PROTOCOLLO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ
PROTOCOLLO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ
IN MATERIA Dl
ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
PROTOCOLLO APPLICATIVO DELLA CONVENZONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ IN MATERIA Dl ADOZIONE INTERNAZIONALE Dl MINORI
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ
Qui di seguito denominati "le Parti Contraenti',
in base alla Convenzione bilaterale in materia di adozioni internazionali firmata a Lima il 17 dicembre 1993, e desiderosi di meglio definire le procedure necessarie ad eseguire le adozioni internazionali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Oggetto del Protocollo applicativo
1. Costituisce oggetto del presente Protocollo la determinazione degli obblighi e delle nome procedurali che, in applicazione della Convenzione sottoscritta tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori, dovranno essere osservati dalle autorità centrali e dagli organismi pubblici o privati da esse autorizzati ad effettuare le adozioni internazionali previste dalle leggi vigenti in entrambe le Parti Contraenti.
2. Agli effetti del presente Protocollo, si intende che l'autorità centrale in materia di adozioni è per il Perù il Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano (PROMUDEH), e per l'Italia l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (UCGM) del Ministero di Grazia e Giustizia.
Articolo 2
Ambito di applicazione dei Protocollo
1. Il presente Protocollo si applica ad ogni persona fisica o giuridica che svolga attività relative all'adozione internazionale per conto di persone residenti nel territorio di una delle due Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni contenute nella Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori.
SEZIONE PRIMA
ORGANI COMPETENTI PER LE ADOZIONI Dl MINORI PERUVIANI
Articolo 3
Competenze dell'autorità centrate peruviana
1. Il Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano peruviano ha la facoltà di emanare i regolamenti attuativi ed altre disposizioni che si rendano necessari per la realizzazione del Programma Nazionale delle Adozioni in Perù.
2. La regolamentazione del procedimento è determinata dai Ministero per la Promozione delta Donna e dello Sviluppo Umano peruviano su proposta dell'Ufficio Adozioni della Direzione della Promozione dell'infanzia e dell'Adolescenza, organo incaricato della direzione, esecuzione e controllo della procedura adottiva.
Articolo 4 Regolamentazione del procedimento
1. Il Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano regola nel modo più opportuno il procedimento al fine di assicurare l'economicità, la celerità e la concentrazione richieste dalla procedura di adozione.
L'UFFICIO ADOZIONI
Articolo 5
Poteri dell'Ufficio Adozioni
1. L'Ufficio Xxxxxxxx ha la facoltà di formulare rilievi, sospendere o rigettare una domanda di adozione, in considerazione dell'interesse superiore del(la) fanciullo(a).
2. L'Ufficio Adozioni orienta la sua attività ad assicurare la protezione dei fanciulli, delle fanciulle e/o degli adolescenti coinvolti nel procedimento di adozione durante lo svolgimento delle funzioni delegate dall'UCGM all'organismo autorizzato, valutando l'idoneità operativa dello stesso e del suo rappresentante.
3. L'Xxxxxxx Xxxxxxxx o le istituzioni da esso autorizzate danno priorità alle domande di adozione relative a fanciulli o fanciulle di età superiore ai cinque anni o a quelli che siano portatori di handicap fisici e/o mentali.
Articolo 6
Rilievi in merito alla domanda
1. Nel caso in cui l'Ufficio Xxxxxxxx formuli dei rilievi riguardo all'aspetto formale di una domanda di adozione, questa s'intende rigettata; può essere successivamente ripresentata nella forma corretta, senza conservare il diritto alla precedenza ed agli eventuali effetti già acquisiti.
Articolo 7 Sospensione della domanda
1. L'Ufficio Xxxxxxxx ha facoltà di sospendere la procedura relativa ad una domanda di adozione. Questa riprende il suo corso se detto ufficio ritiene che sia stato superato l’inconveniente che ha motivato la sospensione.
Articolo 8 inidoneità della domanda
1. L'Ufficio Xxxxxxxx ha facoltà di rigettare o dichiarare inidonea una domanda di adozione qualora, in base alla valutazione della sua équipe tecnica, si rilevi che le condizioni di salute, etiche, culturali, economiche o sociali degli interessati siano insufficienti e possano pertanto rendere difficoltoso lo sviluppo integrale di un fanciullo, una fanciulla e/o un adolescente inserito nel Programma di Adozione.
2. In caso di dichiarazione di inidoneità di una domanda, questa viene rinviata al mittente insieme ai relativi allegati, attraverso il rappresentante dell'organismo autorizzato patrocinante.
Articolo 9 Pronunzie negative
1. Nei casi previsti dai tre articoli precedenti, l'Ufficio per le Adozioni pronunzia le relative decisioni di rigetto o di sospensione nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, indicando le motivazioni della decisione e fissando un termine ultimo per la sospensione.
