Contract
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DEGLI ENTI REGIONALI
ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DEGLI ENTI REGIONALI
LOTTO/I
CIG LOTTO/I
TRA LE PARTI
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (di seguito, CUC) della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, in persona del Direttore sostituto di Servizio, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, giusto decreto del Direttore centrale n. 1000 del 3 agosto 2015, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e ss.mm.ii., domiciliato, in ragione dello stesso incarico, presso la sede della Direzione centrale in Trieste – Xxxxx Xxxxxx x. 0, PEC: xxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
E
, sede legale in , Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusti poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ,sede legale in , Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in
, Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] PEC ; (di seguito, Appaltatore)
PREMESSO CHE
- a seguito della procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali (di seguito, servizio di manutenzione e riparazione), indetta con decreto prot. n. dd. , è stato aggiudicato il lotto/i con il con decreto prot. n. dd. ;
- in data……………, con nota prot. n. dd. è stato comunicata l’aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 lettera a) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito, Codice dei contratti);
- è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’articolo 79 del Codice dei contratti;
- il presente Accordo quadro, compresi i relativi allegati, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati ad esso, viene sottoscritto dalle parti in forma pubblico amministrativa, nelle forme di legge, ed in applicazione dell’articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti, in modalità elettronica, a pena di nullità.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Disposizioni generali e oggetto
1. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento del servizio di manutenzione e riparazione mediante ordinativi di fornitura.
2. La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo le singole strutture regionali e gli enti regionali né la CUC, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro, fino alla concorrenza dell’importo massimo stimato. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi non garantito e non vincolante per la CUC e per le singole strutture regionali e gli enti regionali che, pertanto, non risponderanno nei confronti dell’Appaltatore in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto importo.
3. Il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazioni per la CUC nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
4. Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per le singole strutture regionali e per gli enti regionali nella misura in cui essi provvedono ad emettere ordinativi di fornitura.
5. Il luogo di esecuzione dell’Accordo quadro è corrispondente al lotto].
[inserire il territorio
6. Il presente Accordo quadro ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali.
7. Le caratteristiche del servizio richiesto, l’elenco delle attività da svolgere e le modalità di espletamento sono indicate nel Capitolato tecnico.
Articolo 2 – Allegati
1. Gli Allegati al presente Accordo quadro ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati e sono di seguito illustrati:
• Allegato A – Capitolato tecnico;
• Allegato B - Offerta tecnica;
• Allegato C - Offerta economica;
• Allegato D - Schema di ordinativo di fornitura;
• Allegato E - Cauzione definitiva;
• Allegato F - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 039/Pres., pubblicato nel BUR dell’11 marzo 2015.
Articolo 3 – Durata
1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di stipula dell’Accordo medesimo e ha durata di due anni, eventualmente prorogabili, alla scadenza, di altri due anni. L’eventuale proroga (cosiddetta proroga programmata) può essere chiesta dalla CUC con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza biennale dell’Accordo quadro.
2. Indipendentemente dalla proroga di cui al precedente comma 1, è facoltà della CUC, con preavviso di almeno trenta giorni antecedenti la scadenza biennale o quadriennale dell’Accordo quadro, richiedere all’Appaltatore una proroga (cosiddetta proroga tecnica) dell’Accordo quadro medesimo, per un periodo non superiore ai sei mesi, qualora la procedura di selezione del nuovo affidatario del servizio di manutenzione e riparazione non sia stata completata.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’Appaltatore si impegna a prorogare il servizio in argomento alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
4. L’efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito l’importo massimo stimato di ciascun biennio.
Articolo 4 – Importo massimo stimato
1. L’importo massimo stimato del presente Accordo quadro nel primo biennio è pari ad euro
( euro), IVA di legge esclusa.
2. L’importo massimo stimato del presente Accordo quadro nell’eventuale secondo biennio è pari ad euro ( euro), IVA di legge esclusa.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle strutture regionali e degli enti regionali che utilizzeranno l’Accordo quadro nell’arco temporale di durata del medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per le strutture regionali, per gli enti regionali e per la CUC nei confronti dell’Appaltatore.
4. L’importo massimo stimato del presente Accordo quadro è calcolato ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Codice dei contratti.
5. All’Appaltatore possono essere affidati, da parte della CUC, servizi complementari non compresi nel presente Accordo quadro che, a seguito di circostanze imprevedibili, divengano necessari all’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione, per un importo non superiore al 50% di quello dell’Accordo quadro ed alle condizioni specificatamente previste dall’articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti.
