Contract
OGGETTO: Proroga dell’Accordo di Collaborazione tra l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma e il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma per l'erogazione di prestazioni di RMN (periodo 01 novembre 2013 – 31 ottobre 2014).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 dicembre 2011 n. 1920 ad oggetto “Approvazione dell'Accordo generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Xxxxxx- Romagna e l'Associazione della Ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata”;
DATO ATTO che:
- la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha delineato con il “Piano Regionale sul contenimento dei tempi di attesa” (delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 6 novembre 2006 integrata con delibera n. 73 del 29 gennaio 2007) gli obiettivi inerenti la gestione delle liste di attesa dell’assistenza specialistica ambulatoriale per il rispetto dei tempi di attesa indicati dal Piano Nazionale e per garantire l’equità di accesso, con riferimento agli aspetti organizzativi, di programmazione e monitoraggio;
- nelle "Linee di programmazione per il 2010" (D.G.R. n. 1544 del 18.10.2010) con riferimento, al piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa, è sancito espressamente che le aziende sanitarie sono tenute, nel corso del 2010, a proseguire nelle azioni intraprese per tale finalità;
- le Aziende sanitarie sono tenute a prevedere accordi di fornitura con il privato accreditato o con l’Azienda Ospedaliera di riferimento e, rispetto ai produttori interni, con intese che prevedano incrementi della produzione per far fronte a situazioni di criticità anche temporanea definendo i volumi complessivi preventivati per ciascuna tipologia di accordo e modalità organizzative per rispondere tempestivamente a criticità riguardanti i tempi massimi di attesa e per ridurre a livelli fisiologici la numerosità di pazienti in lista;
- nell’accordo di fornitura tra AUSL di Parma e questa Azienda sono stabiliti volumi di attività per prestazioni radiologiche, in particolare per RMN al fine di corrispondere al fabbisogno del territorio;
- nell’ambito della programmazione provinciale è stato ritenuto prioritario individuare questa Azienda quale struttura produttrice di riferimento in quanto, dato l’attuale assetto organizzativo in grado di rispondere pienamente alle esigenze cliniche e tecnologiche via via rappresentatesi è analogamente idonea ad allineare tempestivamente la produzione a fronte del superamento dell’attesa massima, attraverso risorse interne o esterne all’Azienda;
DATO ATTO altresì che:
- con delibera del Direttore Generale n. 229 del 10 novembre 2008 è stato stipulato un accordo con il Poliambulatorio Dalla Xxxx Xxxxx, successivamente prorogato anche per gli anni 2010-2012, per la messa a disposizione delle tecnologie necessarie all’erogazione di prestazioni di RMN come previste nell’accordo di fornitura con l’Azienda USL di Parma;
- con delibera 103 del 18 aprile 2013 è stata deliberata un’ulteriore proroga al 31 ottobre 2013;
PRESO ATTO che la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – Servizio Presidi Ospedalieri con nota prot. n. 249748 dell’11 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo in relazione alle motivazioni addotte rimettendo ai competenti organismi dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma la valutazione dei restanti aspetti contrattuali che attengono alle altre condizioni di espletamento del servizio ed alla regolamentazione economica dell’accordo;
VISTE le note prot. n. 35196 del 24.10.2013 e n. 36175 del 31 ottobre 2013 con le quali il Direttore del Dipartimento Radiologia e Diagnostica per Immagine, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, e il Direttore della U.O. Scienze Radiologiche, Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, evidenziano, tra le altre, il perdurare delle difficoltà nel reperire personale TSRM ed infermieristico e si chiede di prolungare la convenzione al 31 ottobre 2014 al fine di mantenere i tempi di attesa per le prestazioni di RMN in linea con le indicazioni regionali e nella prospettiva di riportare all’interno dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma l’attività di RMN;
CONSTATATO che:
