Condizioni di Assicurazione per Contratto Base Motocicli e Ciclomotori
Condizioni di Assicurazione per Contratto Base Motocicli e Ciclomotori
Mod. 186381 04/2021
Condizioni di Assicurazione previste dal Decreto del MiSE n. 54/2020
Società del Gruppo Assicurativo
Contratto Base Motocicli e Ciclomotori
Caro Cliente,
le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano Contratto Base Motocicli e Ciclomotori.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:
• SEZIONE I (Artt. 1 – 9) – Norme relative all’emissione e alla durata della polizza
• SEZIONE II (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
• SEZIONE III (Art. 14) – Norme relative alla gestione dei sinistri
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili
perché contrassegnati con margine arancione e con simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nel box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
• Elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che
richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
• Elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del contraente o dell’assicurato su cui è importante porre l’attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di Contratto Base Motocicli e Ciclomotori è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all’acquisto della polizza.
Grazie per l’interesse dimostrato.
Indice
SEZIONE I
NORME RELATIVE ALL’EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
Art. 1. | CHE TIPO DI POLIZZA È CONTRATTO BASE MOTOCICLI E CICLOMOTORI | Pag. | 1 di 19 |
Art. 2. | QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE | Pag. | 1 di 19 |
Art. 2.1 Quanto dura la polizza Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Art. 2.3 Quando e come si sospendono le coperture | Pag. Pag. Pag. | 1 di 19 1 di 19 1 di 19 | |
Art. 3. | QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE | Pag. | 1 di 19 |
Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto Art. 3.2 Pagamento del premio ed emissione della polizza Art. 3.3 Perfezionamento del contratto | Pag. Pag. Pag. | 1 di 19 1 di 19 2 di 19 | |
Art. 4. | QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA | Pag. | 3 di 19 |
Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della Polizza (Recesso dal contratto) Art. 4.2 Quando e come è possibile risolvere il contratto (Risoluzione del contratto) 4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà del veicolo o deposito in conto vendita - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo | Pag. Pag. | 3 di 19 3 di 19 | |
4.2.2 CASO B: furto, rapina, appropriazione indebita | Pag. | 4 di 19 | |
Art. 5. | QUALI OBBLIGHI CI SONO | Pag. | 4 di 19 |
Art. 5.1 Correttezza delle dichiarazioni Art. 5.2 Aggravamento di Rischio | Pag. Pag. | 4 di 19 5 di 19 | |
Art. 6. | QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA | Pag. | 5 di 19 |
Art. 7. | AREA RISERVATA | Pag. | 6 di 19 |
Art. 8. | VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI | Pag. | 6 di 19 |
Art. 9. | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | Pag. | 6 di 19 |
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO Pag. 7 di 19
Art. 10.1 Responsabilità Civile Auto (RC Auto) Pag. 7 di 19
10.1.1 Formula tariffaria Bonus Malus Pag. 7 di 19
10.1.2 Periodo di Osservazione Pag. 11 di 19
Art. 11 CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 11 di 19
Art. 11.1 Responsabilità Civile Auto (RC Auto) Pag. 11 di 19
Art. 12 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 11 di 19
Art. 12.1 Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto - Rivalsa Pag. 11 di 19
Art. 13 DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 12 di 19
Art. 13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile Pag. 12 di 19
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art.14 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 13 di 19
Art. 14.1 Denuncia e gestione del sinistro Pag. 13 di 19
Art. 14.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni Pag. 13 di 19
14.2.1 Risarcimento dei danni con procedura di Risarcimento Diretto Pag. 13 di 19
14.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria Pag. 14 di 19
14.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all’estero Pag. 14 di 19
14.2.4 Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero Pag. 15 di 19
GLOSSARIO Pag. 16 di 19
Allegato Tabelle Pag. 1 di 4
Informative Privacy Pag. 1 di 5
Che tipo di polizza è Contratto Base Motocicli e Ciclomotori
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione I
sezione I
Riferimento normativo: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020 n. 54 recante la definizione del Contratto Base di assicurazione
obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore
NORME RELATIVE ALL’EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
articolo 1. Che tipo di polizza è Contratto Base Motocicli e Ciclomotori
Contratto Base Motocicli e Ciclomotori è una polizza a copertura della Responsabilità Civile (RC Auto) per i motocicli e ciclomotori a uso privato. Prevede la formula tariffaria Bonus Malus. La garanzia viene prestata nella forma Guida libera, cioè senza alcun vincolo sul conducente, e con valori assicurati pari ai Massimali minimi di legge in vigore al momento della stipula del contratto (6.450.000 euro per i danni fisici e 1.300.000 euro per i danni a cose).
Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo il modello predefinito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
2.1 Quanto dura la polizza
La polizza dura un anno e non si rinnova automaticamente.
La Compagnia invia, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, una comunicazione di scadenza con la possibilità di rinnovo dell’anno successivo.
2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture cominciano all’ora del giorno di decorrenza riportati in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.
Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.
La Compagnia mantiene valide le coperture di polizza anche oltre la scadenza fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.
Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione del Contraente l’Attestato di Rischio, come previsto al successivo articolo 10.1.1.
Posso circolare se è scaduta la mia polizza e non ne ho stipulata un’altra?
Sì, avrai ancora 15 giorni di copertura successivi alla scadenza nel corso dei quali potrai rinnovare la polizza o stipularne una diversa con un’altra Compagnia assicurativa. Si chiama periodo di tolleranza ed è:
• valido solo in Italia
• previsto per legge
• valido anche per i neopatentati
• valido fino alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza.
