Contract
CONTRATTO DI RESPONSABILITÁ CIVILE E PROFESSIONALE PER AZIENDE E STRUTTURE OSPEDALIERE E SANITARIE DI DIRITTO PRIVATO
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:
1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO
2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3. il MODULO DI PROPOSTA
dev’essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa e’ redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non e’ soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd’s..
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet dei Lloyd’s sono, rispettivamente:
x00000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri dei Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Come riportato a pag. 59 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2014* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 28.997 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 20.162 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.662 milioni e da riserve centrali di EUR
2.174 milioni.
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2014 era il 17079%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.166 milioni e la somma dei deficit, di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 24 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2014*.
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2014: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXxxxxx0000/xxxx/Xxxxxx%00Xxxxxx%00Xxxxxx%000000.xxx
** Exchange rate at 31.12.2014: EUR 1,00 = GBP 0.0000 (xxxxxx: London Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxx (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
o Il contratto di assicurazione non prevede la tacita proroga.
AVVERTENZA: Se la durata convenuta è di due o più periodi assicurativi, è facoltà di ognuna delle Parti recedere dal contratto alla scadenza di ciascun periodo assicurativo mediante disdetta da inviare con preavviso di almeno 30 giorni.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 1 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
o L’assicurazione è prestata a copertura della Responsabilita’ civile verso terzi (RCT) e della Responsabilita’ Civile verso i Dipendenti/Operai (RCO) dell’assicurato.:
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
AVVERTENZA:
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da questi denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata nella scheda di copertura.
Le cause di esclusione sono elencate all’articolo 7 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO:
Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura.
Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA
L’assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR 25.000. Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio -una franchigia per sinistro di EUR 5.000. L’assicurazione paga all’assicurato la differenza tra la somma che questo e’ tenuto a risarcire al cliente (EUR 25.000) e la franchigia (EUR 5.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell’assicurato.
AVVERTENZA: MASSIMALE: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 12 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’
AVVERTENZA: dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento.
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: Il contratto di assicurazione e’ nullo quando ricorrono uno o piu’ presupposti previsti dall’articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche’ l’oggetto del contratto e’ impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
o Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926). L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo
conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e’ ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).
o Esempio di circostanza che diminuisce il rischio: promulgazione di una legge che sollevi la struttura dall’obbligo di ottenere il consenso informato in forma scritta (si precisa che questo esempio non e’ reale – si tratta solamente di un’ipotesi astratta).
6. Premi
o Le modalita’ e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione.
7. Rivalse
AVVERTENZA: il contratto di assicurazione prevede la possibilita’ che gli assicuratori intraprendano azione di rivalsa nei confronti dei soli dipendenti dell’assicurato che abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto degli assicuratori che abbiano pagato il danno di agire - nei limiti dell’ammontare sborsato – nei confronti dei terzi responsabili del danno stesso (diritto di surrogazione, disciplinato dall’articolo 1916 Codice Civile).
Per maggiori dettagli circa i presupposti e gli effetti per il contraente delle rivalse si rimanda al contenuto dell’articolo 14 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: il contratto di assicurazione prevede due ipotesi nelle quali le parti possono esercitare il diritto di recesso:
1. gli assicuratori possono recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro, dando almeno 60 giorni di preavviso all’assicurato (articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)
2. ciascuna delle parti - laddove il contratto sia stato concluso con la previsione del rinnovo automatico- puo’ recedere dal contratto prima di ogni scadenza annuale.
Per maggiori dettagli circa i termini e le modalita’ di esercizio del diritto di recesso si rimanda al contenuto degli articoli 1 e 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli assicuratori e, trascorsi 30 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potra’ esser loro denunciato.
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 11 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
10. Legge applicabile al contratto
o Per l’interpretazione di questo contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o della Stato Città del Vaticano.
11. Regime fiscale
o Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato
B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: L’assicurato deve fare denuncia scritta agli assicuratori di ciascun sinistro entro 20 giorni da quando ne e’ venuto a conoscenza.
Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto dell’articolo 11 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
- Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono
x000000000000;; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd’s sono responsabili della veridicita’ e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
GLOSSARIO
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: (a) il Contraente stesso,
(b) tutti i dirigenti e i dipendenti del Contraente
Non rientrano nella definizione di Assicurato i medici e i sanitari convenzionati, il medico in libera prestazione, né qualunque componente della sua equipe. E’ considerato “convenzionato” il medico o il sanitario che, in base ad appositi accordi stipulati per iscritto col Contraente, presta la sua opera in modo continuativo negli stabilimenti del Contraente, per conto del Contraente stesso. E’ considerato “medico in libera prestazione” il professionista indipendente che prende in affitto locali e/o apparecchiature dal Contraente per fornire proprie prestazioni professionali in autonomia.
Assicuratore: I Sottoscrittori di Londra che assumono il rischio ai sensi della Cover Note il cui numero è indicato nel Modulo e nella Scheda di Polizza.
Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s;
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Contraente: l’Azienda di diritto privato, identificata nella Scheda di Polizza, che contrae questa assicurazione per conto proprio e per conto delle altre persone assicurate.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno: il pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal terzo (articolo 5.2) a seguito di morte o lesioni alla persona, o di distruzione, danneggiamento o perdita di cose.
Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia: L’importo che, per ogni sinistro, viene detratto dall’ammontare liquidabile a termini di polizza per il risarcimento di danni e che rimane a carico del Contraente. Gli Assicuratori rispondono di quella parte di tale importo, che supera la franchigia. Ove si tratti di una serie di sinistri quale sopra definita, la franchigia è applicabile al totale dell’intera serie di sinistri.
Franchigia Aggregata: L’ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate a termini di questo contratto per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo. Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati avrà esaurito la franchigia aggregata, gli Assicuratori risponderanno delle ulteriori somme liquidate.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di uno o più sinistri rientranti in questa assicurazione.
Limite di Indennizzo: Il massimale stabilito nella Scheda di Polizza, che rappresenta il limite dell’obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.
Salva diversa precisazione nel testo, la Scheda di Polizza prevede o può prevedere:
un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;
un limite di indennizzo per ogni serie di sinistri, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ogni serie di sinistri che possa colpire questo contratto, fermo il limite di indennizzo per ogni sinistro;
un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;
un sottolimite di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sottolimite di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.
Polizza: il documento, sottoscritto dalle Parti contraenti quale prova del contratto di assicurazione.
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Richiesta di Risarcimento: ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato; qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all’Assicurato una formale
richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti.
Scheda di Polizza / Schema di Copertura: il formulario che è annesso a questa polizza per farne parte integrante e che contiene gli estremi del contratto e le altre precisazioni richiamate nel testo.
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s;
Serie di Sinistri: tutti i sinistri provenienti da più soggetti e riconducibili a uno stesso evento o a uno stesso atto illecito o errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni che abbiano una causa comune.
Sinistro: la richiesta di risarcimento (definizione 10) fatta nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata dell’assicurazione (articoli 1 e 2) e regolarmente denunciata agli Assicuratori (articolo 11), in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione.
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI E RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
PER AZIENDE E STRUTTURE OSPEDALIERE E SANITARIE DI DIRITTO PRIVATO
ASSICURAZIONE NELLA FORMA « CLAIMS MADE »
DEFINIZIONI
POLIZZA : il presente documento, sottoscritto dalle Parti contraenti quale prova
del contratto di assicurazione.
SCHEDA DI POLIZZA : il formulario che è annesso a questa polizza per farne parte integrante
e che contiene gli estremi del contratto e le altre precisazioni richiamate nel testo.
CONTRAENTE : l’Azienda di diritto privato, identificata nella Scheda di Polizza, che
contrae questa assicurazione per conto proprio e per conto delle altre persone assicurate.
