sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) come prescritto dall’articolo 4 dell’O-SIAMV12. Per accedere al SI AMV i veterinari dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
VI. Obbligo di pagare l’imposta sul valore aggiunto
I veterinari esteri sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto in Svizzera se realizzano tramite la loro attività sul territorio svizzero e nel loro Paese di origine una cifra d’affari pari o superiore a 100 000 franchi annui (art. 10 cpv. 2 lett. a della legge sull’IVA13 e contrario). Attualmente le loro prestazioni sono imponibili all’aliquota ridotta del 2,5% per il trattamento del bestiame, del pollame, del pesce e di tutti gli altri animali destinati al consumo umano (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 3 LIVA). Le prestazioni relative al trattamento di altri animali (ad es. cani, gatti, rettili, uccelli o pesci ornamen- tali) sono imponibili all’aliquota ordinaria attuale del 7,7% (art. 25 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 2 lett. a n. 3 LIVA e contrario). La dispensazione di medicamenti veterinari è imponibile all’aliquota ridotta se avviene autonomamente, ossia se riguarda esclusivamente la dispensazione di Mvet pronti per l’uso per la somministrazione autonoma (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 8 LIVA). Se avviene nel corso del trattamento di un animale, è imponibile all’aliquota applicabile all’animale in questione (art. 19 cpv. 4 LIVA).
L’imposta sul valore aggiunto viene riscossa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 65 cpv. 1 LIVA). L’iscrizione e il rendiconto possono essere effettuati online.
12 Le convenzioni con Germania e Italia prevedono la somministrazione di medicamenti solo in caso di imminente pericolo di vita.
12 Ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV; RS 812.214.4)
13 Legge sullʼIVA, LIVA, RS 641.20
Dipartimento federale dell’interno DFI
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VII. Panoramica
Attività prevista del veterinario | Riconoscimento del diploma in veterinaria | Notifica / autorizzazione all’eser- cizio della professione | Notifica / autorizzazione sulla base del diritto sugli stranieri | Medicamenti veterinari (MVet) | Antibiotici: notifiche al SI AMV |
Esercizio della profes- sione ≤ 90 giorno/anno | Verifica automatica | Notifica alla SEFRI tramite il sistema online Nota bene: esercizio della professione solo dopo la conferma da parte dell’autorità canto- nale (di norma il Servizio ve- terinario) | Notifica alla SEM tramite il sistema online | • Utilizzo e dispensazione9: MVet omologati in Svizzera e MVet omologati nel Paese di prove- nienza • Dispensazione per la scorta solo con conven- zione MVet10. Per la dispensazione per la scorta di MVet omologati nel Paese di provenienza si applicano le stesse condizioni di importazione previste per i veterinari svizzeri11, compreso l’ob- bligo di notifica Legge sugli agenti terapeutici (LATer) Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) | • Sì • Informazioni: Sito web SI AMV Ordinanza SIAMV xxxxx@xxx.xxxxx.xx |
Esercizio della profes- sione nelle zone sviz- zere di confine, > 90 giorni/anno | Autorizzazione dell’autorità cantonale (di norma il Servizio veteri- nario) | Autorizzazione dell’auto- xxxx cantonale della mi- grazione e preposta al mercato del lavoro | • Utilizzo e dispensazione9, 12: MVet omologati in Svizzera e MVet omologati nel Paese di provenienza • Dispensazione per la scorta solo con conven- zione MVet10, 12. Per la dispensazione per la scorta di MVet omologati nel Paese di prove- nienza si applicano le stesse condizioni di impor- tazione 11, compreso l’obbligo di notifica • Informazioni: Legge sugli agenti terapeutici (LATer) Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) | • Sì • Informazioni: Sito web SI AMV Ordinanza SIAMV xxxxx@xxx.xxxxx.xx | |
Esercizio della profes- sione nelle zone sviz- zere non di confine, > 90 giorni/anno | Autorizzazione dell’auto- xxxx cantonale (di norma il Servizio veterinario) | Autorizzazione dell’auto- xxxx cantonale della mi- grazione e preposta al mercato del lavoro | • Utilizzo, dispensazione e dispensazione per la scorta10: solo MVet omologati in Svizzera. Per gli altri Mvet si applicano le condizioni di importa- zione generali11, compreso l’obbligo di notifica • Informazioni: Legge sugli agenti terapeutici (LATer) Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) | • Sì • Informazioni: Sito web SI AMV Ordinanza SIAMV xxxxx@xxx.xxxxx.xx |