6. La CUC si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 311 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti chiedendo all’Appaltatore una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo stimato di ciascun biennio.
7. Le condizioni economiche restano fisse ed invariate per tutta la durata del servizio medesimo, fatta salva la clausola di revisione periodica dei prezzi di cui all’articolo 115 del Codice dei contratti.
Articolo 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)
1. La CUC non ha predisposto il documento denominato DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) in quanto, nelle attività oggetto del presente Accordo quadro, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero).
2. Resta inteso che qualora le singole strutture regionali ed enti regionali ritengano che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederanno alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, integrerà i singoli ordinativi di fornitura.
Articolo 6 - Oneri aziendali della sicurezza (DVR)
1. Gli oneri aziendali della sicurezza, ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’Appaltatore in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono stati quantificati ed indicati dall’Appaltatore nell’offerta economica allegata al presente Accordo quadro.
Articolo 7 - Corrispettivo del servizio
1. Il corrispettivo del servizio, sino ad esaurimento dell’importo massimo stimato di ciascun biennio, è di seguito indicato:
a. il prezzo dei pezzi di ricambio originali è pari al prezzo indicato nel Listino prezzi per i pezzi originali in vigore al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura, scontato del
%, oltre all’IVA nella misura di legge;
b. il prezzo dei pezzi di ricambio di produttori diversi è pari al prezzo indicato nel Listino prezzi per i pezzi di produttori diversi in vigore al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura, scontato del %, oltre all’IVA nella misura di legge;
c. il costo orario della manodopera è pari ad euro , oltre all’IVA nella misura di legge;
d. per l’effettuazione delle revisioni periodiche non viene riconosciuta alcuna maggiorazione rispetto alle tariffe obbligatorie di cui al D.M. 02/08/2007, n. 161 e ss.mm.ii. Tali tariffe risultano comprensive della prestazione di revisione, dei diritti e tributi alla M.C.T.C. e delle spese del versamento postale;
e. per l’attività di smontaggio e montaggio pneumatici, si applica la tariffa fissa di euro
, oltre all’IVA nella misura di legge.
Articolo 8 - Ordinativi di fornitura
1. Le singole strutture regionali ed enti regionali aderiscono al presente Accordo quadro mediante emissione di ordinativi di fornitura, in cui vengono indicate le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell’Accordo stesso.
2. Gli ordinativi di fornitura di cui al comma 1 si concludono con invio tramite mail, fax o Pec ai seguenti recapiti:
3. Gli ordinativi di fornitura non possono essere emessi qualora sia esaurito l’importo massimo di cui all’articolo 4.
4. Il Responsabile ex articolo 7 del Capitolato tecnico è .
Articolo 9 – Obblighi dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo del servizio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro inclusa ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste ivi incluse quelle derivanti dalla necessità di osservare norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo quadro.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di dare esecuzione ai singoli ordinativi di fornitura pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro da parte della CUC.
3. L’Appaltatore esegue i singoli ordinativi di fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15.
4. L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla CUC, mediante PEC, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo quadro e ai singoli ordinativi di fornitura.
5. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l’efficacia dell’Accordo quadro o degli ordinativi di fornitura, l’Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, anche nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad altro operatore economico.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Accordo quadro.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo
1. Il pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore è effettuato dalle singole strutture regionali ed enti regionali aderenti al presente Accordo quadro sulla base delle fatture emesse dall’Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché dal presente Accordo quadro e dagli ordinativi di fornitura.
2. Tutte le fatture devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 all’indirizzo di fatturazione della singola struttura regionale ed ente regionale. Non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità.
3. L’Appaltatore invia le fatture elettroniche con cadenza mensile.
4. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Ciascuna struttura regionale ed ente regionale provvede al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura. L’Appaltatore non può avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili alle singole strutture regionali ed enti regionali.
6. La liquidazione dell’importo delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, le singole strutture regionali ed enti regionali procedono ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. Le singole strutture regionali ed enti regionali, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al decreto di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procedono a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico dell’Appaltatore, le singole strutture regionali ed enti regionali applicano quanto disposto dall’articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. Le singole strutture regionali ed enti regionali provvedono a versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014. Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle singole strutture regionali ed enti regionali devono perciò contenere l’indicazione “S (scissione dei pagamenti)” nel campo “Esigibilità Iva”.
