VERBALE D'INTESA
VERBALE D'INTESA
Addì, 30 aprile 2003 tra
- Federazione Imprese di Servizi (FISE) rappresentata dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile di settore Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente di ASSOAMBIENTE Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dalla Commissione sindacale FISE ASSOAMBIENTE
e
le OOSS nazionali
- FP/CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- FIT/CISL rappresentata da Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx;
- UILTRASPORTI rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx;
- FIADEL/CISAL rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
si è stipulata la presente intesa. 1)
Nell'ambito del rinnovo del CCNL Igiene ambientale 2.8.95 le parti
individuano i compensi forfettari di cui al successivo punto 4) da corrispondere ai lavoratori in forza al 30.4.03.
2)
I lavoratori aventi diritto a percepire i compensi forfettari di cui alle tabelle B, B1, B2 del punto 4) sono individuati al successivo punto 5). Gli importi dei predetti compensi sono determinati secondo i criteri illustrati al punto 3).
3)
Dal compenso forfettario teorico di cui alla seguente tabella A, colonna c), individuato convenzionalmente dalle parti, viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.02 al 30.4.03, la cui misura massima è indicata alla colonna d) nonché, per tutti i livelli, la misura fissa di E 458,64 individuata convenzionalmente con riferimento all'importo derivabile dall'introduzione del buono pasto
dall'1.5.03, secondo 2.8.95: Tabella A | quanto stabilito | dall'Accordo di rinnovo del CCNL |
(a) (b) | (c) | (d) |
livello parametro | compenso forfettario teorico | IVC erogata dall'1.4.02 al 30.4.03 |
1 100,00 | 1.068,66 | -111,26 |
2B 111,11 | 1.187,39 | -123,62 |
2A 123,51 1.319,90 | -137,42 |
3B 124,00 1.325,14 | -137,97 |
3 130,07 1.390,00 | -144,72 |
4B 134,36 1.435,85 | -149,49 |
4 138,57 1.480,84 | -154,18 |
5B 144,86 1.548,06 | -161,18 |
5A 151,29 1.616,78 | -168,33 |
6B 159,15 1.700,77 | -177,08 |
6A 166,84 1.782,95 | -185,65 |
7B 175,36 1.874,00 | -195,11 |
7A 184,41 1.970,72 | -205,18 |
8 204,67 2.187,23 | -227,72 |
4) Nel presupposto di erogazione dell'IVC | nel valore indicato nella colonna |
d) della precedente tabella A), gli | importi dei compensi forfettari |
effettivi spettanti, individuati sulla | base dei criteri di cui al punto |
3), sono corrisposti in 3 soluzioni di identica misura, secondo quanto previsto dalle seguenti tabelle B, B1, B2:
Tabella | B | |
livello | compenso forfettario effettivo da erogare con competenze agosto 2003 | |
1 | 166,25 | |
2B | 201,71 | |
2A | 241,28 | |
3B | 242,84 | |
3A | 262,21 | |
4B | 275,91 | |
4A | 289,34 | |
5B | 309,41 | |
5A | 329,94 | |
6B | 355,02 | |
6A | 379,55 | |
7B | 406,75 | |
7 | 435,63 | |
8 | 500,29 |
Tabella B1
livello compenso forfettario
effettivo da erogare con competenze
dicembre 2003
1 166,25
2B 201,71
2A 241,28
3B 242,84
3A 262,21
4B 275,91
4A 289,34
5B 309,41
5A 329,94
6B 355,02
6A | 379,55 | |
7B | 406,75 | |
7° | 435,63 | |
8 | 500,29 | |
Tabella B2 | ||
livello | compenso forfettario effettivo da erogare con competenze aprile 2004 | |
1 | 166,25 | |
2B | 201,71 | |
2A | 241,28 | |
3B | 242,84 | |
3A | 262,21 | |
4B | 275,91 | |
4A | 289,34 | |
5B | 309,41 | |
5A | 329,94 | |
6B | 355,02 | |
6A | 379,55 | |
7B | 406,75 | |
7A | 435,63 | |
8 | 500,29 | |
5) I compensi | di cui al punto 4) - | i cui importi non sono frazionabili, fatto |
salvo quanto disposto nella successiva Norma transitoria - saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente ad agosto e dicembre 2003 e ad aprile 2004, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 30.4.03, nonché:
- al 31.8.03, per aver diritto al compenso di cui alla tabella B
- al 31.12.03, per aver diritto al compenso di cui alla tabella B1
- al 30.4.04, per aver diritto al compenso di cui alla tabella B2
6)
Al dipendente che, con riferimento alle distinte erogazioni previste dalle tabelle B, B1, B2, non sia in servizio a una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 5) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.
7)
I compensi forfettari di cui al punto 4) non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il TFR. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Norma transitoria. 1)
In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi di cui al punto 5), al lavoratore saranno riconosciuti i compensi forfettari effettivi di cui alle precedenti tabelle B, B1, B2, fermo restando il possesso dei congiunti requisiti temporali richiamati al precedente punto 5).
2)
I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese in ciascuno dei quadrimestri di cui al punto 5).
3)
Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma 2, le frazioni di mese pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.
Dichiarazione finale.
Le parti sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali, affinché la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto disciplinato dal presente Verbale d'intesa, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2.8.95, sia risolta nei termini convenuti con il Verbale medesimo.
FISE FP-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL-CISAL
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 30 aprile 2003 tra
- Federazione Imprese di Servizi (FISE) rappresentata dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile di settore Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente di ASSOAMBIENTE Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dalla Commissione sindacale FISE ASSOAMBIENTE
e
le OOSS Nazionali
- FP/CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- FIT/CISL rappresentata da Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx;
- UILTRASPORTI rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx;
- FIADEL/CISAL rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
si è stipulato il presente verbale di accordo. 1)
A decorrere dall'1.1.03 la contribuzione dovuta al Fondo PREVIAMBIENTE, ai
sensi del punto 9), comma 1, Accordo nazionale 12.1.98 è aumentata dello 0,85% a carico delle imprese e dello 0,20% a carico dei dipendenti.
Pertanto, la misura complessiva della contribuzione dovuta, a decorrere dalla data predetta, è pari all'1,95% a carico delle imprese e all'1,30% a carico dei dipendenti.