- la dotazione tecnologica di questa Azienda consta di due RM 1.5T, ubicate presso la Piastra Tecnica e presso il nuovo padiglione ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma “Ospedale dei Bambini di Parma - Xxxxxx Xxxxxxx”, e di una RM 3.0T, di pertinenza Neuroradiologica, dedicata per il 50% all’attività assistenziale di questa Azienda e per il 50% all’esecuzione di indagini di imaging rivolte a soggetti coinvolti in progetti di ricerca svolti dall’Università degli Studi di Parma, in osservanza delle indicazioni conseguenti agli accordi di acquisto e di utilizzo della apparecchiatura 3.0T stipulati dal Rettore dell’Università degli Studi di Parma ed il Direttore Generale di questa Azienda in virtù della delibera n. 197 del 22 luglio 2013 e fino al 19 settembre 2018;
- attualmente l’organizzazione prevede che l’attività per pazienti ricoverati sia totalmente garantita all’interno dell’Azienda;
- l’attività per pazienti ambulatoriali viene svolta per 5 turni presso il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati e per i restanti turni presso questa Azienda;
ACCERTATO che il Direttore Sanitario, al fine di garantire la coerenza con i documenti di programmazione regionale e provinciale sopracitati, ha pertanto chiesto la proroga per dodici mesi, alle medesime condizioni, dell’Accordo vigente tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ed il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, unica struttura cittadina ritenuta in grado di erogare le prestazioni occorrenti alle necessità del nosocomio;
CONSIDERATO che il riassorbimento di 6 turni di attività ambulatoriale, in precedenza effettuati presso il medesimo Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, e l’attivazione di ulteriori sedute presso l’“Ospedale dei Bambini di Parma - Xxxxxx Xxxxxxx”, associate alle problematicità, derivanti dalla carenza del personale tecnico a seguito dell’approvazione da parte della Regione del “Piano annuale di assunzione” secondo i principi contenuti nella D.G.R. n. 199/2013 e dall’esiguità delle sedute comunque disponibili, creano un’oggettiva impossibilità nel garantire i volumi di attività per prestazioni radiologiche usufruendo delle sole strutture aziendali;
RICHIAMATE la nota prot. n. 33696 del 14 ottobre 2013 del Direttore del Servizio Affari Generali e la relativa risposta prot. 38747 del 21 novembre 2013;
CONSIDERATO, altresì, che il Poliambulatorio Xxxxx Xxxx Xxxxx in Parma è tuttora autorizzato all’erogazione di prestazioni di RMN e ha dichiarato di poter mettere a disposizione di questa Azienda le proprie attrezzature unitamente al personale tecnico ed infermieristico dedicato per l’erogazione di RMN;
CONSIDERATO che la collocazione esterna al perimetro ospedaliero non avrà conseguenze per le fasce anziane o disabili poiché i pazienti ricoverati saranno trattati con la RMN attiva all’interno dell’ospedale e per gli utenti esterni la collocazione del Poliambulatorio è a breve distanza dalla sede dell’Azienda, dotato di parcheggio privato e ben servito dai mezzi pubblici;
RITENUTO di confermare il Responsabile clinico ed organizzativo nella persona del Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Direttore del Dipartimento di Radiologia e Diagnostica per Immagine;
DATO ATTO che:
- sarà cura del Responsabile così individuato procedere al monitoraggio del protocollo organizzativo del percorso dei pazienti ambulatoriali che accederanno al poliambulatorio, alla segnalazione di eventuali problematiche relative al rispetto delle condizioni concordate con il Poliambulatorio, nonché ad una rilevazione mensile sull’attività svolta da effettuarsi in collaborazione con il Servizio Bilancio e Finanza e con il Settore Ambulatoriale;
- la funzione di Responsabile del procedimento per il presente provvedimento ai sensi del Capo II della Legge n. 241 del 7.8.90 e ss. mm. ed ii., è svolta dal Direttore del Servizio Affari Generali Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
SU PROPOSTA del Direttore Sanitario;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo anche in tema di regolarità amministrativa dell’atto in oggetto;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di prorogare l’accordo, per il periodo 01 novembre 2013 – 31 ottobre 2014, con il Poliambulatorio Dalla Xxxx Xxxxx nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale per la messa a disposizione delle tecnologie necessarie all’erogazione di prestazioni di RMN come previste nell’accordo di fornitura con l’Azienda USL di Parma;