10. La fattura elettronica deve contenente i seguenti dati:
• codice CIG;
• nella causale inserire il periodo di riferimento della fattura;
• IVA di legge;
• dicitura recante l’indicazione “S (scissione dei pagamenti)” nel campo “Esigibilità Iva”;
• totale fattura;
• in allegato, il prospetto delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento della fattura evidenziando targa, importo e riferimento dell’ordinativo di fornitura.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del presente Accordo quadro e degli ordinativi di fornitura.
2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla CUC il conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, gli ordinativi di fornitura stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, qualora autorizzati, o i subcontraenti, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla CUC copia dei citati contratti.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla CUC e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
Articolo 13 - Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva stipulata dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 113 del Codice dei contratti in forma di garanzia fideiussoria sia a favore della CUC che a favore delle singole strutture regionali ed enti regionali aderenti al lotto in argomento ammonta a:
LOTTO . | CUC 1% | STRUTTURE REGIONALI ED ENTI REGIONALI 2% | TOTALE GARANTITO 3% |
euro ,00 | euro ,00 | euro ,00 |
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento del presente Accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c.
3. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro da parte della CUC, la parte di cauzione definitiva emessa a favore delle strutture regionali ed enti regionali viene ripartita in modo proporzionale sulla base del valore degli ordinativi di fornitura già emessi da ciascuna struttura regionale ed ente regionale.
4. La garanzia viene svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle strutture regionali e degli enti regionali, per quanto di ragione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le strutture regionali e gli enti regionali trasmettono semestralmente alla CUC la comunicazione da cui risulti l’avvenuta, completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la CUC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo quadro.
Articolo 14 – Trasparenza
1. L’Appaltatore, espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo quadro;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell’Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 – Penali
1. Ove si verifichino inadempienze, da parte dell’Appaltatore, nell’esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo quadro, negli ordinativi di fornitura o nel Capitolato tecnico, le singole strutture regionali ed enti regionali si riservano la facoltà di applicare le penali di cui al presente articolo.
2. Le penali sono quantificate come segue:
a. 0,8 per mille dell’importo massimo stimato di ciascun biennio per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti all’articolo 6 del Capitolato tecnico per il ritiro, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e per la restituzione del mezzo;
b. uno per mille dell’importo massimo stimato di ciascun biennio nel caso in cui la prestazione non sia eseguita totalmente o anche parzialmente a perfetta regola d’arte o senza il rispetto delle norme vigenti o in violazione delle condizioni, modalità e prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro, negli ordinativi di fornitura o nel Capitolato tecnico.
3. Nel caso venga applicato un numero di penali di cui al comma 2, lettere a) e/o b) superiore a 10 (dieci), la CUC si riserva il diritto alla risoluzione dell’Accordo quadro.
4. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo massimo stimato di ciascun biennio: in tale caso, la CUC si riserva il diritto alla risoluzione dell’Accordo quadro.
5. Le singole strutture regionali ed enti regionali notificano le penali all’Appaltatore e per conoscenza alla CUC, a mezzo PEC, concedendo un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi per le deduzioni scritte.
6. Qualora, ad insindacabile giudizio delle singole strutture regionali ed enti regionali, le deduzioni scritte dell’Appaltatore non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata alcuna deduzione o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applica la penale precedentemente notificata.
7. La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale, salva la possibilità, da parte del Referente incaricato della gestione mezzi di ciascuna struttura regionale o degli enti regionali (di seguito, Referente) di
rivolgersi ad altra officina per la realizzazione della prestazione o di parte di essa. In tale ultimo caso, all’Appaltatore sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste.
8. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole strutture regionali ed enti regionali o della CUC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, le singole strutture regionali ed enti regionali possono trattenere l’importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture o, in alternativa, mediante escussione della cauzione definitiva. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte delle singole strutture regionali o enti regionali.