2)
Copia del presente verbale di accordo è trasmessa al Fondo PREVIAMBIENTE per gli adempimenti di competenza.
FISE FP-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL-CISAL
Addì, 30 aprile 2003 tra
- Federazione Imprese di Servizi (FISE) rappresentata dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile di settore Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente di ASSOAMBIENTE Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dalla Commissione sindacale FISE ASSOAMBIENTE
e
le OOSS nazionali
- FP/CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- FIT/CISL rappresentata da Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx;
- UILTRASPORTI rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx;
- FIADEL/CISAL rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL Igiene ambientale 2.8.95, ai sensi e per gli effetti del Protocollo 23.7.93.
Premesso che
- il CCNL Igiene ambientale 2.8.95 è scaduto il 31.12.98;
- con l'Accordo nazionale 20.12.99 è stata definita - secondo i criteri del Protocollo 23.7.93 - la soluzione economica valida per il biennio 1999- 2000, 'a latere' del Protocollo d'intesa 20.12.99 FISE/FEDERAMBIENTE stipulato con le OOSS FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL
nell'obiettivo del CCNL unico di settore;
- il CCNL Igiene ambientale 2.8.95 ha continuato ad avere vigenza secondo quanto stabilito al riguardo dai Protocolli d'intesa 20.12.99 e 13.12.00;
- col Protocollo d'intesa 9.4.02 le parti - in relazione alla decisione di
FISE ASSOAMBIENTE di rinunciare alle trattative congiunte con FEDERAMBIENTE per la definizione del CCNL unico del settore - hanno convenuto di avviare le trattative per il rinnovo del CCNL 2.8.95 e di dar corso alla corresponsione della IVC secondo i criteri e le modalità stabilite dal Protocollo 23.7.93;
- con la Circolare n. 226/02 del 14.6.02 FISE ha dato disposizioni alle proprie associate di corrispondere la IVC a decorrere dall'1.4.02;
- col Protocollo d'intesa 11.7.02, che si intende interamente richiamato, le parti, nell'ambito del sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali delineato dal Protocollo 23.7.93, hanno individuato gli elementi contrattuali sulla cui base proseguire le trattative per definire l'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.95
le parti stipulanti
hanno definito e sottoscritto il seguente accordo che rinnova il CCNL Igiene ambientale 2.8.95 per il quadriennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2006.
PARTE NORMATIVA 1)
I seguenti documenti contrattuali denominati:
(a) sistema di relazioni sindacali e assetti contrattuali (allegato 1)
(b) istituzione della banca delle ore (allegato 2)
(c) sistema di classificazione unica del personale (allegato 3)
di cui ai Verbali d'intesa rispettivamente dell'1.10.02, del 10.10.02, del
5.11.02 costituiscono parti integranti del presente accordo di rinnovo, con le modifiche e integrazioni di seguito contenute.
2)
Con riferimento al documento contrattuale concernente il sistema di classificazione unica (allegato 3), il personale comunque inquadrato nelle posizioni parametrali B) accede alle corrispondenti posizioni parametrali
A) del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 6 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. Il decorso di 6 anni e l'effettiva prestazione s'intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B) nell'ambito del medesimo livello professionale e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A).
3)
Con riferimento al documento contrattuale concernente il sistema di classificazione unica (allegato 3), ai lavoratori cui è attribuita la categoria di Quadro a decorrere dall'1.5.03 è confermata l'attribuzione di un'indennità mensile di funzione pari ad E 77,47. Tale indennità è utile ai soli fini della 13a e 14a mensilità, delle festività, nonché del computo del TFR.
4)
Con riferimento al documento contrattuale concernente il sistema di classificazione unica (allegato 3) e, particolarmente, alla parte finale rubricata "Posizioni parametrali del sistema di classificazione unica" si
precisa quanto segue relativamente ai capoversi 2 e 3:
- il capoverso 2 è completato come segue: "Le posizioni parametrali A) sono attribuite al personale già inquadrato al 30.4.03 rispettivamente nei livelli 2, 3, 4, 5, 6, 7, di cui al CCNL 2.8.95. L'attribuzione predetta
decorre dall' 1.5.03";
- il capoverso 3 è completato come segue: "Le posizioni parametrali B) sono attribuite al personale neo-assunto a partire dall'1.5.03 per svolgere le mansioni previste dai rispettivi livelli professionali di appartenenza 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le posizioni parametrali B sono inoltre attribuite al personale in servizio al 30.4.03 in caso di passaggio a livello superiore"
5)
In relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione unica, continuano ad essere erogati i seguenti compensi giornalieri e mensili legati all'effettivo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica:
(a) Indennità giornaliera pari ad E 0,77 riconosciuta:
- agli autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di grado E;
- ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a q. 100;
- agli operativi-autisti di combinata canal-jet;
- ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura videocomputerizzata.
(b) Indennità giornaliera pari ad E 0,36 riconosciuta:
- agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel livello 2, che operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di almeno un piano normale di edificio;
- ai lavoratori che effettuano la raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno 1 piano normale di edificio;
- ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di espurgo xxxxx xxxx.
(c) Indennità giornaliera pari ad E 0,52 riconosciuta:
- ai lavoratori conducenti i veicoli o i motocarri, per i quali è prescritto il possesso della patente di grado A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
Le indennità di cui alle lett. a), b), c) sono comprensive dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia e infortunio.
Tali indennità non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore.
d) Compenso mensile pari ad E 11,88 riconosciuto:
- ai lavoratori già inquadrati nel livello 3, conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di grado C.
6)
I compensi di cui al precedente punto 5) spettano a tutti i dipendenti che
svolgono le relative mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrica attribuita nel proprio livello d'inquadramento.
Il diritto a percepire i compensi predetti decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
7)
A decorrere dall'1.5.03, il monte annuo 'pro capite' delle ore di lavoro eccedente quello ordinario (prolungamento orario e/o straordinario), di cui all'art. 28, lett. C, CCNL 2.8.95, come modificato dal successivo punto 10), è stabilito in 175 ore complessive, le cui prime 26 ore sono compensate con la maggiorazione del 15% della retribuzione individuale oraria.
