SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 30/06/2022
RG n. 338/2021
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
_ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la s.r.l. per sentirla condannare al pagam🞋nto della somma di€ 26.024,28, tutto oltre interessi legali e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 19.9.2019 al 30.11.2020 in forza di contratto di "collaborazione coordinata e continuativa" con l'incarico di procurare nuovi clienti di telefonia.
La riferiva di aver lavorato sei giorni alla settimana presso lo stand allestito nel centro commerciale di (e più sporadicament🞋 in quelli di e
), con orario dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedi al venerdi, e dalle 9.00 alle
20.00 il sabato e la dom🞋nica, sulla base di turni e di direttive assegnati dal responsabile della società .
La ricorrente aggiungeva di essere stata obbligata a saltare la pausa qualora non avesse concluso alcun contratto ed a
Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 30/06/2022
RG n. 338/2021
rispettare i turni ed i luoghi di lavoro indicati dalla società tramite whatsapp.
La rivendicava in base all'art. 2 d.lgs. 81/15 l'applicazione deJla disciplina del rapporto di lavoro subordinato con le CODS(�guenti differenze retributive. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La s. r.1., regolarmente citata, si costitutiva in g zio, resistendo alla
domanda e
di cui chiedeva il rigetto domanda riconvenzionale.
La società , nel r ire la genuinità della
collaborazione, contestava che fosse riconducibile alla previsione di cui
all'art. 2' xxx.xx 1, d.1gs. 81/15,
richiamando peraltro l'accordo derogatorio
sottoscritto richiamato 30.7.2015.
dalle 00.XX.
neJ successivo
dell'l.8.2O13, accordo del
La convenuta, nel chiarire che ogni comunicazione andava inserita nell'ambito di un mero confronto tra cornmittentr? e collaboratore, contestava l'orario di lavoro indicato dalla ricorrente, dando atto che xxxxxx aveva cessato la collaborazione alla data del 5.7.2020, senza rendere il dovuto preavviso, cosa che era stata fonte di danni, quantificati in € 10.000,00, pari alla somma corrisposta per la locazione dello stand nel mesi di luglio ed agosto
2020. '
Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 30/06/2022
RG n. 338/2021
La convenuta aggiungeva, inoltre, che molte delle proposte di acquisto concluse dalla
erano sostanziate nella ri contrattualizzazione di clienti già tali con
l'operatore illegittima
, pratica dall'operatore
considerata telefonico.
Concludeva pertanto per il rigetto del
ricorso e, in via riconvenzionale, per la condanna della ricorrente al pagamento della somma di€ 10.000,00.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'odierna udienza all'esito del procedimento di trattazione seritta di cui all'art. 221, comma 4, L. 77/20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha lavorato per la convenuta dal 19.9.2019 in forza di contratto di "collaborazione coordinata e continuativa", dovendosi occupare della sottoscrizione di contratti di telefonia (v. doc. 1 fase.
ricorrente e dep.
Il teste collega della
ne).
- ' ha
riferito che entrambi lavoravano all'interno del centro commerciale di ed avevano il compito di fermare i passanti e proporre le offerte in corso della (v. dep.
Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 30/06/2022
RG n. 338/2021
Incrociando gli elementi che emergono dai prospetti in atti con la deposizione del
può
ritenersi che il lavoro si
svolgesse
su sei giorni
alla
settimana
( essendovi un giorno di riposo) e l'orario fosse di otto ore giornaliere (v. doc. 5 fase. ricorrente e dep. ) .
Il ha riferito di orari che potevano andare dalle 9.00 alle 19.00, dalle 12.00 alle 20.00 o ancora dalle 9.00-10.00 sino alle 14.00, mentre dai prospetti emergono per lo più turni di 8 ore (v. doc. 5 fase.
ricorrente e dep.
E' incontestato, infatti,
) .
che la societÃ
convenuta avesse il proprio stand presso diversi centri commerciali, il che implica
un'attività collaboratori,
di organizzazione dei essendo impensabile
vari che
xxxxxxx decidessero autonomamente, durante tutta la settimana, presso quale centro commerciale andare ed in quali fasce orarie.
In altri termini, anche ammesso che i
collaboratori offrissero delle disponibilità di massima, cosa che comunque non è stata ben chiarita dal teste , è indubbio che fosse la società a distribuirli presso i vari centri commerciali, indicandogli anche la fascia oraria da osservare.
Deve quindi ritenersi attendibile la
deposizione del . , laddove ha dichiarato
che "i turni venivano indicati dall'azienda settimanalmente tramite messaggi whatsapp",
Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 30/06/2022
RG n. 338/2021
al pari dei trasferimenti da un centro comme rciale all'altro (v. dep.
Il teste ha pure aggiunto che ogni tanto il passava dagli stand per controllare
il lavoro degli addetti e qualora riscontrasse che non era stato fatto firmare un numero sufficiente dì contratti veniva scritto sul gruppo whatsapp che "così non andava bene" (v. dep. ) .
Accertate le modalità dì svolgimento della prestazione, occorre quindi ricordare che in
base all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/15 "a far data dal 1 ° gennaio 2016, sì applica la
disciplina subordinato
del rapporto di lavoro anche ai rapporti dì
collaborazione prestazioni
che
dì
si lavoro
concretano in esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità dì esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Rispetto a tale disposizione, all'esito di un ampio dibattito dottrinale, la Suprema Corte ha recentemente ritenuto che "il legislatore, d'un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 c. c. , si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti
Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 30/06/2022
RG n. 338/2021
base alla mansione svolta ed al settore dì operatività , ì conteggi allegati al ricorso, elaborati sulla base del VI O livello CCNL Commercio, cui appartengono i \\ lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche," tra cui esemplificativamente rientrano l'operaio comune o il dimostratore ovvero l'addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali (v. CCNL in atti).
I profili del V 0 livello richiedono invece
conoscenze e capacità che la ricorrente non aveva o che comunque non erano necessarie nell'espletamento della mansione a cui era addetta.
Per quanto attiene, infine, alla domanda riconvenzionale, la convenuta non ha prodotto la lettera di dimissioni della lavoratrice, per cui non è possibile stabilire se abbia o meno osservato il periodo di preavviso prescritto.
In og ni caso, poiché allo stand di era prevista la presenza di 2-3 addetti, è ovvio che la società abbia continuato a corrispondere la locazione anche per i mesi di luglio ed agosto 2020, essendovi altri due collaboratori che ben potevano rendere la prestazione.
In ordine, infine, alle presunte inadempienze, la documentazione prodotta da parte resistente non dimostra alcunchè,