REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA RESIDENZA “BUONAMICI”
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA RESIDENZA “BUONAMICI”
Art. 1 Oggetto
A seguito di uno specifico accordo sottoscritto con l’Associazione dei Cavalieri del Lavoro, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia dispone, a Roma, in via Buonamici 8 - 32, di una struttura ricettiva, di seguito denominata "Residenza", destinata ad ospitare, in via principale e prevalente, gli studenti “fuori sede” o “pendolari” che frequentano i corsi ordinari della sede di Roma della Scuola Nazionale di Cinema.
Art. 2 Destinatari
Entro i limiti dei posti eventualmente disponibili la Residenza è altresì destinata ad ospitare:
- partecipanti “fuori sede” o “pendolare” a corsi non ordinari periodicamente svolti dalla Scuola Nazionale di Cinema;
- docenti “fuori sede” della Scuola che siano chiamati ad insegnare presso la sede di Roma.
Art. 3 Responsabile della Residenza
Il responsabile della Residenza è il Direttore Amministrativo della Scuola Nazionale di Cinema.
Al Responsabile, o ad un suo delegato, compete la cura degli aspetti gestionali ed amministrativi della Residenza e, in particolare, egli provvede a:
a) tenere aggiornato un registro per evitare sovrapposizioni e per rilevare puntualmente i nominativi delle persone che fruiscono dell'ospitalità presso la Residenza;
b) custodire le chiavi della Residenza e stabilire le modalità di ritiro e riconsegna delle medesime da parte degli ospiti;
c) assicurare il corretto utilizzo della Residenza, anche mediante l’opportuna collaborazione con la Divisione Tecnica della Fondazione;
d) archiviare i documenti autorizzativi relativi al soggiorno degli ospiti;
e) indire ogni anno un Bando di concorso per titoli allo scopo di assegnare gli alloggi e redigere la relativa graduatoria;
f) curare gli adempimenti normativi in materia di ospitalità;
g) vigilare sul rispetto del presente Regolamento ed assumere i provvedimenti più idonei in caso di violazione del medesimo.
Art. 4 Autorizzazioni
L'utilizzo della Residenza dovrà essere formalmente autorizzato dal Responsabile.
All'atto della consegna delle chiavi di accesso alla Residenza, l’ospite sottoscriverà il modulo per l’assunzione di responsabilità del corretto uso dei locali assegnati e del loro contenuto (all. A).
Qualora il soggiorno dovesse essere per qualsiasi motivo annullato, la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima inviando una mail a xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx .
In mancanza di tale comunicazione, la quota di cui al successivo art. 11 è dovuta dall’ospite per intero.
Art. 5 Durata del soggiorno
Per ogni ospite il soggiorno è tassativamente limitato al periodo continuativo previsto dall’atto di concessione sottoscritto con la Fondazione CSC.
La protrazione del soggiorno oltre il termine concesso è considerata occupazione senza titolo e, fatte salve le azioni giudiziali finalizzate al rilascio dei locali assegnati e ad ogni altra forma di rivalsa, determina a carico dell’ospite l’obbligo di corrispondere alla Fondazione la somma di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore permanenza nei locali stessi.
Art. 6 Deposito cauzionale
È previsto il versamento di un deposito cauzionale pari a due volte la quota mensile dovuta, versato dall’ospite al momento dell’inizio del soggiorno a garanzia del puntuale rispetto del presente Regolamento, il quale assume, pertanto, valore contrattuale ad ogni effetto di legge.
La Fondazione è autorizzata a trattenere le somme dovute dal deposito per:
- concorrere al risarcimento di eventuali danni arrecati all’alloggio o alla Residenza, in tal caso è fatto obbligo all’ospite di ricostituire l’ammontare del predetto deposito ove allo stesso si debba attingere per il ristoro di eventuali danni causati dall’ospite stesso, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore;
- concorrere al mancato versamento della quota mensile dovuta;
- concorrere al mancato versamento delle somme giornaliere da corrispondere alla Fondazione in caso di protrazione del soggiorno oltre il termine concesso (occupazione senza titolo);
- tutte le altre ed eventuali situazioni che si dovessero venire a creare in cui l’ospite risultasse debitore a qualsiasi titolo nei confronti della Fondazione.