ORGANISMO AUTORIZZATO
Articolo 10 Accreditamento dell'organismo autorizzato
1. L'UCGM valuta ed autorizza gli organismi che svolgono programmi di adozione internazionale in Perù, i quali sono debitamente accreditati dall'Ufficio Adozioni ai sensi della Convenzione in materia di adozioni internazionali per un periodo di due anni rinnovabili a richiesta dell'UCGM.
Articolo 11
Obblighi dell'organismo autorizzato
1. L’organismo autorizzato ha l'obbligo di selezionare e preparare le famiglie che desiderino adottare fanciulli e/o adolescenti peruviani, facendo in modo che siano le più qualificate.
2. Al termine della procedura di adozione dopo il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente, siano entrati in territorio italiano, l'organismo autorizzato deve trasmettere la documentazione attestante l'avvio del procedimento del riconoscimento della piena adozione in Italia.
3. Sono documenti che dimostrano l'avvio della procedura di riconoscimento: la comunicazione relativa all'ingresso del(la) fanciullo(a) e/o adolescente peruviano(a) nel territorio italiano, da trasmettere entro un termine massimo di sessanta (60) giorni, debitamente documentata mediante la fotocopia del passaporto del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente con i rispettivi timbri della Polizia di Frontiera italiana attestanti che la (il) fanciulla(o) e/o l'adolescente è entrata(o) in Italia, e la copia del' visto speciale a fini di adozione concesso dal Consolato italiano in Perù. I documenti precedentemente indicati devono essere legalizzati presso il competente Consolato peruviano in Italia e presso il Ministero degli Affari Esteri del Perù.
Articolo 12
Obbligo di fornire informazioni
1. E' obbligo dell'organismo autorizzato fornire ogni informazione e agevolazione alle attività di supervisione svolte direttamente da rappresentanti dell'Ufficio Adozioni e, qualora questo lo ritenga opportuno, per il tramite di funzionari del competente Consolato peruviano in Italia.
Articolo 13 Designazione dei rappresentante
1. L'organismo autorizzato deve designare un o una rappresentante in Perù affinché si occupi del coordinamento con l'Ufficio Adozioni; il/la rappresentante deve soddisfare i requisiti opportunamente stabiliti con Decisione di Consiglio, come:
a) essere peruviano di nascita o dimostrare di avere risieduto nel Paese per più di due anni;
b) dimostrare integrità morale;
c) garantire la comunicazione fluida e diretta tra l'Ufficio Adozioni e l'organismo autorizzato, nonché con gli adottanti patrocinati da questo. In considerazione di ciò il/la rappresentante deve avere un'ottima conoscenza della lingua italiana;
d) conoscere il procedimento di adozione in Perù;
e) dimostrare stabilità emotiva e capacità di risolvere problemi relativi al procedimento di adozione;
f) disporre del tempo sufficiente che gli/le permetta di adempiere gli obblighi inerenti alla sua funzione, a livello locale e provinciale;
g) preferibilmente aver concluso studi universitari.
SEZIONE SECONDA NORME GENERALI
Articolo 14 Applicazione della Convenzione
1. Agli effetti dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori, il procedimento per l'adozione ha il seguente svolgimento:
a) la domanda di adozione di un(a) fanciullo(a) o di un adolescente peruviana/a inserito/a nel Programma di Xxxxxxxx viene presentata all'Ufficio Adozioni della Direzione per la Promozione dell'infanzia e dell'Adolescenza tramite l'organismo autorizzato ad effettuare adozioni internazionali. Detta domanda deve indicare i margini di età e la preferenza di sesso, pur non essendo ammessa la scelta del sesso del(la) fanciullo(a) e/o dell'adolescente da adottare. Nel caso in cui gli aspiranti all'adozione accettino l'adozione di fanciulli(e) e/o adolescenti portatori di handicap fisici o mentali, è opportuno indicare il grado o il tipo di handicap accettato affinché gli aspiranti all'adozione possano ampliare le possibilità di ottenere l'adozione richiesta;
b) la domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
b. 1) copia autenticata degli atti di nascita degli aspiranti all'adozione;
b. 2) copia autenticata dell'atto di matrimonio, quando si tratti di coppie;
b. 3) un certificato di buona salute fisica e mentale rilasciato da un medico qualificato, in cui figurino i risultati delle analisi relative all'AIDS, alle malattie veneree, all'epatite e ad altre malattie infettivo-contagiose, per ciascun aspirante all'adozione;
b. 4) un certificato penale rilasciato dalle competenti autorità di polizia e autorità giudiziarie, per ciascun aspirante all'adozione;