2. di dare atto che tale proroga avrà durata fino al 31 ottobre 2014, fatta salva la possibilità, qualora l’Azienda si trovasse nelle condizioni di riprendere l’attività di cui sopra con le proprie attrezzature, di interrompere anticipatamente il contratto;
3. di delegare la stipula dell’atto al Direttore Sanitario;
4. di confermare il Responsabile clinico ed organizzativo nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Direttore del Dipartimento di Radiologia e Diagnostica per Immagine al quale competono i seguenti adempimenti:
- monitoraggio del protocollo organizzativo del percorso dei pazienti ambulatoriali che accederanno al poliambulatorio;
- segnalazione di eventuali problematiche relative al rispetto delle condizioni concordate con il Poliambulatorio;
- rilevazione mensile sull’attività svolta da effettuarsi in collaborazione con il Servizio Bilancio e Finanza e con il Settore Ambulatoriale;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova capienza nel valore delle tariffe ambulatoriali riconosciute nell’accordo di fornitura e che la stessa trova disponibilità nel bilancio aziendale;
6. di inoltrare copia della presente deliberazione al Poliambulatorio Dalla Xxxx Xxxxx, al Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, alla Direzione Sanitaria, al Settore Ambulatoriale, al Servizio
Gestione e Sviluppo del Personale, al Controllo di Gestione e al Servizio Bilancio e Finanza per i provvedimenti di competenza.
IL DIRETTORE AMM.VO . IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx Dr. Xxxx Xxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
CONVENZIONE TRA
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, (CF e P.Iva 018774240342) con sede in Parma via Gramsci 14, in persona del Direttore Sanitario Dr. Xxxx Xxxxxxx, nato a Reggio Xxxxxx il 01.11.1959, così come delegato dal Direttore Generale (d’ora innanzi AOUP)
E
il Poliambulatorio “Xxxxx Xxxx Xxxxx – Centro Diagnostico Europeo” P.
I.V.A. 01711890341 con sede legale in Parma, via Duomo, 7, nella persona del suo amministratore delegato, Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, nato a Parma, il 22 giugno 1960 ( d’ora innanzi Poliambulatorio)
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RMN (PERIODO 01 NOVEMBRE 2013 – 31 OTTOBRE 2014)
Premesso che:
- l’AOUP ha la necessità di reperire personale tecnico di radiologia necessario per l’utilizzo delle tecnologie necessarie a garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni di RMN e che la piena produttività nell’erogazione delle prestazioni della nuova apparecchiatura ubicata presso il Nuovo Ospedale dei Bambini;
- il Poliambulatorio manifesta la propria disponibilità ad instaurare un accordo di collaborazione a carattere temporaneo con AOUP per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in oggetto;
- visto il conforme parere emanato dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
Il presente contratto ha ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra AOUP e Poliambulatorio per l’erogazione di prestazioni di RMN in regime di attività ambulatoriale.
Art. 2
(Modalità di svolgimento delle prestazioni)
L’AOUP erogherà a favore di utenti aventi diritto all’assistenza sanitaria a carico delle Aziende Sanitarie richiedenti le prestazioni sanitarie di RMN avvalendosi dei locali, delle attrezzature e di parte del personale messi a disposizione dal Poliambulatorio. Il restante personale (di profilo medico e fisico sanitario) sarà messo a disposizione da AOUP ed avrà libero accesso a locali ed apparecchiature.
Il Poliambulatorio garantirà l’accesso ai locali della struttura anche in fasce orarie e giorni per i quali non è prevista la presenza del personale di AOUP.
L’accesso alle prestazioni è limitato a pazienti ambulanti prenotati tramite CUP. L’attività di accettazione degli utenti avverrà a cura del personale del Poliambulatorio al momento dell’accesso. Il medesimo provvederà alla verifica della prenotazione, del pagamento del ticket provvedendo all’incasso prima della prestazione mediante strumenti messi a disposizione da AOUP.