8)
L'art. 18, CCNL 2.8.95, che disciplina gli aumenti periodici d'anzianità, è così modificato:
1)
"A decorrere dall'1.5.03 la maturazione degli aumenti periodici ha cadenza triennale.
2)
In fase di 1a applicazione, la maturazione dell'aumento periodico che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'1.7.04 è differita, per effetto di quanto stabilito al comma 1, all'1.7.05. Conseguentemente, ai lavoratori in servizio all'1.7.05 verrà attribuito il 1° aumento triennale calcolato in 36simi dei valori di cui al comma 3, che verrà corrisposto in diretta relazione ai mesi di servizio prestato tra l'1.7.02 e il 30.6.05.
3)
A decorrere dall'1.7.05, per ogni consecutivo triennio d'anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate (in
euro) liv. | per ciascun livello | di appartenenza: |
1 | 15,24 | |
2 | 17,66 | |
3 | 19,11 | |
4 | 20,92 | |
5 | 24,02 | |
6 | 27,11 | |
7 | 31,25 | |
8 | 34,86 |
4)
L'importo dell'aumento periodico, calcolato in 36simi, spetta ai dipendenti in servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del 1° anno del triennio e il 30 giugno del 3° anno del medesimo triennio.
5)
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
6)
Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici - o frazioni di aumenti calcolate in 36simi - fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla tabella seguente:
liv.
1 | 152,40 |
2 | 176,60 |
3 | 191,10 |
4 | 209,20 |
5 | 240,20 |
6 | 271,10 |
7 | 312,50 |
8 | 348,60 |
7) I valori | degli aumenti periodici di cui ai precedenti commi 3 e 6 spettano |
ai dipendenti inquadrati nei diversi livelli, indipendentemente dalla posizione parametrica attribuita nel proprio livello d'inquadramento.
8)
In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico".
Dichiarazione a verbale ex art. 18 CCNL 2.8.95.
Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa riconosciuti per effetto dell'applicazione dell'art. 45, comma 4, CCNL 18.12.80, così come integrato dal successivo Accordo 16.12.80.
Norma transitoria ex art. 18, CCNL 2.8.95.
Gli aumenti periodici d'anzianità fino al 31.12.91 ai sensi del soppresso art. 16, CCNL 23.1.88 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento periodico decorrente dall'1.1.92), mantenuti in cifra fissa, sono stati ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e hanno concorso, nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al comma 3, art. 18, CCNL 2.8.95.
9)
A decorrere dall'1.1.05, l'art. 43, comma 2, n. 3, CCNL 2.8.95, concernente il TFR, è così modificato:
3)
"aumenti periodici d'anzianità, con esclusione fino a concorrenza dell'importo corrispondente al valore dei primi 3,5 aumenti periodici per ogni livello d'inquadramento".
Norma transitoria.
In fase di 1a applicazione, per il periodo 1.1.03 - 31.12.04 è escluso fino a concorrenza, ai fini del TFR, l'importo corrispondente al valore dei primi 3 aumenti periodici per ogni livello d'inquadramento.
10)
L'orario ordinario settimanale di lavoro stabilito dal CCNL 2.8.95 in 37 ore e mezzo è ridotto a 36 ore e mezzo, secondo le seguenti cadenze temporali:
(a) 37 ore settimanali a decorrere dall'1.1.04
(b) 36 ore e mezzo settimanali a decorrere dall'1.1.05
11)
A decorrere dall'entrata in vigore dell'orario ordinario settimanale di lavoro di 37 ore sono assorbiti 2 giorni di permesso individuale retribuito di cui all'art. 30, comma 6, CCNL 2.8.95.
Norma transitoria.
Fino al 31.12.06, al personale assunto dall'1.5.03 - con esclusione della fattispecie di cui all'art. 4, CCNL 2.8.95 - non sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito di cui all'art. 30, comma 6, CCNL 2.8.95, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al precedente punto 11).
12)
Le nuove misure dell'orario ordinario settimanale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
13)
Ai sensi e per gli effetti delle diverse definizioni della retribuzione previste dall'art. 4, CCNL 2.8.95, la relativa quota oraria si determina convenzionalmente dividendo la retribuzione mensile per 169 e la relativa quota giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la quota oraria della retribuzione per 39 e dividendo il risultato per 6.
PARTE ECONOMICA 1)
Nell'ambito delle risorse economiche disponibili per il rinnovo del CCNL
2.8.95 e tenuto conto del fatto che - come precisato nella Premessa del presente accordo di rinnovo - per il biennio 1999/2000 sono state concordate dalle parti le relative spettanze economiche, le parti convengono quanto segue relativamente agli aumenti economici per il biennio 1.1.03-31.12.04, in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93.
2)
A decorrere dall'1.5.03 è soppressa l'indennità di mensa giornaliera pari ad E 0,52 di cui all'art. 21, lett. o), CCNL 2.8.95. Dalla medesima data tale indennità è assorbita e sostituita da un buono pasto a larga diffusione territoriale corrisposto a tutti i dipendenti nella misura di E 1,50 per ogni giornata di effettiva prestazione.
3)
A decorrere dall'1.1.05 il buono pasto è corrisposto a tutti i dipendenti nella misura ridotta di E 1 per ogni giornata di effettiva prestazione.
4)
A decorrere dall'1.5.03, viene individuata la nuova retribuzione base mensile composta:
(a) dalle retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.03, che includono i valori di cui all'art. 17, CCNL 2.8.95;
(b) dall'indennità di contingenza in vigore al 30.4.92;
(c) dall'EDR di cui all'Accordo nazionale 20.12.99.
I relativi importi e i correlati nuovi valori della scala parametrale sono i seguenti:
liv. parametro retribuzione base mensile
all'1.5.03 nei valori in atto al 30.4.03
1 | 100,00 | 1.008,83 |
2B | 111,11 | 1.120,91 |
2A | 123,51 | 1.246,01 |
3B | 124,00 | 1.250,95 |
3A | 130,07 | 1.312,19 |
4B | 134,36 | 1.355,46 |
4A | 138,57 | 1.397,94 |
5B | 144,86 | 1.461,39 |
5A | 151,29 | 1.526,26 |
6B | 159,15 | 1.605,55 |
6A | 166,84 | 1.683,13 |
7B | 175,36 | 1.769,08 |
7A | 184,41 | 1.860,38 |
8 | 204,67 | 2.064,77 |
5.a)
Ai lavoratori in servizio del livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base mensile di cui al precedente punto 4 pari ad E 130 da corrispondersi come segue:
(a) E 60 dall'1.5.03 (b) E 20 dall'1.9.03 (c) E 25 dall'1.11.03 (d) E 25 dall'1.2.04
5.b)
Per effetto dell'introduzione del nuovo sistema di classificazione unica del personale e della relativa scala parametrale dall'1.5.03, ai lavoratori in servizio alla medesima data viene riconosciuto un importo che, con riferimento al livello 3A (parametro 130,07), è pari ad E 20 al mese per gennaio - aprile 2003.