2.3 Quando e come si sospendono le coperture
La sospensione della polizza non è prevista.
articolo 3. Quando e come è possibile pagare
3.1. Modalità di stipula del contratto
Il contratto può essere stipulato a distanza chiamando il Servizio Clienti della Compagnia al numero 800.124.124. Il Servizio Clienti fornirà tutte le informazioni necessarie per la conclusione del contratto.
Facciamo chiarezza
La polizza è il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione. Fanno parte della polizza anche il Certificato di assicurazione, la Carta verde e le Condizioni di Assicurazione.
3.2 Pagamento del premio ed emissione della polizza
Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione nelle modalità indicate sul sito della Compagnia nell’apposita sezione dedicata al Contratto Base.
Il premio comprende le imposte e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RC Auto.
Quando e come è possibile pagare
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione I
Quali sono le imposte che incidono sul premio
Il premio comprende, oltre all’importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l’età del proprietario, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche del veicolo, anche le imposte e gli oneri di legge.
Per la RC Auto l’imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia per i motocicli può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre, è previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (2,5%) e ogni altro onere previsto per legge.
Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.
3.3 Perfezionamento del contratto
Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza e acquista efficacia con il pagamento del premio.
Contraente, proprietario e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Proprietario del veicolo, il cui nome è scritto sul libretto di circolazione, è la persona a cui risulta intestato l’auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e colui al quale viene assegnata la classe di merito in base alla quale viene calcolato il premio.
L’Assicurato è invece il soggetto protetto dalla polizza. Per la garanzia di Responsabilità Civile RC Auto, è la persona la cui responsabilità è assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo.
L’Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio. Può coincidere o meno con il proprietario del veicolo.
da sapere: i casi per le classi di assegnazione sono riportati nelle
tabelle 2a, 2b, 3 e 4
Per perfezionare il contratto la Compagnia deve prima verificare la correttezza dei dati dell’identità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa dal Contraente. Se l’esito della verifica dei dati è positivo, il Contraente riceve la polizza, il Certificato e la Carta Verde.
Se invece il Contraente non ha inviato o consegnato tutti i documenti necessari, la Compagnia non emette la polizza e il contratto non si conclude.
Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati. Se non rileva errori e/o omissioni, invia alla Compagnia via email altri eventuali documenti richiesti dalla Compagnia.
L’Attestato di Xxxxxxx viene acquisito direttamente in via telematica tramite l’apposita Banca Dati Ania al momento dell’elaborazione del preventivo.
In assenza di continuità assicurativa, se alla stipula del contratto l’Attestato di Xxxxxxx non risulta nella Banca dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l’ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca Dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della polizza.
Cos’è la Banca Dati degli Attestati di Rischio
Dal 1° luglio 2015 l’Attestato di Rischio esiste solo in formato elettronico ed è sempre consultabile online sull’Area Riservata del sito della propria Compagnia. Ciò permette di emettere più velocemente le polizze auto e rendere più trasparenti le procedure. Per acquistare una nuova polizza con un’altra Compagnia non occorre più consegnare
l’Attestato di Rischio in quanto le informazioni in esso contenute possono essere acquisite dalle Compagnie anche online nella Banca Dati Ania.
I nostri clienti possono comunque visualizzare il proprio Attestato di Rischio 30 giorni prima della scadenza della polizza nell’Area Clienti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o richiederne l’invio via email.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla polizza, deve segnalarle immediatamente
e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del premio, a Intesa Sanpaolo
Assicura chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124.
Quando e come è possibile recedere dalla polizza
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione I
Ricevuta la segnalazione:
• la Compagnia emette e invia al Contraente una nuova polizza
• il Contraente deve restituire entro 15 giorni la polizza errata e pagare l’eventuale differenza
di premio.
In alternativa, il Contraente entro 15 giorni può recedere dal contratto inviando alla Compagnia una raccomandata A.R. o una email, anche PEC, a xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
PRA: Pubblico Registro
Automobilistico
sostituzione: si intende il trasferimento di un contratto su un altro veicolo dello stesso
proprietario o di soggetti parificati
articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della polizza (Recesso dal contratto)
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza.
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente entro questo termine deve inviare alla
Compagnia una comunicazione:
• con raccomandata A.R., email o posta elettronica certificata (PEC) a
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o tramite email se uguale a quella indicata
al momento della sottoscrizione del contratto
• in caso di polizza con xxxxxxx, allegare la dichiarazione della Società titolare del vincolo.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
4.2 Quando e come è possibile recedere dalla polizza (Risoluzione del contratto)
La risoluzione del contratto è possibile nei casi di:
A. trasferimento della proprietà o deposito in conto vendita del veicolo assicurato nonché per le ipotesi di distruzione, demolizione, radiazione dal PRA o esportazione definitiva del veicolo all’estero
B. furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.
La perdita di possesso per questi motivi deve essere comprovata dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.
4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà del veicolo o deposito in conto vendita - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo In caso di trasferimento della proprietà del veicolo dopo una vendita o per conto-vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del veicolo all’estero, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia e quindi scegliere tra le diverse soluzioni:
a. sostituzione del contratto su un altro veicolo
b. cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
c. risoluzione del contratto
a. Sostituzione del contratto su un altro veicolo della stessa categoria
Opzione possibile solo se il veicolo è intestato allo stesso proprietario o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e se il veicolo è della stessa categoria.