Specifico protocollo, da concordarsi tra le parti, definirà le modalità organizzative, comprese la documentazione delle attività rese e le modalità di incasso e versamento ad AOUP dei ticket.
Art. 3
(Obblighi di AOUP)
Il personale abilitato all'espletamento delle prestazioni messo a disposizione da AOUP, la cui verifica dell’idoneità alle mansioni permane a carico di AOUP, opererà presso i locali del Poliambulatorio dove espleterà in tutto o in parte il proprio debito orario, ferme restando le responsabilità del Poliambulatorio per quanto attiene l’organizzazione e le attrezzature; resta inteso che le responsabilità professionali inerenti all’esecuzione delle prestazioni diagnostiche faranno carico a AOUP.
A questo riguardo AOUP dichiara che ha in essere una polizza assicurativa RCT, fino ad un massimale di euro 5.000.000,00 che copre anche l’attività sanitaria svolta dal proprio personale in strutture diverse da quella ospedaliera ed a favore di utenti ambulanti.
L’AOUP metterà a disposizione materiale di consumo (presidi sanitari ecc.) necessario per l’esecuzione degli esami RMN.
L’AOUP metterà a disposizione gli strumenti idonei per l’incasso del ticket relativo alle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 4
(Obblighi del Poliambulatorio)
Il Poliambulatorio è responsabile per la rispondenza alle norme di legge dei locali e delle apparecchiature.
Il Poliambulatorio metterà a disposizione il proprio personale tecnico ed infermieristico, verificabile periodicamente nei modi di cui all’art. 7.
Il Poliambulatorio garantisce l’osservanza delle norme e leggi vigenti in materia di tutela del lavoro con riferimento al proprio personale, al controllo della sicurezza degli impianti, garantendo le attività di manutenzione programmata e correttiva sulle attrezzature e di manutenzione ordinaria e straordinaria sui locali, senza alcun onere per AOUP.
Si impegna, altresì, alla copertura con propria polizza RCT per eventuali danni che dovessero verificarsi per cause dipendenti dalla propria struttura o dal proprio personale.
Se a causa di forza maggiore o di eventi indipendenti dalla volontà del Poliambulatorio quali fermo macchina non programmato, scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nell’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, non fosse possibile l’esecuzione delle prestazioni, il Poliambulatorio dovrà darne tempestiva comunicazione per consentire lo spostamento delle prenotazioni.
Art. 5
(Consenso informato e trattamento dei dati personali)
Il consenso informato dell'utente sarà acquisito dal personale di AOUP prima dell'effettuazione della prestazione diagnostica.
Il Poliambulatorio, nella persona del legale rappresentante, è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I suddetti dati devono essere trattati solo ed esclusivamente per finalità inerenti al servizio oggetto del contratto.
Art. 6
(Corrispettivi)
I corrispettivi delle prestazioni saranno quantificati applicando una percentuale, variabile a seconda del numero delle prestazioni rese nell’anno, alla tariffa prevista dal “Tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali”, come di seguito dettagliato :
a) se il numero delle prestazioni di RMN risulterà complessivamente inferiore a n. 3200 RMN, il 62,57% (sessantadue virgola cinquantasette per cento) delle tariffe previste dal tariffario regionale;
b) se il numero delle prestazioni di RMN risulterà complessivamente pari o superiore a n. 3200 ed inferiore a n. 3700 il 61,69% (sessantuno virgola sessantanove percento) delle tariffe previste dal tariffario regionale;
c) se il numero delle prestazioni di RMN risulterà complessivamente pari o superiore a n. 3700 ed inferiore a n. 4100, il 60,75% (sessanta virgola settantacinque per cento) delle tariffe previste dal tariffario regionale;
d) se il numero delle prestazioni di RMN risulterà complessivamente pari o superiore a n. 4100, il 60,56% (sessanta virgola cinquantasei percento) delle tariffe previste dal tariffario regionale.
