CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E/O DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO
CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E/O DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO
1. PREMESSE, ALLEGATI E RIFERIMENTI NORMATIVI
La Richiesta di Fornitura, le presenti condizioni generali di somministrazioni di gas naturale e/o di energia elettrica e tutti altri gli allegati fanno parte integrante del presente contratto (di seguito, il “Contratto”), quali dichiarazioni di scienza e volontà negoziale; il Contratto è redatto in conformità con il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito “AEEGSI”) ARG/com 104/10 dell’8 luglio 2010 recante “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” pubblicata nel sito internet dell’AEEGSI in data 12 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni e con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito “Codice del Consumo”). Il cliente proveniente dal mercato tutelato è informato del fatto che gli effetti del recesso sono il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, in cui il rapporto tra i contraenti è regolato liberamente tra le parti nel rispetto della normativa applicabile. Il cliente, indicato nella Richiesta di Fornitura (di seguito “Cliente”), presa visione delle condizioni economiche proposte da Egea Commerciale S.r.l. (di seguito il “Fornitore”) e raffrontate le stesse con quelle del mercato di tutela, che gli sono state comunque proposte per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, con la sottoscrizione della “Richiesta di Fornitura” sceglie il presente Contratto del mercato libero ritenendolo preferibile. Tutte le delibere dell’AEEGSI citate nel Contratto sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO, RICHIESTA DI ACCESSO ALLA FORNITURA ANTICIPATO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Cliente il gas naturale e/o l’energia elettrica, secondo quanto indicato nella Richiesta di Fornitura, che saranno somministrati, rispettivamente, presso il punto di riconsegna ("Punto di Riconsegna" o “PDR”) e/o il punto di prelievo ("Punto di Prelievo" o “POD”) del Cliente, come identificati ai sensi della Richiesta di Fornitura e presso i quali sono installati i gruppi di misura del gas naturale e dell’energia elettrica ("GDM”). Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare tutti i quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore.
2.2 II Cliente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento, anche solo relativamente ad una delle due forniture, senza che gli sia addebitato alcun onere, anche in assenza di un giustificato motivo, entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del Contratto inviando al Fornitore entro detto termine - mediante fax al numero che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni di cui all’Articolo 21, o tramite servizio postale all’indirizzo Egea Commerciale S.r.l. – Corso Xxxx Xxxxx 8 – 12051 Alba, o per posta elettronica rispettivamente agli indirizzi e-mail xxxx.xxxxx@xxxx.xx per la fornitura di energia elettrica e xxxx.xxx@xxxx.xx per la fornitura di gas naturale - una comunicazione scritta o il fac simile del ‘“modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento’’ (di cui all’Allegato I B del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 “Codice del consumo, a norma dell'Articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” come successivamente modificato ed integrato e pubblicato sulla GU n. 235 dell’8 ottobre 2005) accluso al Contratto, debitamente compilato oppure telefonando al numero 0173 441155.
2.3 Il Cliente potrà richiedere al Fornitore, facendo esplicita richiesta su supporto durevole, di dare corso alla richiesta di accesso nella fornitura all’impresa di distribuzione localmente competente (“Distributore”), in pendenza dei termini per l’esercizio del diritto di ripensamento.
Resta inteso che l’avvio della somministrazione è comunque subordinato alle tempistiche minime stabilite dall’AEEGSI per i tempi di avvio della somministrazione in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente, a titolo esemplificativo, voltura, subentro, ecc. nonché all’avveramento delle condizioni sospensive di cui all’Articolo 3.2.
Il Cliente, inoltre, prende atto ed accetta che:
a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
b) nel caso di richiesta tramite canale ufficiale di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine
Rev. 13 ottobre 2017
per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, sarà comunque tenuto a corrispondere al Fornitore: i) eventuali costi sostenuti nei confronti del Distributore e
ii) i corrispettivi secondo le condizioni economiche stabilite per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale eventualmente eseguita fino al momento in cui avrà efficacia la richiesta del Cliente per cambio fornitore o per cessazione della fornitura, secondo i tempi stabiliti dall’AEEGSI e dal Contratto;
c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste;
d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii. essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR e/o del PDP, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà agli adempimenti di propria competenza;
f) Nelle ipotesi previste dalla lettera b) che precede, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore potrà applicare un corrispettivo massimo pari a quello applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 del TIV (“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”, approvato dall’AEEGSI con delibera 19 luglio 2012- 301/2012/R/eel, pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 20 luglio 2012), che attualmente è pari ad Euro 23.
2.4 II Contratto si intenderà concluso allorché il Cliente riceva notizia dell’accettazione del Fornitore, fatto salvo il diritto di ripensamento riconosciuto al Cliente ai sensi dell’Articolo 2.2.
2.5 Nel caso in cui nella Richiesta di Fornitura sia prevista la somministrazione congiunta di gas naturale e di energia elettrica, le presenti Condizioni Generali saranno integralmente applicate.
Nel caso in cui, invece, il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di gas naturale non troveranno applicazione gli Articoli 11 e 14.2 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di energia elettrica non troverà applicazione l’Articolo 14.1 delle presenti Condizioni Generali.
3. ATTIVAZIONE FORNITURA, CONDIZIONI SOSPENSIVE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
3.1 Fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3, l’attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale decorre, considerate le tempistiche per il recesso previste dalla regolamentazione vigente, con le seguenti tempistiche:
(i) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di conclusione del Contratto qualora tale conclusione sia avvenuta entro il 10° (decimo) giorno del mese;
(ii) dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, qualora tale conclusione sia avvenuta dopo il 10° (decimo) giorno del mese. Qualora la somministrazione non possa avere inizio entro i termini indicati al presente Articolo 3.1, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, indicando le ragioni di tale impossibilità.
3.2 Resta inoltre inteso che l’efficacia del Contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso nella fornitura al Distributore: (i) per la somministrazione di gas naturale, il PDR non risulti chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità e (ii) per la somministrazione di energia elettrica, il Cliente non risulti al Distributore sospeso per morosità e/o oggetto di procedura di indennizzo. Il Fornitore si riserva la facoltà di rinunciare a una o entrambe le suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. Qualora dovesse verificarsi la condizione relativamente alla somministrazione di gas naturale ma non a quella di energia elettrica o viceversa, il Contratto sarà efficace
limitatamente alla somministrazione in relazione a cui si è avverata la condizione.
3.3 In aggiunta a quanto sopra previsto e nel rispetto delle tempistiche previste dall’AEEGSI:
- relativamente alla somministrazione di gas naturale, il Fornitore può revocare la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDR inviata al Distributore. A tale riguardo: A) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDR: i. l’eventuale chiusura del PDR a seguito dell’intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii. le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. l’accessibilità o meno del PDR;
B) qualora il Fornitore che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera
A) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno;
- relativamente alla somministrazione di energia elettrica, l’utente del trasporto e dispacciamento può revocare la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDP inviata al Distributore. A tale riguardo: A) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell’utente del trasporto e dispacciamento le seguenti informazioni circa il PDP oggetto della richiesta di accesso per sostituzione: i. se il PDP risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii se per il medesimo PDP sia in corso una richiesta di xxxxxxxxxx xxx. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le date delle eventuali richieste di sospensione oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; B) qualora l’utente del trasporto e del dispacciamento che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera
A) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
4. DURATA, TACITO RINNOVO, DISDETTA E RECESSO
4.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento del Cliente di cui all'Articolo 2.2, il presente Contratto avrà durata pari ad un anno, a decorrere dalla data di avvio della prima tra la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Esso sarà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi con il preavviso di cui all’Articolo 4.2.
4.2 Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto ai sensi della deliberazione dell’AEEGSI 302/2016/R/com del 9 giugno 2016 “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura”. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Cliente deve inviare al Fornitore la comunicazione di recesso entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore, o nel rispetto del maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente, mentre, nel caso in cui il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura, il Cliente deve dare un preavviso pari a 1 mese o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente.
Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso non inferiore a 6 mesi o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente.
4.3 Il recesso, sia da parte del Cliente che del Fornitore, va esercitato con le modalità di cui alla delibera dell’AEEGSI 302/2016/R/com del 9 giugno 2016 “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura”; in particolare, nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso dal Contratto al fine di cambiare esercente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura con il fornitore entrante, dovrà rilasciare a quest’ultimo apposita procura.
La disdetta o il recesso esercitato con inosservanza dei predetti termini da parte del Cliente darà luogo al
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pagamento a titolo di penale di un importo calcolato come segue:
-per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 KW, la penale è uguale a un importo fisso di 50,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 5,00 € per ogni KW di potenza disponibile;
-per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 KW, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 10,00 € per ogni KW di potenza disponibile;
-per le fornitura di gas, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce a ciascun mese di mancata fornitura ed è pari a 21 centesimi di € per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.
Relativamente ai Contratti conclusi sia per la somministrazione di gas naturale, che di energia elettrica, il recesso da parte del Cliente da una delle due forniture non comporta il recesso dall’altra e viceversa, né può implicitamente essere inteso come volontà di recesso dalla seconda fornitura.
4.4 Nei casi di recesso, risoluzione o scadenza naturale del Contratto, senza il fine per il Cliente di cambiare il fornitore, in cui il Cliente non renda possibile la rilevazione della lettura finale o la chiusura o la rimozione dei GDM, lo stesso resterà responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli eventuali corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore anche per effettuare lavori particolari resisi necessari per interrompere la somministrazione.
5. ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI
Il Cliente dichiara che i PDR e/o PDP, muniti di GDM, sono in regola con la normativa vigente ed idonei a consentire la fornitura, considerati anche i requisiti per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento e i requisiti tecnici vigenti. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non lo fossero o non lo fossero più, è onere del Cliente provvedere all’adeguamento entro il termine più breve.
6. GRUPPI DI MISURA
I GDM che verranno utilizzati per la misurazione della fornitura oggetto del Contratto saranno quelli attualmente esistenti presso i PDR e/o i PDP e di proprietà di terzi, quali il Distributore. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDP.
7. ACCESSO E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA
7.1 Il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai GDM sia al Distributore sia al Fornitore. Il Cliente è in ogni caso costituito custode dei GDM e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore che ne sia proprietario, eventuali malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni.
7.2 Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente si obbliga a sporgere denuncia alle pubbliche autorità e a consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta di quest’ultimo. Il Cliente è tenuto a consentire al Fornitore e al Distributore di accedere anche agli impianti a valle allo scopo di effettuarne verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.
8. ERRORI DI MISURA
Qualora il Cliente intenda richiedere al Fornitore e/o al Distributore la verifica del corretto funzionamento dei GDM, sarà tenuto a formulare relativa domanda secondo le modalità definite dall’AEEGSI e comunicate dal Fornitore. Resta inteso che eventuali costi addebitati dal Distributore al Fornitore relativi all’intervento di verifica saranno addebitati al Cliente, eventualmente maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore, comunicati al Cliente al momento della richiesta. Qualora il Distributore confermi il malfunzionamento dei GDM, e a seguito dello stesso i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale somministrati non siano rilevati o siano rilevati erroneamente, il consumo relativo a detto periodo di malfunzionamento dei GDM verrà fatturato dal Fornitore prendendo come riferimento la ricostruzione dei consumi calcolata dal Distributore nel rispetto della normativa vigente.
9. UTILIZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA E/O DEL GAS NATURALE
9.1 Il gas naturale somministrato presso il PDR e l'energia elettrica somministrata presso il PDP avranno le stesse caratteristiche determinate dal Distributore sulla base delle delibere dell’AEEGSI, di volta in volta applicabili.
9.2 La potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas e/o la pressione di fornitura in caso di somministrazione di gas naturale, nonché la potenza e/o la tensione in caso di somministrazione di energia
elettrica, prelevati dal Cliente non potranno essere superiori a quelli resi disponibili dal Distributore.
9.3 Fermo restando eventuali divieti di sospensione della somministrazione sanciti dalla normativa di volta in volta applicabile, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale per tutta la durata della violazione di cui al precedente Articolo 9.2.
9.4 Qualora il Cliente volesse effettuare dei prelievi con potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas e/o pressione di fornitura e/o potenza e/o tensione superiori, sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione scritta al Fornitore, il quale, ove acconsenta, informerà il Distributore che provvederà ad effettuare le relative verifiche e gli eventuali lavori, ove possibile. Resta inteso che l'autorizzazione da parte del Fornitore ad eseguire i suddetti interventi potrà essere subordinata al pagamento di un corrispettivo composto dagli oneri richiesti dal Distributore eventualmente maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore.
9.5 Il Cliente sarà tenuto ad utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati dal Fornitore:
(i) per i soli usi indicati nella Richiesta di Fornitura;
(ii) soltanto presso il PDR e/o il PDP;
(iii) nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Inoltre, il Cliente non potrà cedere il gas naturale e/o l'energia elettrica, in qualsiasi forma a terzi.
9.6 Fermo restando il diritto del Fornitore di sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai sensi degli Articoli 9.3 e 17, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Articolo 19.1, qualora si accerti l'utilizzo dell’energia elettrica e/o gas naturale da parte del Cliente in modo difforme da quanto indicato nella Richiesta di Fornitura o prelievi per potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas, pressione di fornitura, potenza e/o tensione superiori a quelle rese disponibili dal Distributore, senza che il Cliente sia stato debitamente autorizzato ai sensi del precedente Articolo 9.4, il Fornitore avrà diritto di addebitare al Cliente i maggiori oneri, anche fiscali, conseguenti.
9.7 Eventuali danni di qualsiasi natura a terzi, al Fornitore ed al Distributore, derivanti da e/o inerenti ed in qualsiasi modo connessi a prelievi che eccedano la potenzialità totale di utilizzazione degli impianti, la pressione di fornitura, la potenza e/o la tensione rese disponibili dal Distributore saranno a carico del Cliente.
9.8 Fermo restando quanto previsto all’Articolo
9.7 che precede, Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi ed esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’energia elettrica e/o del gas naturale in modo improprio e/o senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza e/o per altri eventi comunque dovuti o connessi alla non rispondenza dell’impianto del Cliente alle norme tecniche applicabili.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione da parte del Fornitore del Contratto, dei crediti da esso derivanti e dei mandati conferiti dal Cliente e la relativa cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Fornitore.
11. DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI MANDATI
11.1 Per la sottoscrizione del contratto con il Distributore per il trasporto dell’energia elettrica (“Contratto di Trasporto”) e del contratto con Terna
S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica relativamente al PDP (“Contratto di Dispacciamento”), il Cliente conferisce mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, al Fornitore. Inoltre, per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, del contratto di connessione con il Distributore (“Contratto di Connessione”), il Cliente conferisce altresì mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile, al Fornitore, con espressa facoltà di sub-mandato.
11.2 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo al Fornitore, con espressa facoltà di sub-mandato, affinché questo possa partecipare alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al PDP, nonché possa beneficiare dei diritti ai sensi dell' Articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (pubblicato in
G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) in relazione all'energia elettrica.
11.3 Qualora il Cliente ne faccia richiesta, il Fornitore gli fornirà tutte le informazioni in suo possesso in relazione ai contratti di cui al precedente Articolo 11.1.
12. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO
12.1 Il Fornitore è estraneo alle attività di distribuzione, trasmissione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica e del gas naturale e, pertanto, non
potrà essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal Cliente derivanti da problemi tecnici occorsi nella consegna del gas naturale e/o dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni temporanee, anche solo parziali, della somministrazione di gas naturale o dell'energia elettrica, connesse alle attività di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione, variazioni della pressione del gas naturale o della tensione o frequenza ovvero della forma d’onda, black-out, microinterruzioni, buchi di tensione dell'energia elettrica e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti alla rete dei gasdotti o elettrica che non daranno al Cliente diritto di richiedere al Fornitore la risoluzione del Contratto, né eventuali risarcimenti o indennizzi.
12.2 Nei casi descritti al precedente Articolo 12.1, il Fornitore non sarà tenuto a nessun titolo a provvedere al trasporto della materia prima fino al PDR e al PDP con modalità alternative
12.3 Il gas naturale fornito al Cliente sarà conforme alla Specifica di Qualità indicata nel Codice di Rete (“Codice di Rete”, il cui testo è reperibile nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx) predisposto dal gestore della rete di trasporto nazionale (di seguito, il “Trasportatore”) e a quanto previsto dal Distributore.
12.4 Il Cliente si impegna a: (i) mantenere i propri impianti in sicurezza e secondo le norme tecniche di volta in volta applicabili; (ii) non manomettere gli impianti del Distributore, incluse le apparecchiature di misura; (iii) non alterare il rilevamento dei consumi; (iv) non effettuare prelievi fraudolenti o eccedenti la pressione, tensione e capacità disponibili; (v) permettere ispezioni e verifiche sugli impianti; (vi) pagare i corrispettivi, anche a mezzo del Fornitore, dovuti al Distributore secondo quanto disposto dall’AEEGSI. Il Cliente si impegna a far sì che il Fornitore possa sempre adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Trasporto, dal Contratto di Dispacciamento nonché dai contratti con il Trasportatore e con il Distributore, per la somministrazione di gas, anche fornendo qualsiasi informazione che il Fornitore dovesse richiedere a tal fine o dovesse essere comunque richiesta dalla normativa applicabile. Il Cliente, pertanto, terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere che possa derivare dall’inadempimento dei suddetti contratti dovuto a fatti od omissioni ascrivibili al Cliente.
13. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Economiche allegate al Contratto, la fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di consumo rilevati dal Distributore presso ciascun PDR e PDP o dal Cliente mediante autolettura effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate in fattura. Resta inteso che l’autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte del Distributore. In relazione alla fornitura di gas naturale, il Distributore informerà il Cliente circa l’eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine.
Il Fornitore trasmetterà al Distributore, ai fini della validazione, l’autolettura del Cliente secondo le tempistiche e modalità previste dalla normativa di volta in volta applicabile.
In caso di stima, in ogni caso, almeno una fattura all’anno sarà emessa sulla base dei consumi effettivi.
14. GARANZIE
In relazione alla fornitura di gas naturale, se il pagamento non avviene attraverso procedura di addebito diretto, il Cliente è tenuto a versare, anche ai sensi dell’art. 1461 c.c., un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi di pagamento, per un importo pari a quanto previsto per il mercato di tutela ai sensi della delibera AEEGSI del 4 giugno 2009 ARG/gas n. 64 (pubblicata sul sito dell’AEEGSI “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane – TIVG” ) e ss.mm.ii.. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’AEEGSI; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. L’importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente qualora questi varino, ed è attualmente pari a: (i) €25,00 per prelievi annui sino a 501 Smc; (ii)
€ 45,00 per prelievi annui superiori a 501 Smc e sino a
1.500 Smc; (iii) € 75.00 per prelievi annui superiori a 1500 Smc e sino a 2.500 Smc; (iv) gli importi previsti dalla normativa applicabile, ed € 77,00 per i clienti disagiati, per consumi superiori a 2.500 Smc.
In relazione all'energia elettrica, se il pagamento non avviene attraverso procedura di addebito diretto, il Cliente è tenuto a versare, anche ai sensi dell’art. 1461 c.c., un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi di pagamento, per un importo pari a quanto previsto per il mercato di maggior tutela ai sensi della delibera AEEGSI del 27 giugno 2007, n.156 (pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in pari data “Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”) e xx.xx.
ii., attualmente pari a Euro 11,5 per ogni kW di potenza impegnata. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’AEEGSI; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. L’importo del deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza; il tal caso il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare/accreditare.
Il Fornitore potrà addebitare al Cliente i relativi importi a titolo di deposit<o cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito diretto non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura di addebito diretto).
In aggiunta a quanto sopra, indipendentemente dalla modalità di pagamento, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Cliente sarà tenuto a versare all’atto della sottoscrizione del Contratto un deposito cauzionale di importo pari a tre mensilità nei seguenti casi:
(a) morosità pregresse nei confronti del Fornitore o di altre società del Gruppo EGEA;
(b) morosità pregresse nei confronti di altri fornitori di energia elettrica o gas;
(c) contatore non accessibile (interno).
In caso di insolvenza o ritardo nel pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente un deposito cauzionale di tre mensilità.
15. FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà con cadenza mensile, entro le tempistiche previste dai commi 4.2 e 4.3 della delibera AEEGSI R/com del 4 agosto 2016, n. 463 (pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 5 agosto 2016 “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura”-TIF), sulla base dei dati di misura determinati ai sensi del precedente Articolo 13.
. Il conguaglio sui consumi avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore. La prima fattura di inizio fornitura potrà essere di solo acconto; in tal caso l’importo sarà determinato sulla base del consumo stimato.
La fattura così emessa sarà inviata in formato cartaceo, nelle modalità di cui all’ Allegato A della Delibera dell’AEEGSI 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014 “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (nella sua versione integrata aggiornata a decorrere dal 20 aprile 2017). Su richiesta del Cliente, la fattura verrà inviata a mezzo e-mail. Gli elementi di dettaglio della bolletta saranno disponibili (i) nella sezione riservata al Cliente sul sito internet del Fornitore xxx.xxxx.xx; (ii) a richiesta telefonando al numero 0173441155. La Guida alla lettura e il Glossario dei termini utilizzati in bolletta sono presenti sul sito del Fornitore.
In caso di emissione della fattura di chiusura oltre ai termini previsti dall’articolo 18 dell’allegato A della delibera 463/16, “Testo Integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” - (TIF) il Fornitore è tenuto a riconoscere, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al Cliente. Il valore dell’indennizzo di cui sopra è pari a:
a) 4 euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad
emettere la fattura;
b) l’importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni.
In caso di emissione della fattura di periodo oltre i termini previsti dalla soprarichiamata normativa AEEGSI, il Fornitore è tenuto a riconoscere nella prima fattura utile un indennizzo pari a:
c) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad
emettere la fattura;
d) l’importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 5 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro per ritardi fino a 45 giorni;
e) 40 euro se la fattura di periodo sia emessa in un tempo compreso tra i 46 e i 90 giorni di ritardo;
f) 60 euro se la fattura di periodo sia emessa in un tempo superiore ai 90 giorni di ritardo.
16. PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente entro il termine di scadenza indicato in fattura che non potrà essere inferiore a 15 giorni mediante addebito diretto SDD.
17. RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
17.1 Il Cliente che alla scadenza della fattura non risulti in regola con il pagamento della stessa sarà sollecitato a effettuare il pagamento entro 15 giorni
dall’invio della raccomandata A/R, se il sollecito è trasmesso in tale forma, ovvero 10 giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata, ovvero entro 20 giorni dall’emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore, fermi restando i casi di divieto di sospensione della somministrazione previsti dalla normativa, di volta in volta, applicabile, potrà richiedere al Distributore di procedere alla chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità per quanto riguarda la somministrazione di gas naturale e di ridurre la potenza dell’energia elettrica oggetto di somministrazione nei confronti del Cliente ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile; in tale ultimo caso, ove il Cliente continui ad essere moroso, trascorsi 15 giorni dalla riduzione stessa, il Fornitore potrà richiedere al Distributore di procedere alla sospensione della somministrazione dell’energia elettrica. Qualora le condizioni tecniche dei GDM o degli impianti non consentano di ridurre la potenza dell’energia elettrica somministrata, il Fornitore potrà richiedere al Distributore di procedere direttamente alla sospensione della somministrazione di energia elettrica.
17.2 I termini sopra indicati potranno essere ridotti qualora il Fornitore, nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini non potranno comunque essere inferiori (i) relativamente al termine di pagamento, a 7 giorni dall’invio della relativa raccomandata oppure a 5 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a
10 giorni dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Trascorsi 2 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere la sospensione per morosità.
17.3 Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente il corrispettivo relativo alla sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI.
17.4 In seguito al sollecito di cui sopra, il Cliente potrà comunicare al Fornitore l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, attraverso le modalità di comunicazione di cui all’Articolo 21.
17.5 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi moratori sugli importi dovuti, maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati secondo quanto previsto dall’Articolo 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002).
17.6 Il Fornitore si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente in fornitura BT, a seguito della cessazione, lo permettano. In tale ipotesi il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.
17.7 Nel caso di fornitura di gas, nell’ipotesi di morosità del Cliente, ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i., il Fornitore attuerà la cessazione amministrativa del Contratto qualora sia accertata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio.
17.8 Resta in ogni caso inteso che (i) relativamente alla somministrazione di gas naturale, la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere presentata alla Società di Distribuzione nei casi previsti dall’art. 5.2 del TIMG; (ii) relativamente alla somministrazione di energia elettrica, la richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata alla Società di Distribuzione nei casi previsti dall’art. 4.3 del TIMOE.
18. FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE
Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità del Fornitore né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno. Del pari, sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità delle parti. Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da interruzioni, sospensioni, o altre anomalie agli impianti installati a valle del PDR e/o del PDP. In tutti i
casi la mancata erogazione o le interruzioni non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto.
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO
19.1 Il Contratto si risolverà ai sensi dell’Articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora:
(i) il Cliente violi l'obbligo di esclusiva di cui all' Articolo 2;
(ii) il Cliente effettui prelievi eccedenti la potenzialità totale di utilizzazione degli impianti o la pressione in caso di fornitura di gas naturale e/o la potenza e tensione in caso di fornitura di energia elettrica rese disponibili, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettui prelievi fraudolenti dell’energia elettrica e/o del gas naturale;
(iii) il Cliente ceda l’energia elettrica e/o il gas naturale a terzi o li utilizzi in siti diversi dal PDR o PDP ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto;
(iv) il Cliente manometta i GDM;
(v) il Cliente violi gli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero violi gli obblighi di cui all'articolo 12;
(vi) il Cliente non adempia al pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure di messa in mora ai sensi del precedente Articolo 17.1 o 17.2;
(vii) il Cliente non provveda a versare il deposito cauzionale o la garanzia richiesta dal Fornitore, o a ricostituire gli stessi, a tal riguardo, resta intenso che, qualora il Cliente non presti il deposito cauzionale, se dovuto, alla sottoscrizione, il Fornitore potrà non avviare le procedure per l’attivazione della somministrazione;
(viii) una delle dichiarazioni di cui al successivo Articolo
20 sia non veritiera, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto.
Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 del codice civile, tutti gli eventuali contratti di fornitura riconducibili allo stesso Cliente qualora gli inadempimenti di quest’ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per fatti attribuibili al Cliente, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas naturale in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, nonché gli ulteriori danni subiti.
19.2 Il Contratto si considererà automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali, per quanto attiene la somministrazione di gas naturale;
(ii) cessazione dell’efficacia, per qualsiasi motivo, ivi compreso l’ipotesi di risoluzione per inadempimento del Fornitore, del Contratto di Trasporto e/o del Contratto di Dispacciamento e/o del Contratto di Connessione per quanto attiene la somministrazione di energia elettrica e/o del contratto di distribuzione tra il Fornitore e il Distributore per quanto attiene alla somministrazione di gas naturale
20. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
20.1 Il Cliente dichiara che:
(i) non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione di gas naturale e, alla data di inizio della somministrazione di gas naturale, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di gas naturale e/o energia elettrica;
(ii) ha ottenuto e manterrà ogni consenso, concessione o nulla osta necessari per l'acquisto di gas naturale e/o energia elettrica presso ciascun PDR e/o PDP;
(iii) non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto;
(iv) ha piena disponibilità dell'immobile presso cui sono siti i propri impianti, fornendo tutta la documentazione necessaria e i relativi dati catastali al Fornitore;
(v) salvo se indicato nella Richiesta di Fornitura, gli impianti del Clienti sono adeguatamente allacciati alla rete di distribuzione locale, in grado di garantire la portata richiesta e conformi alle norme di sicurezza e manutenzione;
(vi) i dati e le informazioni riportati nella Richiesta di Fornitura sono completi, xxxxxxxx e veritieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati anagrafici, indirizzo di fornitura, stato del PDR e/o del PDP, ecc.). Il Cliente si impegna altresì a fornire le informazioni e i dati ulteriori richiesti dal Fornitore per il rispetto di norme regolamentari, come, a titolo meramente esemplificativo e ove applicabile al Contratto, l’addebito del canone RAI.
20.2 In relazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 20.1 (ii), il Cliente conferisce apposito mandato con rappresentanza al Fornitore per esercitare il diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e terrà indenne il Fornitore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l'esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente
relative all'approvvigionamento di gas naturale nei confronti di soggetti terzi.
20.3 Qualora il Cliente nella Richiesta di Fornitura abbia indicato come luogo di residenza quello presso il quale sarà somministrata l’energia elettrica e/o il gas naturale, il Cliente dichiara che il luogo di somministrazione indicato nella Richiesta di Fornitura corrisponde al luogo dove egli ha la residenza e si impegna in proposito ad inviare al Fornitore una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Inoltre, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi variazione della propria residenza. Il Cliente dichiara altresì di essere consapevole che il cambiamento di residenza e il mancato invio della predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, comporta la perdita di tutte le agevolazioni, anche fiscali e tariffarie previste per i residenti.
21. COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI RECLAMO
21.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere formulate per iscritto a:
(i) per il Fornitore a Egea Commerciale S.r.l., in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxx Xxxxx 0, telefono 0000000000, e-mail per la fornitura di energia elettrica xxxx.xxxxx@xxxx.xx, e-mail per la fornitura di gas naturale xxxx.xxx@xxxx.xx;
(ii) per il Cliente all’indirizzo indicato nella Richiesta di Fornitura;
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni di cui al presente Articolo 21.
21.2 Il Cliente potrà inoltrare al Fornitore richieste di informazioni o reclami all’indirizzo del Fornitore di cui al presente Articolo 21, anche tramite e-mail. Il Fornitore rende disponibile nel proprio sito internet con accesso diretto dalla home page in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo. Il Fornitore risponderà in forma scritta ai soli reclami pervenuti nella medesima forma.
21.3 Qualora si verifichi una variazione dei dati indicati nella Richiesta di Fornitura, il Cliente si impegna ad informare prontamente il Fornitore mediante comunicazione scritta.
21.4 Il Fornitore è tenuto a fornire risposta scritta motivata nei tempi e con le modalità previste dalla delibera dell’AEEGSI del 21 luglio 2016 – 413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita”, ovvero (i) per le risposte ai reclami scritti entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo, e
(ii) per le risposte alle informazioni scritte entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della richiesta di informazioni.
22. FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o esecuzione del Contratto sarà devoluta al foro di residenza o domicilio del Cliente. Il Cliente è tenuto, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato B della delibera dell’AEEGSI 413/2016/R/com del 21 luglio 2016-“Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0”. Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’AEEGSI direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. Il Fornitore si impegna a partecipare a tale tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dal Cliente. L’elenco degli organismi ADR ed ulteriori dettagli sono presenti sul sito xxx.xxxx.xx
23. INDENNIZZO AUTOMATICO
Il Fornitore rispetterà i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici indicati in allegato al Contratto secondo quanto previsto dalla delibera dell’AEEGSI ARG/com 104/10 dell’8 luglio 2010 “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali” e dalla restante normativa applicabile.
24. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO – VARIAZIONI AL QUADRO REGOLAMENTARE ED ECONOMICO ASSUNTO COME RIFERIMENTO
24.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la AEEGSI, o di altri soggetti competenti.
24.2 Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o del gas ovvero modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita dell’energia elettrica o del gas nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento per quanto riguarda l’energia elettrica e per i per i servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per quanto riguarda il gas naturale ovvero mutamenti delle condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale da parte del Fornitore che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore avrà la facoltà di proporre modifiche al Contratto, comunicandole al Cliente per iscritto, attenendosi a quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato A della delibera dell' AEEGSI dell’8 luglio 2010 – ARG/com n. 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come successivamente modificata ed integrata (pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 12 luglio 2010). Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Fornitore, il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche proposte dal Fornitore. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore si intenderanno accettate. Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore, il Cliente potrà recedere dal Contratto nei termini di cui all’Articolo 4.2. In caso di accettazione espressa o tacita da parte del Cliente, le modifiche al Contratto proposte dal Fornitore avranno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento della proposta da parte del Cliente.
25. ASSICURAZIONE
In relazione alla somministrazione di gas naturale, ai sensi ai sensi della delibera dell’AEEGSI del 12 maggio 2016 - 223/2016/R/gas “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 e 31 dicembre 2020”, il Cliente gode di un’assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas nel PDR assicurato.
Il Cliente, in caso di sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l’invio al CIG (Comitato italiano gas) del modulo di denuncia presente sul sito del CIG, del Distributore e dell’utente del trasporto.
26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA
26.1 Ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in G.U. Suppl. Ord. n. 123 del 29 luglio 2003), il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dal
Cliente e/o comunque raccolti in dipendenza della sottoscrizione del Contratto saranno trattati:
(i) per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed alla somministrazione dell’energia elettrica e/o del gas naturale (quali, ad esempio, obblighi normativi, finalità amministrative e contabili e la gestione dei reclami);
(ii) per finalità connesse alla tutela del rischio creditizio, all’identificazione del Cliente e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del Cliente;
(iii) per finalità promozionali e di controllo della qualità, funzionali al miglioramento del servizio di somministrazione dell’energia elettrica e/o del gas naturale (quali ricerche di mercato, comunicazioni commerciale interattiva, analisi economiche e statistiche, informazione commerciale, vendita diretta, invio di materiale informativo/promozionale, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela);
(iv) con strumenti cartacei ed informatici/elettronici nel rispetto della normativa vigente e adottando le idonee misure a tutela della loro riservatezza ed integrità, assicurando al Cliente l’esercizio dei diritti di cui all’Articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il conferimento dei dati da parte del Cliente per le finalità di cui al presente Articolo 26 ai numeri (i) e (ii) ha natura obbligatoria essendo indispensabile per l’esecuzione del presente Contratto. Il rifiuto comporterà, per le finalità di cui ai numeri (i) e (ii) del presente Articolo 26, la mancata valida conclusione del Contratto ovvero l’impossibilità di proseguire la somministrazione dell’energia elettrica e/o del gas naturale, essendo tali dati necessari per l’instaurazione del rapporto contrattuale e per la sua prosecuzione e gestione. Il Fornitore dà atto che il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al numero (iii) del presente Articolo
26 è, invece, facoltativo, restando inteso, comunque, che il Cliente, ai sensi dell’Articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 citato, ha il diritto di opporsi, in ogni momento, a tali operazioni di trattamento.
Il titolare del trattamento è il Fornitore. Per lo svolgimento di talune delle attività correlate alle finalità di cui ai numeri (i), (ii) e (iii) del presente Articolo 26, il Fornitore si rivolge anche a soggetti esterni specializzati (quali centri di elaborazione dati ed altri soggetti che detengono registri e banche dati accessibili al pubblico). L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati sarà fornito dal Fornitore, su richiesta del Cliente. Il Cliente è titolare dei diritti di cui all'Articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo.
26.2 Il Cliente s’impegna, per tutta la durata del Contratto e per i 2 anni successivi al termine dello stesso, a non utilizzare o rivelare condizioni e termini di cui al presente Contratto e le altre informazioni confidenziali cui avrà accesso nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l’esecuzione del Contratto o previo consenso scritto.
26.3 Il presente Contratto, qualora concluso in luogo diverso dai locali commerciali o con tecniche di comunicazione a distanza, è soggetto alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III parte III “Dei diritti dei consumatori nei contratti’’ del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” come successivamente modificato ed integrato (pubblicato sulla GU n. 235 dell’8 ottobre 2005).
Gli Allegati di seguito elencati, costituiscono elementi integranti ed inscindibili del Contratto, aventi carattere dispositivo:
Richiesta di Fornitura
Allegato A: Offerta Economica di fornitura Scheda di confrontabilità
Indennizzi Dati catastali
Modulo legge n. 80/2014
Modulo per l’esercizio del diritto del ripensamento
Egea Commerciale srl Il Cliente
(timbro e firma)