5.c)
Gli importi mensili spettanti per i vari livelli d'inquadramento sono i seguenti:
liv. | parametro | importi mensili periodo gennaio-aprile 2003 |
1 | 100,00 | 15,38 |
2B | 111,11 | 17,08 |
2A | 123,51 | 18,99 |
3B | 124,00 | 19,07 |
3A | 130,07 | 20,00 |
4B | 134,36 | 20,66 |
4A | 138,57 | 21,31 |
5B | 144,86 | 22,27 |
5A | 151,29 | 23,26 |
6B | 159,15 | 24,47 |
6A | 166,84 | 25,65 |
7B | 175,36 | 26,96 |
7A | 184,41 | 28,36 |
8 204,67 31,47
5.d)
Gli importi mensili di cui alla precedente lett. b) saranno liquidati ai lavoratori in servizio all'1.5.03 con le competenze relative a maggio 2003.
Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.03-30.4.03.
A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
5.e)
Gli importi mensili di cui alla precedente lett. b) non sono utili ai fini alcun istituto contrattuale e legale, fatta eccezione per il TFR.
Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
5.f)
Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto, nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura degli importi mensili in parola.
6)
Le retribuzioni base mensili di cui al punto 4 sono pertanto incrementate degli importi di cui al precedente punto 5, come segue:
liv. | param. | retribuzione base mensile | retribuzione base mensile | retribuzione base mensile | retribuzione base mensile |
dal 1.5.03 | dall'1.9.03 | dall'1.11.03 | dall'1.2.04 | ||
1 | 100,00 | 1.054,96 | 1.070,34 | 1.089,56 | 1.108,78 |
2B | 111,11 | 1.172,17 | 1.189,25 | 1.210,61 | 1 231,97 |
2A | 123,51 | 1.302,98 | 1.321,98 | 1.345,71 | 1.369,45 |
3B | 124,00 | 1.308,15 | 1.327,22 | 1.351,05 | 1.374,89 |
3A | 130,07 | 1.372,19 | 1.392,19 | 1.417,19 | 1.442,19 |
4B | 134,36 | 1.417,45 | 1.438,11 | 1.463,93 | 1.489,76 |
4A | 138,57 | 1.461,86 | 1.483,17 | 1.509,80 | 1.536,44 |
5B | 144,86 | 1.528,22 | 1.550,49 | 1.578,34 | 1.606,18 |
5A | 151,29 | 1.596,05 | 1.619,32 | 1.648,39 | 1.677,47 |
6B | 159,15 | 1.678,97 | 1.703,44 | 1.734,03 | 1.764,62 |
6A | 166,84 | 1.760,10 | 1.785,75 | 1.817,82 | 1.849,89 |
7B | 175,36 | 1.849,98 | 1.876,95 | 1.910,65 | 1.944,36 |
7A | 184,41 | 1.945,46 | 1.973,81 | 2.009,26 | 2.044,70 |
8 | 204,67 | 2.159,19 | 2.190,66 | 2.230,00 | 2.269,34 |
7) |
Per effetto della stipulazione del presente accordo di rinnovo, la IVC cessa di essere erogata al 30.4.03.
Inscindibilità delle norme contrattuali.
Le norme del presente Accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative e inscindibili e pertanto i soggetti che osservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati
all'insieme delle norme in esso contenute.
Decorrenza e durata.
In applicazione di quanto previsto dai Protocolli 23.7.93 e 22.12.98, il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 e resterà in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2004.
Dichiarazioni finali.
Le parti sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali, affinché la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto disciplinato dal presente Accordo di rinnovo sia risolta nei termini convenuti con l'Accordo medesimo.
Le parti s'impegnano altresì a perfezionare, entro luglio 2003, la stesura del nuovo testo del CCNL in coerenza con quanto stabilito dal presente Accordo di rinnovo, nonché dal Protocollo d'intesa 11.7.02.
FISE FP-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL-CISAL
Allegato 1
Verbale di intesa 1° ottobre 2002.
In attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intenti 9.4.02 e con il Protocollo d'intesa 11.7.02, ai fini della definizione dell'Accordo di rinnovo del CCNL Igiene ambientale 2.8.95, la Federazione imprese di servizi (FISE) e le OOSS nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-
CISAL, esprimono piena condivisione del documento contrattuale allegato 1.
Il predetto documento regolamenta il sistema di relazioni sindacali, gli assetti contrattuali nazionale e aziendale, il campo di applicazione, l'esternalizzazione dei servizi, la cessione e il trasferimento d'azienda, il passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, la ristrutturazione e la riorganizzazione aziendale.
In relazione all'acquisizione del presente documento ai fini del rinnovo in parola, le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di cui al punto n. 3), Protocollo d'intesa 11.7.02.
Conseguentemente il documento concordato resta di per sé privo di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepito dalle parti nel contesto dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.95.
- Documento contrattuale allegato 1
FISE FP-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL-CISAL
Rinnovo CCNL FISE Igiene ambientale 2.8.95. 1° ottobre 2002
Documento Allegato 1
IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E GLI ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 1 -L'informazione e l'esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale.
Premessa.
Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.93, confermato dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.98, nonché dell'Accordo interconfederale sulle RSU.
Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore dell'igiene ambientale, è finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato; il mantenimento dell'integrità del ciclo dei rifiuti; il conseguimento della unicità della tutela contrattuale per i lavoratori impiegati in tale ciclo.
All'autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro, nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi.
La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese
Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l'obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
Livello nazionale.
Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse:
- ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie;
- all'adozione e allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell'ambiente e ai sistemi di smaltimento;
- alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro;
- alla generale evoluzione dei livelli occupazionali;
- alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- all'applicazione della legge n. 327/00 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto.
Livello regionale o territoriale.
A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di:
- esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall'Ente locale per la tutela dell'ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi;
- esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle politiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche societaria, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali;
- esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta e/o al Contratto dei servizi adottati;
- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall'Ente locale;
- analizzare le problematiche relative alla applicazione della legge n. 626 (tutela della salute e sicurezza; formazione) e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle ASL in materia di controllo e prevenzione malattie;
- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli enti locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale.
Livello aziendale. Informazione.
Con periodicità annuale, le imprese promuovono l'informazione, preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della RSU o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL.
Costituiscono oggetto di informazione:
- l'andamento economico e produttivo dell'impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione e ai risultati di gestione;
- il volume degli investimenti effettuati e programmi d'investimento;
- i programmi degli appalti e/o degli affidamenti;
- la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati;
- la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità occupazionali;
- l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300, nonché quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94.
Esame congiunto.
In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
- le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali;
- le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche attinenti all'attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato - le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli Organici;
- i programmi operativi definiti dall'azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell'attuazione della Carta e/o del Contratto dei Servizi;
- l'attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale, con particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o di formazione e lavoro nonché all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- i contratti di appalto in scadenza;
- le modalità di attuazione della flessibilità, di cui alla relativa norma del CCNL "Orario normale in regime di flessibilità";
- le eventuali discipline di carattere applicativo del telelavoro, di cui all'art. ;
- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell'art.
Art. 2 - La contrattazione di 1° e 2° livello..
Le parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di economicità ed efficienza dei servizi forniti, in attuazione del Protocollo 23.7.93, riconfermato dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98, individuano 2 livelli di contrattazione:
- la contrattazione di 1° livello: il CCNL;
- la contrattazione di 2° livello a contenuto economico e a contenuto normativo, attuativo del rinvio ad opera del CCNL.
Art. 3 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il CCNL regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti e i doveri delle imprese e dei lavoratori.
Il CCNL è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
La disdetta del CCNL in scadenza e la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato IVC.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata, applicato alle retribuzioni parametrali e all'ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, la IVC cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal comma 4 del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a
partire dal quale decorre la suddetta IVC.
Art. 4 - La contrattazione di 2° livello. Titolarità.
Sono titolari della contrattazione di 2° livello, a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23.7.93, nonché a contenuto normativo attuativo del rinvio ad opera del CCNL, da un lato le imprese e dall'altro la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL.
Finalità e requisiti.
La contrattazione di 2° livello a contenuto economico persegue le finalità e ha i contenuti di cui al presente articolo, e riguarda in via esclusiva materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Tale contrattazione è effettuata in conformità alle inderogabili condizioni e modalità previste dal presente articolo.
Le parti convengono che la contrattazione di 2° livello a contenuto economico debba perseguire, a fronte del miglioramento delle correlate condizioni di produttività, di competitività, di efficienza, di qualità e di redditività, anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Conseguentemente, il premio, derivante dal raggiungimento degli obiettivi sopra fissati dalla contrattazione aziendale, avrà caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del suo collegamento ai parametri presi a riferimento e in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza ed il concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed economicità i cui risultati economici complessivamente raggiunti individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33% del beneficio conseguito.
Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi aziendali. La relativa entità e la corrispondente erogazione sono pertanto determinate a consuntivo annuale, una volta che si siano verificati in concreto gli incrementi di cui al comma 4.
La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare
possano essere differenziati, anche all'interno della stessa unità produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e della prestazione lavorativa effettivamente resa.
Il premio non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
L'accordo di 2° livello a contenuto economico ha durata quadriennale e la relativa contrattazione avviene nel rispetto dei cicli negoziali. In tale premessa, tale contrattazione non può essere attivata nel periodo decorrente da 3 mesi prima della scadenza del CCNL o del biennio economico sino a 4 mesi dopo la predetta scadenza.
Qualora non sussistano i presupposti e/o le condizioni per la definizione di accordi aziendali ai sensi del Protocollo 23.7.93, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 46, CCNL FISE 26.10.91, il cui importo
complessivo annuo viene aumentato da E 93 a E ai fini della
corresponsione nel 1° trimestre 2003 e degli anni seguenti. Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali definiti ai sensi del citato Protocollo e stipulati a partire dal medesimo anno 2003 sono comprensive, fino a concorrenza, del nuovo importo determinato agli effetti dell'art. 46 predetto.
Restano ferme le condizioni di miglior favore definite a livello aziendale a tutto il
Procedura di informazione, verifica e trattativa.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della trattativa medesima.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
Art. - La contrattazione aziendale a contenuto normativo, attuativa delle clausole di rinvio del CCNL.
Costituiscono oggetto di intesa con la RSU o, in mancanza, la RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL, la definizione, l'attuazione e/o l'integrazione dei contenuti dei soli istituti e materie espressamente previste da specifiche clausole di rinvio del presente CCNL.
Conseguentemente, le materie e gli istituti sui quali si realizza tale contrattazione sono esclusivamente i seguenti:
- nell'ambito del sistema degli orari definito dal CCNL: la programmazione del periodo feriale in attuazione della relativa norma del CCNL; l'adozione di orari flessibili, anche per particolari categorie di personale, con soluzioni integrative di quelle previste dalla relativa norma del CCNL; la definizione di nastri giornalieri differenziati, nell'ambito dei quali attuare l'articolazione delle prestazioni lavorative; il superamento del monte ore annuo individuale per l'effettuazione di prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell'orario di lavoro;
- la fornitura degli indumenti di lavoro;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse, nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
-
-
Entro 7 giorni dalla richiesta di una delle parti di attivazione del 1° incontro, l'azienda avvia la contrattazione di cui al presente articolo. Decorsi 30 giorni dal 1° incontro - fatte salve le eventuali proroghe temporali convenute tra le parti - senza che sia stata raggiunta l'intesa, le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprio ruolo e delle proprie competenze.
ARTICOLATI NORMATIVI VARI
Art. - Campo di applicazione.