ASSICURATO : (a) il Contraente stesso,
(b) tutti i dirigenti e i dipendenti del Contraente,
Non rientrano nella definizione di Assicurato i medici e i sanitari convenzionati, il medico in libera prestazione, né qualunque componente della sua equipe. E’ considerato “convenzionato” il medico o il sanitario che, in base ad appositi accordi stipulati per iscritto col Contraente, presta la sua opera in modo continuativo negli stabilimenti del Contraente, per conto del Contraente stesso. E’ considerato “medico in libera prestazione” il professionista indipendente che prende in affitto locali e/o apparecchiature dal Contraente per fornire proprie prestazioni professionali in autonomia.
ASSICURATORI : i Sottoscrittori di Londra che assumono il rischio ai sensi della
Cover Note il cui numero è indicato nel Modulo e nella Scheda di Polizza.
DANNO/DANNI : il pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal
terzo (articolo 5.2) a seguito di morte o lesioni alla persona, o di distruzione, danneggiamento o perdita di cose.
COSE : sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SINISTRO : la richiesta di risarcimento (definizione 10) fatta nei confronti
dell’Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata
dell’assicurazione (articoli 1 e 2) e regolarmente denunciata agli Assicuratori (articolo 11), in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione.
SERIE DI SINISTRI : tutti i sinistri provenienti da più soggetti e riconducibili a uno
stesso evento o a uno stesso atto illecito o errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni che abbiano una causa comune.
RICHIESTA DI
RISARCIMENTO: ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato; qualsiasi
citazione in giudizio o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di uno o più sinistri
rientranti in questa assicurazione.
LIMITE DI INDENNIZZO : Il massimale stabilito nella Scheda di Polizza, che rappresenta il limite
dell’obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.
Salva diversa precisazione nel testo, la Scheda di Polizza prevede o può prevedere:
un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;
un limite di indennizzo per ogni serie di sinistri, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ogni serie di sinistri che possa colpire questo contratto, fermo il limite di indennizzo per ogni sinistro;
un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;
un sottolimite di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sottolimite di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.
FRANCHIGIA PER
OGNI SINISTRO : L’importo che, per ogni sinistro, viene detratto dall’ammontare
liquidabile a termini di polizza per il risarcimento di danni e che rimane a carico del Contraente. Gli Assicuratori rispondono di quella parte di tale importo, che supera la franchigia. Ove si tratti di una serie di sinistri quale sopra definita, la franchigia è applicabile al totale dell’intera serie di sinistri.
FRANCHIGIA AGGREGATA : L’ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a
suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate a termini di questo
contratto per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo. Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati avrà esaurito la franchigia aggregata, gli Assicuratori risponderanno delle ulteriori somme liquidate.
ATTIVITA’ ESERCITATE DAL CONTRAENTE
L’assicurazione è riferita alle attività esercitate dal Contraente, qui di seguito indicate: (Si vedano anche gli articoli 9.2 e 9.4)
(Si veda Scheda di Copertura)
Esercizio di cliniche e case di cura, con prestazioni nelle varie discipline medico sanitarie. Tali attività sono esercitate in Italia presso gli stabilimenti di seguito identificati e ubicati:
(Si veda Scheda di Copertura)
NORME RELATIVE ALLA DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Articolo 1 - DURATA DEL CONTRATTO - FACOLTA’ DI RECESSO AD OGNI SCADENZA
Questa assicurazione ha inizio e termine alle date rispettivamente indicate nella Scheda di Polizza. Non è prevista la tacita proroga di cui all’art. 1899 c.c.
Se la durata convenuta è di due o più periodi assicurativi, è facoltà di ognuna delle Parti recedere dal contratto alla scadenza di ciascun periodo assicurativo mediante disdetta da inviare con preavviso di almeno 30 giorni. Uno dei periodi assicurativi può anche essere inferiore all’anno intero, se così convenuto tra le Parti.
Articolo 2 - VALIDITA’ TERRITORIALE E TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE (“CLAIMS
MADE”) - RETROATTIVITA’ - (Si vedano le definizioni N° 6, 7, 8, 10)
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni (definizione N° 6) che si manifestino in qualunque parte del mondo esclusi Stati Uniti d’America, il Canada, le Isole Vergini e Territori da loro governati, e per i sinistri (definizioni N° 8 e 10) che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta e stabilita nella Scheda di Polizza, e a condizione che il Contraente ne dia regolare avviso agli Assicuratori, nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 11, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo contratto. (Articolo 7.1)
Articolo 3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - (Si vedano le definizioni N° 11 e 12)
Verso pagamento del premio convenuto nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 17, e alle condizioni e norme di questa polizza e con le modalità in essa previste, ivi comprese le definizioni che precedono, l’assicurazione è prestata per :
la RCT - Responsabilità civile verso terzi (articolo 5)
la RCO - Responsabilità civile verso i dipendenti (articolo 6), in relazione all’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
Gli Assicuratori sono obbligati fino a concorrenza dei limiti e sottolimiti di indennizzo stabiliti e previa applicazione delle franchigie convenute (articolo 16).
Articolo 4 - FATTO DEI COLLABORATORI - DOLO E COLPA GRAVE
L’assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quando il danno sia causato da azione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento delle attività indicate in questa polizza, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi compresi tutti i dipendenti del Contraente (articolo 6.2).
Restano fermi e invariati i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 5 - R C T - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
5.1 - Oggetto dell’assicurazione RCT (Si veda la definizione N°6)
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
L’assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.2 - Nozione di terzo/terzi
Ogni persona diversa dai dipendenti del Contraente (articolo 6.2) è considerata terzo ai fini dell’assicurazione RCT.
Anche il dipendente è considerato terzo qualora subisca il danno quando non è sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente o quando subisca i danni contemplati all’articolo 9.4.13.b.
Articolo 6 - R C O - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI
6.1 - Oggetto dell’assicurazione RCO
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni sofferti dai dipendenti del Contraente (articolo 6.2), a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.
Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenne l’Assicurato delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare:
- agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso;
- all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale).
6.2 - Nozione di Dipendenti del Contraente
Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti del Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente o dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato. Rientrano in questa nozione anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro (studenti, allievi, borsisti, specializzandi, ecc.) che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi. Esulano dalla nozione di Dipendenti del Contraente i soggetti definibili quali “Convenzionati” e/o in “Libera Prestazione” ai sensi del punto 4 delle Definizioni di Polizza.
6.3 - Malattie professionali
L’assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, che si manifestino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, fermo il disposto dell’articolo
2. E’ esclusa l’asbestosi e ogni malattia ad essa collegata.
6.4 - Efficacia dell’assicurazione RCO
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia conserva la propria validità se l’eventuale irregolarità è commessa in buona fede e deriva da errore, dimenticanza, omessa dichiarazione di attività svolte occasionalmente, oppure da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Articolo 7 - ESCLUSIONI (Si vedano le definizioni N° 6, 8, 9 e 10)
7.1 - Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nella presente polizza, sono esclusi i sinistri che siano denunciati agli Assicuratori dopo 30 giorni dalla data di termine della durata di questo contratto (articolo 2), salvo il caso di una serie di sinistri il primo dei quali sia già stato regolarmente denunciato agli Assicuratori;
7.2 - L'assicurazione non copre danni diversi da quelli definiti in questa polizza e non comprende le richieste di risarcimento (definizione N° 10):
a ) che fossero già note al Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
b ) fatte direttamente contro o che derivino dalla responsabilita’ personale de i medici che non rientrino nella definizione di dipendenti (articolo 6.2)
c ) causate da furto, salvo quanto diversamente specificato all’articolo 9.4.05;
d ) riconducibili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
e ) derivanti dall'impiego di natanti a motore o di aeromobili;
f ) cagionate da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, imballati, distribuiti o messi in vendita dall’Assicurato, dopo che siano stati consegnati a terzi, salvo quanto diversamente specificato agli articoli 9.2 e 9.4;
g ) derivanti dall’incapacità, parziale o totale, dei computer e dei loro sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario;
h ) derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili);
i ) relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni comminate al Contraente o all’Assicurato;
j ) conseguenti ad interventi di chirurgia puramente estetica, ossia effettuati a scopo diverso da quello ricostruttivo a seguito di infortunio o malattia o malformazione funzionale;
k ) che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali negli stabilimenti del Contraente;
l ) derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; o derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
m ) in relazione a eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Polizza.