Tali corrispettivi remunerano ogni onere sostenuto dal Poliambulatorio per la effettuazione delle prestazioni di RMN a pazienti ambulanti (comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per il proprio personale, la pulizia dei locali, lo smaltimento dei rifiuti compresi quelli radioattivi e speciali, le utenze, il collegamento al sistema RIS PACS dell’AOUP, la trasmissione dati, il servizio di riscossione dei ticket).
Gli scaglioni sopra dettagliati si riferiscono ad un’attività erogata su 5 (cinque) turni settimanali e saranno oggetto di revisione in caso di eventuali modifiche organizzative.
Il Poliambulatorio provvederà a fatturare mensilmente, all’AOUP - Servizio Bilancio e Finanze, Via Gramsci, 14 – 43126 Parma, le prestazioni effettuate nel periodo indicando le tariffe del tariffario regionale ad esse relative, a cui verrà applicata, visto l’andamento stimato delle prestazioni ed in attesa di procedere al conguaglio a fine contratto, la percentuale prevista al punto 6.1 a) per un numero di prestazioni inferiori a n. 3200 (62,57%).
Il conguaglio verrà effettuato, alla scadenza del periodo contrattuale (31/10/14) applicando la percentuale prevista per la fascia di prestazioni in cui è compreso il numero delle prestazioni effettuate e fatturate.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato nell’ambito della prassi del settore, a 90 giorni dalla data di ricevimento fattura da parte dell’AOUP, ai sensi della Legge Regionale 22/80 e s.m.i..
Il riferimento alla normativa regionale citata riguarderà anche l'eventuale richiesta di interessi Moratori.
In caso di variazione delle tariffe delle prestazioni di RMN inserite nel “Tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali” le parti provvederanno a ridefinire le percentuali allo scopo di verificare la congruità dei corrispettivi.
Art. 7
(Verifiche periodiche)
Con periodicità da definirsi o in caso di insorgenza di problemi organizzativi, la Direzione del Poliambulatorio e i referenti designati dall’AOUP, si incontreranno per verificare l’andamento dell’attività oggetto del presente accordo e valutare i problemi che di volta in volta possono emergere.
Le verifiche saranno mirate anche alla valutazione della congruità dell’offerta in rapporto all’andamento della domanda. Le modalità dei controlli saranno definite con consenso fra le parti e formalizzate in apposito protocollo.
Art. 8
(Durata)
L’accordo di collaborazione relativamente alle prestazioni di RMN avrà durata dal 01 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2014. Alla data di scadenza, il contratto s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso. L’AOUP si riserva, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, la facoltà di richiedere ulteriore proroga del presente contratto agli stessi corrispettivi e condizioni contrattuali, previa valutazione complessiva ed eventuale e motivata delibera del Direttore Generale.
Le parti hanno facoltà, dopo i primi 30 giorni di attività, di risolvere anticipatamente il contratto previa comunicazione formale di disdetta almeno 30 giorni di preavviso. Le parti concordano che, in tale ipotesi, rinunciano fin d’ora a richiedere alcun risarcimento per la risoluzione anticipata. I corrispettivi di cui all’art. 6 verranno conguagliati con le modalità indicate.
Art. 9
(Risoluzione)
AOUP può chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nell’ipotesi di cui all’art.8:
- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 del c.c.;
- per motivi di interesse pubblico adeguatamente specificati nell’atto deliberativo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
Tale facoltà può essere esercitata mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento salvo ed impregiudicato il risarcimento di ogni ulteriore e maggiore danno.
Art. 10
(Registrazione e spese contrattuali)
Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. de D.P.R. 26.10.1972 n. 642 così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13/03/2002 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n 131.
Art. 11
(Foro Competente)
Per le controversie che dovessero insorgere è competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Letto, approvato, sottoscritto.
Parma, Parma,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Poliambulatorio Dalla Rosa Prati
Centro Diagnostico Europeo
Il Direttore Sanitario Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx
Ai sensi dell’art.1341 C. C, secondo comma, per quanto applicabile, si richiamano ed espressamente si approvano le seguenti clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,11.
Parma, Parma,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Poliambulatorio Dalla Rosa Prati
Centro Diagnostico Europeo
Il Direttore Sanitario Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx