Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Emilia Romagna Area Professionale Tecnico-Edilizia
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx Area Professionale Tecnico-Edilizia
Xxx Xxxxxxx 0/0 – 40121 BOLOGNA -
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN VINILE AMIANTO E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO VINILICO AI PIANI SECONDO, TERZO, QUARTO E QUINTO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI FORLI’ SITO IN VIALE DELLA LIBERTA’ N. 48 FORLI’ (ART. 43 D.P.R. n.207/2010)
C.I.G.
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LUOGO DEL CANTIERE: DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI FORLI’ VIALE DELLA LIBERTA’ N 48.
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Il giorno , presso la Direzione regionale INPS Xxxxxx Xxxxxxx, convenuti: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx (C.F. 80078750587), rappresentato per la specie dal Direttore Regionale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Xxxxxxxx (CZ) il 31/08/1960, domiciliato per la carica in Bologna, Via Milazzo 4/2,
E
l’Impresa
con sede a
in xxx
, ( ) (X.X ), rappresentata per il presente
atto da , nato a ( ) il giorno
/ / , C.F. in qualità di
,
parti indicate nel contesto del presente contratto più brevemente con le parole INPS e APPALTATORE,
PREMESSO
- che con determinazione del Direttore Centrale Risorse Strumentali n del / /201_ è stato autorizzato l’esperimento di apposita gara a procedura aperta per la rimozione della pavimentazione in sintetico vinilico ai piani secondo, terzo, quarto e quinto della direzione provinciale INPS di Forlì in viale della Libertà n. 48 e ripristino con pavimentazione in vinile senza amianto, comprese lavorazioni complementari;
- che, in esito all’espletamento delle operazioni relative alla gara, con verbale del
/ / è stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria L’APPALTATORE, il quale ha offerto il ribasso percentuale pari a , % sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara;
- che in data / /201_ le opere in oggetto sono stati aggiudicate all’APPALTATORE in via definitiva, con scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 in data 16/3/2011;
- che, decorso il termine dilatorio previsto all’art.11 del D. Lgs.163/2006, sono risultate confermate le dichiarazioni rese dall’appaltatore in sede di offerta.
Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula il seguente
CONTRATTO DI APPALTO ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’INPS concede all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa, di cui al C.I.G. . L’ APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
ART.2 - NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto e che qui di seguito vengono richiamati:
a) il capitolato speciale di appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generale e specialistica;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 131 del codice;
f) il cronoprogramma
Fanno altresì parte del contratto e si intendono qui integralmente richiamate le giustificazioni rese dall’Appaltatore in sede di eventuale valutazione dell’anomalia della propria offerta, e accettate dall’INPS. L’appalto è inoltre regolato dalla lettera di invito, dai suoi allegati nonché dalla Legge in materia di Lavori Pubblici.
ART.3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO.
1. L'importo contrattuale ammonta a €
,
(euro
/ ) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta
presentata, degli oneri per la sicurezza pari ad € , (euro
/ ) non soggetti a ribasso e fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
ART.4 . - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l’APPALTATORE costituisce – ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.163/2006 – cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. rilasciata da in data / /201_ per Euro , . Detta cauzione sarà svincolata, secondo la normativa vigente, dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali dell’APPALTATORE, l’INPS avrà diritto di rivalersi del deposito cauzionale sopra citato.
ART.5 - PAGAMENTI IN ACCONTO
a) Non è dovuta alcuna anticipazione.
b) All’APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dei seguenti stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.):
• Primo SAL al raggiungimento del 25 % dell’importo dei lavori;
• Secondo SAL al raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori;
• Terzo SAL al raggiungimento del 75% dell’importo dei lavori;
• Quarto SAL e stato finale al raggiungimento del 100% dell’importo dei lavori.
c) Gli acconti saranno al netto della trattenuta dello 0,5% per infortuni, che sarà liquidata a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
d) L’APPALTATORE si impegna a fornire, prima di ogni liquidazione dei corrispettivi, idonea documentazione comprovante l’avvenuto e regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, nonché del corrispettivo alle Ditte subappaltatrici, ove presenti.
ART.6 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART.7 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 640 (seicentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale da applicare per ogni giorno di ritardo sull’ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all’art. 145 del D.P.R.207/2010.
ART.8 - COLLAUDO.
1. Il collaudo delle opere di cui al presente contratto avverrà conformemente al titolo X del
D.P.R. n.207/2010, nonché ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006: il relativo certificato dovrà essere emesso entro mesi sei dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’INPS;
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’INPS richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ART.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
E’ prevista la risoluzione del contratto nei casi contemplati dal DLgs. N. 163/2006, dal Regolamento DPR 207/2010 e dal DLgs. 81/2008, con le modalità previste nei relativi articoli che si intendono qui richiamati.
ART.10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. L’APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, l’INPS da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito la ditta dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, avente massimale non inferiore a €.500.000,00.
ART.11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
1. L’APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L’APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del
d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’INPS effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’APPALTATORE per l'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ART.12. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell’INPS e nel rispetto dell'articolo 118 della legge n. 163 del 2006, i lavori che l’APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Legge.
3. L’INPS provvede al pagamento di tali prestazioni come previsto nella lettera di invito.
ART.13. - CONTROVERSIE.
1. Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abilita l’APPALTATORE a sospendere o rallentare i lavori. Qualora dovessero insorgere controversie, si farà luogo alle procedure di cui all’art.240 del D. Lgs 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Bologna.
ART.14. - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145.
ART.15. - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’INPS.
ART.16. - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010.
1. L’APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Forlì della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, l’art. 4 della legge 136 del 2010, ha previsto che, dal 7
settembre 2010, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
La DL dovrà vigilare, altresì, sull’applicazione dell’art. 5 legge citata, che prevede l’integrazione del contenuto della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tale tessera dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 va integrata con l’indicazione del committente. A tal riguardo si specifica che sarà onere dell’Appaltatore conserverà un registro dei documenti di trasporto che dovranno, su semplice richiesta della DL e del Coordinatore della Sicurezza essere esibiti come anche sarà onere e cura dell’appaltatore produrre le tessere di riconoscimento di cui sopra.
Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle parti presso la Direzione Regionale INPS Xxxxxx Xxxxxxx in data / / .