b. 5) un certificato di residenza rilasciato dalle autorità competenti che certifichi il domicilio degli aspiranti all'adozione in territorio italiano;
b. 6) una relazione psicologa integrata degli aspiranti all'adozione redatta da un professionista competente, che includa informazioni sulle aspettative relative all'adozione, sulle caratteristiche psicologiche, sul rapporto di coppia, se del caso, e test psicologici applicati;
b. 7) una relazione aggiornata, che contenga informazioni utili per l'adozione, relative ai rapporti intrafamiliari, sociali e interpersonali, alla situazione finanziaria e a qualsiasi altro aspetto che possa chiarire meglio l'ambiente degli aspiranti all'adozione, redatta da un assistente sociale dell'autorità del luogo di residenza degli aspiranti all'adozione avente competenza sui minori;
b. 8) una lettera del datore di lavoro o di contabile iscritto in un albo o un atto notorio relativo ai redditi, o qualsiasi altro documento che provi la stabilità economica degli aspiranti all'adozione;
b. 9) una lettera di impegno a trasmettere semestralmente per 3 anni rapporti post-adottivi;
b. 10) il decreto di idoneità rilasciato agli aspiranti all'adozione dalla competente autorità giudiziaria minorile, che autorizza l'adozione di un(a) fanciullo(a) o adolescente straniero/a;
b. 11) fotografie recenti a colori, di dimensioni minime 9x12 cm., degli aspiranti all'adozione, dei loro familiari e dell'abitazione in cui vivono.
2. Tutti i documenti citati dal punto b.1) al punto b. 10) devono essere debitamente legalizzati presso il competente Consolato peruviano in Italia, nonché presso il Ministero degli Affari Esteri Perù. Per quanto riguarda la validità dei documenti citati ai punti da b.3) a b.8), essi devono essere stati emessi al massimo otto (08) mesi prima.
3. Il decreto di idoneità rilasciato dal competente Tribunale per i minorenni italiano deve essere stato emesso al massimo due (2) anni prima.
SEZIONE TERZA ASPIRANTI ALL'ADOZIONE
Articolo 15
Partecipazione dell'(degli) aspirante(i) all'adozione
1. Gii aspiranti all'adozione non possono indirizzare alcuna domanda direttamente all'autorità preposta all'attuazione di programmi di adozione internazionale, debitamente designata dal Governo peruviano.
Articolo 16
Profilo dell'aspirante all'adozione
1. I richiedenti sono preferibilmente coniugati, di età non superiore ai 55 anni e superiore di almeno 18 anni rispetto all'età del fanciullo da adottare, sempre nel rispetto della legislazione di entrambe le Parti Contraenti.
2. La Parte peruviana dichiara di non accettare domande di coppie dello stesso sesso e/o che vivano more uxorio.
3. La Parte italiana dichiara che, secondo la propria legislazione interna, l'adozione di minori di età in stato di abbandono materiale e morale è consentita soltanto ai coniugi, sposati da almeno tre anni (3), l'età di ciascuno dei quali non superi di oltre quarant'anni quella dell'adottato.
Articolo 17 Scala di età.
1. L'età degli aspiranti all'adozione deve essere direttamente rapportata alla finalità di garantire la maggior cura possibile del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente da adottare, per cui, per quanto possibile, si rispetterà la seguente scala:
a) per fanciulli di età compresa tra 0 e 3 anni, gli aspiranti all'adozione devono dimostrare di avere un'età compresa tra i 25 e i 35 anni;
b) per i fanciulli di età compresa tra 3 e 4 anni, gli aspiranti all'adozione devono dimostrare di avere un'età compresa tra i 36 e i 44 anni;
c) per i fanciulli di età dai 4 anni in su, gli aspiranti all'adozione devono dimostrare di avere tra i 44 e i 55 anni.
2. In ogni caso si ha riguardo all'interesse superiore del fanciullo in conformità con la politica istituzionale dell'Ufficio Xxxxxxxx, e con la legislazione di entrambe le Parti Contraenti in rapporto alle domande di adozione che vengano presentate.
SEZIONE QUARTA
PROCEDIMENTO DAVANTI ALL'AUTORITA' PERUVIANA
Articolo 18 Iter della domanda
1. L'Ufficio Xxxxxxxx, dopo aver esaminato la domanda e i suoi allegati, comunica all'organismo autorizzato l'approvazione o il rigetto della stessa; con possibilità di richiedere le informazioni aggiuntive necessarie per una migliore valutazione del caso.
2. La comunicazione o la richiesta di informazioni all'organismo autorizzato saranno effettuate nel termine di quindici giorni utili dalla data di presentazione della domanda. Dopo che sia stata comunicata l'approvazione da parte dell'Ufficio per le Adozioni, le pratiche sono inserite in una lista d’attesa al fine di essere proposte al Consiglio delle Adozioni entro un termine massimo di un anno.
