CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2002
PER I SEGUENTI CONTRATTI :
• 101 FRUMENTO TENERO
• 102 FRUMENTO DURO NAZIONALE
• 103 GRANOTURCO NAZIONALE
• 104 ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE - CEREALI MINORI
• 105 SORGO NAZIONALE
• 106 MELASSI
• 107 POLPE BARBABIETOLE
• 110 RISI E ROTTURE DI RISO
• 110-BIS RISO LAVORATO PARBOILED
• 121 FARINE DI FRUMENTO TENERO
• 122 SFARINATI DI FRUMENTO DURO
• 129 ERBA MEDICA E SFARINATI
• 131 CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO E DURO
• 132 SEMI DI SOIA
• 133 GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI SECCHI - SEMI DI POMODORO
• 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI
• 136 PANELLI E FARINE SEMI OLEOSI ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE
Premesse
- Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore.
- Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.
- Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.
- Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
- Tutte le comunicazioni previste dalle presenti condizioni generali unificate, dovranno essere effettuate mediante telegramma od altri mezzi rapidi, purchè espressamente concordati tra le parti.
- Per merce sana s'intende merce esente da odori anomali, non riscaldata né fermentata, che non sia contaminata da muffe e/o metaboliti delle stesse oltre le tolleranze di Legge, che non presenti infestazioni in atto di animali vivi. Inoltre, eventuali residui di sostanze chimiche anche conseguenti alle normali pratiche di produzione o conservazione della merce stessa, riscontrabili anche dopo le normali operazioni preliminari di trattamento, devono rientrare nelle tolleranze e nei limiti delle Leggi vigenti in materia.
I PARTE
(QUALITA' - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO - ANALISI)
Art. I - QUALITA'
a) La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute.
d) La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto.
e) La merce deve essere rispondente alle Leggi vigenti in materia, in relazione all'uso espressamente dichiarato in contratto.
Art. II - TOLLERANZE ED ABBUONI
In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'Art. IX - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti dagli specifici Contratti-tipo, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto.
Art. III - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre :
- 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento.
- il giorno successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti "da essiccare".
Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Se la contestazione riguarda il condizionamento della merce, il compratore - nello stesso termine del reclamo - deve convocare il venditore in Arbitrato per Qualità e Condizionamento.
Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo".
Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte
- a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.
Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.
b) Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l'analisi, se non diversamente specificato, al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto quale sede arbitrale - sotto pena di decadenza :
- entro 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.
- limitatamente ai prodotti "da essiccare", i campioni devono essere depositati entro 3 (tre)
giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo Posta.
In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.
I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti ed una copia del certificato d'analisi dovrà essere spedita entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, alla controparte a mezzo raccomandata.
Qualora il venditore intenda avvalersi della "controanalisi", deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi, nei termini suindicati decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte.
La parte che ha richiesto la controanalisi, deve trasmettere il certificato d'analisi alla controparte entro 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata.
In difetto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di controanalisi, la controparte ha la facoltà di richiedere al Laboratorio - che è obbligato a rilasciarlo - copia del certificato stesso.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d'analisi e controanalisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.
II PARTE
(ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. V - QUANTITA'
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà di consegnare il 2% in più o in meno della quantità pattuita. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale.
Art. VI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e regolati come segue :
a) per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto.
Il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
b) Xxx contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s'intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto.
Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce.
Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "franco arrivo".
La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinchè il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici).
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo.
Tuttavia, al venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purchè rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali.
La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.
In caso di vendita con la condizione "ritiro", il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.
In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.
Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:
- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. VII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto :
- a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di "prontissima", "pronta/disponibile" o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni successivi alla data della contrattazione;
- b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione.
L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia pre-esistenti. L'inadempienza di una delle parti, dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.
Art. VIII - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità.
Per le vendite effettuate alla condizione di "franco partenza", è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.
Art. IX - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il compratore ritenga di rifiutare la merce perchè non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione ricorrendo ad Arbitrato irrituale nella sede convenuta nel contratto e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce.
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10% del valore della merce.
In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'Art. IV.
Se le parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonchè delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.
Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.
Art. X - PAGAMENTO
Salvo diversa pattuizione, il pagamento dovrà essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna.
Per "pagamento pronto", s'intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione di "consegna franco valuta", il pagamento s'intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.
Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore :
a) in caso di pagamento pattuito "pronto": uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del compratore, il contratto s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica di 8 (otto) giorni - se non liquidate
- di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica di 8 (otto) giorni - se non liquidate
- di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
Qualsiasi reclamo che il compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto.
Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti.
In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il compratore non abbia provveduto al ritiro, il venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo vigente, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.
Art. XI - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto a' termini del precedente Articolo IX, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.
La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.
Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze di prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà
diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.
Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art. XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.