Art. 7 Limitazioni all'uso
L'autorizzazione al soggiorno nella Residenza potrà prevedere limitazioni o interruzioni temporanee all'uso delle attrezzature, suppellettili, locali, impianti e servizi. Tali situazioni non danno diritto a rimborsi, sospensioni o riduzione della contribuzione.
Non è consentito l'ingresso nella Residenza a persone diverse da quelle autorizzate.
In caso d'accertamento di utilizzo diverso da quello autorizzato il personale incaricato procederà all'allontanamento immediato degli eventuali estranei ed alla segnalazione delle eventuali relative responsabilità dell’ospite al Responsabile della Fondazione.
Art. 8 Accesso alla Residenza da parte di persone autorizzate
All’ospite assegnatario è consentito di fare entrare in Residenza persone estranee, comunque maggiorenni, purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri ospiti assegnatari e avvenga secondo le seguenti modalità:
a) l’orario di ricevimento delle visite è consentito esclusivamente durante i giorni e gli orari di presenza del custode;
b) il visitatore deve rivolgersi al personale di portineria della Residenza, qualificarsi e indicare il nome dell’ospite titolare dell’alloggio che intende incontrare. Durante il periodo di accesso nella Residenza deve lasciare il proprio documento di riconoscimento al custode, che provvederà alla registrazione dei dati del documento stesso nonché dell’orario di ingresso e di uscita;
c) la responsabilità di eventuali danneggiamenti provocati dalle persone in visita ricade sull’ospite assegnatario del posto alloggio.
Art. 9 Revoca dell'autorizzazione
È facoltà del Responsabile revocare, per motivazioni e cause oggettivamente documentate, le autorizzazioni rilasciate all’ospite.
Art. 10 Dotazioni di base della foresteria
La Residenza si compone di camere singole e di camere doppie, tutte dotate di servizi igienici, nonché di locali a destinazione d’uso comune.
Ogni camera è provvista delle suppellettili e degli impianti idonei all’uso.
Art. 11 Uso a pagamento
L'uso della Residenza è a titolo oneroso, nelle misure indicate nel Bando di concorso indetto annualmente dalla Scuola Nazionale di Cinema.
Il pagamento richiesto consiste nel rimborso dei costi e delle spese vive di gestione sostenute dalla Fondazione, quali energia elettrica, riscaldamento, acqua, internet e guardiania (presente in fasce orarie decise dal Centro Sperimentale di Cinematografia, comunicazioni in genere e supporto logistico.
Il rimborso spese dovrà essere versato mensilmente alla Fondazione, entro e non oltre i primi 5 giorni di ogni mese, esclusivamente mediante bonifico sul conto bancario intestato alla Fondazione medesima:
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, xxx Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxx Banca Nazionale del Lavoro, Ag. N. 33, Xxx Xxxxxx – 00000 Xxxx
Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000
Causale: “Residenza Buonamici, cognome nome ospite, mese di riferimento”
Art. 12 Determinazione dei costi
La Fondazione aggiorna periodicamente i costi mensili per l’utilizzo dei locali, sulla base delle spese e dei costi fissi sostenuti nel corso dell’anno precedente.
Art. 13 Norme d'utilizzo della struttura
1. Tutti gli ospiti della Residenza sono tenuti ad osservare puntualmente il presente Regolamento e a rispettare:
a) i limiti posti dal Bando di Concorso;
b) le norme fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione a garanzia della quotidiana convivenza nei rapporti con il personale della Fondazione e con gli altri assegnatari;
c) le eventuali prescrizioni aggiuntive emanate dal Centro Sperimentale di Cinematografia.