In questo caso il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente
veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato
definitivamente all’estero e inviare i relativi documenti eventualmente richiesti dalla
Compagnia.
Trasferendo la polizza da un veicolo a un altro viene mantenuta la classe di merito Bonus/ Malus ma può cambiare il premio. Il nuovo premio si calcola in base alle caratteristiche del nuovo veicolo, applicando la tariffa del contratto sostituito. Il Contraente deve versare
l’eventuale conguaglio del premio. Se il nuovo premio è più basso, la Compagnia rimborsa la somma eccedente il premio dovuto.
Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova polizza con Certificato e Carta Verde.
b. cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere la polizza
Quali obblighi ci sono per il contraente
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione I
all’acquirente (di seguito denominato cessionario), comunicandolo immediatamente alla Compagnia che prende atto della cessione ed emette la relativa appendice. La cessione all’acquirente è valida dal momento in cui la Compagnia riceve la documentazione.
La polizza ceduta si estingue alla sua naturale scadenza.
c. risoluzione del contratto
Nel caso in cui non abbia trasferito il contratto su altro veicolo o non lo abbia ceduto, il Contraente può richiedere la risoluzione definitiva del contratto inviando alla Compagnia una comunicazione a xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx tramite pec o tramite email
se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione con:
• richiesta scritta di risoluzione
• eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
- il veicolo è stato venduto o dato in conto-vendita
- il veicolo è stato distrutto o demolito
- il veicolo è stato radiato o esportato definitivamente all’estero
• autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.
Il Contratto non è più valido a partire dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero.
In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato e la Carta Verde.
Radiazione e rottamazione, facciamo chiarezza
La radiazione e la rottamazione di un veicolo sono due processi strettamente collegati tra di loro.
Un veicolo rottamato, infatti, è al tempo stesso anche un veicolo radiato, ma non sempre vale il contrario.
La radiazione di veicolo avviene nel momento in cui viene cancellato definitivamente dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con l’espressione rottamazione di un veicolo s’intende la distruzione dello stesso e la conseguente cancellazione del veicolo dal Registro Automobilistico.
La rottamazione di un veicolo prevede la contestuale cancellazione dello stesso dal PRA. La cancellazione viene effettuata direttamente dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli, che deve provvedere entro 30 giorni dalla consegna del veicolo. Al termine della cancellazione, verrà rilasciato un Certificato di rottamazione.
Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio RC Auto pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
da sapere: per appropriazione indebita si intende impossessarsi di unbene di altri che viene consegnato spontaneamente e
farlo proprio
da sapere: per Autorità competenti si intendono il corpo
di polizia o i carabinieri
4.2.2 Caso B: Furto, rapina, appropriazione indebita
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne
comunicazione alla Compagnia inviando copia della denuncia presentata all’Autorità.
Il contratto non è più valido dalle ore 24 del giorno della denuncia alle Autorità, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il contratto su un altro veicolo.
Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio RC Auto pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La classe di merito presente sulla polizza del veicolo rubato resta valida anche su un eventuale nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario, come indicato nell’articolo 10.1.
articolo 5. Quali obblighi ci sono
5.1 Correttezza delle dichiarazioni
In fase di preventivo il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le modifiche alla polizza.
Dopo il perfezionamento del contratto, il Contraente o, se diverso, il Proprietario, deve
comunicare immediatamente ogni eventuale cambiamento nei dati forniti alla Compagnia.
Dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipula del contratto su dati importanti
per valutare il rischio (ad esempio l’alimentazione del veicolo, età e luogo di residenza del
Proprietario/ Locatario del veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni,
Qual è il foro competente
possono comportare per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all’indennizzo o la
cessazione della assicurazione e anche l’esercizio del diritto di rivalsa totale o parziale da parte
della Compagnia.
5.2 Aggravamento di rischio
Concluso il contratto, qualsiasi cambiamento nei dati forniti deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Compagnia dal Contraente e, se diverso, dal Proprietario
del veicolo.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo, la cessazione dell’assicurazione o l’esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o parziale.
da sapere: è un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati
Organo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il processo di mediazione
articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza
La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.
La Negoziazione assistita
Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.
La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.
Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.
La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori.
Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
• fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
• inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Mediazione
Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione istituito presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale
dell’Assicurato.
Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere inviate a uno dei seguenti riferimenti:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx all’indirizzo email xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
al numero di fax x00 000 000.00.00
Il Foro competente
Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente.
Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.
Area Riservata
Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito internet, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.
L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
articolo 7. Area Riservata
La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’apposita Area Riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi d’accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso. Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.
articolo 8. Verifica della soddisfazione del cliente
Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.
articolo 9. Rinvio alle norme di legge
Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.
Che cosa è assicurato
sezione II
massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza
«Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base RC Auto stabiliti dall’art.128 del Codice
da sapere: per Giudiziale si intende il caso in cui la Controversia si svolge davanti al Giudice competente mentre per Stragiudiziale si intende
il caso in cui la controversia non si svolge davanti ad un Giudice e può concludersi con una transazione tra le parti. In caso di disaccordo le parti possono comunque rivolgersi al Giudice
competente
da sapere: vedi dettagli relativi al Periodo di osservazione nella definizione dell’articolo 10.1.2
da sapere: vedi dettagli alla
tabella 5
da sapere: vedi tabelle 2a, 2b,
3 e 4
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
di verificare quali sono
le esclusioni, gli eventuali
limiti, le franchigie e gli
NON DIMENTICHI
articolo 10. Che cosa è assicurato
scoperti delle coperture
di suo interesse (articoli
11 e 12)
10.1 Responsabilità Civile Auto (RC Auto)
La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a pagare le somme entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge previsti per risarcimento per i danni causati involontariamente a Terzi durante la circolazione dei ciclomotori e motocicli indicati in polizza.