Articolo 16 – Clausola risolutiva espressa
1. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto prevista dall’articolo 1453 del c.c., la CUC ha facoltà di chiedere la risoluzione del presente Accordo quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell’Appaltatore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
2. La risoluzione del presente Accordo quadro ex articolo 1456 c.c. avviene, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a. articolo 9, comma 2;
b. articolo 13, comma 5;
c. articolo 14, comma 2;
d. articolo 15, comma 3;
e. articolo 15, comma 4;
f. articolo 20, comma 7,
g. articolo 21, comma 4;
h. violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al Codice dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 039/Pres, in ragione della gravità della violazione;
i. violazione degli obblighi di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (antipantouflage);
j. omissione del pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
k. violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei prestatori di lavoro impiegati nell’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione;
l. perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’Accordo quadro o per contrarre con la pubblica amministrazione;
m. in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla legge.
3. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle singole strutture regionali ed enti regionali.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, nel caso di risoluzione dell’Accordo quadro, la CUC e le singole strutture regionali ed enti regionali hanno diritto di escutere la cauzione prestata a loro favore rispettivamente per l’intero importo o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli ordinativo/i di fornitura già emessi.
Articolo 17 – Disposizioni antimafia
1. L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente Accordo quadro è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla CUC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. La CUC si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all’Appaltatore.
4. La CUC si è avvalsa della facoltà, prevista all’articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Accordo quadro anche in assenza dell’informazione
antimafia; la CUC recede dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Articolo 18 – Recesso per giusta causa
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.c., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la CUC ha diritto di recedere dall’Accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 1671 c.c.
Articolo 19 – Procedura di affidamento in caso di fallimento, morte dell’Appaltatore e caso di risoluzione
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o morte dell’Appaltatore o di risoluzione del presente Accordo quadro, si procede ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti.
2. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del Codice dei contratti, la CUC si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per il completamento del servizio in oggetto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario affidatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario affidatario in sede di offerta.
3. L’affidamento di cui ai commi precedenti viene comunicato all’Appaltatore, cui nulla compete nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento medesimo.
Articolo 20 - Subappalto
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo massimo stimato dell’Accordo quadro per ciascun biennio, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il subappalto è autorizzato dalla CUC. L’Appaltatore si impegna ad inviare alla CUC medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancata presentazione dei documenti di cui al comma 2 nel termine previsto, la CUC non autorizza il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la CUC procede a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 3 del Codice dei contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, alle singole strutture regionali ed enti regionali, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, le singole strutture regionali ed enti regionali sospendono il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
7. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti.
Articolo 21 - Cessione dell’Accordo quadro e del credito
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’Accordo quadro, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del Codice dei contratti.
2. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica e preventiva autorizzazione da parte delle singole strutture regionali ed enti regionali, salvo quanto previsto dall’articolo 117 del Codice dei contratti.
3. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 22 - Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l’Appaltatore e la CUC, nonché tra l’Appaltatore e le singole strutture regionali ed enti regionali è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Articolo 23 - Riservatezza
1. L’Appaltatore ed il suo personale dipendente hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e/o dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo quadro, fermo restando che l’Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
3. L’Appaltatore può citare gli elementi essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare ed appalti, previa comunicazione alla CUC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
5. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ordinativi di fornitura.
Articolo 24 - Trattamento dei dati
1. I dati conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Accordo quadro sono oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte delle singole strutture regionali e degli enti regionali aderenti esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente Accordo quadro, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli enti regionali.
3. I Responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore pro tempore dei Servizi aderenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Direttore pro tempore degli enti regionali aderenti.
4. Per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è l’Insiel Spa.
5. L’Appaltatore può esercitare i diritti contemplati dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
6. I dati di cui al presente articol non saranno diffusi.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo quadro viene stipulato in forma pubblico amministrativa, alla presenza dell’Ufficiale rogante della Regione, ed in applicazione dell’articolo 11, comma 13 del Codice dei
contratti (testo novellato dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) in modalità elettronica. La “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 25, comma 2 del D.Lgs. 82/2005.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla stipulazione dell’Accordo quadro.
Articolo 26 – Clausola antipantouflage
1. L’Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali o degli enti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale o degli enti regionali, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali o degli enti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Udine, lì / /
Per la CUC Per l’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. gli articoli di seguito elencati:
• 3 (Durata);
• 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
• 13 (Cauzione definitiva);
• 15 (Penali);
• 16 (Clausola risolutiva espressa);
• 18 (Recesso per giusta causa);
• 20 (Subappalto);
• 21 (Cessione dell’Accordo quadro e del credito);
• 22 (Foro competente);
• 23 (Riservatezza);
• 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali).
Udine, lì / /
Per l’APPALTATORE