Legge del 17/10/2017 n. 164 -
Legge del 17/10/2017 n. 164 -
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO.
Allegato 1 -
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO.
Nota:
In conformita' al suo art. 12, l'accordo e' entrato in vigore il 19 febbraio 2018. Come da comunicato del Min. della coop. internazionale pubblicato sulla G.U. n. 60/2018.
In vigore dal 19/02/2018
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, qui di seguito indicati come «le Parti», desiderando rafforzare le relazioni amichevoli tra entrambi i Paesi e promuovere la reciproca comprensione e conoscenza, attraverso lo sviluppo di relazioni culturali ed artistiche basate sul reciproco rispetto e comuni interessi, concordano quanto segue:
Articolo 1.
Le Parti dovranno incoraggiare la promozione e l'implementazione delle attivita' che favoriranno una migliore comprensione delle rispettive eredita' culturali dei due Paesi.
Ciascuna Parte, in accordo con le proprie leggi e regolamenti, promuovera' e sviluppera' la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel paese dell'altra Parte, anche attraverso la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue.
Articolo 2.
Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme di espressione artistica, nonche' reciproche partecipazioni nei festival e negli altri eventi rilevanti.
Le Parti si scambieranno periodicamente mostre che rappresentino il patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. Articolo 3.
Ciascuna parte incoraggera' la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verra' riconosciuto il trattamento piu' favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.
Articolo 4.
Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli archivi e biblioteche di entrambi i Paesi ed anche lo scambio di informazioni, libri, database, nonche' visite di esperti in tali campi.
Articolo 5.
Le Parti lavoreranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale delle opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e altro materiale di valore storico, soggetti a tutela in conformita' alle leggi ed ai regolamenti correlati alla proprieta' intellettuale.
Articolo 6.
Le Parti incoraggeranno la cooperazione nell'ambito della conoscenza, catalogazione, conservazione e gestione del proprio patrimonio, procedendo allo scambio di informazioni ed esperienze, organizzando conferenze e seminari, conducendo ricerche congiunte e fornendo strutture comuni alle attivita' delle relative missioni operanti nei rispettivi Paesi.
Articolo 7.
Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze sui vari aspetti d'interesse per entrambi i Paesi, mediante visite di personalita' ed esperti provenienti dai settori dell'arte della cultura e del patrimonio.
Articolo 8.
Nell'implementazione delle disposizioni del presente Accordo, verra' formata una Commissione Congiunta da entrambe le Parti. Essa dovra' incontrarsi alternativamente in entrambi i Paesi, su richiesta di ciascuna delle Parti.
Articolo 9.
Questo Accordo e' soggetto a procedura di ratifica ed entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti avranno formalmente comunicato vicendevolmente che le rispettive procedure interne sono state completate. Qualsiasi emendamento a questo Accordo dovra' essere formulato per iscritto e solo con consenso reciproco.
Articolo 10.
La validita' di questo Accordo di Cooperazione sara' di dieci (10) anni, a cominciare dalla data della sua entrata in vigore, e si intende automaticamente rinnovato per un analogo periodo a meno che ciascuna delle Parti contraenti ne richieda la cessazione con un preavviso di almeno tre mesi prima della sua scadenza originale o di un suo eventuale rinnovo.
La cessazione di questo Accordo di Cooperazione non inficia i programmi e progetti in atto e in corso di realizzazione, salvo sia concordato diversamente da entrambe le Parti.
Questo Accordo di Cooperazione viene firmato nella citta' di Dubai il 20 novembre 2012, in due originali nelle lingue italiano, arabo ed inglese, ciascuna egualmente identiche. In caso di qualsivoglia differenza interpretativa, prevarra' la versione inglese.
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COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES IN THE FIELDS OF CULTURE, ART AND HERITAGE.
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