La Compagnia assicura anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in strada pubblica e in qualsiasi area privata eccetto le aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
La polizza è disponibile nella formula tariffaria Bonus/Malus.
Spese legali e gestione delle controversie
La Compagnia assume, ove lo ritenga opportuno, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali questi sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali
o tecnici. Non rimborsa le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
10.1.1 Formula tariffaria Bonus/Malus
Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri con responsabilità nel Periodo di Osservazione.
La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Assicura: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super- Bonus 5 alla classe 18.
La Compagnia mette a disposizione nel proprio sito internet la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU, che sono anche in allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Come si assegna la classe Bonus/Malus della Compagnia
Alla prima sottoscrizione si assegna alla polizza la classe Bonus/Malus della Compagnia determinandola in base a:
• situazione assicurativa del veicolo
• Classe di merito Universale di Assegnazione (Classe CU) riportata nell’Attestato di Rischio della precedente polizza, se presente
• regole previste dalla Tabella 5 di Conversione (per i veicoli già assicurati) tra la classe CU e la classe di Intesa Sanpaolo Assicura.
Se il veicolo è già assicurato e la classe di provenienza e di assegnazione CU indicata nell’Attestato di Rischio è la 1, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata sarà la Superbonus, secondo le annualità di permanenza nella Classe CU 1.
Tabella di conversione (per veicoli già assicurati)
La Compagnia adotta una classificazione Bonus/Malus interna: per stabilire la nuova classe di merito al momento della sottoscrizione è necessario quindi convertire la classe CU indicata sull’Attestato di Rischio nella classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura.
L’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse casistiche assicurative.
Che cosa è assicurato
Quando si conserva la classe di merito maturata Caso 1 – da un veicolo a un altro
Il Contraente può chiedere di mantenere valido il contratto per un nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario (o Locatario se il veicolo è acquistato in leasing) e, di conseguenza, conservare anche la classe di merito maturata nei casi in cui il veicolo sia stato:
• xxxxxx e il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità (furto con denuncia)
• venduto o consegnato in conto vendita
• distrutto
• demolito
• esportato definitivamente
Cos’è il leasing
Il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all’altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.
da sapere: se l’Attestato di Xxxxxxx non è presente la Compagnia estera deve dichiararci la sinistrosità pregressa e gli anni di assicurazione presso la stessa
Caso 2 – trasferimento di proprietà
In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, l’acquirente conserva la classe CU già maturata sul veicolo trasferito.
Caso 3 – veicolo ereditato
In caso di morte del Proprietario del veicolo, gli eredi conviventi con il defunto al momento della morte conservano la classe CU presente sul veicolo.
Caso 4 – nuovo veicolo acquisito dopo il furto del precedente
In caso di furto del veicolo assicurato, se il Proprietario del nuovo veicolo rimane invariato, il Contraente può stipulare un nuovo contratto beneficiando della classe di merito di Bonus/ Malus maturata.
Se il veicolo rubato viene poi ritrovato, si attribuisce la classe CU precedente al furto.
Caso 5 – veicolo intestato a portatore di handicap
La classe CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche ai nuovi veicoli acquistati da coloro che hanno guidato abitualmente il veicolo stesso ma solo se le loro generalità siano registrate sulla Carta di Circolazione.
Caso 6 – veicoli già assicurati all’estero
In questi casi il Contraente deve consegnare una dichiarazione della Compagnia estera utile a individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base degli eventuali sinistri accaduti in precedenza.
Caso 7 - utilizzo classe di merito all’interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)
• acquisto di ulteriori veicoli
Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un’ulteriore auto, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall’Attestato di rischio. Il Proprietario però deve essere una persona fisica.
• veicoli già assicurati
Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni continuativi di copertura più l’anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.
La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5.000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).
Cos’è il bonus di Famiglia e perchè è conveniente
Il bonus di Famiglia è entrato in vigore nel 2019 con la legge 157, modificando l’articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. Permette di sottoscrivere un’assicurazione
su un veicolo usufruendo dell’assegnazione della classe di merito (CU) di maggior favore attribuita a un altro veicolo intestato allo stesso Proprietario o a un suo familiare convivente. Questa opportunità non è automatica: deve essere espressamente richiesta al momento della stipula dell’assicurazione e sarà riportata sulla polizza.
da sapere: il Pagellino della sinistrosità pregressa fotografa il comportamento alla guida
dell’Assicurato
Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura: cosa accade al rinnovo
Che cosa è assicurato
Al momento del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) in base agli eventuali sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione. Concorrono al calcolo del Malus, con conseguente aumento della tariffa:
• i sinistri pagati con Responsabilità Principale
Cos’è la Responsabilità Paritaria e come avviene lo scatto del Malus
Nella Responsabilità Paritaria la responsabilità del sinistro è attribuita in modo paritario a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il grado di responsabilità viene definito dagli uffici competenti delle Compagnie secondo la dinamica del sinistro ed è
stabilito normalmente per i sinistri meno complessi dai parametri (barhème) di responsabilità standard definiti dalla legge.