Articolo 8 - RISCHI ATOMICI - INQUINAMENTO – ESPLOSIVI
L'assicurazione non comprende i danni:
8.1 verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto agli articoli 9.2.06 e 9.4.03;
8.2 conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo o interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’articolo 9.3;
8.3 derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi, salvo quando tale impiego sia richiesto per l’esecuzione di lavori di cui il Contraente sia committente.
Articolo 9 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE
9.1 - Responsabilità civile gravante sui singoli soggetti
L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa come segue :
A - Previa applicazione della franchigia di cui all’articolo 16.1, gli Assicuratori rispondono per i casi di responsabilità civile derivante personalmente ad ognuno dei soggetti rientranti nella definizione di Assicurato (definizione N° 4) nello svolgimento dei rispettivi incarichi per conto del Contraente. Sono invece escluse dall’assicurazione le responsabilità gravanti personalmente sui medici che non rientrino nella definizione di dipendenti (articolo 6.2) e sui componenti delle loro equipe (definizione N° 4, ultimo comma, articolo 7.2.b).
B - Gli Assicuratori rispondono anche per i casi di responsabilità civile gravante personalmente su ognuno degli altri dipendenti del Contraente (articolo 6.2), quando agiscono per conto del Contraente stesso nei suoi stabilimenti.
C - Quanto disposto ai punti A e B che precedono vale anche quando i soggetti rientranti nella definizione di Assicurato e gli altri dipendenti del Contraente svolgano attività presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni dalle stesse stipulate con il Contraente, o quando rendano prestazioni presso soggetti pubblici o privati, in scuole, asili e domicili di terzi, per conto del Contraente.
D - Gli Assicuratori rispondono anche per i casi di responsabilità civile gravante personalmente sui soggetti preposti dal Contraente all’osservanza delle norme prescritte dal Decreto Legislativo 81/2008 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli stabilimenti del Contraente.
9.2 - Altre attività incluse nell’assicurazione
L’assicurazione è delimitata dai disposti di questa polizza e non ha altre esclusioni che quelle contenute negli articoli 7 e 8 o introdotte mediante atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori. L’assicurazione è riferita a tutte le attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza, inclusi i servizi e le operazioni ad esse pertinenti. Tali attività, servizi e operazioni comprendono o possono comprendere anche ognuna delle voci che seguono, se svolte dal Contraente. Restano fermi in tutti i casi i disposti dell’articolo 14.
9.2.01 Raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue o di suoi preparati o derivati di pronto impiego - anche se ne conseguano danni da HIV - a condizione che il Contraente e l’Assicurato ottemperino a tutti gli obblighi previsti, in merito al controllo preventivo del sangue, dalle leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del
fatto. E’ inteso che l’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sui produttori e i fornitori di tali preparati e derivati.
Per questa voce di rischio si applica il limite di indennizzo per ogni serie di sinistri (definizione N° 9), stabilito nella Scheda di Polizza.
9.2.02 Trasporto primario e secondario per il trasferimento del paziente tra sedi ospedaliere, oppure dal domicilio del paziente alle ubicazioni ove il Contraente esercita le attività indicate in questa polizza e viceversa.
9.2.03 Esercizio di corsi di istruzione professionale o di formazione.
9.2.04 Somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici e protesi.
9.2.05 Esercizio di laboratori chimici e di analisi, compresa anche l’elaborazione di esiti e referti e la redazione, conservazione e consegna di atti o documenti inerenti alle attività indicate in questa polizza.
9.2.06 Uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature consimili.
9.2.07 Servizi erogati agli assistiti presso il loro domicilio o comunque fuori sede, per conto del Contraente.
9.2.08 Terapie particolari, quali la “pet therapy” (terapia con impiego di animali), la “ippoterapia” (terapia con impiego di cavalli), la terapia riabilitativa in acqua.
9.2.09 Esercizio di mense e spacci all’interno dei propri stabilimenti, anche se affidato in gestione a terzi.
9.2.10 Somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici di proprietà di terzi o affidati in gestione a terzi.
9.2.11 Attività formative e ricreative per i dipendenti del Contraente e loro familiari, quali convegni, congressi, corsi di addestramento e di aggiornamento, concorsi, tavole rotonde, seminari; escursioni, gite aziendali, viaggi, spettacoli, feste, gare e manifestazioni sportive dilettantistiche, ecc., anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica.
9.2.12 Partecipazione a mercati, mostre e fiere ed esposizioni collettive e ad iniziative promozionali di ogni tipo, compreso l’allestimento e lo smantellamento dei propri stand e compresa la concessione di strutture a terzi ai fini dell’organizzazione di tali manifestazioni e iniziative.
9.2.13 Ogni altra attività sussidiaria, esercitata all’interno dei propri stabilimenti per uso esclusivo e necessario del Contraente, anche se affidata in gestione o in manutenzione a terzi, quali: officine meccaniche, falegnamerie, autorimesse, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, centrali di compressione, serbatoi e colonnine di distribuzione di carburante, impianti di saldatura autogena e ossiacetilica e relativi depositi; servizio di sorveglianza con guardie che possono far uso di armi e anche con utilizzo di cani; servizio di squadra antincendio.
9.3 - Inquinamento accidentale
L’assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni da inquinamento dell'ambiente derivante dalle attività indicate in questa polizza, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale. L’espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni che il Contraente utilizza per l’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
L’assicurazione di questo rischio è prestata fino a concorrenza del sottolimite di indennizzo stabilito nella Scheda di Polizza per ogni serie di sinistri (definizioni N° 9 e 12). Fino a un importo pari al 10% di tale sottolimite di indennizzo, gli Assicuratori rispondono anche delle spese sostenute, col loro previo accordo, per neutralizzare o limitare le conseguenze del fatto.
9.4 - Altre voci di rischio
Le voci di rischio che seguono, riferite ai danni quali definiti in questa polizza, sono menzionate allo scopo di precisarne la delimitazione e, ove il caso, il sottolimite di indennizzo applicabile e l’eventuale rispettiva franchigia. (Si vedano le definizioni N° 6, 12 e 13).
Restano fermi in tutti i casi i disposti dell’articolo 14.
9.4.01 Fabbricati e terreni - Danni derivanti dalla proprietà e conduzione - continuativa o temporanea - dei fabbricati, delle unità immobiliari, dei locali e dei terreni, che siano utilizzati dal Contraente per l’esercizio delle attività indicate in questa polizza, compresi tutti gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radio o televisive, recinzioni, cancelli elettrici e simili e ogni altra pertinenza, e inclusi gli spazi destinati a cortile, giardino, parco (anche con alberi ad alto fusto), posteggio di mezzi di trasporto stradale, piazzali destinati a carico e scarico o depositi all’aperto.
9.4.02 Manutenzione e pulizia - Appalti e gestioni - Danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, demolizione, ricostruzione, pulizia dei beni menzionati all’articolo 9.4.01 che precede. Ove i lavori siano appaltati a terzi, l’assicurazione è riferita alla responsabilità civile derivante al Contraente dalla direzione dei lavori e dal rapporto di committenza (articolo 9.4.10).
Premesso che il Contraente può appaltare i lavori predetti, così come può affidare a imprese o singoli soggetti la gestione e la manutenzione di talune attività sussidiarie (articolo 9.2.13), resta inteso che :
i. sono compresi nell’assicurazione i danni causati a terzi da dette imprese o singoli soggetti, sempre fermi i disposti dell’articolo 14:
ii. il Contraente e i suoi dipendenti (articolo 6.2), tali imprese e soggetti e i loro rispettivi dipendenti, sono considerati terzi tra loro.
E’ compreso il danno sofferto da terzi per danneggiamenti a cose che si trovino nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, incluse le condutture e gli impianti sotterranei, anche quando tali danneggiamenti siano dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno causati dai lavori.
9.4.03 Fonti radioattive - Danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in questa polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell’autorità competente.
9.4.04 Propagazione di incendio - Danni cagionati dall’azione diretta di un incendio, un’esplosione o uno scoppio, che abbia origine all’interno dei fabbricati o dei locali in cui si svolgono le attività indicate in questa polizza oppure da cose utilizzate dall’Assicurato nello svolgimento di tali attività, e si propaghi su beni mobili e immobili detenuti da terzi.
Fermo il disposto dell’articolo 12.1, per questa voce di rischio si applica il sottolimite di indennizzo stabilito nella Scheda di Polizza.
9.4.05 Cose depositate - Danni cagionati agli assistiti e agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate o non consegnate, ai sensi degli articoli 1783-1786 c.c.
Per questa voce di rischio si applicano i sottolimiti di indennizzo stabiliti nella Scheda di Polizza.
9.4.06 Interruzione di attività di terzi - Danni derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di proprietà di terzi.
Per questa voce di rischio si applica il sottolimite di indennizzo stabilito nella Scheda di Polizza.
9.4.07 Conferimento di rifiuti - Danni derivanti dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi, ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Sono comprese le lesioni alla persona e la morte provocate a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi durante il trasporto o lo smaltimento di detti rifiuti. E’ inteso che l’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante direttamente sulle dette aziende.
9.4.08 Fatto degli assistiti e dei minori - Danni cagionati a terzi o ai propri operatori da fatto commesso da pazienti assistiti nei centri gestiti dal Contraente, o da minori, studenti e altri ospiti di tali centri, inclusi quelli di cui all’articolo 9.2.03; da fatto commesso da minori durante il periodo di dimora presso famiglie a fini della loro assistenza, adozione o affidamento, comprese le lesioni alla persona arrecate ai membri della famiglia affidataria.
9.4.09 Cartelli e insegne - Danni derivanti dalla proprietà, dall’installazione, dall’uso e dalla manutenzione di targhe, cartelli, insegne (anche luminose) e striscioni, ad uso di segnaletica stradale o viaria, di indicazione di direzione, o di carattere pubblicitario.
9.4.10 Committenza - Danni di cui il Contraente sia tenuto a rispondere nella qualità di committente quando abbia appaltato, commissionato o delegato lavori, servizi o prestazioni attinenti alle attività indicate in questa polizza o a beni di sua proprietà.
9.4.11 Committenza all’uso di veicoli - Danni, compresi i danni ai trasportati, di cui il Contraente sia tenuto a rispondere nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c. c., e che siano cagionati da taluno dei dipendenti o incaricati del Contraente quando si trovi alla guida di un veicolo stradale purché tale veicolo non sia di proprietà del Contraente o allo stesso locato o noleggiato.
9.4.12 Uso di mezzi di trasporto e macchinari - Danni derivanti :
a. dall’uso di biciclette e ciclofurgoni;
b. dalla circolazione e dall’utilizzo, all’interno delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza, di veicoli in genere, anche a motore, di muletti, macchine semoventi, di macchinari e impianti, anche se azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
9.4.13 Mezzi di trasporto di terzi - Danni, escluso il furto o tentato furto, causati :
a ) a mezzi di trasporto di terzi e alle cose su di essi caricate, che si trovino nell’ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza allo scopo di compiere operazioni di carico o scarico;
b ) ai veicoli di terzi, di dipendenti o collaboratori del Contraente, mentre si trovano in sosta nell’ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza, esclusi i danneggiamenti subiti dalle cose giacenti nei o sui veicoli.
Articolo 10 - CLAUSOLA MEDICI E/O SANITARI
Ai Sensi della presente Clausola il Contraente assume l’obbligo, pena il decadimento dal diritto di essere tenuto indenne da richieste di risarcimento avanzate da terzi, di garantire e dimostrare che, per l’intero periodo di copertura:
a) Ogni Medico risulti regolarmente abilitato all’esercizio della professione ai sensi di quanto dettato dagli organi competenti;
b) Ogni Medico risulti iscritto all’ordine dei Medici di competenza e tale specializzazione sia coerente con tutte le attivita’ prestate dal Contraente;
c) Tutti Medici e/o Sanitari che non rientrino nella definizione di “Dipendenti del Contraente” (Art 6.2) siano titolari di propria copertura assicurativa per negligenza professionale con un Massimale per sinistro e per anno di almeno Eur 500.000.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Articolo 11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (Si vedano le definizioni N° 8 e 11 e gli articoli 7.1, 7.2.a, 12.3 e 22)
Il Contraente deve dare avviso scritto di ogni sinistro agli Assicuratori al più presto possibile, e comunque entro i 20 (venti) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Il Contraente deve fornire in tempo utile agli Assicuratori i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Ai fini dell’assicurazione RCO (articolo 6), il Contraente è tenuto inoltre a denunciare gli eventi mortali e quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della legge degli infortuni sul lavoro; in quest’ultimo caso il termine di 20 giorni decorre dal giorno in cui il Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Deve poi dare notizia agli Assicuratori di ogni domanda o azione proposta dall’infortunato
o chi per lui nonché dall’Istituto assicurativo interessato, trasmettendo tempestivamente tutto quanto riguardi la vertenza.
Al termine di ogni periodo assicurativo gli Assicuratori devono relazionare il Contraente sulla situazione aggiornata della sinistralità.
Articolo 12 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
12.1 - Assicurazioni stipulate dal Contraente
Se un sinistro è coperto anche da altra assicurazione stipulata dallo stesso Contraente, l’assicurazione prestata con questa polizza opererà “a secondo rischio”, vale a dire dopo che il massimale o i massimali previsti dall’altra assicurazione si sono esauriti, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza e applicabili al caso e ferme le franchigie convenute. (Articolo 16).
12.2 - Assicurazioni stipulate dall’Assicurato
Se un sinistro è coperto anche da altra assicurazione stipulata, con contratto individuale o collettivo, dal singolo medico o sanitario o da altro soggetto assicurato con questa polizza, si applicheranno i criteri dell’art. 1910 c.c. e questa assicurazione contribuirà al risarcimento nella dovuta proporzione, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza e applicabili al caso e ferme le franchigie convenute (Articolo 16). Il disposto di questo articolo vale anche qualora l’assicurazione stipulata dal singolo Assicurato sia prestata a secondo rischio, essendo inteso che in nessun caso il presente contratto varrà a coprire il primo rischio con rinuncia ai criteri dell’art. 1910 c.c.
12.3 - Obbligo di avviso del sinistro a tutti gli assicuratori
L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altra assicurazione sussiste soltanto in caso di sinistro. In entrambi i casi sopra previsti (articoli 12.1, 12.2), il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c. c., terzo comma.
Articolo 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico degli Assicuratori, fino a concorrenza di un importo pari al quarto del limite o sottolimite di indennizzo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite o sottolimite, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma). Qualora l’interesse degli Assicuratori alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico degli stessi fino all’esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano designati dagli Assicuratori stessi. Tuttavia le altre obbligazioni degli Assicuratori permangono quando l’Assicurato si faccia assistere, a proprie spese, anche da legali di sua fiducia.
Articolo 14 - RIVALSA E SURROGAZIONE
14.1. - Diritto di surrogazione degli Assicuratori
Ai sensi dell’art. 1916 c. c., gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa spettanti al Contraente o all’Assicurato (definizioni 3 e 4).
Nei confronti dei dipendenti del Contraente (articolo 6.2), tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
14.2 - Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso di dolo e semprechè il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, gli Assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:
associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
eventuali altre categorie di personale non dipendente del Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l’obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente;
soggetti disabili o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la sorveglianza dell’Assicurato.
Articolo 15 - FACOLTA’ DI RECESSO PER SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, gli Assicuratori possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso gli Assicuratori mettono a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli oneri fiscali (articolo 19).
Qualunque atto degli Assicuratori, compresa la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come loro rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Articolo 16 - FRANCHIGIE
16.1 - Franchigia per ogni singolo medico e per ogni sinistro (Si vedano le definizioni N° 8, 9, 10, 13)
L’assicurazione è prestata nell’intesa che, per ogni sinistro (definizioni N° 8 e 10) e per ogni serie di sinistri (definizione N° 9), l’ammontare della franchigia stabilito nella Scheda di Polizza resti a carico dell’assicurato (articolo 9.1.A) che sia coinvolto per propria colpa e/o per fatto commesso da persone del cui operato sia legalmente tenuto a rispondere.
La trattazione e definizione di ogni sinistro, anche se rientrante in tutto o in parte nella franchigia, è condotta dagli Assicuratori a proprie spese tramite l’Ufficio Gestione Sinistri, con il concorso degli Uffici competenti del Contraente ove sia il caso. Si applicano i disposti degli articoli 11, 12, 13 e 14 che precedono.
16.2 - Franchigia aggregata e gestione della stessa (Si vedano le definizioni N°13 e 14)
L’assicurazione è prestata nell’intesa che una parte del rischio viene sostenuta dal Contraente stesso a titolo di franchigia aggregata annua quale definita in questa polizza e quale quantificata nella Scheda di Polizza, al netto della franchigia per ogni singolo medico e per ogni sinistro (articolo 16.1).
Nel comune interesse, le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per una gestione appropriata della franchigia aggregata, da svolgersi in reciproca collaborazione tra gli Uffici competenti del Contraente e l’Ufficio Gestione Sinistri nominato nella Scheda di Polizza :
1. All’inizio di ogni periodo assicurativo annuale il Contraente istituisce un apposito fondo per un ammontare pari alla franchigia aggregata. Il fondo è destinato esclusivamente al pagamento dei risarcimenti pertinenti al rispettivo periodo assicurativo ed è gestito dal Contraente stesso, con il concorso dell’Ufficio Gestione Sinistri, attraverso scritture contabili idonee a identificare in qualunque momento l’ammontare aggiornato dello stanziamento.
2. La trattazione e definizione di ogni sinistro, debitamente denunciato agli Assicuratori, è condotta dagli Assicuratori tramite l’Ufficio Gestione Sinistri, con il concorso degli Uffici competenti del Contraente. Si applicano i disposti degli articoli 11, 12, 13 e 14 che precedono.
3. L’Ufficio Gestione Sinistri comunica di volta in volta al Contraente l’ammontare dei singoli pagamenti da effettuare ai danneggiati a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese dagli stessi sostenute, tenendo conto di eventuali altre assicurazioni che possano concorrere al risarcimento dei danni e della franchigia di cui all’articolo 16.1.
4. Ogni pagamento è effettuato quanto prima possibile e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla presentazione di quietanza o altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente.
5. Ogni pagamento va a ridurre il fondo della franchigia aggregata. Gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a risarcimenti e/o spese non previamente approvati dall’Ufficio Gestione Sinistri, restano a totale carico del Contraente e non vengono conteggiati ai fini della riduzione del fondo della franchigia aggregata.
6. Il fondo della franchigia aggregata relativa a ciascun periodo assicurativo dovrà essere mantenuto fino a quando il Contraente e l’Ufficio Gestione Sinistri avranno verificato che tutti i sinistri di quel periodo assicurativo sono definiti e pagati. Fatta questa verifica, se il fondo non è esaurito, il saldo rimanente viene incamerato dal Contraente.
7. Quando invece i pagamenti eseguiti esauriscano la franchigia aggregata, si estingue la parte di rischio sostenuta dal Contraente e tutti gli ulteriori risarcimenti per sinistri pertinenti al periodo assicurativo considerato saranno pagati per intero dagli Assicuratori fino a concorrenza dei limiti e sottolimiti di indennizzo convenuti e previa applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti per le singole voci di rischio.
8. Qualora la franchigia aggregata annua non sia esaurita ma il saldo rimanente non sia sufficiente a pagare un determinato risarcimento, il Contraente provvederà a pagare a chi di
diritto l’importo residuo del fondo e contestualmente gli Assicuratori pagheranno la differenza a loro carico.
9. A scelta del Contraente, il fondo della franchigia aggregata può essere affidato direttamente all’Ufficio Gestione Sinistri che lo gestisce a mezzo di un conto bancario fiduciario, separato e identificato, nel quale il Contraente, all’inizio di ogni periodo assicurativo, deve versare l’ammontare della franchigia aggregata. Le modalità utili ed opportune per la tenuta del conto sono concordate direttamente tra il Contraente e l’Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
00. Il costo del servizio dell’Ufficio Gestione Sinistri è a totale carico degli Assicuratori in ogni caso.
Se il periodo assicurativo considerato è inferiore all’anno intero (articolo 1, ultimo comma), l’importo della franchigia aggregata è calcolato in proporzione alla durata del periodo. Parimenti, in caso di proroga temporanea della durata di questo contratto per un periodo inferiore all’anno intero, l’importo della franchigia aggregata sarà calcolato in proporzione alla durata della proroga, con applicazione delle modalità che precedono.
La facoltà di recesso disciplinata dall’articolo 15 è valevole anche in caso di sinistro che interessi la franchigia.
ALTRE NORME CONTRATTUALI
Articolo 17 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il primo Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.
Se l’Assicurato non paga il premio di rinnovo o di proroga o le eventuali rate convenute, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Articolo 18 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se dalla Scheda di Polizza risulta che il premio è soggetto a regolazione in base ad elementi variabili, all’inizio di ogni periodo assicurativo il Contraente paga un premio provvisorio minimo, dovuto agli Assicuratori in ogni caso, calcolato applicando il tasso convenuto all’ammontare stimato di tali elementi variabili per quel periodo. Entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a dhichiarare per iscritto agli Assicuratori l’ammontare che tali elementi variabili hanno realmente registrato nello stesso periodo. Il premio effettivo è calcolato applicando lo stesso tasso all’ammontare così dichiarato.
Ricevuto l’atto di regolazione del premio, il Contraente deve pagare agli Assicuratori la differenza tra il premio effettivo e il premio provvisorio minimo, nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 17 che precede.
Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, nei limiti consentiti dalla legge, e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Articolo 19 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 20 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.
Articolo 21 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 x.x.
Xxxxxxxx 00 - XXXXXXXX BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AGLI ASSICURATORI
Con la conclusione del presente contratto l’Assicurato conferisce al Broker di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l’incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E’ convenuto pertanto che:
Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker di Assicurazione o Corrispondente dei Lloyd’s sarà considerata come fatta all’Assicurato;
Ogni comunicazione fatta dal Broker di Assicurazione o Corrispondente dei Lloyd’s al Coverholder sarà considerata come fatta dall’Assicurato;
Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall’articolo 20 che resta invariato e confermato.
Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker di Assicurazione o Corrispondente dei Lloyd’s.
Articolo 23 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.
Articolo 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per l’interpretazione di questo contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni, disposizioni e definizioni contenute in questa polizza o alla stessa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o della Stato Città del Vaticano.
CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE
Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto d’Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.
Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente Contratto d’Assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.
I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.
RECLAMI
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono
x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
IL CONTRAENTE
Disposizioni da approvare specificatamente
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, ciascuna delle Parti dichiara
(a) di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “CLAIMS MADE”, a coprire i sinistri(definizioniN° 8, 9 e 10) che
(I) si verifichino per la prima volta
(II) e siano debitamente notificati dall’Assicurato agli Assicuratori nel corso della durata di questo contratto;
(b) di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli di questa polizza :
Art. 1 - Durata del contratto – Facoltà di recesso ad ogni scadenza
Art. 2 - Validità territoriale e temporale dell’assicurazione – Retroattività – (Assicurazione nella forma “CLAIMS MADE”)
Art. 7 - Esclusioni (comprese quelle dell’assicurazione claims made : 7.1, 7.2.a, 7.2.m) Art. 10 - Clausola Medici e/o Sanitari
Art. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni Art. 15 - Facoltà di recesso per sinistro
Art. 16 - Franchigia aggregata e gestione della stessa
Art. 17 - Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio
Art. 22 - Clausola Broker – Forma delle comunicazioni agli Assicuratori.
IL CONTRAENTE
Assicurazione della Responsabilità Civile RCT/ RCO
Clinics Medical Malpractice Avviso Importante
La presente proposta deve essere compilata a penna da un rappresentante del proponente. È necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere in maniera esaustiva e veritiera. Il modulo deve essere sottoscritto e datato.
Tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere inefficace la copertura assicurativa, o pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
01. Dati generali riguardanti il Proponente
a.Nome completo della Ragione Sociale:
b.Sede Legale:
c.Sito Internet:
x.Xxxx di Costituzione:
...................................................................................................................................................................
...
x.Xx siete fusi con o scissi da alcuna struttura sanitaria negli ultimi 5 anni? Si/ No
Se sì, precisare
f. Fonti di reddito: Source of Income:
Pubblico /S.S.N.: | Pazienti Paganti: | Donazioni : | Liberi Professionisti che si appoggiano al Proponente(servizi, struttura, etc.): | Altro (si prega di precisare): |
% | % | % | % | % |
g. Importo delle retribuzioni (libro paga) e fatturato degli ultimi 5 anni e presumibile importo del libro paga e fatturato dell’anno prossimo?
Anno/ Year | Retribuzioni (in euro) | Fatturato (in euro) | ||
Anno prossimo (stima) / |
Anno corrente |
Anno corrente - 1 |
Anno corrente - 2 |
Anno corrente - 3 |
Anno corrente - 4 |
h. È vostra intenzione realizzare nuovi piani di sviluppo / crescita nei prossimi 3 anni? Si/ No
Se si descrivere
02. Attività Mediche
a. Indicare il numero totale di posti letto per ognuno degli ultimi 5 anni incluso l’anno corrente:
Anno | Nr posti letto | |
Anno prossimo (stima) | ||
Anno corrente | ||
Anno corrente - 1 | ||
Anno corrente - 2 | ||
Anno corrente - 3 | ||
Anno corrente - 4 |
b. Descrizione degli attuali posti letto:
Tipologia | Numero | % giornaliera di occupanti |
Day Hospital | % | |
Posti Letto | % | |
Cure Psichiatriche | % | |
Rehabilitazione | % | |
Lunghe Degenze | % | |
Ospizio | % | |
Malattie Infantile – Culle | % | |
Maternita’ | % | |
Cure Intensive – Rianimazione | % | |
TOTALI | % |
c. Numero totale dei paziente ricoverati nel corso degli ultimi 12 mesi: nr.
d. Numero totale prestazione erogate negli ultimi 12 mesi: nr.
e. % di pazienti nuovamente ricoverati entro 36 ore successive alla dimissione:
f. Quale % sia dei paziente ricoverati che di quelli curati senza ricovero è di provenienza Statunitense o Canadese?
g. Identificare in Percentuale le procedure svolte tra le categorie di seguito elencate:
Pronto Soccorso
Fecondazione Assistita | |
Sperimentazione Clinica * (Addendum 1) | |
Malattie trasmissibili (infettive) | |
Dipendenza da Alcol/Droghe | |
Ortodonzia | |
Chirurgia Estetica | |
Cambiamento Sesso | |
Geriatria | |
Maternita’/Ostetricia * (Addendum 2) | |
Trapianto Organi | |
Pediatria | |
Psichiatria – malattie mentali | |
Malattie tropicali. | |
Procedure chirurgiche * (Addendum 3) |
Tot. | 100% |
Dove indicato da * compilare il relativo Addendum
Indicare il numero delle sale operatorie:
03. Personale Medico
Indicare il numero totale di persone che prestano servizio nelle aree:
Reparto / Xxxx | Posti letto | Chirurghi - Medici dipendenti | Chirurghi - Medici convenzionati * | Nr. Chirurghi - Medici Liberi Professionisti | Nr. Operazioni chirurgich e |
Anatomia e istologia patologica | |||||
Anestesia e Rianimazione | |||||
Cardiologia | |||||
Cardiochirurgia | |||||
Chirurgia Generale | |||||
Chirurgia Plastica | |||||
Chirurgia Vascolare | |||||
Dermatologia | |||||
Diabetologia | |||||
Gastroenterologia | |||||
Ginecologia e Ostetricia | |||||
Immunoematologia e servizio trasfusionale | |||||
Laboratorio Analisi | |||||
Medicina e Chirurgia (Pronto soccorso ammissione pazienti) | |||||
Medicina Generale | |||||
Medicina Legale | |||||
Medicina Trasfusionale | |||||
Microbiologia e Virologia |
Nefrologia e Dialisi | |||||
Neonatologia | |||||
Neurochirurgia | |||||
Neurologia | |||||
Neuropsichiatria Infantile | |||||
Oculistica | |||||
Oncologia | |||||
Ortopedia e Traumatologia | |||||
Otorinolaringoiatria | |||||
Pediatra | |||||
Psichiatria | |||||
Radiodiagnostica | |||||
Recupero e rieducazione funzionale | |||||
Urologia | |||||
TOTALE |
Definizione di Medico Convenzionato:
E’ considerato “convenzionato” il medico o il sanitario che, in base ad appositi accordi stipulati per iscritto col Contraente, presta la sua opera – (a). in modo continuativo negli stabilimenti del Contraente e (b). per conto del Contraente stesso.
04. Coperture Richieste
a. Direzione Sanitaria? Si No
b. Massimale di risarcimento:
EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,500,000
05. Banca del Sangue
a. Possedete una Banca del Sangue che procura, analizza e distribuisce sangue o prodotti emoderivati?
Si/ No
b. Il 100% del sangue di cui disponete è fornito dal Servizio Nazionale Tranfusionale o dalla Croce Rossa Nazionale? Si/ No
Se no, fornire dettagli:
c. Testate tutti I prodotti derivati dal sangue per rivelare malattie infettive o trasmissibili in conformità alle vigentei direttive provenienti dal Servizio Trasfusionale Nazionale, dalla Croce Rossa Nazionale o da altro organismo di controllo prima del loro utilizzo? Si/ No
06. Apparecchiature Elettro-Mediche
a. I contratti per la fornitura delle vostre apparecchiature elettromediche richiedono espressamente dal fornitore il possesso di certificazioni IMQ / ISO o emesse da altro equivalente organo di controllo? Si/ No
b. Vi sono procedure scritte che limitano l’utilizzo di apparacchiature complesse solo al personale autorizzato? Si/ No
b. È stato nominato un amministratore per sovraintendere l’uso delle apparecchiature? Si/ No
d. I manuali o il manuale del fornitore sono disponibili per tutti gli utenti? Si/ No
e. Con quale frequenza le apparecchiature vengono revisionate e sottoposte a manutenzione?
4 mesi | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | +di 2 anni |
f. Questa manutenzione è svolta: dal personale interno / dal fornitore / da terzi?
g. Se è svolto da terzi è richiesto il possesso di una polizza assicurativa? Si/ No
h. Se vengono effettuate MRI scanner(s) sono operative delle procedure attraverso le quali si eviti che vengano introdotti elementi ferro-magnetici nell’area delle risonanze? Si/ No
07. Consenso informato
a. Esistono protocolli per ottenere un consenso informato per ogni tipo di operazione e/o terapia svolte in ognuna delle strutture assicurate – quali per esempio operazioni chirurgiche, trasfusioni, anestesia, esami invasive, trattamenti non chirurgici ad alto rischio, rischi specifici come l’HIV? Si/ No
b. Sono ottenuti consensi separati e addizionali in caso di interventi complessi che richiedano ulteriori e distinte fasi di attivita’ clinica? Si/ No
x.Xx consenso informato è sempre ottenuto in forma scritta? Si/ No
x.Xx modulo di consenso informato è sempre allegato alla cartella clinica del paziente? Si/ No
e.Vengono svolte revisioni periodiche al fine di assicurarsi che I moduli di consenso informato siano sempre aggiornati? Si/ No
Con quale frequenza e da chi? How often and by whom?
x.Xx documentazione di consenso viene firmata sia dal paziente sia dal consulente? Si/ No
g.Le violazioni delle procedure di consenso informato sono sottoposte a procedimenti disciplinari? Si/
No
08. Documentazione Medica / Medical Records
a. Conservate e continuerete a conservare la documentazione medica dei pazienti mostrante accurate registrazione descrittiva di tutti i trattamenti, decisioni e delle attrezzature mediche utilizzate per almeno 10 anni a partire dalla data del trattamento, o, in caso di minore, 10 anni dalla data della maggiore età? Si/ No
b. Se la catalogazione della documentazione medica è elettronica viene mantenuta una copia back-up? Si/ No
c. La documentazione medica sopra menzionata sarebbe messa a disposizione degli assicuratori o dei rappresentati da loro nominati, senza alcun costo, nel corso dell’indagine o della difesa di una richiesta di indennizzo? Si/ No
d. Esistono procedure formali per la compilazione della documentazione medica dei pazienti che includano alcuni dei seguenti dati?
(i) Aggiornamento giornaliero? Si/ No
(ii) Firma della documentazione medica da parte di tutti i professionisti sanitari che direttamente assistono il paziente, incluso il medico che dirige il reparto? Si/ No
(iii) Leggibilita’ del contenuto? Si/ No
(iv) Controlli periodici degli standard di qualità? Si/ No
09. GESTIONE DEI RISCHI
A. Personale
(i). C’e un addetto full time alla gestione dei rischi nel Vostro Clinica? In che anno è stato nominato? Si/ No
(ii). Se no, vi è un dipendente o un team nominato per svolgere attivita’ di gestione dei rischi in relazione alle altre attivita? Si/ No
Se sì, specificare la loro posizione:
B. Revisione Clinica
(i). Svolgete una revisione clinica in riferimento ad alcuna delle attivita’ della Clinica che amministrate ? Si/ No
Se si, precisare quali attività:
(ii). Con quale frequenza è svolta la revisione clinica? (iii). Con quale frequenza sono svolte le revisioni cliniche? (iv). Chi è responsabile per condurre le revisioni cliniche?
C. Relazioni Sugli Eventi Critici
(i). Gestite un sistema formale per relazionare sugli eventi critici? Si/ No
(ii). Questo sistema è non-punitivo (con le eccezioni della colpa grave o del dolo)? Si/ No
(iii). Il sistema è obbligatorio? Si/ No
(iv). C’è a disposizione dello staff una chiara e definitiva lista degli eventi su cui occorre svolgere una relazione? Si/ No
(v). Le raccomandazioni e le strategie correttive per ridurre futuri eventi negativi sono implementate e verificate dal (sul) personale? Si/ No
D. Farmaci e Amministrazione Generale
(i). I farmaci sono somministrati e consegnati da farmacisti ai reparti piuttosto che da un magazzino da parte di non- farmacisti? Si/ No
(ii). Utilizzate un sistema di ordini computerizzato per ordinare farmaci? Si/ No (iii). Utilizzate tecnologia di lettura dei condici a barre per erogare medicinali? Si/ No (iv). Utilizzate un sistema computerizzato per la documentazione medica? Si/ No
E. Credenziali / Credentialing
(i). Esaminate tutti i candidati, specialmente chirurghi e anestesisti, per assicurarvi che non abbiano una storia di droga e/o abuso di alcol? Si/ No
(ii). Esaminate tutti i candidati, specialmente chirurghi, ostetrici e anestesisti, per assicurarvi che non abbiano (una storia inaccettabile) precedenti di richieste di risarcimento per negligenza?
Si/ No
(iii). Verificate che le qualificazioni e l’esperienza del candidato siano veritiere? Si/ No
(iv). Quanto dura il periodo di prova per i medici prima di avere permesso completo di lavorare nella Clinica? Si/ No
(v). Verificate se le persone addette alla cura dei pazienti sono affette da forme di disabilita’ e/o da malattie trasmissibili (infettive), come Epatite, HIV, o altri impedimenti che possano pregiudicare lo svolgimento delle proprie attivita’? Si/ No (vi). Conservate accurate documentazione e vi assicurate che tutti i professionisti siano in possesso di valide licenze / abilitazioni per esercitare nelle rispettive aree di specializzazione? Si/ No
(vii). Quanti dei professionisti sopra elencati sono stati sottoposti a procedimenti penali disciplinari per la loro condotta in ambito professionale, inclusi casi di abuso di droghe e alcol? nr.
(viii). Quanti dei professionisti o dei membri del personale sopra elencati sono stati sottoposti a procedimenti penali per reati quail incendio, truffa danneggiamento volontario, furto o lesioni personali?
F. Procedure di Reclamo
(i). La Clinica da Voi amministrata dispone di una chiara e completa procedura scritta per la gestione dei reclami? Si/ No
(ii). La procedura di reclamo è resa nota sia allo staff sia ai pazienti? Si/ No (iii). È un requisito dei reclami verbali che essi vengano verbalizzati? Si/ No (iv). La riservatezza del reclamante e dello staff coinvolto è protetta? Si/ No
(v). I soggetti incaricati di investigare I reclami sono sufficientemente senior e distaccati dallo staff che potrebbe essere coinvolto? Si/ No
(vi). Lo staff viene addestrato circa la procedura di gestione dei reclami? Si/ No
(vii). I reclami identificati come validi sono usati per modificare le prassi di lavoro e migliorare il livello del servizio? Si/ No
G. MRSA
(i). Applicate coattivamente una procedura di lavaggio delle mani / disinfezione del personale prima e dopo il contatto con i pazienti? Si/ No
(ii). Le attrezzature di lavaggio e disinfezione sono disponibili presso i posti letto di tutti i pazienti?
Si/ No
(iii). Svolgete esami per MRSA sui pazienti prima di ammetterli in corsia? Si/ No
(iv). Disponete di un unita’ di isolamento per ospitare i pazienti di cui è accertato essere affetti da MRSA? Si/ No
H. Altro / Other
(i). Avete dei protocolli per l’utilizzo di un team di pronto intervento per fare fronte a eventuali emergenze cliniche? Si/ No
(ii). Avete un protocollo di condivisione delle informazioni tra gli ospedali da voi amministrati o con le vicine autorita’ sanitarie locali? Si/ No
(iii). Utilizzate un sistema di relazione relatvo al grado di soddisfazione dei pazienti?Si/ No
(iv). Avete una politica di continua formazione professionale, educazione e aggiornamento dello staff? Si/ No
(v). Le vostre procedure di dimissione si integrano con i servizi sociali per fare fronte alle esigenze dei pazienti dopo le dimissioni? Si/ No
(vi). Analizzate i dati autoptici per verificare la rispondenza degli accertamenti patologici con la diagnosi clinica dei deceduti? Si/ No
(vii). Avete degli accordi in essere tra gli ospedali da Voi amministrati o con altri ospedali per la redisposizione dei letti in caso di chiusura dei reparti emergenza? Si/ No
10. Dettagli Assicurativi
Fornire i dettagli della vostra assicurazione negli ultimi 5 anni:
anno | ||||||
Attuale | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | ||
Assicuratore | ||||||
Massimale (RCT) | ||||||
Massimale aggregato | ||||||
Franchigia aggregata | ||||||
Franchigia per sx | ||||||
Formula Claims made? | ||||||
Garanzia Postuma | ||||||
Retro-attività | ||||||
Premio |
Quando scade la vostra polizza attuale?