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente dal quale dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a:
(a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo xxxxx xxxx; lavaggio cassonetti;
(b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
(c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque anche con recupero energetico;
(d) impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
(e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli
di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari:
derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.
Secondo quanto stabilito della legge n. 327/00, ai fini della
partecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati periodicamente dal Ministro del lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL.
Art. - Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali.
In caso di esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali di cui all'art. "Campo di applicazione" - mediante la costituzione di apposite società oppure per effetto di specifici affidamenti o contratti di committenza - l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL.
Tale informazione deve riguardare:
(a) le condizioni generali di svolgimento delle attività (natura
delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo);
(b) eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
Entro 7 giorni dal ricevimento dell'informazione scritta, la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro.
L'impresa è tenuta a fissare l'incontro predetto entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorsi 60 giorni dal primo incontro la presente procedura s'intende comunque esaurita.
Qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio ad altra società controllata di personale in servizio, allo stesso viene garantita, a parità di mansioni, l'applicazione del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che in caso di attribuzione all'esterno di attività con l'utilizzo di personale dipendente vengano inserite clausole che garantiscano allo stesso personale il mantenimento del presente CCNL.
Le parti si danno atto che per assicurare quanto sopra previsto possono essere utilizzati istituti quali il comando e il distacco di personale.
Art. - Cessione, trasformazione, fusione, trasferimento e cessazione
dell'azienda.
La cessione, la trasformazione o la fusione di azienda non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i diritti nei confronti della nuova azienda.
Il trasferimento d'azienda è disciplinato dalle norme di legge vigenti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro determinata da fallimento o cessazione di attività dell'azienda al lavoratore spettano l'indennità sostitutiva di preavviso e il TFR secondo le vigenti norme contrattuali.
Art. - Passaggio di gestione.
Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le OOSS territoriali e aziendali s'incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della scadenza dell'appalto.
A detto personale l'azienda subentrante riconoscerà il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici d'anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43, CCNL
18.12.80. L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore.
A detto personale è altresì riconosciuto il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B ai fini del passaggio alla posizione parametrale, A, nel medesimo livello, come previsto dal nuovo sistema d'inquadramento.
Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6, legge 26.2.82 n. 54 e dell'art. 6, legge
29.12.90 n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.
Le iscrizioni dei lavoratori al Fondo PREVIAMBIENTE mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti degli obblighi della azienda subentrante. La relativa documentazione è consegnata all'azienda stessa.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi dell'art. 3, legge n. 604/66 - e la costituzione 'ex novo' del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Le parti assumono l'impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del lavoro al fine di confermare, anche per il settore dell'igiene ambientale, il riconoscimento delle direttive impartite:
(a) con lettera circolare n. 77/2001 del 6.8.01, prot. n. 1308/M35 - agli Assessorati territoriali e alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all'applicazione della legge n. 68/99, nel senso di non considerare, ai fini della predetta normativa, come aggiuntiva l'occupazione derivante dal subentro negli appalti;
(b) con le note 14.3.92 prot. n. 5/25316/70/APT e 28.5.01 prot. n. 5/26514/70/APT, concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro per fine appalto di servizio.
Art. - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
L'impresa, anche aggiudicataria, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, s'incontrerà con la RSU o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti in base al comma 1 dell'articolo precedente ("Passaggio di gestione").
Art. - Decorrenza e durata del CCNL.
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali, il presente contratto decorre dal e scadrà il
Per la parte economica il 1° biennio scadrà il
Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono integralmente sostituiti gli articoli del CCNL 2.8.95, nonché le norme dell'Accordo nazionale 20.12.99, con esclusione di quelle concernenti il fondo di previdenza complementare PREVIAMBIENTE. Gli accordi e le intese che prevedono l'assorbimento continuano ad esplicare la loro efficacia.
Il presente contratto s'intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma 1 se non disdettato almeno 3 mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r/r.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a quando non sia stato sostituito da successivo CCNL.
Copia del presente contratto è consegnata dalle aziende al personale dipendente.
Art. - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito dei singoli istituti e nel loro insieme, sono correlative e inscindibili e, pertanto i soggetti che osservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme delle norme in esso contenute.
Allegato 2
VERBALE DI INTESA 10 ottobre 2002
In attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intenti 9.4.02 e con il Protocollo d'intesa 11.7.02, ai fini della definizione dell'accordo
di rinnovo del CCNL Igiene ambientale 2.8.95, la Federazione imprese di servizi (FISE) e le OOSS nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-
CISAL, esprimono piena condivisione del documento contrattuale allegato 2. Il predetto documento disciplina l'istituzione della Banca delle ore.
In relazione all'acquisizione del presente documento ai fini del rinnovo del CCNL in parola, le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di cui al punto n. 3), Protocollo d'intesa 11.7.02.
Conseguentemente il documento concordato resta di per sé privo di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepito dalle parti nel contesto dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.95.
- Documento contrattuale allegato 2
FISE FP-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL-CISAL
RINNOVO CCNL FISE IGIENE AMBIENTALE 2.8.95
Proposta FISE 10.10.02
Documento allegato 2
Art. - Banca delle ore. 1)
A decorrere dall'1.1.03, in via sperimentale per la vigenza del presente
CCNL, viene istituita a livello aziendale la "Banca delle ore", nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.
In occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, l'azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle OOSS stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
2)
Con cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore di ogni singolo lavoratore:
(a) il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. ;
(b) il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale.
3)
Le maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo parziale di cui all'art. sono normalmente erogate secondo le percentuali e le modalità rispettive.
4)
L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è
stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
5)
La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo
2 modalità:
(a) per 2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 15 giorni;
(b) per 1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.
6)
Le ore sono assegnate in misura non inferiore all'intera durata della prestazione ordinaria giornaliera, e sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello dell'assegnazione stessa.
A livello aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono essere assegnate anche per periodi più brevi rispetto all'intera durata della prestazione ordinaria giornaliera.
7)
La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nel periodo estivo.
8)
Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati.
Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui l'applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all'unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.
A livello aziendale, l'azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle OOSS stipulanti possono stabilire una percentuale superiore a quella di cui al 1° capoverso del presente comma, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative del servizio.
9)
Qualora non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7.