Il Malus scatta solo quando si ha almeno il 51% di responsabilità: al rinnovo della polizza la Compagnia verifica se vi siano stati incidenti negli ultimi anni disponibili sull’Attestato
di Rischio completo. Nel caso di più sinistri con concorso di colpa le percentuali di responsabilità si sommano, scatta il Malus e aumenta la tariffa RC Auto.
• i sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria se la somma delle percentuali di responsabilità connesse agli incidenti degli ultimi anni disponibili sull’Attestato di Rischio completo è pari o superiore al 51%. I sinistri con Responsabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico sinistro: una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità, percentuale che determina l’aumento del Malus, i sinistri non concorrono più all’evoluzione in Malus.
da sapere: i coefficienti di riduzione sono indicati nella
tabella T
CONSAP: Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici
Evoluzione della Classe CU di assegnazione al rinnovo
Ogni anno la classe di merito subisce variazioni:
• nessun sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
• un sinistro che determina l’attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18° classe
• due o più sinistri che determinano l’attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi.
In caso di evoluzione della classe di merito per assenza di sinistri (Bonus) e negli altri casi previsti, il premio RC Auto usufruirà di una riduzione in percentuale in base alla classe di appartenenza.
Il Rimborso del sinistro in caso di applicazione del Malus
Alla scadenza annuale della polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di Merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di Osservazione.
In caso di sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento.
Se, invece, il sinistro è gestito tramite la Procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx, telefono
x00 00.00.00.00.00 - Fax. 00.00.000.000/547.
CONSAP invierà al Contraente una lettera che indica l’importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla Privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.
Se il sinistro è pagato dopo il Periodo di Osservazione o dopo la scadenza del contratto (i cosiddetti sinistri tardivi) e il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni sulla Compagnia che aveva gestito il sinistro, direttamente da Intesa Sanpaolo Assicura che assicura il veicolo in quel momento. Per i sinistri liquidati con Risarcimento Diretto, la richiesta d’informazioni e di eventuale rimborso va inviata a CONSAP; per gli altri sinistri direttamente a
Che cosa è assicurato
Intesa Sanpaolo Assicura.
Si può scegliere di rimborsare anche in caso di disdetta del contratto: in questo caso viene aggiornato anche l’Attestato di Rischio.
Quando conviene il rimborso per evitare o limitare il Malus: facciamo un esempio
Nel 2018 l’Assicurato ha avuto un sinistro di cui è il principale o l’unico responsabile. Ha una classe di merito 7 e col sistema del Bonus/Malus nel 2019 passerebbe alla classe 9.
Con un costo di 1.000 euro di rimborso del sinistro alla Compagnia avrà l’evoluzione in bonus alla Classe 6.
La valutazione del cliente deve anche tenere presente che il vantaggio del rimborso (non peggiorare la classe) si estende agli anni successivi al primo: se non rimborsa, per tornare alla Classe 6, dovrà aspettare il 2022.
patto di riservato dominio: detto anche “riserva di proprietà” è un contratto con il quale la piena proprietà di un veicolo viene condizionata al pagamento dell’intero prezzo pattuito
Attestato di Rischio
L’Attestato di Rischio comprende queste informazioni:
• la classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l’annualità successiva
• la classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l’annualità successiva calcolata secondo le regole della classe CU
• i sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Responsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità e la tipologia del danno pagato per cose, persone o per entrambi
• i sinistri accaduti fuori dal Periodo di Osservazione (cosiddetti sinistri tardivi)
La consegna dell’Attestato di Xxxxxxx
La Compagnia consegna l’Attestato di Rischio per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, mettendo a disposizione il documento, nell’Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella quale il Contraente trova ciò che riguarda la propria posizione assicurativa.
L’Attestato viene aggiornato in modo automatico attraverso la banca dati comune a tutte le Compagnie.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario, in caso di locazione finanziaria, la Compagnia consegna ’Attestato di Rischio nell’apposita Area Riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La Compagnia include nel Pagellino della sinistrosità pregressa tutti i sinistri pagati anche parzialmente dopo il Periodo di Osservazione (cd. tardivi), anche se il Contraente cambia Compagnia.
L’Attestato di Xxxxxxx non viene rilasciato in caso di:
• polizze di durata inferiore a un anno
• polizze di durata inferiore a un anno perché non è stata pagata una rata di premio
• polizze annullate o chiuse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
• polizze cedute per cambio di proprietà del veicolo assicurato.
Attestato di Rischio internazionale
La Compagnia non rilascia Attestati di Rischio internazionali ma fornisce una dichiarazione in lingua inglese con l’indicazione della sinistrosità pregressa e degli anni di assicurazione presso Intesa Sanpaolo Assicura.
da sapere: in assenza di una polizza attiva, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx rilasciato rimane valido per i 5 anni successivi alla
scadenza della polizza alla quale
si riferisce
La validità dell’Attestato di Rischio
L’Attestato dura 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciato. In caso di stipula del contratto oltre i 15 giorni dalla scadenza di quello precedente, si mantiene la classe se il contraente dichiara che il veicolo non ha circolato dopo i 15 giorni dalla data di scadenza del contratto.
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, distruzione, demolizione, radiazione dal PRA, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del veicolo, l’Attestato di Rischio è valido per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stato rilasciato.