Quali sono le vostre richieste per il rinnovo della copertura (se tramite un’offerta formale fornire un documento con i requisiti dell’offerta):
Vi è mai stata rifiutata o annullata una copertura per questo genere di rischi? Si/ No
Se sì, spiegare perchè?
Siete a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilita’ civile, penale o deontologica del proponente e/o di una o piu’ persone delle quali il Proponente debba rispondere?
Si/ No
Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilita’ civile, penale o deontologica nei confronti del proponente e/o di una o piu’ persone delle quali il Proponente debba rispondere negli ultimi 5 anni?
Si/ No
Allegare un elenco completo e aggiornato degli eventi, fatti, atti e azioni, come definiti ai 2 punti precedenti, indicando:
1 Numero di riferimento o nome del reclamante
2 Data di avvenimento
3 Data della richiesta di risarcimento
4 Importo del danno
5 Tipo di richiesta di risarcimento: RCT / RCO
6 Stato: aperto / chiuso
7 % attribuibile alla clinica o ai medici/ il personale impiegato
8 Specificare se i sinistri indicati vengono gestiti dalla compagnia di assicurazione, dal proponente o dal legale del proponente
11. Informazioni Aggiuntive
Utilizzare lo spazio fornito qui sotto (eventualmente produrre un allegato) per elaborare o commentare le risposte che avete dato in questo modulo di proposta indicando il numero della domanda.
Dichiarazione
Il sottoscritto, come persona autorizzata dal proponente, come dichiarato nel punto 1 del presente Modulo di Proposta dichiara quanto segue.
01. di essere autorizzato a compilare la presente proposta per conto del Proponente di cui al punto 01. della presente proposta
02. che tutte le risposte alle domande contenute nella presente proposta, DOPO ACCURATA INDAGINE, sono veritiere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni
03. di aver letto e pienamente compreso il significato e le implicazioni delle informazioni riportate nella sezione “Avviso Importante”- prima pagina di questo Modulo di Proposta - e che quindi accetta senza riserve che la base di un’eventuale contratto assicurativo stipulato con gli Sottoscrittori sarà nella forma “claims made”.
04. che, qualora le Parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima venga presa come base per la stipula del contratto. In tale cosa la proposta-questionario sarà allegata alla polizza divenendo parte integrante di essa.
05. che, in ogni caso, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza intervengono variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta l’obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime nonche il diritto degli assicuratori di ritirare e/o modificare il preventivo e/o conferma di copertura.
Data
Firma
Nome (in maiuscolo)
Qualifica
* È importante che il Proponente ed il Rappresentante dello stesso che ha provveduto –debitamente autorizzato- a compilare la presente Dichiarazione siano pienamente consapevoli della finalità della presente assicurazione, di modo che si risponda correttamente alle domande
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre:
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:
(c) di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “CLAIMS MADE”, a coprire i sinistri(definizioniN° 8, 9 e 10) che
(I) si verifichino per la prima volta
(II) e siano debitamente notificati dall’Assicurato agli Assicuratori nel corso della durata di questo contratto;
(d) di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli :
Art. 1 - Durata del contratto – Facoltà di recesso ad ogni scadenza
Art. 2 - Validità territoriale e temporale dell’assicurazione – Retroattività – (Assicurazione nella forma “CLAIMS MADE”)
Art. 7 - Esclusioni (comprese quelle dell’assicurazione claims made : 7.1, 7.2.a, 7.2.m) Art. 10 - Clausola Medici e/o Sanitari
Art. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni Art. 15 - Facoltà di recesso per sinistro
Art. 16 - Franchigia aggregata e gestione della stessa
Art. 17 - Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio
Art. 22 - Clausola Broker – Forma delle comunicazioni agli Assicuratori. Firma: Data:
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP (ora IVASS).
Firma: Data:
Nome (in maiuscolo):
Addendum 1 - Sperimentazione Clinica
Da Compilare solamente se applicable
a.Indicare il numero di sperimentazioni cliniche a cui partecipate annualmente: nr.
b.Ricevete sempre l’intero compenso dai vostri committenti / preponenti? Si/ No
c.Indicare le entrate annuali derivanti dalla sperimentazioni clinica: EURO
Data:
Firma:
Nome (in maiuscolo):
Qualifica:
Addendum 2 - Ostetricia / Maternita’
Da Compilare solamente se applicable
a.
Indicare il numero totale di nascite all’anno: | nr. | ||
dei quail | |||
(i) | Prematuri (meno di 30 settimane di gestazione): | ||
(ii) | Parti multipli: | ||
(iii) | Nati Morti: | ||
(iv) | Con handicap: | ||
(iv) | Con un tasso “Apgar” pari o inferiore a 6 a 5 minuti o minore: | ||
(vi) | Tramite parto cesareo: |
c. E’ il vostro reparto o gli altri ospedali da voi amministrati un centro di riferimento specialistico? Si/
No
c.Avete una procedura che proibisca la VBAC (parto vaginale dopo taglio cesareo)? Si/ No
x.Xx no, il votro modulo do consenso informato avverte dei rischo che la VBAC comporta? Si/ No
f.Quanti neonati sono stati indirizzati a una unità SCBU (unita di terapia infantile) o NNICU (unità di terapia intensiva neonatale) internamente o esternamente? nr.
g.Esiste un inventario delle apparecchiature di monitoraggio con un programma di sostituzione?
Si/ No
h.Le vostre sale parto utilizzano il monitoraggio elettronica del feto? Si/ No
i.Le vostre sale parto possiedono attrezzature per il prelievo di campioni di sangue del feto?
Si/ No
x.Xx personale è addestrato con continuita’ alla lettura dei tracciati cardiografici? Si/ No
j.Le levatrici senior hanno diretto accesso alla consulenza su chiamata? Si/ No
k. Vi sono dei forum sulla maternita’ in eta’ avanzata per rivedere periodicamente gli aborti, etc. al fine di migliorare il servizio? Si/ No
l.Un consulente ostetrico è disponibile nell’edificio 24 ore su 24? Si/ No
m.C’è un secondo consulente ostetrico disponibile su chiamata in grado di intervenire entro 30 minuti?
Si/ No
n.C’è un pediatra neonatale disponibile nella struttura 24 ore al giorno? Si/ No
o.C’è un’anestesista a disposizione solo del reparto di ostetricia 24 ore al giorno? Si/ No
p.Possono essere eseguiti tagli cesarie di emergenza entro 30 minuti 24 ore al giorno? Si/ No
Data Firma:
Nome (in maiuscolo):
Qualifica:
Addendum 3 - Chirurgia
Da Compilare solamente se applicable
a. Indicare se le procedure chirurgiche sono: minori (senza anestesia) o maggiori (con anestesia).
b.Per la chirurgia volontaria di pazienti è richiesto di seguire un corso di pre-verifica clinica 2-4 settimane prima dell’ammissione? Si/ No
c.Per la chirurgia di emergenza avete una procedura che preveda che ai pazienti venga fatta riprendere conoscenza prima dell’intervento? Si/ No
x.Xx media per quante ore al giorno i chirurghi di livello “senior” sono disponibili nella Clinica?
Ore
x.Xx chirurgo “senior” è colui a cui spetta la decisione finale se l’operazione chirurgica sia necessaria o no? Si/ No
f. Esistono delle direttive per tutte le procedure chirurgiche ? Si/ No
In caso contrario, indicare per quali procedure chirurgiche non esistono direttive cliniche?
g.Quante sale operatorie avete? nr.
i. Avete uno specifico soggetto nelle sale operatorie incaricato di stabilire la priorita’ dei casi? Si/ No
i. Gli ospedali da voi gestiti fanno uso di stanze post-operatorie o unita’ di terapia intensive per la cura e supervisione dei pazienti post-operatori? Si/ No
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