2. Nell’ambito della Residenza all’ospite è vietato:
a) detenere armi di ogni genere, tipologia e natura;
b) tenere animali di qualsiasi genere nei locali della Residenza e nelle aree esterne ad essa connesse;
c) arrecare disturbo in qualsiasi modo, in particolare dopo le ore 23:00 e prima delle ore 8:00 e tra le ore 14:00 e le ore 16:00;
d) la detenzione e/o uso di superalcolici o stupefacenti. La detenzione e il consumo di alcolici (vino e birra) è tollerato nelle normali quantità che accompagnano i pasti;
e) tenere materiali e/o sostanze infiammabili o nocive, anche in quantità modeste, nelle stanze e negli spazi comuni, esclusi quelli per igiene personale o ambientale;
f) detenere elettrodomestici personali negli alloggi (stufe per il riscaldamento, frigoriferi, piastre elettriche, fornelli a gas, microonde, tostapane, ecc.);
g) collocare materiale ingombrante (mobilio, biciclette, brandine, ecc.) nelle stanze, nei balconi e negli spazi comuni;
h) depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori;
i) introdurre nei condotti di scarico delle acque materiali di qualsiasi genere;
j) attuare modifiche o riadattamenti dei locali, in particolare: verniciare, tinteggiare, spostare, smontare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi, asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e/o nelle stanze;
k) parcheggiare biciclette e monopattini al di là degli spazi predisposti.
l) manomettere in qualsiasi modo eventuali sistemi di sicurezza installati nelle singole camere (rilevatori antincendio e antifumo) e manomettere le serrature di accesso alle camere stesse o quelle di qualunque altro locale all'interno della struttura.
3. L’ospite è, inoltre, tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
a) denunciare tempestivamente le eventuali malattie infettive e contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell’alloggio all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
b) dare tempestiva comunicazione al Responsabile incaricato in caso di guasti o di mancato funzionamento degli impianti inviando una mail a xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
c) è tassativamente vietato fumare in tutti i locali della Residenza;
d) richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo di spazi comuni per feste, almeno 5 giorni prima, all’indirizzo mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx; la richiesta va firmata dagli organizzatori che risponderanno, in solido, per gli eventuali danni arrecati, a valere in prima istanza sul deposito cauzionale (che dovrà essere reintegrato della eventuale somma addebitata) in parti uguali; la pulizia dei locali, che deve essere effettuata immediatamente al termine dell’attività resta a carico degli organizzatori stessi. L’inosservanza di questa norma comporta l’impossibilità ad una nuova richiesta e l’addebito delle spese di pulizia agli organizzatori firmatari della richiesta;
e) provvedere, sotto personale responsabilità, a conservare con cura quanto si trovi nella propria stanza e ad effettuare pulizie giornaliere della medesima. Inoltre, utilizzare gli spazi comuni con diligenza e decoro;
f) durante assenze prolungate dall’alloggio l’ospite avrà cura di spegnere le luci e chiudere il rubinetto centrale dell’acqua presente nel proprio bagno;
g) il costo di eventuali chiavi smarrite sarà posto a carico dell’ospite assegnatario delle chiavi stesse. È vietata la duplicazione delle chiavi dell’alloggio.
Il rispetto degli obblighi di cui sopra è altresì vigilato dal Responsabile, nonché dal personale incaricato dalla Fondazione.
Art. 14 Riconsegna dell’alloggio
Al termine del periodo di permanenza gli alloggi dovranno essere restituiti in ordine e sgombri da ogni effetto personale. Prima della riconsegna delle chiavi il Responsabile, o un suo delegato, verificherà lo stato degli stessi, provvedendo a far risolvere e/o far rimuovere eventuali problemi e/o danni direttamente agli ospiti. La Fondazione si riserva di respingere eventuali domande ai Bandi di concorso successivi per l’assegnazione di un alloggio presso la Residenza, agli ospiti inadempienti o che abbiano procurato danni.
Art. 15 Danni e risarcimento
Fatta salva ogni azione legale a tutela, intrapresa dalla Fondazione nelle sedi giudiziarie competenti, in caso di danni alla Residenza e di danneggiamento/sottrazione di oggetti in essa allocati, l’ospite è costituito “custode” della camera ad esso assegnata e risponde alla Fondazione per ogni forma d’uso difforme da quella convenuta e regolamentata. In caso di eventuali danni arrecati all’alloggio o alla residenza, la cauzione potrà essere utilizzata per concorrere al risarcimento degli stessi. In tal caso è fatto obbligo all’ospite di ricostituire l’ammontare del predetto deposito ove allo stesso si debba attingere per il ristoro di eventuali danni causati dall’allievo stesso, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.
Art. 16 Responsabilità
La Fondazione declina ogni responsabilità relativa a danni a persone e cose derivanti dal comportamento illecito e inadeguato degli ospiti della Residenza e dall’uso improprio delle attrezzature e degli arredi in dotazione alle camere e alla struttura. Parimenti, la Fondazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per furto di denaro o altri oggetti di valore che avessero a verificarsi all’interno della Residenza.
Art. 17 Penalità
In caso di comportamento scorretto, inadempiente e non rispettoso del presente Regolamento da parte dell’ospite, la Fondazione – previa puntuale e argomentata contestazione scritta – si riserva il diritto insindacabile di revocare l’ospitalità in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’ospite con 15 giorni di preavviso.
In caso di fatti e circostanze di particolare gravità, che rendono incompatibile la presenza dell’ospite all’interno della Residenza, ovvero abbiano rilevanza penale, la Fondazione adotta il provvedimento di revoca dell’ospitalità con effetto immediato, riservandosi, altresì, le pertinenti decisioni disciplinari in merito alla frequenza della Scuola Nazionale di Cinema.
In caso di ritardato pagamento si applica una mora nella misura indicata nel Bando di concorso indetto annualmente. Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre un mese, si procede alla revoca del posto alloggio, che preclude l’accesso al beneficio per gli anni accademici seguenti e la possibilità di partecipare ai Bandi di concorso successivi per l’assegnazione di un alloggio presso la Residenza.
La mora dovrà essere pagata insieme alla quota mensile tramite bonifico indicando la seguente causale: “Residenza Xxxxxxxxx, cognome nome ospite, mese di riferimento e mora”.
Art. 18 Accesso all’alloggio da parte degli addetti alla Residenza
La Fondazione è in possesso di copia delle chiavi di accesso agli alloggi. L’accesso da parte degli addetti alla Residenza ha luogo:
a) per effettuare controlli o interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell’alloggio;
b) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o comunque già programmati da parte del personale della Fondazione o da parte di ditte incaricate dalla Fondazione stessa;
c) nel caso di prolungata assenza dell’assegnatario o nel caso in cui il posto alloggio risulti indebitamente occupato da persona estranea;
d) nel caso di irreperibilità dell’ospite soggetto a sospensione o revoca dell’assegnazione del posto alloggio;
e) nel caso di rifiuto, da parte dell’ospite di lasciare libero il posto assegnato entro 15 giorni dalla comunicazione della revoca;
f) in tutti gli altri casi qualora ce ne fosse la necessità ed urgenza;
g) nell’ipotesi di decadenza o revoca dell’assegnazione la Fondazione effettua coattivamente lo sgombero della stanza provvedendo a raccogliere e a custodire per non più di 7 giorni gli effetti personali dell’ospite.
Negli alloggi verranno effettuati sopralluoghi periodici dal Responsabile, o da un suo delegato, per verificarne il corretto utilizzo ed il rispetto del vigente Regolamento. Detti sopralluoghi verranno comunicati tramite mail ai diretti interessati.
Art. 19 Entrata in vigore e pubblicità
Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione del Bando di concorso. Ad esso dovrà farsi esclusivo riferimento per la gestione del rapporto di ospitalità con la Fondazione.
Roma, 13 ottobre 2022
Il Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xx Xxxxxx