Tra
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI-PIEMONTE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA
Tra
la Città metropolitana di Milano con sede in Milano, Via Vivaio - 1 (C.F. 08911820960), in persona del , nato , il , domiciliato per la carica in Milano presso la sede della Città metropolitana di Milano (nel seguito Città metropolitana)
e
il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del , nato , il , domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)
PREMESSO CHE
• il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
• il CSI, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
• sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto);
• l’art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105;
• quanto alle finalità, in particolare:
o l’art. 4 comma 5 dello Statuto alla lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; alla lettera e) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese; alla lettera f) prevede che il CSI valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. “open data” e del software con codice a sorgente aperto; mentre
alla lettera h) prevede che il CSI supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;
o l’art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti;
• con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:
o l’art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
o ai sensi dell’articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;
o l’art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: “I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi”;
o l’art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.
OSSERVATO CHE
• la Città metropolitana è Ente consorziato ordinario del CSI a far data dal 2020 e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
• lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo in house strumentale;
• tale controllo viene esercitato fra l’altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l’eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell’azione di tale controllo tra gli stessi;
• nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 951/2017 e s.m.i. recante “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall’art. 192 del D.Lgs 50/2016”, gli Enti consorziati sono stati iscritti nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI (come risultante dalle Deliberazioni ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020, nonché dalla PEC prot. n. 927 del 13 ottobre 2020 inviata dal RASA della Regione Piemonte
all’ANAC - con la quale è stata data comunicazione di variazione della compagine consortile del CSI a seguito dell’adesione della Città metropolitana);
• l’affidamento di attività in regime di in-house providing deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all’esecuzione dell’attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, delle ragioni del mancato ricorso al mercato (ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
• in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.
CONSIDERATO CHE
• con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio erogate dal CSI:
o l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” individua le operazioni esenti IVA;
o la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b,
e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
o l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
o l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
o l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo xxxxx,
D.P.R. n. 633 del 1972);
o la Città metropolitana, con nota prot. n. 11438 del 21/01/2021, ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2021.
DATO INOLTRE ATTO CHE
• i servizi oggetto della presente convenzione sono erogati nel quadro definito dal D. Lgs 82/2005 e s.m.i.;
• il dettaglio dei servizi oggetto della presente convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
• l’Assemblea dei consorziati del CSI in data 16 luglio 2018 ha approvato il nuovo Piano Strategico del CSI valevole per il periodo 2019-2021 nell’ambito del quale è stata esplicitata l’opportunità di formalizzare convenzioni e affidamenti pluriennali;
• con Decreto n. del la Città metropolitana ha approvato lo schema del presente Atto.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli
1. La Città metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in-house e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all’atto del consorziamento ovvero con la presente convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri con riferimento alle funzioni strumentali ivi previste.
2. La Città metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato e secondo quanto meglio dettagliato all’art. 8 dello Statuto del CSI, esercita il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. La Città metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l’obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che lo stesso persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per sé e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città metropolitana riconosce al CSI il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scala, efficienze e efficacia operativa.
4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva la verifica di congruità di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate dagli Uffici della Città metropolitana – la Città metropolitana si impegna sin d’ora a mantenere l’acquisizione dei servizi condivisi con altri Enti consorziati presso il CSI come definiti al successivo art. 2 per l’intera durata della presente convenzione.
5. La Città metropolitana si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva nelle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli Enti consorziati.
6. La Città metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città metropolitana esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città metropolitana nelle attività allo stesso destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
7. Il CSI, si impegna a trasmettere la documentazione prevista dallo Statuto e a definire formalmente e mettere in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi al fine di consentire alla Città metropolitana l’esercizio del controllo analogo, anche attraverso l’utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete. E’ facoltà della Città metropolitana far pervenire al CSI eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sulla documentazione di cui sopra che abbiano rilevanza sui servizi e/o forniture che il CSI eroga alla stessa.
8. La Città metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare al CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
9. La Città metropolitana riconosce altresì il CSI - in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite - quale proprio partner organizzativo e tecnico nell’attuazione del proprio Piano triennale per l’informatica, riservandosi, fin d’ora, di comunicare formalmente al CSI ulteriori direttive in deroga o in addenda alla presente convenzione.
Art. 2 Finalità e oggetto
1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città metropolitana al CSI, nell’ambito dell’affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l’obiettivo di garantire l’interoperabilità e l’integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
3. La presente convenzione ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di convenzione, definiti sulla base di quanto indicato nel documento di cui all’art. 7 comma 2 dello Statuto.
4. E’ esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati Atti, ai quali non è applicabile l’esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.
Art. 3 Normativa rilevante
1. Nell’ambito dell’autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi. Inoltre, rispetto alle attività di sviluppo software, il CSI concorderà con la Città metropolitana le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute all’art. 69 CAD.
Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti
1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all’art. 9 dello Statuto, il CSI si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all’ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l’acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016.
3. Il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide la Città metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
4. L’eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell’osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
5. La Città metropolitana e il CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze
1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città metropolitana, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento.
2. La Città metropolitana, sulla base delle proprie esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI in un documento denominato “Programma di Attività”, redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine come indicato all’art. 7 comma 3 dello Statuto.
3. Il CSI, sulla base delle esigenze espresse dalla Città metropolitana, predispone ogni anno per l’esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato “Piano dei Servizi”. Tale documento costituisce elemento utile per la Città metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
4. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l’anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città metropolitana.
5. Le esigenze della Città metropolitana, sono definite nei seguenti documenti:
- CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali e/o pluriennali di norma entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento;
- PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)
Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati, anche sotto il profilo temporale, i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell’anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città metropolitana.