Articolo 19
Designazione del(la) fanciullo(a) o dell'adolescente
1. L'Xxxxxxx Xxxxxxxx, dopo aver individuato tra gli aspiranti all'adozione una famiglia per il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente dichiarato in stato di abbandono, invia al rappresentante dell'organismo autorizzato un documento contenente le informazioni disponibili relative allo stato di salute del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente e alla sua storia familiare, se in suo possesso.
Articolo 20 Spese
1. Le spese relative all'esame del fascicolo ed al colloquio psicologico, nonché alla preparazione specialistica del fanciullo/a da dare in adozione, sono a carico dei rispettivi aspiranti all'adozione e il loro pagamento è garantito in maniera solidale e indivisibile dagli aspiranti all'adozione e dall'organismo autorizzato.
Articolo 21
Accettazione del(la) fanciullo(a) o dell'adolescente e viaggio.
1. L'Ufficio Adozioni dà notizia della designazione all'organismo autorizzato, che entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi deve trasmettere la lettera di conferma sottoscritta dagli aspiranti all'adozione in cui questi manifestano la loro intenzione di adottare il(la) fanciullo(a) o l'adolescente. Nel caso in cui il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente sia portatore/portatrice di un handicap fisico o mentale, la conferma di cui sopra deve essere effettuata entro un termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi.
2. Gli aspiranti all'adozione devono recarsi in Perù entro un termine massimo di trenta (30) giorni lavorativi dall'avvenuta conferma dell'intenzione di adottare il fanciullo o l'adolescente proposto. E' obbligatorio che entrambi i genitori siano presenti fino alla pronunzia di affidamento familiare effettuata dall'Ufficio per le Adozioni.
Articolo 22 Relazioni post-adottive
1. L'organismo autorizzato si impegna a trasmettere all'Ufficio Adozioni relazioni sull'adattamento del fanciullo o dell'adolescente durante la fase post-adottiva. Le suddette relazioni e fotografie del fanciullo o dell'adolescente, da solo e con la sua famiglia, devono essere inviate ogni sei (6) mesi per un periodo di tre anni. Le relazioni devono essere legalizzate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del presente Protocollo.
Articolo 23 Impegno alla protezione
1. Qualora gli adottanti abbandonassero il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente in territorio italiano o questi si trovasse in situazione di pericolo in territorio italiano, l'UCGM si impegna a proteggerlo e, dopo che sia stata data comunicazione di ciò all'Ufficio Adozioni e sia stato effettuato il necessario coordinamento con esso, si può trovare una nuova sistemazione per il citato fanciullo, fanciulla o adolescente in conformità con la legislazione italiana, rinnovandosi l'impegno a seguirlo nella fase post- adottiva.
SEZIONE QUINTA AUTORIZZAZIONE
Articolo 24 Cessazione dell'autorizzazione
1. Nel caso in cui sia revocata la delega concessa dall'UCGM all'organismo autorizzato a effettuare adozioni internazionali, detta revoca deve comunicata all'Ufficio Adozioni, ai fini della revoca dell'abilitazione concessa all'organismo autorizzato in questione.
Articolo 25
Continuità dell'impegno di trasmettere le relazioni post-adottive
1. Nel caso indicato all'articolo 24, l'impegno dell’organismo autorizzato che abbia patrocinato gli adottanti a continuare ad inviare le relazioni post-adottive di cui all'articolo 22, resta totalmente a carico dell'UCGM, fino a che sia stata inoltrata l'ultima relazione sulla situazione del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente adottato(a).
SEZIONE SESTA SANZIONE PER LE INFRAZIONI
Articolo 26
Mancato rispetto del Protocollo applicativo
1. Le infrazioni al presente Protocollo applicativo producono gli effetti previsti dagli articoli 14 e 15 della Convenzione.
Articolo 27
Mancato rinnovo dell'accreditamento
1. L'Ufficio Xxxxxxxx ha facoltà di non rinnovare l'accreditamento dell'organismo autorizzato dall'UCGM nel caso in cui esso non adempia agli obblighi stabiliti nella Convenzione e nel presente Protocollo applicativo.
Articolo 28 Inapplicabilità del Protocollo
1. Il presente Protocollo non è applicabile alle adozioni in casi eccezionali previste dalle legislazioni di entrambe le Parti Contraenti, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 16 della Convenzione.
Articolo 29 Disposizioni transitorie
1. Gli organismi che abbiano attualmente in corso procedure di adozione internazionale in Perù, dovranno conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo applicativo entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente Protocollo applicativo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Lima, il sei luglio millenovecentonovantanove in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica del Peru’