10)
Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora utilizzate sono fruite nel 1° semestre dell'anno solare seguente.
Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5, devono essere assegnate e fatte godere dall'azienda entro il 2° semestre del medesimo anno.
In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.
11)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell'impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto.
12)
Nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, l'azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle OOSS stipulanti un'informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull'attuazione di quanto stabilito dal comma 10.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
In relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le parti s'impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del CCNL per una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.
Allegato 3
VERBALE DI INTESA 5 novembre 2002
In attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intenti 9.4.02 e con il Protocollo d'intesa 11.7.02, ai fini della definizione dell'accordo di rinnovo del CCNL Igiene ambientale 2.8.95, la Federazione imprese di servizi (FISE) e le OOSS nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-
CISAL, esprimono piena condivisione del documento contrattuale allegato 3.
Il predetto documento regolamenta il sistema di classificazione unica del personale dipendente, per aree operativo- funzionali.
In relazione all'acquisizione del presente documento ai fini del rinnovo in parola, le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di cui al punto n. 3), Protocollo d'intesa 11.7.02.
Conseguentemente, il documento concordato resta di per sé privo di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepito dalle parti nel contesto dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.95.
- Documento contrattuale allegato 3.
FISE FP-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL-CISAL
Rinnovo CCNL FISE igiene ambientale 2.8.95 PROPOSTA FISE 5 novembre 2002
Documento allegato n. 3
Art. - Il sistema di classificazione unica.
Il personale dipendente è inquadrato in un sistema di classificazione unica in 8 livelli professionali. I livelli 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanno una posizione parametrica B e una posizione parametrica A. In relazione alla tipologia delle attività svolte, il personale dipendente può essere addetto alle seguenti 5 aree operativo-funzionali:
- area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari
- area conduzione
- area impianti e officina
- area tecnico-amministrativa
- area servizi generali
AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, ATTIVITÀ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI
Declaratoria di Area operativo-funzionale.
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, accessorie e complementari, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria B.
L'area prevede 4 livelli professionali e 7 posizioni parametrali. Livelli professionali.
1) Declaratoria.
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente.
Esemplificazioni:
- addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari;
- addetto alla preselezione manuale;
- addetto alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte;
- ecc.
2) Declaratoria.
Lavoratori che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria A.
Esemplificazioni:
- addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto anche l'uso del motocarro; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico, senza la preparazione dei relativi composti; addetto ai xxxxx xxxx, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
- addetto allo svuotamento cassonetti al servizio di autocompattatori;
- ecc.
3) Declaratoria.
Lavoratori che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazioni:
- addetto alle attività di spazzamento, raccolta , accessorie e complementari con l'ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri;
- ecc.
4) Declaratoria.
Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
- caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
- ecc.
AREA CONDUZIONE
Declaratoria di Area operativo-funzionale.
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di autoveicoli per la guida dei quali è richiesta la patente di categoria C o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante e i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere anche il coordinamento.
L'area prevede 2 livelli professionali e 4 posizioni parametrali. LIVELLI PROFESSIONALI
3 - Declaratoria.
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti in
maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; ecc.
Appartengono, altresì, a questo livello il conducente di autoinnaffiatrice, il conducente di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a q. 60, il conducente di pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a q. 100.
4 - Declaratoria.
Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali:
- autocompattatore;
- autolavacassonetti;
- autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a q. 60;
- autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiature video-computerizzate;
- pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a q. 100;
- automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
- autoarticolati;
- ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello l'operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature e in xxxxx xxxx, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.
* * * * * * * * *
AREA IMPIANTI E OFFICINA
Declaratoria di Area operativo-funzionale.
Vi appartiene il personale che è addetto alle attività e alla manutenzione degli impianti fissi e mobili, nonché alle attività di officina, ivi comprese la riparazione e la manutenzione delle attrezzature, dei macchinari, degli autoveicoli e dei mezzi d'opera.
Per impianti s'intendono strutture fisse o mobili per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di selezione e cernita rifiuti; impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi; impianti di
produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; reti fognarie; ecc.
Per impianti s'intendono, altresì, anche quelli relativi alla potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque anche con recupero energetico.
L'area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali. LIVELLI PROFESSIONALI
1 - Declaratoria.
Operai che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore.
Esemplificazione:
- manovale addetto ad operazioni semplici quali: carico e scarico, pulizia, lavaggio, magazzino, ecc.
2 - Declaratoria.
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
- operaio addetto agli impianti e alle officine;
- operaio addetto ad operazioni di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
- ecc.
3 - Declaratoria.
Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Esemplificazioni:
- carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a q. 100;
- operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linea di lavorazione;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio , manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, autoveicoli, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
- operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso
gli impianti di smaltimento con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore;
- ecc.
4 - Declaratoria.
Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore.
Esemplificazioni:
- operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a q. 100;
- operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
- operaio addetto alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti;
- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell'impianto;
- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione mezzi, nonché agli impianti di depurazione delle acque e trattamento dei rifiuti;
- ecc.
5 - Declaratoria.
Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
- operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è
assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. È in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione e ha altresì compiti di guida e controllo del personale del turno cui è assegnato, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta e ai risultati della lavorazione;
Nota a verbale.
Qualora, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica di conduttore/manutentore con patente di 1° grado generale, il lavoratore, di norma:
- sia addetto a turni avvicendati e continui;
- abbia il compito di guidare e controllare il personale del turno assegnato;
allo stesso è riconosciuto un compenso mensile pari ad E Tale
compenso, comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, è corrisposto anche in occasione di festività e ferie;
- operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d'analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti;
- operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività di altri lavoratori nell'area di propria competenza;
- operaio che, negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologie avanzate, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da più squadre;
- ecc.
* * * * * * * * *
AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Declaratoria di Area operativo-funzionale.
Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
L'area prevede 6 livelli professionali e 11 posizioni parametrali. LIVELLI PROFESSIONALI
3 - Declaratoria.
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazione:
- lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.);
- ecc.
4 - Declaratoria.
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Esemplificazione:
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria; redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei
dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
- ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello l'operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati; ecc.
5 - Declaratoria.
Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazione:
- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo- inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone
territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ecc.
6 - Declaratoria.
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza.