6. La Città metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l’introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.
7. Qualora la Città metropolitana e il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti a “CTE” o “PTE”, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città metropolitana.
Art. 6 Modalità di offertazione e stima dei costi
1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all’art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1 Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
3. L’affidamento formale delle attività da parte della Città metropolitana al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
4. La Città metropolitana corrisponderà a CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città metropolitana.
Art. 7 Condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA
1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione
1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima
trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con la Città metropolitana.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso la rendicontazione economica e il monitoraggio dell’avanzamento attività e previsioni a finire, convenzionalmente fornite dal terzo trimestre di ciascun anno.
3. Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti dal CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d’opera.
4. Le fatture verranno emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
• per i servizi in continuità (CTE): sulla base dei costi preventivati con cadenza trimestrale posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un quarto della valorizzazione previsionale annuale;
• per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l’eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.
Art. 9 Conguaglio
1. Al termine dell’esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire alla Città metropolitana il consuntivo annuale, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei consorziati. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell’anno per l’erogazione dei servizi affidati, evidenziando, per ogni affidamento, l’eventuale scostamento rispetto all’affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il CSI si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. La Città metropolitana si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione eventuali approfondimenti relativi alle modalità di computo.
5. L’eventuale delta risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell’ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 16.
Art. 10 Pagamento
1. La Città metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città metropolitana, entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l’addebito degli oneri finanziari sostenuti dal CSI ai sensi del precedente art. 9 comma 3.
Art. 11 Controlli sui servizi
1. La Città metropolitana dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Città metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all’art. 16 della presente convenzione.
Art. 12 Durata
1. La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione, sino al 31.12.2025, eventualmente rinnovabile o prorogabile, previo accordo scritto tra le Parti.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l’onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città metropolitana, si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.
Art. 13 Responsabilità del CSI
1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto dalla Città metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.
Art. 14 Impegni delle Parti
1. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
2. Il CSI appronterà e concorderà con la Città metropolitana, piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città metropolitana, sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
3. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio, il CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare gli scostamenti secondo quanto verrà definito nell’ambito del Tavolo di Gestione di cui all’art. 16.
4. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l’erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell’ambito del Tavolo di Gestione di cui al
successivo art. 16.
Art. 15 Responsabile dell’esecuzione
1. La Città metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione .
2. Il CSI individua quale Responsabile dell’esecuzione della presente convenzione
.
3. La modifica dei Responsabili dell’esecuzione avviene mediante scambio di comunicazioni controfirmate dalle Parti.
4. I Responsabili potranno a loro volta individuare propri Referenti per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli specifici Allegati Tecnici.
Art. 16 Tavolo di Gestione della Convenzione
1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all’art. 15 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
• analisi delle rendicontazioni trimestrali tecniche ed economiche, valutazione dell’adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
• controllo dell’andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
• verifica periodica dei volumi di riferimento;
• verifica periodica degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati;
• coordinamento dell’attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
• controllo dell’andamento complessivo della fatturazione e del credito.
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all’erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.
Art. 17 Protezione dei dati personali e riservatezza
1. La Città metropolitana, in qualità di Titolare dei Trattamenti di dati personali, nomina il CSI Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 679 del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), con riferimento e nei limiti delle attività di trattamento dati dettagliate negli Allegati Tecnici e a cui si rinvia per la definizione puntuale del contesto, della durata, e della natura di ciascun trattamento dati, dei tipi di dati personali o particolari gestiti e le categorie di interessati.
2. Il CSI, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell’ambito della presente convenzione, è tenuto:
• ad attenersi alle disposizioni previste dal Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi
in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali, ad es. quello degli Amministratori di Sistema;
• a svolgere le attività di trattamento dati, nei limiti delle istruzioni documentate del Titolare, adottando le misure tecniche ed organizzative concordate formalmente con il Titolare stesso (anche con atti successivi ed integrativi del presente atto di nomina) tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, definite in conformità all’art. 32 del GDPR;
• a redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR;
• a non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento;
• in virtù della qualità del CSI di ente strumentale per l’informatica della Pubblica Amministrazione e dell’autorizzazione generale del Titolare all’eventuale ricorso ad altro Responsabile - scelto nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici - per l’affidamento di specifiche attività, a informare il Titolare in merito ad eventuali modifiche rispetto a tale categoria di fornitori al fine di dare l’opportunità al Titolare stesso di opporsi, in conformità all’art. 28 comma 2 del GDPR;
• a garantire che il personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR si è impegnato a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbia ricevuto la formazione necessaria e istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
• a coadiuvare ed assistere il Titolare, nell’ambito dei servizi oggetto della presente convenzione con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata della stessa e tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi del Titolare:
- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR;
- in materia di notifica delle violazioni all’autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva.
• in ottica di accountability, a fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
• a informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile della Protezione dei dati (RpD o DPO) del Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
• a restituire o cancellare i dati del Titolare al termine del trattamento oggetto della presente convenzione;
• per quanto di competenza, a prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità).
Art. 18 Accessibilità
1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni, volte a favorire l’accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici, ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004 e s.m.i.
Art. 19 Adempimenti in materia di sicurezza
1. Il CSI nell’espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l’incolumità delle persone. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo e-mail xxx@xxx.xx). Inoltre, la Città metropolitana si impegna - laddove richiesto - a contattare il Servizio Prevenzione e Protezione del CSI per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell’inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.
Art. 20 Oneri fiscali e spese
1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Art. 21 Modifiche
1. La presente convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.
Art. 22 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
Firmato digitalmente da: Firmato digitalmente da:
Città metropolitana di Milano CSI-Piemonte