Che cosa non è assicurato
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione II
Nel caso di stipula del contratto usufruendo della cosiddetta agevolazione del Bonus di Famiglia presso la stessa Compagnia o altra, l’Attestato di Xxxxxxx dovrà indicare che la classe di merito è stata determinata con tale agevolazione. L’indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Cos’è l’estratto cronologico Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
L’estratto cronologico del PRA o Certificato Cronologico del veicolo è un documento con valore di certificazione legale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia. Attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali del veicolo: indica, quindi, in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla prima iscrizione del veicolo, ai trasferimenti di proprietà, le ipoteche, i xxxxx amministrativi, ecc.
Per richiedere il documento basta recarsi all’Ufficio Provinciale del PRA. In alternativa è possibile ottenere le stesse informazioni anche online.
10.1.2 Periodo di Osservazione
È il periodo necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base agli eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e presenti sull’Attestato di Rischio.
Prevede due momenti:
• periodo iniziale (in caso di prima sottoscrizione): va dal giorno di decorrenza della polizza fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione
• periodi successivi (in caso di rinnovo): partono dalla fine del precedente periodo di Osservazione e durano 12 mesi.
In caso di sostituzione del contratto su un altro veicolo, non si interrompe il periodo di Osservazione purché:
1. il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio moto).
articolo 11 Che cosa non è assicurato
11.1 Esclusioni Responsabilità Civile Auto (RC Auto)
La copertura di Responsabilità Civile non è valida durante la partecipazione a gare o
competizioni sportive regolarmente indette, alle relative prove ufficiali e alle verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo in aree civili o militari
riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture
12.1 Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e rivalsa
La polizza non opera:
• quando il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, oppure l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
• quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
In tutti questi casi e in quelli ai quali sia applicabile l’Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita l’azione di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al Terzo danneggiato.
Dove valgono le coperture
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione II
Cos’è la rivalsa
È il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti dell’Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno quando l’incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto. In alcuni casi però la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, come nei due casi citati sopra.
riferimento normativo: previste dall’articolo 122 del Codice della Strada, comma 1 e comma 3
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4 -bis , del Codice della strada), la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Rivalsa e trasporto non conforme: esempi
Il trasporto non è conforme alla carta di circolazione quando per esempio non vengono allacciate le cinture di sicurezza da parte dei trasportati o quando il numero dei trasportati è superiore a quello indicato nella carta di circolazione.
articolo 13. Dove valgono le coperture
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’Unione Europea
• Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e Irlanda del Nord
• altri Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.
13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio.
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione Contratto Base Motocicli e Ciclomotori > sezione III
sezione III
da sapere: la Compagnia, una volta verificate che ci siano le condizioni per il pagamento del danno, avvia la procedura per il
risarcimento
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
14.1 Denuncia e gestione del sinistro
In caso di incidente da circolazione il Proprietario o il Conducente devono avvisare Intesa Sanpaolo Assicura entro 3 giorni dall’evento o da quando ne siano venuto a conoscenza, contattando il numero 800.124.124 (dall’estero al n. + 39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00.
Il Contraente inoltre può inviare la segnalazione di un sinistro tramite l’Area Clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Assicura sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Entro lo stesso termine, l’Assicurato deve inviare ad Intesa Sanpaolo Assicura il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato oppure denuncia scritta e firmata indicando tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l’evento come ad esempio data, luogo, ora, targhe dei veicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di
assicurazione di tutti i veicoli, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni dell’incidente.
Tale documentazione può essere anticipata ad uno dei seguenti riferimenti: email: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
atto di transazione: accordo tra Intesa Sanpaolo Assicura ed il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni
da sapere: la procedura di risarcimento diretto è prevista dall’articolo 149 del Codice delle
Assicurazioni Private
fax: 00.00.00.00.00
e successivamente fornita in originale
a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
Dopo l’invio della documentazione, l’Assicurato deve trasmettere alla Compagnia nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti, gli aggiornamenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro denunciato. La Compagnia comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
Se l’Assicurato non presenta la denuncia di sinistro, salvo cause di forza maggiore comprovate o il danneggiato non invia la documentazione o gli atti giudiziari se presenti, Intesa Sanpaolo Assicura ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
Intesa Sanpaolo Assicura paga il danno accertato direttamente al danneggiato dopo avere svolto l’accertamento tecnico e aver ricevuto i giustificativi delle spese sostenute relative all’evento (come ad esempio ricevuta fiscale, fattura).
Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del danneggiato dell’atto di transazione per accettazione. Tale atto di transazione è un accordo tra Intesa Sanpaolo Assicura e il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.
14.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni
14.2.1 Risarcimento dei danni con procedura di Risarcimento Diretto
Nel caso siano presenti i presupposti di applicabilità della Procedura di Risarcimento Diretto Intesa Sanpaolo Assicura liquida direttamente i danni subiti al danneggiato secondo i criteri di legge.
In caso contrario, lo informa sui presupposti di applicazione della procedura ordinaria.
La procedura di Risarcimento Diretto si applica nei seguenti casi:
• incidente causato da un urto che coinvolge solo 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria
• incidente avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• veicoli coinvolti nell’incidente immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
UCI: è l’Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l’Italia che gestisce il risarcimento dei danni causati dalle auto immatricolate all’estero ma che al momento del sinistro si trovano nel confine
italiano
• veicoli assicurati con Compagnie con sede legale in Italia e che hanno aderito alla Convenzione Indennizzo Diretto
• incidente in cui sia stato coinvolto un ciclomotore munito di targa
• incidente in cui il Conducente riporti lesioni di invalidità permanente inferiori o uguali al 9%.