Esemplificazione:
- capo ufficio;
- capo impianto: lavoratore responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata;
- ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico- amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
- lavoratore che, nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l'elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi e informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo- tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche;
- ecc.
7 - Declaratoria.
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza.
Esemplificazione:
- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
- analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
- lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione e assicura l'analisi e il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi.
8 - Declaratoria.
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva e immediata con la Direzione e/o con i Quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonché articolate in più settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. In questo livello sono individuati anche i Quadri sia di "fine" che di "staff".
Esemplificazione:
- capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
- lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovrintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di investimento per nuovi servizi.
Nota a verbale.
Per i lavoratori inquadrati in 7° e 8° livello, in quanto impiegati con funzioni direttive, si applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di cui all'art. 3, RDL 10.9.23 n. 1955.
NORMATIVA QUADRI
A decorrere dal la qualifica di Quadro è attribuita dall'azienda a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito dell'8° livello ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e svolgono con carattere di continuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Con personale contributo di particolare originalità e creatività, essi coordinano risorse e/o entità organizzative di particolare complessità.
I Quadri sono tenuti ad osservare un orario correlato al ruolo e alla
funzione assegnati ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità, previa autorizzazione aziendale, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
I Quadri sono informati dall'azienda delle variazioni che essa intende apportare alle strutture organizzative e produttive.
L'azienda organizza a favore dei Quadri interventi formativi, in modo sistematico e ricorrente, finalizzati a promuovere il loro aggiornamento professionale e culturale, con particolare riguardo ai problemi gestionali e relazionali.
Ferma restando l'applicazione ai Quadri della normativa contrattuale prevista per gli impiegati, si conviene altresì quanto segue relativamente a
·
· Passaggio temporaneo di mansioni:
al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente, è attribuita la qualifica di Quadro trascorso un periodo di sei mesi consecutivi di effettivo svolgimento delle mansioni.
·
· Responsabilità civile e/o penale:
le aziende garantiscono l'assistenza legale. nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
·
· Indennità di funzione:
a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di Quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di E lorde mensili, utile ai soli fini del computo del TFR, della 13a e 14a mensilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, legge 13.5.85 n. 190.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai Quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/85.
* * * * * * * * * AREA SERVIZI GENERALI
Declaratoria di Area operativo-funzionale.
Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all'organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.
L'area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
1 - Declaratoria.
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e/o macchinari anche a motore.
Esemplificazioni:
- usciere, portiere, custode, commesso e figure xxxxxxxxx;
- addetto a centralina telefonica fino a 5 linee;
- addetto alle pulizie;
- addetto al lavaggio di automezzi;
- addetto al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e relativi rabbocchi del livello dell'acqua, olio e gomme, senza responsabilità amministrative;
- ecc.
2 - Declaratoria.
Lavoratori che in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
- addetto a centralina telefonica con più di 5 linee;
- addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. Esegue la movimentazione e l'impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l'ausilio di elevatori meccanici;
- addetto all'utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, proiettori, ecc.) dei quali assicura, altresì, la piccola manutenzione;
- ecc.
3 - Declaratoria.
Lavoratori d'ordine che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Esemplificazione:
- autista di autovettura aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici o enti esterni;
- guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l'idoneità della documentazione di accesso e
registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
- addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento delle schede inventario, anche con l'imputazione di dati nel terminale e il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi.
4 - Declaratoria.
Lavoratori che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoricopratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l'imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo;
- aiuto infermiere;
- ecc.
5 - Declaratoria.
Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l'ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla l'attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa. È responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge;
- infermiere professionale;
- ecc.
POSIZIONI PARAMETRALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA
I livelli professionali e le posizioni parametrali del nuovo sistema di classificazione unica sono esclusivamente i seguenti:
- al livello professionale 1 è assegnata la posizione parametrale 1;
- al livello professionale 2 sono assegnate le posizioni parametrali 2A e 2B;
- al livello professionale 3 sono assegnate le posizioni parametrali 3A e 3B;
- al livello professionale 4 sono assegnate le posizioni parametrali 4A e 4B;
- al livello professionale 5 sono assegnate le posizioni parametrali 5A e 5B;
- al livello professionale 6 sono assegnate le posizioni parametrali 6A e 6B;
- al livello professionale 7 sono assegnate le posizioni parametrali 7A e 7B;
- al livello professionale 8 è assegnata la posizione parametrale 8.
Le posizioni parametrali di tipo A sono attribuite al personale già inquadrato alla data del rispettivamente nei livelli 2, 3, 4, 5, 6, 7 di cui al CCNL 2.8.95.
Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo-
assunto a partire dal per svolgere le mansioni previste dai
rispettivi livelli professionali di appartenenza 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite al personale in servizio che provenga da posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area.
Il personale di cui ai due precedenti capoversi, inquadrato nelle posizioni parametrali B, accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi
anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.
Il decorso di anni e l'effettiva prestazione s'intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale di tipo B nell'ambito del medesimo livello e della medesima Area e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale di tipo A.
* * * * * * * * *
NORME DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA
Il nuovo sistema di classificazione unica è articolato in aree operativo- funzionali. Esso è di competenza esclusiva del livello di contrattazione nazionale.
In tale premessa, il nuovo sistema di classificazione unica non può formare oggetto di regolamentazione o modificazione alcuna da parte del 2° livello di contrattazione.
L'espletamento di più mansioni dello stesso valore, riconducibili allo stesso livello professionale, non dà diritto all'inquadramento nel livello superiore.
Nell'ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell'arco del turno giornaliero di lavoro, con
variazioni di utilizzo per l'esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti.
Declaratorie, profili ed esemplificazioni non esauriscono mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazione ai livelli d'inquadramento.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l'azienda e la RSU, o in mancanza le RSA, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell'equilibrio del sistema di classificazione unica del personale.
Norma transitoria.
I lavoratori in servizio alla data del saranno inquadrati nel nuovo sistema di classificazione unica, articolato in cinque aree operativo- funzionali, esclusivamente sulla base delle tabelle di derivazione concordate in sede nazionale ed in forza delle quali si determinerà il passaggio automatico dei dipendenti dal vecchio al nuovo sistema di classificazione unica.
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