I tempi del risarcimento
In caso di applicazione di Risarcimento Diretto, i tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:
• 30 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell’incidente
• 60 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
• 90 gg per lesioni fisiche.
Tali termini si calcolano da quando Intesa Sanpaolo Assicura ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si sospendono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla data di ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.
14.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria
In tutti i casi in cui Intesa Sanpaolo Assicura accerti che non vi siano le condizioni per l’applicazione del Risarcimento Diretto informa prontamente il danneggiato.
In questo caso il danneggiato, oltre a inviare la denuncia secondo quanto indicato all’articolo 14.1, deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni, con raccomandata A.R., direttamente alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile e al Proprietario del veicolo responsabile dell’incidente.
I tempi del risarcimento
I tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:
• 30 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell’incidente
• 60 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
• 90 gg per lesioni fisiche.
Tali termini si calcolano da quando la Compagnia del soggetto civilmente responsabile ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si
interrompono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla data di ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.
14.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all’estero
Nel caso di evento avvenuto in Italia ma con veicolo estero, il danneggiato deve inviare la denuncia con lettera raccomandata A.R. a:
Ufficio Centrale Italiano (UCI), Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili per capire la dinamica dell’evento:
• la descrizione dell’incidente
• i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - auto, autocarro, marca e modello)
• le persone coinvolte nell’incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero)
• gli estremi della Compagnia del veicolo estero
• i dati dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente, con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d’Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero.
Se l’evento ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui poter ispezionare le cose danneggiate e accertare l’entità del danno.
In base ai dati forniti nella richiesta di risarcimento, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI), assegna la gestione del sinistro al corrispondente nominato dalla Compagnia del veicolo estero e ne informa il danneggiato.
Cos’è la Carta Verde
La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che attesta la copertura assicurativa in caso di circolazione in un paese estero. Viene consegnata a chiunque sottoscriva una polizza RC Auto collegata a un veicolo immatricolato in Italia. I paesi stranieri presso i quali risulta valida la copertura assicurativa RC Auto sono quelli elencati e non barrati sul retro della Carta Verde stessa.
L’esibizione della Carta Verde è obbligatoria per circolare nei paesi elencati sul sito dell’ufficio Centrale Italiano xxx.xxxxx.xx.
Consigliamo comunque di tenerla a bordo perché potrebbe essere richiesta in caso di eventuale sinistro.
14.2.4 Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero
Se l’incidente è avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, per individuare la Compagnia del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dalla Compagnia estera, occorre scrivere a:
CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
fax: +39 06 85.79.62.70 telefono: +39 06 85.79.64.15
Se entro 3 mesi la Compagnia estera o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento dell’Organismo di indennizzo nazionale scrivendo a:
CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.
Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx,
telefono: x00 00.00.00.00.00,
casella di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx fax: 00.00000000 - xxx.xxxxxx.xx.
Una volta che CONSAP ha risposto indicando la Compagnia competente, la procedura da applicare è quella indicata al punto 14.2.3 e il danneggiato deve attendere comunicazione da parte di Ufficio Centrale Italiano (UCI).
Glossario
GLOSSARIO
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Mutamento che aggrava il rischio assicurato secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO:
Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
AREE PRIVATE
Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, e cortili.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla circolazione del veicolo. L’Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
ATTESTATO DI RISCHIO
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all’avente diritto nell’area Riservata del sito internet
www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull’Attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione.
BONUS/MALUS
È la formula tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell’Assicurato nel corso di un periodo predeterminato (Periodo di Osservazione).
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureaux) che:
• Attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione RC Auto nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RC Auto stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU
È un numero che indica la posizione assegnata all’assicurato all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Xxxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, x Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000.
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente il veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario o dal Contraente
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Xxxxxx XXX)
È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Responsabilità Civile.
Glossario
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto e che risiede stabilmente in Italia.
CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CONTRATTO BASE
Il contratto RC Auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, disponibile sul sito internet della Compagnia e sul sito internet dell’IVASS mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132 -bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori , da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le Condizioni di Assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa comincia ad operare. Coincide con le ore 24.00 del giorno in cui il Modulo di adesione è stato sottoscritto, a condizione che sia stato pagato il premio.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
ESCLUSIONI
Ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO/PAGAMENTO
Somma che la Compagnia paga all’Assicurato per il danno subito a seguito di un sinistro.
IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO
È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull’Attestato.
IVASS
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo e, in particolare, sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore.
Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
LIQUIDAZIONE (SINISTRI)
Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l’accertamento dei danni e paga l’eventuale indennizzo.
MASSIMALE
La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
NUOVO PREVENTIVATORE PUBBLICO
Il servizio informativo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l’IVASS e disponibile sul sito dell’IVASS, che consente al consumatore e all’intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motocicli e ciclomotori, l’accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l’osservazione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l’evoluzione della classe di merito.
POLIZZA
Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.
Glossario
PREMIO
È l’importo che il Contraente paga alla Compagnia per acquistare le garanzie che compongono il contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all’Assicurato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria Compagnia.
PROCEDURA ORDINARIA
È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall’Assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
RC Auto o RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA
Responsabilità del Conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l’assicurazione obbligatoria per legge, la Compagnia si sostituisce all’Assicurato nel pagamento di tali danni.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel sinistro.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal contratto.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
SINISTRO
Evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO TARDIVO
È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia RC Auto obbligatoria. In particolare, si considerano Terzi per i soli danni fisici:
a) Il Proprietario dell’autovettura, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a) e gli altri parenti ed affini fino al terzo
grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l’Assicurato sia una società.
Il conducente del veicolo non è considerato terzo.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, l’ente italiano del sistema internazionale per l’emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.
Glossario
VEICOLO
Il ciclomotore e il motoveicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
Le Condizioni di Assicurazione si applicano in particolare ai Ciclomotori e motoveicoli quali definiti dagli artt. 47 e successivi del nuovo Codice della Strada, che siano immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx ad uso privato.
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO
Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia/intermediario e del Contraente attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Allegato tabelle
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Intesa Sanpaolo Assicura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Motoveicoli – Classe di Assegnazione
2a. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione presente sull’Attestato | vedere tabella conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella conversione |
2b. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Provv. Ivass n. 72 | vedere tabella conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella conversione |
3. MOTOVEICOLO NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: si tratta di ulteriore motoveicolo (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o suo famigliare convivente | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Dichiarazione in caso si tratti di veicolo di un famigliare convivente |
Classe CU dell’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato | Vedere tabella di conversione | ||
Sostituisce un altro motoveicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, data in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazione del motoveicolo precedente, in assenza vedere Provv. Ivass n. 72 | Classe presente sull’Attestazione del motoveicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione | Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita |
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: rischio che si assicura per la prima volta | 14 | 14 |
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Motoveicolo già assicurato: utilizzo della classe di merito all’interno dello stesso nucleo familiare | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l’anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario |
Classe CU dell’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato | Vedere tabella Assegnazione | ||
Motoveicolo assicurato all’estero con polizza scaduta da meno 5 anni | Vedere tabella Assegnazione | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato | |
Motoveicolo assicurato all’estero con polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | 18 | |
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | Ultima polizza In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato | |
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da più di 5 anni | 18 | ||
Mancata consegna dell’Attestazione di Rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto | 18 | ||
Motoveicolo assicurato con altra Compagnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla Compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo Attestato di Xxxxxxx |
Tabelle
Tabella 5
Conversione tra la Classe (CU) indicata nell’Attestato di Rischio e la Classe di merito Inter- na di Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Classe Interna Intesa Sanpaolo Assicura |
1 da + anni | S1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
Tabelle
Tabella 6. Evoluzione classi interne
Classe interna di provenienza | Sinistri con Xxxxx | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
SuperBonus 7 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 6 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 5 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 4 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 3 | SuperBonus 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 2 | SuperBonus 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 1 | SuperBonus 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
1 | SuperBonus 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabelle
Tabella T - Tabella Classi di merito
Coefficienti associati alla classe Bonus/Malus di appartenenza
MOTOCICLI | |
BM | Coef |
S7 | 0,768 |
S6 | 0,768 |
S5 | 0,768 |
S4 | 0,786 |
S3 | 0,804 |
S2 | 0,827 |
S1 | 0,845 |
1 | 0,867 |
2 | 0,883 |
3 | 0,901 |
4 | 0,920 |
5 | 0,955 |
6 | 0,990 |
7 | 1,040 |
8 | 1,090 |
9 | 1,155 |
10 | 1,235 |
11 | 1,325 |
12 | 1,430 |
13 | 1,600 |
14 | 1,800 |
15 | 2,020 |
16 | 2,260 |
17 | 2,550 |
18 | 2,750 |
M1 | 2,900 |
M2 | 2,900 |
M3 | 2,900 |
M4 | 2,900 |
M5 | 2,900 |
M6 | 2,900 |
M7 | 2,900 |
M8 | 2,900 |
CICLOMOTORI | |
BM | Coef |
S7 | 0,768 |
S6 | 0,768 |
S5 | 0,768 |
S4 | 0,786 |
S3 | 0,804 |
S2 | 0,827 |
S1 | 0,845 |
1 | 0,867 |
2 | 0,883 |
3 | 0,901 |
4 | 0,920 |
5 | 0,955 |
6 | 0,990 |
7 | 1,040 |
8 | 1,090 |
9 | 1,155 |
10 | 1,235 |
11 | 1,325 |
12 | 1,430 |
13 | 1,600 |
14 | 1,800 |
15 | 2,020 |
16 | 2,260 |
17 | 2,550 |
18 | 2,750 |
M1 | 2,900 |
M2 | 2,900 |
M3 | 2,900 |
M4 | 2,900 |
M5 | 2,900 |
M6 | 2,900 |
M7 | 2,900 |
M8 | 2,900 |
ai sensi dell’art.
13 e 14
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (di
seguito l’”Informativa”)
per soggetti terzi si intendono, ad esempio eventuali
coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione,
imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di
un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci
informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche
i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti
in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione
delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati
Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici
e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per
trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni;
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono
sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando
un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura. com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo
esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o
per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al
contratto
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede
amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per
la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono
il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
ai sensi dell’art. 13
e 14
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (di seguito l’”Informativa”)
– finalità promo- commerciali
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative
al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente
indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore,
ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando
un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura. com o a mezzo posta all’indirizzo
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00
– 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno
effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o
per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante
al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28